| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 16 aprile 2004
n. 7253
Pres. De Musis, est. Vitrone
Rocchi (Avv.ti Antonio D'Agostino e Luciano Antonini) c.
Comune di Massa Martana (Avv. Alarico Mariani Marini) |
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1. Espropriazione per pubblico interesse
(o utilita') - Procedimento - Dichiarazione di p.u. - Affievolimento
del diritto soggettivo del privato - Inquadramento negli
atti c.d. plurimi - Impugnazione - Conseguente giudicato
di annullamento - Limiti. Riferimenti normativi
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2. Espropriazione per pubblico interesse
(o utilita') - Vendita - Domanda di annullamento della cessione
volontaria - Valore della causa - Determinazione - Criteri.
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1. La dichiarazione di pubblica utilita'
- che e' implicita nell'approvazione del piano di insediamenti
produttivi - non e' un atto collettivo, ma va inquadrato
nella categoria degli atti plurimi, ossia di quelli che
riguardano una pluralita' di soggetti individuabili in relazione
alla titolarita' dei vari beni vincolati e considerati 'uti
singuli', sicche' il giudicato di annullamento produce effetti
ripristinatori della pienezza del diritto di proprieta',
gia' affievolito, solo per il ricorrente e non si estende
ai proprietari rimasti estranei al giudizio dinanzi al giudice
amministrativo.
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2. Il valore - rilevante agli effetti della
liquidazione delle competenze ed onorari difensivi - della
causa promossa per l'annullamento di un contratto di cessione
di un'area ex art. 12 della legge n. 865 del 1971 si determina,
a norma dell'art. 12 cod. proc. civ., non gia' con riferimento
al prezzo ricevuto per la cessione ed ai suoi accessori,
bensi' con riferimento al valore di mercato del bene che
rientrerebbe nel patrimonio dell'attore con l'accoglimento
della domanda, maggiorato della somma eventualmente spettante
a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione senza
titolo del terreno destinato alla realizzazione dell'opera
pubblica, oltre interessi e rivalutazione, o, in alternativa,
con riferimento alla somma spettante a titolo di risarcimento
per la perdita definitiva della proprieta' nell'ipotesi
che la restituzione dell'area sia divenuta impossibile.
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