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n. 7-2004 - © copyright

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - Verbale 6 luglio 2004


Deposito del lodo e determinazione dei compensi nell'arbitrato in materia di lavori pubblici


Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
camera arbitrale

 

Seduta del 6 luglio 2004
Verbale n. 174

 

L’anno 2004, il giorno 6 luglio 2004 alle ore 14,30 in Roma, nella sede di Via di Ripetta, 246, si è riunito il Consiglio della Camera Arbitrale con riferimento all’o.d.g. avente per oggetto:

 

…omissis…

 

Il Presidente informa che, stando a segnalazioni riferite dal Coordinatore della Segreteria, sembra che qualche collegio arbitrale sia orientato ad autoliquidarsi le spese e i compensi, astenendosi dal presentare la proposta di liquidazione dopo il deposito del lodo o, addirittura, omettendo tale deposito. Ciò sulla erronea supposizione che, in seguito alla sentenza 17 ottobre 2003 n. 6335 del Consiglio di Stato (che ha annullato la norma attributiva alla Camera arbitrale del potere di nomina del terzo arbitro, conferendola alle stesse parti o, in caso di disaccordo, al Presidente del Tribunale, l’arbitrato in materia di lavori pubblici, regolato dall’art. 32 legge quadro 11 febbraio 1994 n. 109 (e succ. modif.) e dagli artt. 150- 151 del Regolamento di attuazione approvato col d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, sia ormai stato declassato ad arbitrato di diritto comune (ex art. 806 ss c.p.c.).

 

Il Consiglio

 

- Ritenuto che, alla stregua della normativa vigente, la su riassunta tesi appare destituita di fondamento giuridico;
- considerata altresì l’opportunità di prevenire il formarsi di una prassi che contribuirebbe a rendere ancora più confusa la situazione conseguente alla suddetta sentenza e alla persistente inerzia degli organi legislativi, più volte sollecitati a intervenire in materia al fine di colmare il vuoto determinato dal giudicato amministrativo nel delicato settore dei lavori pubblici;

 

Osserva

 

- La sentenza n. 6335/2003 del Consiglio di Stato, annullando l’art. 150, comma 3, d.P.R. 554/99 limitatamente al potere di nominare il terzo arbitro, non ha modificato o messo in discussione: a) né il fatto che il deposito in acconto debba essere versato quale presupposto cui è subordinato l’avvio e il proseguimento della procedura arbitrale; b) né il fatto che questa debba necessariamente svolgersi presso Camera arbitrale, ovvero presso uno degli Osservatori regionali dei LL.PP. in base all’art. 150, comma 4 dPR cit. (non intaccato dalla suddetta sentenza), e secondo le norme del regolamento di procedura di cui al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398.
La suddetta sentenza, anzi, ha espressamente riconosciuto, con la ribadita natura dell’arbitrato de quo come “rituale” e “amministrato” dalla Camera arbitrale, la legittimità del regolamento di procedura che è stato approvato, ai sensi dell’art. 32 l. 109/94, con D.M. 2 dicembre 2000 n. 398.
Orbene, l’art. 9 del cit. D.M. prescrive tassativamente che il lodo deve essere “depositato presso la Camera arbitrale”, nei termini e con le modalità ivi indicati, anche agli effetti della esecutività di competenza del Tribunale ai sensi dell’art. 825 c.p.c.;
il successivo art. 10, poi, prescrive in modo altrettanto inderogabile che “il corrispettivo dovuto dalle parti è determinato ai sensi dell’art. 32 della legge dalla Camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio in base alla tariffa allegata” al decreto stesso;
l’art. 12, infine, attribuisce alla normativa ivi contenuta la valenza di lex specialis rispetto a quella di diritto comune, stabilendo che solo “per quanto non disciplinato dal presente decreto si applicano le norme contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile”.
Di conseguenza le norme speciali dettate dai su menzionati artt. 9 e 10 D.M. 398/2000 prevalgono sulle corrispondenti e incompatibili disposizioni di cui all’art. 825 c.p.c. (“deposito del lodo”) e dell’art. 814 c.p.c (“diritti degli arbitri”): sia quanto all’organo legittimato a liquidare le spese e i compensi arbitrali (Camera arbitrale); sia quanto alla tariffa applicabile (che è solo quella allegata al D.M. 398/2000).
Ciò premesso e considerato, con riguardo all’ordine istituzionale delle competenze e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e imparzialità;

 

Il Consiglio, all’unanimità,

 

Delibera

 

di esprimere il seguente avviso:

 

1. in materia di lavori pubblici e sul presupposto che sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici;

 

2. il lodo deve essere depositato presso quest’ultima nei modi e nei termini di cui all’art. 9 del D.M. 2 dicembre 2000, n. 398;

 

3. il corrispettivo dovuto dalle parti è determinato a norma dell’art. 10 D.M. cit. dalla Camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio in base alla tariffa allegata allo stesso decreto;

 

4. per opportuna conoscenza dispone che la presente delibera sia pubblicata sul sito Internet (www.Autoritalavoripubblici.it).

 

Estratto della presente delibera sia comunicato, oltre che all’Autorità di Vigilanza, a:

 

1. Presidenza del Consiglio dei Ministri (Segretario Generale);
2. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Capo di Gabinetto);
3. Presidente del Tribunale di Roma.

 

…omissis…

 

Seguono le firme


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