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| n. 6-2004 - © copyright |
| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 11 giugno 2004 n. 168
Pres. ZAGREBELSKY, Red. AMIRANTE
(nei giudizi promossi dal Tribunale amministrativo regionale
dell’Emilia-Romagna, sede di Bologna, seconda sezione, con
ordinanze del 18 febbraio, del 5 febbraio, del 28 gennaio
e del 4 giugno 2003, rispettivamente iscritte ai nn. 256,
289, 552 e 790 del registro ordinanze 2003 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19, 21, 33
e 40, prima serie speciale, dell’anno 2003) |
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Istruzione pubblica e privata – Scuola –
personale docente – immissione in ruolo – graduatorie permanenti
– raggruppamento in scaglioni – efficacia retroattiva di
norme di interpretazione autentica – effetti sulle nomine
già conferite – Questioni di legittimità costituzionale
– Infondatezza
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Sono infondate le le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 1, commi 2 e 7, del decreto-legge
3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare
l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002), convertito,
con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333 (1).
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(1).
Sulle leggi di interpretazione autentica v., ex plurimis,
sentenze n. 291 del 2003, n. 525 del 2000, n. 229 del 1999,
n. 421 e n. 376 del 1995. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: Gustavo ZAGREBELSKY,
Presidente; Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda, CONTRI,
Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto, CAPOTOSTI, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Giudici
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’art. 1, commi 2 e 7, del decreto-legge 3 luglio 2001,
n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio
dell’anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni,
nella legge 20 agosto 2001, n. 333, promossi dal Tribunale
amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna, sede di Bologna,
seconda sezione, con ordinanze del 18 febbraio, del 5 febbraio,
del 28 gennaio e del 4 giugno 2003, rispettivamente iscritte
ai nn. 256, 289, 552 e 790 del registro ordinanze 2003 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.
19, 21, 33 e 40, prima serie speciale, dell’anno 2003.
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Visti l’atto di costituzione di F. P. ed
altre, nonché gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 6 aprile 2004 e nella camera
di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice relatore Francesco
Amirante;
uditi gli avvocati Corrado Mauceri e Fausto Buccellato per
F. P. ed altre, Massimo Luciani per P. R. e l’avvocato dello
Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
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Ritenuto in fatto
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1.— Nel corso di un giudizio promosso con
diversi ricorsi riuniti da alcuni docenti, già inseriti
nelle graduatorie permanenti degli abilitati (terza fascia
di cui ai decreti ministeriali 27 marzo 2000, n. 123 e 18
maggio 2000), per ottenere l’annullamento delle graduatorie
medesime, il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna,
sede di Bologna, seconda sezione, ha sollevato (r.o. n.
552 del 2003), in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questioni
di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 2 e 7,
del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti
per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002),
convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001,
n. 333, nelle parti in cui dispone che i docenti già inseriti
nella terza e quarta fascia di cui al citato decreto ministeriale
n. 123 del 2000 confluiscano in un unico scaglione e che
siano fatte salve le nomine in ruolo già conferite nei casi
in cui gli interessati non siano più in posizione utile
ai fini delle nomine stesse.
Premette il giudice a quo che i ricorrenti erano stati collocati
nella terza fascia delle graduatorie permanenti degli abilitati
di cui ai citati decreti ministeriali e che, a seguito dell’accorpamento
tra la terza e la quarta fascia disposto dall’art. 1, comma
2, del d.l. n. 255 del 2001, sono stati sopravanzati da
altri docenti i quali, appartenenti in precedenza alla quarta
fascia, avevano potuto far valere, grazie alla norma impugnata,
il punteggio conseguito presso scuole non statali, in tal
modo superando i ricorrenti nella nuova graduatoria unificata.
Aggiunge il TAR che i ricorsi sono fondati su numerosi profili
di violazione di legge e di illegittimità costituzionale
di varie norme, precisando tuttavia di condividere (e di
fare propria) soltanto la presunta illegittimità costituzionale
della norma impugnata.
A tale proposito il remittente nota che l’art. 1, comma
2, impugnato – qualificandosi come norma di interpretazione
autentica dell’art. 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124,
e perciò applicandosi retroattivamente – ha in realtà alterato
la posizione dei ricorrenti i quali, a seguito dell’accorpamento
tra la terza e la quarta fascia, pur conservando lo stesso
punteggio attribuito loro pochi mesi prima, si sono di fatto
trovati superati da docenti che erano collocati nella quarta
fascia, ossia in posizione deteriore. Da tanto deriva la
sicura rilevanza della presente questione, perché una declaratoria
di illegittimità costituzionale nei termini sollecitati
determinerebbe il recupero dell’originaria posizione in
graduatoria.
Per dare conto della non manifesta infondatezza della questione,
il TAR premette una breve ricostruzione delle principali
tappe normative che hanno condotto alla situazione attuale,
a partire dalla legge n. 124 del 1999. Questa, nel modificare
gli artt. 399 e 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, ha stabilito che le graduatorie dei concorsi per
soli titoli venissero trasformate in graduatorie permanenti,
dalle quali attingere il cinquanta per cento degli insegnanti
da nominare in ruolo, rimanendo il restante cinquanta per
cento da coprire con concorsi per titoli ed esami. Nell’individuare,
all’art. 2, commi 1, 2 e 3, i docenti aventi diritto all’inserimento
in sede di prima integrazione delle graduatorie permanenti,
la legge n. 124 del 1999 rimandava ad un successivo decreto
ministeriale la definizione delle relative modalità applicative;
in esecuzione di tale previsione, sono stati quindi emanati
nel 2000 i due decreti ministeriali già menzionati. Questi
ultimi, come si è detto, articolando le graduatorie permanenti
dei docenti in quattro fasce, hanno tenuto distinta la posizione
degli insegnanti che, oltre ad avere l’abilitazione, potevano
anche vantare un periodo di precariato presso scuole statali
di 360 giorni nell’ultimo triennio, rispetto a quella dei
docenti che non avevano tale anzianità di insegnamento presso
le scuole statali. A seguito dell’annullamento – operato
da alcune sentenze del giudice amministrativo (TAR Lazio,
sezione III-bis, sentenze n. 2838 e n. 3411 del 2001) –
dei suddetti decreti, nella parte in cui prevedevano la
suddivisione delle graduatorie in quattro fasce, è poi intervenuta
la norma impugnata la quale, ad avviso del remittente, non
possiede le caratteristiche dell’interpretazione autentica
benché si qualifichi in tali termini (viene richiamata,
in proposito, la sentenza n. 525 del 2000 di questa Corte).
Essa, infatti, in contrasto con l’art. 3 Cost. sotto il
profilo della ragionevolezza e della tutela del principio
dell’affidamento, è andata a modificare con efficacia retroattiva
le disposizioni regolamentari del 2000 (che tenevano distinte
la terza e la quarta fascia) senza che traesse alcuna giustificazione
né dall’esigenza di chiarire il significato dell’art. 2,
comma 1, della legge n. 124 del 1999 (che aveva già sancito
una differenza tra i docenti abilitati a seconda che avessero
svolto o meno presso scuole statali un periodo di precariato
di 360 giorni nell’ultimo triennio) né da quella del bilanciamento
di interessi costituzionalmente protetti.
Peraltro, secondo quanto affermato nelle sentenze di questa
Corte n. 136 del 2001 e n. 229 del 1999, anche a prescindere
dal carattere interpretativo della disposizione stessa,
la sua portata retroattiva si porrebbe in contrasto con
il principio di ragionevolezza non tanto per la prevista
modifica della disciplina transitoria in questione, quanto
per l’incidenza di tale modifica su situazioni già definite
in conformità dei criteri contenuti nell’indicata normativa
regolamentare.
Ad avviso del giudice a quo, l’art. 1, comma 2, del d.l.
n. 255 del 2001 sarebbe, inoltre, lesivo anche del principio
di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., in quanto l’accorpamento
dei docenti appartenenti alle precedenti terza e quarta
fascia condurrebbe ad effettuare nomine in ruolo non coerenti
con il curriculum degli insegnanti e con i requisiti richiesti
fino al 1999 per poter partecipare ai soppressi concorsi
per soli titoli.
Per le stesse ragioni individuate a proposito del comma
2, il TAR dell’Emilia-Romagna ritiene di dover sottoporre
allo scrutinio di questa Corte anche il comma 7 del medesimo
art. 1 del d.l. n. 255 del 2001. Secondo il remittente,
infatti, tale norma, nel prevedere che le graduatorie permanenti
vengano “riarticolate” in ossequio ai criteri ivi fissati,
stabilisce pure che la riarticolazione non abbia alcun effetto
sulle nomine in ruolo già conferite, «che sono fatte salve
nei casi in cui gli interessati non siano più in posizione
utile ai fini delle nomine stesse». In altre parole, ciò
comporta che i docenti collocati nella disciolta terza fascia
e già nominati in ruolo, o perché situati nelle posizioni
più alte della graduatoria o semplicemente perché l’amministrazione
è stata più sollecita, vedono salvaguardata la loro posizione;
ma tale limitata tutela dell’affidamento realizza un’irragionevole
disparità di trattamento con gli altri docenti che, invece,
perdono analoga possibilità pur facendo parte della medesima
fascia di insegnanti abilitati.
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2.— E’ intervenuto in giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata
inammissibile ovvero infondata.
Osserva in primo luogo la difesa erariale che l’art. 1 del
d.l. n. 255 del 2001 contiene una norma di interpretazione
autentica priva di ogni carattere innovativo rispetto all’art.
2, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999. Entrambe le
norme, infatti, prevedono – alle lettere a) e b) – solo
due sub-graduatorie: alla prima hanno titolo a partecipare
i docenti già in possesso dei requisiti richiesti dalla
normativa precedente per la partecipazione ai soppressi
concorsi per soli titoli (ossia aver superato un precedente
concorso per titoli ed esami anche a soli fini di abilitazione
ed aver svolto un periodo di insegnamento precario non inferiore
a 360 giorni nell’ultimo triennio); alla seconda sono invece
ammessi i docenti che hanno la medesima qualificazione professionale
(perché hanno superato un precedente concorso per titoli
ed esami anche a soli fini di abilitazione) senza però poter
vantare il precariato di servizio; analogamente la legge
valuta coloro che hanno conseguito l’abilitazione tramite
la sessione riservata di cui all’art. 2, comma 4, della
medesima legge n. 124 del 1999. L’impugnato art. 1, comma
2, non fa altro che specificare quanto già contenuto nella
norma precedente, in particolare prescrivendo che nel nuovo
“secondo scaglione” confluiscano i docenti che hanno maturato
i requisiti richiesti per la partecipazione ai soppressi
concorsi per soli titoli alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria
permanente, in precedenza previsti dall’art. 2, comma 4,
lettera a2), del d.m. n. 123 del 2000. Risulta evidente
che, con tale statuizione, la norma interpretativa si limita
a chiarire il senso della precedente disciplina introdotta
dalla legge n. 124 del 1999, la cui sola vera innovazione
è rappresentata dalla previsione della possibilità di inserimento
nelle graduatorie permanenti (e, quindi, di ingresso in
ruolo) anche per i docenti che non possono far valere alcun
titolo di servizio in aggiunta al conseguimento dell’abilitazione.
La questione prospettata si fonda essenzialmente sul fatto
che i ricorrenti, a seguito dell’unificazione nel secondo
scaglione delle precedenti terza e quarta fascia, sono stati
posti sul medesimo piano di quei docenti che hanno maturato
i requisiti per partecipare alla sessione riservata di abilitazione
(360 giorni di precariato: art. 2, comma 4, della legge
n. 124 del 1999) grazie ad insegnamenti svolti nelle scuole
non statali (parificate, pareggiate o legalmente riconosciute).
Ma tale questione è, a detta dell’Avvocatura dello Stato,
infondata.
Com’è stato già osservato dal TAR del Piemonte (sentenza
21 novembre 2001, n. 2163), infatti, il legislatore del
2001, pur ammettendo che potessero essere fatti valere i
periodi di insegnamento presso scuole non statali, ha tuttavia
mantenuto una differente modalità di valutazione delle due
situazioni; l’art. 1, comma 3, del d.l. n. 255 del 2001
stabilisce che, in sede di prima integrazione delle graduatorie
permanenti, i titoli posseduti dai vari aspiranti vengano
valutati secondo quanto previsto dalla tabella di cui all’allegato
A del d.m. n. 123 del 2000; tabella che prevede per il servizio
svolto nelle scuole statali (B) un valore doppio rispetto
a quello prestato nelle scuole non statali (C). Il legislatore,
dunque, non ha integralmente uguagliato i due tipi di servizio,
limitandosi a fissare, nell’ambito della sua discrezionalità,
la rispettiva valutazione di due situazioni oggettivamente
diverse.
L’Avvocatura dello Stato, perciò, conclude nel senso che
alla luce della giurisprudenza costituzionale non sia possibile
invocare, come fa il giudice remittente, alcun divieto a
che gli insegnanti della scuola privata e quelli della scuola
pubblica vengano posti sullo stesso piano ai fini dell’ingresso
in ruolo.
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3.— Si sono costituite in giudizio alcune
delle ricorrenti del giudizio principale chiedendo l’accoglimento
della prospettata questione.
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4.— Nel corso di altri giudizi amministrativi
di analogo contenuto, tutti promossi da docenti già inseriti
nelle graduatorie permanenti degli abilitati (terza fascia
di cui ai decreti ministeriali 27 marzo 2000, n. 123 e 18
maggio 2000), per ottenere l’annullamento delle graduatorie
medesime, il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna,
sede di Bologna, seconda sezione, con altre tre ordinanze
di contenuto pressoché uguale, ha sollevato identica questione
di legittimità costituzionale, in riferimento ai medesimi
parametri costituzionali (r.o. n. 256, n. 289 e n. 790 del
2003).
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5.— Anche negli altri tre giudizi che si
sono instaurati dinanzi alla Corte ha spiegato intervento
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con tre atti
identici a quello relativo al giudizio di cui si è detto
sopra, rassegnando le medesime conclusioni.
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Considerato in diritto
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1.— Il TAR dell’Emilia-Romagna dubita della
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3
e 97 Cost., dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge
3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare
l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002), convertito,
con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, in
quanto, modificando con efficacia retroattiva il regolamento
ministeriale n. 123 del 2000 e il decreto ministeriale 18
maggio 2000 ed eliminando ogni distinzione tra coloro che
avevano i requisiti per essere iscritti nella terza fascia
e coloro che, viceversa, non li avevano, avrebbe del tutto
irragionevolmente leso il diritto degli iscritti nella terza
fascia all’affidamento riguardo al godimento di una posizione
prioritaria rispetto a coloro che erano stati inclusi nella
quarta fascia.
Il giudice remittente sospetta egualmente della legittimità
costituzionale del comma 7 dello stesso articolo 1, il quale,
facendo salve le assunzioni già avvenute sulla base dell’originaria
formulazione del regolamento, avrebbe creato una distinzione
fondata su un elemento estrinseco, in tal modo procurando
irragionevolmente vantaggio a taluni e correlativamente
svantaggio ad altri.
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2.– Le questioni vengono sollevate con quattro
ordinanze di contenuto identico: pertanto i relativi giudizi
possono essere riuniti per essere definiti con unica pronuncia.
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3.— Le questioni non sono fondate.
A proposito delle c.d. leggi di interpretazione autentica,
questa Corte ha più volte affermato che «il legislatore
può porre norme che retroattivamente precisino il significato
di altre norme preesistenti, ovvero impongano una delle
possibili varianti di senso del testo originario, purché
compatibile con il tenore letterale di esso». La Corte ha
anche precisato che «in tali casi il problema da affrontare
riguarda non tanto la natura della legge, quanto piuttosto
i limiti che la sua portata retroattiva incontra alla luce
del principio di ragionevolezza e del rispetto di altri
valori ed interessi costituzionalmente protetti» (v., ex
plurimis, sentenze n. 291 del 2003, n. 525 del 2000, n.
229 del 1999, n. 421 e n. 376 del 1995).
Riguardo a questi ultimi ed a ciò che più in particolare
concerne la prima delle questioni in esame, questa Corte
ha affermato che «in linea generale, l’affidamento del cittadino
nella sicurezza giuridica – essenziale elemento dello Stato
di diritto – non può essere leso da disposizioni retroattive,
che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni
sostanziali fondate su leggi anteriori» (v., ex plurimis,
sentenza n. 446 del 2002).
4.— Nel caso di specie l’affidamento che, ad avviso del
remittente, sarebbe leso dalla norma censurata trova il
suo fondamento non sulla legge, bensì su di una normativa
secondaria costituita dal regolamento n. 123 del 2000 e
dal decreto ministeriale 18 maggio 2000. Le ordinanze di
rimessione, infatti, non indicano le disposizioni della
legge n. 124 del 1999, fonte di legittimità del regolamento,
che avrebbero previsto la distribuzione dei precari in quattro
scaglioni o fasce ed, in particolare, la inclusione in terza
o quarta fascia a seconda che gli interessati avessero prestato
o meno servizio di insegnamento negli istituti statali per
il tempo prescritto.
Inoltre gli atti amministrativi suindicati, che dovrebbero
costituire la base dell’affidamento e giustificarne la tutela,
sono stati immediatamente impugnati ed annullati dal giudice
di primo grado. Né può considerarsi diversa la conclusione
cui è pervenuto il Consiglio di Stato il quale, decidendo
sugli appelli contro tali sentenze, ha ritenuto che la norma
ora in esame, costituente jus superveniens in quei giudizi,
avesse realizzato l’interesse che si voleva tutelare con
l’azione giudiziaria.
Le difese delle parti private, per dare sostegno alla invocata
tutela dell’affidamento, hanno richiamato il decreto-legge
28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, nella
legge 27 ottobre 2000, n. 306, il cui articolo 1, in sede
di disciplina di prima integrazione delle graduatorie permanenti,
regola le assunzioni in ruolo del «personale incluso negli
scaglioni di graduatoria, approvati in via definitiva in
data successiva al 31 agosto 2000...». Questa disposizione
costituirebbe il sicuro fondamento legislativo del sistema
degli scaglioni previsto dagli atti amministrativi menzionati
e sarebbe idonea a fondare l’affidamento sulla stabilità
di tale sistema.
L’argomentazione non può essere condivisa.
Il sistema degli scaglioni, disciplinato da atti amministrativi
all’epoca ancora efficaci nel loro testo originario, costituisce
il presupposto e non l’oggetto della disposizione citata
del d.l. n. 240 del 2000. E’ quindi improprio parlare di
«legificazione» del sistema stesso.
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5.— Il giudice remittente, che pure ha ritenuto
manifestamente infondata la questione di legittimità della
stessa norma (poi censurata per altre ragioni) per non aver
nettamente distinto i possessori del requisito della prestazione
dell’insegnamento in istituti statali da coloro che ne erano
privi, sostiene però che la norma sarebbe tuttavia irragionevole
perché la omissione di ogni distinzione darebbe luogo all’adozione
di criteri disomogenei di classificazione dei docenti.
Anche tale tesi non può essere accolta.
A prescindere dalla sua contraddittorietà, l’infondatezza
di tale affermazione risulta palese ove si noti che l’art.
1, comma 3, del d.l. n. 255 del 2001 stabilisce che, in
sede di prima integrazione delle graduatorie permanenti,
i titoli dei candidati vengono valutati, all’interno dei
(residui) due scaglioni, secondo la vecchia tabella approvata
con decreto ministeriale 29 marzo 1993 e modificata con
decreto ministeriale 29 gennaio 1994, allegata al regolamento
del 2000. In tale tabella al servizio prestato in istituti
statali viene attribuito un punteggio doppio rispetto a
quello riconosciuto al servizio prestato in istituti non
statali.
Ne consegue che nel complesso normativo applicabile nei
giudizi a quibus l’equiparazione tra i due suddetti servizi
di insegnamento non vi è stata, in quanto nella prima integrazione
delle graduatorie si è tenuto conto della diversità esistente,
ai fini del precariato, tra i vari tipi di scuola. Infatti,
solo a decorrere dal 1° settembre 2000 tale differenziazione
è stata abbandonata per «i servizi di insegnamento prestati
… nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000,
n. 62» (art. 2, comma 2, del d.l. n. 255 del 2001).
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6.– Per quel che riguarda la questione relativa
al comma 7 dell’art. 1 dello stesso d.l. n. 255 del 2001,
a dimostrarne l’infondatezza è sufficiente il rilievo che
la norma è ispirata all’esigenza di tutelare l’affidamento
di coloro che hanno conseguito l’immissione in ruolo, sulla
base della normativa regolamentare nella sua versione originaria
e delle graduatorie formate in applicazione di tale normativa.
E’ contraddittoria la tesi del remittente secondo la quale
mentre – in riferimento al comma 2 del medesimo art. 1 –
sarebbe degno di tutela l’affidamento di chi, avendo una
certa posizione in una graduatoria, avrebbe potuto confidare
di non essere, in futuro, scavalcato da alcuni di coloro
che nella medesima lo seguivano, viceversa – con riguardo
al comma 7 della medesima disposizione – sarebbe irragionevole
la salvaguardia dei diritti di coloro che hanno effettivamente
ottenuto l’immissione in ruolo, così conseguendo una posizione
rispetto alla quale la collocazione in graduatoria poteva
dar luogo solo ad una qualche aspettativa. Infatti di ben
diversa consistenza sono le ragioni che giustificano la
salvaguardia di una situazione (l’acquisizione di un posto
di ruolo) caratterizzata nella attualità dal diritto alla
sua permanenza – jus in officio – rispetto a quelle che
possono essere addotte per rivendicare la conservazione
di una posizione per sua natura virtuale (collocamento in
una graduatoria).
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PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
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riuniti i giudizi,V dichiara non fondate
le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1,
commi 2 e 7, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni
urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico
2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20
agosto 2001, n. 333, sollevate, in riferimento agli articoli
3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale dell’Emilia-Romagna, sede di Bologna, seconda
sezione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2004.
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Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
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Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2004.
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