| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 14 maggio 2004 n. 140
Pres. Zagrebelsky – Red. Capotosti |
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Razionalizzazione ed ammodernamento della
rete distributiva dei carburanti - Termini assegnati dalla
legge ai Comuni per esercitare le competenze previste circa
l’installazione di nuovi impianti di carburante – Controllo
sostitutivo della Regione – Questione di legittimità costituzionale
in via principale
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Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge della Regione
Basilicata 13 maggio 2003, n. 20 (Razionalizzazione ed ammodernamento
della rete distributiva dei carburanti), sollevata, in riferimento
agli artt. 5, 114, 117, 118, 119, 120 e 127 della Costituzione,
dal Presidente del Consiglio dei ministri (1).
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(1)
Il giudizio è stato promosso con ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri, notificato il 18 luglio 2003,
depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al
n. 56 del registro ricorsi 2003. Sull’ammissibilità
di interventi sostitutivi previsti dalla legislazione regionale
di settore in capo ad organi della Regione nei confronti
di enti locali, cfr. decc. 177/1988; 338/1989; 460/1989;
416/1995; 53/2003; 313/2003. Cfr., inoltre, sentt. 43, 69
e 112/2004. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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SENTENZA N.140
ANNO 2004
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: Gustavo ZAGREBELSKY
Presidente; Valerio ONIDA Giudice; Carlo MEZZANOTTE; Fernanda
CONTRI; Guido NEPPI MODONA; Piero Alberto CAPOTOSTI; Annibale
MARINI; Franco BILE; Giovanni Maria FLICK; Francesco AMIRANTE;
Ugo DE SIERVO; Romano VACCARELLA; Paolo MADDALENA; Alfonso
QUARANTA ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 4, comma 2, della legge della Regione Basilicata
13 maggio 2003, n. 20 (Razionalizzazione ed ammodernamento
della rete distributiva dei carburanti), promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il
18 luglio 2003, depositato in cancelleria il 22 successivo
ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi 2003.
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Visto l’atto di costituzione della Regione
Basilicata;
udito nell’udienza pubblica del 23 marzo 2004 il Giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
udito l’avvocato dello Stato Giorgio D’Amato per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
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Ritenuto in fatto
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1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri,
con ricorso notificato il 18 luglio 2003 e depositato il
22 luglio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt.
5, 114, 117, 118, 119, 120 e 127 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della
legge della Regione Basilicata 13 maggio 2003, n. 20 (Razionalizzazione
ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti),
nella parte in cui, nel definire le competenze dei Comuni
per quanto concerne l’installazione di nuovi impianti di
distribuzione di carburanti su aree private, stabilisce
che, trascorsi i termini assegnati dalla stessa legge per
l’esercizio di tali competenze senza che i Comuni abbiano
provveduto, provvede la Regione entro il termine ulteriore
di 120 giorni, con esercizio di poteri sostitutivi secondo
le modalità di cui all’art. 46 della legge regionale n.
23 del 1999.
Ad avviso del ricorrente, la norma denunziata, che introduce
un’ipotesi di controllo sostitutivo della Regione sui Comuni,
eccederebbe la competenza legislativa della Regione, ponendosi
in contrasto con gli artt. 5, 114, 117, 118, 120 e 127 della
Costituzione. Si rileva, inoltre, che nel nuovo quadro costituzionale
– il quale esclude posizioni di supremazia delle Regioni
sui Comuni – appaiono difficilmente configurabili ad opera
di una legge regionale ipotesi di controllo sulla equiordinata
autonomia comunale, cui, a norma dell’art. 118, sono attribuite
in via di principio tutte le funzioni amministrative.
Infine si osserva che l’art. 120 della Costituzione – il
quale prevede un potere di sostituzione del solo Governo
nell’esercizio delle competenze di organi di enti autonomi
di qualsiasi livello (quali Regioni, Comuni, Città metropolitane
e Province) e assegna alla competenza legislativa statale
la disciplina dei poteri sostitutivi – porta ad escludere
un’attuale potestà legislativa della Regione che abbia ad
oggetto ipotesi di controllo sostitutivo sui Comuni.
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2. — Si è costituita in giudizio la Regione
Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o
infondato.
La Regione premette che con la norma censurata il legislatore
regionale si è uniformato al regime del potere sostitutivo
regionale, già vigente in materia di pianificazione territoriale
ed urbanistica nonché di localizzazione di aree ed installazione
di impianti di carburanti. La previsione di un simile potere
sostitutivo avrebbe, tuttora, la finalità di salvaguardare
gli obiettivi programmatici della Regione e di evitare che
ritardi nell’adozione dei provvedimenti di titolarità municipale
possano produrre rallentamenti nella programmazione regionale
o nella sua ulteriore fase di attuazione.
Ad avviso della resistente, sono infondate le censure sollevate
nei confronti della norma impugnata, in quanto quest’ultima
sarebbe finalizzata ad assicurare l’esercizio unitario delle
funzioni amministrative a livello sovracomunale e nell’interesse
dell’intera comunità regionale. Del resto, la sostituzione
prevista dalla norma impugnata non configura una sovraordinazione,
in quanto il preventivo riconoscimento di un termine entro
il quale l’ente inerte è invitato a provvedere consente
a quest’ultimo di rappresentare e difendere le ragioni del
ritardo o quelle della mancata attivazione.
Quanto, poi, alla pretesa violazione dell’art. 120 della
Costituzione, la Regione osserva che la previsione costituzionale
ha riservato al Governo il potere di sostituirsi ad organi
delle Regioni e degli enti locali solo in ipotesi tassative,
le quali, peraltro, non presuppongono la mera inerzia degli
enti titolari.
Secondo la resistente, tale norma costituzionale non sarebbe,
infatti, da riferire all’intera questione dei poteri sostitutivi
comunque esercitati o esercitabili, bensì a quelli di competenza
governativa che, per quanto limitati ad ambiti determinati
ed a tutela di interessi nazionali, necessitano di una disciplina
di attuazione che salvaguardi l’autonomia delle Regioni
e degli altri enti locali da possibili abusi o arbitri del
potere centrale.
Quanto, infine, alla legge 5 giugno 2003, n. 131, in tema
di adeguamento dell’ordinamento nazionale alla legge costituzionale
n. 3 del 2001, la Regione osserva che essa è entrata in
vigore successivamente alla legge regionale n. 20 del 2003,
e, qualora sia considerata normativa di principio, potrebbe
al più giustificare il promovimento di un giudizio di legittimità
costituzionale in via incidentale ma non un giudizio in
via principale come il presente.
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3. — All’udienza pubblica il ricorrente ha
insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate
nelle difese scritte.
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Considerato in diritto
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1. — La questione di legittimità costituzionale,
sollevata con il ricorso del Presidente del Consiglio indicato
in epigrafe, ha ad oggetto l’art. 4, comma 2, della legge
della Regione Basilicata 13 maggio 2003, n. 20 (Razionalizzazione
ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti),
nella parte in cui stabilisce che, trascorsi i termini assegnati
dalla stessa legge ai Comuni per esercitare le competenze
previste circa l’installazione di nuovi impianti di carburante,
provvede, in via sostitutiva, la Regione entro il termine
ulteriore di 120 giorni.
Tale norma, che introduce una forma di controllo sostitutivo,
contrasterebbe, sotto vari profili, con gli artt. 5, 114,
117, 118, 119, 120 e 127 della Costituzione, essenzialmente
perché, secondo la difesa del ricorrente, “appaiono difficilmente
configurabili ad opera di una legge regionale ipotesi di
controllo sull’equiordinata autonomia comunale, cui, ex
art. 118, sono attribuite in via di principio tutte le funzioni
amministrative con la potestà regolamentare a queste inerente”,
cosicché, anche in relazione alla portata degli artt. 119
e 120 della Costituzione, sarebbe da “escludere un’attuale
potestà legislativa della Regione di prevedere ipotesi di
controllo sostitutivo sui Comuni”.
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2. — La questione non è fondata.
La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente posto
in luce (cfr. da ultimo le sentenze n. 112, n. 69 e n. 43
del 2004) una serie di principi costituzionali sulla cui
base, fermo il carattere “straordinario” ed “aggiuntivo”
degli interventi del Governo, disciplinati dall’art. 120
della Costituzione (sentenza n. 43 del 2004), ha motivato
l’ammissibilità, in linea generale, di interventi sostitutivi
previsti – per quanto qui interessa – dalla legislazione
regionale di settore in capo ad organi della Regione nei
confronti di enti locali. Si deve però trattare, dato il
carattere eccezionale di tali forme di sostituzione rispetto
al normale svolgimento delle funzioni degli enti locali,
di interventi rispettosi di una serie di limiti e condizioni.
In primo luogo, è necessario che l’ipotesi di sostituzione
sia prevista da una legge che fissi precisi presupposti
sostanziali e procedurali (sentenza n. 338 del 1989); in
secondo luogo, che il potere sostitutivo concerna atti la
cui obbligatorietà sia espressiva di interessi di dimensione
più ampia (sentenza n. 177 del 1988); in terzo luogo, che
il relativo potere venga esercitato da organi di governo
della Regione (sentenze n. 460 del 1989 e n. 313 del 2003);
ed infine che sia previsto un apposito procedimento, nel
cui ambito, in conformità al principio di leale collaborazione,
sia consentito all’ente, che deve essere sostituito, di
interloquire ed eventualmente di provvedere direttamente
(sentenza n. 416 del 1995 e ordinanza n. 53 del 2003).
Tutti questi limiti e condizioni all’esercizio del potere
regionale sostitutivo appaiono osservati nella fattispecie
in esame. Ed invero la norma di legge censurata, in combinato
disposto con l’art. 46 della legge della Regione Basilicata
11 agosto 1999, n. 23 (Tutela, governo ed uso del territorio),
disciplina i presupposti affinché la Giunta regionale possa
esercitare poteri sostitutivi nei confronti di Comuni inadempienti
all’obbligo – connesso ad interessi di rilievo regionale
– di individuare le aree più opportune per l’installazione
di nuovi impianti di carburante, prevedendo altresì un apposito
procedimento con un’articolata scansione di tempi finalizzata
a garantire all’ente interessato possibilità di intervento
autonomo. L’art. 4, comma 1, della legge censurata stabilisce
un termine generale di novanta giorni per gli adempimenti
in questione da parte dei Comuni, decorso il quale, in caso
di inadempienza, la Giunta regionale fissa, in un arco temporale
di centoventi giorni dalla scadenza, un apposito termine
di esecuzione, definito “perentorio” dal citato art. 46,
con effetti assimilabili a quelli di una diffida al Comune
inadempiente a provvedere. Soltanto alla conclusione di
questo articolato procedimento, la Giunta regionale può
esercitare i poteri sostitutivi per il compimento degli
atti necessari, rispettando così il principio di leale collaborazione,
dal momento che al Comune interessato sono concesse ampie
possibilità di interloquire e anche di intervenire prima
dell’adozione degli atti sostitutivi.
Alla luce di queste considerazioni la censurata norma della
legge della Regione Basilicata n. 20 del 2003 non costituisce
affatto – come sostiene la difesa erariale – una forma di
indebito controllo sulla “equiordinata autonomia comunale”
e non contrasta quindi, sotto i profili prospettati, con
i parametri costituzionali evocati.
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PER QUESTI MOTIVI
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LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 4, comma 2, della legge della Regione Basilicata
13 maggio 2003, n. 20 (Razionalizzazione ed ammodernamento
della rete distributiva dei carburanti), sollevata, in riferimento
agli artt. 5, 114, 117, 118, 119, 120 e 127 della Costituzione,
dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso
in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2004.
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Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
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Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2004.
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