| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 28 luglio 2004
n. 14199
Pres. Criscuolo, Est. Genovese
Ricorsi riuniti:
- E. Bianchi (Avv.ti O. Abbamonte, G. Di Nardo e C. Moscato)
c. B. Iannacone (Avv.ti L. Rinaldi Ferri e R. Matticoli)
- L.A. Petroni (Avv.ti G. Marone e A. Colesanti) c. B. Iannacone
(Avv.ti L. Rinaldi Ferri e R. Matticoli)
- Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
di Appello di Campobasso c. B. Iannacone (Avv.ti L. Rinaldi
Ferri e R. Matticoli) |
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1. Enti locali – Situazione di incompatibilità
del consigliere comunale – Possibilità di rimozione della
causa di incompatibilità – Condizioni e motivi
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2. Processo elettorale – Art. 82 D.P.R. n.
570 del 1960 – Lettura sistematica coi i successivi commi
del medesimo articolo – Conseguenze
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3. Processo elettorale – Rinuncia all’ufficio
di amministratore di società commerciali – Requisito della
certezza della data dell’atto - Individuazione
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1. La proposizione di un’azione popolare,
ex art. 9 D. lgs. n. 267 del 2000, funzionale alla contestazione
di situazioni di presunta incompatibilità di un consigliere
comunale, postula l’applicabilità dell’art. 69, co. 3, del
predetto D. lgs. che, nel recepire i principi fissati dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 1997, consente
all’eletto di eliminare la situazione di incompatibilità
fino al decimo giorno successivo alla notificazione del
ricorso introduttivo, impedendo, per l’effetto, la dichiarazione
dell’incompatibilità lamentata dall’elettore prima di detta
data.
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2. Il co. 4 dell’art. 82, D.P.R. n. 570 del
1960 deve essere letto in sistema con i successivi (co.
5,6 e 7), riguardanti la disciplina del processo speciale
di cognizione in materia elettorale, dai quali si evince
la possibilità che le parti, ove presenti nel corso dell’udienza,
siano sentite dal Tribunale e che questo, ove lo ritenga
necessario, disponga, con ordinanza, i mezzi istruttori
e qualsiasi altro accertamento con la fissazione della nuova
udienza di trattazione.
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3. Ai sensi dell’art. 2385 co. 1, c.c., l’amministratore
che rinunzia all’ufficio deve darne comunicazione scritta
al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio
sindacale. Ne consegue che è solo in relazione a tali attività
di rimozione della posizione di direzione e amministrazione
riguardante le società commerciali, incompatibile con la
carica pubblica ai sensi dell’art. 63, co. 1, n. 1, D. Lgs.
n. 267 del 2000, che è possibile trovare, nell’ambito del
normale espletamento di essa, la certezza della data dell’atto.
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Depositato in cancelleria il 28 luglio 2004
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