| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 14 settembre
2004 n. 18431
Pres. Olla, Est. Berruti
Arnoldo Mondadori Editore SpA (Avv.ti A. Pacifico e A. Bonomo)
c. Prefettura di Milano (Avv. Stato) e altro |
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1. Sanzioni amministrative - Pubblicita'
di prodotti da fumo - Previsione di sanzione amministrativa
'ex' art. 8 d.l. n. 4 del 1983 (conv. in l. n. 52 del 1983)
- Questione di legittimita' costituzionale, in riferimento
agli artt. 21 e 41 Cost. - Manifesta infondatezza
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2. Sanzioni amministrative - Divieto di propaganda
pubblicitaria di prodotti da fumo – Portata applicativa
- Fattispecie
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1. E' manifestamente infondata, in riferimento
agli artt. 21 e 41 Cost., la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 8 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4 (convertito
dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52), che prevede una sanzione
amministrativa in materia di propaganda pubblicitaria di
prodotti da fumo, atteso che il divieto di pubblicità non
può porsi in contrasto con l'art. 21 Cost., non essendo
ricompresa nella garanzia di tutela della manifestazione
del pensiero la comunicazione pubblicitaria di attività
economiche. La pubblicità rientra invece nella libertà di
iniziativa economica privata, che e' tutelata dall'art.
41 Cost. con il limite della utilita' sociale; ed il divieto
di pubblicità dei prodotti da fumo mira a tutelare la salute
della collettività.
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2. Con riguardo al divieto di propaganda
pubblicitaria dei prodotti da fumo (art. 8 del decreto-legge
10 gennaio 1983, n. 4, convertito dalla legge 22 febbraio
1983, n. 52), nel cui ambito rientra anche l'attivita' di
sponsorizzazione, il contrassegnare con un segno commerciale
che distingue un prodotto da fumo una manifestazione astrattamente
appartenente ad altro genere di attivita' od un bene diverso
conduce all'effetto vietato dalla legge allorche' il giudice
accerti in concreto - con apprezzamento di fatto insindacabile
in sede di legittimita', se congruamente e correttamente
motivato – che detta utilizzazione conserva in realta' un
effetto evocativo del prodotto da fumo ed una funzione di
richiamo pubblicitario dello stesso, cosi' escludendo che
tale manifestazione o detto bene abbiano acquistato nella
percezione del mercato un'autonomia prevalente sulla stessa
origine. (Enunciando il principio di cui in massima, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva accertato
l'effetto propagandistico vietato nella pubblicita' del
rally automobilistico Camel Trophy e dell'orologio marcato
Merit Cup).
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