| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 15 luglio 2004
n. 13105
Pres. Olla G.,Est. Genovese F.A.
Virlinzi e altro (Avv. Prof. Mario Libertini) c. Telecom
Italia Spa (Avv. Pierpaolo Cootne) |
|
1. Contratti in genere - Effetti del contratto
- Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo - Contenuto
inadempimento dell'obbligazione di 'facere' imputabile al
promittente - Rimedi esperibili dal promissario - Adempimento
dell'obbligazione di 'facere' ma rifiuto del terzo di eseguire
la prestazione promessa - Obbligo del promittente di corrispondere
l'indennizzo al promissario - Sussistenza.
|
| |
|
2. Contratti in genere - Interpretazione
- Accertamento del giudice di merito - Incensurabilita'
in cassazione - Criterio letterale - Preminenza - Condizioni
- Verifica della coerenza tra elementi letterali e volonta'
delle parti - Necessita' - Mera prospettazione di una tesi
interpretativa diversa - Insufficienza - fattispecie relativa
a promessa del fatto del terzo
|
|
1. Con la promessa del fatto del terzo, il
promittente assume una prima obbligazione di 'facere', consistente
nell'adoperarsi affinche' il terzo tenga il comportamento
promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed
una seconda obbligazione di 'dare', cioe' di corrispondere
l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato,
il terzo si rifiuti di impegnarsi. Ne consegue che, qualora
l'obbligazione di 'facere' non venga adempiuta e l'inesecuzione
sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in
violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario
avra' a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento,
quali la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento,
l'azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di
causalita' tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento
del danno; qualora, invece, il promittente abbia adempiuto
a tale obbligazione di 'facere' e, ciononostante, il promissario
non ottenga il risultato sperato a causa del rifiuto del
terzo, diverra' attuale l'altra obbligazione di 'dare',
in virtu' della quale il promittente sara' tenuto a corrispondere
l'indennizzo (Fattispecie relativa a promessa del fatto
della pubblica amministrazione, considerata lecita, consistente
nell'adozione di uno idoneo a ricondurre
il complesso immobiliare promesso in vendita, composto da
alloggi di servizio dell'ente telefonico, nell'ambito delle
civili abitazioni, pienamente commerciabili dal promissario
acquirente).
|
| |
|
2. L'interpretazione dei contratti da parte
del giudice di merito e' censurabile in sede di legittimita'
per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali
di ermeneutica contrattuale ed incombe alla parte che denuncia
la violazione di tali regole l'onere di dimostrare specificamente
il modo in cui il ragionamento seguito dal giudice abbia
deviato dalle regole stesse, non potendo invece limitarsi
a prospettare una interpretazione contrattuale diversa da
quella adottata nella decisione impugnata (Nella specie,
nella sentenza di merito, l'accordo contrattuale riguardante
una promessa del fatto del terzo era stata ricostruita in
termini derogatori rispetto al modello legale di cui all'art.
1381 cod. civ., attraverso la limitazione della responsabilita'
del promittente, in caso d'insuccesso dell'iniziativa condotta
presso il terzo -P.A., alla sola restituzione della somma
data a titolo di caparra, oltre interessi, senza l'obbligo
del pagamento dell' indennizzo).
|
|
Per visualizzare il testo integrale in formato
pdf clicca qui.
|
|