| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 3 giugno 2004
n. 10599
Giovanni Losavio - Presidente; Francesco Genovese - Giudice
estensore
Hamdi Taoufik Ben Alì (avv. Maurizio della Costanza) contro
Ministro dell'Interno |
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso
per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita')
- in genere - esecuzione dell'espulsione amministrativa
dello straniero - Ex art. 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998
- Ordine del Questore di trattenimento temporaneo dello
straniero presso un centro di permanenza - Decreto di convalida
- Verifica ufficiosa dell'esistenza dell'espulsione - Agffermazione
- Fondamento - Fattispecie.
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In tema di esecuzione dell'espulsione dello
straniero, disciplinata dall'art. 14 del D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286, il giudice del merito, investito del potere
di convalida dell'ordine del Questore di trattenimento dello
straniero presso il centro di permanenza temporanea, ha
il dovere di operare un rigoroso controllo del titolo di
privazione della liberta' personale e, quindi, del presupposto
del trattenimento, costituito dall'espulsione prefettizia,
atteso che la Corte costituzionale ha chiaramente qualificato
la misura del trattenimento come provvedimento idoneo ad
ottenere la privazione della liberta' personale di colui
che ne e' destinatario, indotta da atti comunque e sempre
sindacabili, ai sensi degli artt. 13 e 111 Cost. Ne' l'esistenza
del provvedimento espulsivo, che costituisce il prius logico-giuridico
del trattenimento, puo' essere rimesso alla mera enunciazione
della sua esistenza da parte dell'Amministrazione che lo
esegue (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato
il decreto di convalida del trattenimento dello straniero
ove si taceva sulla circostanza dell'avvenuta verifica dell'esistenza
del presupposto espulsivo, qualificato come dovere ufficioso
del giudice che procede alla convalida del titolo privativo
della liberta' personale).
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