| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 19 agosto 2004
n. 16205
Pres. Saggio, est. Macioce
Impregilo s.p.a. (Avv. B.G. Carbone) c. Acquedotto Pugliese
s.p.a. (Avv. S. Bucalo) |
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1. Arbitrato – Vizio afferente l’invalida
od irregolare costituzione del Collegio arbitrale – Impugnazione
– Disciplina – Ex art. 829, co. 1, n. 2 c.p.c. – Fattispecie
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2. Arbitrato – Lodo arbitrale – Regime di
impugnabilità immediata del lodo parzialmente decisorio
del merito – Contenuti - Rigetta una eccezione di nullità
della clausola - Pronunzia la risoluzione del contratto
- Adotta decisione di condanna – Conseguenze – Impugnazione
immediata – Estensione all’intero lodo parziale - Motivi
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3. Arbitrato - Difetto di potestas judicandi
degli arbitri – Fattispecie – Tassatività – Conseguenze
– Inesistenza del vizio di nomina in caso di difformità
dalla regola contrattuale – Fattispecie
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1. Il vizio afferente l’invalida od irregolare
costituzione del Collegio arbitrale può essere dedotto non
già attraverso l’improprio richiamo all’art. 158 c.p.c.,
ma avvalendosi della ipotesi di nullità di cui all’art.
829, co.1, n.2, c.p.c., le volte in cui la nomina degli
arbitri sia stata effettuata in violazione dei modi e delle
forme di cui al cap.I e II del titolo VIII del libro IV
del c.p.c.
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2. Dalla previsione di cui all’art. 823 c.3
c.p.c. ( sul regime di impugnabilità immediata del lodo
parzialmente decisorio del merito), discende la conseguenza
per la quale, in presenza di un lodo che rigetta una eccezione
di nullità della clausola e pronunzia la risoluzione del
contratto ed adotta decisione di condanna, e’ ben possibile
l’immediata impugnazione (altrimenti non possibile, alla
stregua della norma citata, qualora il dictum non avesse
parzialmente inciso sul merito, sol limitandosi al rigetto
della eccezione di nullità) ma essa rimette alla cognizione
della Corte di Appello – se pur nell’ottica limitatamente
devolutiva di qualunque impugnazione – la stabilità o tenuta
dell’intero lodo parziale. In altre parole, se è consentita
la devoluzione di tutte le questioni deducibili avverso
la pronunzia parziale di merito, non è ipotizzabile che
qualcuna di esse sia tenuta in riserva per uso successivo,
essendo la facoltà eccezionale concessa dall’art. 827, co.
3, c.p.c. diretta bensì alla tutela della parte incisa in
executivis dal lodo parziale, ma in una logica di definizione
immediata e progressiva della “quota” di controversia che
gli arbitri abbiano deciso anticipatamente di risolvere;
basti del resto considerare che non è stata prevista una
possibilità di richiedere la sola sospensione dell’efficacia
del lodo parziale ma che si è dal legislatore preferita
la strada della impugnazione immediata dell’intero dictum.
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3. Il difetto di potestas judicandi degli
arbitri non può essere esteso oltre le ipotesi di esercizio
abusivo del potere di decidere per i casi di usurpazione
della funzione o di sottrazione legale della cognizione
del giudice privato, sol in tal casi di radicale difetto
della potestà decisoria. E certamente non può essere ravvisato
le volte in cui si assuma che la nomina del terzo arbitro
sia (soltanto) difforme dalla regola contrattuale, regola
che lo voleva investito non dalla designazione della parte,
mediata dal proprio arbitro, ma, immediatamente ed esclusivamente,
dalla dichiarazione della parte di persona.
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