| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 11 giugno 2004 n. 167
Pres. ZAGREBELSKY, Red. MEZZANOTTE
Presidente del Consiglio dei ministri (avv. Stato: Polizzi)
- Regione Emilia-Romagna (Avv. Falcon) |
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Regione - Regione Emilia-Romagna – Legge
regionale recante nome per la localizzazione degli impianti
fissi per l’emittenza radio e televisiva e di impianti per
la telefonia mobile – Disciplina espressione della potestà
legislativa concorrente in materia di ordinamento della
comunicazione – Denunciato contrasto con i principî fondamentali
stabiliti dalla legislazione statale – Intervenuta illegittimità
costituzionale di tale legislazione statale di principio
– Successivo atto legislativo statale ne avrebbe in gran
parte riprodotto il contenuto normativo – Possibilità prospettata
dall’Avvocatura di individuare il parametro del giudizio
con riferimento alla nuova fonte nella quale si rinvengono
i medesimi principî fondamentali, la cui violazione è stata
denunciata con il ricorso – Inesistenza di una continuità
normativa tra le due fonti, atteso che quella dichiarata
costituzionalmente illegittima è stata rimossa con effetto
retroattivo – Inammissibilità della questione
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È inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 2 e 3 della legge
della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 30 (Norme
concernenti la localizzazione degli impianti fissi per l’emittenza
radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile),
sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in
riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione
e in relazione agli artt. 3, commi 1 e 2, e 5 del decreto
legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte
ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni
strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese,
a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre
2001, n. 443) (1).
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(1)
Per la dichiarazione d’illegittimità costituzionale del
decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, contenente
i principi fondamentali della materia poi in parte riprodotti
nel codice delle comunicazioni elettroniche, v. sent. 303
del 2003. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: Gustavo ZAGREBELSKY,
Presidente; Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda, CONTRI,
Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto, CAPOTOSTI, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Giudici
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 1, commi 1 e 2, 2 e 3 della legge della Regione
Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 30 (Norme concernenti
la localizzazione degli impianti fissi per l’emittenza radio
e televisiva e di impianti per la telefonia mobile), promosso
con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato
il 24 gennaio 2003, depositato in cancelleria il 3 febbraio
2003 ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2003.
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Visto l’atto di costituzione della Regione
Emilia-Romagna, nonché l’atto di intervento della TIM -
Telecom Italia Mobile s.p.a.;
udito nell’udienza pubblica del 23 marzo 2004 il Giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
uditi l’avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente
del Consiglio dei ministri, l’avvocato Giandomenico Falcon
per la Regione Emilia-Romagna e l’avvocato Giuseppe de Vergottini
per la TIM - Telecom Italia Mobile s.p.a.
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Ritenuto in fatto
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1. - Con ricorso notificato il 24 gennaio
e depositato il successivo 3 febbraio 2003, il Presidente
del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità
costituzionale, in via principale, degli artt. 1, commi
1 e 2, 2 e 3 della legge della Regione Emilia-Romagna 25
novembre 2002, n. 30 (Norme concernenti la localizzazione
degli impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva
e di impianti per la telefonia mobile).
Il ricorrente muove dalla premessa che la legge regionale
impugnata costituisca espressione della potestà legislativa
concorrente in materia di ordinamento della comunicazione
(art. 117, terzo comma, della Costituzione) e contesta la
violazione, da parte di essa, dei principî fondamentali
stabiliti dalla legislazione statale. In particolare il
comma 1 dell’art. 1, nell’estendere tutte le disposizioni
della legge regionale alle infrastrutture di telecomunicazioni
definite strategiche dal decreto legislativo 4 settembre
2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione
delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per
la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell’articolo
1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443), contrasterebbe
con il principio fondamentale fissato nell’art. 3, comma
1, del menzionato d.lgs. n. 198 del 2002, il quale prevede
che “le categorie di infrastrutture di telecomunicazioni,
considerate strategiche ai sensi dell’articolo 1, comma
1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono opere di interesse
nazionale, realizzabili esclusivamente sulla base delle
procedure definite dal presente decreto, anche in deroga
alle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera
c), della legge 22 febbraio 2001, n. 36”. L’incostituzionalità
dell’art. 1, comma 1, comporterebbe poi l’illegittimità
costituzionale delle disposizioni, ad esso collegate, di
cui all’art. 3, commi 1 e 2, della legge regionale oggetto
di censura.
Quanto al comma 2 dello stesso art. 1, il quale prevede
che per la localizzazione e realizzazione delle infrastrutture
strategiche “continuano a trovare applicazione le disposizioni
regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica
e in materia di trasformazione edilizia”, esso contrasterebbe
con il principio fondamentale contenuto nell’art. 3, comma
2, del medesimo d.lgs. n. 198 del 2002, a mente del quale
le infrastrutture definite strategiche, ad eccezione delle
torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale
terrestre e ferme restando le disposizioni a tutela dei
beni ambientali e culturali e quelle a tutela delle servitù
militari, “sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica
e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale,
anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra
disposizione di legge o di regolamento”. Il ricorrente denuncia
infine l’art. 2 della legge regionale n. 30 del 2002, il
quale reca modificazioni a talune norme (in particolare
ai commi 7, 8 e 9) dell’art. 8 della legge regionale 31
ottobre 2000, n. 30, riguardanti il regime delle autorizzazioni
per tutti gli impianti fissi di telefonia mobile. La disposizione,
nel modificare il precedente regime autorizzatorio, contrasterebbe
con l’art. 5 del d.lgs. n. 198 del 2002, il quale, stabilendo
una nuova ed uniforme disciplina per i “procedimenti autorizzatori
relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni per impianti
radioelettrici”, costituisce principio fondamentale in materia
di ordinamento della comunicazione, che deve trovare attuazione
uniforme su tutto il territorio nazionale, sia per la forte
caratterizzazione unitaria della materia, sia in considerazione
della formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche
di origine industriale prevista dall’art. 5, comma 2, del
d.lgs. n. 198 del 2002.
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2. - Si è costituita in giudizio la Regione
Emilia-Romagna chiedendo che la questione venga dichiarata
inammissibile o infondata.
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3. - Con atto depositato fuori termine è
intervenuta ad adiuvandum del Presidente del Consiglio la
TIM - Telecom Italia Mobile s.p.a., licenziataria per l’installazione
e l’esercizio degli impianti di telecomunicazioni per l’espletamento
del servizio pubblico di radiomobile in tecnica GSM e UMTS
e titolare di infrastrutture e di telecomunicazioni cui
la Regione Emilia-Romagna ha esteso l’applicazione della
legge n. 30 del 2002.
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4. - In prossimità dell’udienza pubblica
del 23 marzo 2004 la Regione Emilia-Romagna ha presentato
una memoria nella quale conclude per l’inammissibilità dell’intervento
spiegato dalla TIM e per la infondatezza del ricorso. Quanto
all’intervento, si osserva che esso è stato compiuto oltre
il termine previsto per la costituzione in giudizio.
Relativamente al merito del ricorso, la Regione sostiene
che il contrasto denunciato dall’Avvocatura fra la legge
regionale n. 30 del 2002 ed il d.lgs. n. 198 del 2002 dovrebbe
dirsi a priori escluso a seguito della intervenuta declaratoria
di illegittimità dell’intero d.lgs. n. 198 del 2002 con
la sentenza di questa Corte n. 303 del 2003. La difesa regionale
non ignora che, con il d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, è
stato approvato il “Codice delle comunicazioni elettroniche”,
ma ritiene che esso non rilevi ai fini del presente giudizio
in quanto, essendo posteriore alla legge regionale impugnata,
i rapporti tra la sopravvenuta fonte statale e la fonte
regionale pongono “al più un problema di individuazione
della fonte applicabile, e in ogni caso non un problema
di legittimità costituzionale”. Peraltro, si prosegue nella
memoria, il d.lgs. n. 259 del 2003 non si sovrappone integralmente
al d.lgs. n. 198 del 2002, tanto che quest’ultimo non figura
tra i numerosi atti normativi espressamente abrogati dal
codice stesso.
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5. - Nella pubblica udienza del 23 marzo
2004 l’Avvocatura dello Stato ha insistito per l’accoglimento
del ricorso, negando che la sopravvenuta declaratoria di
illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 198 del 2002
abbia privato la questione proposta del parametro di legittimità
costituzionale in essa invocato. Secondo la difesa erariale
il Codice delle comunicazioni elettroniche, nel riprodurre
in larga parte il contenuto normativo del d.lgs. n. 198
del 2002, lo avrebbe tacitamente abrogato e si porrebbe
ora quale nuovo principio fondamentale della materia, idoneo
a costituire limite di legittimità della legislazione regionale
oggetto di censura. Il rinvio al d.lgs. n. 198 del 2002
che compare nell’art. 1 della legge regionale impugnata
sarebbe dunque ora da intendere come riferito al d.lgs.
n. 259 del 2003. La difesa della Regione Emilia-Romagna
ha replicato che non potrebbe considerarsi sussistente alcuna
continuità normativa fra il d.lgs. n. 198 del 2002 e il
Codice, poiché, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale,
il decreto n. 198 del 2002 è stato caducato ex tunc. Sarebbe
venuto in tal modo a mancare un requisito essenziale per
la rituale proposizione del ricorso, che dovrebbe essere
dichiarato inammissibile.
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Considerato in diritto
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1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri
ha proposto questione di legittimità costituzionale, in
via principale, degli artt. 1, commi 1 e 2, 2 e 3 della
legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n.
30 (Norme concernenti la localizzazione degli impianti fissi
per l’emittenza radio e televisiva e di impianti per la
telefonia mobile). Se ne denuncia il contrasto con i principî
fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, e specificamente
recati dagli artt. 3, commi 1 e 2, e 5 del decreto legislativo
4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare
la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni
strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese,
a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre
2001, n. 443).
Il comma 1 dell’art. 1 della legge regionale n. 30 del 2002,
nel prevedere che essa si applichi alle “infrastrutture
di telecomunicazioni definite strategiche” dal d.lgs. n.
198 del 2002, violerebbe il principio posto dall’art. 3,
comma 1, di tale decreto, il quale stabilisce che quelle
infrastrutture siano realizzabili esclusivamente sulla base
delle procedure definite dal medesimo decreto. Per la stessa
ragione sarebbe incostituzionale pure l’art. 3, commi 1
e 2, della legge oggetto di impugnazione.
Quanto all’art. 1, comma 2, il quale stabilisce che per
la localizzazione e realizzazione delle infrastrutture strategiche
“continuano a trovare applicazione le disposizioni regionali
in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica
e in materia di trasformazione edilizia”, esso contrasterebbe
con il principio fondamentale contenuto nell’art. 3, comma
2, del d.lgs. n. 198 del 2002. Le infrastrutture strategiche
sono infatti qualificate come “compatibili con qualsiasi
destinazione urbanistica” e “realizzabili in ogni parte
del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti
urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento”.
Infine l’art. 2 della legge regionale n. 30 del 2002, nel
modificare il regime autorizzatorio per tutti gli impianti
fissi di telefonia mobile, contrasterebbe con l’art. 5 del
d.lgs. n. 198 del 2002, il quale detta una nuova ed uniforme
disciplina per i “procedimenti autorizzatori relativi alle
infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici”.
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2. - Deve preliminarmente essere dichiarata
l’inammissibilità dell’intervento spiegato, peraltro tardivamente,
dalla TIM - Telecom Italia Mobile s.p.a. Va infatti ribadito
il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale
nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale
non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte
ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui
esercizio è oggetto di contestazione (cfr., da ultimo, sentenze
n. 338, n. 315, n. 307 e n. 303 del 2003; n. 533 e n. 510
del 2002; n. 382 del 1999).
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3. - La questione è inammissibile.
La legge regionale n. 30 del 2002, nella prospettazione
del ricorrente, rappresenterebbe esercizio della potestà
legislativa ripartita in materia di ordinamento della comunicazione.
L’Avvocatura dello Stato ne assume il contrasto con i principî
fondamentali della materia, contenuti nel d.lgs. n. 198
del 2002 e, segnatamente, nell’art. 3, comma 1, in tema
di infrastrutture strategiche, nell’art. 3, comma 2, concernente
la realizzabilità in deroga ad ogni disposizione di legge
o regolamento delle predette infrastrutture, ivi compresa
la legge quadro sulle emissioni, e nell’art. 5, in tema
di procedimenti autorizzatori di infrastrutture radioelettriche.
Il predetto decreto legislativo, con la sentenza n. 303
del 2003, è stato tuttavia dichiarato costituzionalmente
illegittimo nella sua interezza, per contrasto con l’art.
76 Cost. In quella occasione si è osservato che l’art. 1,
comma 2, della legge n. 443 del 2001, che figura nel titolo
del d.lgs. n. 198 del 2002 ed è richiamato nel preambolo,
ha conferito al Governo il potere di individuare infrastrutture
pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici
di interesse nazionale a mezzo di un programma formulato
su proposta dei Ministri competenti, sentite le Regioni
interessate ovvero su proposta delle Regioni sentiti i Ministri
competenti. Proprio la estraneità al programma di quanto
previsto dal d.lgs. n. 198 rendeva evidente l’eccesso di
delega, “a nulla rilevando”, osservava questa Corte nella
citata pronuncia, “la sopravvenuta entrata in vigore del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice
delle comunicazioni elettroniche, che riguarda in parte
la stessa materia”.
L’Avvocatura dello Stato ha sostenuto in udienza che la
declaratoria di illegittimità costituzionale del d.lgs.
n. 198 del 2002 non avrebbe fatto venire meno le norme indicate
come parametro nel presente giudizio. Il Codice delle comunicazioni
elettroniche, infatti, avrebbe tacitamente abrogato il d.lgs.
n. 198 del 2002, riproducendone al tempo stesso in larga
parte il contenuto normativo. Esso si porrebbe pertanto
come fonte dei principî fondamentali della materia, formalmente
nuova, ma in sostanziale continuità con le norme abrogate.
Dovrebbe pertanto essere consentito individuare il parametro
del giudizio di legittimità costituzionale con riferimento
alla nuova fonte nella quale si rinvengono i medesimi principî
fondamentali, la cui violazione è stata denunciata con il
ricorso.
In particolare la difesa erariale osserva che, mentre le
questioni di costituzionalità relative agli artt. 1, commi
1 e 2, e 3 della legge regionale n. 30 del 2002 sarebbero
divenute inammissibili poiché i commi 1 e 2 dell’art. 3
del d.lgs. n. 198 del 2002, di cui si denuncia la violazione,
non sono stati riprodotti nel Codice, al contrario permarrebbe
la necessità di uno scrutinio di costituzionalità in ordine
all’art. 2 dell’anzidetta legge regionale. Se ne assume
infatti il contrasto con l’art. 5 del d.lgs. n. 198 del
2002, che è stato interamente trasfuso nell’art. 87 del
Codice e che stabilisce una nuova ed uniforme disciplina
per i “procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture
di telecomunicazioni per impianti radioelettrici”.
La tesi dell’Avvocatura dello Stato non può essere condivisa.
Il d.lgs. n. 259 del 2003 ha in effetti dettato una disciplina
organica della materia, riproducendo molte disposizioni
contenute nel d.lgs. n. 198 del 2002, e tuttavia nessuna
continuità normativa potrebbe dirsi sussistere fra le due
fonti, poiché, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale
del decreto n. 198 del 2002, questo è stato rimosso con
effetto ex tunc, ciò che impedisce di operare quella saldatura
tra le due fonti che il ricorrente afferma essersi prodotta.
Dal d.lgs. n. 198 del 2002, dichiarato illegittimo per vizio
di forma, non può scaturire alcun effetto, neanche quello
di costituire un legame con il successivo Codice delle comunicazioni.
Si aggiunga che l’ipotizzato trasferimento del parametro
lederebbe il diritto di difesa della Regione resistente.
I termini della questione sono definiti dal ricorrente con
l’atto introduttivo, né la parte resistente può essere gravata,
come si pretende nel presente giudizio, dell’onere di verificare,
in sede difensiva, quale dei principî contenuti nel vecchio
d.lgs. n. 198 del 2002 siano presenti anche nel vigente
Codice delle comunicazioni e quali non siano stati in questo
riprodotti.
In conclusione, l’illegittimità costituzionale delle disposizioni
del d.lgs. n. 198 del 2002, la cui violazione ridonderebbe
in lesione del parametro invocato nel presente giudizio,
ha inciso radicalmente sui termini della questione, privandola
di uno dei suoi requisiti essenziali, così da renderla inammissibile.
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per questi motivi
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| LA CORTE
COSTITUZIONALE |
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dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 2 e 3 della legge
della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 30 (Norme
concernenti la localizzazione degli impianti fissi per l’emittenza
radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile),
sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in
riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione
e in relazione agli artt. 3, commi 1 e 2, e 5 del decreto
legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte
ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni
strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese,
a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre
2001, n. 443), con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2004.
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Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
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Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2004.
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