Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 7-2004 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 15 luglio 2004 n. 13105
Pres. Olla G.,Est. Genovese F.A.
Virlinzi e altro (Avv. Prof. Mario Libertini) c. Telecom Italia Spa (Avv. Pierpaolo Cootne)


1. Contratti in genere - Effetti del contratto - Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo - Contenuto inadempimento dell'obbligazione di 'facere' imputabile al promittente - Rimedi esperibili dal promissario - Adempimento dell'obbligazione di 'facere' ma rifiuto del terzo di eseguire la prestazione promessa - Obbligo del promittente di corrispondere l'indennizzo al promissario - Sussistenza.

 

2. Contratti in genere - Interpretazione - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilita' in cassazione - Criterio letterale - Preminenza - Condizioni - Verifica della coerenza tra elementi letterali e volonta' delle parti - Necessita' - Mera prospettazione di una tesi interpretativa diversa - Insufficienza - fattispecie relativa a promessa del fatto del terzo

1. Con la promessa del fatto del terzo, il promittente assume una prima obbligazione di 'facere', consistente nell'adoperarsi affinche' il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di 'dare', cioe' di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. Ne consegue che, qualora l'obbligazione di 'facere' non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avra' a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di causalita' tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno; qualora, invece, il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di 'facere' e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverra' attuale l'altra obbligazione di 'dare', in virtu' della quale il promittente sara' tenuto a corrispondere l'indennizzo (Fattispecie relativa a promessa del fatto della pubblica amministrazione, considerata lecita, consistente nell'adozione di uno idoneo a ricondurre il complesso immobiliare promesso in vendita, composto da alloggi di servizio dell'ente telefonico, nell'ambito delle civili abitazioni, pienamente commerciabili dal promissario acquirente).

 

2. L'interpretazione dei contratti da parte del giudice di merito e' censurabile in sede di legittimita' per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale ed incombe alla parte che denuncia la violazione di tali regole l'onere di dimostrare specificamente il modo in cui il ragionamento seguito dal giudice abbia deviato dalle regole stesse, non potendo invece limitarsi a prospettare una interpretazione contrattuale diversa da quella adottata nella decisione impugnata (Nella specie, nella sentenza di merito, l'accordo contrattuale riguardante una promessa del fatto del terzo era stata ricostruita in termini derogatori rispetto al modello legale di cui all'art. 1381 cod. civ., attraverso la limitazione della responsabilita' del promittente, in caso d'insuccesso dell'iniziativa condotta presso il terzo -P.A., alla sola restituzione della somma data a titolo di caparra, oltre interessi, senza l'obbligo del pagamento dell' indennizzo).


Per visualizzare il testo integrale in formato pdf clicca qui.

 

 

 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina