| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 8 aprile 2004
n. 6934
Pres. Olla, est. Luccioli
Gamba ed altri (Avv.ti Di Maio e Rosso) c. Banca d’Italia
(Avv.ti Luciani, Carriero e Ceci) |
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Sanzioni amministrative - Applicazione -
In genere - Procedimento sanzionatorio in materia di intermediazione
finanziaria - Art. 195 d.Lgs. n.58 del 1998 - Decreto motivato
della corte d'appello sull'ooposizione alla sanzione amministrativa
- Impugnabilita' ex art. 111 Cost. - Conseguenze - Vizi
relativi alla motivazione - Sindacabilita' - Limiti.
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In tema di procedimento sanzionatorio previsto
in materia di intermediazione finanziaria dall'art. 195
del d.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il decreto della corte
d'appello (che decide l'opposizione contro il provvedimento
con cui, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB,
il Ministero del tesoro ha applicato la sanzione amministrativa)
e' impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario
per cassazione 'ex' art. 111 Cost., non con il ricorso ordinario
previsto dall'art. 360 cod. proc. civ.. Di conseguenza,
il vizio di motivazione del decreto e' insindacabile in
sede di legittimita' e assume rilievo esclusivamente se
si concreta in una totale carenza dell'apparato argomentativo,
ovvero in una mera apparenza di esso, perche' sviluppato
con argomentazioni inidonee a rivelare il procedimento logico
attraverso il quale il giudice di merito e' pervenuto alla
decisione ovvero logicamente inconciliabili tra loro.
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