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| n. 6-2004 - © copyright |
| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 11 giugno 2004 n. 166
Pres. ZAGREBELSKY, Red. DE SIERVO
Presidente del Consiglio dei ministri (avv. Stato: Fiorilli)
- Regione Emilia-Romagna (Avv. Falcon) |
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1. Regione - Regione Emilia-Romagna – Legge
regionale recante norme contro la vivisezione – Divieto
di ogni attività a fini di ricerca e di vivisezione degli
animali a fini didattici – Lamentata lesione della potestà
legislativa concorrente dello Stato sulle materie della
ricerca scientifica e della tutela della salute – Questione
di legittimità costituzionale in via principale – illegittimità
costituzionale
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2. Regione - Regione Emilia-Romagna – Legge
regionale recante nome contro la vivisezione – Divieto di
ogni attività a fini di ricerca e di vivisezione degli animali
a fini didattici – Lamentata lesione della potestà legislativa
concorrente dello Stato sulle materie della ricerca scientifica
e della tutela della salute – illegittimità costituzionale
consequenziale
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1. È fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Emilia-Romagna
1° agosto 2002, n. 20 (Norme contro la vivisezione) (1).
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2. Sono costituzionalmente illegittimi, ai
sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli
articoli 3 e 4 della legge della Regione Emilia-Romagna
1° agosto 2002, n. 20. (2)
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(1-2)
Sul divieto per le Regioni di violare i principi fondamentali
statali nelle materie riservate alla potestà legislativa
concorrente, v sentt. nn. 507 e 338 del 2003; 282 del 2002.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: Gustavo ZAGREBELSKY,
Presidente; Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda, CONTRI,
Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto, CAPOTOSTI, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Giudici
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
della legge della Regione Emilia-Romagna 1° agosto 2002,
n. 20 (Norme contro la vivisezione), promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il
30 settembre 2002, depositato in cancelleria l’8 ottobre
2002 ed iscritto al n. 64 del registro ricorsi 2002.
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Visto l’atto di costituzione della Regione
Emilia-Romagna;
udito nell’udienza pubblica dell’11 novembre 2003 il Giudice
relatore Ugo De Siervo;
uditi l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon
per la Regione Emilia-Romagna.
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Ritenuto in fatto
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1. – Con ricorso notificato il 30 settembre
2002 e depositato l’8 ottobre 2002 , il Presidente del Consiglio
dei ministri ha impugnato la legge della Regione Emilia-Romagna
1° agosto 2002, n. 20 (Norme contro la vivisezione).
Secondo quanto esposto dall’Avvocatura generale dello Stato,
la legge impugnata vieterebbe nel territorio regionale ogni
attività di allevamento, utilizzazione o cessione, a fini
di ricerca, di cani e di gatti, prevedendo sanzioni in caso
di violazione di tale precetto. Essa vieterebbe inoltre
di vivisezionare qualsiasi animale a fini didattici, ad
eccezione dei casi previsti da appositi, e preventivi, accordi
stipulati con istituti scientifici ed università.
La difesa erariale sostiene che la legge censurata inciderebbe
sulle materie della ricerca scientifica e della tutela della
salute, che l’art. 117, terzo comma, Cost., attribuisce
alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle
Regioni. La legge n. 20 del 2002 della Regione Emilia-Romagna,
ad avviso dell’Avvocatura, eccederebbe i limiti imposti
alla competenza legislativa regionale, in particolare poiché
l’art. 2, vietando in modo indiscriminato nel territorio
della Regione Emilia-Romagna le attività indicate dalla
legge, contrasterebbe con il decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 116 (Attuazione della direttiva 86/609 CEE in materia
di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali
o ad altri fini scientifici). Tale decreto, nel recepire
la direttiva 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986
(Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri relative alla protezione degli animali
utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini specifici),
individuerebbe il fondamento e i limiti della sperimentazione
ammessa sugli animali a scopi scientifici. Inoltre, la legge
regionale potrebbe ostacolare l’attività di sperimentazione
ammessa in ambito europeo, così determinando la violazione
della normativa comunitaria in materia.
La normativa impugnata, inoltre, contrasterebbe con l’art.
117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto, nel prevedere
sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni
in essa contenute, violerebbe la competenza esclusiva statale
in materia di ordinamento civile. Secondo la difesa erariale,
infatti, la Corte avrebbe costantemente affermato il principio
secondo cui la potestà di sanzionare eventuali illeciti
amministrativi seguirebbe i medesimi criteri di distribuzione
delle competenze statali cui le sanzioni si riferiscono.
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2. – Si è costituita in giudizio la Regione
Emilia-Romagna, limitandosi a chiedere che la Corte respinga
il ricorso perché inammissibile, oltre che infondato, e
riservandosi di esporre i motivi delle proprie richieste
in separata memoria. Ha presentato atto di intervento fuori
termine l’ENPA – Ente nazionale per la protezione degli
animali.
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3. – In data 14 gennaio 2003, in vista dell’udienza
pubblica fissata originariamente per il successivo 28 gennaio,
l’Avvocatura generale dello Stato ha presentato una memoria,
sviluppando ulteriormente le proprie argomentazioni. In
particolare, nella memoria si sostiene, in primo luogo,
che la legge regionale violerebbe il primo comma dell’art.
117 Cost., e ciò in quanto non rispetterebbe la normativa
posta dall’ordinamento comunitario in materia e recepita
dalla legislazione italiana. Infatti, mentre la direttiva
europea fisserebbe “regole fondamentali, tali da ridurre
al minimo le sofferenze e gli abusi nei confronti di animali
allevati od utilizzati a scopo sperimentale” e mentre la
disciplina nazionale di attuazione, pur senza porre un divieto
assoluto agli esperimenti, aggiungerebbe “ulteriori elementi
di rafforzamento della tutela degli animali”, la disciplina
regionale porrebbe in essere “un divieto generalizzato di
allevamento, utilizzo e cessione di cani o gatti a fini
di sperimentazione”, nonché dell’utilizzo di “pratiche di
vivisezione a scopo didattico su qualunque tipo di animale”,
prevedendo in materia anche “sanzioni amministrazioni pecuniarie
di rilevante entità”.
Viene inoltre messa in evidenza anche la previsione del
secondo comma dell’art. 1 della legge in questione – previsione
definita paradossale dal ricorrente – secondo la quale,
a fronte dell’insuperabile divieto di vivisezione a scopo
di sperimentazione, potrebbero essere autorizzati dalla
Regione esperimenti didattici su tutti gli animali nei casi
“in cui il sacrificio di animali da laboratorio potrebbe,
almeno astrattamente, portare a progressi medico-scientifici
per la vita umana”.
Ulteriore ragione di “illegittimità della previsione derogatoria”
appena citata, inoltre, deriverebbe dalla considerazione
della più restrittiva disciplina corrispondente contenuta
nel terzo comma dell’art. 8 del d.lgs. n. 116 del 1992,
ai sensi del quale “il Ministro della sanità autorizza gli
esperimenti a semplice scopo didattico soltanto in caso
di inderogabile necessità e non sia possibile ricorrere
ad altri sistemi dimostrativi”.
La legge regionale viene inoltre censurata sotto il profilo
del primo comma dell’art. 33 Cost., relativo alla libertà
scientifica, poiché porrebbe un ostacolo assoluto alle ricerche
scientifiche del tipo in oggetto, “a prescindere dalle caratteristiche
o modalità” del loro svolgimento.
Viene denunziata, infine, la violazione del secondo e del
terzo comma dell’art. 117 Cost., poiché la Regione, con
la normativa in questione, inciderebbe su alcune materie
di esclusiva competenza statale; in particolare, ad essere
interessate dall’intervento regionale sarebbero le materie
dell’ordinamento civile e dell’ordinamento penale, che soffrirebbero
una deroga per effetto della speciale disciplina in tema
di sperimentazioni lecite sugli animali. Ancora, le disposizioni
impugnate sarebbero costituzionalmente illegittime in quanto
disapplicherebbero la normativa di principio in materia
di ricerca scientifica, che, per di più, è stata dettata
in recepimento della apposita normativa comunitaria.
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4. – In data 15 gennaio 2003, la Regione
Emilia-Romagna ha depositato una ampia memoria, esponendo
le ragioni poste a fondamento della propria difesa.
La Regione resistente, in via preliminare, afferma che il
ricorso dovrebbe essere ritenuto inammissibile, in primo
luogo perché meramente assertivo, e in secondo luogo perché
si limiterebbe “a formulare censure di ordine generale,
ed in definitiva ad affermare l’illegittimità costituzionale
della legge senza indicare affatto le specifiche ragioni
che potrebbero determinare l’illegittimità della normativa
regionale impugnata”.
Nel merito, la Regione sostiene anzitutto che la normativa
regionale in questione non contrasterebbe con la direttiva
europea invocata dall’Avvocatura dello Stato, dal momento
che quest’ultima determinerebbe solo una disciplina minima
di tutela degli animali che potrebbero essere oggetto di
sperimentazione, senza tuttavia escludere la possibilità
di una maggior tutela, quale appunto quella prevista dalla
legge in oggetto. La direttiva europea 86/609/CEE, in altre
parole, sarebbe destinata essenzialmente al ravvicinamento
delle normative nazionali relative alla protezione degli
animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.
Inoltre, la direttiva citata esplicitamente prevederebbe
che gli Stati possano introdurre “un regime di tutela più
severo” rispetto a questo nucleo minimo comune, con ciò
quindi rinviando al riparto di competenze previsto nei singoli
ordinamenti.
Quanto poi alla riconducibilità della materia disciplinata
dalla legge alle categorie previste nell’art. 117 Cost.,
la Regione Emilia-Romagna afferma anzitutto che essa rientrerebbe
prevalentemente nel quarto comma di questa disposizione
costituzionale, dal momento che opererebbe “nel campo del
rapporto tra uomo e specie animali”, realizzando “l’aspirazione
ad uno speciale rapporto di affettività con gli animali
utilizzati a scopo di compagnia”. D’altra parte, la Regione
riconosce come la legge in esame incida anche nella materia
della tutela della salute, ma nega che esista in questa
materia un principio fondamentale che “vieti un intervento
quale quello recato della legge regionale”. Anzi, il fatto
che nel d.lgs. n. 116 del 1992 siano previsti alcuni poteri
ministeriali di restrizione del numero delle specie sottoponibili
a sperimentazione o di autorizzazione starebbe a dimostrare
la ammissibilità di un analogo esercizio di poteri da parte
delle Regioni.
La Regione resistente, inoltre, evidenzia come, a suo avviso,
la determinazione delle regole in materia non “debba essere
necessariamente unica per tutta la comunità nazionale”.
Viene infine contestata l’affermazione dell’Avvocatura secondo
la quale la disciplina delle sanzioni amministrative sarebbe
riconducibile alla materia dell’“ordinamento civile”; viceversa,
tale disciplina seguirebbe i medesimi criteri di distribuzione
delle competenze sostanziali. 5. – In prossimità dell’udienza
pubblica dell’11 novembre 2003, la Regione Emilia-Romagna
ha depositato una ulteriore memoria, dando conto di quanto
sopravvenuto all’impugnativa e replicando ulteriormente
agli argomenti sviluppati dalla difesa erariale nella memoria
a suo tempo depositata. Sotto il primo profilo, la Regione
riferisce dell’esito della fase cautelare del giudizio amministrativo
intentato da una ditta di allevamento e commercio di animali
a fini di sperimentazione avverso i provvedimenti attuativi
della legge regionale impugnata emanati da parte del Comune
di S. Polo d’Enza. Tanto il TAR di Parma, quanto la V sezione
del Consiglio di Stato, rispettivamente con ordinanza n.
41 del 18 febbraio 2003 e con ordinanza del 27 maggio 2003,
hanno respinto la richiesta di sospensione degli atti impugnati
e rigettato in limine la richiesta di rimessione della questione
di legittimità costituzionale della legge regionale oggetto
del presente giudizio, rilevando l’insussistenza di contrasti
con la disciplina comunitaria, la quale fisserebbe semplicemente
limiti alla sperimentazione, lasciando spazio ai singoli
Stati di adottare una disciplina più restrittiva.
La Regione dà conto, inoltre, dei contenuti della legge
regionale 10 luglio 2003, n. 13, recante «Modifiche alla
legge regionale 1° agosto 2002, n. 20 (Norme contro la vivisezione)»,
intervenuta a modificare la legge impugnata sulla base di
contatti intercorsi con il Governo, al fine di pervenire
alla cessazione della materia del contendere. La resistente
sottolinea come i nuovi commi 2-bis e 2-ter dell’art. 1
della legge n. 20 del 2003, introdotti appunto dalla legge
n. 13 del 2003, prevedano l’istituzione da parte delle Università
aventi sede nel territorio della Regione di “Comitati etici
per la sperimentazione animale” disciplinati dalla Regione
previa intesa con i Rettori delle Università, e come il
nuovo comma 2 dell’art. 2 consenta oggi di prevedere i casi
di deroga al divieto di vivisezione a scopo didattico senza
la necessità di ulteriore espressa autorizzazione regionale.
Quanto agli argomenti prospettati dall’Avvocatura dello
Stato a sostegno del ricorso, la Regione insiste anzitutto
sul fatto che la legge regionale impugnata non potrebbe
in alcun modo avere l’effetto di “escludere l’applicazione
del diritto comunitario da una porzione importante del suolo
nazionale”, richiamando non soltanto l’art. 24 della direttiva
86/609/CEE ma anche la nota con la quale la Commissione
europea, proprio in relazione al caso di specie, ha constatato
che la medesima direttiva “contiene norme di armonizzazione
minime, garantendo al contempo agli Stati membri il diritto
di adottare ed applicare norme più restrittive nell’ambito
della tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali
o ad altri fini scientifici”.
Sulla asserita contraddittorietà della legge regionale derivante
dalla circostanza secondo la quale essa, mentre vieterebbe
l’uso di cani e gatti a scopo di sperimentazione scientifica,
consentirebbe a certe condizioni la vivisezione di animali
a scopo didattico, la difesa della Regione, oltre all’inammissibilità
della censura perché non prospettata nel ricorso, rileva
come essa sia frutto di un evidente equivoco, dal momento
che il divieto concernerebbe solo i cani e i gatti, mentre
la vivisezione a scopi didattici riguarderebbe tutti gli
animali.
La Regione argomenta poi sulla infondatezza della censura
concernente la violazione dell’art. 33, primo comma, Cost.,
in relazione alla libertà della ricerca scientifica, osservando
che da un lato sarebbe impossibile configurare una presunta
libertà assoluta della scienza, dall’altro che la direttiva
comunitaria e lo stesso legislatore statale, prevedendo
la possibile limitazione del numero delle specie e del numero
delle razze o categorie all’interno di ciascuna specie sottoponibili
a sperimentazione (addirittura affidando tale potere ad
un provvedimento ministeriale a carattere sostanzialmente
regolamentare), confermerebbero in termini evidenti la limitabilità
della libertà di ricerca scientifica.
Quanto alla lamentata violazione dell’art. 117 Cost., la
Regione, pur riconoscendo come la legge impugnata incida
anche sulla materia della ricerca scientifica (senza peraltro
violare i principi fondamentali contenuti nella legge statale),
ribadisce che il settore in questione avrebbe una sua consistenza
propria, concernente in particolare il rapporto tra uomo
e animali, e come tale dovrebbe rientrare nell’ambito della
competenza regionale. La presunta interferenza con le materie,
di competenza esclusiva dello Stato, dell’ordinamento civile
e di quello penale costituirebbe poi un motivo nuovo, non
fatto valere nel ricorso (ad eccezione di quanto lamentato
con riferimento alle sanzioni amministrative), e dunque
inammissibile; l’inammissibilità di tale motivo deriverebbe,
inoltre, dalla genericità della sua prospettazione. La censura
in questione sarebbe comunque infondata nel merito.
Infine, sul rilievo mosso dalla difesa erariale concernente
il fatto che la deroga al divieto di vivisezione per scopi
didattici non sarebbe assistita dall’intervento di un organo
tecnico-scientifico, a parte l’inammissibilità perché si
tratterebbe di motivo nuovo rispetto al ricorso, la Regione
osserva che, se la censura fosse fondata, andrebbe a colpire
la stessa legge statale che prevede la competenza ministeriale
senza alcuna specifica partecipazione di organi tecnici;
tuttavia, la censura sarebbe infondata, dal momento che
confonderebbe la competenza alla stipulazione delle intese
previste dalla legge regionale con il procedimento da seguire
per giungere ad ogni intesa.
Con queste argomentazioni, la Regione conclude per l’inammissibilità
del ricorso introduttivo del giudizio, per genericità delle
censure in esso contenute; per l’inammissibilità dei motivi
nuovi contenuti nella memoria depositata dalla difesa erariale;
in subordine, per l’infondatezza del ricorso in tutte le
sue parti.
Considerato in diritto
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1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
ha impugnato la legge della Regione Emilia-Romagna 1° agosto
2002, n. 20 (Norme contro la vivisezione), per violazione
dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, poiché essa
inciderebbe sulle materie della ricerca scientifica e della
tutela della salute, attribuite alla potestà legislativa
concorrente delle Regioni, in violazione dei principi fondamentali
stabiliti dallo Stato. La legge impugnata, infatti, eccederebbe
i limiti imposti alla competenza legislativa delle Regioni,
in particolare poiché l’art. 2, vietando in modo indiscriminato
nel territorio regionale le attività ivi indicate, contrasterebbe
con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia
di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali
o ad altri fini scientifici), che individua il fondamento
e i limiti della sperimentazione ammessa sugli animali a
scopi scientifici.
Inoltre, la legge regionale, ostacolando l’attività di sperimentazione
ammessa nell’ordinamento comunitario, determinerebbe una
violazione della normativa comunitaria in materia e quindi
contrasterebbe con il primo comma dell’art. 117 Cost.
La normativa oggetto del presente giudizio contrasterebbe
altresì con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.,
in quanto, nel prevedere sanzioni amministrative per la
violazione delle disposizioni in essa contenute, incidenti
in materie di competenza statale, violerebbe la competenza
esclusiva statale in materia di ordinamento civile.
La legge regionale, infine, violerebbe anche il primo comma
dell’articolo 33 Cost. in quanto porrebbe uno ostacolo assoluto
alla ricerca scientifica condotta con le modalità in oggetto.
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2. – Deve preliminarmente essere dichiarato
inammissibile l'intervento spiegato nel giudizio, peraltro
tardivamente, dall’ENPA – Ente nazionale per la protezione
degli animali. Secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi
in via principale sono legittimati ad essere parti solo
i soggetti titolari delle attribuzioni legislative in contestazione
(cfr., da ultimo, sentenze n. 338 del 2003, n. 315 del 2003,
n. 307 del 2003, n. 303 del 2003 e n. 49 del 2003),
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3. – Sempre in via preliminare va respinta
la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla
Regione Emilia-Romagna perché in esso si affermerebbe “apoditticamente
il contrasto della normativa regionale con la Costituzione
o con la normativa europea, senza addurre specifiche argomentazioni
a sostegno di tale tesi, e senza illustrare le ragioni ed
i profili sotto i quali la censura sarebbe fondata”. In
realtà, il ricorso dell’Avvocatura individua, seppur in
estrema sintesi e tramite il rinvio al contenuto dei testi
normativi citati, le cause dell’asserita incostituzionalità
della legge regionale n. 20 del 2002 nel contrasto delle
sue disposizioni con quanto previsto dal d.lgs. n. 116 del
2002 riguardo alla attuazione della direttiva 86/609/CEE
del Consiglio del 24 novembre 1986 (Direttiva del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri relative
alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali
o ad altri fini specifici). Occorre, peraltro, procedere
alla delimitazione del thema decidendum su cui questa Corte
è chiamata a pronunciarsi. Infatti, la delibera del Consiglio
dei ministri che decide la proposizione del ricorso e l’allegata
relazione del Ministro per gli affari regionali contengono
censure del tutto generiche nei confronti dell’intera legge,
mentre vengono espressi specifici rilievi di costituzionalità
solo limitatamente all’art. 2 ed in relazione alla lesione
del terzo comma dell’art. 117 Cost.; lo stesso riferimento
alla lesione del diritto comunitario appare del tutto generico
e perplesso. Ciò conduce a restringere la presente questione
di costituzionalità al solo profilo della eventuale lesione
del terzo comma dell’art. 117 Cost. da parte dell’art. 2
della legge della Regione Emilia-Romagna n. 20 del 2002,
ferma restando la valutazione di questa Corte in ordine
alla eventuale inscindibilità tra la disposizione validamente
impugnata e le altre disposizioni della legge.
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4. – Nel merito la questione è fondata.
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5. – I due commi dell’art. 2 della legge
regionale impugnata contengono due distinte disposizioni:
la prima vieta nel territorio regionale non solo l’allevamento,
ma anche “l’utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di
cani e gatti, ai fini di sperimentazione”; la seconda vieta
“la vivisezione a scopo didattico su tutti gli animali,
salvo i casi autorizzati” secondo le previsioni della stessa
legge. Sul punto ha inciso marginalmente la modifica introdotta
dall’art. 2 della legge regionale n. 13 del 2003, eliminando
il precedente riferimento alla Regione come soggetto che
avrebbe dovuto esprimere l’autorizzazione. La tesi sostenuta
dalla d
ifesa regionale, secondo la quale la disposizione censurata
opererebbe nell’ambito di una materia di competenza residuale
delle Regioni, quindi di loro esclusiva spettanza, definita
come “rapporto tra uomo e specie animali” non può essere
condivisa. Oltre ai forti dubbi sulla configurabilità di
una simile materia nel sistema di riparto di cui all’art.
117 Cost., nel caso in esame la stessa terminologia utilizzata
(“sperimentazione”, “vivisezione a scopo didattico”) rende
palese che il legislatore regionale è consapevolmente intervenuto
nell’ambito della materia “ricerca scientifica”, seppur
finalizzata al settore medico o alla didattica universitaria,
e quindi in una materia di legislazione concorrente, nella
quale ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. spetta
al legislatore nazionale determinare i principi fondamentali.
Inoltre, anche nella più recente legislazione in tema di
riparto delle funzioni amministrative fra Stato e Regioni
(seppur antecedente alla riforma del Titolo V operata dalla
legge costituzionale n. 3 del 2001), la “protezione e tutela
degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali”
ineriva alla materia “ricerca scientifica”, secondo quanto
si ricava dall’art. 125 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
D’altra parte il d.lgs. n. 116 del 1992 disciplina gli stessi
settori materiali ora disciplinati dall’art. 2 della legge
della Regione Emilia-Romagna n. 20 del 2002, nell’ambito
di una ampia normativa esplicitamente finalizzata, come
specificato nell’art. 1, alla “protezione degli animali
utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”.
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6. – La tutela degli animali sottoposti a
sperimentazioni a scopo scientifico e didattico, già sommariamente
garantita dalla legge 12 giugno 1931, n. 924, recante «Modificazione
delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione
sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli)»,
ha subito un sostanziale rafforzamento con il d.lgs. n.
116 del 1992 che, nel recepire la direttiva 86/609/CEE,
ha sviluppato ampiamente i principi e gli obiettivi di quest’ultimo
atto normativo mediante una disciplina analitica, fortemente
restrittiva della stessa libertà di sperimentazione, a tutela
degli animali coinvolti, e largamente affidata nella sua
applicazione alle determinazioni, alle autorizzazioni ed
ai controlli del Ministro della sanità e dell’Istituto superiore
di sanità.
Quanto, in particolare, ai cosiddetti animali di affezione
– oltre alle misure previste dalla legge 14 agosto 1991,
n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione
e prevenzione del randagismo) e alla tutela generale contro
i maltrattamenti di cui all’art. 727 cod.pen. – il d.lgs.
n. 116 del 1992 stabilisce espressamente che questi possono
essere sottoposti a sperimentazioni solo ove appositamente
allevati e su specifica autorizzazione ministeriale (art.
3, comma 2), nella esclusiva ipotesi che obiettivo di tali
attività “siano verifiche medico-biologiche essenziali e
gli esperimenti su altri animali non rispondano agli scopi
dell’esperimento” (art. 8, comma 1, lettera b). Analoga
è la previsione per gli esperimenti a scopo didattico, poiché
il Ministro della sanità può autorizzarli “soltanto in caso
di inderogabile necessità e non sia possibile ricorrere
ad altri sistemi dimostrativi” (art. 8, comma 3).
La legislazione vigente quindi bilancia attentamente il
doveroso rispetto verso gli animali sottoposti a sperimentazione
e l’interesse collettivo alle attività di sperimentazione
su di essi che sono ritenute indispensabili, sulla base
delle attuali conoscenze di tipo scientifico, sia dall’ordinamento
nazionale che dall’ordinamento comunitario (cfr. soprattutto
l’art. 3 del d.lgs. n. 116 del 1992 e l’art. 3 della direttiva
86/609/CEE). E’ noto che esistono anche opinioni contrarie
ad ogni specie di sperimentazione animale, dal momento che
si asserisce che queste sperimentazioni sarebbero in realtà
inefficaci, ma si tratta di opinioni scientifiche finora
largamente minoritarie e non recepite né dal legislatore
nazionale, né da quello europeo (il quale, anzi, ha ancora
di recente confermato ed integrato la disciplina di cui
alla direttiva 86/609/CEE mediante la direttiva 2003/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003
(Direttiva del parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri relative alla protezione degli animali
utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini specifici).
Da quanto detto emerge che, nell’ambito della materia “ricerca
scientifica”, l’esigenza di tener conto sia dello sviluppo
della ricerca, che della massima tutela degli animali che
possono essere coinvolti nelle sperimentazioni ha originato
una serie di norme del d.lgs. n. 116 del 1992, che costituiscono
principio fondamentale in quanto esprimono il punto di equilibrio
della sperimentazione; da ciò il divieto che possano essere
sostanzialmente modificate ad opera dei legislatori regionali,
riducendo ulteriormente la relativa libertà della ricerca
scientifica o comprimendo l’attuale livello di tutela degli
animali sottoponibili a sperimentazione (per considerazioni
in parte analoghe, si vedano le sentenze di questa Corte
n. 507 del 2003, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002).
In questo senso sono significativi di entrambi questi rischi
gli stessi contenuti dell’art. 2 della legge della Regione
Emilia-Romagna n. 20 del 2002, poiché il primo comma vieta
in assoluto l’allevamento, l’utilizzo e la cessione nel
territorio regionale di cani e gatti a fini di sperimentazione,
mentre il secondo comma sostituisce all’eccezionale autorizzazione
ministeriale alla vivisezione a scopo didattico una diversa
ed indeterminata autorizzazione. Ciò senza considerare che
limiti differenziati da Regione a Regione potrebbero comunque
essere aggirati con estrema facilità.
E’ pur vero che l’art. 24 della direttiva europea 86/609/CEE
autorizza gli Stati membri ad adottare o ad applicare anche
“misure più rigide per la protezione degli animali utilizzati
a fini sperimentali o per il controllo e la limitazione
dell’uso degli animali in esperimenti”; il legislatore statale,
tuttavia, nell’esercizio del proprio potere di determinare
i principi fondamentali della materia, non si è limitato
a recepire il livello di tutela previsto dalla normativa
comunitaria, ma ha già direttamente dettato una disciplina
in parte più rigida delle prescrizioni della direttiva europea,
peraltro attraverso una regolamentazione uniforme per tutto
il territorio nazionale.
Né, d’altra parte, appare ammissibile dedurre, dalla previsione
contenuta nella legislazione in oggetto (art. 18 del d.lgs.
n. 116 del 1992) di alcuni limitati poteri ministeriali
che possono modificare alcune disposizioni del decreto legislativo,
la tesi che la Regione possa esercitare il proprio potere
legislativo almeno nei medesimi ambiti. Dal momento che,
invece, è alla legge dello Stato che spetta dettare i principi
fondamentali nella materia de qua, può semmai dubitarsi
della legittimità costituzionale di un potere ministeriale
di modificazione di norme qualificabili come principi fondamentali,
aspetto peraltro non in discussione in questa sede.
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7. – La dichiarazione di incostituzionalità
dell’art. 2 della legge della Regione Emilia-Romagna n.
20 del 2002 comporta la dichiarazione di illegittimità costituzionale
consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, degli articoli 3 e 4 della medesima legge,
che disciplinano esclusivamente il sistema sanzionatorio
ed i poteri di vigilanza relativi alle prescrizioni contenute
nell’art. 2.
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PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
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dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.
2 della legge della Regione Emilia-Romagna 1° agosto 2002,
n. 20 (Norme contro la vivisezione);
dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, l’illegittimità costituzionale degli articoli 3 e
4 della legge della Regione Emilia-Romagna 1° agosto 2002,
n. 20.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2004.
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Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
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Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2004.
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