| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 19 aprile 2004
n. 7374
Pres. Giustiniani, est. Preden
Comune di Morrovalle (Avv. Andrea Calzolaio) c. Ditta I-MAR
Inerti Mariotti s.r.l. (Avv.ti Mario D'Ottavi e Riccardo
Stecconi) |
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Giustizia amministrativa - Tribunali Amministrativi
Regionali - Giurisdizione del tribunale amministrativo regionale
- Esclusiva - Art.34 del D.lgs. n.80 del 1998 - Urbanistica
ed edilizia - Nozione - Attivita' estrattiva - Ricomprensione
nella nozione di 'uso del territorio' - Sussistenza - Conseguenza
in tema di giurisdizione sulle opposizioni alle ordinanze
ingiuntive delle relative sanzioni amministrative.
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Le opposizioni all'ordinanza/ingiunzione
di una sanzione amministrativa introdotte con atto depositato
successivamente all'entrata in vigore del D.lgs. n.80 del
1998, ed aventi ad oggetto le violazioni compiute nell'esercizio
di un'attivita' estrattiva di materiali di una cava sono
devolute alla cognizione, in sede di giurisdizione esclusiva,
del giudice amministrativo, giusta disposto dell'art.34
del citato D.lgs. 80/1998 (come sostituito dall'art.7 della
legge n.205 del 2000), atteso che l'attivita' estrattiva,
incidendo sulla materiale consistenza del territorio, determina
una trasformazione dell'assetto geomorfologico del suolo
che si risolve, per l'effetto, in un 'uso del territorio'
rientrante nella lata estensione della materia urbanistica
(che, appunto, comprende la totalita' degli aspetti dell'uso
del territorio, nessuno escluso). Conseguentemente, attenendo
alla materia urbanistica l'autorizzazione alla coltivazione
di una cava, anche i provvedimenti sanzionatori adottati
dalla competente autorita' amministrativa, nel caso di coltivazione
effettuata in difformita' dell'autorizzazione, devono ritenersi
adottati nell'ambito di detta materia, senza che, in contrario,
possa legittimamente invocarsi il disposto dell'art.22 bis
della legge 689/1981, introdotto dall'art.98 del D.,lgs.
n.507 del 1999, che, nel ripartire la competenza tra giudice
di pace e tribunale in tema di opposizione a sanzioni ammnistrative
di cui al precedente art.22, prevede, al comma 2 lett. c),
che l'opposizione vada proposta davanti al tribunale 'quando
la sanzione e' stata applicata per una violazione concernente
disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia', atteso
che l'ultimo comma del citato art.22 bis dispone, ancora,
che 'restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni
di legge', tra cui va certo ricompresa quella di cui al
previgente art.34, poi sostituito, con sostanziale conferma
del precedente contenuto, dall'art. 7 della ricordata legge
205/2000.
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