| CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 14 maggio 2004 n. 143
Pres. Zagrebelsky – Red. Bile |
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Legge finanziaria 2002 - Indebite prestazioni
pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti
di famiglia a carico dell’INPS – Recupero dell’indebito
– Questione di legittimità costituzionale in via incidentale
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È manifestamente inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 7 e 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Viterbo
e dal Tribunale di Macerata (1).
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(1)
Il giudizio è stato promosso con ordinanze del 10 luglio
2002 dal Tribunale di Viterbo e del 10 aprile 2003 dal Tribunale
di Macerata nei procedimenti civili vertenti tra l’Istituto
nazionale per la previdenza sociale (INPS) e Maria Di Bennardo
e tra l’INPS e Giovanni Panfini, iscritte ai numeri 519
del registro ordinanze 2002 e 786 del registro ordinanze
2003, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2002 e n. 40, prima
serie speciale, dell’anno 2003. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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ORDINANZA N.143
ANNO 2004
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai Signori: Gustavo ZAGREBELSKY
Presidente; Valerio ONIDA - Giudice; Carlo MEZZANOTTE; Fernanda
CONTRI; Guido NEPPI MODONA; Piero Alberto CAPOTOSTI; Annibale
MARINI; Franco BILE; Giovanni Maria FLICK; Francesco AMIRANTE;
Ugo DE SIERVO; Romano VACCARELLA; Paolo MADDALENA; Alfonso
QUARANTA ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), promossi
con ordinanze del 10 luglio 2002 dal Tribunale di Viterbo
e del 10 aprile 2003 dal Tribunale di Macerata nei procedimenti
civili vertenti tra l’Istituto nazionale per la previdenza
sociale (INPS) e Maria Di Bennardo e tra l’INPS e Giovanni
Panfini, iscritte ai numeri 519 del registro ordinanze 2002
e 786 del registro ordinanze 2003, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale,
dell’anno 2002 e n. 40, prima serie speciale, dell’anno
2003.
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Visti gli atti di costituzione dell’INPS
e di Giovanni Panfini, nonché l’atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 6 aprile 2004 il Giudice
relatore Franco Bile;
uditi gli avvocati Alessandro Riccio per l’INPS, Giovanni
Angelozzi per Giovanni Panfini e l’avvocato dello Stato
Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.
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Ritenuto che con ordinanza del 10 luglio
2002 il Tribunale di Viterbo, in sede di giudizio di rinvio
nel procedimento civile vertente tra Maria Di Bennardo e
l’INPS, ha sollevato d’ufficio, in riferimento agli artt.
3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), nella
parte in cui – prevedendo che nei confronti dei soggetti
che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche
o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia,
a carico dell’INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio
2001, non si fa luogo al recupero dell’indebito solo nel
caso in cui i soggetti medesimi siano percettori di un reddito
personale imponibile IRPEF per l’anno 2000 di importo pari
o inferiore a euro 8.263,31 – consente, negli altri casi,
la ripetizione (seppur non integrale, ma nei limiti di tre
quarti dell’importo riscosso) di prestazioni previdenziali
percepite in buona fede che, secondo la precedente disciplina
vigente al momento della loro percezione, non sarebbero
state ripetibili;
che inizialmente la Di Bennardo aveva adito il Pretore di
Roma, chiedendo declaratoria di irripetibilità, ai sensi
dell’art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione
dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale e dell’Istituto
nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro),
di somme indebitamente percepite a titolo di trattamento
pensionistico;
che la domanda era stata accolta con sentenza confermata
dal Tribunale di Roma che aveva respinto l’appello dell’INPS;
che quest’ultima pronuncia era stata annullata dalla Corte
di cassazione con sentenza n. 11991 del 1999 con rinvio
appunto al Tribunale di Viterbo;
che il giudizio era stato riassunto dall’INPS con ricorso
depositato in data 20 agosto 2000, con cui l’Istituto chiedeva
dichiararsi ripetibile (nei limiti dei tre quarti) le somme
indebitamente erogate alla Di Bennardo nel periodo 1° gennaio
1986-31 dicembre 1988, previo accertamento del reddito da
lei conseguito nel 1995;
che l’adito Tribunale di Viterbo con una prima ordinanza
di rimessione aveva sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione;
che questa Corte, con ordinanza n. 249 del 2002, aveva ordinato
la restituzione degli atti, essendo sopravvenuta l’entrata
in vigore del citato art. 38, commi 7 e 8, della legge 28
dicembre 2001, n. 448;
che il Tribunale di Viterbo ha investito nuovamente la Corte
con una seconda ordinanza di rimessione, riproponendo le
medesime censure;
che il rimettente osserva come il regime dell’indebito previdenziale
sia stato disciplinato nel tempo da diverse norme, tra cui
il citato art. 52 della legge n. 88 del 1989;
che è successivamente intervenuta dapprima la ricordata
legge n. 662 del 1996, il cui art. 1, commi 260 e 261, ha
stabilito che nei confronti dei soggetti che nel periodo
anteriore al 1° gennaio 1996 avessero percepito indebitamente
prestazioni pensionistiche non si faceva luogo al recupero
dell’indebito se i soggetti medesimi (salva l’ipotesi del
dolo) fossero percettori di un reddito personale imponibile
ai fini dell’IRPEF per l’anno 1995 di importo pari o inferiore
a lire 16.000.000, mentre il recupero avveniva nei limiti
dei tre quarti dell’indebito per i percettori di reddito
superiore a tale limite;
che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le
prestazioni indebitamente erogate dagli enti di previdenza
prima del 1° gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri
posti dall’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del
1996, che al riguardo sostituiscono per intero la precedente
disciplina; che analoga disciplina è stata successivamente
posta dall’art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 448 del
2001, con riferimento alla percezione indebita di prestazioni
pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti
di famiglia, a carico dell’INPS, per periodi anteriori al
1° gennaio 2001, prevedendosi l’irripetibilità dell’indebito
qualora i soggetti medesimi fossero percettori di un reddito
personale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 2000
di importo pari o inferiore a euro 8.263,31;
che tale disciplina a carattere retroattivo è – ad avviso
del Tribunale rimettente – assai simile a quella già scrutinata
da questa Corte con la sentenza n. 39 del 1993, che ha dichiarato
illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione,
l’art. 13, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412
(Disposizioni in materia di finanza pubblica), nella parte
in cui estendeva le innovazioni introdotte nella disciplina
della ripetizione di indebito in materia pensionistica ai
rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata
in vigore o comunque pendenti a quella data;
che, secondo il Tribunale di Viterbo, anche l’art. 38, commi
7 e 8, della legge n. 448 del 2001 dà adito ad analoghi
dubbi di costituzionalità in quanto comporterebbe l’ingiustificata
disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra i pensionati
nei confronti dei quali l’ente previdenziale abbia agito
per il recupero dell’indebito prima dell’entrata in vigore
della norma impugnata, con conseguente dichiarazione di
non ripetibilità ai sensi della previgente disciplina, ed
i pensionati nei confronti dei quali – a parità di ogni
altra circostanza, ed in particolare dell’epoca di insorgenza
dell’indebito, del reddito percepito superiore all’importo
di euro 8.263,31 e dell’assenza di dolo – il recupero sia
stato promosso dopo l’entrata in vigore della menzionata
legge n. 448 del 2001, nel regime di limitata ripetibilità
da quest’ultima previsto, con conseguente inadeguatezza
della tutela previdenziale per i percettori dell’indebito
(art. 38 Cost.);
che si è costituito l’INPS concludendo per l’inammissibilità
o l’infondatezza della sollevata questione di costituzionalità
e rilevando in particolare la mancanza nell’ordinanza di
rimessione di qualsiasi riferimento all’applicabilità del
richiamato jus superveniens alla fattispecie esaminata dal
Tribunale;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
concludendo parimenti per l’inammissibilità o l’infondatezza
della questione;
che con ordinanza del 10 aprile 2003 il Tribunale di Macerata,
nel giudizio pendente, in sede di rinvio dopo la pronuncia
della Corte di cassazione n. 6747 del 1999, tra l’INPS e
Giovanni Panfini, avente ad oggetto la ripetizione di una
prestazione pensionistica percepita indebitamente prima
del 1° gennaio 1996, ha sollevato, con analoghe argomentazioni,
la medesima questione di costituzionalità in riferimento
agli stessi parametri dopo che gli atti gli erano stati
parimenti restituiti da questa Corte con la citata ordinanza
n. 249 del 2002, per riesame della rilevanza alla luce della
menzionata sopravvenienza legislativa;
che – secondo il Tribunale – era risultato che il Panfini
aveva percepito nel 2000 un reddito superiore al limite
di cui al comma 7 dell’art. 38 della legge n. 448 del 2001;
che pertanto sussistevano i presupposti per la ripetibilità
dell’indebito pensionistico, ma – ad avviso del rimettente
– permanevano, anche in riferimento all’art. 38 della legge
n. 448 del 2001, tutte le ragioni che avevano fondato il
sospetto di illegittimità costituzionale dei commi 260 e
261 dell’art. 1 della legge n. 662 del 1996 nella precedente
ordinanza di rimessione, stante la sostanziale identità
delle due normative;
che, secondo il rimettente, la disciplina censurata dell’indebito
previdenziale è irragionevolmente diretta a colpire emolumenti
pensionistici di assai modesto importo, garantiti dall’art.
38 Cost. per categorie di cittadini più deboli, i quali
tuttavia risultano esposti alla ripetizione di un indebito
maturato prima dell’entrata in vigore della disciplina medesima;
che anche in questo giudizio l’INPS si è costituito concludendo
per l’inammissibilità o l’infondatezza della sollevata questione
di costituzionalità;
che si è costituita anche la parte privata che ha concluso
per l’accoglimento della questione di costituzionalità aderendo
alle argomentazioni svolte dall’ordinanza di rimessione.
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Considerato che i due giudizi possono essere
riuniti avendo ad oggetto la medesima disposizione (art.
38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448);
che tale normativa prevede che nei confronti dei soggetti
i quali hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche
o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia,
a carico dell’INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio
2001, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora
i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale
imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 2000 di importo
pari o inferiore ad euro 8.263,31 e, ove invece tale soglia
reddituale sia superata, non si fa luogo al recupero dell’indebito
nei limiti di un quarto dell’importo riscosso;
che con una disposizione analoga il precedente art. 1, commi
260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, aveva stabilito
che nei confronti dei soggetti che avevano percepito indebitamente
prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche
o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate
in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza
obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996,
non si faceva luogo al recupero dell’indebito qualora i
soggetti medesimi fossero percettori di un reddito personale
imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 1995 di importo
pari o inferiore a lire 16.000.000 e parimenti, ove invece
tale soglia reddituale fosse superata, il recupero dell’indebito
avveniva nei limiti di un quarto dell’importo riscosso;
che nei giudizi pendenti innanzi ai giudici rimettenti,
concernenti entrambi fattispecie di indebiti pensionistici
maturati prima del 1° gennaio 1996, sia l’una che l’altra
disposizione sarebbero astrattamente idonee – secondo distinti
ed attualmente contrastanti orientamenti della giurisprudenza
di legittimità – a rendere parzialmente ripetibili le prestazioni
previdenziali indebitamente erogate dall’INPS, sì da frapporsi
entrambe all’applicabilità della disciplina a regime dell’indebito
previdenziale, che i giudici rimettenti mirano ad applicare
una volta rimossa la norma sospettata di incostituzionalità;
che sulla rilevanza della sollevata questione di legittimità
costituzionale incide il rapporto tra tali due disposizioni,
atteso che di esse solo l’art. 38, commi 7 e 8, della legge
n. 448 del 2001 è oggetto delle censure dei giudici rimettenti,
onde diviene determinante l’applicabilità dell’una o dell’altra
disciplina agli indebiti previdenziali insorti prima del
1° gennaio 1996;
che entrambi i giudici rimettenti – limitandosi ad affermare,
in termini meramente assertivi, l’applicabilità dell’art.
38, commi 7 e 8, della legge n. 448 del 2001, e non già
dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996
– non affrontano motivatamente tale problema interpretativo,
benché con la precedente citata ordinanza n. 249 del 2002
di restituzione degli atti questa Corte avesse precisato
che la sopravvenienza legislativa, costituita dalla disposizione
attualmente censurata, richiedesse una motivata “riconsiderazione
della natura transitoria o meno degli effetti sulle ripetizioni
di indebito pregresso”;
che d’altra parte i rimettenti, pur muovendo da tale non
motivato presupposto, omettono poi del tutto di esaminare
il rapporto tra le due disposizioni per verificare se l’art.
38, commi 7 e 8, della legge n. 448 del 2001 – che comunque
rende inapplicabile per gli indebiti previdenziali anteriori
al 1° gennaio 2001 la disciplina a regime posta dall’art.
13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 – operi allo stesso
modo anche sull’art. 1, commi 260 e 261, della legge n.
662 del 1996, ovvero ne comporti l’abrogazione per incompatibilità;
che – ai fini di ritenere la rilevanza della questione –
i rimettenti avrebbero dovuto motivare non solo sull’applicabilità
dell’art. 38, commi 7 e 8, citato, anche agli indebiti previdenziali
sorti prima del 1° gennaio 1996, ma altresì sulla negazione
di ogni residuale operatività dell’art. 1, commi 260 e 261,
citato, a seguito dell’eventuale caducazione della prima
disposizione, da essi sollecitata;
che sotto entrambi i profili la motivazione sulla rilevanza
della sollevata questione di legittimità costituzionale
si rivela carente, onde quest’ultima è manifestamente inammissibile.
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PER QUESTI MOTIVI
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LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 7 e 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2002), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, dal Tribunale di Viterbo e dal Tribunale di
Macerata con le ordinanze indicate in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2004.
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Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Franco BILE, Redattore
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Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2004.
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