| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 22 luglio 2004
n. 13643
Pres. Losavio G. Est. Genovese F.A.
Comune di Cremona (Avv. Edoardo Boccalini) c. Costruzioni
Dondi Spa-ATI (Avv. Guido Mancini) |
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Opere pubbliche (appalto di) - Esecuzione
del contratto - Termini di esecuzione - Di ultimazione -
Sospensione dei lavori - Presupposti e condizioni di legittimita'
- Fattispecie in tema di cosidetta 'perizia di variante'
- Fattispecie in tema di parziale acquiescenza da parte
dell'impresa appaltatrice.
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In tema di appalto di opere pubbliche, 'le
ragioni di pubblico interesse o necessita'' che, ai sensi
dell'art. 30, comma secondo d.P.R. 1063/1962, legittimano
l'ordine di sospensione dei lavori vanno identificate in
esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute non previste
(ne' prevedibili) dall'Amministrazione con l'uso dell'ordinaria
diligenza, cosi' che esse non possono essere invocate al
fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza dell'Amministrazione
medesima. Nel caso che sopravvenga la necessita' di approvare
una 'perizia di variante', tale emergenza non deve essere
ricollegabile ad alcuna forma di negligenza o imperizia
nella predisposizione e nella verifica del progetto da parte
dell'ente appaltante, il quale e' tenuto, prima dell'indizione
della gara, a controllarne la validita' in tutti i suoi
aspetti tecnici, e ad impiegare la dovuta diligenza nell'eliminare
il rischio di impedimenti alla realizzazione dell'opera
si' come progettata (In applicazione di tale principio,
la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di appello
che, a sua volta, aveva respinto le censure contro un lodo
arbitrale ove era stato escluso che l'acquiescenza dell'appaltatore
potesse giustificare, oltre un termine finale ricavato in
via equitativa sul parametro costituito dall'art. 30 cit.,
tutto il ritardo nella ripresa dei lavori, sospesi dall'Amministrazione
per l'esecuzione di una originariamente non prevista).
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