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n. 7-2004 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 25 giugno 2004 n. 11864
Antonio Saggio, Pres. - Francesco A. Genovese, Est.


1. Procedimento civile - Legittimazione - Passiva - Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimento da esso emesso per la protezione dei diritti della persona su ricorso dell'interessato - Impugnazione dinanzi al tribunale - Legittimazione passiva dell'Autorita' Garante - Sussistenza - Fondamento.

 

2. Personalita' (diritti della) - Riservatezza - In genere - Trattamento dei dati personali - Ai sensi della l. n. 675 del 1996 e D. Lgs. n. 196 del 2003 - Oggetto - Dati e notizie pubbliche o gia' pubblicate - Possibilita' - Affermazione - Fondamento.

 

3. Stampa - Diritto di cronaca - Trattamento dei dati personali - Attivita' giornalistica - Principio di liberta' del trattamento - Affermazione - Suo contemperamento con il rispetto del codice deontologico dei giornalisti - Affermazione.

 

4. Prova civile - In genere - Poteri ufficiosi del giudice - Limiti - Fattispecie relativa ad accesso per l'individuazione di una banca dati.

1. Al giudizio che si svolge dinanzi al tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 29, sesto comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (applicabile ratione temporis), in opposizione al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, reso sull'istanza dell'interessato rivolta alla tutela, in relazione al trattamento dei dati personali, di uno dei diritti indicati nell'art. 13 della citata legge, e' legittimato a partecipare lo stesso Garante, e cio' per far valere il medesimo interesse pubblico specifico che la legge ha affidato a detta Autorita' predisponendo, dinanzi ad essa, un procedimento che, per quanto strutturalmente caratterizzato dal contraddittorio dei soggetti coinvolti - il 'titolare', il 'responsabile' e l''interessato' - e funzionalmente proteso alla tutela dei diritti della persona, si connota come amministrativo e non pone il Garante in una posizione di terzieta' assimilabile a quella del giudice nel processo.

 

2. In tema di trattamento dei dati personali, sia la legge n. 675 del 1996 che il D. lgs. n. 196 del 2003 (cd. 'codice della privacy') hanno ad oggetto della tutela anche i dati gia' pubblici o pubblicati, poiche' colui che compie operazioni di trattamento di tali informazioni, dal loro accostamento, comparazione, esame, analisi, congiunzione, rapporto od incrocio, puo' ricavare ulteriori informazioni e, quindi, un 'valore aggiunto informativo', non estraibile dai dati isolatamente considerati, potenzialmente lesivo della dignita' dell'interessato (ai sensi degli artt. 3, primo comma, prima parte, e 2 della Costituzione), valore sommo a cui e' ispirata la legislazione sul trattamento dei dati personali.

 

3. In tema di trattamento dei dati personali, la legge n. 675 del 1996 (applicabile ratione temporis), con riferimento all'attivita' giornalistica, stabilisce il principio della liberta' del trattamento, nell'osservanza del codice deontologico adottato con provvedimento del Garante del 29 luglio 1998 (e pubblicato nella GU del 3 agosto 1998, n. 179) in ossequio al 'diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico', ma anche al suo contemperamento con il canone 'dell'essenzialita' dell'informazione'. Il rispetto delle previsioni deontologiche e' condizione essenziale per la liceita' e la correttezza del trattamento dei dati personali (art. 20 D. Lgs. n. 467 del 2001 e 12 D. Lgs. n. 196 del 2003).

 

4. Il ricorso ai poteri istruttori ufficiosi rientra nella discrezionalita' del giudice e non puo' risolversi in una esenzione per la parte dall'onere probatorio a suo carico, atteso che tale facolta' giudiziale ha ad oggetto poteri inquisitori non sostitutivi delle deficienze nelle allegazioni ne' miranti a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.


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