| CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 14 maggio 2004 n. 141
|
Pres. Zagrebelsky – Red. Amirante
|
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
e lo sviluppo - Rimborso di quanto versato a titolo di tassa
annuale per il c.d. mantenimento dell’iscrizione delle società
nel registro delle imprese – Termine triennale per la restituzione
delle tasse erroneamente pagate – Questione di legittimità
costituzionale in via incidentale
|
|
È manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze
(1).
|
| |
|
----------------
|
| |
| (1)
Il giudizio è stato promosso con tre ordinanze del 3 aprile
2003 dal Tribunale di Firenze, rispettivamente iscritte
ai numeri 762, 763 e 764 del registro ordinanze 2003 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie
speciale, dell’anno 2003. Successivamente alla pronuncia
delle ordinanze di rimessione, nel merito la questione è
stata decisa dalla Corte nel senso della manifesta infondatezza
con l’ord. 365/2003, emessa in due giudizi di legittimità
costituzionale proposti dallo stesso rimettente con la medesima
motivazione di cui alle suddette ordinanze. |
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
ORDINANZA N.141
ANNO 2004
|
| |
|
LA CORTE COSTITUZIONALE
|
| |
|
composta dai Signori: Gustavo ZAGREBELSKY
Presidente; Valerio ONIDA Giudice; Carlo MEZZANOTTE; Fernanda
CONTRI; Guido NEPPI MODONA; Piero Alberto CAPOTOSTI; Annibale
MARINI; Franco BILE; Giovanni Maria FLICK; Francesco AMIRANTE;
Ugo DE SIERVO; Romano VACCARELLA; Paolo MADDALENA; Alfonso
QUARANTA "
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
ORDINANZA
|
| |
|
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’art. 11, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n.
448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e
lo sviluppo), promossi con tre ordinanze del 3 aprile 2003
dal Tribunale di Firenze, rispettivamente iscritte ai numeri
762, 763 e 764 del registro ordinanze 2003 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie
speciale, dell’anno 2003.
|
| |
|
Visti gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2004 il Giudice
relatore Franco Bile.
|
| |
|
Ritenuto che con le tre ordinanze di identico
tenore, indicate in epigrafe, il Tribunale di Firenze ha
sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma
2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), secondo
cui il rimborso di quanto versato a titolo di tassa annuale
per il c.d. mantenimento dell’iscrizione delle società nel
registro delle imprese – tassa istituita dall’art. 3, commi
18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 (Disposizioni
in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul
reddito e disposizioni relative all’Amministrazione finanziaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985,
n. 17, successivamente ritenuta dalla Corte di giustizia
delle Comunità europee in contrasto con l’ordinamento comunitario
– deve essere chiesto nel termine triennale previsto dall’art.
13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle
tasse sulle concessioni governative), per la restituzione
delle tasse erroneamente pagate;
che la prima e la terza ordinanza sono state rese nel corso
di due giudizi di opposizione proposti dall’amministrazione
finanziaria dello Stato contro i decreti con cui il Presidente
del Tribunale le aveva ingiunto di restituire, rispettivamente
alla s.p.a. Mondialcarta e alla s.r.l. Praedium, somme da
esse pagate a titolo di “tassa di mantenimento” per gli
anni 1985-1992 e 1990-1992, mentre la seconda è stata pronunciata
nel corso del giudizio instaurato dalla s.r.l. CEDI-Centro
Servizi Associativi contro detta amministrazione, per ottenere
la restituzione di somme a quel titolo pagate per gli anni
1985-1992;
che in tutti e tre i giudizi – secondo quanto riferito dalle
ordinanze – l’amministrazione opponente ha eccepito la decadenza
delle società dall’azione di restituzione per intervenuto
decorso del triennio, di cui al citato art. 13; che, secondo
il giudice rimettente, la norma impugnata contrasta con
l’art. 3 della Costituzione “nella parte in cui, stabilendo
il termine decadenziale triennale del diritto al rimborso
tributario sorgente da un indebito versamento, non differenzia
tale diritto da quello sorgente dal versamento erroneo”;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato,
depositando memorie di contenuto identico, nelle quali ha
sostenuto l’inammissibilità e comunque la manifesta infondatezza
della questione.
|
| |
|
Considerato che i tre giudizi, ponendo la
stessa questione, devono essere riuniti;
che l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura
generale dello Stato non è fondata, in quanto dalla pur
succinta motivazione delle ordinanze si può desumere che
la scelta fatta dall’art. 11, comma 2, della legge n. 448
del 1998, di estendere all’azione di ripetizione della “tassa
di mantenimento” il termine triennale di decadenza di cui
all’art. 13 del d. P. R. n. 641 del 1972, è dal rimettente
ritenuta irragionevole sotto il profilo della differenza
esistente tra pagamento di tasse non dovute perché previste
da norme contrastanti con il diritto comunitario (oggetto
della prima norma) e pagamento di tasse non dovute perché
versate a seguito di errore imputabile al contribuente (oggetto
della seconda);
che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione,
nel merito la questione è stata decisa da questa Corte nel
senso della manifesta infondatezza con l’ordinanza n. 365
del 2003, emessa in due giudizi di legittimità costituzionale
proposti dallo stesso rimettente con la medesima motivazione
di cui alle suddette ordinanze;
che, pertanto, anche le questioni proposte dalle ordinanze
in epigrafe devono essere dichiarate manifestamente infondate.
|
| |
|
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
|
| |
|
PER QUESTI MOTIVI
|
| |
|
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge 23 dicembre
1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
e lo sviluppo), sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale di Firenze con le ordinanze
in epigrafe.
|
| |
|
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2004.
|
| |
|
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Franco BILE, Redattore
|
| |
|
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2004.
|
|