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n. 8-2004 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 28 luglio 2004 n. 14199
Pres. Criscuolo, Est. Genovese
Ricorsi riuniti:
- E. Bianchi (Avv.ti O. Abbamonte, G. Di Nardo e C. Moscato) c. B. Iannacone (Avv.ti L. Rinaldi Ferri e R. Matticoli)
- L.A. Petroni (Avv.ti G. Marone e A. Colesanti) c. B. Iannacone (Avv.ti L. Rinaldi Ferri e R. Matticoli)
- Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso c. B. Iannacone (Avv.ti L. Rinaldi Ferri e R. Matticoli)


1. Enti locali – Situazione di incompatibilità del consigliere comunale – Possibilità di rimozione della causa di incompatibilità – Condizioni e motivi

 

2. Processo elettorale – Art. 82 D.P.R. n. 570 del 1960 – Lettura sistematica coi i successivi commi del medesimo articolo – Conseguenze

 

3. Processo elettorale – Rinuncia all’ufficio di amministratore di società commerciali – Requisito della certezza della data dell’atto - Individuazione

1. La proposizione di un’azione popolare, ex art. 9 D. lgs. n. 267 del 2000, funzionale alla contestazione di situazioni di presunta incompatibilità di un consigliere comunale, postula l’applicabilità dell’art. 69, co. 3, del predetto D. lgs. che, nel recepire i principi fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 1997, consente all’eletto di eliminare la situazione di incompatibilità fino al decimo giorno successivo alla notificazione del ricorso introduttivo, impedendo, per l’effetto, la dichiarazione dell’incompatibilità lamentata dall’elettore prima di detta data.

 

2. Il co. 4 dell’art. 82, D.P.R. n. 570 del 1960 deve essere letto in sistema con i successivi (co. 5,6 e 7), riguardanti la disciplina del processo speciale di cognizione in materia elettorale, dai quali si evince la possibilità che le parti, ove presenti nel corso dell’udienza, siano sentite dal Tribunale e che questo, ove lo ritenga necessario, disponga, con ordinanza, i mezzi istruttori e qualsiasi altro accertamento con la fissazione della nuova udienza di trattazione.

 

3. Ai sensi dell’art. 2385 co. 1, c.c., l’amministratore che rinunzia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale. Ne consegue che è solo in relazione a tali attività di rimozione della posizione di direzione e amministrazione riguardante le società commerciali, incompatibile con la carica pubblica ai sensi dell’art. 63, co. 1, n. 1, D. Lgs. n. 267 del 2000, che è possibile trovare, nell’ambito del normale espletamento di essa, la certezza della data dell’atto.


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Depositato in cancelleria il 28 luglio 2004

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