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CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 19 agosto 2004 n. 16205
Pres. Saggio, est. Macioce
Impregilo s.p.a. (Avv. B.G. Carbone) c. Acquedotto Pugliese s.p.a. (Avv. S. Bucalo)


1. Arbitrato – Vizio afferente l’invalida od irregolare costituzione del Collegio arbitrale – Impugnazione – Disciplina – Ex art. 829, co. 1, n. 2 c.p.c. – Fattispecie

 

2. Arbitrato – Lodo arbitrale – Regime di impugnabilità immediata del lodo parzialmente decisorio del merito – Contenuti - Rigetta una eccezione di nullità della clausola - Pronunzia la risoluzione del contratto - Adotta decisione di condanna – Conseguenze – Impugnazione immediata – Estensione all’intero lodo parziale - Motivi

 

3. Arbitrato - Difetto di potestas judicandi degli arbitri – Fattispecie – Tassatività – Conseguenze – Inesistenza del vizio di nomina in caso di difformità dalla regola contrattuale – Fattispecie

1. Il vizio afferente l’invalida od irregolare costituzione del Collegio arbitrale può essere dedotto non già attraverso l’improprio richiamo all’art. 158 c.p.c., ma avvalendosi della ipotesi di nullità di cui all’art. 829, co.1, n.2, c.p.c., le volte in cui la nomina degli arbitri sia stata effettuata in violazione dei modi e delle forme di cui al cap.I e II del titolo VIII del libro IV del c.p.c.

 

2. Dalla previsione di cui all’art. 823 c.3 c.p.c. ( sul regime di impugnabilità immediata del lodo parzialmente decisorio del merito), discende la conseguenza per la quale, in presenza di un lodo che rigetta una eccezione di nullità della clausola e pronunzia la risoluzione del contratto ed adotta decisione di condanna, e’ ben possibile l’immediata impugnazione (altrimenti non possibile, alla stregua della norma citata, qualora il dictum non avesse parzialmente inciso sul merito, sol limitandosi al rigetto della eccezione di nullità) ma essa rimette alla cognizione della Corte di Appello – se pur nell’ottica limitatamente devolutiva di qualunque impugnazione – la stabilità o tenuta dell’intero lodo parziale. In altre parole, se è consentita la devoluzione di tutte le questioni deducibili avverso la pronunzia parziale di merito, non è ipotizzabile che qualcuna di esse sia tenuta in riserva per uso successivo, essendo la facoltà eccezionale concessa dall’art. 827, co. 3, c.p.c. diretta bensì alla tutela della parte incisa in executivis dal lodo parziale, ma in una logica di definizione immediata e progressiva della “quota” di controversia che gli arbitri abbiano deciso anticipatamente di risolvere; basti del resto considerare che non è stata prevista una possibilità di richiedere la sola sospensione dell’efficacia del lodo parziale ma che si è dal legislatore preferita la strada della impugnazione immediata dell’intero dictum.

 

3. Il difetto di potestas judicandi degli arbitri non può essere esteso oltre le ipotesi di esercizio abusivo del potere di decidere per i casi di usurpazione della funzione o di sottrazione legale della cognizione del giudice privato, sol in tal casi di radicale difetto della potestà decisoria. E certamente non può essere ravvisato le volte in cui si assuma che la nomina del terzo arbitro sia (soltanto) difforme dalla regola contrattuale, regola che lo voleva investito non dalla designazione della parte, mediata dal proprio arbitro, ma, immediatamente ed esclusivamente, dalla dichiarazione della parte di persona.


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