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| n. 6-2004 - © copyright |
MASSIMO STIPO
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| Aspetti e problemi storico-giuridici
degli statuti degli enti pubblici: in particolare lo statuto
autonomo della banca d’italia e la sua posizione nella gerarchia
delle fonti.
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Sommario: 1. Introduzione; 2. Origini
storiche; 3. Gli statuti nell’ordinamento italiano:
varie loro specie; 4. Lo statuto della Banca d’Italia
nel quadro dell’autonomia istituzionale della stessa
in riferimento alla costituzione economico-materiale.
Il grado di detto statuto nella gerarchia delle
fonti normative.
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1. Pur nella varietà delle sue accezioni,
la parola statuto ha un significato sostanzialmente
unitario ed indica l’atto formale e solenne nel
quale sono espressi i principi fondamentali intorno
all’organizzazione ed all’ordinamento giuridico
di qualunque associazione, ente o istituto.
Trattandosi di enti sovrani, come gli Stati, questo
atto assume più comunemente il nome di carta costituzionale
o di costituzione; per gli enti minori, invece,
l’espressione ‘’statuto’’ è di applicazione universale.
Gli statuti degli enti e delle associazioni compresi
entro lo Stato assumono un diverso valore giuridico,
secondo che appartengono a figure giuridiche private
(provviste o non di personalità giuridica) o ad
enti che hanno il carattere di persone giuridiche
pubbliche. Nel primo caso, infatti, gli statuti
nascono nel campo dell’autonomia meramente lecita
del diritto privato; nel caso, invece, delle persone
giuridiche pubbliche, lo statuto rappresenta la
manifestazione più importante dell’autonomia. L’autonomia
normativa, infatti, consiste nella capacità, riconosciuta
dall’ordinamento giuridico generale della società
civile, a determinate persone giuridiche pubbliche
di organizzarsi per mezzo di proprie norme, destinate
a far parte dell’ordinamento giuridico; gli statuti
in discorso, quindi, hanno valore obbligatorio non
solo per i componenti l’associazione o l’istituzione
o, comunque, per il soggetto giuridico che li esprime,
ma anche per coloro che con esso vengono comunque
in rapporto.
Storicamente, oggi l’autonomia normativa è, per
definizione, propria di soggetti non sovrani e si
può quindi definire come il potere attribuito ad
enti non sovrani di emanare norme giuridiche equiparate
alle norme dell’ente sovrano. Ancor oggi (nonostante
talune imitazioni per venire incontro ad ispirazioni
sopranazionali: v., nel nostro ordinamento costituzionale,
l’art. 11 Cost.) ordinamenti per eccellenza appaiono
gli Stati; sono essi, quindi, che con proprie leggi,
attribuiscono e distribuiscono poteri di autonomia
normativa a figure giuridiche soggettive che fanno
parte del proprio ordinamento; anche in altri ordinamenti
generali, peraltro, sussistono, figure di autonomia
normativa; così nell’ordinamento canonico si riconoscono
tali poteri ad enti locali (per es., le diocesi)
o ad ordini religiosi, mentre nell’ordinamento internazionale
l’ente esponenziale dell’organizzazione generale
(l’O.N.U.) ha attribuito autonomie normative a determinati
enti (per es. la F.A.O.). Oggi, comunque, la c.d.
‘’potestà statutaria’’ è insieme normativa ed organizzativa.
In altri tempi, la potestà ha spaziato in ambiti
normativi amplissimi, quasi come quelli degli odierni
Stati. Ancora è da considerare che oggi l’equiparazione
gerarchica fra fonti normative dello Stato e fonti
normative di autonomia è problema di diritto positivo;
in teoria possono aversi equiparazioni di ogni sorta,
esclusa quella con le norme costituzionali perché
queste sono normalmente di spettanza dello Stato
e sovrastano per definizione qualsiasi altra fonte
normativa: si potranno avere certo norme costituzionali
che garantiscono fonti di autonomia (nel nostro
ordinamento si pensi, per esempio, alle norme costituzionali
che attribuiscono alle regioni poteri legislativi)
e quindi fonti di autonomia di rilevanza costituzionale,
ma mai fonti di autonomia equiparate alla Costituzione
formale. Esclusa questa equiparazione, possono quindi
darsi fonti di autonomia equiparate a fonti primarie
dello Stato, e fonti secondarie, a fonti terziarie
così come fonti di autonomia in posizione intermedia
sui generis (per esempio fonti sub-primarie). Non
esiste, quindi, una regola generale.
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2. Il problema, qui trattato, dell’autonomia
statutaria ci riporta alla formazione storica di
tale concetto. La ricerca di queste origini ci riporta
spontaneamente all’età storica che configurò il
fenomeno in proporzioni così appariscenti e dominanti
e che è stata autorevolmente battezzata come ‘’l’età
dell’autonomia (Solmi). In effetti l’ètimo della
parola greca (αύτòς ‘’stesso’’
νóμος ‘’legge’’) non deve oggi
trarre in inganno. Infatti ‘’autonomia’’ designò,
anticamente, presso i Greci e Romani, l’indipendenza
di uno Stato che si governava, di fronte agli altri
Stati, con proprie leggi. In Grecia "autonomia"
è propriamente la piena sovranità delle leggi di
una città nel territorio di essa; ciò che implica
la piena indipendenza e non si concilia con alcun
vincolo federale. Tuttavia, in pratica, la parola
si usò pure in senso meno assoluto.
Come autonomia, ad es., nella lega marittima ateniese
del sec. V a. C. si consideravano quelle città che,
pur sottostando al predominio ateniese, potevano
conservare tribunali propri, prendevano parte alle
deliberazioni di guerra e di pace, non erano tenute
a prestazioni in danaro, ma soltanto di navi e di
uomini (almeno nella maggior parte dei casi) e conservavano
in confronto gli υπηχοοι
una molto maggior libertà di movimenti. La tendenza
ateniese, naturalmente contrastata da frequenti
guerre e rivolte, era appunto quella di tentare
di sopprimere ogni forma di autonomia fra gli alleati;
e il contrasto era soprattutto aggravato dal fatto
che dalla mancanza di autonomia derivavano pesi,
oneri ed obblighi, di varia natura che il cittadino
greco non voleva sopportare. A Roma poi la distinzione
fra civitates sociae e province è la base del concetto
di autonomia. I soci erano legati a Roma da un accordo
d’alleanza, per cui non dovevano altro che prestazioni
militari, ma in realtà il foedus che legava a Roma
i suoi soci portò ben presto notevoli diminuzioni
della loro autonomia, e le città italiche, ricevendo
il diritto di voto in Roma e la possibilità di assumerne
la cittadinanza, venivano ad essere vincolate nei
loro rapporti con gli altri popoli, nel senso che
non potevano concludere accordi di nessun genere
separatamente da Roma, non potevano far guerre,
ricevere altre città sotto la loro protezione e
dovevano partecipare, senza essere consultate, alle
guerre fatte dai romani, fornendo determinati contingenti
di truppa. Solo nella decadenza della repubblica
si manifestò (con il crescente predominio di Roma)
la tendenza, da parte delle città italiche, a rinunziare
a parte della loro autonomia per entrare sempre
di più nell’orbita della cittadinanza romana.
Ma – come si è detto – per inquadrare rigorosamente
il concetto tecnico-giuridico di autonomia occorre
rifarsi al grande moto di rinnovamento che si verificò
negli ordinamenti italiani fra il sec. XI e il XII
e dal quale nacquero le strutture politiche che
nei due secoli successivi si consolidano in stabili
forme destinate a vivere fino alle soglie dell’età
moderna: ordinamenti comunali, corporativi, monarchici.
Così riflettendo sulla più innovatrice di queste
forme, il Comune politico, è da considerare che
l’originalità delle sue interne strutture e le tumultuose
vicende che riempiono la prima fase della sua esistenza
non rappresentò un moto incomposto perché queste
strutture nuovissime restano saldamente inserite
nelle maglie dell’ordine antico, che presupponevano
e riconoscevano. A queste nuove realtà in fermento
guardò precocemente la scienza giuridica (canonistica
e civilistica). Ed in questa prospettiva particolare
rilevanza assunse la normazione statutaria dei comuni
(fiorenti in specie nell’Italia centrale e settentrionale
e nella Sardegna). Statutum, nel medioevo, si disse
la norma, sancita dagli organi costituzionali a
ciò preposti dagli ordinamenti particolari che riconoscevano
sopra di sé l’autorità di un superior, in contrapposizione
con la lex, che tecnicamente è vocabolo riservato
alla manifestazione normativa emanata dall’ordinamento
laico dell’autorità suprema e universale, dalla
quale, in tale concezione, ogni altro potere deriva:
cioè, dall’imperatore. Come osservato acutamente
dal Calasso, i criteri discretivi fra statutum e
lex sono i seguenti: 1) lo statutum ha un valore
particolare che si esaurisce entro i confini dell’ordinamento
in cui è stato emanato, mentre la lex ha valore
universale, com’è universale l’ordinamento (l’impero)
da cui emana; 2) lo statutum presuppone la lex alla
quale si coordina allo stesso modo in cui l’ordinamento
particolare è tale in quanto vive entro l’orbita
dell’ordinamento universale; così lo ius proprium
(espresso dallo statuto) con le funzioni ‘’adiuvandi
vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia
propter utilitatem publicam’’ veniva a possedere
le funzioni che il Digesto attribuiva al diritto
pretorio. Espressione genuina di quelle forze nuove
che avevano collaborato alla nascita stessa del
comune (e del mutevole gioco di queste forze) lo
statuto rappresentò anche il simbolo della libertà
comunale: non a caso l’epoca della maggiore fioritura
degli statuti cade posteriormente alla pace di Costanza,
quantunque l’idea della codificazione dello jus
proprium sia più antica. La data della pace di Costanza,
infatti, nella storia costituzionale dei comuni,
segnò una grande svolta: si chiudeva infatti il
periodo in cui il comune era stato governato dalla
magistratura consolare, (a carattere collegiale)
e cominciava l’età podestarile, sostituendosi alla
magistratura collegiale, una magistratura unica
(il podestà) che rappresenta il comune nella sua
unità (universitas) e non le singole classi che
avevano partecipato alle lotte (inizialmente contro
le forze conservatrici che li osteggiavano, particolarmente
quelle feudali, e successivamente allo scopo di
costringere la potenza suprema dalla quale dipendevano,
giuridicamente l’imperatore, a riconoscere e legittimare
il nuovo stato di cose). Gli statuti nacquero dall’esigenza
di dare certa norma ad una vita di affari che non
poteva essere più contenuta nell’ambito angusto
delle consuetudini ed ebbero un contenuto assai
vario nei tempi e nei luoghi secondo l’origine e
le vicende della vita giuridica della città e del
suo territorio. La legislazione statutaria fu altresì
l’argine opposto al pericolo che un culto esagerato
del diritto giustinianeo (il cui rinnovato studio
in detto periodo era salito ad altezze da secoli
non toccate) da legge di stirpe elevata alla dignità
di lex communis, potesse calpestare le regole difformi
imperanti nel costume. Gli statuti possono rientrare
nel genere delle fonti primarie, essi furono a lungo
contrapposte alle leggi in senso stretto. Queste,
nacquero dall’esigenza di omne aevum valiturae,
quelli, senza previsioni di perpetuità e contingenti,
e non di meno distinti dalle provisiones o dai consilia
destinati ad esaurirsi nel momento stesso in cui
ricevevano esecuzione. Statutum si disse anche l’accordo
privato sovente introdotto con la formula Stat inter,
ma più spesso fu concepito come l’ipostasi di una
volontà comune che si trasforma in norma di condotta
per le parti che si erano accordate (una communis
sponsio come l’antica lex). Gli statuti comunali
rispecchiarono la diversa struttura e la diversa
competenza del comune. Si parla di statuti cittadini
(ossia politici e civili) e statuti rurali (di contenuto
puramente amministrativo) e alla loro volta gli
statuti rurali si possono distinguere in castrensi,
vicinali e curtensi. Nell’interno del comune ci
poterono essere anche statuti di corporazioni e
anche statuti di famiglie. Nel sistema medievale
delle fonti gli statuti si subordinarono e si coordinarono
secondo la gerarchia delle autorità cui era concesso
lo ius statuendi. Lo statuto delle città prevalse
su tutti gli statuti castrensi vicinali, corporativi.
Dopo la pace di Costanza, lo ius statuendi di ampliò
ed intensificò e si poté anche ammettere che lo
statuto potesse abrogare le stesse leges, le quali
costituivano pur sempre il diritto comune. Di solito
si considerano come elementi costitutivi degli Statuti
quelli che pur si considerano come elementi del
diritto italiano: diritto romano, diritto germanico,
diritto canonico e diritto volgare. Lo Statuto non
aveva però ragione, salvo che non si trattasse di
abrogare contrarie norme locali, di sancire le norme
di diritto giustinianeo, che, com’è noto, avevano
efficacia di diritto comune, poté invece ribadire
il diritto romano pregiustinianeo per impedire che
fosse sopraffatto dal giustinianeo. Anche l’adozione
di norme tratte dal diritto della Chiesa sarebbe
stata superflua in quanto le sue norme erano considerate
generali (ius comune, utriusque juris, civile cioè
e canonico), ma sovente la Chiesa (per ribadirne
la validità) nei momenti di attrito con l’impero
ne impose l’inserzione negli Statuti. E’ da osservare
che seppure la formazione degli Statuti ebbe un
effetto negativo nei riguardi dell’unità che si
andava faticosamente ricostituendo nel campo giuridico
con il prevalere del diritto romano, tuttavia si
deve considerare che nel diritto formatosi per mezzo
di tali statuti siano vigorose concezioni originali
e che ne derivino sovente contributi di particolare
rilievo alla formazione del nuovo diritto italiano.
Il tipo di società che il diritto statutario ci
presenta è molto progredito di fronte a quello feudale
anche se alcuni difetti sono da ricordare in quanto
l’ordinamento comunale è spesso in preda alle parti
che si contendono il campo e così vari statuti venivano
assai facilmente mutati per il variare delle parti
politiche; tali facili cambiamenti sono oggetto
di scherno da parte di giuristi e di poeti, ed è
nota l’invettiva dantesca contro Firenze ‘’… verso
di te che fai tanto sottili provvedimenti, che a
mezzo novembre non giunge quel che tu d’ottobre
fili’’. In effetti è da considerare che il comune
libero medioevale pur fra moti convulsi della sua
faticosa crisi di crescenza, aveva creato norme
(diremmo noi seguendo la fine dogmatica odierna)
di grado primario destinate a coordinarsi alla legge
per antonomasia – il diritto romano giustinianeo
– aveva ricreato istituti e principi di diritto
pubblico e di diritto privato, rinnovato dalle fondamenta
tutto il sistema della tutela dei diritti, aveva
affrontato e risolto, pure nel suo splendido isolamento,
problemi economici e finanziari di respiro europeo,
era servito di modello, coi propri ordinamenti politici
e sociali, a terre lontane d’oltre Alpe e d’oltre
mare. Aveva posto le basi della civiltà moderna.
Ma quando le parti in lizza (fazioni politiche e
classi sociali) erosero con le loro contese implacabili
gli ordinamenti liberi, il volto dell’antico comune
libero ne risultò sfigurato e sulla città stanca,
avvilita, depauperata ebbe ragione il signore, e
così il trapasso al regime signorile (che pure si
compì con legalissime forme) segnò la fine del genuino
sforzo creativo proprio di una epoca che, a ragione,
è stata chiamata, per la sua grandezza, rinascimentale.
E proprio le forme legali agirono, come anestetico,
sul popolo stanco, che (come osservato acutamente
dal Calasso) quasi non si accorse lì per lì di tale
trapasso, ma all’occhio clinico del giurista la
potestas generalis del signore, che si era ormai
impadronito di tutte le leve di comando, vero ‘’dominus’’
(o ‘’capitaneus’’) generalis apparve per quello
che era. Bartolo da Sassoferrato chiude il suo Tractatus
de regimine civitatis con queste scultoree espressioni:
‘’Hodie Italia est tota plena tyrannis’’.
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2. Tornando, dopo questa digressione
storica, al tempo presente, è da osservare, che
la formalizzazione giuridica del potere di organizzarsi
è una vicenda che è tuttora in corso di svolgimento.
Il potere di organizzarsi, come potere di fatto,
è di qualunque figura soggettiva. In diritto privato
l’attività organizzativa non ha rilievo giuridico
principale anche se sussistono certamente negozi
ed atti organizzativi che costituiscono e fanno
funzionare assemblee di soci, consigli di amministrazione,
collegi di sindaci, etc., così come sussistono negozi
institori, contratti di agenzie, negozi di procura,
contratti di dirigenza, di lavoro, di appalto di
servizi, etc.. L’attività organizzativa dei pubblici
poteri è ampiamente disciplinata da norme giuridiche
apposite e dà luogo a vari rapporti giuridici propri.
In effetti è agevole rilevare (M. S. Giannini) che
l’attività organizzativa de qua, sia sotto l’aspetto
di scienza dell’organizzazione sia sotto quello
giuridico, ha i seguenti oggetti: gli uffici, l’attività
degli uffici, il personale ed i mezzi. Per gli enti
pubblici diversi dallo Stato e dagli altri enti
territoriali, gli atti normativi di esercizio della
potestà organizzativa sono gli statuti, i regolamenti
di organizzazione, i regolamenti di servizio, i
regolamenti del personale. Limitando il discorso
agli statuti, e prescindendo da quelli propri delle
Regioni, la ricognizione dell’ordine positivo evidenzia
una componente che è comune a tutti gli statuti,
che consiste in un corpo di regole che preordinano
gli apparati di governo regolandone quantomeno le
competenze e le modalità di funzionamento (spesso
in concorso con le norme dell’ente politico di riferimento:
Stato, Regione, comune, etc.). Si è esattamente
osservato (Coltelli) che i due attributi formali
caratterizzanti lo statuto si compendiano nella
riferibilità all’ente (che gode, appunto, in base
alle norme dell’ordinamento generale, di potestà
statutaria) e nel valore normativo costitutivo dell’ordinamento
generale. Premesso che le persone giuridiche pubbliche
non sono titolari di un potere esclusivo di autorganizzazione
di fronte alla legge, ne consegue che non è configurabile
nel nostro ordinamento giuridico un principio di
‘’riserva’’ del potere statutario all’ente pubblico,
nei confronti della legge sicché lo Stato, nella
sua veste di organo legislativo, può disporre sull’organizzazione,
non peraltro senza limiti, perché bisogna pur sempre
rispettare l’autonomia di cui in ipotesi l’ente
dispone nell’ordinamento generale; comunque, oggi,
eccettuati gli statuti delle Regioni (fonti primarie,
per le regioni a statuto ordinario, fonti di rango
costituzionale, ma non espressione peraltro dell’autonomia
statutaria regionale, per le regioni ad autonomia
differenziata) gli statuti degli enti pubblici c.d.
funzionali nonché degli enti pubblici comunitari
diversi dalle Regioni (comuni, province, etc.) nell’ambito
della gerarchia delle fonti normative ricoprono
il rango di fonti sub-primarie, secondarie e terziarie.
La più gran parte delle fonti statutarie di autonomia
sono oggi equiparate alle fonti statali secondarie
(cioè ai regolamenti statali) e sono, quindi, da
contenere nei limiti normativi propri di questi.
Peraltro già da tempo la dottrina ha individuato
una categoria intermedia fra fonti primarie e fonti
secondarie, costituita dalle fonti sub-primarie.
Ora le fonti sub-primarie di autonomia si avvicinano
alle leggi regionali da cui peraltro differiscono
per la mancanza di ‘’forza di legge’’. Quindi l’ordinamento
generale statale può attribuire ad enti pubblici
dotati di una spiccata autonomia (ma non solo ad
essi, come si vedrà infra) la potestà di emanare
norme aventi una particolare efficacia ed una particolare
validità, attribuendo loro il valore di norme sopraordinate
alle norme provenienti da fonti di produzione normativa
secondaria, ed astrette a determinati vincoli speciali
che non consentono loro una totale equiparazione
alle fonti di produzione normativa primaria. Si
tratta di fonti intermedie sui generis (fra le fonti
di normazione primaria e le fonti di normazione
secondaria) e che rivestono un particolare ‘’grado’’
nella gerarchia delle fonti normative, perché possano
incidere direttamente su situazioni giuridiche di
cittadini e di figure soggettive collettive, in
materie non coperte da riserva assoluta di legge,
essendo sottoposte ad un limite; di non derogare
all’ordine dei principi stabiliti dalle norme primarie;
esse cioè sono vincolate nel loro contenuto all’osservanza
dei principi della normazione statale, e non danno
quindi luogo ad un proprio ordine di principi se
non in via di specie. In altri termini, le norme
poste da fonti di produzione normativa sub-primarie
non possono cambiare i principi degli istituti giuridici
quali regolati inderogabilmente da leggi dello Stato.
Ora se è vero che gli statuti degli enti pubblici
(diversi, ben s’intende, dalle Regioni) rivestono
la posizione gerarchica di fonti di produzione normativa
secondaria, è pur vero che esistono statuti che,
nel nostro ordinamento, sono ascrivibili alla categoria
delle fonti di produzione normativa sub-primarie,
e ciò in omaggio al particolare livello di autonomia
di cui godono determinate figure giuridiche pubbliche.
Si pensi, così, nell’ambito degli enti locali territoriali
infra-regionali agli statuti di comuni e delle province
ex art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull’ordinamento
delle autonomie locali, nonché nell’ambito degli
enti pubblici non territoriali, agli statuti delle
Università degli Studi previsti dall’art. 6 della
legge 9 maggio 1989, n. 168 (istitutiva del Ministero
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica)
e così allo Statuto della Banca d’Italia ex art.
24 del r.d.l. 12 marzo 1936 n. 375 (convertito con
modificazioni nella legge 7 marzo 1938, n. 141),
ancora in vigore in virtù di quanto previsto dall’art.
161, comma 1 del T.U. delle leggi in materia bancaria
e creditizia (decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385). In tutti questi casi, le norme poste da
tali fonti possono quindi derogare a norme primarie
dispositive, regolare istituti non previsti da leggi
statali, purché prestino ossequio alle norme imperative
e ai principi delle leggi statali. In campo estraneo
agli statuti, altra categoria di fonti normative
sub-primarie è da rinvenire nelle intese fra competenti
autorità dello Stato e C.E.I. (Conferenza episcopale
italiana), ex art. 13, punto 2 dell’Accordo del
18 febbraio 1984 fra S. Sede e Stato italiano, che
ha modificato il Concordato Lateranense. D’altronde
da un lato l’evenienza di fonti di produzione normativa
sub-primaria si può considerare atipica rispetto
alla tradizionale ripartizione gerarchica delle
fonti normative nel nostro ordinamento (che, sinteticamente,
possiamo dividere in fonti supreme, costituzionali
o super primarie, primarie, secondarie e terziarie)
anche se – com’è ormai pacificamente accettato –
all’interno di uno stesso grado si sogliono individuare
sotto-sistemi a loro volta articolati in gradi (come,
per esempio, nel caso di regolamenti governativi
rispetto a quelli ministeriali o di autorità subordinate);
dall’altro è da rammentare che simile evenienza
(cioè di fonti normative sub-primarie) non è caratteristica
del vigente ordinamento democratico. Infatti è da
rilevare che nel precedente ordinamento fascista,
si possono ascrivere alle fonti sub-primarie quelle
fonti che erano denominate corporative. Talune di
queste fonti provenivano da organi statali (corporazioni,
magistratura del lavoro), altre da enti autonomi
(sindacali). Si pensi, per esempio, ad atti come
le ordinanze corporative, le norme sui prezzi, alle
norme di coordinamento, alle sentenze collettive
ed ancora ad atti aventi aventi forma convenzionale
come i contratti collettivi di lavoro e gli accordi
economici collettivi. Tornando al tempo presente
è di tutta evidenza poi che quanto detto rispetto
agli statuti che si sono individuati come fonti
di produzione normativa sub-primaria (statuti dei
comuni e delle province, statuti delle Università
degli Studi, statuto della Banca d’Italia) essi
sono tipici statuti di autorganizzazione laddove,
come ci pare pacifico, nonostante la denominazione
formale non sono stricto sensu statuti, non essendo
espressione di autonomia, i c.d. statuti ottriati
o pseudo-statuti, i quali sono atti normativi che
non promanano dall’ente pubblico bensì dallo Stato,
versando appunto in ipotesi in cui l’ente de quo
non dispone di potestà statutaria. E’ altresì da
ricordare che si rinvengono anche statuti-tipo (che
sono vera e propria manifestazione di potestà statutaria).
Tali statuti, che danno luogo a complicati problemi
di diritto positivo, sono caratterizzati dal fatto
che con atto di organo dello Stato si adotta un
modello di statuto; l’ente de quo riempie le clausole
lasciate in bianco e lo adotta con atto formale.
In simili evenienze la potestà statutaria è per
una parte volontà di mera adesione e per altra parte,
più o meno ridotta, volontà autentica. Infine si
hanno i c.d. statuti esecutivi (che, nella pratica,
costituiscono la forma più diffusa) laddove la potestà
statutaria ha il grado di una potestà regolamentare
esecutiva di organizzazione, essendo lo statuto
in discorso un atto normativo di attuazione di norme
poste da legge statale (o di altro ente politico)
in materia di organizzazione dell’ente. E’ agevole
a riguardo osservare che, a parte gli pseudo-statuti
(che non sono veri e propri statuti e che rientrano,
comunque, fra le fonti di produzione normativa secondaria),
gli statuti-tipo e gli statuti esecutivi non sono
mai stati fonti di produzione normativa sub-primaria,
ma secondaria; chè, anzi, negli statuti esecutivi
se lo Stato ha adottato oltre che una legge, anche
un regolamento (di esecuzione) la potestà statutaria
si subordina anche al regolamento e la fonte di
produzione normativa (statutaria) assume così grado
terziario. Fonti di produzione normativa sub-primaria
possono invece essere solo gli statuti di auto-organizzazione
(che a volte assumono la veste di fonti secondarie,
a volte di fonti sub-primarie), cioè quegli statuti
ove l’ente medesimo viene ad avere una potestà statutaria
più ampia (delle categorie precedenti) di cui, sia
pure relativamente, è dominus. Ciò – com’è stato
autorevolmente osservato (M. S. Giannini) – avviene
o perché le norme di legge dello Stato sono scarse,
o perché non si occupano propriamente dell’organizzazione
dell’ente o perché adottano un criterio di separazione
verticale di materie lasciandone una parte organica
all’ente. A parer nostro, la terza ipotesi si verifica,
per esempio, relativamente agli statuti dei comuni
e delle provincie e delle città metropolitane, agli
statuti delle Università degli Studi, mentre la
seconda ipotesi è quella tipica dello statuto della
Banca d’Italia. E’ appena il caso di evidenziare,
in via generale, che gli statuti, in quanto atti
normativi di autonomia, che pongono norme giuridiche
equiparate alle norme dello Stato sono disciplinati
con un certo rigore dalle norme sulla normazione
che emana lo Stato. Essi sono così posti attraverso
appositi procedimenti sottoposti a controllo e rivestiti
di pubblicità; le norme da essi posti sono costitutive,
come si è detto, dell’ordinamento giuridico generale,
così come quelle poste mediante gli atti normativi
formali dello stesso Stato e quindi creano situazioni
soggettive vere e proprie (diritti, interessi legittimi,
obblighi, doveri) e la loro violazione è trattata
come violazione di legge conoscibile in Cassazione
e in sede di giurisdizione amministrativa (come
vizio di atto normativo proveniente dalla P.A.).
In generale si può dire che la normazione di autonomia
adempie ad una funzione di decentramento normativo
su soggetti non statali che lo Stato (o altro ordinamento
generale) abbia ritenuto idonei ad assolvere tale
compito. E’ poi di intuitiva evidenza che gli enti
dotati di autonomia emanano atti che fanno parte
del diritto positivo vigente proprio dello Stato,
non sono quindi ‘’autonome’’ nel senso del valore
etimologico originario del vocabolo (derivante,
come si è detto dal greco) ma devono subordinarsi
al sistema complessivo del diritto che entrano a
comporre (tale subordinazione – come si è già detto
– può avvenire secondo gradi di maggiore o minore
intensità, ossia varia la posizione che gli atti
normativi di autonomia assumono nella gerarchia
delle fonti di un ordinamento positivo e correlativamente
le norme di autonomia possono avere diversa efficacia.
E’ poi da escludere che in un ordinamento statale
contemporaneo possa trovare luogo il fenomeno delle
fonti normative d’autonomia assolutamente libere,
che invece si riscontrava in ordinamenti generali
meno recenti essendo oggi pacifico che in quanto
pongono norme equiparate alle norme statali (che,
come si è già detto, sono ordinate gerarchicamente
in funzione strumentale nei confronti dell’unità
del sistema giuridico) sono spesso sottoposti a
controlli aventi carattere di condiciones juris;
così gli statuti delle Università degli Studi sono
sottoposti a controllo dell’autorità statale che
esercita la vigilanza sull’ente, il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e lo statuto della
Banca d’Italia è approvato con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del capo del governo
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica (ora dell’economia
e delle finanze); solo gli statuti comunali e provinciali
oggi non più sono sottoposti a controlli, attesa
la loro particolare rilevanza politica costituzionale,
a seguito della riforma del titolo V, parte seconda
della Costituzione. Ora è da sottolineare che il
sistema delle fonti a livello costituzionale e a
livello primario è rigidamente chiuso e così, com’è
pacificamente ammesso, la legge ordinaria non può
validamente istituire fonti ‘’concorrenziali’’,
vale a dire dotate della medesima forza, laddove
invece è consentito, nelle ipotesi di produzione
normativa sopra delineate, parlare in termini di
fonti sub-primarie (nel caso dei comuni e delle
province aventi copertura costituzionale formale),
intese come fonti che – come si è detto – non rientrano
nei tipi tradizionali pur rappresentando, in sé,
una categoria, anche formalmente caratterizzata,
elevabile a ‘’tipo’’ (ed in questo specifico senso
potendosi quindi parlare di fonti rinforzate intermedie
fra norme primarie e norme secondarie). Certo è
che l’ideale sarebbe che in ogni ordinamento si
rinvenisse in un testo di rango costituzionale (e
perciò dotato del più alto grado di forza giuridica
formale) un’elencazione compiuta e tassativa delle
fonti normative ammesse. Quanto più ci si allontana
da una tale ipotesi-limite, tanto più (come ha acutamente
osservato il Crisafulli) la ricerca delle fonti
legali diviene problema di interpretazione che è
tanto più complesso quanto più scarsi sono i dati
testuali. Lo stesso Crisafulli rileva che assai
lontano dallo schema ideale su evocato è il nostro
ordinamento che pure rientra fra quelli contenenti
un sistema tendenzialmente chiuso di fonti. Vero
è che nell’art. 1 ss. Disp. Prelim. Cod. Civ. si
incontra un elenco di fonti che, comunque, non poteva
considerarsi tassativo, essendo incompleto già allora.
Non vi erano infatti incluse tutte le fonti pacificamente
ammesse prima dell’entrata in vigore della Costituzione
repubblicana; così, per esempio, è da sottolineare
la mancata previsione in tali disposizioni preliminari
di atti certamente considerati o addirittura espressamente
qualificati in altra sede legislativa come fonti,
quali, per esempio, gli ‘’statuti’’ degli enti pubblici,
i ‘’bandi’’ dei comandanti militari in tempo di
guerra, le ordinanze straordinarie di necessità
e di urgenza, etc.. D’altro lato è agevole considerare
che le disposizioni sulla legge premesse al codice
civile sono prive di forza costituzionale ed anteriori
nel tempo rispetto alla costituzione, donde l’esigenza
di coordinarle con le successive disposizioni dettate
in materia dai testi costituzionali. Ancora il silenzio
dei testi costituzionali rispetto a fonti istituite
da norme legislative ordinarie (anteriori o successive
alla Costituzione stessa) pone il problema di stabilire
se ed entro quali limiti la legge ordinaria, in
un sistema a costituzione rigida come l’attuale,
possa validamente istituire fonti normative non
previste in sede costituzionale. Il Crisafulli esattamente
osserva che le sole fonti che sono riconosciute
e regolate dai testi costituzionali sono le fonti-atti
a livello costituzionale e a livello primario mentre
altre fonti costituzionalmente istituite o confermate
sono quelle che ineriscono a particolari situazioni
di autonomia garantita a determinati organi o ad
altre figure giuridiche soggettive (per es. regolamenti
parlamentari, regolamenti regionali, comunali e
provinciali, contratti collettivi di lavoro, etc.);
si pensi che addirittura i testi costituzionali
ignorano le fonti-fatto (a parte l’ipotesi specifica
di cui all’art. 10 Cost. rispetto alle fonti di
diritto internazionale generalmente riconosciute
ed alla condizione dello straniero in Italia). Ancora,
pur non essendo ignorati, non sono peraltro regolati
in sede costituzionale neppure i regolamenti governativi,
a cominciare dagli stessi regolamenti statali perché,
com’è pacifico, l’art. 87 Cost., non ha ad oggetto
i regolamenti ma le attribuzioni del Capo dello
Stato (v., a livello di legge ordinaria, ora la
L. 23 agosto 1988, n. 400 che contempla sia i regolamenti
governativi sia i regolamenti ministeriali). Ancora
è da osservare che il criterio formale di identificazione
degli atti-fonte non si esaurisce nel nome (emblematico
è il caso dei regolamenti il cui grado nella gerarchia
delle fonti è diverso, a seconda che si tratti di
regolamenti amministrativi – norme di produzione
normativa secondaria – ovvero di regolamenti parlamentari
o della Corte Costituzionale, ovvero dei c.d. regolamenti
comunitari che sono tutti pacificamente fonti primarie).
Ed ancora non sempre soccorrono, nella ricerca,
neanche gli ulteriori elementi formali diversi dal
nome: infatti non tutte le fattispecie degli atti-fonte
sono a forma ‘’riservata’’ (o esclusiva). Ad un
certo punto appare così inevitabile che, nel nostro
ordinamento, l’identificazione delle fonti avvenga
piuttosto con riferimento a criteri sostanziali
ricercando, nei singoli casi dubbi, se l’atto da
qualificare sia per il suo contenuto e per gli effetti
che è idoneo a produrre o per il fine cui è istituzionalmente
rivolto, esercizio di attribuzioni normative. Ciò
premesso, è peraltro da evidenziare che è sempre
possibile il caso di fonti in (formale) vigore ma
prive di efficacia (disapplicazione, desuetudine,
etc.) o di fonti formali dotate di efficacia diversa
da quella che dovrebbe essere loro propria secondo
le regole sulle fonti. Non si possono certo ignorare
tali fenomeni, relegandoli nel limbo del pregiuridico.
Gli è che nella condizione storica attuale il principio
di effettività (inizialmente elaborato nel diritto
internazionale pubblico) è divenuto esso stesso
un valore, cioè un criterio reale di valutazione
della legittimità dell’ordinamento sicché al vertice
del sistema, vale ormai come principio superiore
quello di effettività. Si è detto (Zagrebelsky)
che la validità di un ordinamento dipende dalla
legittimità della costituzione formale intesa come
rapporto di coerenza con la costituzione materiale.
Ove, infatti, alla legittimità si voglia dare una
nozione non soggettiva ma adeguata all’oggetto,
si devono evitare i giudizi dati puramente in base
a categorie astratte, badando invece ai caratteri
concreti della società sicché la costituzione legittima
(nel senso anzidetto) è anche una costituzione effettiva.
Si badi che i due concetti (legittimità ed effettività)
sono distinti ma storicamente continui sono i tentativi
di ricomporre le (eventuali) dissociazioni dell’una
dall’altra. Per principio di effettività si intendono
così tutte le situazioni (laio sensu) giuridiche
nel loro concreto effettivo atteggiarsi nella realtà.
Si badi che il principio di effettività non giuridicizza
ciecamente qualunque situazione né è da dire che
qualunque fatto in base all’effettività sia legittimato
dall’ordinamento giuridico. Il timore che l’effettività
confonda fatto e diritto non è certo privo di fondamento.
Occorre invero guardare non alla ‘’norma parziale’’
ma alla realtà della vita dell’ordinamento. Così,
se correttamente intesa, nell’effettività non è
da scorgere un’ammodernata e mal camuffata apologia
della forza in quanto l’effettività implica l’inserimento
dei precetti legislativi nella ‘’sistematicità’’
che non è semplicemente logica, ma storica sicché
il diritto dipende dalla effettiva operante efficacia
di tutto quanto l’ordinamento in cui si concreta
e la validità del precetto deve essere reale non
meno che formale (P. Piovani). Il merito del principio
di effettività è appunto quello di riproporre l’antica
questione del rapporto fra fatto e diritto, cogliendone
la conversione del primo nel secondo ed è sintomatico
che partendo da presupposti ben differenti sia la
teoria pura del diritto sia l’istituzionalismo ‘’in
discorde concordia’’ rimuovendo vecchi schemi conducono
(sia pure con prospettive diverse) al predetto principio,
giacché la norma positiva è riconosciuta per quello
che è, parte di un tutto e, per così dire, la voluntas
di chi detiene il potere legislativo deve trovare
convalida nella vitalità dell’ordinamento, riconciliando
diritto e storia. Con il principio, che altri (Sperduti)
chiama criterio di effettività gli Stati contemporanei
tendono ad emanciparsi dalla legittimazione ‘’legale’’
non meno che da quella ‘’carismatica’’e da quella
‘’tradizionale’’ per seguire la nota tripartizione
del Max Weber collocandosi nella logica stessa della
storia dello Stato, quale si è sviluppato dalla
rivoluzione francese in poi, tenendo peraltro presente
che occorre distinguere chiaramente ‘’ordinamento’’
da ‘’disordinamento’’, cioè fra ciò che ha in sé
l’attitudine ad ordinarsi in diritto e ciò che manca
di tale attitudine e che quindi si risolve in “sopraffazione
momentanea” (Santi Romano). Così la costituzione
materiale implica, quantomeno, “un minimo di ordine
sistematico” e quindi costituzione formale e costituzione
materiale sono entrambe ben s’intende a diverso
titolo, “normative”, nel senso che svolgono una
funzione ordinante conformemente agli assetti di
potere ed alle relazioni sociali fra individui e
gruppi che vengono stabilizzandosi. Si comprende
allora che, com’è stato acutamente osservato (Zagrebelsky),
il rapporto fra costituzione formale e costituzione
materiale non è di opposizione, l’efficacia della
costituzione scritta dipendendo dalla costituzione
materiale ed anche se esiste un rapporto di condizionalità
reciproco, un rapporto circolare fra costituzione
materiale e costituzione scritta gli aspetti materiali
sono destinati a dominare; una delle ragioni più
importanti della limitata efficienza condizionante
delle regole costituzionali formali sta infatti
nella circostanza (visibile ictu oculi) che le carte
costituzionali regolano lo svolgimento del processo
politico ma non possono alla fine determinare le
reali forze storico-concrete (che sono sia materiali,
sia spirituali) che tale processo muovono.
4. Tornando al tema degli statuti, quali fonti di
produzione normativa, per avvalorare le considerazioni
svolte circa il grado gerarchico sub-primario dello
statuto della Banca d’Italia, occorre ora evidenziare
‘’l’autonomia’’ di cui gode la predetta Banca centrale
nel nostro ordinamento. Si è giustamente sottolineato
(Capriglione) che in assenza di un’espressa disposizione
legislativa che sancisca sul piano formale la predetta
autonomia, il fondamento dell’autonomia si suole
ricercare con riguardo alle attribuzioni spettanti
alla banca centrale in materia monetaria, creditizia,
monetaria. L’autonomia, universalmente riconosciuta
alla Banca d’Italia, viene così specificamente correlata
al ruolo e alle sue funzioni tipiche. Si è esattamente
osservato che la Banca d’Italia, persona giuridica
di diritto pubblico, per espressa disposizione normativa
(art. 20 della legge bancaria del 1926) è un istituto
che svolge nel nostro ordinamento le tipiche funzioni
di una banca centrale, cioè di una figura soggettiva
volta a controllare i flussi monetari in modo da
garantire il regolare svolgimento delle attività
economiche del Paese.
L’assolvimento di tale compito comporto implicitamente
(G. Dell’Amore e Ortino): 1) di mantenere la stabilità
del potere di acquisto della moneta; 2) di promuovere
il massimo di accelerazione dello sviluppo economico;
3) di contribuire alle alternative congiunturali;
4) favorire la massima occupazione delle forze di
lavoro disponibili; ecco allora perché si può agevolmente
comprendere perché una banca centrale in relazione
ai compiti che svolge ed alle finalità che cerca
di raggiungere, viene ad assumere una posizione
certamente primaria nello svolgimento dell’azione
pubblica collocandosi perciò sullo stesso piano
di tradizionali centri esponenziali delle comunità
statali (quali il governo, il parlamento, i ministri)
nonostante la diversità sia dei soggetti sia degli
atti posti in essere. Che dopo la nascita dell’euro
ed il varo della Banca centrale europea sussista
per la Banca d’Italia (come per tutte le sue ‘’sorelle’’
europee) un problema di ridefinizione del proprio
ruolo, non significa che la Banca d’Italia non rimanga
titolare di funzioni centrali; la Banca d’Italia
cioè conserva la contitolarità nella direzione della
politica economica del Paese, vero e proprio centro
di decisioni primarie che la BI ha conquistato nel
tempo per varie ragioni quali, per esempio, la maggiore
esperienza e conoscenza di dati, la sua autonomia
soggettiva e finanziaria, la dipendenza finanziaria
e di uffici dell’Ufficio Italiano Cambi dalla BI,
a fronte della debolezza istituzionale del Ministero
dell’Economia e delle finanze e del Comitato Interministeriale
per il Credito ed il Risparmio (CICR). A queste
ragioni di preminenza non è estranea la centralità
della figura del Governatore, che è l’organo di
vertice della Banca; il rilievo particolare di tale
figura risulta non solo dalle norme statutarie (in
base al quale il Governatore è un organo avente
competenza generale per tutto ciò che non rientri
espressamente nelle attribuzioni degli altri organi)
ma si estende ad articolate competenze affidategli
direttamente dalla legge. Egli partecipa ai più
importanti organismi monetari e creditizi internazionali
ed europei (quali il Fondo internazionale per la
ricostruzione e lo sviluppo, la Banca dei regolamenti
internazionali, il Comitato dei governatori dell’Unione
Europea). A ragione, quindi, la peculiarità della
posizione della Banca d’Italia ha determinato delle
significative eccezioni legislazioni all’applicazione
di istituti e di discipline comuni alla generale
categoria degli enti pubblici. E così l’autonomia
di cui gode la Banca d’Italia è comprovata dal fatto
che lo Stato non detiene quote di capitale della
Banca e non ha perciò propri rappresentanti nell’assemblea
dei partecipanti. Attese le incompatibilità previste
dallo Statuto, è escluso altresì che esponenti del
mondo politico possono occupare qualsiasi carica
negli organi collegiali ed atteso il fatto che lo
Stato non contribuisce alla gestione finanziaria
dell’istituto, che gode in materia di piena autonomia,
coerentemente è assente ogni forma di controllo
da parte della Corte dei Conti. Gli è che la Banca
d’Italia presenta una divaricazione fra il dato
strutturale e organizzativo dell’Istituto, che è
di stampo privatistico e quello funzionale, connotato
da una indubbia caratterizzazione pubblicistica.
Nonostante l’identità di struttura organizzativa
e l’apparente somiglianza di posizione dei partecipanti,
una rilevante differenza sussiste fra la Banca d’Italia
e le comuni società per azioni: quella cioè che
i fini istituzionali dell’istituto sono fissati
con provvedimento legislativo e si impongono come
obbligatori agli stessi partecipanti e non possono
essere da questi modificati attraverso una deliberazione
assembleare. In altri termini, si possono dare forme
giuridiche a carattere pubblicistico, astraendo
dalla loro struttura sicché la Banca d’Italia integra
un tipo di istituzione (di diritto pubblico) che
partecipa della struttura della società senza, tuttavia,
identificarsi con questa. Non è, quindi, sostenibile
l’isolata opinione del Messineo il quale pur dopo
l’ordinamento bancario del 1936-38, si ostinò a
considerarla come una ‘’società anonima anomala,
trovandosi di fronte a una figura che non si riesce
a far quadrare con le categorie tradizionali’’.
D’altronde già sulle sue lucide lezioni romane di
diritto amministrativo del 1909-1910 il Chiovenda
aveva intuito che l’indissolubilità (per volontà
propria) è un criterio che ci rileva la natura pubblica
della persona giuridica. Daccapo è da considerare
che la natura pubblica dell’ente è certamente rispondente
alle funzioni commesse alla Banca d’Italia sia come
regolatrice del mercato finanziario sia come organo
di vigilanza sul settore del credito (cui la Banca
d’Italia è subentrata, com’è noto, al precedente,
ormai cessato Ispettorato per la difesa del risparmio
e l’esercizio del credito). E’ da considerare che
l’art. 47 Cost. ha costituzionalizzato il principio
del controllo del credito e l’effettiva direzione
tecnica del governo del credito appartiene alla
Banca d’Italia cui la dottrina (F. D’Onofrio) attribuisce
così la natura di ‘’istituzione di governo a legittimazione
tecnica’’. Si osserva al riguardo che la presenza
del termine ‘’Repubblica’’ (anziché “Stato”) nell’art.
47 Cost. legittima che qualunque soggetto pubblico,
anche autonomo, com’è il caso della Banca d’Italia,
può essere collocato al vertice dell’ordinamento
del credito e del risparmio. E’ appena il caso di
osservare che in tutta una serie di norme di scopo
(o norme principio), peraltro precettive’’ la costituzione
adotta il termine Repubblica per indicare l’insieme
dei pubblici poteri (così ‘’la Repubblica disciplina,
coordina e controlla l’esercizio del credito ‘’ex
art. 47, 1° comma Cost. ed in altre norme ‘’la Repubblica
riconosce’’, ‘’la Repubblica garantisce’’, ‘’la
Repubblica promuove’’, la Repubblica tutela’’, ‘’la
Repubblica agevola’’, ‘’è compito della Repubblica’’,
etc.). Lo stesso Costituente ebbe un’attenzione
particolare per quelle disposizioni che erano in
grado di sviluppare ‘’i germi di evoluzione’’ del
sistema. Così come ‘’germe di evoluzione’’ va considerata
la predetta norma dell’art. 47, 1° comma Cost. ed
è così pertinente considerare oggi la Banca d’Italia
quale un soggetto costituzionale, purché a tale
qualificazione conduce l’evoluzione del sistema.
E proprio considerando la Banca d’Italia quale dotata
di autonomia istituzionale e quale soggetto (da
un punto di vista esistenziale, sotto il profilo
quantomeno della costituzione materiale) di diritto
costituzionale, è pertinente altresì concludere
per il carattere, già enunciato, dello statuto della
Banca d’Italia, quale statuto autonomo di autorganizzazione,
nella gerarchia delle fonti di produzione normativa
avente un grado sub-primario; ciò è perfettamente
in linea con la natura della Banca d’Italia quale
persona giuridica pubblica atipica (nel senso che
è diversa dalle categorie tradizionali e che, per
di più, nel nostro ordinamento costituisce un solo
esemplare) dotato di autonomia istituzionale, che
concreta quindi un ordinamento giuridico (pubblicistico)
intra-statale o sub-statale. Quello che, comunque,
occorre tenere per fermo è che la Banca d’Italia
è già da tempo un elemento indefettibile della Costituzione
economica materiale e che è inscritta nell’ottica
dell’ordinamento europeo (cfr. art. 7 del protocollo
sul sistema europeo di banche centrali – SEBC –
allegato al trattato dellUnione Europea), fondato
sulla separazione del governo della moneta dalla
sfera politica, con il necessario corollario dell’autonomia
istituzionale delle banche centrali (dei Paesi membri
dell’Unione europea); oggi più che mai quindi la
Banca d’Italia non può essere considerata come figura
giuridica soggettiva ausiliaria, né dipendente in
alcun modo dal governo politico nazionale e dal
parlamento, ma è un’istituzione di governo tecnico
a tutela della liquidità. Così la posizione attuale
della Banca d’Italia è già inserita in una zona
di governo comunitario europeo dell’economia e l’ordinamento
europeo pone, come si è detto le banche centrali
al riparo da indebite interferenze esterne di ordine
politico. Si comprende allora come si sia esattamente
ritenuto che la posizione e le funzioni della Banca
d’Italia abbiano un rilievo di autonomia ancora
più penetrante anche rispetto a quella delle c.d.
authority indipendenti, e che il riconoscimento
dell’autonomia normativa della Banca de qua abbia
la sua principale base nella fonte statutaria. E’
evidente, quindi, che oggi le norme statali inerenti
alla Banca d’Italia siano da ascrivere alle c.d.
norme a fattispecie esclusiva (che possono essere
indifferentemente norme ordinarie o norme eccezionali)
che, secondo l’insegnamento, di M. S. Giannini sono
quelle norme che ‘’riflettendo situazioni di fatto
ben determinate e contenendone una qualificazione
caratteristica ed esclusiva non possono per loro
natura estendersi a fatti diversi’’. Proprio in
considerazione della materia trattata e della posizione
riconosciutale, la Banca d’Italia gode così di autonomia
istituzionale (che comprende anche l’autonomia normativa)
che si avvicina a quella tipica dei soggetti formalmente
costituzionali avente peraltro caratteri peculiari
ed inconfondibili. Attesa la rilevata centralità
della Banca d’Italia (che si riflette sulla posizione
dell’organo di vertice, il Governatore, nominato
dal consiglio superiore della Banca a tempo intederminato)
oggi più di prima si può condividere l’autorevole
opinione di Bonaldo Stringher (che ne fu direttore
generale dal 1900 al 1928 e per due anni ancora
il primo governatore della Banca d’Italia) secondo
cui la Banca d’Italia sia ‘’la naturale tutrice
degli interessi economici del Paese’’. Considerando
che le Costituzioni, ma in particolare la nostra
Costituzione, non è un punto di arrivo (una Costituzione-bilancio
come la Costituzione dell’Unione Sovietica) ma un
punto di partenza (una Costituzione-programma, come
la Costituzione di Weimar) in quanto non solo consente
ma auspica mutamenti della realtà storica che disciplina,
e considerando, altresì, l’art. 47 Cost. succitato
come una ‘’norma di scopo’’ (indicando per norme
di scopo quelle rivolte ad indicare e promuovere
una realtà futura, diversa da quella esistente al
momento della loro entrata in vigore) è pertinente
considerare oggi lo statuto della Banca d’Italia,
non già come una fonte di produzione normativa secondaria
(come accade nella maggioranza delle ipotesi normative
degli statuti degli enti pubblici) bensì come fonte
di produzione normativa sub-primaria, collocata
quindi su di un gradino superiore alle altre fonti
normative secondarie e tuttavia non totalmente allineate
alle fonti primarie del nostro ordinamento, ai cui
principi generali inderogabili – lo si ribadisce
– sono pur sempre subordinate.
E’ così da condividere l’opinione di chi (V. Italia)
a ragione ha sottolineato che il fenomeno statutario
(che costituisce una presenza costante e non casuale
nella storia del diritto) appare come uno degli
aspetti più caratteristici della pluralità delle
fonti e si presenta come una normazione (speciale)
alla quale si deve riconoscere una forza evolutiva
del sistema. Oggi così il fenomeno statutario si
trova in una fase di sviluppo e presenta aspetti
nuovi, di cui, sono, per esempio, espressione significativa
proprio i già detti statuti – fonti di produzione
normative sub-primarie. Le considerazioni pregresse
ci inducono a porre, nella sua giusta dimensione,
la natura dell’approvazione dello Statuto della
Banca d’Italia. Com’è noto, in senso tecnico, per
approvazione (in diritto amministrativo) si intende
ordinariamente un provvedimento, mediante il quale
un’autorità amministrativa, nell’esercizio di una
funzione di controllo, esprime un giudizio favorevole,
circa la legittimità e l’opportunità di un atto
giuridico già compiuto da altra autorità facendo
sì, in tal modo, che questo possa spiegare i suoi
effetti (i quali erano rimasti sospesi all’esito
positivo del controllo). In sostanza, lo statuto
è un atto già formato e perfetto, ma la sua efficacia
è sospesa in quanto subordinata all’esito positivo
del controllo. Così l’approvazione non ha alcun
effetto integrativo o modificativo delle regole
statutarie ed è sicuramente da escludere che, nel
silenzio della legge, in sede di approvazione, il
soggetto approvante possa apportare modifiche alle
disposizioni statutarie. Certo è che l’approvazione,
in quanto atto di controllo, non costituisce esercizio
di amministrazione attiva: i due atti (approvazione
ed atto approvato) rimangono pertanto autonomi,
avendo contenuto ed effetti diversi e mirando al
soddisfacimento di interessi di natura diversa.
E’ quindi evidente che proprio perché statuto e
approvazione rimangano atti ben distinti l’approvazione
de qua non incide sulla natura giuridica dello statuto,
trasformandolo in qualche modo (R. Tomei). Inoltre
il potere di approvazione dello statuto si consuma
allorché è stato esercitato, e l’autorità approvante
non potrebbe più revocare l’approvazione, una volta
che sia stata data. Ciò premesso, lo statuto della
Banca d’Italia (approvato con r.d. 11 giugno 1936,
n. 1067 e successive modificazioni), il cui ordinamento
risente in modo accentuato della sua originaria
natura di società per azioni, può essere modificato
con delibera dell’assemblea generale straordinaria
dei partecipanti (presieduta dal Governatore) e
le modifiche statutarie sono approvate, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con
decreto presidenziale (ex art. 24 legge bancaria
del 1936 e successive modificazioni). A rigore non
è richiesta la delibera del Consiglio dei Ministri;
è quindi da ritenere dopo l’entrata in vigore della
legge 12 gennaio 1991, n. 13 (che ha drasticamente
ridotto il novero degli atti amministrativi, da
adottare con decreto del Presidente della Repubblica),
essendo necessaria la forma del D.P.R. solo qualora
nel corso del procedimento sia chiamato a pronunciarsi
il consiglio dei Ministri potrebbe anche non ritenersi
necessaria la forma del decreto del Presidente della
Repubblica. Solo che essendo di prassi l’intervento
del Consiglio dei ministri provocato dal suo presidente,
attesa la solennità dell’atto, è da rilevare che
permanga la forma del D.P.R. (espressamente prevista
per la nomina e la revoca del governatore e degli
altri componenti il direttorio della Banca d’Italia,
ove è contemplata ex art. 19 dello statuto la pronuncia
del Consiglio dei Ministri). Attesa la particolare
rilevanza della posizione giuridica delle Banche
centrali nell’ordinamento dell’Unione europea (già
rilevata) è altresì da ritenere che l’approvazione
dello statuto de quo si debba necessariamente limitare
ad un mero controllo di legittimità formale, e mai
comunque, di merito, sicché la predetta approvazione,
non avente carattere discrezionale, si configura
come mero atto (non provvedimentale) di accertamento,
avente solo funzione dichiarativa. Concludendo,
è da sottolineare che oggi la normazione di derivazione
statutaria, si presenti come normazione speciale
e, in determinati casi, come quello qui considerato,
della Banca d’Italia, operi come germe di evoluzione
del sistema, sicché tutta la materia degli statuti
che è in fase di evoluzione, andrebbe criticamente
rivisitata in particolare alla luce dell’attuale
assetto della costituzione materiale.
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