| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 16 aprile 2004
n. 7281
Pres. Corona, est. Foglia
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Avv.ti
Giulio Cevolotto e Dario Donella) c. Tusa Martorana (Avv.
Guido Romanelli e Lorenzo Stenico) |
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Avvocato e procuratore - Previdenza - Adeguamenti
annuali delle pensioni in relazione alla variazione dell'indice
ISTAT del costo della vita - Pensioni decorrenti nello stesso
anno della delibera di aumento - Applicabilita' dell'adeguamento
- Fondamento - Modifica ex art. 8 legge n. 141 del 1992
- Irrilevanza
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Gli aumenti annuali delle pensioni a carico
della Cassa di previdenza ed assistenza forense correlati
alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie degli operai ed impiegati devono essere
applicati anche a favore dei soggetti che abbiano conseguito
il diritto a pensione nell'anno di emissione della relativa
delibera del consiglio di amministrazione della Cassa, a
norma dell'art. 16 della legge n. 576 del 1980, modificato
dall'art. 8 della legge n. 141 del 1992, che prevede la
decorrenza dell'aumento dall'1 gennaio dell'anno successivo
alla data della delibera. Tale sistema di calcolo, che resta
valido anche con riferimento a situazioni successive al
1992 essendo rimasto immutato - ai sensi della cit. legge
n. 141 del 1992 -il regime di adeguamento delle pensioni
in questione, risponde non solo a razionalita' (in coerenza
con il sistema generale vigente per situazioni affini, quale
la perequazione delle pensioni a carico dell'INPS), ma anche
all'esigenza di garantire effettivita' di protezione ad
un credito costituzionalmente tutelato (art. 38 Cost.).
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