| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE V CIVILE - Ordinanza 30 aprile
2004 n. 8319
Enrico Altieri - Presidente
Ministero dell'Economia e delle Finanze (Avvocatura generale
dello Stato) contro Cassa di risparmio di Firenze spa (avv.
prof. Pasquale Russo) e Fondazione cassa di risparmio di
San Miniato e Cassa di risparmio di San Miniato (avv.ti
Franco Gallo ed Adriano Rossi) |
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1. Tributi erariali diretti - imposta sui
redditi distribuiti dalle societa' a soggetti nei confronti
dei quali non si applica l'imposta complementare o l'imposta
sulle societa' ed ai possessori di azioni al portatore emesse
nelle regioni a statuto speciale (imposta cedolare) (tributi
anteriori alla riforma del 1972) - Fondazioni bancarie -
Regime delle agevolazione tributarie - Relative all'esonero
della ritenuta sugli utili e IRPEG -Fondamento - Contrasto
con norme e principi del Trattato CE - Affermazione - Fattispecie
relativa a pregiudiziale comunitaria.
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2.Comunita' europea - giudice nazionale -
rimessione degli atti - in genere - Fondazioni bancarie
- Regime delle agevolazione tributarie - Relative all'esonero
della ritenuta sugli utili e IRPEG -Fondamento - Contrasto
con norme e principi del Trattato CE - Affermazione - Fattispecie
relativa a pregiudiziale comunitaria.
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3. Comunita' europea - giudice nazionale
- in genere - Verifica della compatibilita' del diritto
interno con quello comunitario - E verifica della validita'
delle decisioni della Commissione CE - In materia di Agevolazioni
tributarie in favore delleFondazioni bancarie - Potere-dovere
del giudice nazionale - Nel giudizio di Cassazioen - Affermazione-
Fondamento.
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4. Impugnazioni civili - cassazione (ricorso
per) - in genere - Verifica della compatibilita' del diritto
interno con quello comunitario - E verifica della validita'
delle decisioni della Commissione CE - In materia di Agevolazioni
tributarie in favore delleFondazioni bancarie - Potere-dovere
del giudice nazionale - Nel giudizio di Cassazioen - Affermazione-
Fondamento.
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5. Tributi erariali diretti - imposta sui
redditi distribuiti dalle societa' a soggetti nei confronti
dei quali non si applica l'imposta complementare o l'imposta
sulle societa' ed ai possessori di azioni al portatore emesse
nelle regioni a statuto speciale (imposta cedolare) (tributi
anteriori alla riforma del 1972) - Rimessione della causa
alla Corte di Giustizia CE - Per valutare la compatibilita'
tra la disciplina agevolativa fiscale estesa alle Fondazioni
Bancarie - E la Legittimita' della decisione della Commissione
CE del 22 agosto 2002 - Fondamento.
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6. Comunita' europea - giudice nazionale
- rimessione degli atti - in genere - Alla Corte di Giustizia
CE - Per valutare la compatibilita' tra la disciplina agevolativa
fiscale estesa alle Fondazioni Bancarie - E la Legittimita'
della decisione dellaCommissione CE del 22 agosto 2002 -
Fondamento.
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1. L'agevolazione di cui all'art. 10-bis
della legge n. 1745 del 1962, la quale comporta un esonero
dalla ritenuta a titolo d'imposta sugli utili derivanti
dalle partecipazioni societarie possedute, correlata con
quella di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973, che
riconosce il beneficio della riduzione alla meta' dell'aliquota
IRPEG, attribuita anche alle Fondazioni bancarie in base
alla legge n. 461 del 1998 e, specificamente, all'art. 12
del D. Lgs. n. 153 del 1999 (che ha espressamente esteso
l'agevolazione IRPEG a tali enti) e, nel periodo anteriore
all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 153 del 1999, in via
interpretativa, sulla base dell'affermata natura non commerciale
di tali enti, si pone in contrasto con le norme e i principi
del Trattato CE, in materia di concorrenza, con riguardo
alla disciplina degli aiuti di Stato (artt. 87 e 88), in
relazione al principio di non discriminazione, e con riguardo
alla liberta' di stabilimento e circolazione dei capitali
(artt. 12, 43 e ss., 56 e ss.) (Sulla base di tale principio
la Corte ha disposto di sottoporre alla Corte di Giustizia
CE, in via pregiudiziale, le questioni di interpretazione
del diritto comunitario e di validita' della decisione della
Commissione CE del 22 agosto 2002, nella C-54/b, che aveva
escluso che tale disciplina fiscale agevolativa comportasse
la violazione delle regole riguardanti gli aiuti di Stato).
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2. La compatibilita' del regime fiscale agevolativo
stabilito in favore delle Fondazioni bancarie e la validita'
della decisione della Commissione CE del 22 agosto 2002,
che l'ha affermata, devono essere verificate, anche d'ufficio,
da parte della Corte di Cassazione. Infatti, il carattere
del giudizio di cassazione non impedisce che venga applicato
il diritto comunitario nella sua interezza, indipendentemente
da specifiche domande proposte nel giudizio di merito o
introdotte con i motivi di ricorso e, al pari delle questioni
di legittimita' costituzionale o del cd. , con l'osservanza
del solo limite dell'avvenuta definizione del rapporto controverso
(Nell'enunciare tale principio, la Corte ha affermato che,
in tema di aiuti di Stato illegali o incompatibili, tale
controllo e' reso necessario dal dovere di disapplicazione
delle misure di diritto interno contrastanti con il diritto
comunitario, fino ad assumere, se del caso, provvedimenti
provvisori).
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3. In relazione al sistema agevolativo nazionale
italiano (esonero dalla ritenuta a titolo d'imposta sugli
utili derivanti dalle partecipazione societarie possedute
e riduzione alla meta' dell'aliquota IRPEG), esteso dall'art.
12 D. Lgs. n. 153 del 1999 alle Fondazioni bancarie, ma
applicato anche in via retroattiva, vanno poste alla Corte
di Giustizia CE le domande pregiudiziali tendenti ad accertare
se le Fondazioni bancarie italiane, per essere titolari
di partecipazioni di controllo di societa' bancarie, in
relazione ad una quota assai rilevante che tali soggetti
hanno sul mercato, e potendo destinare il ricavato della
dismissione di tali partecipazioni all'acquisto in imprese
non bancarie, anche per perseguire la finalita' <>,
siano sottoposte alla disciplina comunitaria della concorrenza,
da un lato, e a quella stabilita in materia di aiuti di
Stato, da un altro. E, nel caso di risposta affermativa
di tale quesito, se sia valida, sotto il profilo della legittimita'
e della sufficienza della motivazione, la decisione della
Commissione CE del 22 agosto, con la quale e' stata ritenuta
inapplicabile alle Fondazioni, per il sistema agevolativo
menzionato, la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
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sentenza clicca qui
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DUCCIO M. TRAINA
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| Le agevolazioni fiscali
alle fondazioni bancarie tornano all'esame della Comunità
Europea
| 1)
La Corte di Cassazione riapre la questione, che
sembrava definitivamente "archiviata" dopo la decisione
C(2002) 3118 del 22 agosto 2002 della Commissione
delle Comunità Europee, relativa alla configurabilità
di aiuti di Stato nelle agevolazioni fiscali di
cui beneficiano le fondazioni bancarie in quanto
enti no profit (o assimilati tali).
Prendendo spunto (è proprio il caso di dirlo, perché
la questione poteva forse risolversi in base al
diritto interno e il rinvio finisce per coinvolgere
profili più ampi oltre ad apparire di dubbia proponibilità:
v. infra) da una controversia relativa all’ammissibilità,
ai sensi dell'art. 10 bis della legge 29 dicembre
1962, n. 1745, dell’esonero dalla ritenuta a titolo
di imposta sugli utili percepiti da una fondazione
in qualità di azionista di società bancaria, la
Corte si è posta d’ufficio la questione della compatibilità
di tale regime fiscale con il diritto comunitario
della concorrenza (artt. 81 ss., partic. 87 e 88,
trattato CE).
Vale osservare che l'applicabilità dell’esenzione
in parola alle fondazioni bancarie non è affatto
pacifica, perché, a differenza di altre agevolazioni,
non è espressamente prevista nel d.lgs. 153/1999
ed anzi vi sono riferimenti testuali di segno opposto
relativamente al periodo - in cui si collocano i
fatti per cui è causa - anteriore all'entrata in
vigore di tale disciplina (v. art. 12, c. 6, d.lgs.
cit.: ""non si fa luogo al rimborso o a riporto
a nuovo del credito d'imposta sui dividendi percepiti
dalle Fondazioni"), tanto che all'interno della
stessa Sezione tributaria della Cassazione convivono
due indirizzi contrastanti (v. in senso negativo
sent. 9.5.2002, n. 6607, in senso affermativo sent.
17.12.2003, n. 19365) e la questione è pendente
dinanzi alle Sezioni unite, a cui è stata rimessa
con ordinanza 14.8.2002, n. 12217 (per questi profili
v. la nota di F.A. Genovese a Cass. 19365/03, in
www.dirittoegiustizia.it).
La Sezione tributaria ha ritenuto di non attendere
la decisione delle Sezioni Unite, mossa dalla necessità
di verificare in via pregiudiziale la conformità
delle norme interne con la disciplina degli aiuti
di Stato e, sotto un determinato profilo, anche
con il principio di non discriminazione e con le
libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali.
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| 2)
Ripercorrendo criticamente le argomentazioni sviluppate
dalla Commissione e chiedendo espressamente una
pronuncia sulla validità della decisione da questi
assunta, la Cassazione solleva una serie di dubbi
- lasciando chiaramente trasparire la sua propensione
per la soluzione negativa - circa la qualificazione
delle fondazioni bancarie in termini di enti “non
commerciali”. Il cuore della questione verte infatti
sulla natura - imprenditoriale o meno - di tali
istituzioni.
Secondo l’art. 87 del trattato, sono considerati
aiuti di Stato e come tali sono consentiti solo
in casi particolari di “compatibilità” con il mercato
comune, le misure che sotto qualsiasi forma favoriscono
talune imprese e in tal modo falsano o minacciano
di falsare la concorrenza. Perché scattino le restrizioni
comunitarie, quindi, è necessario che il beneficiario
sia un’impresa, e la nozione di impresa, come è
noto, è una delle più controverse in quanto di essa
manca nel diritto comunitario (come nel nostro diritto
interno) una definizione normativa.
La giurisprudenza comunitaria ha tuttavia elaborato,
a partire dal lontano 1962 (v. sentenze del 13 luglio
1962, cause riunite 17/61 e 20/61, Klocker-Werke
e Hoesch, e 13 luglio 1962, causa 19/61 Mannesmann),
una summa di principi che si sono consolidati nel
senso di privilegiare una nozione di tipo funzionale
o teleologico, ritenendosi impresa, a prescindere
dallo status giuridico e dalle modalità di finanziamento,
qualsiasi "entità" che eserciti un’attività economica
caratterizzata dall’offerta di beni o servizi su
un determinato mercato (v. in tal senso, tra le
tante e le più recenti, sentenze 16 marzo 2004,
cause riunite c-264/01, c-306/01, c-354/01 e c-355/01,
AOK Bundesverband e altri; 18 giugno 1998, causa
c-35/96, Commissione/Italia; 11 dicembre 1997, causa
c-55/96, Job Centre; 16 novembre 1995, causa c-244/94,
Fédération française des sociétés d'assurances e
a.).
Alla stregua di tale nozione la Commissione ha escluso
che le fondazioni bancarie costituiscano “impresa”,
salvo che in ben determinate circostanze che valgono
come eccezioni.
Questi, in estrema sintesi, i passaggi salienti
della decisione.
L’attività delle fondazioni bancarie “consiste nel
destinare il reddito che traggono dal loro patrimonio
alla promozione di scopi di utilità sociale”, mediante
l’erogazione di contributi ad enti senza fine di
lucro, l’esercizio di attività nel campo sociale
e il controllo di “imprese strumentali”.
La gestione della partecipazione in società bancarie,
in particolare nelle “società conferitarie” (cioè
nate dalla scissione prevista dalla l. “Amato”),
essendo improntata a criteri di pura redditività
e con esclusione di ogni tipo di ingerenza, non
costituisce "attività economica", in quanto non
si accompagna ad un ruolo di direzione né comporta
poteri diversi da quelli “ordinari” dell’azionista.
La posizione di rentier assunta dalle fondazioni
è identica - secondo la Commissione - a quella delle
società holding che si limitano a curare le proprie
partecipazioni in altre imprese senza interferire
nella loro conduzione, la cui attività, per pacifica
interpretazione formatasi in relazione alla VI direttiva
sull'IVA (dir. 77/388/CEE del 17 maggio 1988), non
è considerata di natura "economica" (v. sentenze
20 giugno 1991, causa c-60/90, "Polysar Investments
Netherlands bv"; 22 giugno 1993, causa c-333/91,
"Sofitam Sa").
A ciò aggiungasi che il patrimonio delle fondazioni
è strettamente vincolato al perseguimento di scopi
di utilità sociale, e quindi anche le partecipazioni
azionarie nelle società bancarie si rivelano per
essere tipicamente strumentali alla cura di finalità
non economiche, che costituiscono la vera ragione
d’essere delle fondazioni e ne caratterizzano la
natura giuridica. In ordine alle modalità con cui
le fondazioni perseguono gli scopi statutari, solo
in determinati casi, assolutamente marginali e recessivi,
si possono verificare i presupposti per lo svolgimento
di una attività economica e, di conseguenza, perchè
le agevolazioni ricevute possano configurarsi come
aiuti di Stato.
Nel caso assolutamente più diffuso, se non addirittura
caratterizzante la totalità delle fondazioni (come
ha rilevato la Commissione sulla base delle deduzioni
dello Stato italiano), in cui esercitano attività
consistente esclusivamente nell'erogazione di contributi
a fini solidaristici e di utilità sociale (secondo
il modello delle fondazioni grant making) è evidente
infatti che non v’è impresa perchè addirittura non
esiste un “mercato”. Lo stesso dicasi nel caso di
controllo di imprese strumentali che prestano i
loro servizi esclusivamente alle fondazioni e non
verso terzi.
Solo nell’ipotesi di esercizio, diretto o tramite
società strumentali, di un’attività nel campo sociale
orientata verso terzi e caratterizzata dalla presenza
competitiva di altre imprese (ad es. attività di
promozione di prodotti artistici, svolgimento di
servizi ospedalieri o alla persona, ecc.), si può
configurare lo svolgimento di un’attività economica.
In tal caso, ma solo in tal caso, vi sarebbero i
presupposti dell’aiuto di Stato, ma quello delle
fondazione operating rappresenta un modello pressochè
sconosciuto nella prassi, comunque facoltativamente
rimesso alle scelte degli enti e quindi da verificare
di volta in volta, accertando gli statuti e i comportamenti
concreti delle singole fondazioni. |
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| 3)
La Cassazione, come si è detto, sottopone a rivisitazione
critica tutto l'iter argomentativo della decisione.
Osserva anzitutto che l'originario vincolo genetico
e funzionale tra le fondazioni e le società bancarie
non sarebbe mai venuto meno, traendo le fondazioni
dall’amministrazione delle partecipazioni nelle
imprese conferitarie i mezzi necessari alla loro
stessa sussistenza e potendo acquisire quote azionarie
di minoranza in altre banche, di talché esse non
sarebbero puri investitori finanziari ma gestori
"professionali" di patrimoni azionari in società
bancarie.
In secondo luogo il permanere del controllo delle
fondazioni sulle banche conferitarie ben oltre il
termine quadriennale inizialmente assegnato dal
d.lgs. 153/1999 (sino al 31.12.2005, con ulteriore
proroga triennale in caso di affidamento della gestione
della partecipazione ad una società di gestione
del risparmio: v. art. 25 comma 1 bis, d.lgs. cit.,
come introdotto dall’art. 11 della l. 28.12.2001
n. 448), mantenendo un regime "provvisorio" per
ben tredici anni ed oltre, sarebbe ulteriore conferma
dell’esercizio di attività di impresa.
Ed ancora, la Commissione non avrebbe adeguatamente
valutato la possibilità per le fondazioni di assumere
partecipazioni, sia pure non di controllo, in imprese
non bancarie e, di recente, anche nella Cassa depositi
e prestiti trasformata in S.p.A. (art. 5, d.l. 30.9.2003,
n. 269, conv. in l. 24.11.2003, n. 3261). Infine
(ma trattasi di altra problematica) la tassazione
più favorevole dei dividenti erogati dalle banche
conferitarie spettanti alle fondazioni potrebbe
violare il principio di non discriminazione nei
confronti delle altre banche che non godono dei
medesimi benefici, se non altro sotto il profilo
dell’agevolazione alle operazioni di ricapitalizzazione
e ai nuovi investimenti. |
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| 4)
L’ordinanza non mancherà di sollevare polemiche,
stante l’entità delle poste economiche in gioco
e le ripercussioni su altri regimi tributari agevolativi,
quali la riduzione alla metà dell'irpeg ex art.
6 del d.p.r. n. 601/73 e l'esenzione, nel periodo
transitorio che si chiuderà il 31.12.2005 (salvo
proroga), dalla tassazione delle plusvalenze da
realizzo delle partecipazioni nelle s.p.a. bancarie
(v. artt. 12 e 13, d. lgs. 153/1999).
Non si può negare che la rimessione alla Corte di
Giustizia è stata favorita, se non addirittura quasi
indotta, dal comportamento contraddittorio e pressoché
"schizofrenico" dello Stato italiano che, come la
Cassazione non ha mancato di rilevare, dinanzi alla
Commissione ha sostenuto con fermezza la natura
non economica dell’attività svolta dalle fondazioni
e dinanzi ai giudici tributari ha invece cercato
di affermare il contrario, quantomeno con riferimento
al periodo anteriore al d.lgs. 153/1999, (in ciò
confortato da un parere del Consiglio di Stato,
Sez. III, 24 ottobre 1995, n. 2031 che, con riferimento
ad una diversa agevolazione che nel d.lgs. 153 ha
poi espressamente riferito alle fondazioni - la
riduzione a metà dell'irpeg ai sensi dell'art. 6
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 come sostituito
dall'art. 66, comma 8, del d.l. 30 agosto 1993,
n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427- ha ritenuto che "le fondazioni proseguono
e costituiscono continuazione storica e giuridica
delle Casse di Risparmio", avendo come attività
principale la "gestione della partecipazione nella
società per azioni conferitaria", e quindi non hanno
titolo per beneficiarne; v. anche, in questi termini,
la Circolare del Ministero delle Finanze n. 238
del 4 ottobre 1996).
Tuttavia le critiche che la suprema Corte muove
all’ordito argomentativo della Commissione, ad un
primo esame condotto "a caldo", sembrano eccessive,
soprattutto laddove si appuntano sulla carenza di
motivazione. Inoltre appare dubbia la stessa ammissibilità
del rinvio pregiudiziale, a causa della condotta
tenuta dallo Stato dinanzi alla Commissione. |
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| 5)
Partendo da quest'ultimo profilo, non è in discussione,
ovviamente, né la possibilità di richiedere una
pronuncia pregiudiziale ex art. 234, oltrechè sull'interpretazione
del Trattato, anche sulla validità della decisione
della Commissione, né la primazia del diritto comunitario
e l'obbligo del giudice nazionale di impedire l'esecuzione
di misure di aiuto illegali.
Senonché sul piano processuale appare quantomeno
singolare che possa essere rimessa in discussione
una decisione che ha visto come suo destinatario
(consenziente) proprio lo Stato italiano, il quale
è anche la parte che, nel giudizio a quo, si avvantaggerebbe
dalla declaratoria di invalidità della decisione
stessa.
I precedenti invocati su questo punto dalla Cassazione
o contengono affermazioni di portata generale circa
l'obbligo delle istituzioni comunitarie di ovviare
alle situazioni venutesi a creare in forza di regolamenti
dichiarati illegittimi in sede di pronunzia pregiudiziale
(sentenze 19 ottobre 1977, cause riunite 124/76
e 20/77, S.A. Moulins et Huileries de Pont-A-Mousson,
e 19 ottobre 1977, cause riunite 117/76 e 16/77,
Albert Ruckdeschel et Co. e altri); o riguardano
fattispecie del tutto peculiari (sentenza 17 giugno
1999, causa c-295/97, Industrie Aeronautiche e Meccaniche
Rinaldo Piaggio, in cui la Corte si è ritenuta competente
a dichiarare se determinati provvedimenti qualificabili
come aiuti di Stato fossero "esistenti" o "nuovi"
ai fini dell'obbligo di notificazione alla Commissione,
censurando quest'ultima per non aver adottato alcuna
decisione ritenendo erroneamente che l'aiuto era
"esistente"); o si riferiscono a casi in cui la
Commissione al momento della proposizione della
domanda pregiudiziale ancora non si era pronunciata
sulla sussistenza e sulla compatibilità dell'aiuto
(sentenza 1 dicembre 1998, causa c-200/97, Ecotrade);
o riguardano casi in cui la Commissione si era pronunciata
positivamente sulla compatibilità dell'aiuto dopo
che la misura di favore era stata attuata, escludendo
in tal ipotesi ogni possibilità di sanatoria della
condotta rimasta medio tempore illegale (v. per
tutte sentenza 21 novembre 1991, causa c-354/90,
Federation Nationale du Commerce Exterieur des Produits
Alimentaires e altre). Nella fattispecie in esame
è accaduto invece l'esatto contrario della fattispecie
da ultimo considerata, avendo la Commissione escluso,
prima del rinvio pregiudiziale, che le norme agevolative
sub judice contrastassero con l'art. 87 del Trattato.
Il caso è assolutamente peculiare. Tuttavia la Corte
di Giustizia ha già avuto modo di affermare che
il rinvio pregiudiziale non può costituire mezzo
surrettizio per rimettere in discussione le decisioni
della Commissione in materia di aiuti divenute inoppugnabili
per decorrenza dei termini nei confronti della parte
che, nella causa pendente dinanzi al giudice a quo,
trarrebbe vantaggio da una pronuncia di invalidità
della Corte (sentenza 9 marzo 1994, causa c-188/92,
TWD Textilwerke Deggendorf gmbh). Più precisamente,
ha ritenuto che "secondo giurisprudenza consolidata,
uno Stato membro non può fondatamente rimettere
in discussione la validità di una decisione della
quale è destinatario ai sensi dell'art. 93, n. 2
del Trattato dopo la scadenza del termine stabilito
dall'art. 173, terzo comma, del Trattato (v. sentenze
12 ottobre 1978, causa 156/77, Commissione/Belgio,
Racc. pag. 1881, e 10 giugno 1993, causa c-183/91,
Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3131)".
E ciò, come ha successivamente ribadito (pur limitando
la portata del principio espresso in TWD), per preservare
la certezza del diritto ed evitare che atti comunitari
produttivi di effetti giuridici vengano rimessi
in discussione all’infinito (sentenza 30 gennaio
1997, causa c-178/95, Wiljo NV) Nella specie non
si può escludere che trovi applicazione proprio
questo principio, in quanto anche relativamente
alle agevolazioni previste per le fondazioni la
decisione "assolutoria" della Commissione è divenuta
definitiva, non tanto per mancata impugnazione,
quanto per il fatto che lo Stato Italiano nel procedimento
ex art. 88 ha sostenuto proprio la tesi accolta
dall'organo comunitario invocando la decisione poi
adottata e quindi prestandovi piena acquiescenza.
Non solo. Non sembra escludibile a priori che la
posizione assunta dallo Stato in quel procedimento
sia ritenuta preclusiva della possibilità di risollevare
la stessa questione in via pregiudiziale sotto un
diverso profilo, e cioè in quanto rappresenterebbe
una sorta di espediente per aggirare il decisum
della Commissione e il carattere meramente inte....
della controversia, un pò come ad es. è stato ritenuto
nel caso di rinvio pregiudiziale disposto in una
ficta causa (v. sentenza 11 marzo 1980, causa 104/79,
Foglia). |
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| 6)
Per quanto attiene al merito della questione, il
dato di fondo da cui non sembra potersi prescindere
è rappresentato dal fatto che la gestione da parte
delle fondazioni delle partecipazioni nelle società
bancarie non va oltre il "taglio delle cedole",
poiché tra fondazioni e società conferitarie vi
è ex lege piena scissione, suggellata anche dal
regime delle incompatibilità (divieto di cumulare
incarichi nelle due istituzioni). Le fondazioni,
pertanto, non svolgono alcun altro ruolo che quello
di socio, al quale non si può certo attribuire,
per il solo fatto di incassare dividendi, la qualifica
di imprenditore.
L’accento va quindi spostato sull’attività "principale"
delle fondazioni, che la Commissione ha preso in
esame ed ha esattamente individuata come volta al
conseguimento di fini sociali.
Non solo è estraneo ad essa ogni profilo egoistico
o lucrativo ma, soprattutto, resta escluso che possa
estrinsecarsi in prestazione di beni o servizi e
quindi non si cala in un "mercato" di soggetti in
competizione fra loro. Nell’erogazione di contributi,
infatti, non vi è concorrenza, e la gestione diretta
di attività no profit o la partecipazione a società
strumentali non costituisce, per i motivi già evidenziati
dalla Commissione, attività di natura economica
ove non si rivolga verso "terzi" e non vi sia competizione
con altri imprenditori.
Non sembra quindi che la Commissione abbia omesso
di valutare adeguatamente gli elementi essenziali
che contrassegno la natura delle fondazioni. Forse
le conclusioni a cui è giunta non sono di valore
assoluto e presentano, come spesso accade, margini
di opinabilità, ma non appaiono né carenti di istruttoria
né sfornite di motivazione (sono solo di segno diverso
da quelle assunte dalla Cassazione). |
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