| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 17 maggio 2004 n. 23016
Pres. Marvulli, Est. Silvestri
P.G. Palombarini – ricorrente Pezzella |
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Processo penale - termini di carcerazione
preventiva - regresso del procedimento - computo - computabilità
dei periodi di detenzione imputabili ad altre fase o grado
del procedimento medesimo, limitatamente ai periodi riferibili
a fasi o gradi omogenei
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In caso di regresso del procedimento, ai
fini del computo del doppio del termine di fase e del conseguente
diritto alla scarcerazione dell'imputato detenuto, si deve
tenere conto anche dei periodi di detenzione imputabili
ad altra fase o grado del procedimento medesimo, limitatamente
ai periodi riferibili a fasi o gradi omogenei, secondo il
combinato disposto degli artt. 303, comma 2, e 304, comma
6, c.p.p.
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RITENUTO IN FATTO
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In data 4 agosto 2003 Pezzella Francesco
presentava al Tribunale di Napoli, nel corso del dibattimento
a suo carico, richiesta di scarcerazione per avvenuto decorso
del doppio del termine di fase, previsto dall'art. 304,
comma 6, c.p.p., deducendo che: 1) in data 23 gennaio 1999
era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia
in carcere per i delitti di cui agli artt. 416-bis c.p.,
110 e 629, comma 1 e 2, c.p., aggravati dalla circostanza
di cui all'art. 7 della l. 203/1991, e 12, 14 della l. 497/1974;
2) il 9 novembre 2000, all'esito dell'udienza preliminare,
era stato rinviato a giudizio; 3) in data 14 marzo 2001
il Tribunale dibattimentale aveva dichiarato la nullità
del decreto che aveva disposto il giudizio, con conseguente
regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari;
4) il 17 ottobre 2001 era stato emesso nuovo decreto di
rinvio a giudizio. Ciò premesso, l'istante assumeva che,
alla data della richiesta di scarcerazione, era ormai trascorso
il termine massimo di durata della custodia cautelare per
il giudizio di primo grado, la cui scadenza era avvenuta
il 24 novembre 2002, dopo tre anni dall'applicazione della
misura.
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Il Tribunale di Napoli, quale giudice del
dibattimento, il 9 settembre 2003 respingeva la richiesta
di scarcerazione, ritenendo che non fosse decorso il termine
triennale, la cui durata doveva essere computata a partire
dal primo decreto di rinvio a giudizio.
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Investito dell'impugnazione cautelare ex
art. 310 c.p.p., il Tribunale della libertà, con ordinanza
del 2 settembre 2003, rigettava l'appello, precisando che,
secondo la sentenza interpretativa di rigetto della Corte
costituzionale 292/1998, per il computo del doppio del termine
di fase la custodia cautelare patita nella fase dibattimentale,
prima del regresso, doveva essere sommata, in base ad una
"fictio iuris" alla fase delle indagini preliminari e non,
invece, alla durata del secondo dibattimento, validamente
e definitivamente instauratosi. Pertanto, il Tribunale riteneva
che, in applicazione delle linee della giurisprudenza costituzionale,
la data di decorrenza del termine massimo relativo al giudizio
di primo grado dovesse essere identificata, ai sensi dell'art.
303, comma 1, lettera b) c.p.p., in quella del 17 ottobre
2001, in cui era stato emesso il secondo decreto che aveva
disposto il giudizio, e non già nella data del primo decreto,
come aveva erroneamente ritenuto il giudice del procedimento
principale col provvedimento di rigetto dell'istanza di
scarcerazione, né in quella di inizio della custodia cautelare,
come aveva sostenuto l'appellante. Una diversa soluzione
- aveva concluso il Tribunale - avrebbe condotto «all'aberrante
conclusione secondo cui il tempo trascorso dall'esecuzione
della misura e fino alla data di emissione del nuovo decreto
che dispone il giudizio sarebbe computato due volte, sia
in relazione alla fase delle indagini preliminari, sia in
relazione alla fase successiva».
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Avverso l'anzidetta ordinanza il difensore
ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione
dell'art. 606, comma 1, lettere c) ed e), in relazione al
combinato disposto degli artt. 303, comma 1, lettera b),
e 304, comma 6, c.p.p., sull'assunto che l'esatta ricostruzione
della portata della citata sentenza 292/1998 giustifica
la conclusione che il limite massimo previsto per la fase
dibattimentale, era iniziato a decorrere dalla data di esecuzione
della custodia cautelare (cioè dal 24 novembre 1999, con
scadenza al 24 novembre 2002); sicché l'opinione contraria
doveva considerarsi basata sull'errata premessa dell'autonomia
dei termini di fase, e quindi sulla non cumulabilità dei
periodi di custodia relativi a fasi e gradi diversi, traducendosi
in un'opzione difforme dall'interpretazione della Corte
costituzionale. Di conseguenza, ad avviso del ricorrente
(che, con successiva memoria difensiva, ha ribadito le linee
del dissenso), il Tribunale, col limitare l'operatività
dell'art. 304, comma 6, al cumulo delle soli fasi omogenee,
aveva fatto ricadere sulla libertà personale dell'imputato
gli effetti negativi di quegli errori od inconvenienti verificatisi
nella gestione del processo, che costituiscono causa di
nullità e determinano la regressione del procedimento.
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Con ordinanza del 22 gennaio 2004, la Seconda
sezione di questa Corte ha rimesso la questione alle Sezioni
Unite, rilevando che il quesito relativo alle modalità di
computo del termine massimo di fase in ipotesi di regressione
del procedimento era stato oggetto di contrasto interpretativo
nella giurisprudenza di legittimità, sinora rimasto irrisolto.
Il Collegio rimettente ha osservato che la soluzione del
contrasto riveste effettiva e concreta rilevanza, posto
che la durata della custodia cautelare subita dal Pezzella
avrebbe già superato il doppio del termine interfasico relativo
al giudizio di primo grado, se la decorrenza fosse fissata
alla data del primo decreto di rinvio a giudizio, mentre,
qualora dovesse seguirsi l'orientamento che ammette la possibilità
di cumulo dei periodi di fase omogenea, il termine ad quem
dovrebbe individuarsi nel 14 marzo 2004 (facendosi cioè
decorrere i tre anni dal secondo decreto, ma tenendo conto
del periodo intercorrente tra il primo decreto e il provvedimento
in data 14 marzo 2001 che ne ha dichiarato la nullità);
infine, se si dovesse seguire la tesi accolta nell'ordinanza
impugnata, la decorrenza del termine massimo coinciderebbe
con la data del secondo decreto di rinvio a giudizio e la
scadenza avverrebbe soltanto il 17 ottobre 2004.
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Con provvedimento del 9 febbraio 2004, il
Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite
e ne ha fissato la trattazione all'odierna udienza in camera
di consiglio.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
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1. Le Sezioni Unite sono chiamate nuovamente
a risolvere la questione relativa alle modalità di calcolo
del doppio del termine di fase in caso di regresso del procedimento,
già decisa con la sentenza 19 gennaio 2000, ric. Musitano,
con la quale è stato enunciato il principio di diritto per
cui, al fine di accertare se sia stato o non superato il
limite della custodia cautelare fissato dall'art. 304, comma
6, c.p.p., devono sommarsi soltanto i periodi di detenzione
trascorsi in fasi o gradi omogenei, senza tenere conto del
grado intermedio in cui è stato adottato il provvedimento
che ha determinato il regresso.
Nel presente procedimento cautelare il tema è stato prospettato
sotto il particolare profilo dell'individuazione della data
di decorrenza del limite temporale massimo di fase. Pur
muovendo dalla identica concezione del termine finale ex
art. 304, comma 6, c.p.p. e dalla comune accettazione della
sua natura "interfasica" o "plurifasica", l'opinione del
ricorrente e quella del giudice dell'appello cautelare si
presentano nettamente differenziate in ordine alla determinazione
del "dies a quo", dal momento che mentre il difensore del
Pezzella ha sostenuto che il termine inizia a decorrere
dal giorno di esecuzione della misura cautelare della custodia
in carcere, nell'ordinanza impugnata è stato, invece, ritenuto
che il doppio del termine debba essere computato dalla data
del secondo provvedimento di rinvio a giudizio, col quale,
dopo il regresso del procedimento, si è conclusa la fase
delle nuove indagini preliminari. La difformità e l'incertezza
di opinioni sono accresciute dall'esistenza di una terza
soluzione, seguita dal Tribunale quale giudice della cognizione,
che ha rigettato la richiesta di scarcerazione fissando
la decorrenza del termine dal giorno in cui è stato emesso
il primo decreto di rinvio a giudizio, ossia da una data
che, pur essendo anteriore alla regressione del procedimento,
è successiva a quella di applicazione della misura limitativa
della libertà personale.
Il problema della identificazione della decorrenza del,
doppio del termine di fase rappresenta, però, un punto meramente
consequenziale rispetto alla definizione della questione
principale vertente sull'operatività dell'art. 304, comma
6, c.p.p. e sul sistema di computo di detto termine, di
talché la vera ragione per la quale il ricorso è tornato
al vaglio delle Sezioni Unite è quella di stabilire «se,
in caso di regresso del procedimento, ai fini del computo
del doppio del termine di fase e del conseguente diritto
alla scarcerazione dell'imputato detenuto, si debba tenere
conto anche di periodi di detenzione imputabili ad altra
fase o grado del procedimento medesimo».
La necessità di un'approfondita riflessione sulla complessa
e delicata questione nasce dall'esigenza di valutare, senza
aprioristiche posizioni, i numerosi contributi, anche critici,
della dottrina e della giurisprudenza, nella doverosa ponderazione
dei contenuti delle numerose pronunce emesse sull'argomento
dalla Corte costituzionale.
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2. Da circa sei anni il tema ha formato oggetto
di un nutrito dibattito, i cui approdi interpretativi risultano
largamente dissonanti e rivelano una profonda disparità
di vedute sul modo di concepire il ruolo del termine di
cui all'art. 304, comma 6, all'interno del vigente sistema
cautelare e sulla reciproca interazione tra le norme che
lo compongono.
È utile ricostruire i passaggi salienti della vicenda prendendo
le mosse dall'esame dell'art. 303, comma 2, c.p.p., che
disciplina, appunto, l'ipotesi della regressione del procedimento,
stabilendo che «dalla data del provvedimento che dispone
il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione
della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti
dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento».
Sin dall'entrata in vigore del codice, in dottrina e in
giurisprudenza mai è stato posto in dubbio che tale disposizione
ha la specifica funzione di far derivare dal provvedimento
di annullamento o di regresso il decorso di un nuovo termine,
privo di qualsiasi connessione con quello della fase o del
grado corrispondente, e, dunque, a questo non cumulabile.
Secondo la communis opinio, nel disegno del legislatore
delegato la regola della nuova decorrenza dei termini di
custodia cautelare in tutti i casi di regressione o di rinvio
del procedimento ad altro giudice è concepita come assoluto
sbarramento e come totale isolamento della singola fase
o grado, ciascuno di essi soggetto ad un distinto ed autonomo
termine, sulla cui ampiezza non rilevano né la durata della
custodia cautelare nelle precedenti fasi né le sospensioni
in esse eventualmente intervenute, dovendo questi periodi
cumularsi unicamente ai fini della durata massima complessiva
stabilita dall'art. 303, comma 4. Inoltre, è sempre esistita
totale concordanza sul punto che la regola dettata dall'art.
303, comma 2, costituisce piena esplicazione del principio
di autonomia dei singoli termini di fase, in puntuale correlazione
con la direttiva di cui all'art. 2 n. 61 della legge-delega,
in cui è contenuta la «previsione, per ciascuna fase processuale,
di termini autonomi di durata massima delle misure di coercizione».
In piena sintonia con la predetta direttiva nella Relazione
al progetto preliminare risulta specificato che «in coerenza
con questa scelta di segmentazione dei termini massimi di
custodia, è stato altresì previsto (sempre in armonia con
la legislazione vigente) che, nel caso di regresso del procedimento
ad una diversa fase o di rinvio ad un diverso giudice, dalla
data del relativo provvedimento, ovvero dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia, decorrano nuovamente i termini
stabiliti dal comma 1, in relazione a ciascun stato e grado
del procedimento» (p. 76).
L'orizzonte interpretativo, contraddistinto da assoluta
uniformità di posizioni, è stato profondamente modificato
dalla sentenza della Corte costituzionale 292/1998, con
cui è stata dichiarata non fondata, "nei sensi di cui in
motivazione", la questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 303, comma quarto,
nella parte in cui non prevede che, in caso di regressione
del procedimento, possa essere causa di scarcerazione, oltre
al termine complessivo di durata massima della custodia
cautelare, anche il superamento del doppio del termine di
fase.
La ratio decidendi della sentenza interpretativa di rigetto
è racchiusa nella proposizione secondo cui l'art. 304, comma
6, c.p.p. sancisce un limite finale che non opera solo per
i casi di sospensione (come potrebbe fare pensare la collocazione
della disposizione), ma si estende anche all'ipotesi, regolata
dall'art. 303, comma 2, in cui il termine di fase sia iniziato
a decorrere nuovamente a seguito della regressione del procedimento.
Nella decisione interpretativa in esame, la mutata dimensione
del sesto comma dell'art. 304 è stata giustificata con il
richiamo all'inquadramento storico e sistematico dell'evoluzione
della disciplina dei termini di custodia cautelare, a partire
dall'art. 272 del codice abrogato fino alla l. 332/1995,
e ad argomenti testuali e logico-sistematici, che rivelano
come tale conclusione sia «l'unica soluzione ermeneutica
enucleabile dal sistema e che si appalesa in linea con i
valori della Carta fondamentale», rappresentando una evidente
attuazione del canone di proporzionalità, che reclama l'operatività
di un «limite estremo, superato il quale il permanere dello
stato coercitivo si presuppone essere sproporzionato in
quanto eccedente gli stessi limiti di tollerabilità del
sistema».
A fronte di tali nuove coordinate - confermate con l'ordinanza
429/1999 con cui è stata dichiarata la manifesta infondatezza
di analoghe questioni sollevate con ben otto ordinanze di
giudici di merito che dissentivano dall'interpretazione
offerta dalla sentenza 292/1998 - la giurisprudenza di questa
Corte, pur aderendo all'interpretazione costituzionalmente
orientata dell'art. 304, comma 6, c.p.p., si è divisa sul
problema delle modalità di calcolo del termine di fase finale
in caso di regressione del procedimento, dal momento che
mentre alcune pronunce hanno ritenuto che, a tali fini,
dovessero sommarsi solo i periodi di carcerazione subita
in fasi omogenee e non anche quelli relativi alle fasi intermedie,
altre pronunce, invece, hanno seguito un'opzione interpretativa
favorevole al computo dell'intero periodo di carcerazione
cautelare, ancorché riferito a fasi o gradi differenti e
non omogenei.
Proprio per definire tale contrasto sono intervenute le
Sezioni Unite con la citata sentenza Musitano, la cui motivazione
si sviluppa attraverso i seguenti passaggi logico-giuridici:
a) nel condividere l'interpretazione adeguatrice della sentenza
292/1998, secondo cui, anche in ipotesi di regressione,
la disposizione di cui all'art. 304, comma 6, costituisce
norma autonoma e di chiusura dell'intero sistema cautelare,
si è, anzitutto, rilevato che nel testo della menzionata
pronuncia non è contenuta alcuna indicazione sulle modalità
di computo del termine finale di fase;
b) in conseguenza dell'ampliato ambito di operatività della
predetta norma, che ha assunto rilievo autonomo e non circoscritto
alla disciplina della sospensione dei termini di custodia
cautelare, «l'effettività della garanzia inerente al termine
finale di fase postula un affievolimento del rigore del
meccanismo della decorrenza "ex novo", stabilito dall'art.
303, comma 2, c.p.p., nel senso che, limitatamente al calcolo
del termine finale di fase, il provvedimento di annullamento
con rinvio o di regresso non può più avere l'effetto di
assoluta sterilizzazione di tutti i periodi di carcerazione
e di tutte le sospensioni intervenute nelle precedenti fasi»;
c) tuttavia, la persistente vigenza dell'art. 303, comma
2, la cui sfera applicativa è stata ridimensionata ma non
dissolta dalla sentenza interpretativa, e i principi fondamentali
del sistema cautelare, normativamente strutturato sulla
sola distinzione tra termini di fase autonomi (art. 303,
comma 1) e termine complessivo (art. 303, comma 4), portano
univocamente ad escludere la possibilità di configurare
un terzo termine finale "plurifasico", risultante dal cumulo
e dalla combinazione indiscriminata di fasi e gradi diversi
ed eterogenei, compreso quello intermedio in cui è stato
adottato il provvedimento che ha determinato il regresso
del procedimento;
d) di conseguenza, con riguardo all'ipotesi dell'annullamento
con rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione, la sola
conclusione aderente all'interpretazione adeguatrice della
normativa risultante dal combinato disposto degli artt.
304, comma 6, e 303, comma 2, del codice è quella che consente
l'unificazione della durata della custodia cautelare sofferta
in segmenti processuali omogenei, poiché essi risultano
avvinti da una relazione di corrispondenza e di successione
funzionale, tanto che il grado successivo può considerarsi
come ripristino del primo, mentre resta intatta l'autonomia
del grado intermedio, conclusosi con la pronuncia di annullamento.
La successiva giurisprudenza di legittimità e quella di
merito hanno condiviso le linee della sentenza Musitano,
ad eccezione di talune isolate pronunce di questa Corte,
mentre il Giudice delle leggi ha continuato a dichiarare
manifestamente infondati o manifestamente inammissibili
i numerosi incidenti di legittimità costituzionale promossi
in base alla premessa interpretativa secondo cui l'art.
303, comma 2, c.p.p. non consente l'adesione all'interpretazione
accolta nella sentenza 292/1998. Peraltro, in una delle
tante ordinanze della Corte costituzionale è stato esplicitamente
giudicato erroneo il principio affermato dalle Sezioni Unite
con la sentenza Musitano ed è stato negato che il termine
previsto dall'art. 304, comma 6, possa essere calcolato
sommando la durata delle sole fasi omogenee (ordinanza 529/2000).
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Al fine di superare il conflitto interpretativo
e la situazione di incertezza derivatane, le Sezioni Unite
di questa Corte, con l'ordinanza del 10 luglio 2002, ric.
D'Agostino, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 303, comma 2, c.p.p. «nella parte in cui impedisce
di computare, ai fini dei termini massimi di fase determinati
dal successivo art. 304, comma 6, i periodi di detenzione
sofferti in una fase o in un grado diversi da quelli in
cui il procedimento è regredito».
Con tale provvedimento, le Sezioni Unite hanno richiamato
la soluzione ermeneutica della sentenza Musitano, rilevando
che l'interpretazione accolta nell'occasione (computo delle
sole fasi omogenee) è da ritenere costituzionalmente adeguata
alle norme fondamentali di cui agli artt. 3 e 13 Cost.,
dalle quali devono trarsi i principi di proporzionalità
e del minor sacrificio possibile. Si è argomentato, mi particolare,
che una più estesa dimensione del termine ex art. - 304,
comma 6, tale da ricomprendere anche la durata della custodia
cautelare subita in fasi o gradi eterogenei, trova un ostacolo
invalicabile nell'art. 303, comma 2, la cui perdurante presenza
nell'ordinamento comporta la decorrenza ex novo dei termini
di fase in caso di regressione del procedimento e impedisce
di addizionare periodi di detenzione sofferti in fasi o
in gradi non omogenei. Di talché il risultato interpretativo
indicato nella sentenza 292/1998, nella portata esplicitamente
assunta con le successive ordinanze della Corte costituzionale,
non è conseguibile se non dichiarando l'illegittimità costituzionale
dell'art. 303, comma 2, ed eliminando, così questa disposizione
dal sistema normativo che regola le misure cautelari personali.
Con ordinanza 243/2003, la Corte costituzionale ha dichiarato
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale sollevata dalle Sezioni Unite, ribadendo
che la propria precedente interpretazione è costituzionalmente
vincolata e precisando che non può essere ammesso «un simile
approccio alla giustizia costituzionale ove si consideri
che l'ordinanza delle Sezioni Unite, oltre ad apparire perplessa
(in una motivazione tutta protesa, nella sostanza, a dimostrare
l'infondatezza della questione, il denunciato contrasto
si riduce ad un laconico "forse"), si chiude con l'esplicito
invito al "rispetto delle reciproche attribuzioni", come
se a questa Corte fosse consentito affermare i principi
costituzionali soltanto attraverso sentenze caducatorie
e le fosse negato, in altri tipi di pronunce, interpretare
le leggi alla luce della Costituzione».
Identiche dichiarazioni di manifesta inammissibilità sono
contenute nelle successive ordinanze 335/2003 e 59/2004,
pronunciate dalla Corte costituzionale sulla medesima questione
sollevata da giudici di merito.
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3. Sul contrasto attualmente riscontrabile
tra le posizioni della Corte costituzionale e quelle della
Corte di cassazione mette conto osservare che le possibilità
di conflitto sono connaturate alle scelte di fondo sottese
all'ordinamento costituzionale e al modo in cui questo ha
configurato i due distinti ordini di attribuzioni, seguendo
un disegno nel quale l'ambito delle funzioni attribuite
agli organi investiti di potestà giurisdizionale è connotato
dall'inderogabile dovere di non abdicare all'autonomia e
all'indipendenza delle quali sono direttamente investiti
dalla Costituzione. Le interferenze e la possibile divergenza
di decisioni sono ben spiegabili quando si tengano presenti
la coesistenza e l'immanenza, nelle rispettive sfere di
attribuzioni, del potere di interpretazione della legge,
riconosciuto dalla Carta fondamentale ad entrambe le Corti:
alla Corte costituzionale, quale organo costituzionale deputato
al sindacato di costituzionalità delle leggi e degli atti
aventi forza di legge (art. 134 Cost.), e alla Corte di
cassazione, non solo per la sua posizione di giudice "soggetto
soltanto alla legge" (art. 101, comma 2, Cost.), ma anche
per quella di giudice che, quale "organo supremo della giustizia,
assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione
della legge" (art. 65, comma 1, ordinamento giudiziario).
La Corte costituzionale è titolare, infatti, del potere
di «interpretare con autonomia di giudizio e di orientamenti
e la norma costituzionale che si assume violata e la norma
impugnata che si accusi di violazione» (sentenza 3/1956),
onde «quale sia il contenuto della norma impugnata è inderogabile
presupposto del giudizio di legittimità costituzionale»
e la Corte, anche quando si avvale di una precedente interpretazione
giurisprudenziale, lo fa a condizione che «a seguito di
una piena adesione, questa sia divenuta anche la interpretazione
propria» (sentenza 11/1965). E, d'altra parte, che la Corte
costituzionale sia titolare di un autonomo ed insindacabile
potere-dovere di interpretazione delle leggi non è in alcun
modo contestabile se si pensa che, in caso contrario, dovrebbe
dichiararsi incostituzionale ogni norma impugnata per il
solo fatto che il giudice a quo ne abbia ricostruito il
contenuto precettivo in modo non conforme alla Costituzione.
L'autonomia e l'indipendenza del giudice nell'interpretazione
della legge sono presidiate, a loro volta, dalla garanzia
apprestata dalla specifica previsione dell'art. 101, comma
2, Cost., dalla quale direttamente deriva la rigida tutela
di un tale potere da possibili interferenze e condizionamenti
esterni. Per quanto riguarda la Corte di cassazione, la
posizione di indipendenza è accompagnata dal riconoscimento
del "ruolo di supremo giudice di legittimità ad essa affidato
dalla stessa Costituzione" (Corte costituzionale, sentenza
294/1995) e dalla rilevanza costituzionale ex art. 111,
comma 7, Cost. della funzione di nomofilachia, prevista
dall'art. 65 ordinamento giudiziario, e del peculiare ruolo
della Corte di legittimità all'interno dell'ordinamento
processuale (Corte costituzionale, sentenza 21/1982).
Deve sottolinearsi, altresì, che l'autonomia riconosciuta
dalla Costituzione ad ogni giudice non riguarda soltanto
le operazioni ermeneutiche aventi ad oggetto leggi ordinarie
ed atti con forza di legge, ma si estende al contenuto e
alla portata delle disposizioni costituzionali, che si inseriscono
nell'ordinamento come norme-principio, conformando i lineamenti
del sistema e ponendosi quali imprescindibili parametri
di riferimento nell'interpretazione delle disposizioni che
lo costituiscono.
A quest'ultimo riguardo, la Corte costituzionale ha propugnato
da sempre la teoria della interpretazione "adeguatrice",
sollecitando costantemente i giudici ad esercitare il potere-dovere
di ricostruire il contenuto e la portata delle disposizioni
di legge ordinaria alla stregua dei principi della Costituzione,
in modo da attribuire alle disposizioni, tra i plurimi significati
astrattamente possibili, quello che non sia in contrasto
con i valori costituzionali.
L'interpretazione adeguatrice corrisponde ad un preciso
ed ineludibile dovere del giudice, il quale è tenuto a ricavare
dalle disposizioni interpretate, tutte le volte che ciò
sia possibile, norme compatibili con la Costituzione. Invero,
il Giudice delle leggi ha precisato, a più riprese, che
«in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente
illegittime perché è possibile dame interpretazioni incostituzionali
(e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile
darne interpretazioni costituzionali» (sentenza 356/1966),
specificando che i giudici non possono abdicare all'interpretazione
adeguatrice (ordinanza 451/1994) e che, nell'adempimento
del compito di interpretare le norme di cui devono fare
applicazione, «di fronte a più possibili interpretazioni
di un sistema normativo, essi sono tenuti a scegliere quella
che risulti conforme a Costituzione» (ordinanza 121/1994).
Siffatto consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale
è stato inteso in dottrina, non a torto, come una pressante
sollecitazione rivolta dalla Corte costituzionale ai giudici
per l'assunzione di maggiori poteri e responsabilità nell'esercizio
del controllo di costituzionalità delle leggi e come accentuazione
dei caratteri "diffusi" di tale sindacato, alla cui stregua
i giudici sono investiti di un ruolo di "comprimario".
Tali considerazioni meritano di essere condivise, purché
non si dimentichi che l'interpretazione adeguatrice dei
giudici ha possibilità di esplicazione soltanto quando una
disposizione abbia carattere "polisenso" e da essa sia enucleabile,
senza manipolare il contenuto della disposizione, una norma
compatibile con la Costituzione attraverso l'impiego dei
canoni ermeneutici prescritti dagli artt. 12 e 14 delle
disposizioni sulla legge in generale: di talché, nell'impossibilità
di conformare la norma in termini non incostituzionali,
il giudice non può disapplicarla, ma deve rimettere la questione
di legittimità costituzionale al vaglio del Giudice delle
leggi.
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4. Le situazioni di conflitto interpretativo,
potenzialmente insite nella presenza nell'ordinamento costituzionale
di concorrenti ed autonome sfere di potestà giurisdizionali,
sono emerse rispetto alle decisioni interpretative di rigetto,
soprattutto quando queste hanno assunto valore "correttivo"
o "manipolativo".
Un tale tipo di decisioni - adottate, in alcuni casi, non
con la forma della sentenza ma con quella dell'ordinanza
- sono contraddistinte da una motivazione nella quale si
chiarisce che la dichiarazione di infondatezza della questione
di legittimità costituzionale, contenuta nel dispositivo,
è condizionata all'attribuzione di un ceno significato alla
disposizione di legge impugnata, nel senso che, pur riconoscendo
che, se fosse interpretata conformemente a quanto ritenuto
dal giudice rimettente, essa sarebbe incostituzionale, la
Corte decide di non procedere alla dichiarazione di illegittimità
costituzionale, ma compie un'interpretazione alternativa
traendo dalla disposizione una norma diversa, giudicata
conforme, o la sola conforme, ai principi della Carta fondamentale.
In altri termini, la contrarietà della legge alla Costituzione
è affermata non in assoluto ma in quanto alla disposizione
si dia un certo significato, ossia nei sensi e nei modi
chiariti nella motivazione.
Il determinante rapporto di dipendenza della decisione di
rigetto dalla scelta di una determinata interpretazione
della norma denunciata è reso palese dall'inserimento nel
dispositivo delle parole "nei sensi di cui in motivazione",
formula con la quale si intende esprimere il carattere condizionale
della sentenza e la portata di "doppia pronuncia" che essa
assume. E il rapporto anzidetto è cosi pregnante che quella
specifica interpretazione della disposizione di legge non
costituisce semplicemente motivo della decisione, ma acquista
rilevanza esterna entrando a far parte del deciso, come
suo elemento costitutivo.
Si è osservato che le decisioni interpretative rappresentano
normalmente una forma di attività della Corte qualificabile
come "maieutica", per la ragione che tendono ad enucleare
principi e regole che l'ordinamento già contiene e non ad
introdurvene di nuovi. Esse sono state considerate «espressione
del principio di unità sistematica dell'ordinamento, che
richiede che alle leggi sia attribuito il significato che
ne consenta l'armonica integrazione con i contenuti costituzionali,
in funzione adeguatrice delle prime ai secondi»: con la
conseguenza che soltanto l'impossibilità di operare un tale
adeguamento rende inevitabile la dichiarazione di illegittimità
costituzionale della norma impugnata.
Le decisioni in esame costituiscono, perciò, una modalità
della tecnica del sindacato di costituzionalità, attraverso
la quale il Giudice delle leggi, nella sua insindacabile
discrezionalità, ritiene preferibile reinterpretare la norma
impugnata, plasmandone il contenuto in termini compatibili
con la Carta costituzionale ed evitando, cosi, che una dichiarazione
di incostituzionalità produca una lacuna nell'ordinamento.
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5. È unanime in dottrina l'opinione che esclude
il valore vincolante delle decisioni interpretative di rigetto,
in quanto sprovviste dell'efficacia erga omnes attribuita
dall'art. 136, comma 1, Cost. alle sentenze che dichiarano
l'illegittimità costituzionale di una norma di legge. Per
rendersi conto dell'incontrovertibilità dell'affermazione
basta osservare che se a dette decisioni dovessero riconoscersi
effetti vincolanti per i giudici, la Corte costituzionale
sarebbe investita di un potere di interpretazione autentica
che, nel sistema vigente, è riservato in via esclusiva al
legislatore.
La stessa posizione è stata ripetutamente espressa dalle
Sezioni Unite Penali di questa Corte.
Un primo intervento è segnato dalla sentenza 22/1995, ric.
Clarke, con la quale, sulla scia del concorde orientamento
della dottrina e della giurisprudenza penale e civile, è
stato ritenuto che quelle decisioni sono prive dell'efficacia,
erga omnes propria delle sentenze con le quali viene dichiarata
l'incostituzionalità di una disposizione di legge, ai sensi
degli artt. 136 Cost. e 30 della l. 87/1953, di talché è
innegabile che le predette pronunce hanno valore di mero
precedente e non vincolano il giudice, al quale è consentito
discostarsi dall'interpretazione proposta dalla Corte costituzionale
e sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale
della identica disposizione di legge. Nella sentenza Clarke
è stato precisato, altresì, che soltanto nel giudizio a
quo la sentenza interpretativa produce una preclusione endoprocessuale
derivante «dal carattere incidentale del giudizio di legittimità
costituzionale e dall'imprescindibile nesso di necessaria
pregiudizialità che lo lega al processo principale»: con
la conseguenza che la medesima questione non può essere
riproposta nello stesso giudizio e che al giudice a quo
è definitivamente inibita l'applicazione della norma nell'interpretazione
ritenuta incostituzionale (Corte costituzionale, ordinanza
268/1990). Per una precisa esigenza di coerenza interna
del sistema, dalla pronuncia interpretativa scaturisce un
"vincolo negativo" ai poteri interpretativi del giudice
che ha sollevato la questione giudicata non fondata, nel
senso che quest'ultimo non può attribuire alla disposizione
di legge la portata esegetica ritenuta incostituzionale
dalla Consulta, pur essendogli consentito di scegliere differenti
soluzioni ermeneutiche, che, ancorché non coincidenti con
quelle della sentenza interpretativa di rigetto, non collidano
con norme e principi costituzionali.
Va considerato che la sentenza Clarke è stata emessa proprio
nel processo in cui era insorto l'incidente di costituzionalità
conclusosi con la sentenza interpretativa 470/1991, relativa
all'ammissibilità di acquisizioni probatorie nell'appello
conseguente a giudizio abbreviato. Le Sezioni Unite hanno
ritenuto, con quella pronuncia, di condividere la soluzione
accolta nella citata decisione interpretativa, seguendo,
però, proprie ed indipendenti linee argomentative, soprattutto
di ordine sistematico.
Tali notazioni valgono a porre in luce un profilo di essenziale
importanza: quello per cui, persino per il giudice a quo,
le decisioni interpretative non producono vincoli, se non
quello di carattere negativo che impedisce di applicare
la norma nel significato giudicato incostituzionale. Ne
segue che l'allineamento alla soluzione accolta in tali
decisioni postula da parte del giudice un'autonoma adesione,
sì da giustificare l'applicazione della norma nella portata
da essa assunta a seguito dell'intervento correttivo operato
dalla Corte costituzionale.
Le Sezioni Unite intendono riaffermare tali principi, rilevando
che tutti i propri reiterati interventi sono univocamente
orientati nel senso dell'esclusione dell'efficacia vincolante
delle sentenze interpretative (cfr. Cassazione, Sezioni
Unite, 15 dicembre 1998, Alagni; 13 luglio 1999, Gallieri;
23 febbraio 2000, D'Amuri).
L'ordinamento vigente non permette, in definitiva, di configurare
un limite più rigido di quello negativo o indiretto testé
delineato, tanto più che sarebbe veramente incoerente ipotizzare
nei confronti degli altri giudici condizionamenti più incisivi
di quelli che sorgono a carico del giudice che ha sollevato
l'incidente di costituzionalità.
In conclusione, in risposta al quesito relativo agli effetti
delle decisioni interpretative di rigetto, deve essere enunciato
il seguente principio di diritto: «Le decisioni interpretative
di rigetto della Corte costituzionale non hanno efficacia
erga omnes, a differenza di quelle dichiarative dell'illegittimità
costituzionale di norme, e pertanto determinano solo un
vincolo negativo per il giudice del procedimento in cui
è stata sollevata la relativa questione. In tutti gli altri
casi il giudice conserva il potere-dovere di interpretare
in piena autonomia le disposizioni di legge a norma dell'art.
101, comma 2, Cost. purché ne dia una lettura costituzionalmente
orientata, ancorché differente da quella indicata nella
decisione interpretativa di rigetto».
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6. Le decisioni interpretative di rigetto
sono divenute sempre più frequenti ponendosi quale fattore
di impulso delle dinamiche evolutive dell'ordinamento verso
un sempre più completo adeguamento delle leggi alla Costituzione:
in tale direzione la Corte costituzionale è stata seguita
dalla giurisprudenza, tant'è che, in non poche occasioni,
anche queste Sezioni Unite Penali hanno fatto propria l'interpretazione
adeguatrice (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, 24 gennaio
1996, Panigoni; 17 dicembre 1997, Pm in proc. Schillaci;
Sezioni Unite, 23 febbraio 2000, D'Amuri; 30 ottobre 2002,
Vottari).
Tuttavia, per preservare l'equilibrio del sistema e per
salvaguardare il valore della certezza del diritto, deve
essere ben chiaro che quel tipo di decisioni richiede, da
parte di entrambe le Corti e degli altri giudici, la piena
consapevolezza dei rispettivi ruoli e il "rispetto delle
reciproche attribuzioni", al quale motivatamente si sono
richiamate le Sezioni Unite nell'ordinanza del 15 luglio
2003, D'Agostino. E, non a caso, il presidente della Corte
costituzionale dell'epoca, nell'illustrare l'attività svolta
dalla Corte nell'anno 1999, ha segnalato i rischi insiti
nelle decisioni interpretative di rigetto, le quali possono
«far assumere alla Corte una funzione nomofilattica che
non le appartiene».
Il meccanismo teso a prevenire contrasti interpretativi
va identificato, anzitutto, nella collaudata dottrina del
"diritto vivente", applicata dalla Corte costituzionale
nei casi nei quali l'effettività e la stabilità dell'interpretazione
giurisprudenziale sono tali da fare riconoscere che la norma
vive ormai nell'ordinamento in modo cosi radicato che è
difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza
l'intervento del legislatore o di questa Corte" (sentenza
350/1997). In presenza di un diritto vivente, pur potendo
attribuire alla disposizione impugnata una diversa dimensione
normativa, in varie occasioni il Giudice delle leggi, nell'esercizio
della propria insindacabile discrezionalità, ha ritenuto
preferibile adottare una pronuncia di incostituzionalità
anziché una decisione interpretativa di infondatezza, che
avrebbe potuto non essere condivisa dai giudici a causa
del rifiuto di abbandonare interpretazioni giurisprudenziali
consolidate. È utile precisare che, in tali situazioni,
la Corte costituzionale ha seguito non soltanto il criterio
quantitativo legato alla costanza e all'uniformità della
giurisprudenza, ma ha tenuto conto anche della posizione
del giudice da cui promana la scelta interpretativa, privilegiando
gli orientamenti della giurisprudenza della Corte di cassazione,
titolare della funzione di nomofilachia (cfr. sentenza 110/1995
e 355/1996), ed attribuendo particolare valenza alle decisioni
delle Sezioni Unite, che hanno il compito di risolvere contrasti
interni alla giurisprudenza di legittimità e di suggellare
la prevalenza di una soluzione interpretativa sulle altre
(sentenza 260/1992, 292/1985, 34/1977).
L'allineamento al diritto vivente è il risultato di una
scelta di politica giudiziaria rimessa al prudente apprezzamento
della stessa Corte costituzionale e corrisponde ad una linea
di condotta che è stata qualificata in dottrina, di volta
in volta, come "atteggiamento di self restraint", "compromesso",
"autolimite" o "una sorta di inespresso patto istituzionale".
Un ulteriore mezzo di prevenzione dei conflitti derivanti
dalle decisioni interpretative di rigetto è rappresentato
dalla via indicata dall'orientamento della giurisprudenza
di questa Corte, secondo cui - conformemente ad una risalente
e tuttora accreditata dottrina - i giudici, pur non essendo
vincolati da decisioni di questo tipo, non possono, però,
applicare la norma nel significato ritenuto contrario alla
Costituzione, sicché, in caso di dissenso, sono tenuti a
ricercare una diversa soluzione ermeneutica o, se ciò sia
impossibile, a sollevare incidente di costituzionalità,
rimettendo nuovamente la questione alla Corte. Quest'ultima,
poi, dovrà autonomamente scegliere se ribadire la precedente
interpretazione o, re melius perpensa, modificarne la portata,
ovvero dichiarare l'incostituzionalità della norma.
Proprio a tale regola di comportamento, più volte affermata
da questa Corte, si sono attenute le Sezioni Unite allorché,
con l'ordinanza D'Agostino, hanno ritenuto di dovere sollevare
questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma
2, c.p.p., al fine di trovare una forma di composizione
del conflitto che investe una materia tanto delicata come
quella relativa alla libertà personale dell'imputato.
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7. Le tappe della lunga vicenda iniziata
con la sentenza interpretativa 292/1998, ripercorse attraverso
l'esposizione dei passaggi più significativi (v. par. 2.),
rendono evidente che in questo caso non ha funzionato nessuno
dei meccanismi idonei a prevenire o a superare il contrasto
insorto sulla disposizione di cui all'art. 304, comma 6,
c.p.p., intesa quale regola risolutrice del problema del
calcolo del doppio del termine di fase nell'ipotesi di regressione
del procedimento.
Anzitutto, è rimasto completamente inoperante il criterio
legato all'osservanza del diritto vivente, sebbene fosse
ben prevedibile la resistenza dei giudici ad accogliere
un'interpretazione totalmente innovativa, asimmetrica, rispetto
ad uno ius receptum saldamente radicato sull'uniforme giurisprudenza,
di legittimità e di merito, e sulle posizioni unanimi della
dottrina, entrambe concordi nel riconoscere che l'art. 303,
comma 2, c.p.p., configura, ai fini del computo dei termini
della custodia cautelare, ciascuna fase o ciascun grado
come segmento autonomo ed isolato del procedimento, indipendente
l'uno dall'altro.
In tale contesto, del tutto rispondente alla struttura del
vigente sistema normativo delle misure cautelari personali,
le Sezioni Unite hanno accolto, con la sentenza Musitano,
le linee della decisione 292/1998 nell'unica accezione interpretativa
conseguibile dal giudice con l'uso degli strumenti letterali,
logici e sistematici a lui consentiti dall'ordinamento.
E, dunque, si è dovuto necessariamente ricostruire la portata
della sentenza interpretativa - compito, questo, spettante
alla Corte di legittimità, come a ciascun giudice (Corte
costituzionale, sentenza 40/1979) - nel senso che il coordinamento
degli artt. 304, comma 6, e 303, comma 2, del codice porta
univocamente a ritenere che, per il calcolo del doppio dei
termini di fase, siano cumulabili esclusivamente le fasi
e i gradi omogenei, per la puntuale ragione che soltanto
questi rappresentano segmenti processuali avvinti da una
relazione di corrispondenza, di omogeneità e di successione
funzionale, di talché, rispetto alla disposizione ex art.
303, comma 2, il grado successivo può essere considerato
come ripristino del primo.
Le ragioni della resistenza di questa Corte e dei giudici
di merito ad aderire alla decisione interpretativa, nelle
sue implicazioni estreme, risaltano inequivocamente dalle
innumerevoli questioni di legittimità costituzionale aventi
ad oggetto proprio quest'ultima disposizione, giudicata
come invalicabile norma di sbarramento che preclude il cumulo
indiscriminato di fasi eterogenee, antecedenti, successive
ed intermedie.
Il contrasto è divenuto ancora più netto a seguito dell'ordinanza
529/2000, con la quale la Corte costituzionale ha reso esplicito,
per la prima volta, che il calcolo del termine massimo di
cui all'art. 304, comma 6, non può essere limitato ai soli
periodi di custodia cautelare subiti dall'imputato in fasi
omogenee, come, invece, era stato ritenuto dalla Corte di
cassazione a Sezioni Unite. Con tale ordinanza, dopo avere
precisato che l'effettiva portata della soluzione interpretativa
avrebbe dovuto ricavarsi dall'esposizione dei fatti contenuta
nella sentenza 292/1998, il Giudice delle leggi ha ribadito
che la propria interpretazione è costituzionalmente obbligata,
perché la sola coerente con l'art. 13 Cost. E al richiamo
a tale particolare valore interpretativo si riduce la motivazione
di tutte le successive ordinanze di inammissibilità.
Orbene, considerato che il riferimento alla parte narrativa
della decisione interpretativa rappresenta un argomento
non trascurabile, ma sicuramente di peso non decisivo, va
rilevato che l'ordinanza 529/2000 ha inteso operare una
sorta di interpretazione autentica della sentenza 292/1998,
dimenticando, cosi, che «siffatto compito non spetta alla
Corte, tra i cui provvedimenti necessariamente tipici non
si annovera né può annoverarsi l'accertamento del contenuto
di precedenti sue sentenze, una sorta cioè di provvedimento
di secondo grado, del quale oggetto immediato non è la disposizione
o il gruppo di norme impugnati, ma altra sua sentenza» (Corte
costituzionale, sentenza 40/1979).
In ogni caso, di fronte alla laconica perentorietà dei dicta
contenuti nelle decisioni succedutesi sugli artt. 304, comma
6, e 303, comma 2, c.p.p., potrebbe sembrare non ingiustificato
pensare che la Corte costituzionale abbia ritenuto la propria
interpretazione assolutamente vincolante, quasi che ai giudici
non spetti altro compito che quello di adeguarsi alla soluzione
additata come l'unica compatibile con l'art. 13 Cost. Che
una simile notazione sia non del tutto implausibile è confermato,
del resto, dal fatto che le predette ordinanze di inammissibilità
appaiono contrassegnate da assiomatica autoreferenzialità,
distinguendosi per il rifiuto del confronto dialettico e
per il diniego di valutare il merito degli argomenti sviluppati
nelle ordinanze di rimessione per dimostrare l'impraticabilità
interpretativa della soluzione favorevole al cumulo indiscriminato
di tutte le fasi.
Ma se le decisioni interpretative di rigetto non hanno efficacia
erga omnes e non vincolano i giudici, deve necessariamente
concludersi che all'interpretazione prescelta dalla Corte
costituzionale può attribuirsi soltanto il valore proprio
di un precedente autorevole, sempreché, ovviamente, questo
sia sorretto da argomentazioni persuasive, tali da indurre
i giudici, nell'esercizio delle loro autonome funzioni,
a condividerlo e a farlo proprio.
In definitiva, non basta che il Giudice delle leggi definisca
una certa interpretazione come costituzionalmente obbligata
e la sola compatibile con le norme della Costituzione perché
questa possa imporsi all'osservanza dei giudici, essendo
questi tenuti autonomamente a verificare, con l'uso di tutti
gli strumenti ermeneutici dei quali dispongono, se la norma
possa realmente assumere quel significato e quella portata.
E, qualora le premesse ermeneutiche della soluzione proclamata
costituzionalmente obbligata travalichino i limiti dell'interpretazione
letterale-logico-sistematica, i giudici hanno il dovere
di non attenersi a quella soluzione, per la decisiva ragione
che, in caso contrario, disapplicherebbero una norma vigente
e arrecherebbero un vulnus ai principi di legalità e di
soggezione alla legge.
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8. Le considerazioni testé svolte riflettono
pienamente le linee giustificative della scelta compiuta
da queste Sezioni Unite con la sentenza 19 gennaio 2000,
ric. Musitano, e con l'ordinanza 10 luglio 2002, ric. D'Agostino,
e, nel contempo, danno pienamente conto delle ragioni per
le quali la giurisprudenza di legittimità pressoché unanime
non ha condiviso le posizioni espresse dalla Corte costituzionale,
non già rispetto al punto concernente il ruolo da attribuire
all'art. 304, comma 6, c.p.p. quale disposizione di chiusura
o di garanzia (che è stato, anzi, immediatamente condiviso
e recepito), ma con specifico riguardo al problema delle
modalità di computo del doppio del termine di fase nell'ipotesi
di regressione del procedimento.
Escludere che questo termine possa risultare dalla somma
delle soli fase omogenee e sostenere che in esso debbano
cumularsi tutti i periodi di custodia cautelare sofferti
in fasi diverse (antecedenti, intermedie e successive) equivale,
da un canto, ad eliminare dall'ordinamento la disposizione
dell'art. 303, comma 2, che è uno dei cardini principali
della disciplina delle misure cautelari personali fondata
sull'autonomia delle fasi, e, dall'altro, significa sconvolgere
l'assetto complessivo dell'impianto codicistico che non
conosce altra distinzione che quella tra termini di fase
e termini complessi:vi di durata. L'orientamento del Giudice
delle leggi, favorevole alla somma indiscriminata di fasi
non omogenee, introduce un termine "interfasico" o "plurifasico"
che ingloba, in forma anomala ed ibrida, segmenti custodiali
propri di fasi eterogenee, in tal modo realizzando un'operazione
manipolatrice della normativa, il cui reale significato
consiste nella piena cancellazione dell'art. 303, comma
2, senza un'espressa declaratoria di illegittimità costituzionale,
e nella radicale riperimetrazione del sistema vigente in
materia di termini della custodia cautelare.
Con queste osservazioni le Sezioni Unite non intendono affatto
sindacare il modo in cui la Corte costituzionale ha esercitato
le proprie attribuzioni, ma intendono, invece, semplicemente
chiarire che, in mancanza di una dichiarazione di incostituzionalità,
la soluzione favorevole al cumulo di fasi non omogenee non
può essere raggiunta con gli strumenti ermeneutici ai quali
il giudice è vincolato dalla legge, giacché l'uso di questi
strumenti non permette di giustificare la totale disapplicazione
dell'art. 303, comma 2, né, simmetricamente, può fare attribuire
all'art. 304, comma 6, una capacità espansiva che - fino
a quando resta vigente la prima delle disposizioni indicate
- possa travalicare i limiti che segnano i risultati massimi
conseguibili con l'interpretazione logica e sistematica.
A conferma della persistente vigenza dell'art. 303, comma
2, è opportuno rilevare che, nell'ordinanza D'Agostino del
10 luglio 2002, le Sezioni Unite hanno segnalato che le
recenti modifiche normative dell'art. 303 c.p.p., intervenute
con le leggi 144/2000, e 4/2001, di conversione del d.l.
341/2000, rivelano la voluntas legis di mantenere intatto
il dettato della predetta disposizione, considerato come
regola tuttora viva ed operante. Infatti, con la l. 4/2001
è stato inserito nel primo comma dell'art. 303 il numero
3-bis, riguardante il termine di durata della fase dibattimentale,
stabilendo che, ove si proceda per i delitti di cui all'art.
407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1),
2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi e che tale termine
è imputato a quello della fase precedente ove non completamente
utilizzato ovvero ai termini. di cui alla lettera d) per
la parte eventualmente residua, che devono essere sono proporzionalmente
ridotti. Se si considera che, ammettendo una limitata interconnessione
tra fasi diverse e prescrivendo in ogni caso il recupero,
il numero 3-bis del primo comma dell'art. 303 ha indubbiamente
valore eccezionale ed è motivato dall'esigenza di evitare
scarcerazioni in relazione a processi per reati di particolare
gravità, non può non riconoscersi che la nuova disciplina,
in quanto di portata eccezionale, è confermativa della regola
generale dell'autonomia delle fasi processuali, suscettibile
di deroghe soltanto nei casi stabiliti dalla legge. Aggiungasi
che l'art. 8, comma 3, della l. 4/2001 dispone che "si applicano
le disposizioni del comma 2 dell'art. 303 del codice di
procedura penale" in caso di revoca della richiesta di giudizio
abbreviato per i processi in corso e, dunque, equipara l'ipotesi
della trasformazione del rito a quella di regressione o
di rinvio del procedimento.
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9. Con la determinazione delle modalità di
computo del termine ex art. 304, comma 6, c.p.p. limitata
al cumulo delle fasi omogenee, le Sezioni Unite non hanno
fatto altro che riaffermare il primato della legge, da cui
discende che il giudice, quando non gli sia consentito dalle
regole del metodo interpretativo, non può esorbitare dai
limiti connaturati all'esercizio della giurisdizione (art.
101, comma 2, Cost.), né può disapplicare, attraverso operazioni
adeguatrici o manipolatrici, una disposizione tuttora vigente,
neppure in nome di una più completa realizzazione dei principi
e dei valori della Carta fondamentale, essendo riservato
tale compito alla Corte costituzionale mediante l'impiego
degli appropriati poteri dei quali questa dispone.
L'interpretazione accolta dalla giurisprudenza di questa
Corte non trova ostacolo, peraltro, nel limite negativo,
o indiretto, che impedisce al giudice di applicare la norma
nel significato ritenuto incostituzionale dalla sentenza
292/1998, perché il risultato ermeneutico, senza sconvolgere
la razionalità e l'equilibrio del sistema, appare adeguato
ai valori espressi dagli artt. 3 e 13 Cost. Infatti, la
tesi del cumulo delle fasi omogenee permette di sommare,
nel rispetto della natura monofasica o endofasica dei termini,
anche la durata delle sospensioni o delle proroghe dei termini
di custodia cautelare verificatesi nella fase in cui il
procedimento è regredito: risultato, questo, indubbiamente
inibito dalla disposizione di cui all'art. 303, comma 2,
c.p.p., nella portata che ad essa era pacificamente attribuita
prima dell'adozione dell'interpretazione adeguatrice.
Riguardo al riconosciuto ampliamento della tutela della
libertà personale è opportuno rilevare che il periodo di
detenzione trascorso nella fase intermedia, pur non essendo
cumulabile a quello delle fasi omogenee a cagione dell'impossibilità
di creare un termine plurifasico o interfasico, non resta
definitivamente perduto, in quanto esso. dovrà essere calcolato
allorquando il procedimento sia tornato alla fase corrispondente.
Il punto è stato superato dalla Corte costituzionale, nell'ordinanza
243/2003, per il motivo che si tratterebbe di una sorta
di "credito di libertà" spendibile nelle eventuali fasi
successive. L'argomento, però, è tutt'altro che irrilevante,
tant'è che nella vicenda cautelare relativa al ricorrente
Pezzella l'applicazione del principio del computo delle
fasi omogenee fa ritenere che, ai fini del termine ex art.
304, comma 6, debba essere sommata alla fase dibattimentale
in corso la durata del precedente dibattimento a conclusione
del quale è stato disposto il regresso, contrariamente all'opinione
accolta nell'ordinanza impugnata emessa dal Tribunale della
libertà, che ha seguito integralmente le linee della sentenza
interpretativa 292/1998 e ha fatto decorrere il termine
finale di fase dalla data del secondo decreto che ha disposto
il giudizio. Con la conseguenza che, a volere applicare
i principi enunciati in detta decisione interpretativa,
la scadenza del termine ex art. 304, comma 6, avverrebbe
in data 17 ottobre 2004, mentre con il criterio del cumulo
delle fasi omogenee lo stesso termine scade il 12 giugno
2004. Risultano, con ciò, confermate le osservazioni contenute
nell'ordinanza D'Agostino, nella quale era stato posto in
luce che il sistema di calcolo propugnato dalla Corte costituzionale
non rappresenta in realtà, sempre e comunque, un vantaggio
per l'imputato in stato di custodia cautelare, né corrisponde,
quindi, all'unica soluzione costituzionalmente obbligata.
Alla luce di tutti i precedenti rilievi, considerato altresì
che la Corte costituzionale ha più volte rifiutato di dichiarare
l'illegittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2, e
che, perciò, appare superfluo promuovere un ennesimo incidente
di costituzionalità, le Sezioni Unite ritengono di risolvere
la questione sottoposta a scrutinio dall'ordinanza di rimessione
enunciando il seguente principio di diritto: «In caso di
regresso del procedimento, ai fini del computo del doppio
del termine di fase e del conseguente diritto alla scarcerazione
dell'imputato detenuto, si deve tenere conto anche dei periodi
di detenzione imputabili ad altra fase o grado del procedimento
medesimo, limitatamente ai periodi riferibili a fasi o gradi
omogenei, secondo il combinato disposto degli artt. 303,
comma 2, e 304, comma 6, c.p.p.».
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10. In applicazione di tale principio, il
ricorso deve essere rigettato perché destituito di fondamento.
Invero, tenuto conto delle specifiche vicende del procedimento
esposte nella parte narrativa, va riconosciuto che, per
accertare la maturazione del termine finale di fase previsto
dall'art. 304, comma 6, deve fissarsi come data di decorrenza
quella del primo decreto di rinvio a giudizio (9 novembre
2000) e calcolarsi la durata del primo dibattimento fino
alla dichiarazione di nullità del predetto decreto (14 marzo
2001), dalla quale è derivata la regressione del procedimento,
per poi sommare al periodo cosi determinato quello del segmento
processuale omogeneo, ossia il periodo della nuova fase
dibattimentale, a partire dalla data del secondo decreto
di rinvio a giudizio (17 ottobre 2001) sino alla presentazione
della richiesta di scarcerazione (4 agosto 2003).
Il criterio del cumulo delle fasi omogenee fa escludere,
dunque, che nel computo possa essere compresa anche la fase
delle indagini preliminari conseguente al regresso del procedimento,
la cui durata, in applicazione del medesimo principio, può
essere sommata soltanto a quella riferibile alle precedenti
indagini preliminari. Ed in proposito va precisato che una
precedente richiesta di scarcerazione presentata dal Pezzella
prima del secondo giudizio è stata già respinta, dato che
il cumulo delle due fasi di indagini preliminari, pur calcolando
il grado intermedio del primo giudizio, non ha oltrepassato
il limite fissato dall'art. 304, comma 6, c.p.p. (v. Cassazione,
Sezione sesta, 20 maggio 2003, Pezzella).
In conclusione, poiché nel caso di specie non risulta superato
il termine finale pari a tre anni in relazione al titolo
del reato contestato, il ricorso deve essere rigettato,
previa rettifica della motivazione dell'ordinanza impugnata,
nei sensi sopra indicati, a norma dell'art. 619, comma 1,
c.p.p. Alla pronuncia di rigetto del ricorso deve seguire
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto
dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
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P.Q.M.
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La Corte suprema di cassazione, a Sezioni
Unite, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali. Manda alla cancelleria per l'adempimento
di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
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ALFONSO CELOTTO
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| Nuovi dubbi sulla vincolatività
delle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale
| 1.
Il grado di vincolatività delle sentenze interpretative
di rigetto della Corte costituzionale non è mai
stato definitivamente chiarito. Si tratta, a rigore,
di decisioni non fondatezza, pronunciata però “nei
sensi di cui in motivazione”, nelle quali la Corte
interviene sulla disposizione non mediante una caducazione,
bensì attraverso l’indicazione dell’interpretazione
costituzionalmente conforme. Quali sentenze di rigetto,
le interpretative non possono avere efficacia generale,
per cui l’interpretazione proposta dalla Corte costituzionale
- per quanto autorevole - non vincola tutti gli
operatori giuridici.
Negli anni, i contrasti sul punto sono stati assai
vivaci non solo in dottrina, ma anche a livello
della magistratura. Tutti ricordiamo, all’inizio
degli anni ’60, la “ribellione” da parte dei giudici
comuni ed in particolare della Corte di cassazione,
contestando alla Corte costituzionale il potere
di interpretare le disposizioni, in quanto invasivo
dei poteri dei giudici e della Cassazione stessa,
cui spetta assicurare “l’esatta osservanza e l’uniforme
interpretazione della legge” (art. 65 r.d. n. 12
del 1941, sull’ordinamento giudiziario) (1) . Il
conflitto fu sopito, da un lato, attraverso la dottrina
del diritto vivente, così da precisare che la Corte
costituzionale non cercava una propria interpretazione,
ma si limitava a ribadire quella corroborata dagli
orientamenti dominanti; dall’altro, mediante la
creazione di ulteriori forme di decisioni costituzionali
- in primis, delle sentenze interpretative di accoglimento
- così da far intervenire la Consulta con lo strumento
tipico della incostituzionalità, per superare eventuali
contrasti interpretativi. Su tali basi, la dottrina
si è comunque affaticata per cercare di sostenere
che le sentenze interpretative di rigetto comportassero
un vincolo interpretativo almeno per il giudice
a quo, ma le tesi prevalenti ammettono comunque
un potere di quest’ultimo di reinterpretare la disposizione,
quanto meno nel senso non disatteso dalla Corte
(si parla, quindi, di vincolo interpretativo meramente
negativo (2) ). Nel complesso, le posizioni più
equilibrate sostengono che le sentenze interpretative
hanno “un’efficacia meramente persuasiva” (3) ,
anche se l’autorevolezza dell’interpretazione della
Corte comunque influenza i giudici comuni, che normalmente
vi si adeguano (4) . |
| |
| 2.
La “apparente quiete” raggiunta sul punto è stata
tempestosamente sconvolta negli ultimi mesi.
Il problema è sorto riguardo al computo del termine
di custodia cautelare in caso di regressione del
procedimento, relativamente all’interpretazione
dell'art. 304, comma 6, c.p.p.
L'ipotesi della regressione del procedimento viene
disciplinata dall'art. 303, comma 2, c.p.p., ove
si stabilisce che «dalla data del provvedimento
che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla
sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare
decorrono di nuovo i termini previsti dal comma
1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento».
Tale disposizione è stata letta come avente la specifica
funzione di far derivare dal provvedimento di annullamento
o di regresso il decorso di un nuovo termine di
carcerazione, privo di qualsiasi connessione con
quello della fase o del grado corrispondente, e,
dunque, a questo non cumulabile. Più in particolare,
la regola della nuova decorrenza dei termini di
custodia cautelare in tutti i casi di regressione
o di rinvio del procedimento ad altro giudice è
concepita come assoluto sbarramento e come totale
isolamento della singola fase o grado, ciascuno
di essi soggetto ad un distinto ed autonomo termine,
sulla cui ampiezza non rilevano né la durata della
custodia cautelare nelle precedenti fasi né le sospensioni
in esse eventualmente intervenute, dovendo questi
periodi cumularsi unicamente ai fini della durata
massima complessiva stabilita dall'art. 303, comma
4.
Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale
con sent. n. 292 del 1998, dichiarando non fondata,
"nei sensi di cui in motivazione", la questione
di legittimità costituzionale, in riferimento all'art.
3 Cost., dell'art. 303, comma quarto, nella parte
in cui non prevede che, in caso di regressione del
procedimento, possa essere causa di scarcerazione,
oltre al termine complessivo di durata massima della
custodia cautelare, anche il superamento del doppio
del termine di fase. La ratio decidendi della sentenza
interpretativa di rigetto è racchiusa nella proposizione
secondo cui l'art. 304, comma 6, c.p.p. sancisce
un limite finale che non opera solo per i casi di
sospensione (come potrebbe fare pensare la collocazione
della disposizione), ma si estende anche all'ipotesi,
regolata dall'art. 303, comma 2, in cui il termine
di fase sia iniziato a decorrere nuovamente a seguito
della regressione del procedimento.
A fronte di questo nuovo indirizzo - confermato
con l'ord. n. 429 del 1999 con cui è stata dichiarata
la manifesta infondatezza di analoghe questioni
sollevate con ben otto ordinanze di giudici di merito
che dissentivano dall'interpretazione offerta dalla
sent. n. 292 del 1998 (5) - la giurisprudenza di
Cassazione, si è divisa sul problema delle modalità
di calcolo del termine di fase finale in caso di
regressione del procedimento, dal momento che mentre
alcune pronunce hanno ritenuto che, a tali fini,
dovessero sommarsi solo i periodi di carcerazione
subita in fasi omogenee e non anche quelli relativi
alle fasi intermedie; altre pronunce, invece, hanno
seguito un'opzione interpretativa favorevole al
computo dell'intero periodo di carcerazione cautelare,
ancorché riferito a fasi o gradi differenti e non
omogenei (6) .
Al fine di superare il conflitto interpretativo,
le Sezioni Unite della Cassazione, con l'ordinanza
del 10 luglio 2002, hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 303, comma
2, c.p.p. «nella parte in cui impedisce di computare,
ai fini dei termini massimi di fase determinati
dal successivo art. 304, comma 6, i periodi di detenzione
sofferti in una fase o in un grado diversi da quelli
in cui il procedimento è regredito».
Al riguardo, la Corte costituzionale è intervenuta
con molta durezza, dichiarando manifestamente inammissibile
la questione ed arrivando a censurare l’ordinanza
di rimessione della Cassazione, con il rilievo che
“tanto meno può essere ritenuto ammissibile un simile
approccio alla giustizia costituzionale se si considera
che l’ordinanza delle sezioni unite, oltre ad apparire
perplessa (in una motivazione tutta protesa, nella
sostanza, a dimostrare l’infondatezza della questione,
il denunciato contrasto si riduce ad un laconico
«forse»), si chiude con l’esplicito invito al «rispetto
delle reciproche attribuzioni», come se a questa
Corte fosse consentito affermare i principî costituzionali
soltanto attraverso sentenze caducatorie e le fosse
negato, in altri tipi di pronunce, interpretare
le leggi alla luce della Costituzione” (ord. n.
243 del 2003) (7) . |
| |
| 3.
La risposta delle sezioni unite della Cassazione
non si è fatta attendere.
Con la sentenza che si annota, dopo aver ricostruito
accuratamente la questione di merito e le possibili
interferenze fra giurisdizione costituzionale e
giurisdizione di diritto, la Cassazione affronta
il cuore del problema, enunciando un principio di
diritto chiarissimo: «Le decisioni interpretative
di rigetto della Corte costituzionale non hanno
efficacia erga omnes, a differenza di quelle dichiarative
dell'illegittimità costituzionale di norme, e pertanto
determinano solo un vincolo negativo per il giudice
del procedimento in cui è stata sollevata la relativa
questione. In tutti gli altri casi il giudice conserva
il potere-dovere di interpretare in piena autonomia
le disposizioni di legge a norma dell'art. 101,
comma 2, Cost. purché ne dia una lettura costituzionalmente
orientata, ancorché differente da quella indicata
nella decisione interpretativa di rigetto».
Mi pare interessante sottolineare che la Cassazione
non si limita a dichiarare apertamente guerra alla
Corte costituzionale, ma tenta di stemperare i toni
del conflitto, indicando le vie per la possibile
composizione.
Si osserva, infatti, che le decisioni interpretative
di rigetto sono divenute sempre più frequenti ponendosi
quale fattore di impulso delle dinamiche evolutive
dell'ordinamento verso un sempre più completo adeguamento
delle leggi alla Costituzione, aggiungendo che in
tale direzione la Corte costituzionale è stata seguita
dalla giurisprudenza, tant'è che, in non poche occasioni,
anche le Sezioni unite penali hanno fatto propria
l'interpretazione adeguatrice. Tuttavia, per preservare
l'equilibrio del sistema e per salvaguardare il
valore della certezza del diritto, viene ribadito
che questo tipo di decisioni richiede, da parte
di entrambe le Corti e degli altri giudici, la piena
consapevolezza dei rispettivi ruoli e il "rispetto
delle reciproche attribuzioni", per non far assumere
alla Corte costituzionale una funzione nomofilattica
che non le appartiene.
A tal fine, vengono ricordati i due possibili meccanismi
per prevenire contrasti interpretativi:
a) la collaudata dottrina del "diritto vivente",
applicata dalla Corte costituzionale nei casi nei
quali l'effettività e la stabilità dell'interpretazione
giurisprudenziale sono tali da fare riconoscere
che la norma vive ormai nell'ordinamento in modo
cosi radicato che è difficilmente ipotizzabile una
modifica del sistema senza l'intervento del legislatore
o del giudice costituzionale (8) .
b) la circostanza che i giudici, pur non essendo
vincolati da decisioni di questo tipo, non possono,
però, applicare la norma nel significato ritenuto
contrario alla Costituzione, sicché, in caso di
dissenso, sono tenuti a ricercare una diversa soluzione
ermeneutica o, se ciò sia impossibile, a sollevare
incidente di costituzionalità, rimettendo nuovamente
la questione alla Corte costituzionale, che dovrà
autonomamente scegliere se ribadire la precedente
interpretazione o, re melius perpensa, modificarne
la portata, ovvero dichiarare l'incostituzionalità
della norma. 4. Nel caso qui in discussione, la
soluzione del problema sarà in un ennesima decisione
della Corte costituzionale, che prenda il coraggio
di dichiarare incostituzionale la lettura controversa
degli artt. 303 e 304 c.p.p., oppure, più opportunamente,
in un intervento normativo, probabilmente con decreto-legge,
con cui - come auspicato anche dal pres. Elia (9)
- sia il legislatore a chiarire il punto.
Tuttavia, mi pare che questo ennesimo conflitto
fra Magistratura e Corte dimostri ancora una volta
che il consolidamento in via di mero fatto del ricco
strumentario decisorio inventato dalla Corte costituzionale
(per far superare la rigidità dell’alternativa fra
accoglimento e rigetto) non sempre appare sufficiente
per affrontare i complessi problemi della giustizia
costituzionale. La soluzione non risiede certo in
un intervento del legislatore, eventualmente di
revisione costituzionale, che faccia chiarezza sui
poteri decisori della Corte costituzionale. Troppi
anni di inerzia sul punto rischierebbero di far
leggere quest’intervento come una volontà di “ingabbiare”
la Corte (eventualmente a fini politici) e non certo
come un’esigenza di mettere chiarezza.
Si può, quindi, auspicare solo un uso ancor più
attento dei propri poteri interpretativi da parte
della Corte costituzionale, per cercare di valorizzare
il rapporto collaborativo con i giudici, non dimenticando
che proprio “la giurisdizione comune è strumento
essenziale dell’effettività della giustizia costituzionale
(10) . |
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| 1.
Come ora ci ricorda CERRI, Corso di giustizia costituzionale,
III ediz., Milano, 2001, 231 s. |
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| 2.
Cfr. il quadro di RUGGERI-SPADARO, Lineamenti di
giustizia costituzionale, III ediz., Torino, 2004,
136 ss. |
| |
| 3.
ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi
in via incidentale, in ID. (cur), Aggiornamenti
in tema di processo costituzionale (1996-1998),
Torino, 1999, 166. |
| |
| 4.
Cfr. la ricognizione di LAMARQUE, Gli effetti della
pronuncia interpretativa di rigetto della Corte
costituzionale nel giudizio a quo (un’indagine sul
“seguito” delle pronunce costituzionali”), Giur.
Cost., 2000, 685 ss. |
| |
| 5.
E successivamente con ord. n. 529 del 2000. |
| |
| 6.
Cfr. Cass., sez. un., sentenza 19 gennaio 2000,
n. 4, Musitano. |
| |
| 7.
V. anche le successive ordd. nn. 335 del 2003 e
59 del 2004. |
| |
| 8.
Si aggiunge che in presenza di un diritto vivente,
pur potendo attribuire alla disposizione impugnata
una diversa dimensione normativa, in varie occasioni
il Giudice delle leggi, nell'esercizio della propria
insindacabile discrezionalità, ha ritenuto preferibile
adottare una pronuncia di incostituzionalità anziché
una decisione interpretativa di infondatezza, che
avrebbe potuto non essere condivisa dai giudici
a causa del rifiuto di abbandonare interpretazioni
giurisprudenziali consolidate. È utile precisare
che, in tali situazioni, la Corte costituzionale
ha seguito non soltanto il criterio quantitativo
legato alla costanza e all'uniformità della giurisprudenza,
ma ha tenuto conto anche della posizione del giudice
da cui promana la scelta interpretativa, privilegiando
gli orientamenti della giurisprudenza della Corte
di cassazione, titolare della funzione di nomofilachia
(cfr. sentenza 110/1995 e 355/1996), ed attribuendo
particolare valenza alle decisioni delle Sezioni
Unite, che hanno il compito di risolvere contrasti
interni alla giurisprudenza di legittimità e di
suggellare la prevalenza di una soluzione interpretativa
sulle altre (sentenza 260/1992, 292/1985, 34/1977).
L'allineamento al diritto vivente è il risultato
di una scelta di politica giudiziaria rimessa al
prudente apprezzamento della stessa Corte costituzionale
e corrisponde ad una linea di condotta che è stata
qualificata, di volta in volta, come "atteggiamento
di self restraint", "compromesso", "autolimite"
o "una sorta di inespresso patto istituzionale"
(§ 6 diritto). |
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| 9.
Opinione riportata da STASIO, Tempo di conflitti
anche tra le Corti, in Il sole 24 ore, 4 giugno
2004, 8. |
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| 10.
Sono parole di G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale,
nuova ediz., Bologna, 1988, 502. |
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