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CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 16 aprile 2004 n. 7253
Pres. De Musis, est. Vitrone
Rocchi (Avv.ti Antonio D'Agostino e Luciano Antonini) c. Comune di Massa Martana (Avv. Alarico Mariani Marini)


1. Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - Procedimento - Dichiarazione di p.u. - Affievolimento del diritto soggettivo del privato - Inquadramento negli atti c.d. plurimi - Impugnazione - Conseguente giudicato di annullamento - Limiti. Riferimenti normativi

 

2. Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - Vendita - Domanda di annullamento della cessione volontaria - Valore della causa - Determinazione - Criteri.

1. La dichiarazione di pubblica utilita' - che e' implicita nell'approvazione del piano di insediamenti produttivi - non e' un atto collettivo, ma va inquadrato nella categoria degli atti plurimi, ossia di quelli che riguardano una pluralita' di soggetti individuabili in relazione alla titolarita' dei vari beni vincolati e considerati 'uti singuli', sicche' il giudicato di annullamento produce effetti ripristinatori della pienezza del diritto di proprieta', gia' affievolito, solo per il ricorrente e non si estende ai proprietari rimasti estranei al giudizio dinanzi al giudice amministrativo.

 

2. Il valore - rilevante agli effetti della liquidazione delle competenze ed onorari difensivi - della causa promossa per l'annullamento di un contratto di cessione di un'area ex art. 12 della legge n. 865 del 1971 si determina, a norma dell'art. 12 cod. proc. civ., non gia' con riferimento al prezzo ricevuto per la cessione ed ai suoi accessori, bensi' con riferimento al valore di mercato del bene che rientrerebbe nel patrimonio dell'attore con l'accoglimento della domanda, maggiorato della somma eventualmente spettante a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione senza titolo del terreno destinato alla realizzazione dell'opera pubblica, oltre interessi e rivalutazione, o, in alternativa, con riferimento alla somma spettante a titolo di risarcimento per la perdita definitiva della proprieta' nell'ipotesi che la restituzione dell'area sia divenuta impossibile.


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