| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 11 giugno 2004 n. 172
Pres. ZAGREBELSKY, Red. ZAGREBELSKY
Presidente del Consiglio dei ministri (avv. Stato: Laporta)
- Regione Marche (Avv. Grassi) |
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1. Regione – Regione Marche – Disciplina
regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete
di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione
– Materia oggetto di numerose discipline, connesse a settori
di competenza esclusiva statale – Lamentata omessa considerazione,
da parte della disposizione regionale, delle norme statali
che riguardano la localizzazione e la costruzione degli
impianti di carburante – Questione di legittimità costituzionale
in via principale – Infondatezza
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2. Regione – Regione Marche – Disciplina
regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete
di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione
– Autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impianto
di distribuzione dei carburanti Affidamento a un soggetto
privato di compiti che attengono ad aspetti non riconducibili
alle competenze legislative regionali – Manifesta infondatezza
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3. Regione – Regione Marche – Disciplina
regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete
di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione
– Attribuzione al Presidente della Giunta regionale del
potere di adottare provvedimenti sostitutivi idonei ad assicurare
il rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari
– Rispetto delle condizioni e dei limiti elaborati dalla
giurisprudenza costituzionale – Infondatezza
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1. È infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge della Regione
Marche 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento
della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione)
sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere
e), h), l) e s), e terzo comma, della Costituzione. (1)
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2. È manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 5 della predetta legge
della Regione Marche n. 15 del 2002, sollevata, in riferimento
all’art. 117, secondo comma, lettere e), h), l) e s), e terzo
comma, della Costituzione. (2)
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3. È infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 11, comma 2, della predetta legge
della Regione Marche n. 15 del 2002, sollevata, in riferimento
agli articoli 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma,
lettera p), e 120, secondo comma, della Costituzione (3).
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(1-3).
Sui limiti e condizioni che la legge regionale deve rispettare
nel prevedere ipotesi di interventi sostitutivi v., da ultimo,
sentt. nn. 313 del 2003; 43, 69, 70, 71, 72, 73 e 112 del
2004 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: Gustavo ZAGREBELSKY,
Presidente; Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda, CONTRI,
Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto, CAPOTOSTI, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Giudici
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
degli articoli 4, comma 1, 5 e 11, comma 2, della legge
della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione
ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti
per uso di autotrazione), promosso con ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri, notificato il 7 ottobre 2002,
depositato in cancelleria il 15 successivo ed iscritto al
n. 73 del registro ricorsi 2002.
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Visto l’atto di costituzione della Regione
Marche;
udito nell’udienza pubblica dell’11 novembre 2003 il Giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
uditi l’Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l’Avvocato Stefano Grassi per
la Regione Marche.
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Ritenuto in fatto
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1. – Con ricorso notificato il 7 ottobre
2002 e depositato il successivo 15 ottobre, il Presidente
del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 4,
comma 1, 5 e 11, comma 2, della legge della Regione Marche
24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento
della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione).
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2. – Il ricorrente, rappresentato dall’Avvocatura
generale dello Stato, osserva preliminarmente che gli impianti
di distribuzione dei carburanti liquidi e gassosi per autotrazione
sono oggetto di numerose discipline (tributarie, di sicurezza,
ambientali, commerciali, civilistiche, amministrative, in
tema di «scorte petrolifere»), attinenti a diversi parametri
costituzionali, come quelli dell’art. 117, secondo comma,
lettere e) («sistema tributario»), h) («sicurezza»), l)
(«ordinamento civile») e s) («tutela dell’ambiente, dell’ecosistema»);
in questo quadro, il ricorrente richiama altresì la disposizione
dell’art. 18, comma 1, lettere d) e f), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
in particolare, la normativa regionale contro la quale il
ricorso è promosso attiene alla disciplina amministrativa,
e si ricollega alla delega di funzioni amministrative, nel
settore dei distributori di carburante in questione, disposta
a favore delle Regioni con l’art. 52, primo comma, del d.P.R.
24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art.
1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).
Questa materia, prosegue il ricorrente, è rimasta affidata
alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni,
nel nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione, rientrando
essa nella disciplina dell’«energia» nonché, «marginalmente»,
in quella della «tutela della salute».
Di conseguenza, secondo il ricorrente, la legislazione regionale
in questo settore deve attenersi ai principi fondamentali
posti dalla legislazione statale, e specificamente dal decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante «Razionalizzazione
del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo
4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
e dal decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346 (Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998,
n. 32, concernente la razionalizzazione del sistema di distribuzione
dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59), oltre che «in testi normativi
anteriori».
Poste le suddette premesse, il ricorrente formula specifiche
censure riguardanti le tre indicate disposizioni della legge
regionale n. 15 del 2002.
2.1. – Quanto all’art. 4, comma 1, della legge regionale,
che dispone la realizzazione degli impianti di distribuzione
dei carburanti «nel rispetto delle prescrizioni della presente
legge e del regolamento di cui all’art. 2 [della legge medesima]»,
il ricorrente lamenta l’omessa considerazione, da parte
della disposizione regionale, delle «non poche e non trascurabili»
norme statali che riguardano la localizzazione e la costruzione
degli impianti in parola; norme che, del resto, il richiamato
art. 2 della legge regionale non menziona né potrebbe menzionare,
in quanto non attinenti all’attuazione della legge regionale
medesima.
Un «accenno» agli interessi pubblici coinvolti, conclude
sul punto il ricorso, si rintraccerebbe solo nell’art. 5,
secondo periodo, e nell’art. 11, comma 3, ma soltanto in
connessione, rispettivamente, con gli aspetti della «autorizzazione
provvisoria» e dei «controlli».
2.2. – Con riferimento all’art. 5, relativo alla già accennata
autorizzazione – rilasciata, sulla base di una domanda dell’interessato,
in caso di ristrutturazione totale o parziale dell’impianto
– all’esercizio provvisorio dell’impianto di distribuzione
dei carburanti, il ricorrente censura l’affidamento, che
in esso sarebbe previsto, a un soggetto privato (il «tecnico
abilitato») di compiti che attengono ad «aspetti» non riconducibili
alle competenze legislative regionali.
2.3. – Per ciò che concerne, infine, l’art. 11, comma 2,
della legge regionale, nel ricorso si premette una ricostruzione
del vigente testo costituzionale secondo la quale la disciplina
del potere di sostituirsi a organi degli enti locali, con
la definizione delle correlative procedure, e nel rispetto
dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione,
non potrebbe essere stabilita altrimenti che con legge dello
Stato: a questa conclusione condurrebbero (a) la «continuità
testuale» dei due periodi dell’unitario secondo comma dell’art.
120 della Costituzione, che concerne il potere sostitutivo
del Governo e i relativi casi di esercizio, (b) le «solenni
disposizioni» contenute nell’art. 114, commi primo e secondo,
della Costituzione (con la garanzia dell’autonomia degli
enti territoriali), (c) l’assegnazione alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato della materia relativa agli «organi
di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città metropolitane» [art. 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione], (d) la «cogente esigenza» di una disciplina
unitaria – o perlomeno fortemente coordinata – delle modalità
di esercizio dei poteri sostitutivi, a iniziare dall’individuazione
dell’organo chiamato a disporre l’intervento sostitutivo.
Pertanto, l’espressione contenuta nell’art. 120, secondo
comma, della Costituzione, secondo cui la «legge» definisce
le citate procedure di esercizio dei poteri sostitutivi,
dovrebbe intendersi alla stregua di una riserva alla fonte
legislativa statale; in questo stesso senso, il ricorrente
richiama le norme attuative della riforma del Titolo V della
Parte II della Costituzione.
A questo schema non si conformerebbe l’impugnata disposizione
regionale dell’art. 11, comma 2, là dove essa attribuisce
al Presidente della Giunta regionale il potere di «adottare,
nell’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma
1 e previa diffida, i provvedimenti, anche di carattere
sostitutivo, idonei ad assicurare il rispetto dei termini
e delle norme violate»; donde la lesione dei parametri sopra
enucleati.
Infine, nel ricorso si critica una certa «oscurità» che
sarebbe propria della disposizione, in quanto, da un lato,
essa collegherebbe l’eventuale intervento sostitutivo alle
funzioni di vigilanza «sull’applicazione della presente
legge» (così nel comma 1 richiamato), mentre, dall’altro,
accennerebbe alla violazione delle «prescrizioni vincolanti»
previste «dalle leggi», al plurale, senza adeguatamente
considerare, dunque, che tali prescrizioni possono essere
contenute in disposizioni legislative statali.
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3. – Nel giudizio così promosso si è costituita
la Regione Marche, che, previa sintesi della complessiva
disciplina posta con la legge regionale n. 15 del 2002,
diretta alla «razionalizzazione e all’ammodernamento della
rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione,
al fine di migliorare l’efficienza complessiva del sistema
distributivo, favorire il contenimento dei prezzi e incrementare,
anche qualitativamente, i servizi resi all’utenza», secondo
le finalità della legge definite nel suo art. 1, ha concluso
per l’infondatezza di tutte le censure sollevate con il
ricorso statale.
3.1. – Quanto all’art. 4, comma 1, l’infondatezza della
questione sollevata deriverebbe dal fatto che il mancato
richiamo delle disposizioni statali di principio, in particolare
dei decreti legislativi n. 32 del 1998 e n. 346 del 1999,
non potrebbe assumere il significato di escludere o di ridurre
l’ambito della loro applicabilità.
3.2. – Circa la censura mossa all’art. 5, l’indicazione
comprensiva di tutti gli aspetti (fiscali, sanitari, ambientali,
di sicurezza, etc.) coinvolti nel rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio provvisorio non si trasformerebbe in una disciplina
ricadente nei rispettivi ambiti materiali, ma varrebbe solo
come definizione del contenuto della domanda di autorizzazione
da presentare al Comune competente; senza considerare che,
comunque, le materie in discorso non sarebbero estranee
alle competenze – quantomeno di natura concorrente – della
Regione.
3.3. – Quanto, infine, all’art. 11, comma 2, la norma regionale
atterrebbe all’esercizio del potere sostitutivo da parte
della Regione, mentre le disposizioni costituzionali fatte
valere dal ricorrente riguarderebbero la disciplina e l’esercizio
del potere sostitutivo da parte dello Stato:
l’estraneità reciproca degli ambiti priverebbe, dunque,
di fondamento
l’asserita violazione della sfera di competenza statale.
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4. – Nell’imminenza dell’udienza di trattazione,
l’Avvocatura generale dello Stato, per il ricorrente, ha
depositato una memoria in cui si sviluppano ulteriormente
alcuni degli argomenti già dedotti nel ricorso.
In particolare, quanto alla previsione di un potere sostitutivo
regionale, la tesi della possibile «compresenza» di poteri
sostitutivi dello Stato e delle Regioni, addotta dalla resistente,
a parte i rilevanti inconvenienti che potrebbe far insorgere
in caso di esercizio concorrente di tali poteri, sarebbe
contraddetta dall’assenza di una qualsiasi previsione costituzionale
che, al pari di quanto per lo Stato fa l’art. 120, secondo
comma, della Costituzione, attribuisca un potere sostitutivo
alle Regioni: se, nel procedere alla revisione del Titolo
V della Parte II della Costituzione, si è ritenuto necessario
porre una espressa disposizione costituzionale, indicando
l’organo competente e dettando limiti e modalità dell’esercizio
del potere, sarebbe «irrazionale e a-sistematico», ad avviso
del ricorrente, ritenere che per l’intervento sostitutivo
da parte delle Regioni non occorra alcuna «copertura» costituzionale,
con l’effetto di rendere il legislatore regionale, al contrario
di quello statale, sostanzialmente libero di attribuire
poteri sostitutivi a organi e soggetti indeterminati.
«Sia dicendo (nell’art. 120 Cost.) sia tacendo», la Costituzione
stabilirebbe dunque una sorta di riserva in capo allo Stato
del potere in questione; e ciò sarebbe confermato dalla
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3), che, all’art. 8, farebbe salve soltanto
le competenze delle Regioni ad autonomia differenziata (comma
3), assegnando a Regioni ed enti locali una mera facoltà
di «iniziativa» (commi 1 e 4).
D’altra parte, a bilanciare l’accennata riserva statale,
varrebbe il principio di sussidiarietà, in virtù del quale
non ogni sostituzione si tradurrebbe in avocazione allo
Stato: proprio secondo l’art. 120, l’intervento sostitutivo
si collocherebbe nel quadro del principio di leale collaborazione,
giacché esso non si porrebbe alla stregua di un intervento
di natura sanzionatoria, ma sarebbe espressione di sostegno
e ausilio, in vista del perseguimento di finalità comuni
a tutti gli enti menzionati nell’art. 114 della Costituzione.
La disciplina dell’art. 120, nella quale la sostituzione
concernerebbe non l’ente ma l’organo (e in cui l’atto adottato
in via sostitutiva resterebbe un atto imputabile all’ente,
per il tramite dell’«organo straordinario» di esso che sarebbe
il soggetto che si sostituisce), ammetterebbe la sostituzione
del Governo non solo nei casi di inerzia dell’organo ordinariamente
competente, ma anche quando quest’ultimo agisse – ma non
«nel rispetto» delle esigenze costituzionali – ovvero perfino
quando lo richiedesse semplicemente la tutela dei valori
indicati nella norma. Si tratterebbe, in definitiva, di
una nozione di intervento sostitutivo assai più ampia di
quella che è utilizzata nel campo dell’azione amministrativa.
Si aggiunge che la disciplina costituzionale potrebbe anche
condurre a una delimitazione della stessa nozione di intervento
sostitutivo, dalla quale potrebbero essere esclusi i casi
di competenze amministrative attribuite in via ordinaria
(ed eventualmente anche da leggi regionali) a più enti,
in una sequenza procedimentale articolata in più momenti
tra loro collegati, e ciò indipendentemente dalla tipologia
dei casi che valgono quali presupposti per l’attivazione
del collegamento procedimentale.
In questa prospettiva, l’impugnato art. 11 della legge regionale
considererebbe due casi: (a) il mancato rispetto di termini
per l’esercizio di funzioni amministrative, cioè una inerzia
perdurante anche dopo la diffida, e (b) l’adozione di atti
in violazione di «prescrizioni vincolanti», cioè il mancato
annullamento, dopo la diffida, di atti illegittimi. Mentre
il primo caso rientrerebbe nella nozione tradizionale di
intervento sostitutivo, il secondo sembrerebbe piuttosto
configurare una sorta di potere di riesame da parte di un
altro ente (in tal modo implicitamente «sovraordinato»).
Le considerazioni svolte sarebbero tali da corrispondere
all’esigenza «di evitare sia una eccessiva estensione sia
una banalizzazione della categoria giuridica dell’intervento
sostitutivo».
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5. – Nel depositare anch’essa una memoria,
la Regione Marche ha ribadito la contestazione dei singoli
profili di censura prospettati nel ricorso statale.
5.1. – Quanto all’art. 4, comma 1, della legge regionale
n. 15 del 2002, si rileva che la sua legittimità potrebbe
essere colta alla luce del complessivo percorso normativo
nel settore della distribuzione di carburante, da (a) l’iniziale
assetto – nel quale la disciplina non costituiva materia
di legislazione concorrente ex art. 117 della Costituzione,
cosicché le normative regionali si giustificavano in base
all’art. 118, secondo comma, della Costituzione, nel quadro
di una legislazione statale che qualificava la materia come
servizio pubblico, da esercitare in regime di concessione
(art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito
con legge 18 dicembre 1970, n. 103) –, passando attraverso
(b) la delega di funzioni amministrative a norma del d.P.R.
n. 616 del 1977 – nel quadro di indirizzi posti dal Governo,
in particolare con il d.P.C.m. dell’11 settembre 1989, e
in regime di autorizzazione, ora affidato alla potestà dei
Comuni, secondo una ripartizione di competenze tra quella
di programmazione (Regioni) e quella di concreta gestione
(Comuni) che la giurisprudenza costituzionale (sentenza
n. 159 del 2001) avrebbe riconosciuto conforme al disegno
costituzionale –, fino a (c) il più recente quadro improntato
alla liberalizzazione, quale delineato dal decreto legislativo
n. 32 del 1998, emanato secondo le direttive di razionalizzazione
e di efficienza commerciale poste dalla legge di delega
(art. 4 della legge n. 59 del 1997), e nel quale rimane
ferma la potestà di «indirizzo programmatico» affidata alle
Regioni (art. 1 del decreto legislativo n. 32), che conseguentemente
sono titolari di poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni
inadempienti rispetto agli obblighi di localizzazione loro
assegnati (art. 2 del decreto legislativo citato).
Su quest’ultimo contesto normativo, poi, sono intervenuti
dapprima il decreto legislativo n. 112 del 1998, che con
l’art. 41 ha «trasferito» alle Regioni le competenze già
«delegate» in base al d.P.R. n. 616 del 1977, e poi la legge
5 marzo 2001, n. 57, il cui art. 19, in particolare, ha
previsto l’adozione con decreto ministeriale di un Piano
nazionale recante le linee-guida per l’ammodernamento del
sistema distributivo dei carburanti. In coerenza con questo
piano – adottato con decreto ministeriale del 31 ottobre
2001 – è previsto che le Regioni, svolgendo i poteri di
programmazione di cui dispongono, redigano piani regionali,
nel rispetto di criteri prestabiliti dalla legge.
Prosegue la difesa della Regione Marche osservando che,
con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione,
la «distribuzione locale dei carburanti», non riservata
allo Stato né compresa nell’elenco delle materie di legislazione
concorrente, rientrerebbe nella competenza c.d. «residuale»
delle Regioni, pur presentando interferenze e connessioni
con quella della «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia», prevista, quale competenza concorrente,
nel terzo comma del nuovo art. 117 della Costituzione.
Tutto ciò posto, la resistente ribadisce che l’impugnato
art. 4, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2002 non
si presterebbe alle censure governative, e ciò sia considerando
la materia di competenza residuale della Regione, sia considerandola
di competenza concorrente: in ogni caso, infatti, il mancato
richiamo delle norme statali di cui ai decreti legislativi
n. 32 del 1998 e n. 346 del 1999 non avrebbe affatto il
significato di escludere o limitare l’applicabilità della
disciplina posta dallo Stato; al contrario, l’art. 4 censurato
stabilirebbe il rispetto delle prescrizioni della «presente
legge» e tra esse sarebbe da far rientrare anche quella
posta nel comma 3 dell’art. 3 della legge regionale, che
stabilisce appunto il «rispetto delle norme di cui al d.lgs.
n. 32 del 1998».
5.2. – Circa l’impugnato art. 5 della legge regionale, nella
memoria si riprendono le argomentazioni già dedotte, operandosi
anche il richiamo a una serie di atti normativi di altre
Regioni, che presenterebbero contenuti analoghi a quelli
della norma impugnata.
5.3. – Sulla censura concernente l’art. 11, comma 2, infine,
la Regione, nel ribadire le osservazioni già formulate nell’atto
di costituzione, rileva che, da ultimo, l’art. 8 della legge
n. 131 del 2003, attuando l’art. 120 della Costituzione,
avrebbe posto regole di esercizio del potere sostitutivo
che confermerebbero come la norma della Costituzione riguardi
soltanto la sostituzione del Governo in rapporto a provvedimenti
regionali (così nel comma 1, che prescrive la partecipazione
del Presidente della Regione alle riunioni del Consiglio
dei ministri), senza disporre alcunché sui poteri sostitutivi
nei confronti degli enti locali. La generica prescrizione
del comma 3 del citato art. 8, che impone di tenere conto
dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione
nell’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli
enti locali, costituirebbe d’altra parte un principio fondamentale
che le Regioni sarebbero tenute a rispettare nel disciplinare
l’esercizio dei poteri sostitutivi nelle materie di loro
competenza.
La resistente conclude osservando che la normativa impugnata
sarebbe conforme agli enunciati della più recente giurisprudenza
costituzionale (sentenza n. 313 del 2003), quanto a presupposti
e moduli procedimentali della sostituzione.
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Considerato in diritto
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1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri
solleva questione di legittimità costituzionale degli articoli
4, comma 1, 5 e 11, comma 2, della legge della Regione Marche
24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento
della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione).
La legge regionale, ad avviso del ricorrente, interverrebbe
su una materia, quella degli impianti di distribuzione dei
carburanti liquidi e gassosi per autotrazione, che sarebbe
oggetto di numerose discipline, connesse a settori di competenza
esclusiva statale [art. 117, secondo comma, lettere e) («sistema
tributario»), h) («sicurezza»), l) («ordinamento civile»)
e s) («tutela dell’ambiente, dell’ecosistema»), della Costituzione],
e che sarebbe comunque rimasta affidata, nel nuovo testo
dell’art. 117 della Costituzione, alla legislazione concorrente
dello Stato e delle Regioni, rientrando essa nella disciplina
dell’«energia» nonché, «marginalmente», in quella della
«tutela della salute».
1.1. – Con riferimento all’art. 4, comma 1, della legge
regionale, che dispone la realizzazione degli impianti di
distribuzione dei carburanti «nel rispetto delle prescrizioni
della presente legge e del regolamento di cui all’art. 2
[della legge medesima]», il ricorrente lamenta l’omessa
considerazione, da parte della disposizione regionale, delle
«non poche e non trascurabili» norme statali che riguardano
la localizzazione e la costruzione degli impianti in parola.
1.2. – Circa l’art. 5 della legge, relativo alla autorizzazione
all’esercizio provvisorio dell’impianto di distribuzione
dei carburanti, si censura l’affidamento, in esso previsto,
a un soggetto privato (il «tecnico abilitato») di compiti
che attengono ad «aspetti» non riconducibili alle competenze
legislative regionali.
1.3. – Quanto, infine, all’art. 11, comma 2, l’attribuzione
al Presidente della Giunta regionale del potere di «adottare,
nell’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma
1 e previa diffida, i provvedimenti, anche di carattere
sostitutivo, idonei ad assicurare il rispetto dei termini
e delle norme violate», si porrebbe in contrasto con gli
articoli 114, commi primo e secondo, 117, comma secondo,
lettera p), e 120, comma secondo, della Costituzione, giacché
la disciplina degli interventi sostitutivi sarebbe riservata
alla legge dello Stato.
A suffragio di tale conclusione si adducono (a) la «continuità
testuale» dei due periodi dell’unitario secondo comma dell’art.
120 della Costituzione, che concerne il potere sostitutivo
del Governo e i relativi casi di esercizio, (b) le «solenni
disposizioni» contenute nell’art. 114, commi primo e secondo,
della Costituzione (con la garanzia dell’autonomia degli
enti territoriali), (c) l’assegnazione alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato della materia relativa agli «organi
di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città metropolitane» [art. 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione], (d) la «cogente esigenza» di una disciplina
unitaria – o perlomeno fortemente coordinata – delle modalità
di esercizio dei poteri sostitutivi, a iniziare dall’individuazione
dell’organo chiamato a disporre l’intervento sostitutivo.
Dello stesso art. 11, comma 2, il ricorrente lamenta, altresì,
una certa «oscurità», in quanto da un lato esso collegherebbe
l’eventuale intervento sostitutivo alle funzioni di vigilanza
«sull’applicazione della presente legge» (così nel comma
1 dell’articolo, che viene richiamato), mentre, dall’altro,
accennerebbe alla violazione delle «prescrizioni vincolanti»
previste «dalle leggi», al plurale, senza adeguatamente
considerare, dunque, che tali prescrizioni possono essere
contenute in disposizioni legislative statali. 2. – La questione
relativa all’art. 4, comma 1, della legge della Regione
Marche n. 15 del 2002, nella parte in cui omette di considerare
la normativa statale in materia tra le disposizioni il cui
rispetto si impone nella realizzazione degli impianti di
distribuzione dei carburanti, non è fondata.
La disposizione impugnata, nell’operare un rinvio alle prescrizioni
contenute nella «presente legge» (oltre che nel suo regolamento
di attuazione), non può condurre a circoscrivere il novero
delle fonti normative cui la realizzazione degli impianti
deve conformarsi. L’assenza di un espresso riferimento alla
legislazione statale vigente in materia, quindi, non può
in alcun modo escludere la necessità di conformarsi a tutte
le previsioni legislative che incidono sulla realizzazione
degli impianti di distribuzione dei carburanti.
D’altra parte, se anche, in ipotesi, si volesse accedere
a una lettura restrittiva, il rinvio operato dall’art. 4,
comma 1, alle disposizioni della legge regionale non potrebbe
non leggersi nel senso che esso richiami tutte le prescrizioni
contenute nella legge, e, tra queste, evidentemente anche
l’art. 13, comma 6, il quale stabilisce espressamente che,
per quanto dalla legge non previsto, trovano applicazione
le norme di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998,
n. 32, recante «Razionalizzazione del sistema di distribuzione
dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni.
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3. – Manifestamente infondata è la censura
mossa nei confronti dell’art. 5 della legge della Regione
Marche n. 15 del 2002, secondo cui la domanda di rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio di un impianto
temporaneo deve essere presentata al Comune dall’interessato
unitamente a una perizia giurata, redatta da un ingegnere
o tecnico abilitato, attestante il rispetto della normativa
vigente, «in particolare in ordine agli aspetti fiscali,
sanitari, ambientali, di sicurezza antincendio, urbanistici,
di tutela dei beni storici o artistici».
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, con l’indicazione
dei profili che nella perizia giurata debbono essere presi
in considerazione, la disposizione impugnata non incide
sulla disciplina di materie (asseritamente) non di competenza
legislativa regionale, ma si limita a precisare i presupposti
per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di una
attività ricadente in un settore di competenza regionale.
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4. – La questione avente a oggetto l’art.
11, comma 2, della legge della Regione Marche n. 15 del
2002, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale
il potere di adottare provvedimenti, «anche di carattere
sostitutivo», idonei ad assicurare il rispetto delle prescrizioni
legislative e regolamentari e dei termini previsti per l’esercizio
delle funzioni amministrative disciplinate dalla legge,
non è fondata.
4.1. – Come questa Corte ha già più ampiamente argomentato
(cfr. sentenze numeri 43, 69, 70, 71, 72, 73 e 112 del 2004),
con l’avvenuta riforma del Titolo V della Parte II della
Costituzione, i mutati criteri di riparto delle funzioni
amministrative si sono articolati, per un verso, nell’attribuzione
generale delle stesse all’ente comunale e, per l’altro,
nella flessibilità assicurata al sistema dalla clausola
in base alla quale si prevede, al fine di «assicurarne l’esercizio
unitario», il conferimento di funzioni amministrative a
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, «sulla base
dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza»
(art. 118, primo comma, della Costituzione).
Sulla scorta della compenetrazione tra questi due criteri,
la concreta allocazione delle funzioni amministrative ai
vari livelli di governo non può prescindere da un intervento
legislativo (statale o regionale, a seconda della ripartizione
della competenza legislativa in materia), che deve, di volta
in volta, manifestare la prevalenza del criterio generale
di allocazione al livello comunale ovvero la necessaria
preminente considerazione di esigenze unitarie che impongono
una allocazione diversa: in questo contesto, il nuovo art.
118, secondo comma, della Costituzione, stabilisce che i
Comuni (oltre che le Province e le Città metropolitane)
sono titolari sia di «funzioni amministrative proprie» sia
di funzioni «conferite con legge statale o regionale, secondo
le rispettive competenze».
In tale quadro, la previsione della sostituzione di un livello
di governo a un altro per il compimento di specifici atti
o attività, considerati dalla legge necessari per il perseguimento
degli interessi unitari coinvolti, pregiudicati dall’inerzia
dell’ente ordinariamente competente, vale a inserire un
elemento di flessibilità tale da preservare la normale distribuzione
delle competenze che il principio di sussidiarietà implica.
In assenza, infatti, si renderebbe necessario collocare
la competenza, in via normale, al livello di governo più
comprensivo, con evidente sproporzione del fine rispetto
ai mezzi e con altrettanto evidente lesione del principio
di sussidiarietà.
Alla luce delle finalità espressamente indicate nella norma
costituzionale, il potere attribuito dall’art. 120, secondo
comma, della Costituzione non può non configurarsi alla
stregua di un potere sostitutivo straordinario, esercitabile
cioè soltanto in presenza di emergenze istituzionali di
particolare gravità, allorché si ravvisino rischi di compromissione
di interessi essenziali di portata più generale. D’altro
canto, nulla, nella disposizione citata, lascia pensare
che si sia inteso con essa smentire la consolidata tradizione
legislativa che ha ammesso pacificamente interventi sostitutivi
operati da enti diversi dallo Stato e da organi diversi
dal Governo.
L’art. 120, secondo comma, della Costituzione non preclude,
dunque, in linea di principio, la possibilità che la legge
regionale, intervenendo in materie di propria competenza,
e nel disciplinare l’esercizio di funzioni amministrative
di competenza degli enti locali, preveda anche poteri sostitutivi
in capo a organi regionali nel caso di inerzia o di inadempimento
da parte dell’ente ordinariamente competente.
Nel prevedere ipotesi di interventi sostitutivi, da configurarsi
come eccezionali rispetto al normale esercizio delle funzioni,
la legge regionale non può però prescindere dal rispetto
di condizioni e limiti.
Al riguardo, è stato chiarito (cfr., in particolare, sentenze
numeri 313 del 2003; 43, 69, 70, 71, 72, 73 e 112 del 2004)
che (a) le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi debbono
essere previste e disciplinate dalla legge (cfr. sentenza
n. 338 del 1989), la quale deve definirne i presupposti
sostanziali e procedurali; (b) la sostituzione può essere
prevista esclusivamente per il compimento di atti o attività
«prive di discrezionalità nell’an (anche se non necessariamente
nel quid o nel quomodo)» (sentenza n. 177 del 1988), la
cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari
alla cui salvaguardia provvede l’intervento sostitutivo;
(c) l’esercizio del potere sostitutivo deve essere affidato
a un organo di governo della Regione o deve comunque svolgersi
sulla base di una decisione di questo (cfr. sentenze n.
313 del 2003, n. 342 del 1994, n. 460 del 1989), stante
l’attitudine dell’intervento a incidere sull’autonomia costituzionale
dell’ente sostituito; infine, (d) la legge deve predisporre,
in conformità al principio di leale cooperazione, congrue
garanzie procedurali per l’esercizio del potere sostitutivo,
prevedendo, in particolare, un procedimento in cui l’ente
sostituito sia messo in grado di interloquire con gli organi
deputati alla sostituzione e di evitare la sostituzione
stessa attraverso un autonomo adempimento (cfr. sentenze
n. 419 del 1995 e n. 153 del 1986; ordinanza n. 53 del 2003).
4.2. – L’art. 11, comma 2, della legge della Regione Marche
n. 15 del 2002 non contrasta con alcuno dei limiti e delle
condizioni sopra enunciati.
Oggetto della legge, in cui la previsione di interventi
sostitutivi si inserisce, è la razionalizzazione e l’ammodernamento
della rete di carburanti per uso di autotrazione, materia
che, per quanto asseritamente connessa ad altre di competenza
esclusiva statale, come riconosciuto dallo stesso ricorrente
appartiene al novero di quelle di competenza concorrente.
La previsione, nella specie, di un potere sostitutivo da
parte di organi regionali nei confronti degli enti comunali
si conforma, pertanto, a «l’ordine delle competenze rispettivamente
[…] fissato dalla Costituzione» (sentenza n. 313 del 2003).
Inoltre, la disposizione impugnata contiene una compiuta
definizione dei presupposti sostanziali e procedurali che
legittimano l’esercizio del potere sostitutivo, offrendo
a esso una sicura base legislativa.
Circa la natura dei presupposti sostanziali, la disposizione
prevede che all’intervento sostitutivo si faccia luogo «in
caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’esercizio
delle funzioni amministrative di cui alla […] legge o in
caso di adozione di atti in violazione delle prescrizioni
vincolanti previste dalle leggi o dal regolamento» di attuazione
di cui all’art. 2. Tale riferimento, peraltro, è di per
sé univoco nell’individuare – attraverso un sintetico richiamo
alle fonti legislative e regolamentari regionali e alle
fonti legislative statali – le fattispecie suscettibili
di sostituzione regionale, e da ciò discende l’infondatezza
della doglianza circa una asserita «oscurità» della disposizione.
Conforme ai requisiti prescritti è altresì l’attribuzione
del potere sostitutivo a un organo di governo, quale sicuramente
è il Presidente della Giunta regionale.
Le modalità di esercizio del potere sostitutivo, attivabile
soltanto «previa diffida», soddisfano, infine, il necessario
rispetto del principio di leale cooperazione, dovendo intendersi
la formulazione legislativa nel senso che sarà cura dell’organo
regionale anteporre, all’intervento sostitutivo, un congruo
lasso di tempo a far data dalla diffida, onde consentire
il coinvolgimento del Comune inadempiente e, eventualmente,
l’autonomo adempimento.
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PER QUESTI MOTIVI
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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a) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge della Regione
Marche 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento
della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione),
sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere
e), h), l) e s), e terzo comma, della Costituzione, dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in
epigrafe;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 5 della predetta legge
della Regione Marche n. 15 del 2002, sollevata, in riferimento
all’art. 117, secondo comma, lettere e), h), l) e s), e
terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio
dei ministri con il ricorso in epigrafe;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 11, comma 2, della predetta legge della Regione
Marche n. 15 del 2002, sollevata, in riferimento agli articoli
114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettera
p), e 120, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente
del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2004.
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Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente e Redattore
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Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2004.
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