| AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - Verbale 6 luglio
2004
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Deposito del lodo e determinazione dei compensi
nell'arbitrato in materia di lavori pubblici
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Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
camera arbitrale
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Seduta del 6 luglio 2004
Verbale n. 174
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L’anno 2004, il giorno 6 luglio 2004 alle
ore 14,30 in Roma, nella sede di Via di Ripetta, 246, si
è riunito il Consiglio della Camera Arbitrale con riferimento
all’o.d.g. avente per oggetto:
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…omissis…
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Il Presidente informa che, stando a segnalazioni
riferite dal Coordinatore della Segreteria, sembra che qualche
collegio arbitrale sia orientato ad autoliquidarsi le spese
e i compensi, astenendosi dal presentare la proposta di
liquidazione dopo il deposito del lodo o, addirittura, omettendo
tale deposito. Ciò sulla erronea supposizione che, in seguito
alla sentenza 17 ottobre 2003 n. 6335 del Consiglio di Stato
(che ha annullato la norma attributiva alla Camera arbitrale
del potere di nomina del terzo arbitro, conferendola alle
stesse parti o, in caso di disaccordo, al Presidente del
Tribunale, l’arbitrato in materia di lavori pubblici, regolato
dall’art. 32 legge quadro 11 febbraio 1994 n. 109 (e succ.
modif.) e dagli artt. 150- 151 del Regolamento di attuazione
approvato col d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, sia ormai
stato declassato ad arbitrato di diritto comune (ex art.
806 ss c.p.c.).
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Il Consiglio
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- Ritenuto che, alla stregua della normativa
vigente, la su riassunta tesi appare destituita di fondamento
giuridico;
- considerata altresì l’opportunità di prevenire il formarsi
di una prassi che contribuirebbe a rendere ancora più confusa
la situazione conseguente alla suddetta sentenza e alla
persistente inerzia degli organi legislativi, più volte
sollecitati a intervenire in materia al fine di colmare
il vuoto determinato dal giudicato amministrativo nel delicato
settore dei lavori pubblici;
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Osserva
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- La sentenza n. 6335/2003 del Consiglio
di Stato, annullando l’art. 150, comma 3, d.P.R. 554/99
limitatamente al potere di nominare il terzo arbitro, non
ha modificato o messo in discussione: a) né il fatto che
il deposito in acconto debba essere versato quale presupposto
cui è subordinato l’avvio e il proseguimento della procedura
arbitrale; b) né il fatto che questa debba necessariamente
svolgersi presso Camera arbitrale, ovvero presso uno degli
Osservatori regionali dei LL.PP. in base all’art. 150, comma
4 dPR cit. (non intaccato dalla suddetta sentenza), e secondo
le norme del regolamento di procedura di cui al D.M. 2 dicembre
2000, n. 398.
La suddetta sentenza, anzi, ha espressamente riconosciuto,
con la ribadita natura dell’arbitrato de quo come “rituale”
e “amministrato” dalla Camera arbitrale, la legittimità
del regolamento di procedura che è stato approvato, ai sensi
dell’art. 32 l. 109/94, con D.M. 2 dicembre 2000 n. 398.
Orbene, l’art. 9 del cit. D.M. prescrive tassativamente
che il lodo deve essere “depositato presso la Camera arbitrale”,
nei termini e con le modalità ivi indicati, anche agli effetti
della esecutività di competenza del Tribunale ai sensi dell’art.
825 c.p.c.;
il successivo art. 10, poi, prescrive in modo altrettanto
inderogabile che “il corrispettivo dovuto dalle parti è
determinato ai sensi dell’art. 32 della legge dalla Camera
arbitrale, su proposta formulata dal collegio in base alla
tariffa allegata” al decreto stesso;
l’art. 12, infine, attribuisce alla normativa ivi contenuta
la valenza di lex specialis rispetto a quella di diritto
comune, stabilendo che solo “per quanto non disciplinato
dal presente decreto si applicano le norme contenute nel
titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile”.
Di conseguenza le norme speciali dettate dai su menzionati
artt. 9 e 10 D.M. 398/2000 prevalgono sulle corrispondenti
e incompatibili disposizioni di cui all’art. 825 c.p.c.
(“deposito del lodo”) e dell’art. 814 c.p.c (“diritti degli
arbitri”): sia quanto all’organo legittimato a liquidare
le spese e i compensi arbitrali (Camera arbitrale); sia
quanto alla tariffa applicabile (che è solo quella allegata
al D.M. 398/2000).
Ciò premesso e considerato, con riguardo all’ordine istituzionale
delle competenze e nel rispetto dei principi di trasparenza,
correttezza e imparzialità;
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Il Consiglio, all’unanimità,
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Delibera
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di esprimere il seguente avviso:
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1. in materia di lavori pubblici e sul presupposto
che sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato
ad un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale
per i lavori pubblici;
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2. il lodo deve essere depositato presso
quest’ultima nei modi e nei termini di cui all’art. 9 del
D.M. 2 dicembre 2000, n. 398;
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3. il corrispettivo dovuto dalle parti è
determinato a norma dell’art. 10 D.M. cit. dalla Camera
arbitrale, su proposta formulata dal collegio in base alla
tariffa allegata allo stesso decreto;
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4. per opportuna conoscenza dispone che la
presente delibera sia pubblicata sul sito Internet (www.Autoritalavoripubblici.it).
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Estratto della presente delibera sia comunicato,
oltre che all’Autorità di Vigilanza, a:
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1. Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Segretario Generale);
2. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Capo
di Gabinetto);
3. Presidente del Tribunale di Roma.
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…omissis…
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Seguono le firme |
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