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CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE V CIVILE - Ordinanza 30 aprile 2004 n. 8319
Enrico Altieri - Presidente
Ministero dell'Economia e delle Finanze (Avvocatura generale dello Stato) contro Cassa di risparmio di Firenze spa (avv. prof. Pasquale Russo) e Fondazione cassa di risparmio di San Miniato e Cassa di risparmio di San Miniato (avv.ti Franco Gallo ed Adriano Rossi)


1. Tributi erariali diretti - imposta sui redditi distribuiti dalle societa' a soggetti nei confronti dei quali non si applica l'imposta complementare o l'imposta sulle societa' ed ai possessori di azioni al portatore emesse nelle regioni a statuto speciale (imposta cedolare) (tributi anteriori alla riforma del 1972) - Fondazioni bancarie - Regime delle agevolazione tributarie - Relative all'esonero della ritenuta sugli utili e IRPEG -Fondamento - Contrasto con norme e principi del Trattato CE - Affermazione - Fattispecie relativa a pregiudiziale comunitaria.

 

2.Comunita' europea - giudice nazionale - rimessione degli atti - in genere - Fondazioni bancarie - Regime delle agevolazione tributarie - Relative all'esonero della ritenuta sugli utili e IRPEG -Fondamento - Contrasto con norme e principi del Trattato CE - Affermazione - Fattispecie relativa a pregiudiziale comunitaria.

 

3. Comunita' europea - giudice nazionale - in genere - Verifica della compatibilita' del diritto interno con quello comunitario - E verifica della validita' delle decisioni della Commissione CE - In materia di Agevolazioni tributarie in favore delleFondazioni bancarie - Potere-dovere del giudice nazionale - Nel giudizio di Cassazioen - Affermazione- Fondamento.

 

4. Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - in genere - Verifica della compatibilita' del diritto interno con quello comunitario - E verifica della validita' delle decisioni della Commissione CE - In materia di Agevolazioni tributarie in favore delleFondazioni bancarie - Potere-dovere del giudice nazionale - Nel giudizio di Cassazioen - Affermazione- Fondamento.

 

5. Tributi erariali diretti - imposta sui redditi distribuiti dalle societa' a soggetti nei confronti dei quali non si applica l'imposta complementare o l'imposta sulle societa' ed ai possessori di azioni al portatore emesse nelle regioni a statuto speciale (imposta cedolare) (tributi anteriori alla riforma del 1972) - Rimessione della causa alla Corte di Giustizia CE - Per valutare la compatibilita' tra la disciplina agevolativa fiscale estesa alle Fondazioni Bancarie - E la Legittimita' della decisione della Commissione CE del 22 agosto 2002 - Fondamento.

 

6. Comunita' europea - giudice nazionale - rimessione degli atti - in genere - Alla Corte di Giustizia CE - Per valutare la compatibilita' tra la disciplina agevolativa fiscale estesa alle Fondazioni Bancarie - E la Legittimita' della decisione dellaCommissione CE del 22 agosto 2002 - Fondamento.

1. L'agevolazione di cui all'art. 10-bis della legge n. 1745 del 1962, la quale comporta un esonero dalla ritenuta a titolo d'imposta sugli utili derivanti dalle partecipazioni societarie possedute, correlata con quella di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973, che riconosce il beneficio della riduzione alla meta' dell'aliquota IRPEG, attribuita anche alle Fondazioni bancarie in base alla legge n. 461 del 1998 e, specificamente, all'art. 12 del D. Lgs. n. 153 del 1999 (che ha espressamente esteso l'agevolazione IRPEG a tali enti) e, nel periodo anteriore all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 153 del 1999, in via interpretativa, sulla base dell'affermata natura non commerciale di tali enti, si pone in contrasto con le norme e i principi del Trattato CE, in materia di concorrenza, con riguardo alla disciplina degli aiuti di Stato (artt. 87 e 88), in relazione al principio di non discriminazione, e con riguardo alla liberta' di stabilimento e circolazione dei capitali (artt. 12, 43 e ss., 56 e ss.) (Sulla base di tale principio la Corte ha disposto di sottoporre alla Corte di Giustizia CE, in via pregiudiziale, le questioni di interpretazione del diritto comunitario e di validita' della decisione della Commissione CE del 22 agosto 2002, nella C-54/b, che aveva escluso che tale disciplina fiscale agevolativa comportasse la violazione delle regole riguardanti gli aiuti di Stato).

 

2. La compatibilita' del regime fiscale agevolativo stabilito in favore delle Fondazioni bancarie e la validita' della decisione della Commissione CE del 22 agosto 2002, che l'ha affermata, devono essere verificate, anche d'ufficio, da parte della Corte di Cassazione. Infatti, il carattere del giudizio di cassazione non impedisce che venga applicato il diritto comunitario nella sua interezza, indipendentemente da specifiche domande proposte nel giudizio di merito o introdotte con i motivi di ricorso e, al pari delle questioni di legittimita' costituzionale o del cd. , con l'osservanza del solo limite dell'avvenuta definizione del rapporto controverso (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha affermato che, in tema di aiuti di Stato illegali o incompatibili, tale controllo e' reso necessario dal dovere di disapplicazione delle misure di diritto interno contrastanti con il diritto comunitario, fino ad assumere, se del caso, provvedimenti provvisori).

 

3. In relazione al sistema agevolativo nazionale italiano (esonero dalla ritenuta a titolo d'imposta sugli utili derivanti dalle partecipazione societarie possedute e riduzione alla meta' dell'aliquota IRPEG), esteso dall'art. 12 D. Lgs. n. 153 del 1999 alle Fondazioni bancarie, ma applicato anche in via retroattiva, vanno poste alla Corte di Giustizia CE le domande pregiudiziali tendenti ad accertare se le Fondazioni bancarie italiane, per essere titolari di partecipazioni di controllo di societa' bancarie, in relazione ad una quota assai rilevante che tali soggetti hanno sul mercato, e potendo destinare il ricavato della dismissione di tali partecipazioni all'acquisto in imprese non bancarie, anche per perseguire la finalita' <>, siano sottoposte alla disciplina comunitaria della concorrenza, da un lato, e a quella stabilita in materia di aiuti di Stato, da un altro. E, nel caso di risposta affermativa di tale quesito, se sia valida, sotto il profilo della legittimita' e della sufficienza della motivazione, la decisione della Commissione CE del 22 agosto, con la quale e' stata ritenuta inapplicabile alle Fondazioni, per il sistema agevolativo menzionato, la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

 


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DUCCIO M. TRAINA

Le agevolazioni fiscali alle fondazioni bancarie tornano all'esame della Comunità Europea


1) La Corte di Cassazione riapre la questione, che sembrava definitivamente "archiviata" dopo la decisione C(2002) 3118 del 22 agosto 2002 della Commissione delle Comunità Europee, relativa alla configurabilità di aiuti di Stato nelle agevolazioni fiscali di cui beneficiano le fondazioni bancarie in quanto enti no profit (o assimilati tali).
Prendendo spunto (è proprio il caso di dirlo, perché la questione poteva forse risolversi in base al diritto interno e il rinvio finisce per coinvolgere profili più ampi oltre ad apparire di dubbia proponibilità: v. infra) da una controversia relativa all’ammissibilità, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, dell’esonero dalla ritenuta a titolo di imposta sugli utili percepiti da una fondazione in qualità di azionista di società bancaria, la Corte si è posta d’ufficio la questione della compatibilità di tale regime fiscale con il diritto comunitario della concorrenza (artt. 81 ss., partic. 87 e 88, trattato CE).
Vale osservare che l'applicabilità dell’esenzione in parola alle fondazioni bancarie non è affatto pacifica, perché, a differenza di altre agevolazioni, non è espressamente prevista nel d.lgs. 153/1999 ed anzi vi sono riferimenti testuali di segno opposto relativamente al periodo - in cui si collocano i fatti per cui è causa - anteriore all'entrata in vigore di tale disciplina (v. art. 12, c. 6, d.lgs. cit.: ""non si fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del credito d'imposta sui dividendi percepiti dalle Fondazioni"), tanto che all'interno della stessa Sezione tributaria della Cassazione convivono due indirizzi contrastanti (v. in senso negativo sent. 9.5.2002, n. 6607, in senso affermativo sent. 17.12.2003, n. 19365) e la questione è pendente dinanzi alle Sezioni unite, a cui è stata rimessa con ordinanza 14.8.2002, n. 12217 (per questi profili v. la nota di F.A. Genovese a Cass. 19365/03, in www.dirittoegiustizia.it).
La Sezione tributaria ha ritenuto di non attendere la decisione delle Sezioni Unite, mossa dalla necessità di verificare in via pregiudiziale la conformità delle norme interne con la disciplina degli aiuti di Stato e, sotto un determinato profilo, anche con il principio di non discriminazione e con le libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali.

 

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2) Ripercorrendo criticamente le argomentazioni sviluppate dalla Commissione e chiedendo espressamente una pronuncia sulla validità della decisione da questi assunta, la Cassazione solleva una serie di dubbi - lasciando chiaramente trasparire la sua propensione per la soluzione negativa - circa la qualificazione delle fondazioni bancarie in termini di enti “non commerciali”. Il cuore della questione verte infatti sulla natura - imprenditoriale o meno - di tali istituzioni.
Secondo l’art. 87 del trattato, sono considerati aiuti di Stato e come tali sono consentiti solo in casi particolari di “compatibilità” con il mercato comune, le misure che sotto qualsiasi forma favoriscono talune imprese e in tal modo falsano o minacciano di falsare la concorrenza. Perché scattino le restrizioni comunitarie, quindi, è necessario che il beneficiario sia un’impresa, e la nozione di impresa, come è noto, è una delle più controverse in quanto di essa manca nel diritto comunitario (come nel nostro diritto interno) una definizione normativa.
La giurisprudenza comunitaria ha tuttavia elaborato, a partire dal lontano 1962 (v. sentenze del 13 luglio 1962, cause riunite 17/61 e 20/61, Klocker-Werke e Hoesch, e 13 luglio 1962, causa 19/61 Mannesmann), una summa di principi che si sono consolidati nel senso di privilegiare una nozione di tipo funzionale o teleologico, ritenendosi impresa, a prescindere dallo status giuridico e dalle modalità di finanziamento, qualsiasi "entità" che eserciti un’attività economica caratterizzata dall’offerta di beni o servizi su un determinato mercato (v. in tal senso, tra le tante e le più recenti, sentenze 16 marzo 2004, cause riunite c-264/01, c-306/01, c-354/01 e c-355/01, AOK Bundesverband e altri; 18 giugno 1998, causa c-35/96, Commissione/Italia; 11 dicembre 1997, causa c-55/96, Job Centre; 16 novembre 1995, causa c-244/94, Fédération française des sociétés d'assurances e a.).
Alla stregua di tale nozione la Commissione ha escluso che le fondazioni bancarie costituiscano “impresa”, salvo che in ben determinate circostanze che valgono come eccezioni.
Questi, in estrema sintesi, i passaggi salienti della decisione.
L’attività delle fondazioni bancarie “consiste nel destinare il reddito che traggono dal loro patrimonio alla promozione di scopi di utilità sociale”, mediante l’erogazione di contributi ad enti senza fine di lucro, l’esercizio di attività nel campo sociale e il controllo di “imprese strumentali”.
La gestione della partecipazione in società bancarie, in particolare nelle “società conferitarie” (cioè nate dalla scissione prevista dalla l. “Amato”), essendo improntata a criteri di pura redditività e con esclusione di ogni tipo di ingerenza, non costituisce "attività economica", in quanto non si accompagna ad un ruolo di direzione né comporta poteri diversi da quelli “ordinari” dell’azionista.
La posizione di rentier assunta dalle fondazioni è identica - secondo la Commissione - a quella delle società holding che si limitano a curare le proprie partecipazioni in altre imprese senza interferire nella loro conduzione, la cui attività, per pacifica interpretazione formatasi in relazione alla VI direttiva sull'IVA (dir. 77/388/CEE del 17 maggio 1988), non è considerata di natura "economica" (v. sentenze 20 giugno 1991, causa c-60/90, "Polysar Investments Netherlands bv"; 22 giugno 1993, causa c-333/91, "Sofitam Sa").
A ciò aggiungasi che il patrimonio delle fondazioni è strettamente vincolato al perseguimento di scopi di utilità sociale, e quindi anche le partecipazioni azionarie nelle società bancarie si rivelano per essere tipicamente strumentali alla cura di finalità non economiche, che costituiscono la vera ragione d’essere delle fondazioni e ne caratterizzano la natura giuridica. In ordine alle modalità con cui le fondazioni perseguono gli scopi statutari, solo in determinati casi, assolutamente marginali e recessivi, si possono verificare i presupposti per lo svolgimento di una attività economica e, di conseguenza, perchè le agevolazioni ricevute possano configurarsi come aiuti di Stato.
Nel caso assolutamente più diffuso, se non addirittura caratterizzante la totalità delle fondazioni (come ha rilevato la Commissione sulla base delle deduzioni dello Stato italiano), in cui esercitano attività consistente esclusivamente nell'erogazione di contributi a fini solidaristici e di utilità sociale (secondo il modello delle fondazioni grant making) è evidente infatti che non v’è impresa perchè addirittura non esiste un “mercato”. Lo stesso dicasi nel caso di controllo di imprese strumentali che prestano i loro servizi esclusivamente alle fondazioni e non verso terzi.
Solo nell’ipotesi di esercizio, diretto o tramite società strumentali, di un’attività nel campo sociale orientata verso terzi e caratterizzata dalla presenza competitiva di altre imprese (ad es. attività di promozione di prodotti artistici, svolgimento di servizi ospedalieri o alla persona, ecc.), si può configurare lo svolgimento di un’attività economica. In tal caso, ma solo in tal caso, vi sarebbero i presupposti dell’aiuto di Stato, ma quello delle fondazione operating rappresenta un modello pressochè sconosciuto nella prassi, comunque facoltativamente rimesso alle scelte degli enti e quindi da verificare di volta in volta, accertando gli statuti e i comportamenti concreti delle singole fondazioni.

 

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3) La Cassazione, come si è detto, sottopone a rivisitazione critica tutto l'iter argomentativo della decisione.
Osserva anzitutto che l'originario vincolo genetico e funzionale tra le fondazioni e le società bancarie non sarebbe mai venuto meno, traendo le fondazioni dall’amministrazione delle partecipazioni nelle imprese conferitarie i mezzi necessari alla loro stessa sussistenza e potendo acquisire quote azionarie di minoranza in altre banche, di talché esse non sarebbero puri investitori finanziari ma gestori "professionali" di patrimoni azionari in società bancarie.
In secondo luogo il permanere del controllo delle fondazioni sulle banche conferitarie ben oltre il termine quadriennale inizialmente assegnato dal d.lgs. 153/1999 (sino al 31.12.2005, con ulteriore proroga triennale in caso di affidamento della gestione della partecipazione ad una società di gestione del risparmio: v. art. 25 comma 1 bis, d.lgs. cit., come introdotto dall’art. 11 della l. 28.12.2001 n. 448), mantenendo un regime "provvisorio" per ben tredici anni ed oltre, sarebbe ulteriore conferma dell’esercizio di attività di impresa.
Ed ancora, la Commissione non avrebbe adeguatamente valutato la possibilità per le fondazioni di assumere partecipazioni, sia pure non di controllo, in imprese non bancarie e, di recente, anche nella Cassa depositi e prestiti trasformata in S.p.A. (art. 5, d.l. 30.9.2003, n. 269, conv. in l. 24.11.2003, n. 3261). Infine (ma trattasi di altra problematica) la tassazione più favorevole dei dividenti erogati dalle banche conferitarie spettanti alle fondazioni potrebbe violare il principio di non discriminazione nei confronti delle altre banche che non godono dei medesimi benefici, se non altro sotto il profilo dell’agevolazione alle operazioni di ricapitalizzazione e ai nuovi investimenti.

 

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4) L’ordinanza non mancherà di sollevare polemiche, stante l’entità delle poste economiche in gioco e le ripercussioni su altri regimi tributari agevolativi, quali la riduzione alla metà dell'irpeg ex art. 6 del d.p.r. n. 601/73 e l'esenzione, nel periodo transitorio che si chiuderà il 31.12.2005 (salvo proroga), dalla tassazione delle plusvalenze da realizzo delle partecipazioni nelle s.p.a. bancarie (v. artt. 12 e 13, d. lgs. 153/1999).
Non si può negare che la rimessione alla Corte di Giustizia è stata favorita, se non addirittura quasi indotta, dal comportamento contraddittorio e pressoché "schizofrenico" dello Stato italiano che, come la Cassazione non ha mancato di rilevare, dinanzi alla Commissione ha sostenuto con fermezza la natura non economica dell’attività svolta dalle fondazioni e dinanzi ai giudici tributari ha invece cercato di affermare il contrario, quantomeno con riferimento al periodo anteriore al d.lgs. 153/1999, (in ciò confortato da un parere del Consiglio di Stato, Sez. III, 24 ottobre 1995, n. 2031 che, con riferimento ad una diversa agevolazione che nel d.lgs. 153 ha poi espressamente riferito alle fondazioni - la riduzione a metà dell'irpeg ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 come sostituito dall'art. 66, comma 8, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427- ha ritenuto che "le fondazioni proseguono e costituiscono continuazione storica e giuridica delle Casse di Risparmio", avendo come attività principale la "gestione della partecipazione nella società per azioni conferitaria", e quindi non hanno titolo per beneficiarne; v. anche, in questi termini, la Circolare del Ministero delle Finanze n. 238 del 4 ottobre 1996).
Tuttavia le critiche che la suprema Corte muove all’ordito argomentativo della Commissione, ad un primo esame condotto "a caldo", sembrano eccessive, soprattutto laddove si appuntano sulla carenza di motivazione. Inoltre appare dubbia la stessa ammissibilità del rinvio pregiudiziale, a causa della condotta tenuta dallo Stato dinanzi alla Commissione.

 

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5) Partendo da quest'ultimo profilo, non è in discussione, ovviamente, né la possibilità di richiedere una pronuncia pregiudiziale ex art. 234, oltrechè sull'interpretazione del Trattato, anche sulla validità della decisione della Commissione, né la primazia del diritto comunitario e l'obbligo del giudice nazionale di impedire l'esecuzione di misure di aiuto illegali.
Senonché sul piano processuale appare quantomeno singolare che possa essere rimessa in discussione una decisione che ha visto come suo destinatario (consenziente) proprio lo Stato italiano, il quale è anche la parte che, nel giudizio a quo, si avvantaggerebbe dalla declaratoria di invalidità della decisione stessa.
I precedenti invocati su questo punto dalla Cassazione o contengono affermazioni di portata generale circa l'obbligo delle istituzioni comunitarie di ovviare alle situazioni venutesi a creare in forza di regolamenti dichiarati illegittimi in sede di pronunzia pregiudiziale (sentenze 19 ottobre 1977, cause riunite 124/76 e 20/77, S.A. Moulins et Huileries de Pont-A-Mousson, e 19 ottobre 1977, cause riunite 117/76 e 16/77, Albert Ruckdeschel et Co. e altri); o riguardano fattispecie del tutto peculiari (sentenza 17 giugno 1999, causa c-295/97, Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio, in cui la Corte si è ritenuta competente a dichiarare se determinati provvedimenti qualificabili come aiuti di Stato fossero "esistenti" o "nuovi" ai fini dell'obbligo di notificazione alla Commissione, censurando quest'ultima per non aver adottato alcuna decisione ritenendo erroneamente che l'aiuto era "esistente"); o si riferiscono a casi in cui la Commissione al momento della proposizione della domanda pregiudiziale ancora non si era pronunciata sulla sussistenza e sulla compatibilità dell'aiuto (sentenza 1 dicembre 1998, causa c-200/97, Ecotrade); o riguardano casi in cui la Commissione si era pronunciata positivamente sulla compatibilità dell'aiuto dopo che la misura di favore era stata attuata, escludendo in tal ipotesi ogni possibilità di sanatoria della condotta rimasta medio tempore illegale (v. per tutte sentenza 21 novembre 1991, causa c-354/90, Federation Nationale du Commerce Exterieur des Produits Alimentaires e altre). Nella fattispecie in esame è accaduto invece l'esatto contrario della fattispecie da ultimo considerata, avendo la Commissione escluso, prima del rinvio pregiudiziale, che le norme agevolative sub judice contrastassero con l'art. 87 del Trattato.
Il caso è assolutamente peculiare. Tuttavia la Corte di Giustizia ha già avuto modo di affermare che il rinvio pregiudiziale non può costituire mezzo surrettizio per rimettere in discussione le decisioni della Commissione in materia di aiuti divenute inoppugnabili per decorrenza dei termini nei confronti della parte che, nella causa pendente dinanzi al giudice a quo, trarrebbe vantaggio da una pronuncia di invalidità della Corte (sentenza 9 marzo 1994, causa c-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf gmbh). Più precisamente, ha ritenuto che "secondo giurisprudenza consolidata, uno Stato membro non può fondatamente rimettere in discussione la validità di una decisione della quale è destinatario ai sensi dell'art. 93, n. 2 del Trattato dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 173, terzo comma, del Trattato (v. sentenze 12 ottobre 1978, causa 156/77, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1881, e 10 giugno 1993, causa c-183/91, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3131)".
E ciò, come ha successivamente ribadito (pur limitando la portata del principio espresso in TWD), per preservare la certezza del diritto ed evitare che atti comunitari produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in discussione all’infinito (sentenza 30 gennaio 1997, causa c-178/95, Wiljo NV) Nella specie non si può escludere che trovi applicazione proprio questo principio, in quanto anche relativamente alle agevolazioni previste per le fondazioni la decisione "assolutoria" della Commissione è divenuta definitiva, non tanto per mancata impugnazione, quanto per il fatto che lo Stato Italiano nel procedimento ex art. 88 ha sostenuto proprio la tesi accolta dall'organo comunitario invocando la decisione poi adottata e quindi prestandovi piena acquiescenza.
Non solo. Non sembra escludibile a priori che la posizione assunta dallo Stato in quel procedimento sia ritenuta preclusiva della possibilità di risollevare la stessa questione in via pregiudiziale sotto un diverso profilo, e cioè in quanto rappresenterebbe una sorta di espediente per aggirare il decisum della Commissione e il carattere meramente inte.... della controversia, un pò come ad es. è stato ritenuto nel caso di rinvio pregiudiziale disposto in una ficta causa (v. sentenza 11 marzo 1980, causa 104/79, Foglia).

 

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6) Per quanto attiene al merito della questione, il dato di fondo da cui non sembra potersi prescindere è rappresentato dal fatto che la gestione da parte delle fondazioni delle partecipazioni nelle società bancarie non va oltre il "taglio delle cedole", poiché tra fondazioni e società conferitarie vi è ex lege piena scissione, suggellata anche dal regime delle incompatibilità (divieto di cumulare incarichi nelle due istituzioni). Le fondazioni, pertanto, non svolgono alcun altro ruolo che quello di socio, al quale non si può certo attribuire, per il solo fatto di incassare dividendi, la qualifica di imprenditore.
L’accento va quindi spostato sull’attività "principale" delle fondazioni, che la Commissione ha preso in esame ed ha esattamente individuata come volta al conseguimento di fini sociali.
Non solo è estraneo ad essa ogni profilo egoistico o lucrativo ma, soprattutto, resta escluso che possa estrinsecarsi in prestazione di beni o servizi e quindi non si cala in un "mercato" di soggetti in competizione fra loro. Nell’erogazione di contributi, infatti, non vi è concorrenza, e la gestione diretta di attività no profit o la partecipazione a società strumentali non costituisce, per i motivi già evidenziati dalla Commissione, attività di natura economica ove non si rivolga verso "terzi" e non vi sia competizione con altri imprenditori.
Non sembra quindi che la Commissione abbia omesso di valutare adeguatamente gli elementi essenziali che contrassegno la natura delle fondazioni. Forse le conclusioni a cui è giunta non sono di valore assoluto e presentano, come spesso accade, margini di opinabilità, ma non appaiono né carenti di istruttoria né sfornite di motivazione (sono solo di segno diverso da quelle assunte dalla Cassazione).

 

 

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