| CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 15 giugno 2004 n. 174
Pres. ZAGREBELSKY, Red. MADDALENA |
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Circolazione stradale – Infrazioni al codice
della strada – Sanzione accessoria del fermo del veicolo,
che può danneggiare anche il proprietario dell’automezzo
estraneo alla violazione contestata – Prospetta violazione
del principio di ragionevolezza – Lamentato contrasto con
l’art 76 Cost. per mancata attuazione della legge delega
– Omessa descrizione della fattispecie e difetto di motivazione
sulla rilevanza – Manifesta inammissibilità della questione.
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È manifestamente inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
76 della Costituzione (1).
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(1).
Sulla manifesta inammissibilità per difetto di motivazione
sulla rilevanza, ed in particolare per omessa descrizione
della fattispecie v., da ultimo, ordd. nn. 182 e 207 del
2003. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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ORDINANZA N. 174
ANNO 2004
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai Signori: Gustavo ZAGREBELSKY
Presidente; Valerio ONIDA Giudice; Carlo MEZZANOTTE; Fernanda
CONTRI; Guido NEPPI MODO; Piero Alberto CAPOTOSTI; Annibale
MARINI; Franco BILE; Giovanni Maria FLICK; Francesco AMIRANTE;
Ugo DE SIERVO; Romano VACCARELLA; Paolo MADDALENA; Alfio
FINOCCHIARO; Alfonso QUARANTA ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza
del 31 marzo 2003 dal Giudice di pace di Casalmaggiore nel
procedimento civile vertente tra D’Alcalà Remo e il Prefetto
di Cremona, iscritta al n. 1113 del registro ordinanze 2003
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
1, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2004 il Giudice
relatore Paolo Maddalena.
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Ritenuto che il giudice di pace di Casalmaggiore
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 73 (recte: 76)
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
che il remittente premette di essere investito di un ricorso,
ex artt. 205 e 214 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), proposto contro il Ministero dell’interno;
che secondo il giudice a quo la norma censurata contrasta
con l’art. 3 della Costituzione, in quanto prevede una sanzione
irragionevole ed iniqua, se applicata “a prescindere dell’attività
riparatoria del trasgressore”, che danneggia “in maniera
maggiore non il conducente non proprietario del veicolo
sottoposto a fermo amministrativo … bensì il proprietario
dell’automezzo”, il quale può essere del tutto estraneo
alla violazione contestata;
che lo stesso giudice ritiene che la norma denunciata contrasti
anche con l’art. 76 della Costituzione, in quanto il legislatore
delegato non ha attuato la legge delega 22 marzo 2001, n.
85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice
della strada), la quale, all’art. 2, comma 1, lettera mm),
ha previsto l’abrogazione della sanzione accessoria del
fermo del veicolo;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata.
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Considerato che il remittente ha omesso di
descrivere la fattispecie concreta devoluta alla sua cognizione
e di motivare sulla rilevanza della questione;
che, per tale ragione, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile (ordinanze n. 207 e n. 182 del 2003).
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Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
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PER QUESTI MOTIVI
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LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità
costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal
Giudice di pace di Casalmaggiore con l’ordinanza in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2004.
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Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2004.
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