| CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 28 maggio 2004 n. 160
Pres. ZAGREBELSKY, Red. CONTRI– (giudizio promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il
12 aprile 2002, depositato in cancelleria il 22 successivo
ed iscritto al n. 17 del registro conflitti 2002) |
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Radiocomunicazione - Disciplina in materia
di impianti di radiocomunicazione – Criteri generali per
la localizzazione degli impianti e criteri inerenti l’identificazione
delle aree sensibili – Conflitto di attribuzione Stato-Regione.
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Deve ritenersi cessata la materia del contendere
poiché si
è formato il giudicato sull’annullamento della deliberazione
del Consiglio regionale della Toscana oggetto del giudizio
promosso.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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ORDINANZA N.160
ANNO 2004
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: Gustavo ZAGREBELSKY
Presidente; Valerio ONIDA Giudice; Carlo MEZZANOTTE; Fernanda
CONTRI; Guido NEPPI MODONA; Piero Alberto CAPOTOSTI; Annibale
MARINI; Franco BILE; Giovanni Maria FLICK; Francesco AMIRANTE;
Ugo DE SIERVO; Romano VACCARELLA; Paolo MADDALENA; Alfio
FINOCCHIARO; Alfonso QUARANTA ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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nel giudizio per conflitto di attribuzione
sorto a seguito della delibera del Consiglio regionale della
Toscana n. 12 del 16 gennaio 2002, recante “Criteri generali
per la localizzazione degli impianti e criteri inerenti
l’identificazione delle aree sensibili ai sensi dell’art.
4, comma 1, della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina
in materia di impianti di radiocomunicazione)”, promosso
con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato
il 12 aprile 2002, depositato in cancelleria il 22 successivo
ed iscritto al n. 17 del registro conflitti 2002.
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Visto l’atto di costituzione della Regione
Toscana;
udito nell’udienza pubblica del 6 aprile 2004 il Giudice
relatore Fernanda Contri;
uditi l’avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il
Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Mario
Loria per la Regione Toscana.
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Ritenuto che con ricorso notificato il 12
aprile e depositato il 22 aprile 2002, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione
nei confronti della Regione Toscana, in relazione alla deliberazione
del Consiglio regionale del 16 gennaio 2002, n. 12, recante
“Criteri generali per la localizzazione degli impianti e
criteri inerenti l’identificazione delle aree sensibili
ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge regionale 6 aprile
2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione)”;
che il ricorrente, assumendo la violazione di principi fondamentali
dettati dalla legislazione statale nelle materie “tutela
della salute” e “ordinamento della comunicazione”, chiede
che sia dichiarato che non spetta alla Regione Toscana adottare
le disposizioni di cui al punto 1 del deliberato ed ai punti
1, primo comma, e 2, primo comma, lettera b), dell’allegato
1), nonché le disposizioni di cui al punto 2 del deliberato
e al punto 1 dell’allegato 2, della richiamata deliberazione
del Consiglio regionale della Toscana; e, in conseguenza,
chiede l’annullamento delle suddette disposizioni della
deliberazione regionale;
che la deliberazione regionale ha stabilito che gli impianti
per la diffusione radiofonica e televisiva e gli impianti
fissi per telefonia cellulare possono essere installati
esclusivamente nel rispetto di quanto prescritto per le
aree sensibili identificando come tali, tra l’altro, le
“aree comprese nel perimetro di cinquanta metri di distanza
da asili, scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate,
aree destinate all’infanzia, aree di particolare densità
abitativa” (punto 1 del deliberato e punti 1, primo comma,
e 2, primo comma, lettera b, dell’allegato 1);
che la deliberazione regionale ha altresì definito “gli
obiettivi di qualità inerenti le aree sensibili”, prescrivendo
che in esse “deve essere perseguito il raggiungimento degli
obiettivi di qualità di 0,5 V/m per i campi elettrici generati
da impianti fissi per telefonia cellulare e di 3 V/m per
i campi elettrici generati da tutte le altre sorgenti inquinanti
rientranti nel campo di applicazione della legge regionale
54/2000, misurati secondo le disposizioni di cui all’articolo
4, comma 2, del decreto ministeriale 10 settembre 1998,
n. 381 e degli allegati B e C dello stesso d.m.” (punto
2 del deliberato e punto 1 dell’allegato 2);
che, secondo il ricorrente, le suddette previsioni si porrebbero
in contrasto con i principi fondamentali ricavabili dalla
legislazione statale in materie, quali la “tutela della
salute” e l’“ordinamento della comunicazione”, che rientrano,
ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione,
nella legislazione concorrente; e, in particolare, si porrebbero
in contrasto con i principi fondamentali ricavabili dalla
legge statale 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici), che non consentirebbero alle Regioni
di determinare esse i limiti di esposizione, i valori di
attenzione e gli obiettivi di qualità, in quanto “valori
di campo” o comunque di determinare tali limiti, valori
e obiettivi con criteri diversi da quelli stabiliti in via
unitaria dallo Stato; che la Regione Toscana ha depositato
fuori termine atto di costituzione, in data 8 maggio 2002;
che, in prossimità dell’udienza pubblica dell’11 marzo 2003,
il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria,
corredata da documento tecnico, insistendo per l’accoglimento
delle conclusioni formulate nel ricorso;
che, non risultando allegata al verbale della riunione del
Consiglio dei ministri in cui si decise di sollevare conflitto
di attribuzione la pur richiamata relazione del Ministro
per gli affari regionali contenente la proposta di ricorso,
questa Corte, riservata ogni pronuncia anche in rito, ha
disposto con ordinanza istruttoria l’acquisizione della
suddetta documentazione;
che, avendo il Tribunale amministrativo regionale per la
Toscana annullato la delibera del Consiglio regionale della
Toscana n. 12 del 16 gennaio 2002 e i relativi allegati
1 e 2 con sentenze n. 10 e n. 11 del 16 gennaio 2003, questa
Corte, con la medesima ordinanza istruttoria, ha richiesto
al ricorrente informazioni circa l’eventuale impugnazione
delle citate decisioni del TAR;
che, a seguito della richiamata ordinanza istruttoria, il
ricorrente ha depositato la relazione del Ministro per gli
affari regionali e due note del Ministero delle comunicazioni
nelle quali si comunica che avverso le sentenze del TAR
Toscana n. 10 e n. 11 del 16 gennaio 2003 non risulta presentato
ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato;
che, in prossimità dell’udienza pubblica del 6 aprile 2004,
il ricorrente ha depositato memoria, deducendo che, come
rilevato da questa Corte nella predetta ordinanza istruttoria,
la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana oggetto
del presente giudizio è stata annullata dal TAR per la Toscana
con sentenza n. 10 del 16 gennaio 2003 e che detta sentenza
risulta passata in giudicato per mancanza di impugnazione
nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., venendo
pertanto a cessare la materia del contendere.
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Considerato che, preliminarmente, va dichiarata
inammissibile la costituzione della Regione Toscana, in
quanto effettuata fuori termine;
che, formatosi il giudicato sull’annullamento della deliberazione
del Consiglio regionale della Toscana oggetto del giudizio
promosso davanti a questa Corte con il ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri, deve ritenersi cessata la materia
del contendere.
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per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al
ricorso in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2004.
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Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
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Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2004.
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