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n. 6-2004 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 3 giugno 2004 n. 10599
Giovanni Losavio - Presidente; Francesco Genovese - Giudice estensore
Hamdi Taoufik Ben Alì (avv. Maurizio della Costanza) contro Ministro dell'Interno


Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - in genere - esecuzione dell'espulsione amministrativa dello straniero - Ex art. 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998 - Ordine del Questore di trattenimento temporaneo dello straniero presso un centro di permanenza - Decreto di convalida - Verifica ufficiosa dell'esistenza dell'espulsione - Agffermazione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di esecuzione dell'espulsione dello straniero, disciplinata dall'art. 14 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il giudice del merito, investito del potere di convalida dell'ordine del Questore di trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea, ha il dovere di operare un rigoroso controllo del titolo di privazione della liberta' personale e, quindi, del presupposto del trattenimento, costituito dall'espulsione prefettizia, atteso che la Corte costituzionale ha chiaramente qualificato la misura del trattenimento come provvedimento idoneo ad ottenere la privazione della liberta' personale di colui che ne e' destinatario, indotta da atti comunque e sempre sindacabili, ai sensi degli artt. 13 e 111 Cost. Ne' l'esistenza del provvedimento espulsivo, che costituisce il prius logico-giuridico del trattenimento, puo' essere rimesso alla mera enunciazione della sua esistenza da parte dell'Amministrazione che lo esegue (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato il decreto di convalida del trattenimento dello straniero ove si taceva sulla circostanza dell'avvenuta verifica dell'esistenza del presupposto espulsivo, qualificato come dovere ufficioso del giudice che procede alla convalida del titolo privativo della liberta' personale).


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