| CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 14 maggio 2004 n. 145
Pres. Zagrebelsky – Red. Onida |
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Disposizioni in materia di permessi, indennità
ed incarichi negli enti locali - Diritto di un assessore
comunale di un Comune di 28.000 abitanti a godere del raddoppio
dell’indennità di carica in seguito al suo collocamento
in aspettativa non retribuita – Questione di legittimità
costituzionale in via incidentale
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È manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della
Regione Siciliana 12 novembre 1996, n. 41 (Disposizioni
in materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti
locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti
le elezioni di organi degli enti locali, il Comitato regionale
di controllo, il personale dell’Amministrazione regionale
e degli enti locali. Abrogazione di norme), e dell’art.
12 della legge della Regione Siciliana 20 giugno 1997, n.
19 (Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale
di cui all’articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995,
n. 22. Funzionamento della Commissione paritetica – articolo
43 dello Statuto Siciliano –. Prima applicazione della legge
23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di indennità
e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge regionale
20 marzo 1951, n. 29), sollevata, in riferimento agli articoli
3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Termini Imerese
(1).
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(1)
Il giudizio è stato promosso con ordinanza del 19 febbraio
2003 dal Tribunale di Termini Imerese, iscritta al n. 386
del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale,
dell’anno 2003. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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ORDINANZA N.145
ANNO 2004
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: Gustavo ZAGREBELSKY
Presidente; Valerio ONIDA Giudice; Carlo MEZZANOTTE; Fernanda
CONTRI; Guido NEPPI MODONA; Piero Alberto CAPOTOSTI; Annibale
MARINI; Franco BILE; Giovanni Maria FLICK; Francesco AMIRANTE;
Ugo DE SIERVO; Romano VACCARELLA; Paolo MADDALENA; Alfonso
QUARANTA ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 3 della legge della Regione Siciliana 12 novembre
1996, n. 41 (Disposizioni in materia di permessi, indennità
ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed integrazioni
alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli
enti locali, il Comitato regionale di controllo, il personale
dell’Amministrazione regionale e degli enti locali. Abrogazione
di norme), e dell’art. 12 della legge della Regione Siciliana
20 giugno 1997, n. 19 (Criteri per le nomine e designazioni
di competenza regionale di cui all’articolo 1 della legge
regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione
paritetica – articolo 43 dello Statuto Siciliano –. Prima
applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni
in materia di indennità e permessi negli enti locali. Modifiche
alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29), promosso con
ordinanza del 19 febbraio 2003 dal Tribunale di Termini
Imerese, iscritta al n. 386 del registro ordinanze 2003
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
26, prima serie speciale, dell’anno 2003.
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Visto l’atto di intervento della Regione
Siciliana;
udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice
relatore Valerio Onida.
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Ritenuto che, con ordinanza emessa il 19
febbraio 2003, pervenuta a questa Corte il 14 maggio 2003,
il Tribunale di Termini Imerese ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3
e 51 della Costituzione, dell’art. 3 della legge della Regione
Siciliana 12 novembre 1996, n. 41, e dell’art. 12 della
legge della Regione Siciliana 20 giugno 1997, n. 19;
che la controversia introdotta davanti al giudice a quo
riguarda il diritto di un assessore comunale di un Comune
di 28.000 abitanti a godere, nel periodo di tempo compreso
fra il luglio 1995 e il settembre 1997, del raddoppio dell’indennità
di carica in seguito al suo collocamento in aspettativa
non retribuita;
che la prima delle disposizioni impugnate stabilisce testualmente
che “i benefici previsti dall’articolo 3 della legge 27
dicembre 1985, n. 816, recepita dalla legge regionale 24
giugno 1986, n. 31, sono estesi agli amministratori locali
di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti”;
che il richiamato art. 3 della legge statale n. 816 del
1985 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori
locali) prevede, al primo comma, che ai sindaci di tutti
i Comuni sia corrisposta un’indennità nei limiti previsti,
per ciascuna classe di popolazione del Comune, dalla tabella
A allegata alla legge, e, al secondo comma, che detti limiti
“sono raddoppiati per i sindaci dei Comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti che svolgano attività lavorativa
non dipendente o che, quali lavoratori dipendenti, siano
collocati in aspettativa non retribuita”;
che la legge n. 816 del 1985, ai sensi dell’art. 1 della
legge regionale siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per
l’applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre
1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità
degli amministratori locali. Determinazione delle misure
dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali
di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità
per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere),
si applica anche nel territorio della Regione, con alcune
modifiche ed integrazioni, che per quanto riguarda il contenuto
del citato art. 3 si limitano alla inclusione nella prima
fascia di Comuni di tutti quelli con popolazione fino a
5.000 abitanti, laddove la legge statale distingue due fasce,
con popolazione fino a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
che la seconda delle disposizioni impugnate dispone che
“i benefici previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 27
dicembre 1985, n. 816, come recepiti dalla legge regionale
24 giugno 1986, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni,
si possono applicare anche ai Presidenti dei Consigli comunali
ed agli assessori dei Comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti”;
che l’art. 4 della legge n. 816 del 1985 riguarda il diritto
dei lavoratori dipendenti eletti, fra l’altro, nei consigli
comunali o provinciali e nelle giunte municipali o provinciali
di godere di permessi retribuiti per l’espletamento del
mandato;
che il remittente interpreta l’art. 3 della legge regionale
n. 41 del 1996 nel senso che esso estenda anche agli assessori,
e non solo ai sindaci, di tutti i Comuni con popolazione
inferiore ai 10.000 abitanti il beneficio del raddoppio
dell’indennità nel caso siano lavoratori autonomi o dipendenti
collocati in aspettativa non retribuita;
che, secondo il giudice a quo, tale estensione del beneficio
del raddoppio agli assessori dei Comuni con meno di 10.000
abitanti – mentre esso è previsto, dall’art. 5 della legge
statale n. 816 del 1985, applicato anche in Sicilia, per
gli assessori dei soli Comuni con più di 50.000 abitanti
– privilegia ingiustificatamente gli assessori dei Comuni
minori rispetto a quelli di maggiori dimensioni, cioè con
più di 10.000 ma meno di 50.000 abitanti, ai quali detto
beneficio non è riconosciuto;
che pertanto il legislatore regionale, equiparando gli assessori
dei soli Comuni con meno di 10.000 abitanti a quelli (che
già godevano del beneficio) dei Comuni con più di 50.000
abitanti, sarebbe incorso in un vizio di eccesso di potere
legislativo, per la irragionevole disparità di trattamento
fra gli amministratori dei Comuni più piccoli e quelli degli
altri Comuni con popolazione inferiore alla soglia di 50.000
abitanti stabilita dalla legge statale, esclusi dal beneficio;
che la norma impugnata contrasterebbe perciò con l’art.
3, nonché con l’art. 51 della Costituzione, posto che la
possibilità di usufruire di detto beneficio costituisce
una garanzia di accesso alle cariche elettive in condizioni
di eguaglianza, così da consentire anche ai meno abbienti
di esercitare il diritto all’elettorato passivo;
che, in coerenza con la sua premessa interpretativa circa
l’art. 3 della legge regionale n. 41 del 1996, il remittente
ritiene che, sul punto in questione, l’art. 12 della legge
regionale n. 19 del 1997 sia “assolutamente irrilevante”,
in quanto avrebbe esteso il medesimo beneficio agli assessori
dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, già
ricompresi nella previsione dell’art. 3 della legge n. 41
del 1996 in quanto riferita ai Comuni con meno di 10.000
abitanti, ma solleva la medesima questione di legittimità
costituzionale, “conseguentemente” e per le medesime ragioni,
anche nei confronti di detto art. 12 della legge regionale
n. 19 del 1997;
che è intervenuto il Presidente della Regione Siciliana,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque,
infondata;
che, ad avviso dell’interveniente, la censura sarebbe irrilevante,
sia perché gli artt. 3 e 5 della legge statale n. 816 del
1985, nei confronti della quale la legislazione regionale
si sarebbe limitata ad un recepimento, conterrebbe una disciplina
completa in ordine alle indennità spettanti agli amministratori
locali, così che il caso proposto nel giudizio a quo sarebbe
perfettamente regolato dal combinato disposto delle norme
appena citate, mentre spetterebbe al giudice interpretare
correttamente le leggi regionali in riferimento a quella
statale per giudicare sulla domanda proposta, senza spazio
per censure di livello costituzionale; sia perché, in ogni
caso, posto che la domanda dell’attore nel giudizio a quo
si riferisce al periodo compreso fra il luglio 1995 e il
settembre 1997, mentre le leggi impugnate sono entrate in
vigore rispettivamente il 27 novembre 1996 e il 21 giugno
1997, il beneficio economico che potrebbe derivare dall’accoglimento
della questione non coprirebbe tutto il periodo cui si riferisce
la controversia;
che, secondo l’interveniente, la questione sarebbe comunque
manifestamente infondata, poiché il legislatore statale,
nella sua discrezionalità, avrebbe ragionevolmente differenziato
la disciplina in relazione alla dimensione dei Comuni sulla
base della gravosità degli oneri derivanti dall’“attività
lavorativa”, che sarebbe maggiore nel caso dei Comuni più
grandi; l’ipotesi prospettata dal giudice a quo di una estensione
del beneficio, dai Comuni sotto i 10.000 abitanti, cui fa
riferimento la legge regionale n. 41 del 1996, a quelli
fra i 10.000 e i 50.000 abitanti, sarebbe del tutto irragionevole,
poiché, se pure l’ulteriore differenziazione del trattamento
economico introdotta dalla legge regionale non fosse giustificata,
la conformità a Costituzione non potrebbe essere ristabilita
estendendo ulteriormente tale previsione; in tal modo, inoltre,
si “appiattirebbe” del tutto la previsione di cui alla legge
statale, che verrebbe totalmente stravolta e vanificata,
incorrendo così in un eccesso di potere normativo, non rispettandosi
“i limiti disegnati dalla legge statale di riferimento”;
che, sempre ad avviso dell’interveniente, le norme contestate
sarebbero espressione dell’ampia discrezionalità da riconoscere
in materia al legislatore.
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Considerato che è erronea la premessa da
cui muove il remittente quanto all’interpretazione dell’art.
3 della legge regionale n. 41 del 1996;
che tale disposizione, infatti, nonostante l’ambiguità del
riferimento agli “amministratori locali” (che non risulta,
dai lavori preparatori, corrispondere ad una scelta consapevole,
mentre l’analoga disposizione già contenuta nel progetto
originario che affrontava la materia era chiaramente rivolta
solo ai sindaci: cfr. art. 1 del disegno di legge regionale
n. 888, presentato il 15 dicembre 1994), deve intendersi
nel senso che l’estensione del beneficio del raddoppio dell’indennità,
che l’art. 3 della legge statale n. 816 del 1985 riconosceva
solo ai sindaci dei Comuni con più di 10.000 abitanti, riguarda
i soli sindaci, e non già gli assessori, dei Comuni minori:
come è reso palese sia dal fatto che il richiamato art.
3 della legge statale n. 816 del 1985 si riferisce solo
ai sindaci, mentre gli assessori sono contemplati dall’art.
5 della stessa legge, sia dal riferimento al limite di 10.000
abitanti, che nella normativa statale costituiva la soglia
minima per l’attribuzione del beneficio del raddoppio ai
sindaci, mentre, ai sensi dell’art. 5, terzo, quinto e sesto
comma, della legge statale, analogo beneficio era riconosciuto
solo agli assessori dei Comuni con più di 50.000 abitanti;
che, del resto, in tal senso la disposizione era intesa
dall’assessorato regionale agli enti locali della Regione
(circolare n. 4 del 6 marzo 1997, avente ad oggetto ”L.r.
12 novembre 1996, n. 41, pubblicata nella GURS n. 56 del
16 novembre 1996”);
che, pertanto, dall’art. 3 della legge regionale n. 41 del
1996 non può desumersi una disparità di trattamento, che
non sussiste, fra assessori dei Comuni con meno di 10.000
abitanti e assessori con un numero di abitanti compreso
fra i 10.000 e i 50.000; mentre il mancato riconoscimento
(risultante dall’art. 5 della legge statale) del beneficio
in questione agli assessori di tutti i Comuni con meno di
50.000 abitanti rappresenta una scelta non irragionevole,
in base al criterio, seguito sia dal legislatore statale
sia da quello regionale, di differenziare le indennità in
rapporto alla dimensione demografica del Comune, indice
a sua volta non irragionevole della diversa gravosità degli
impegni propri degli amministratori locali (cfr. sentenza
n. 52 del 1997);
che, quanto all’art. 12 della legge regionale n. 19 del
1997 (peraltro impugnato dal remittente solo “conseguentemente”
alle censure mosse alla precedente disposizione, senza autonoma
motivazione, e considerato dallo stesso “irrilevante” ai
fini della questione a lui sottoposta), esso non può, a
sua volta, rappresentare un utile termine di confronto,
una volta chiarito che non è meramente ripetitivo, sul punto
in questione, di una disciplina già risultante dall’art.
3 della legge regionale n. 41 del 1996, come invece ritiene
il remittente;
che, infatti, la formulazione ancora una volta ambigua della
disposizione, con il generico riferimento agli articoli
3 e 4 della legge statale, non consente di farne discendere
univocamente l’estensione ex lege del beneficio del raddoppio
agli assessori dei Comuni con meno di 5.000 abitanti, pur
espressamente citati;
che, invero, a parte la possibile erroneità del richiamo
all’art. 3 (relativo all’indennità dei Sindaci) anziché
all’art. 5 (relativo alle indennità degli assessori) della
legge statale n. 816 del 1985 (a quest’ultimo articolo,
infatti, si riferisce l’art. 6 della successiva legge regionale
n. 4 del 1999, recante “Integrazione del fondo per i comuni
di cui all’articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998,
n. 5. Realizzazione di progetti di utilità collettiva.
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Disposizioni finanziarie” – peraltro non
rilevante nel giudizio a quo – nello stabilire che “i benefici
previsti dall’articolo 5 della legge 27 dicembre 1985, n.
816, come recepita dalla legge regionale 24 giugno 1986,
n. 31, sono estesi agli assessori dei Comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti”), sta di fatto che, in base
alla legge statale, sul punto non modificata dalla legge
regionale n. 31 del 1986, nei Comuni con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti non era prevista la corresponsione di alcuna
indennità in favore degli assessori;
che la nuova disposizione regionale può dunque intendersi
come volta a rendere possibile, in Sicilia, la corresponsione
dell’indennità anche agli assessori (oltre che ai presidenti
dei consigli comunali, parificati quanto a trattamento indennitario
agli assessori dei Comuni delle stesse classi demografiche,
ai sensi dell’art. 8-bis della legge regionale n. 31 del
1986, aggiunto dall’art. 1 della legge regionale n. 41 del
1996) dei Comuni più piccoli, esclusi da essa in base alla
legge statale; mentre, se ci si fosse voluti riferire al
beneficio del raddoppio di tale indennità per detti assessori,
oltre a risultare erroneo il richiamo all’art. 3, anziché
all’art. 5, della legge statale, non si spiegherebbe la
scelta della soglia massima di 5.000 abitanti, laddove secondo
la normativa statale, già applicata anche in Sicilia, detto
beneficio era riconosciuto solo nei Comuni con più di 50.000
abitanti;
che, in ogni caso, l’art. 12 in esame non riconosce senz’altro
agli assessori dei Comuni con meno di 5.000 abitanti i benefici
in esso richiamati, ma si limita a renderne possibile (“si
possono applicare”) l’estensione: il che, oltre a rendere
più plausibile una interpretazione restrittiva della norma,
che la riferisca solo all’attribuzione dell’indennità e
non al suo raddoppio, in ordine al quale non avrebbe razionalità
una mera facoltà di attribuzione del beneficio rimessa alla
discrezionalità degli organi comunali, impedisce ancora
una volta di riferirsi utilmente a tale norma come valido
tertium comparationis; senza dire che, intendendo la norma
nel senso ipotizzato dal remittente, essa risulterebbe contenere
una previsione eccezionale ed anzi extravagante – rispetto
alla disciplina concernente gli assessori di tutti gli altri
Comuni con meno di 50.000 abitanti – della quale non si
potrebbe plausibilmente chiedere l’estensione (tanto meno
alla sola fascia di Comuni compresi fra i 10.000 e i 50.000
abitanti, ai quali espressamente si riferisce il giudice
a quo), e che, semmai, apparirebbe essa stessa affetta da
seri dubbi di legittimità costituzionale;
che, per quanto riguarda in particolare la censura di violazione
dell’art. 51 della Costituzione, quest’ultimo – come questa
Corte ha già avuto occasione di affermare, anche proprio
con riguardo all’art. 3, secondo comma, della legge n. 816
del 1985, “come recepito” in Sicilia dalla legge regionale
n. 31 del 1986 – si limita, al terzo comma, a garantire
il diritto di chi è chiamato a funzioni pubbliche di “disporre
del tempo necessario al loro adempimento e di conservare
il suo posto di lavoro”, restando per il resto “affidato
al legislatore di stabilire se il tempo impiegato debba
essere o meno compensato, in quale misura e se ciò debba
avvenire a carico del datore di lavoro ovvero della collettività”
(sentenza n. 52 del 1997, e, già prima, sentenza n. 35 del
1981);
che, pertanto, la questione si palesa manifestamente infondata
sotto tutti i profili.
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Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
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PER QUESTI MOTIVI
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LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Siciliana
12 novembre 1996, n. 41 (Disposizioni in materia di permessi,
indennità ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed integrazioni
alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli
enti locali, il Comitato regionale di controllo, il personale
dell’Amministrazione regionale e degli enti locali. Abrogazione
di norme), e dell’art. 12 della legge della Regione Siciliana
20 giugno 1997, n. 19 (Criteri per le nomine e designazioni
di competenza regionale di cui all’articolo 1 della legge
regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione
paritetica – articolo 43 dello Statuto Siciliano –. Prima
applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni
in materia di indennità e permessi negli enti locali. Modifiche
alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29), sollevata, in
riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, dal
Tribunale di Termini Imerese con l’ordinanza in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
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Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2004.
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