| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 28 maggio 2004 n. 155
Pres. ZAGREBELSKY, Red. AMIRANTE–
(giudizio promosso con ordinanza del 3 gennaio 2003 dal
Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra
G. B. e G. L., iscritta al n. 477 del registro ordinanze
2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 32, prima serie speciale, dell’anno 2003). |
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Disposizioni concernenti proroghe in materia
di sfratti, di edilizia e di espropriazione - Procedimento
di opposizione all’esecuzione relativa a convalida di sfratto
– Esigenze di coloro che si trovano in particolari situazioni
di disagio - Questione di legittimità in via incidentale
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Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 20
giugno 2002, n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe in
materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione), convertito,
con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 185, sollevata,
in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma,
42, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione,
dal Tribunale di Firenze. (1)
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(1)
Sulla sospensione delle procedure di sfratto, cfr. sentt.
nn. 89/1984; 108/1986; 310/2003; 62/2004. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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SENTENZA N.155
ANNO 2004
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: Gustavo ZAGREBELSKY
Presidente; Valerio ONIDA Giudice; Carlo MEZZANOTTE; Fernanda
CONTRI; Guido NEPPI MODONA; Piero Alberto CAPOTOSTI; Annibale
MARINI; Franco BILE; Giovanni Maria FLICK; Francesco AMIRANTE;
Ugo DE SIERVO; Romano VACCARELLA; Paolo MADDALENA; Alfonso
QUARANTA ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe in materia di
sfratti, di edilizia e di espropriazione), convertito, con
modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 185, promosso
con ordinanza del 3 gennaio 2003 dal Tribunale di Firenze
nel procedimento civile vertente tra G. B. e G. L., iscritta
al n. 477 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale,
dell’anno 2003. Visti l’atto di costituzione di G. L., nonché
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice
relatore Francesco Amirante.
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Ritenuto in fatto
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1.–– Il Tribunale di Firenze, con ordinanza
emessa il 3 gennaio 2003, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 42, secondo comma,
e 111, primo (recte: secondo) comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma
1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122 (Disposizioni
concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia
e di espropriazione), convertito, con modificazioni, nella
legge 1° agosto 2002, n. 185.
Premette il giudice a quo che in un procedimento di opposizione
all’esecuzione (in corso dinanzi a lui) relativa a convalida
di sfratto pronunziata in data 11 marzo 1993 per la scadenza
del 30 giugno 1991, per la quale 1’esecuzione era stata
fissata all’11 marzo 1994 e successivamente, in base all’art.
6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nuovamente fissata,
con intervento della forza pubblica, per il giorno 2 aprile
2003, il conduttore-opponente – deducendo di essere ultrasessantacinquenne
e di non disporre di un reddito sufficiente per prendere
in locazione altra abitazione – aveva invocato la sospensione
delle esecuzioni per rilascio prevista inizialmente dall’art.
80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e prorogata
fino al 30 giugno 2003 dall’art. 1, comma 1, del d.l. n.
122 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge
n. 185 del 2002.
Il Tribunale specifica di aver ritenuto l’istanza meritevole
di accoglimento e di aver sospeso l’esecuzione fino al 30
giugno 2003, aggiungendo di aver già sollevato, con ordinanza
del 26 aprile 2002, analoga questione in relazione all’art.
1 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito,
con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 14,
che prorogava fino al 30 giugno 2002 la sospensione a suo
tempo disposta dall’art. 80, comma 22, della legge n. 388
del 2000.
Dopo aver precisato, in punto di rilevanza, che il possesso
dei requisiti anagrafici e reddituali in capo all’opponente
risulta documentalmente provato, per cui la richiesta opposizione
dovrebbe trovare accoglimento se non fosse dichiarata l’illegittimità
costituzionale della norma impugnata, il giudice a quo richiama
il contenuto della propria precedente ordinanza di remissione,
osservando innanzitutto come la norma determini una ingiustificata
disparità di trattamento fra esecutanti, in quanto penalizza
coloro che agiscono nei confronti di conduttori appartenenti
alle categorie svantaggiate di cui al citato art. 80, comma
22, della legge n. 388 del 2000, posto che delle esigenze
abitative dei soggetti più deboli non dovrebbero farsi carico
i locatori, bensì i Comuni.
Inoltre, osserva il remittente, la circostanza che la sospensione
di cui al d.l. n. 450 del 2001, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 14 del 2002, fosse già la terza del genere
(in precedenza vi erano state quelle disposte dall’art.
80, comma 22, della legge n. 388 del 2000 e dall’art. 1
del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 2001, n. 332), in tal
modo protraendo il periodo sospensivo complessivamente a
diciotto mesi (senza considerare le sospensioni in precedenza
previste dall’art. 6 della legge n. 431 del 1998), se da
un lato aggravava già prima il sospetto di illegittimità
costituzionale sotto il profilo dell’art. 3 Cost., dall’altro
contribuiva ad evidenziare il contrasto della normativa
in esame con gli artt. 24 e 42 Cost.; a fortiori il dubbio
di illegittimità costituzionale della norma ora impugnata,
che da ultimo ha prorogato la sospensione al 30 giugno 2003,
risulta ancor più grave in considerazione del fatto che
la durata della sospensione (inizialmente prevista in giorni
centottanta) è stata portata a ben due anni e mezzo: e ciò
non consentirebbe di qualificare come straordinaria e contenuta
in un periodo di tempo ragionevole la sospensione stessa.
Quanto all’art. 42 della Costituzione, rileva il Tribunale
come le misure vincolistiche si giustifichino soltanto in
ragione del loro carattere straordinario e temporaneo, che
sarebbe viceversa escluso dalla loro continua reiterazione,
espressione questa di una tendenza legislativa ad utilizzare
lo strumento della sospensione come ordinaria soluzione
del problema degli alloggi. Il giudice a quo osserva poi
che un ulteriore consolidamento della tendenza legislativa
a rendere difficoltosa, se non impossibile, l’esecuzione
degli sfratti a carico di conduttori anziani o handicappati
(ovvero che annoverino nel nucleo familiare soggetti in
tali condizioni) potrebbe penalizzare costoro nella ricerca
di un’abitazione da prendere in locazione, per l’ovvia preferenza
accordata dai locatori ai soggetti non protetti.
Il Tribunale prospetta infine il contrasto della norma impugnata
con il principio di ragionevole durata del processo di cui
all’art. 111 della Costituzione che non potrebbe non riferirsi
anche al processo esecutivo.
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2.–– E’ intervenuto in giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità,
ovvero per l’infondatezza della questione. Tali conclusioni
sono state ribadite in una memoria depositata nell’imminenza
della camera di consiglio, ove si sottolinea come la norma
impugnata sia dettata a tutela di specifiche categorie di
conduttori meritevoli di una speciale protezione e di diritti
costituzionalmente garantiti, il cui valore dovrebbe essere
bilanciato con quelli espressi dagli evocati parametri costituzionali.
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Considerato in diritto
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1.–– Il Tribunale di Firenze dubita della
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge
20 giugno 2002, n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe
in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione),
convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002,
n. 185, in quanto, nel prorogare fino al 30 giugno 2003
la sospensione delle procedure esecutive di rilascio a carico
dei conduttori appartenenti alle categorie protette, risulterebbe
lesivo degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 42,
secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.
Secondo il giudice a quo la norma impugnata introdurrebbe
un’ingiustificata disparità di trattamento in danno di chi
agisca nei confronti di conduttori appartenenti alle dette
categorie svantaggiate rispetto agli altri locatori procedenti
nei confronti della generalità dei conduttori, paralizzerebbe
sostanzialmente la tutela esecutiva, comprimerebbe il diritto
di proprietà ed infine comprometterebbe il principio di
ragionevole durata del processo.
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2.–– La questione non è fondata.
Questa Corte è stata investita della medesima questione,
sollevata dallo stesso Tribunale con riguardo al previgente
art. 1 del d.l. n. 450 del 2001, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 14 del 2002 (che aveva prorogato fino al
30 giugno 2002 la sospensione a suo tempo disposta dall’art.
80, comma 22, della legge n. 388 del 2000). Nella recente
sentenza n. 310 del 2003, la Corte ha osservato come il
legislatore, pur dovendo farsi carico delle esigenze di
coloro che si trovano in particolari situazioni di disagio,
anche attraverso agevolazioni, non possa tuttavia «indefinitamente
limitarsi, per di più senza alcuna valutazione comparativa,
a trasferire l’onere relativo in via esclusiva a carico
del privato locatore, che potrebbe trovarsi in identiche
o anche peggiori situazioni di disagio».
Tale ordine di considerazioni è stato sottolineato, da ultimo,
nella sentenza n. 62 del 2004, ove si è rilevato che «la
sospensione automatica delle procedure per il tempo fissato
dalla legge risponde alla logica del (nominalmente) cessato
regime c.d. vincolistico», anche in ragione del fatto che
l’art. 80, comma 22, della legge n. 388 del 2000 non esaurisce
la sua efficacia allo scadere dei centottanta giorni dalla
sua entrata in vigore ma mira ad avviare un meccanismo permanente
di reperimento da parte dei Comuni di immobili da destinare
a persone bisognose soggette a sfratti, e che è altrettanto
indubbio che i successivi provvedimenti di proroga investono
la norma in tutta la sua portata “permanente”.
In particolare, la Corte ha affermato, nella prima sentenza
citata, che la sospensione in argomento può trovare giustificazione
soltanto se incide sul diritto alla riconsegna dell’immobile
«per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato».
Infatti la violazione di alcune delle norme costituzionali
evocate ed il pregiudizio dei diritti che esse tutelano
sono tanto più gravi in quanto non soltanto non è prevista
alcuna comparazione tra la condizione del conduttore e quella
del locatore, ma neppure è stabilita alcuna congrua misura
che, addossando alla collettività l’onere economico inerente
alla protezione degli inquilini appartenenti alle categorie
svantaggiate, allevii il sacrificio dei locatori.
Si osserva tuttavia che la citata sentenza n. 310 del 2003
è cronologicamente successiva all’ultimo dei provvedimenti
di proroga della sospensione de qua, adottato con il decreto-legge
24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, nella
legge 1° agosto 2003, n. 200, che ha differito al 30 giugno
2004 il termine di cui alla norma impugnata. Sicché i rilievi
di cui sopra, che vanno qui integralmente ribaditi, non
hanno potuto spiegare effetti sulle scelte del legislatore.
Ove queste ultime dovessero ulteriormente seguire la logica
fin qui adottata non potrebbero sottrarsi alle proposte
censure d’illegittimità costituzionale (v. sentenza n. 89
del 1984), anche in considerazione del vulnus che il protrarsi
delle proroghe arreca al principio della ragionevole durata
del processo e alla coerenza dell’ordinamento (v. sentenza
n. 108 del 1986).
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PER QUESTI MOTIVI
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LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe in materia di
sfratti, di edilizia e di espropriazione), convertito, con
modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 185, sollevata,
in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma,
42, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione,
dal Tribunale di Firenze con l’ordinanza indicata in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2004.
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Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
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Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2004.
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