| CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 14 maggio 2004 n. 146
Pres. Zagrebelsky – Red. Maddalena |
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Norme in materia di sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche - Sostituzione della firma
autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile per gli atti amministrativi informatizzati
– Questione di legittimità costituzionale in via incidentale
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È manifestamente inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia
di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm, della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento
all’art. 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano
(1).
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(1)
Il giudizio è stato promosso con ordinanza del 3 dicembre
2002 dal Giudice di pace di Milano nel procedimento civile
vertente tra Fischetti Sebastiano e il Comune di Milano,
iscritta al n. 344 del registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie
speciale, dell’anno 2003. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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ORDINANZA N.146
ANNO 2004
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai Signori: Gustavo ZAGREBELSKY
Presidente; Valerio ONIDA Giudice; Fernanda CONTRI; Guido
NEPPI MODONA; Piero Alberto CAPOTOSTI; Annibale MARINI;
Franco BILE; Giovanni Maria FLICK; Francesco AMIRANTE; Ugo
DE SIERVO; Romano VACCARELLA; Paolo MADDALENA; Alfonso QUARANTA
ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma
1, lettera mm, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso
con ordinanza del 3 dicembre 2002 dal Giudice di pace di
Milano nel procedimento civile vertente tra Fischetti Sebastiano
e il Comune di Milano, iscritta al n. 344 del registro ordinanze
2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2003.
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Visti l’atto di costituzione di Fischetti
Sebastiano, nonché l’atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice
relatore Paolo Maddalena.
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Ritenuto che, con ordinanza del 3 dicembre
2002, il Giudice di pace di Milano, nel corso di un giudizio,
avente per oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione,
ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al sistema penale), promosso da un cittadino nei confronti
del Comune di Milano, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo
12 dicembre (recte: febbraio) 1993, n. 39 (Norme in materia
di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm, della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui prevede,
per gli atti amministrativi informatizzati, “la sostituzione
della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile”, in riferimento all’art. 76 della
Costituzione, per difformità rispetto all’art. 2, comma
1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega
al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle
discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di
previdenza e di finanza territoriale);
che, secondo il remittente, la citata legge delega farebbe
propendere per una interpretazione della norma impugnata
riferibile ai soli atti amministrativi suscettibili di automatica
elaborazione informatizzata e non invece a quelli da motivare
in relazione al singolo caso concreto ai sensi dell’art.
3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi);
che, inoltre, in base all’art. 383, comma 4, del d.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada), successivo alla
legge delega n. 421 del 1992, il verbale di accertamento
di un illecito amministrativo, ove redatto con sistemi meccanizzati,
dovrebbe comunque essere sottoscritto in originale dall’accertatore;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile,
poiché carente in ordine all’oggetto e ai termini della
controversia pendente innanzi al giudice a quo, o comunque
infondata nel merito;
che la parte nel giudizio a quo si è costituita fuori termine.
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Considerato che il Giudice di pace di Milano
dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3, comma
2, del decreto legislativo 12 dicembre (recte: febbraio)
1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma
1, lettera mm, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella
parte in cui prevede, per gli atti amministrativi informatizzati,
“la sostituzione della firma autografa con l’indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile”, in riferimento
all’art. 76 della Costituzione, per contrasto con l’art.
2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n.
421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione
delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego,
di previdenza e di finanza territoriale);
che l’ordinanza di remissione non contiene una neppure minima
descrizione della fattispecie onde consentire alla Corte
la valutazione sulla rilevanza della questione così come
proposta dal remittente, non risultando quale sia l’atto
impugnato e la modalità della sua redazione e neppure di
quale violazione si discuta;
che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente inammissibile.
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Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
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PER QUESTI MOTIVI
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LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm, della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento
all’art. 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano
con l’ordinanza in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
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Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2004.
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