Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 9-2004 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 27 agosto 2004 n. 17115
Pres. Saggio, Est. Genovese
Tullio Abbate srl c. Amm. prov. di Como


Sanzioni amministrative - Disciplina dei registri di carico e scarico dei rifiuti - D.lgs. n. 22 del 1997 - Art. 52 - Interpretazione - Duplicita' degli illeciti - Omissione dell'annotazione - Sussistenza anche in presenza di formulari di trasporto contenenti i dati relativi ai movimenti eseguiti - Affermazione - Fondamento

In tema di sanzioni amministrative dettate nella disciplina dei rifiuti, l'art. 52, comma 2, D. Lgs. n. 22 del 1997 contempla due tipi distinti di violazioni riguardanti, da un lato, l'omessa tenuta del registro e, da un altro, la tenuta di esso in modo incompleto. A differenza della prima fattispecie, che attiene alla totale violazione dell'obbligo documentale, la seconda presuppone la istituzione del registro e consiste nella violazione dell'obbligo di annotazione. Infatti, l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, che ha funzione di consetire un controllo sulla natura e sulla quantita' dei rifiuti prodotti, in modo da adottare le opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento legittimo degli stessi, non puo' essere adempiuto per relationem, attraverso l'utilizzazione di altra documentazione, ma esige rigore formale, com'e' dimostrato dalla sua necessaria esecuzione nei tempi prefissati dall'art. 12, comma 1, D. lgs. n. 22 cit., che per i produttori di rifiuti e' di una settimana dalla produzione e dallo scarico del medesimo.


Per visualizzare il testo integrale della sentenza clicca qui


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina