| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 1 giugno 2004 n. 162
Pres. ZAGREBELSKY, Red. DE SIERVO
(giudizi promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio
dei ministri notificati il 7 luglio, i1 19 agosto, il 7
ottobre e il 18 novembre 2003, depositati in cancelleria
il 19 luglio, il 25 agosto, il 17 ottobre e il 27 novembre
successivi ed iscritti ai nn. 55, 65, 70 e 85 del registro
ricorsi 2003). |
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Igiene e sanità pubblica - Legge della Regione
Toscana recanti “Norme in materia di igiene del personale
addetto all’industria alimentare” – Legge della Regione
Emilia-Romagna recante “Nuove misure per la prevenzione
delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione
del libretto di idoneità sanitaria” – legge della Regione
Lombardia recante “Norme relative a certificazioni in materia
di igiene e sanità pubblica” - legge della Regione Lazio
11-9-2003, n. 29, recante: “Assestamento del bilancio di
previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003”
- Giudizio di costituzionalità in via principale.
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È inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 2, nonché degli articoli
“ad esso collegati”, della legge della Regione Toscana 12
maggio 2003, n. 24 (Norme in materia di igiene del personale
addetto all’industria alimentare), sollevata dal Presidente
del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al reg.
ricorsi n. 55 del 2003.
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Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale degli articoli 7 e 8 della legge della Regione
Emilia-Romagna 24 giugno 2003, n. 11 (Nuove misure per la
prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli
alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria),
sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera
h), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al reg. ricorsi
n. 65 del 2003.
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Non sono fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge della Regione
Lombardia 4 agosto 2003, n. 12 (Norme relative a certificazioni
in materia di igiene e sanità pubblica), sollevate, in riferimento
all’art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma,
della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri
con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 70 del 2003.
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Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 45 della legge della Regione Lazio
11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione
della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003), sollevata,
in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h),
e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio
dei ministri con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n.
85 del 2003.
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SENTENZA N. 162
ANNO 2004
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: Gustavo ZAGREBELSKY
Presidente; Valerio ONIDA Giudice; Carlo MEZZANOTTE; Fernanda
CONTRI; Guido NEPPI MODONA; Piero Alberto CAPOTOSTI; Annibale
MARINI; Franco BILE; Giovanni Maria FLICK; Francesco AMIRANTE;
Ugo DE SIERVO; Romano VACCARELLA; Paolo MADDALENA; Alfonso
QUARANTA ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’art. 1, comma 2, e articoli ad esso collegati della
legge della Regione Toscana 12 maggio 2003, n. 24 (Norme
in materia di igiene del personale addetto all’industria
alimentare); degli articoli 7 e 8 della legge della Regione
Emilia-Romagna 24 giugno 2003, n. 11, (Nuove misure per
la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli
alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria);
degli articoli 2 e 4 della legge della Regione Lombardia
4 agosto 2003, n. 12, (Norme relative a certificazioni in
materia di igiene e sanità pubblica), e dell’art. 45 della
legge della Regione Lazio 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento
del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno
finanziario 2003), promossi con ricorsi del Presidente del
Consiglio dei ministri notificati il 7 luglio, i1 19 agosto,
il 7 ottobre e il 18 novembre 2003, depositati in cancelleria
il 19 luglio, il 25 agosto, il 17 ottobre e il 27 novembre
successivi ed iscritti ai nn. 55, 65, 70 e 85 del registro
ricorsi 2003.
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Visti gli atti di costituzione delle Regioni
Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio;
udito nell’udienza pubblica del 9 marzo 2004 il Giudice
relatore Ugo De Siervo;
uditi l’avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente
del Consiglio dei ministri e gli avvocati Mario Loria per
la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna,
Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia e
Mario Passaro per la Regione Lazio.
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Ritenuto in fatto
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1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri
ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, con
distinti ricorsi, contro quattro leggi regionali, per contrasto
con l’art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma,
della Costituzione. Sono stati impugnati: a) l’art. 1, comma
2, nonché gli articoli “ad esso collegati”, della legge
della Regione Toscana 12 maggio 2003, n. 24 (Norme in materia
di igiene del personale addetto all’industria alimentare),
con ricorso notificato il 7 luglio 2003 e depositato il
19 luglio 2003 (reg. ricorsi n. 55 del 2003), sulla base
della delibera governativa del 19 giugno 2003; b) gli articoli
7 ed 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno
2003, n. 11 (Nuove misure per la prevenzione delle malattie
trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto
di idoneità sanitaria), con ricorso notificato il 19 agosto
2003 e depositato il 25 agosto 2003 (reg. ricorsi n. 65
del 2003), sulla base della delibera governativa del 18
luglio 2003; c) gli articoli 2 e 4 della legge della Regione
Lombardia 4 agosto 2003, n. 12 (Norme relative a certificazioni
in materia di igiene e sanità pubblica), con ricorso notificato
il 7 ottobre 2003 e depositato il 17 ottobre 2003 (reg.
ricorsi n. 70 del 2003), sulla base della delibera governativa
del 19 settembre 2003; d) l’art. 45 della legge della Regione
Lazio 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio
di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario
2003), con ricorso notificato il 18 novembre 2003 e depositato
il 27 novembre 2003 (reg. ricorsi n. 85 del 2003), sulla
base della delibera governativa del 7 novembre 2003.
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2. – Le disposizioni impugnate contenute
nelle leggi delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna e l’art.
4 della legge della Regione Lombardia stabiliscono nuove
norme relative all’igiene del personale addetto all’industria
alimentare, anche con la conseguente eliminazione dell’obbligo
del “libretto di idoneità sanitaria” di cui all’art. 14
della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt.
242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande). Invece l’art. 45 della legge
della Regione Lazio si limita ad eliminare il “libretto
di idoneità sanitaria” per i farmacisti e i dipendenti delle
farmacie pubbliche e private.
Inoltre, l’art. 2 della legge della Regione Lombardia prevede
una serie di casi nei quali le aziende unità sanitarie locali
(AUSL) della Regione non rilasciano più alcuni certificati
sanitari.
Quanto alla eliminazione dell’obbligo del “libretto di idoneità
sanitaria”, il ricorrente sostiene che tale previsione sarebbe
incostituzionale perché posta in violazione di “un principio
fondamentale stabilito dallo Stato per la tutela della salute
pubblica”. Ciò in quanto l’art. 14 della legge n. 283 del
1962 troverebbe la propria ragion d’essere nell’esigenza
di evitare che operatori non sani entrino a contatto con
i prodotti alimentari, con possibile rischio di contaminazione
degli stessi.
Le disposizioni impugnate, inoltre, sarebbero lesive anche
della competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma,
lettera h), Cost., concernente la materia “ordine pubblico
e sicurezza”. A sostegno di tale argomentazione, nei ricorsi
vengono richiamate anche alcune pronunzie della Corte di
cassazione nelle quali si qualifica l’art. 14 citato “norma
imperativa attinente all’ordine pubblico e posta a tutela
(…) del diritto alla salute, costituzionalmente garantito
alla generalità dei cittadini”.
Quanto all’art. 2 della legge della Regione Lombardia n.
12 del 2003, si osserva in particolare che quest’ultimo,
“escludendo dalle competenze delle AUSL della Lombardia
il rilascio di alcuni certificati sanitari”, violerebbe
un principio fondamentale della materia, risultando in tal
modo lesivo dell’art. 117, terzo comma, Cost.
Ciò perché le prestazioni in questione costituirebbero,
ai sensi dell’art. 14, terzo comma, lettera q), della legge
23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario
nazionale), “conseguenza diretta dell’attività di controllo
attribuita istituzionalmente alle AUSL”.
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3. – Le Regioni Toscana, con atto depositato
in data 23 luglio 2003, Emilia-Romagna, con atto depositato
il 10 settembre 2003, e Lazio, con atto depositato il 17
dicembre 2003, si sono costituite, limitandosi a chiedere
la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza dei
rispettivi ricorsi, e riservandosi di esporre le ragioni
a sostegno delle proprie richieste con separata memoria
nel corso del giudizio.
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4. – La Regione Lombardia si è costituita
in giudizio con atto depositato il 6 novembre 2003 ed ha
ampiamente sviluppato la propria difesa.
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4.1. – Anzitutto la Regione chiede che il
ricorso sia dichiarato inammissibile. Quest’ultimo, infatti,
pur apparentemente rivolto all’intera legge, sarebbe motivato
solo in relazione a quanto disposto dagli articoli 2 e 4,
comma 4, ciò che ne determinerebbe l’inammissibilità. In
subordine, la resistente chiede che siano ritenute inammissibili
le censure proposte avverso gli articoli 1, 3 e 4, commi
1, 2 e 3, della legge impugnata, “in quanto assolutamente
prive di motivazione”.
Nel merito, la difesa regionale argomenta per l’infondatezza
delle censure statali.
Quanto alla pretesa illegittimità costituzionale dell’art.
2, la resistente ritiene privo di fondamento l’argomento
dello Stato secondo il quale l’abolizione, da parte della
Regione, dell’obbligo per le AUSL di rilasciare una serie
di certificati contrasterebbe con il principio fondamentale
della materia stabilito dall’art. 14, terzo comma, lettera
q), della legge n. 833 del 1978. Al riguardo, la Regione
evidenzia, innanzi tutto, come “la ratio sottostante all’eliminazione
del rilascio da parte delle AUSL dei suddetti certificati
(sia) stata quella di sopprimere funzioni del tutto inefficaci
o inutilmente ripetitive”. Così, ad esempio, sarebbe per
alcuni certificati che la “prassi applicativa” ormai ignorerebbe
da tempo – quali quelli concernenti la vendita dei generi
di monopolio o il baliatico – ovvero per quei certificati
– quali quelli di esonero dalle lezioni di educazione fisica
e di ammissione ai soggiorni di vacanza per minori – attribuiti
dall’art. 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2003
al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta.
Ancora, tale ratio sarebbe riscontrabile anche nella abolizione
per le AUSL dell’obbligo di rilasciare i certificati di
idoneità al lavoro, in quanto questi ultimi sarebbero stati
attribuiti “al medico competente di cui al decreto legislativo
n. 626 del 1994”.
Quanto alla sostituzione del certificato attestante l’avvenuta
esecuzione di vaccinazioni obbligatorie, la resistente afferma
che non si sarebbe fatto altro che dare applicazione all’art.
47, comma 1, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni
regolamentari in materia di documentazione amministrativa–Testo
C), ai sensi del quale “l’atto di notorietà concernente
stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta
dal medesimo con l’osservanza delle modalità di cui all’art.
38”. Rilevante, infine, sarebbe anche l’allegato 2A al d.P.C.m.
29 novembre 2001, recante “Definizione dei livelli essenziali
di assistenza”, che ha qualificato “prestazioni totalmente
escluse dai livelli essenziali di assistenza”, tra le altre,
“le certificazioni mediche non rispondenti a fini della
tutela della salute collettiva, anche quando richieste da
disposizioni di legge”.
Secondo la difesa della Regione sarebbe determinante la
considerazione del fatto che non potrebbe essere considerata
principio fondamentale una mera norma di tipo organizzativo
come l’art. 14, terzo comma, lettera q), della legge n.
833 del 1978, invocato dall’Avvocatura dello Stato quale
parametro interposto dell’impugnata normativa regionale.
Inoltre, tale norma dovrebbe ritenersi senz’altro superata
dalla legislazione statale successiva: infatti, sarebbe
rilevante l’art. 2, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421), il quale ha attribuito alle Regioni “la determinazione
dei principi sull’organizzazione dei servizi e sull’attività
destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento
delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”.
Il successivo comma 2-sexies, peraltro, individuerebbe le
funzioni spettanti alle AUSL indicando “l’assistenza sanitaria
collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l’assistenza
distrettuale e l’assistenza ospedaliera”, e ciò senza ricomprendere
o richiamare espressamente funzioni certificatorie. Da tali
disposizioni si dovrebbe desumere, secondo la Regione, che
tra i compiti affidati alle AUSL non sarebbero obbligatoriamente
ricompresi “quelli di certificazione di cui all’ (…) art.
14, terzo comma, lettera q), della legge n. 833 del 1978”.
Ciò, peraltro – puntualizza ancora la difesa regionale –
non significherebbe che le AUSL non avrebbero funzioni di
tipo certificatorio, ma che – “anche in ragione dell’ampliamento
delle competenze legislative regionali in materia di tutela
della salute per effetto della riforma del Titolo V della
Costituzione” – spetterebbe alle Regioni la disciplina di
queste ultime.
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4.2. – Secondo la resistente anche le censure
concernenti l’art. 4, comma 4, della legge impugnata sarebbero
da ritenere infondate. In particolare, non sarebbe da condividere
l’argomento del ricorso statale secondo cui la citata disposizione
regionale avrebbe invaso la competenza statale in materia
di “ordine pubblico e sicurezza”; premesso che “di fatto
tali certificati vengono rilasciati a tutti i richiedenti
che ottemperano a tale obbligo come un adempimento burocratico”,
nonché il rilievo secondo il quale l’Organizzazione mondiale
della sanità avrebbe giudicato tali adempimenti addirittura
“inutili e dannosi”, la Regione Lombardia esclude che “l’oggetto
della disciplina contenuta nella norma impugnata (…) possa
essere ricondotto alla competenza statale in materia di
"ordine pubblico e sicurezza"”, citando, a sostegno della
propria affermazione, quanto in proposito affermato dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 407 del 2002.
Neppure potrebbe ritenersi violato il principio fondamentale
di cui all’art. 14 della legge n. 283 del 1962, il quale
avrebbe lo scopo “di evitare che operatori non sani o portatori
di malattie vengano a contatto con prodotti alimentari esponendo
l’utenza al pericolo di eventuali contagi”. Ciò per diverse
ragioni. In primo luogo, in quanto il ricorso dello Stato
errerebbe nell’individuare il principio fondamentale in
questione direttamente nella lettera delle disposizioni
statali considerate, senza compiere l’operazione di “astrazione”
che la giurisprudenza costituzionale avrebbe indicato come
“necessaria”. Inoltre, l’operazione interpretativa compiuta
dal ricorrente sarebbe contestabile in quanto avrebbe preso
in considerazione non l’intero quadro normativo, ma solo
alcune delle disposizioni che intervengono a comporre quest’ultimo;
in particolare, sarebbe stata omessa la considerazione della
direttiva 93/43/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, sull’igiene
dei prodotti alimentari, della direttiva 96/3/CE della Commissione
del 26 gennaio 1996, recante deroga a talune norme della
direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull’igiene dei prodotti
alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e
di grassi liquidi sfusi, nonché del d.lgs. 26 maggio 1997,
n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43 CEE e 96/3 CE concernenti
l’igiene dei prodotti alimentari), atti normativi che non
prevedono l’adozione del libretto sanitario.
In sintesi, secondo la difesa della Regione Lombardia, “nella
competenza concorrente in materia di "tutela della salute"
ed "alimentazione"” – nelle quali ricadrebbe la disciplina
de qua – “deve (…) essere necessariamente inclusa la possibilità
(per le Regioni) di scegliere gli strumenti più idonei al
perseguimento della salute dei cittadini (e quindi, ad esempio,
di ritenere preferibile, rispetto all’obbligo del libretto
sanitario, l’obbligo per gli operatori addetti alla produzione,
preparazione, somministrazione e distribuzione degli alimenti
di ricevere adeguata preparazione igienico sanitaria)”.
La resistente, alla luce delle considerazioni più sopra
richiamate, ritiene di poter affermare che il principio
desumibile dalla legislazione statale nella materia de qua
non sarebbe quello individuato nel ricorso, bensì quello
della “previsione da parte delle Regioni di strumenti/misure
adeguati/idonei ad assicurare l’igiene, la sicurezza e la
salubrità dei prodotti alimentari al fine di preservare
la salute dei cittadini”. Tale principio sarebbe stato rispettato
dalla Regione Lombardia, la quale, pur eliminando il libretto
sanitario, avrebbe in sostituzione previsto le misure contemplate
dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 4 della legge regionale n.
12 del 2003.
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5. – In prossimità dell’udienza, tutte le
Regioni hanno depositato ampie memorie con le quali chiedono
che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili
o, comunque, infondate.
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5.1. – Sul piano della inammissibilità, in
particolare, la Regione Toscana rileva che il ricorso che
la riguarda è stato notificato il 7 luglio 2003 e depositato
il successivo 19 luglio, in violazione dell’art. 31, comma
4, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
La Regione Lombardia ribadisce l’inesistenza di qualunque
motivazione in ordine alla richiesta di dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell’intera legge, ed in particolare
delle disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4, commi
1, 2 e 3, della legge. Inoltre, la relazione del Ministro
per gli affari regionali allegata alla delibera del Governo
conterrebbe ragioni di possibile illegittimità costituzionale
solo con riferimento agli articoli 2 e 4, comma 4. La Regione
Lazio, a sua volta, evidenzia alcuni presunti profili di
inammissibilità.
Innanzitutto l’Avvocatura avrebbe dedotto contemporaneamente
l’esistenza di due vizi tra loro contraddittori e tali da
escludersi a vicenda, sostenendo che la legge regionale
violerebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia
di ordine pubblico, e al tempo stesso la competenza concorrente,
in quanto la legge regionale sarebbe stata adottata in contrasto
con un principio fondamentale della materia.
Altro profilo di inammissibilità del ricorso andrebbe ravvisato
nel fatto che il potere di impugnativa delle leggi regionali
previsto dall’art. 127 Cost. sarebbe esercitabile solo per
far valere ragioni di incompetenza e non anche per qualunque
vizio di incostituzionalità. Lo Stato, in altri termini,
potrebbe censurare le leggi regionali solo nel caso in cui
stabiliscano principi fondamentali (determinando così l’usurpazione
di materie ed ambiti attribuiti alla competenza statale)
e non anche ove la disciplina in esse contenuta si ponga,
nel merito, in contrasto con i principi fondamentali della
materia. Tale interpretazione sarebbe confermata anche dalla
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3), che, all’art. 9, abilita il Governo
ad impugnare le leggi regionali solo nel caso in cui eccedano
la competenza della Regione.
Ultimo profilo di inammissibilità sarebbe costituito dalla
mancata indicazione delle ragioni per cui l’obbligo di possesso
del libretto sanitario costituirebbe un principio fondamentale
e per quale motivo esso dovrebbe trovare applicazione anche
in un settore “affatto diverso e peculiare”, quale quello
farmaceutico.
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5.2. – Nel merito, le quattro Regioni concordano
pienamente nel negare la presunta violazione della competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di “ordine
pubblico e sicurezza”, anche sulla base della più recente
giurisprudenza di questa Corte, che ha esplicitamente confermato
la delimitazione della materia alle misure inerenti alla
prevenzione dei reati o al mantenimento dell’ordine pubblico
(sentenze n. 6 del 2004 e n. 407 del 2002). Al riguardo,
la Regione Lazio aggiunge che la nozione di ordine pubblico
cui si riferisce la norma costituzionale non sarebbe quella
generica a cui sembra richiamarsi l’Avvocatura dello Stato,
bensì quella più circoscritta che emerge dallo stesso dettato
costituzionale relativo alle attribuzioni miranti “alla
difesa e sicurezza interne dei cittadini rispetto in primo
luogo alla criminalità”. L’art. 14 della legge n. 283 del
1962, invece, intenderebbe tutelare il diritto alla salute
di cui all’art. 32 Cost., e tale conclusione sarebbe avvalorata
dall’art. 1 della citata legge, che appunto assoggetta a
vigilanza la produzione e il commercio delle sostanze alimentari
“per tutela della pubblica salute”.
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5.3. – Quanto alla eliminazione dell’obbligo
di dotarsi del “libretto sanitario”, le Regioni Toscana,
Lombardia ed Emilia-Romagna sostengono, con analoghe ed
ampie argomentazioni, che non esisterebbe il principio fondamentale
della materia invocato dall’Avvocatura dello Stato nei ricorsi.
Ammesso che l’art. 14 della legge n. 283 del 1962 costituisse
un principio fondamentale nella materia all’epoca della
sua emanazione, oggi, nel mutato contesto della legislazione,
delle modalità di produzione e distribuzione degli alimenti,
degli studi e delle concezioni igienico-sanitarie, non lo
sarebbe più. Esso, anzi, costituirebbe un residuo normativo
privo di giustificazione, in quanto ormai inidoneo a tutelare
la salute. A sostegno di tale affermazione, le Regioni richiamano
in particolare le conclusioni a cui sarebbe pervenuta l’Organizzazione
mondiale della sanità già nel 1989: nella relazione finale
elaborata all’esito di apposita indagine, essa avrebbe dichiarato
che gli esami medici di routine per gli alimentaristi sono
inefficaci e perciò inutili; che tali accertamenti non sono
consigliabili sulla base del rapporto costo/efficacia e
non sono affidabili per prevenire le malattie di origine
alimentare. Nel medesimo documento sarebbe rinvenibile una
raccomandazione ai Governi a non utilizzare più questo tipo
di intervento. Ad analoghe conclusioni – riferiscono ancora
le difese regionali – sarebbero giunti diversi altri organismi
scientifici e professionali; lo stesso Istituto superiore
di sanità avrebbe appoggiato le richieste di eliminazione
del libretto sanitario, sottolineando la sua inadeguatezza
rispetto allo scopo perseguito ed affermando la maggiore
efficacia a tal fine della formazione personale degli addetti
alla manipolazione degli alimenti. Sulla base di tali considerazioni,
numerose Regioni avrebbero già in precedenza adottato delibere
con cui sospendono in via provvisoria le procedure per il
rinnovo dei libretti sanitari.
Le Regioni resistenti sottolineano, inoltre, il mutamento
dello stesso quadro normativo nazionale ed il totale superamento
del sistema precedente. Le nuove concezioni in materia di
sicurezza alimentare, contenute nelle direttive 93/43 CEE
e 96/3 CE e recepite in Italia con il d.lgs. n. 155 del
1997, avrebbero prodotto una disciplina completa, basata
sui principi del controllo ed autocontrollo preventivo di
ogni fase del processo alimentare, nella quale nessun esame
di routine è previsto.
Significativa sarebbe, inoltre, la circostanza che il d.P.C.m.
29 novembre 2001, in tema di determinazione dei livelli
essenziali nel settore assistenziale, non consideri le certificazioni
di idoneità sanitaria degli alimentaristi fra gli interventi
primari, rispondenti ai fini di tutela collettiva, tra i
quali invece sarebbe compresa l’informazione preventiva
degli addetti alla produzione, manipolazione, trasporto,
somministrazione, deposito e vendita delle sostanze alimentari.
Le norme regionali impugnate, dunque, non farebbero che
adeguarsi alle conoscenze scientifiche consolidate che fondano
la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli
alimenti sulla sorveglianza epidemiologica, sull’attività
di formazione-educazione alla sicurezza alimentare e sul
sistema di controlli basato sull’autocontrollo alla produzione.
Infine, la Regione Emilia-Romagna sostiene che, qualora
l’art. 14 della legge n. 283 del 1962 fosse ritenuto ancora
principio fondamentale della materia, esso sarebbe costituzionalmente
illegittimo per violazione dell’art. 32 Cost., in quanto
imporrebbe un trattamento sanitario in assenza di qualunque
evidenza scientifica sulla sua utilità. Inoltre, esso violerebbe
gli articoli. 32 e 97, primo comma, Cost., perché imporrebbe
di impiegare risorse amministrative in attività che non
hanno utilità scientifica, impedendo di utilizzare le stesse
risorse in modi che meglio assicurino la tutela della salute
e il buon andamento dell’amministrazione.
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5.4. – Differenziate le argomentazioni della
Regione Lazio, perché essenzialmente fondate sull’affermazione
che la “materia farmaceutica” avrebbe una “dignità normativa
del tutto autonoma ed indipendente” dalla disciplina della
materia “alimenti e bevande”: la normativa in materia di
servizio farmaceutico costituirebbe un compendio autonomo
e a sé stante, “governato da principi che, pur mirando in
ultima analisi alla tutela della salute del cittadino, sarebbero
frutto di scelte specifiche e sistematiche del legislatore
in ragione della peculiarità dei beni e dei soggetti coinvolti”.
Il sistema introdotto dalla legge n. 283 del 1962 si articolerebbe
in una “fittissima serie di controlli preventivi dettagliatamente
disciplinati”, che si svolge su più livelli (ministeriale,
regionale e comunale), con l’adozione di misure oggettive
e soggettive di varia natura. Nel contesto di una così analitica
disciplina “che investe praticamente tutti gli aspetti”,
sarebbe comunque ben difficile considerare l’obbligo del
libretto sanitario come espressione di un principio fondamentale
della materia, ponendosi piuttosto come una delle molteplici
prescrizioni da osservarsi a cura degli operatori del settore.
Ma soprattutto la legge n. 283 del 1962 e il relativo regolamento
di attuazione, di cui al d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, avrebbero
ad oggetto solo i cibi e le bevande, cioè le sostanze destinate
all’alimentazione, mentre il settore farmaceutico costituirebbe
oggetto di numerosissime prescrizioni di dettaglio estranee
alla materia degli alimenti e delle bevande e tali da sostituirsi
integralmente alla disciplina dettata per questi ultimi,
anche sotto il profilo della vigilanza e profilassi sullo
stato di salute dei suoi operatori.
In particolare, l’art. 32 del regio decreto 30 settembre
1938, n. 1706 (Approvazione del regolamento per il servizio
farmaceutico), pone a carico del titolare della farmacia
l’obbligo di comunicare all’autorità di vigilanza lo stato
di salute dei propri dipendenti e di esibire i certificati
che comprovino che sono esenti da malattie contagiose che
rendano pericoloso l’esercizio dell’attività. Conseguentemente,
l’obbligo di tenuta del libretto sanitario di cui all’art.
14 della legge n. 283 del 1962 avrebbe un ruolo “del tutto
sussidiario, recessivo e trascurabile” nel settore farmaceutico.
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5.5. – Infine, per ciò che riguarda l’art.
2 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2003, la
difesa regionale ribadisce la propria eccezione volta a
negare la natura di principio fondamentale dell’art. 14,
terzo comma, lettera q), della legge n. 833 del 1978, in
quanto si tratterebbe di mera norma organizzativa volta
ad individuare i compiti delle AUSL. In ogni caso, il presunto
principio fondamentale della “competenza esclusiva delle
AUSL in materia di certificazioni sanitarie e dell’obbligo
per le stesse di esercitare le funzioni certificatorie”
dovrebbe considerarsi superato sia in ragione di quanto
previsto dalla legislazione statale di settore in tema di
certificazioni, sia in ragione di quanto previsto dalla
legislazione sanitaria successiva alla legge n. 833 del
1978, sia, infine, in ragione delle competenze legislative
acquisite dalle Regioni in base alla riforma costituzionale
del Titolo V in materia di “tutela della salute” rispetto
a quelle più limitate in ordine all’assistenza sanitaria
e ospedaliera di cui al precedente testo dell’art. 117 Cost.
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Considerato in diritto
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1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri
ha impugnato, con distinti ricorsi: l’art. 1, comma 2, nonché
gli articoli “ad esso collegati”, della legge della Regione
Toscana 12 maggio 2003, n. 24 (Norme in materia di igiene
del personale addetto all’industria alimentare); gli articoli
7 ed 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno
2003, n. 11 (Nuove misure per la prevenzione delle malattie
trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto
di idoneità sanitaria); gli articoli 2 e 4 della legge della
Regione Lombardia 4 agosto 2003, n. 12 (Norme relative a
certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica);
l’art. 45 della legge della Regione Lazio 11 settembre 2003,
n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione
Lazio per l’anno finanziario 2003).
I ricorsi governativi censurano, per contrasto con l’art.
117, secondo comma, lettera h), e terzo comma della Costituzione,
le disposizioni delle leggi delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna
e Lombardia, che eliminano in generale l’obbligo del “libretto
di idoneità sanitaria” di cui all’art. 14 della legge 30
aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247,
250 e 262 del testo uncio delle leggi sanitarie approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze alimentari
e delle bevande), nonché l’analoga eliminazione, ad opera
della legge della Regione Lazio, del “libretto di idoneità
sanitaria” per i soli farmacisti e dipendenti delle farmacie
pubbliche e private.
L’Avvocatura dello Stato sostiene, infatti, che così sarebbe
stato violato “un principio fondamentale stabilito dallo
Stato per la tutela della salute”, trattandosi di una “misura
di profilassi igienico-sanitaria a carattere generale”.
Al tempo stesso, anche sulla base di alcune sentenze della
Corte di cassazione relative alla natura dell’obbligo scaturente
dall’art. 14 della legge n. 283 del 1962, i legislatori
regionali avrebbero invaso attribuzioni in materia di “ordine
pubblico e sicurezza, riservate allo Stato ai sensi del
secondo comma, lettera h), del suddetto art. 117 Cost.”.
Il ricorso governativo contro la legge della Regione Lombardia
n. 12 del 2003 impugna inoltre, per contrasto con l’art.
117, terzo comma, Cost., l’art. 2 della legge in questione,
che prevede che le AUSL della Regione non rilascino più
alcuni certificati sanitari, perché questa disposizione
violerebbe un principio fondamentale della materia che imporrebbe
tali certificazioni; esse, infatti, costituirebbero, ai
sensi dell’art. 14, terzo comma, lettera q), della legge
23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario
nazionale), “conseguenza diretta dell’attività di controllo
attribuita istituzionalmente alle AUSL” e, in quanto tali,
non potrebbero essere escluse dall’ambito delle competenze
attribuite alle stesse.
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2. – Le questioni di legittimità costituzionale
sollevate nei quattro ricorsi presentano ampi profili di
analogia, onde i relativi giudizi possono essere riuniti
per essere decisi con unica sentenza.
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3. – In via preliminare, deve essere dichiarata
inammissibile la questione sollevata contro la legge della
Regione Toscana n. 24 del 2003, in quanto il ricorso è stato
notificato il 7 luglio 2003 e depositato il successivo 19
luglio 2003, cioè oltre il termine prescritto dall’art.
31, comma 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
stabilito a pena di decadenza, secondo la costante giurisprudenza
di questa Corte (cfr., fra le molte, la sentenza n. 303
del 2003, nonché le ordinanze n. 42 del 2004, n. 99 del
2000 e n. 126 del 1997). Sempre in via preliminare, va respinta
l’eccezione di inammissibilità del ricorso governativo sollevata
dalla Regione Lombardia, potendo agevolmente ritenersi –
anche in base alla delibera del Consiglio dei ministri –
che l’atto introduttivo del giudizio sia rivolto esclusivamente
e con adeguata motivazione nei confronti degli articoli
2 e 4, comma 4.
Conseguentemente risulta assorbita l’eccezione di inammissibilità
parziale proposta in via subordinata.
Vanno altresì respinte le eccezioni di inammissibilità del
ricorso sollevate dalla Regione Lazio descritte nell’esposizione
del fatto. Innanzitutto, diversamente da quanto sostiene
la difesa regionale, è ben possibile contestare la legittimità
costituzionale di una norma di legge regionale contemporaneamente
alla luce del secondo e del terzo comma dell’art. 117 Cost.,
sia che si faccia valere un rapporto gradato tra i due presunti
vizi, sia anche che si sostenga (come nel caso oggetto del
presente giudizio) la contemporanea incidenza su più profili
di una singola disposizione legislativa.
Del pari infondata è la tesi che il potere di impugnativa
delle leggi regionali previsto dall’art. 127 Cost. sarebbe
esercitabile solo per far valere ragioni di incompetenza
e non anche qualunque vizio di incostituzionalità: questa
Corte, nella sentenza n. 274 del 2003, ha già espressamente
chiarito “che lo Stato può impugnare in via principale una
legge regionale deducendo la violazione di qualsiasi parametro
costituzionale”. Comunque nel caso di specie viene dedotto
un asserito vizio di incompetenza, dal momento che si assume
che la legge regionale abbia disciplinato un ambito riservato
alla competenza statale.
Ugualmente erronea è la tesi, prospettata dalla Regione
resistente, secondo la quale la violazione dei principi
fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato possa essere
invocata solo nel caso in cui la legge regionale abbia inteso
porre essa stessa principi fondamentali della materia.
Del pari, non ha fondamento la tesi che il ricorso non indicherebbe
né le ragioni per cui l’obbligo di possesso del libretto
sanitario costituirebbe un principio fondamentale né per
quale motivo esso dovrebbe trovare applicazione anche in
un settore quale quello farmaceutico: il ricorso dell’Avvocatura,
seppur in estrema sintesi, si riferisce all’art. 14 della
legge n. 283 del 1962 come ad una disposizione di principio
nel settore della tutela della salute e ricorda che questo
articolo “prevede l’obbligo per tutti gli operatori che
comunque maneggiano alimenti, di essere muniti di tale libretto”,
comprendendovi quindi anche coloro che lavorano presso le
farmacie, che appunto vendono anche (ed a volte producono)
sostanze alimentari.
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4. – Le questioni relative alla abolizione
del libretto di idoneità sanitaria non sono fondate.
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4.1. – In primo luogo, la censura riferita
alla competenza esclusiva del legislatore statale in tema
di “ordine pubblico e sicurezza”, di cui alla lettera h)
del secondo comma dell’art. 117 Cost. è infondata, dal momento
che, nel vigore del nuovo art. 117 Cost., fin dalla sentenza
n. 407 del 2002 questa Corte ha riferito tale materia al
solo “settore riservato allo Stato relativo alle misure
inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell’ordine
pubblico” (analogamente si veda la sentenza n. 6 del 2004);
né appare rilevante l’utilizzazione in alcune pronunce della
Corte di cassazione dell’espressione “ordine pubblico” in
riferimento alla vigente legislazione sul libretto sanitario,
poiché radicalmente diverso è il significato di questa espressione
nell’art. 117 Cost. e nei codici.
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4.2. – L’affermazione che l’art. 14 della
legge n. 283 del 1962 esprimerebbe tuttora un principio
fondamentale della materia sanitaria, in quanto tale immodificabile
dal legislatore regionale, non appare fondata ove si consideri
la avvenuta profonda trasformazione della legislazione a
tutela della disciplina igienica degli alimenti, anche sulla
spinta in tal senso degli organismi scientifici e medici,
sulla base dei molti mutamenti conseguenti alle mutate condizioni
igieniche e sanitarie dei processi di produzione e commercializzazione
dei prodotti alimentari.
L’art. 14, commi primo e secondo, della legge n. 283 del
1962 aggiunge alla assai articolata e pervasiva disciplina
contenuta nella medesima legge, riferita a tutte le fasi
della produzione e del commercio “delle sostanze destinate
alla alimentazione”, la previsione di obblighi di comportamento
dei lavoratori e degli imprenditori che operano nei settori
della “preparazione, produzione, manipolazione e vendita
di sostanze alimentari”, prescrivendo che chiunque lavori
in questi vasti settori debba essere “munito di apposito
libretto di idoneità sanitaria” e sia “tenuto a sottoporsi
a periodiche visite mediche di controllo e a eventuali misure
profilattiche”; né gli imprenditori possono assumere personale
privo del libretto sanitario. Tutte queste prescrizioni
sono assistite da sanzioni amministrative (resta invece
estraneo al presente giudizio il quarto comma dell’art.
14 della legge, che estende queste sanzioni a chi “pur a
conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia
infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione,
produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari”).
Ulteriori specificazioni sul libretto di idoneità sanitaria
sono contenute nel Titolo III del d.P.R. 26 marzo 1980,
n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile
1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di
disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande), che disciplina analiticamente
la materia, anche con prescrizioni relative ai comportamenti
da tenere in caso di malattia del personale e relative all’igiene
personale e all’abbigliamento.
Rispetto all’efficacia della prescrizione relativa alla
tenuta del libretto sanitario a tutela dell’igiene degli
alimenti si è successivamente sviluppato un ampio confronto
critico anche a livello scientifico internazionale ed in
particolare è stata proposta l’adozione di un nuovo modello
di tutela dell’igiene degli alimenti, denominato “Sistema
dei punti di controllo critici per l’analisi dei rischi
(HACCP)”, caratterizzato da un coinvolgimento attivo degli
imprenditori e dei lavoratori interessati nella individuazione
dei punti critici e nel loro controllo (anche sulla base
di una idonea formazione), pur sempre sotto la vigilanza
pubblica.
Queste ed altre sollecitazioni di ordine scientifico sono
evidentemente alla base della adozione di due apposite direttive
della Comunità europea, recepite dal legislatore nazionale
tramite il d.lgs. 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle
direttive 93/43 CEE e 96/3 CE concernenti l’igiene dei prodotti
alimentari): tale disciplina, infatti, tutela l’igiene dei
prodotti alimentari in “tutte le fasi successive alla produzione
primaria” (si enumerano “la preparazione, la trasformazione,
la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto,
la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura,
compresa la somministrazione, al consumatore”) mediante
l’esplicita adozione del “sistema di analisi dei rischi
e di controllo dei punti critici HACCP” (cfr. art. 3). In
questa completa riforma del settore non si fa parola della
necessità di documentare i controlli periodici sul personale
addetto alle diverse fasi a cui si riferisce la normazione,
mentre il Capitolo VIII dell’Allegato al citato decreto
legislativo contiene alcune disposizioni in tema di igiene
personale e di malattia, o sospetta malattia, di coloro
che operano nel settore, ed il Capitolo X prescrive che
gli addetti alle varie fasi di possibile contatto con gli
alimenti siano controllati e formati dai responsabili delle
imprese interessate ai prodotti alimentari.
Parallelamente, la Comunità europea ha determinato nuovi
sistemi pubblici di controllo sui prodotti alimentari mediante
altre direttive, anch’esse recepite dal legislatore statale,
mediante il d.lgs. 3 marzo 1993, n. 123 (Attuazione della
direttiva 89/397 CEE relativa al controllo ufficiale dei
prodotti alimentari) ed il d.lgs. 26 maggio 1997, n. 156
(Attuazione della direttiva 93/99CEE concernente misure
supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti
alimentari); in questo ambito si disciplinano vasti poteri
di controllo e di ispezione, relativi anche al “comportamento
igienico del personale che, direttamente o indirettamente,
per esercitare le proprie mansioni, entra in contatto con
le sostanze ed i prodotti” (art. 2, comma 5, del d.lgs.
n. 123 del 1993).
Questa complessa evoluzione normativa, anche se non ha prodotto
l’abrogazione dell’art. 14 della legge n. 283 del 1962,
ha sostanzialmente affiancato al preesistente sistema sulla
disciplina igienica relativa alle sostanze alimentari un
diverso sistema, di matrice europea, di garanzia sostanziale
(e di controllo) sulle modalità di tutela dell’igiene dei
prodotti alimentari. Dell’impianto normativo del 1962 resta
certamente un sistema sanzionatorio (ormai prevalentemente
di natura amministrativa) per tutta una serie di specifici
comportamenti valutati come dannosi; non è tuttavia possibile
considerare tutte le prescrizioni sostanziali ivi contenute,
ormai contraddette dalla più recente legislazione, principi
fondamentali della materia: esse, infatti, devono essere
ritenute nulla più che semplici modalità nelle quali può
essere concretizzato l’autentico principio ispiratore della
normativa in esame, ossia il precetto secondo il quale la
tutela igienica degli alimenti deve essere assicurata anche
tramite la garanzia di alcuni necessari requisiti igienico-sanitari
delle persone che operano nel settore, controllabili dagli
imprenditori e dai pubblici poteri. D’altra parte, questa
Corte in varie occasioni ha già affermato che, qualora nelle
materie di legislazione concorrente i principi fondamentali
debbano essere ricavati dalle disposizioni legislative statali
esistenti, tali principi non devono corrispondere senz’altro
alla lettera di queste ultime, dovendo viceversa esserne
dedotta la loro sostanziale consistenza (si vedano le sentenze
n. 65 del 2001, n. 482 del 1995, n. 192 del 1987): e ciò
tanto più in presenza di una legislazione in accentuata
evoluzione.
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4.3. – La legge della Regione Emilia-Romagna
n. 11 del 2003 e la legge della Regione Lombardia n. 12
del 2003 sopprimono l’obbligo del libretto di idoneità sanitaria
dopo essersi espressamente ricollegate al d.lgs. n. 155
del 1997 ed aver disciplinato, in coerenza ad esso, alcune
iniziative di specifica formazione per il personale operante
nei settori dei prodotti alimentari. In tal modo queste
Regioni, nell’ambito della loro discrezionalità legislativa,
eliminano semplicemente una discussa forma di documentazione
episodica dello stato di salute degli operatori del settore
alimentare, ma esplicitamente confermano l’esigenza di continui
ed efficaci interventi preventivi, nonché di controllo e
di ispezione sullo stato di salute e sui comportamenti igienici
di coloro che operano nel settore alimentare.
L’art. 45 della legge della Regione Lazio n. 29 del 2003
si limita, invece, ad escludere dall’obbligo del possesso
del libretto di idoneità sanitaria “i farmacisti e i dipendenti
delle farmacie pubbliche e private”, sulla base della presunta
inapplicabilità al settore farmaceutico della legislazione
generale in tema di tutela dell’igiene delle sostanze alimentari.
Malgrado, invece, non possa dubitarsi che sia possibile
la vendita ed addirittura la preparazione o la trasformazione
da parte delle farmacie di alcuni prodotti alimentari (ciò
specialmente dopo il decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59”, che permette la vendita in farmacia
anche di alimenti di consumo correnti, che si vanno ad aggiungere
agli alimenti destinati ad un’alimentazione particolare
di cui al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, recante
“Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426,
sulla disciplina del commercio”) e che quindi non possano
essere escluse le normative a tutela dei prodotti alimentari,
tuttavia anche a questo particolare settore sono ormai riferite
le direttive europee “concernenti l’igiene dei prodotti
alimentari” recepite con i decreti legislativi n. 155 e
n. 156 del 1997, con la possibilità quindi che la legge
regionale possa escludere la necessità del libretto sanitario
nelle farmacie che trattano prodotti alimentari.
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5. – Anche le censure relative all’art. 2
della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2003 non sono
fondate.
Non può condividersi, infatti, la tesi sostenuta dall’Avvocatura
secondo la quale, in forza dell’art. 14, terzo comma, lettera
q), della legge n. 833 del 1978, spetterebbe solo alle AUSL
il rilascio di certificazioni sanitarie ed i relativi accertamenti
attribuiti al Servizio sanitario nazionale, dal momento
che non poche leggi statali successive (anche prima della
stessa riforma del Titolo V della Costituzione) da una parte
hanno attribuito funzioni certificatorie a soggetti diversi
e, dall’altra, hanno esplicitamente riconosciuto ai legislatori
regionali poteri di riorganizzazione delle strutture sanitarie
locali (particolarmente rilevante, in proposito, risulta
l’art. 2, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,
recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421»).
Tutto ciò trova conferma nella stessa previsione dell’art.
2 della legge regionale n. 12 del 2003.
Il primo comma esclude che possano essere richieste o rilasciate
dalle AUSL cinque diverse certificazioni, di cui una (relativa
al certificato di idoneità fisica per l’assunzione di minori)
esplicitamente ridisciplinata dall’art. 8 della legge 17
ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli
adolescenti) e quattro (rispettivamente relative alla sana
e robusta costituzione, all’idoneità fisica per l’assunzione
nel pubblico impiego, all’idoneità fisica per l’assunzione
di insegnanti, all’idoneità psicofisica per la frequenza
di istituti professionali o corsi di formazione professionali)
puntualmente ridisciplinate dagli articoli 2, comma 1, lettera
a), 16, comma 2, e 17, comma 1, del d.lgs. 19 settembre
1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/39 CEE, 89/654
CEE, 89/655 CEE, 89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394
CEE e 90/679 CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).
Il secondo comma dell’art. 2 della legge regionale n. 12
del 2003, a sua volta, esclude due altri certificati del
tutto analoghi al libretto di idoneità sanitaria (come visto
in precedenza, in generale eliminato dall’art. 4 della medesima
legge), la cui attuale base legislativa appare per di più
dubbia. Il libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri
non è esplicitamente richiesto dalla legge 14 febbraio 1963,
n. 161 (Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere
ed affini) ed è stato spesso esteso al settore ad opera
di regolamenti comunali. Per il “certificato per vendita
dei generi di monopolio” l’art. 6 della legge 22 dicembre
1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione
e vendita dei generi di monopolio) prevede semplicemente
che il gestore dei magazzini di vendita debba essere “immune
da malattie infettive e contagiose”.
Il terzo comma dell’art. 2 della legge regionale n. 12 del
2003, invece, affida all’autocertificazione, “ai sensi dell’art.
47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari
in materia di documentazione amministrativa–Testo C)”, l’attestazione
dell’avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie
che siano richieste: ciò che è già attualmente possibile
per la legislazione nazionale, poiché la generica previsione
della certificazione per le vaccinazioni necessarie per
l’ammissione alla scuola dell’obbligo (art. 117 del d.lgs.
16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»)
è stata successivamente integrata dal nuovo art. 47 del
regolamento relativo ai servizi di medicina scolastica (d.P.R.
26 gennaio 1999, n. 355: «Regolamento recante modificazioni
al d.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518, in materia di certificazioni
relative alle vaccinazioni obbligatorie»), che ha previsto
espressamente la possibile sostituzione del certificato
con l’autocertificazione dell’interessato. D’altra parte,
risulta dirimente la considerazione secondo cui la limitazione
all’utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive contenuta
nell’art. 49 del d.P.R. n. 444 del 2000 non vincola il legislatore
regionale, in quanto ormai contenuta in un testo regolamentare
(fra le molte, cfr. sentenze n. 17 del 2004, n. 507 del
2000 e n. 420 del 1999).
Il quarto comma dell’art. 2 della legge regionale n. 12
del 2003, infine, attribuisce al medico di medicina generale
o al pediatra di libera scelta le certificazioni per l’esonero
dalle lezioni di educazione fisica, secondo quanto già previsto
nel d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 (Regolamento di esecuzione
dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale) e nel d.P.R.
28 luglio 2000, n. 272 (Regolamento di esecuzione dell’accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con
i medici specialisti pediatri di libera scelta); analoga
soluzione viene scelta dal legislatore regionale per il
certificato sanitario per l’ammissione ai soggiorni di vacanza
per minori, materia finora disciplinata tramite circolari
(da ultimo cfr. circolare 20 aprile 2000, n. 6, del Ministero
della sanità).
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PER QUESTI MOTIVI
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LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1, comma 2, nonché degli articoli “ad esso collegati”,
della legge della Regione Toscana 12 maggio 2003, n. 24
(Norme in materia di igiene del personale addetto all’industria
alimentare), sollevata dal Presidente del Consiglio dei
ministri con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 55 del
2003 in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli articoli 7 e 8 della legge della Regione Emilia-Romagna
24 giugno 2003, n. 11 (Nuove misure per la prevenzione delle
malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione
del libretto di idoneità sanitaria), sollevata, in riferimento
all’art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma,
della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri
con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 65 del 2003 indicato
in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli articoli 2 e 4 della legge della Regione Lombardia
4 agosto 2003, n. 12 (Norme relative a certificazioni in
materia di igiene e sanità pubblica), sollevate, in riferimento
all’art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma,
della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri
con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 70 del 2003 indicato
in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 45 della legge della Regione Lazio 11 settembre
2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della
Regione Lazio per l’anno finanziario 2003), sollevata, in
riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo
comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio
dei ministri con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n.
85 del 2003 indicato in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2004.
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Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
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Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2004.
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