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n. 4-2004 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 8 aprile 2004 n. 6934
Pres. Olla, est. Luccioli
Gamba ed altri (Avv.ti Di Maio e Rosso) c. Banca d’Italia (Avv.ti Luciani, Carriero e Ceci)


Sanzioni amministrative - Applicazione - In genere - Procedimento sanzionatorio in materia di intermediazione finanziaria - Art. 195 d.Lgs. n.58 del 1998 - Decreto motivato della corte d'appello sull'ooposizione alla sanzione amministrativa - Impugnabilita' ex art. 111 Cost. - Conseguenze - Vizi relativi alla motivazione - Sindacabilita' - Limiti.

In tema di procedimento sanzionatorio previsto in materia di intermediazione finanziaria dall'art. 195 del d.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il decreto della corte d'appello (che decide l'opposizione contro il provvedimento con cui, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, il Ministero del tesoro ha applicato la sanzione amministrativa) e' impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione 'ex' art. 111 Cost., non con il ricorso ordinario previsto dall'art. 360 cod. proc. civ.. Di conseguenza, il vizio di motivazione del decreto e' insindacabile in sede di legittimita' e assume rilievo esclusivamente se si concreta in una totale carenza dell'apparato argomentativo, ovvero in una mera apparenza di esso, perche' sviluppato con argomentazioni inidonee a rivelare il procedimento logico attraverso il quale il giudice di merito e' pervenuto alla decisione ovvero logicamente inconciliabili tra loro.


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