| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 25 giugno 2004
n. 11864
Antonio Saggio, Pres. - Francesco A. Genovese, Est. |
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1. Procedimento civile - Legittimazione -
Passiva - Garante per la protezione dei dati personali -
Provvedimento da esso emesso per la protezione dei diritti
della persona su ricorso dell'interessato - Impugnazione
dinanzi al tribunale - Legittimazione passiva dell'Autorita'
Garante - Sussistenza - Fondamento.
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2. Personalita' (diritti della) - Riservatezza
- In genere - Trattamento dei dati personali - Ai sensi
della l. n. 675 del 1996 e D. Lgs. n. 196 del 2003 - Oggetto
- Dati e notizie pubbliche o gia' pubblicate - Possibilita'
- Affermazione - Fondamento.
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3. Stampa - Diritto di cronaca - Trattamento
dei dati personali - Attivita' giornalistica - Principio
di liberta' del trattamento - Affermazione - Suo contemperamento
con il rispetto del codice deontologico dei giornalisti
- Affermazione.
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4. Prova civile - In genere - Poteri ufficiosi
del giudice - Limiti - Fattispecie relativa ad accesso per
l'individuazione di una banca dati.
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1. Al giudizio che si svolge dinanzi al tribunale
ordinario, ai sensi dell'art. 29, sesto comma, della legge
31 dicembre 1996, n. 675 (applicabile ratione temporis),
in opposizione al provvedimento del Garante per la protezione
dei dati personali, reso sull'istanza dell'interessato rivolta
alla tutela, in relazione al trattamento dei dati personali,
di uno dei diritti indicati nell'art. 13 della citata legge,
e' legittimato a partecipare lo stesso Garante, e cio' per
far valere il medesimo interesse pubblico specifico che
la legge ha affidato a detta Autorita' predisponendo, dinanzi
ad essa, un procedimento che, per quanto strutturalmente
caratterizzato dal contraddittorio dei soggetti coinvolti
- il 'titolare', il 'responsabile' e l''interessato' - e
funzionalmente proteso alla tutela dei diritti della persona,
si connota come amministrativo e non pone il Garante in
una posizione di terzieta' assimilabile a quella del giudice
nel processo.
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2. In tema di trattamento dei dati personali,
sia la legge n. 675 del 1996 che il D. lgs. n. 196 del 2003
(cd. 'codice della privacy') hanno ad oggetto della tutela
anche i dati gia' pubblici o pubblicati, poiche' colui che
compie operazioni di trattamento di tali informazioni, dal
loro accostamento, comparazione, esame, analisi, congiunzione,
rapporto od incrocio, puo' ricavare ulteriori informazioni
e, quindi, un 'valore aggiunto informativo', non estraibile
dai dati isolatamente considerati, potenzialmente lesivo
della dignita' dell'interessato (ai sensi degli artt. 3,
primo comma, prima parte, e 2 della Costituzione), valore
sommo a cui e' ispirata la legislazione sul trattamento
dei dati personali.
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3. In tema di trattamento dei dati personali,
la legge n. 675 del 1996 (applicabile ratione temporis),
con riferimento all'attivita' giornalistica, stabilisce
il principio della liberta' del trattamento, nell'osservanza
del codice deontologico adottato con provvedimento del Garante
del 29 luglio 1998 (e pubblicato nella GU del 3 agosto 1998,
n. 179) in ossequio al 'diritto all'informazione su fatti
di interesse pubblico', ma anche al suo contemperamento
con il canone 'dell'essenzialita' dell'informazione'. Il
rispetto delle previsioni deontologiche e' condizione essenziale
per la liceita' e la correttezza del trattamento dei dati
personali (art. 20 D. Lgs. n. 467 del 2001 e 12 D. Lgs.
n. 196 del 2003).
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4. Il ricorso ai poteri istruttori ufficiosi
rientra nella discrezionalita' del giudice e non puo' risolversi
in una esenzione per la parte dall'onere probatorio a suo
carico, atteso che tale facolta' giudiziale ha ad oggetto
poteri inquisitori non sostitutivi delle deficienze nelle
allegazioni ne' miranti a compiere una indagine esplorativa
alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
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