| CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 1 giugno 2004 n. 163
Pres. ZAGREBELSKY, Red. BILE
(giudizio promosso con ordinanza del 13 dicembre 2002 dal
Tribunale di l’Aquila nel procedimento civile vertente tra
IRTI LAVORI s.p.a. e NOVIPAV s.r.l., iscritta al n. 89 del
registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno
2003). |
|
Controversie relative ai contratti di subfornitura
- Onere di esperire il tentativo di conciliazione presso
la Camera di commercio – Mancata previsione nei confronti
del subfornitore che intenda avvalersi del procedimento
per ingiunzione - Giudizio di costituzionalità in via incidentale.
|
|
È manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, della legge
18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle
attività produttive), sollevata, in riferimento all’art.
3 della Costituzione, dal Tribunale di L’Aquila.
|
|
ORDINANZA N. 163
ANNO 2004
|
| |
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
LA CORTE COSTITUZIONALE
|
| |
|
composta dai Signori:Gustavo ZAGREBELSKY
Presidente; Valerio ONIDA Giudice; Carlo MEZZANOTTE; Fernanda
CONTRI; Guido NEPPI MODONA; Piero Alberto CAPOTOSTI; Annibale
MARINI; Franco BILE; Giovanni Maria FLICK; Francesco AMIRANTE;
Ugo DE SIERVO; Romano VACCARELLA; Paolo MADDALENA; Alfio
FINOCCHIARO; Alfonso QUARANTA ha pronunciato la seguente
|
| |
|
ORDINANZA
|
| |
|
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 3, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 192
(Disciplina della subfornitura nelle attività produttive),
promosso con ordinanza del 13 dicembre 2002 dal Tribunale
di l’Aquila nel procedimento civile vertente tra IRTI LAVORI
s.p.a. e NOVIPAV s.r.l., iscritta al n. 89 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2003.
|
| |
|
Visti l’atto di costituzione della NOVIPAV
s.r.l., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 27 aprile 2004 il Giudice
relatore Franco Bile; udito l’avvocato dello Stato Gian
Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
|
| |
|
Ritenuto che il Tribunale di L’Aquila, con
ordinanza del 13 dicembre 2002, ha sollevato, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 3, comma 4, della legge 18 giugno
1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività
produttive), nella parte in cui – disponendo che la mancata
corresponsione del prezzo della subfornitura nei termini
pattuiti costituisce titolo per ottenere l’ingiunzione di
pagamento provvisoriamente esecutiva di cui agli artt. 633
ss. del codice di procedura civile – non prevede che il
subfornitore che intenda avvalersi del procedimento monitorio
debba preventivamente esperire il tentativo di conciliazione,
di cui all’art. 10 della legge;
che l’ordinanza è stata resa nel corso di un giudizio di
opposizione proposto dalla Irti Lavori s.p.a. contro il
decreto con cui il Tribunale le aveva ingiunto di pagare
alla Novipav s.r.l. una somma di danaro dovuta in base ad
un rapporto che il giudice rimettente definisce come di
subfornitura, ai sensi della legge n. 192 del 1998;
che lo stesso rimettente ritiene poi infondata la tesi secondo
cui – poiché l’art. 10, comma 1, della legge, relativo al
tentativo di conciliazione, rinvia all’art. 5, comma 4,
concernente le contestazioni sull’esecuzione della subfornitura
– il tentativo medesimo dovrebbe ritenersi prescritto solo
per le controversie attinenti a vizi dei beni o servizi
forniti, ed all’uopo afferma che questa tesi contrasterebbe
con la ratio dell’art. 10 che mira a favorire la conciliazione,
e quindi la risoluzione amichevole, di tutte le controversie
nascenti dalla subfornitura;
che peraltro, ad avviso del rimettente, dopo la sentenza
di questa Corte n. 276 del 2000 – resa a proposito dell’art.
412-bis cod. proc. civ., in tema di inapplicabilità del
tentativo di conciliazione al procedimento di ingiunzione
per crediti di lavoro – si è formato un diritto vivente
nel senso che tale tentativo, essendo strutturalmente legato
ai processi fondati sul contraddittorio, non si applica
quando, come nel procedimento monitorio, il contraddittorio
è eventuale e differito;
che – interpretata nel senso che il subfornitore può ottenere
un’ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva senza
avere prima esperito il tentativo di conciliazione – la
norma impugnata violerebbe l’art. 3 della Costituzione,
per disparità di trattamento tra situazioni giuridiche soggettive
sostanzialmente identiche, come quella del subfornitore
che agisca a tutela del suo diritto di credito contro il
committente con il rito monitorio e quella del subfornitore
che agisca con l’ordinario giudizio di cognizione, nonché
sotto il profilo dell’irragionevolezza di non favorire la
soluzione transattiva delle controversie in tema di subfornitura
“proprio nel momento di maggior emersione del contenzioso”,
posto che i subfornitori, per ottenere il pagamento dei
corrispettivi da parte del committente, utilizzano in via
quasi esclusiva lo strumento monitorio;
che in conclusione il rimettente chiede a questa Corte una
pronuncia additiva, che affermi l’obbligo del subfornitore
di esperire il tentativo di conciliazione prima di depositare
il ricorso per ingiunzione, “anche in considerazione dei
tratti peculiari della disciplina in esame rispetto a quella
prevista nel rito del lavoro”;
che la questione è ritenuta rilevante perché, se la Corte
dovesse accoglierla, il decreto ingiuntivo sarebbe nullo
e la domanda monitoria improcedibile; che è intervenuto
in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, che
ha depositato memoria, nella quale sostiene l’infondatezza
della questione; che si è costituita la Novipav s.r.l.,
depositando memoria, nella quale sostiene in via preliminare
l’irrilevanza della questione e nel merito la sua infondatezza.
|
| |
|
Considerato che l’eccezione di inammissibilità
sollevata dalla parte privata – secondo cui il rapporto
contrattuale donde origina il credito oggetto del giudizio
a quo non sarebbe qualificabile come subfornitura – è infondata,
in quanto il giudice rimettente ha fornito, ai fini della
rilevanza della questione, una motivazione non implausibile,
sulla base degli elementi di fatto che indica acquisiti
agli atti;
che nel merito la questione è manifestamente infondata;
che con la sentenza n. 276 del 2000, puntualmente citata
dal rimettente, questa Corte ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 412-bis
cod. proc. civ., in tema di rito del lavoro, sollevata sul
presupposto che la norma implicitamente assoggettasse il
procedimento monitorio al tentativo di conciliazione;
che in particolare la Corte ha rilevato come fosse invece
possibile (e ragionevole) interpretare la norma nel senso
che in quel procedimento il tentativo non dovesse essere
esperito;
che invece in questa occasione si discute della costituzionalità
della norma censurata, sul presupposto che essa, per i crediti
di subfornitura, non imponga nel procedimento monitorio
il tentativo di conciliazione previsto per l’azione ordinaria;
che il rimettente – dopo aver interpretato la sentenza n.
276 del 2000 nel senso dell’incompatibilità tra procedimento
monitorio per crediti di lavoro e tentativo di conciliazione
– non specifica le ragioni per cui quest’ultimo dovrebbe
invece ritenersi costituzionalmente dovuto nel processo
monitorio per crediti di subfornitura, ed al riguardo si
limita a segnalare che la diversa soluzione si impone “anche
in considerazione dei tratti peculiari della disciplina
in esame rispetto a quella prevista nel rito del lavoro”,
senza motivare affatto un tale assunto;
che – per quanto concerne le ragioni dell’asserito contrasto
della norma impugnata con l’art. 3 della Costituzione –
il rimettente ravvisa anzitutto una disparità di trattamento
tra due situazioni (l’esercizio dell’azione in via ordinaria
e in via monitoria) che fanno capo allo stesso soggetto
e riguardano due distinte forme di tutela giurisdizionale
sperimentabili dal titolare secondo una sua libera scelta,
onde non si vede come possa parlarsi di disparità;
che l’ulteriore profilo di violazione dell’art. 3 per difetto
di ragionevolezza non tiene conto – da un lato – della discrezionalità
legislativa nel configurare le discipline processuali e
– dall’altro – del rilievo che il legislatore, apprestando
una tutela particolarmente intensa ai crediti dei subfornitori,
con la previsione dell’ingiunzione di pagamento provvisoriamente
esecutiva, mostra all’evidenza di risolvere non irragionevolmente
in favore di una sollecita realizzazione delle pretese di
tali soggetti (alla quale è funzionale il processo monitorio)
la valutazione di bilanciamento con l’esigenza di apprestare
uno strumento di composizione transattiva delle relative
controversie.
|
| |
|
per questi motivi
|
| |
|
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 3, comma 4, della legge 18 giugno
1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività
produttive), sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale di L’Aquila con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2004.
|
| |
|
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Franco BILE, Redattore
|
| |
|
Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2004.
|
|