| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 27 agosto 2004
n. 17115
Pres. Saggio, Est. Genovese
Tullio Abbate srl c. Amm. prov. di Como |
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Sanzioni amministrative - Disciplina dei
registri di carico e scarico dei rifiuti - D.lgs. n. 22
del 1997 - Art. 52 - Interpretazione - Duplicita' degli
illeciti - Omissione dell'annotazione - Sussistenza anche
in presenza di formulari di trasporto contenenti i dati
relativi ai movimenti eseguiti - Affermazione - Fondamento
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In tema di sanzioni amministrative dettate
nella disciplina dei rifiuti, l'art. 52, comma 2, D. Lgs.
n. 22 del 1997 contempla due tipi distinti di violazioni
riguardanti, da un lato, l'omessa tenuta del registro e,
da un altro, la tenuta di esso in modo incompleto. A differenza
della prima fattispecie, che attiene alla totale violazione
dell'obbligo documentale, la seconda presuppone la istituzione
del registro e consiste nella violazione dell'obbligo di
annotazione. Infatti, l'obbligo della tenuta del registro
di carico e scarico, che ha funzione di consetire un controllo
sulla natura e sulla quantita' dei rifiuti prodotti, in
modo da adottare le opportune cautele per la raccolta e
lo smaltimento legittimo degli stessi, non puo' essere adempiuto
per relationem, attraverso l'utilizzazione di altra documentazione,
ma esige rigore formale, com'e' dimostrato dalla sua necessaria
esecuzione nei tempi prefissati dall'art. 12, comma 1, D.
lgs. n. 22 cit., che per i produttori di rifiuti e' di una
settimana dalla produzione e dallo scarico del medesimo.
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