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| n. 6-2004 - © copyright |
ANTONIO SCARASCIA
(Segretario generale della provincia di Lecce)
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| L’ordinamento
degli uffici e dei servizi dopo la riforma del titolo V
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1. Dal regolamento organico all’ordinamento
degli uffici
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L’ordinamento degli uffici e dei
servizi, nella struttura attuale, risale alla legge
di riforma del 1990. Prima di allora, il regolamento
non disciplinava l’organizzazione degli uffici,
ma gli aspetti giuridici e retributivi del personale,
i requisiti per la nomina, la carriera, i congedi…,
ed era denominato appunto "regolamento organico
del personale"(articolo 220 del T.U. 383/1934 )
(1). Al regolamento si aggiungeva, quale sua appendice,
l’organigramma dei posti distribuiti per qualifica,
profilo ed ufficio, cioè la “pianta organica”, la
cui efficacia era correlata all’approvazione della
commissione centrale per la finanza locale (2) per
la verifica della compatibilità con la capacità
di spesa dell’ente.
Il primo cambiamento si ebbe nel 1986, quando la
disciplina degli istituti normativi ed economici
del personale fu demandata agli accordi triennali
del pubblico impiego (3) . Del cambiamento presero
atto sia la legge di riforma, che attribuì al regolamento
la dotazione organica del personale e la organizzazione
degli uffici e dei servizi (ma non lo stato giuridico)
e sia il dlgs 29/1993 che abrogò dall’articolo 32
la competenza consiliare sullo stato giuridico e
sulle assunzioni del personale", indicata erroneamente
nella prima stesura della 142 come materia disponibile
alla disciplina regolamentare. La legge n. 127/1997
proseguì l’opera di trasformazione del regolamento
con una nuova formulazione dell'articolo 51 (4)
della 142, che da un lato confermava il regolamento
come fonte di disciplina dell’organizzazione e dall’altro
decretava la cessazione della sua efficacia dispositiva
in materia di status a favore della disciplina contrattuale
e della legislazione statale (5) , ormai uniche
fonti regolatrici della materia. La stessa legge
assegnò il regolamento alla competenza della Giunta,
lasciando al Consiglio il compito di dettare i "criteri
generali", e nel contempo abrogò la lettera c) dell'articolo
32, ormai limitata all'inciso "le piante organiche
e le relative variazioni". A conclusione di questi
progressivi aggiustamenti, la disciplina sul regolamento
è oggi assestata nell’articolo 89 del TUEL, in 5
commi, dove sono confluite le disposizioni del vecchio
articolo 51.
Il comma 1 radica il regolamento sullo statuto,
su 2 principi (professionalità e responsabilità)
e su 3 criteri (autonomia, funzionalità ed economicità
di gestione). ma omette di includere come elementi
fondanti i criteri generali del Consiglio, che sarebbe
stato necessario richiamare, con riferimento all’articolo
42, comma 2, lettera a) e all’articolo 48, comma
3.
Il comma 2 identifica sette gruppi di materie della
contrattazione collettiva (ma alcune coperte piuttosto
da riserva di legge), quale limite invalicabile
della potestà regolamentare dell’ordinamento: a)
le responsabilità dei singoli nell'espletamento
delle procedure amministrative; b) gli organi, gli
uffici, e il conferimento della titolarità; c) i
princìpi fondamentali di organizzazione degli uffici;
d) i procedimenti di selezione per l'accesso; e)
i ruoli, le dotazioni organiche e loro consistenza
complessiva; f) la libertà di insegnamento dell'attività
didattica, scientifica e di ricerca; g) la disciplina
della responsabilità e delle incompatibilità.
Il comma 3 vincola la disciplina delle assunzioni
ai principi contenuti nell’articolo 36 del dlgs
n. 165/2001.
Il comma 4 attribuisce al regolamento la competenza
sulle procedure del reclutamento, ma nel contempo
mantiene in vita le disposizioni del dPR n. 487/1994,
nei casi di inerzia o di carenza della disciplina
regolamentare. L’ultimo comma assegna al regolamento
la materia della rideterminazione delle dotazioni,
dell’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito
dell’autonomia normativa ed organizzativa con i
soli limiti delle proprie capacità di bilancio e
delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei
servizi e dei compiti attribuiti (dallo Stato o
dalla Regione).
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2. Il nuovo scenario della riforma
del titolo V
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Lo scenario appena descritto è stato
rimesso in discussione dal nuovo articolo 114 della
Costituzione, che ha riconosciuto l’autonomia normativa
di comuni e province “secondo i principi fissati
dalla Costituzione”. Queste poche parole hanno inciso
sulle fonti locali più di quanto abbiano fatto cinquant’anni
di dibattito dottrinale a favore dell’autonomia,
perché hanno modificato la loro natura, trasformandole
da strumenti eventuali di produzione giuridica in
fonti indisponibili al legislatore statale o regionale
sia riguardo all’istituzione che allo spazio di
autonomia. Poche parole che hanno però lasciato
molte incertezze. L’incertezza riguarda in particolare
la potestà statutaria, definita con una formula
scarna (“…sono enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla
Costituzione.”) avara di disciplina specificativa,
a differenza di quanto è stato per le Regioni (6)
.
Questo è un punto di forte criticità per lo statuto
locale (e di riflesso per la normativa locale in
generale), perché la mancanza di principi costituzionalizzati
favorisce inevitabilmente gli interventi regolatori
esterni, statali o regionali.
Da qui è necessario partire per una riflessione
sui nuovi caratteri dell’ordinamento degli uffici
e servizi dopo la riforma - che è l’oggetto del
presente studio - essendo necessario verificare
prima di ogni altro punto se deve ritenersi fondato
il potere dispositivo dello Stato e della Regione
e, in caso affermativo, entro quali termini.
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3. Il potere dispositivo sullo
statuto locale
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Per alcuni autori (7) il potere dispositivo
sullo statuto spetta allo Stato ed è ricavabile
in modo indiretto dall’articolo 117, comma 2, lettera
p) della Costituzione (“Lo Stato ha legislazione
esclusiva nelle seguenti materie: …p) legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane”). Avendo
la Costituzione sottratto agli enti locali la potestà
di disciplinare nei propri statuti la forma di governo
e il sistema di elezione dei suoi organi rappresentativi,
avrebbe autorizzato lo Stato non solo a definire
le competenze degli organi, ma anche a disciplinarle
più o meno dettagliatamente, e in quel contesto
a definire la competenza statutaria e i suoi contenuti.
Per altri la definizione della potestà statutaria
locale spetterebbe alla Regione, in quanto rientrerebbe
- quale materia carente di disciplina - nella competenza
residuale regionale ai sensi dell’articolo 117,
comma 4. Per altri ancora (8) , la disciplina della
potestà statutaria – se non spetta né allo Stato,
né alla Regione – si deve desumere dai principi
costituzionali e, in particolare, dall’articolo
123 che regola la potestà statutaria regionale,
dal quale si può, mutuare, per analogia, anche la
disciplina statutaria locale.
Nessuna delle tre tesi convince. La prima perchè
si risolve nella impropria attrazione nella disciplina
sugli organi, della disciplina sullo statuto, che
non è precisamente un organo, ma una fonte di produzione
giuridica. La seconda perché si traduce nell’affermazione
di un principio di generale soggezione dell’ordinamento
locale alla disciplina regionale, che non ha riscontri
nella Costituzione; la terza perché estende impropriamente
alle autonomie una disciplina dettata per le Regioni.
Il legislatore statale ha preso posizione sulla
questione identificando come competenza statale,
tra le altre materie, le “ funzioni…essenziali e
imprescindibili per il funzionamento dell'ente”
(articolo 2, comma 4, lettera b).
La prima impressione è che questa indicazione sia
invasiva della competenza locale fondata sugli articoli
114, 117 e 118 della Costituzione, e sia anche in
contraddizione con l’impegno assunto nella stessa
legge (articolo 1, comma 4, lettera a) di garantire
il rispetto dell'autonomia e delle competenze costituzionali
degli enti territoriali ai sensi degli articoli
114, 117 e 118 della Costituzione e della loro potestà
statutaria e regolamentare. A ben vedere, però,
se le funzioni essenziali sono identificate nei
princìpi generali dell’organizzazione pubblica,
(legalità, partecipazione, trasparenza, imparzialità,
efficacia, efficienza, economicità, pubblico concorso,
responsabilità amministrativa e disciplinare, distinzione
tra indirizzo e gestione, l’armonizzazione dei bilanci
pubblici) l’autonomia locale rimane integra.
Una più completa definizione della competenza statutaria
da parte del legislatore statale la troviamo nell’articolo
4, comma 2, della legge 131/2001, come competenza
riservata ai princìpi di organizzazione e funzionamento
dell'ente, alle forme di controllo, anche sostitutivo,
alle garanzie delle minoranze e alle forme di partecipazione
popolare, vincolata al rispetto della legge statale
ai sensi della lettera p) dell'art. 117, al dovere
di armonizzazione con la Costituzione e con "i principi
generali in materia di organizzazione pubblica".
In definitiva, il potere dispositivo dello Stato
sullo statuto è molto limitato, dovendo ritenersi
circoscritto alle tre materie indicate nella lettera
p) dell’articolo 117 - organi, elezione degli organi
e funzioni fondamentali . Quest’ultime dovrebbero
essere solo quelle finalizzate ai bisogni primari
della collettività, (quindi non l’organizzazione).
Una più lata accezione della competenza statale
sulla materia statutaria rappresenterebbe un arretramento
rispetto alla situazione precedente alla riforma,
quando già era riconosciuta allo statuto la competenza
a stabilire “le norme fondamentali dell’organizzazione
dell’ente e i criteri generali in materia di organizzazione
dell'ente…” (TUEL, 6.2), nell’ambito dei principi
fissati dal TUEL.
Ancora più netta è l’esclusione della competenza
regionale sullo Statuto locale, non essendo rinvenibile
nella Costituzione alcun cenno in questo senso,
né esplicito né implicito, e non essendo pertinente
il riferimento alla competenza residuale regionale
stabilita all’articolo 117, comma 4 (“spetta alle
Regioni la potestà legislativa in riferimento ad
ogni materia non espressamente riservata alla legislazione
dello Stato.”) perché questa non può riguardare
le materie che costituiscono oggetto precipuo dell’autonomia
riconosciuta agli enti locali (di cui agli articoli
114, 117 e 118), come è per la materia organizzativa.
La conseguenza è che l’ambito della disciplina statutaria
dopo la riforma è amplissimo - senza alcun condizionamento
regionale e con un limitato condizionamento statale
(articolo 117, lettera p) – ciò che lo abilita ad
espandere già da ora la propria capacità regolativa
oltre gli ambiti fissati dall’articolo 6, comma
2, del TUEL (9) .
Esemplificando, lo statuto ha competenza esclusiva
relativamente a: a) l’identità dell’ente nel rapporto
con il territorio e con gli interessi localizzabili;
b) il completamento della forma di governo in materia
di decentramento, difesa civica, riparto delle funzioni;
c) l’autocontrollo e garanzie interne anche a favore
delle minoranze; d) la disciplina dei rapporti con
i cittadini; e) le relazioni con altri enti locali.
L’esercizio di questa competenza deve tener conto
anche di alcuni criteri di matrice costituzionale,
individuabili nei principi di sussidiarietà, differenziazione,
adeguatezza (10) . Tener conto del principio di
adeguatezza significa individuare la dimensione
adeguata per l’esercizio di ogni specifica funzione
e optare, se del caso, per le forme associative
previste nel TUEL o per altre nuove che possono
essere individuate autonomamente dall’ente; tener
conto del principio di differenziazione significa
definire ed individuare nello statuto i propri interessi
fondanti alla stregua del “proprium” auspicato nella
costituzione (“…sono enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni”); tener conto del principio di
sussidiarietà significa deve modulare in sede statutaria
le forme di partecipazione dettando le modalità,
i termini e le condizioni per l’assegnazione di
alcune funzioni, nel contesto della previsione dell’articolo
3, comma 5, ultima parte del TUEL, dove si dispone
che i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni
anche attraverso …l’autonoma iniziativa dei cittadini
e delle loro formazioni.
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4. Il potere dispositivo sui regolamenti
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Anche la potestà regolamentare si
presenta come potere costituzionalizzato, ai sensi
dell’articolo 117, comma 6 secondo cui i Comuni,
le Province e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione
e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Si tratta, come si può notare, di una formula più
ampia di quella statutaria, dalla quale vengono
in evidenza almeno tre elementi di specificazione:
a) il contenuto, individuato nella materia organizzazione
(nel quale è incluso l’ordinamento degli uffici),
e nella disciplina delle funzioni; b) la forma diretta
del riconoscimento, che esclude l’interposizione
di leggi ai fini dello svolgimento; c) il principio
di competenza, nel senso che il contenuto regolamentare
è sottratto all’invadenza di fonti statali o regionali.
Si tratta di riserva pressoché assoluta, salva la
definizione dei requisiti minimi di uniformità spettanti
alla legge statale/regionale (secondo l’accezione
che definiremo più avanti).
Trasferendo questi principi all’ordinamento degli
uffici e dei servizi, gli elementi che lo connotano
come fonte di produzione giuridica qualificata sono:
a) il suo contenuto organizzativa fonda su un esplicito
riconoscimento costituzionale (articolo 117, comma
6); b) è in grado di porsi come fonte giuridica
diretta che non necessita di interposizione legislativa;
c) ha un ambito di competenza riservato in via assoluta.
I requisiti minimi di uniformità, di cui all’articolo
4, comma 4 della legge n. 131 non riguardano l’ordinamento
degli uffici, ma solo quei regolamenti relativi
allo svolgimento di funzioni “conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze”
(ai sensi dell’articolo 118), come interpreta la
stessa legge La Loggia quando collega i requisiti
minimi di uniformità “alle rispettive competenze”
statali/regionali, ripetendo la formula dell’articolo
118 e richiamando esplicitamente il medesimo articolo.
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5. Il rapporto tra statuto e regolamento
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Dopo aver definito i caratteri della
potestà statutaria e della potestà regolamentare,
dobbiamo stabilire se le due fonti sono legate da
vincoli di gerarchia ovvero se ciascuna ha uno spazio
autonomo di disciplina. Nel TUEL n. 267/2000 la
definizione del loro rapporto non è facile, perché
le disposizioni (ben 45) che assegnano di volta
in volta la competenza alle due fonti non fanno
emergere alcun criterio di riparto, ma solo i diversi
ambiti di attribuzione: quello della competenza
esclusiva statutaria, quello della competenza esclusiva
regolamentare e quello della competenza concorrente.
La competenza concorrente non è accompagnata quasi
mai dalla indicazione dei confini di ciascuna fonte,
con il rischio sempre immanente di disciplinare
per via regolamentare materie propriamente statutarie
(incappando nella censura giurisdizionale per l'elusione
del vincolo della maggioranza qualificata) o viceversa
disciplinando materie regolamentari per via statutaria
(con il rischio di imporre impropriamente quel vincolo).
Un criterio di riparto è invece desumibile dalla
legge 131/2003 (articolo 4) che affida allo statuto
i principi di organizzazione e di funzionamento
dell'ente, (oltre alle forme di controllo, garanzie
delle minoranze e partecipazione popolare) e al
regolamento la disciplina dell’organizzazione e
del funzionamento dell'ente locale, nel rispetto
dello statuto. Il riparto tra statuto e regolamento
è dunque tra norme di principio e disciplina organica;
in tale contesto, il rapporto tra fonte statutaria
e fonte regolamentare è un rapporto di competenza
e di separazione.
Per il regolamento sull’ordinamento valgono evidentemente
le stesse conclusioni. Tutte le volte in cui lo
statuto, oltre a richiamare i principi generali
in materia di organizzazione degli uffici (pubblico
concorso, responsabilità amministrativa e disciplinare,
distinzione tra indirizzo e gestione...) e a dettarne
di propri, si spingesse a disciplinare in dettaglio
aspetti organizzativi entrerebbe in conflitto di
competenza con la fonte regolamentare, conflitto
che nel caso dell’ordinamento si configura come
conflitto per materia, ma anche di competenza tra
organi.
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6. Il rapporto tra ordinamento
e “contrattazione collettiva”
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Il rapporto tra ordinamento e “contrattazione
collettiva” è definito allo stato attuale nell’articolo
89 del TUEL in termini di richiamo alla contrattazione
per sette materie nominativamente elencate nel comma
2. Dopo la riforma, però, questa definizione va
riconsiderata, partendo da alcune riflessioni sulla
materia lavoro (nel quale rientra la contrattazione
collettiva) e sulla sua collocazione nella competenza
statale o regionale.
Alcuni autori (11) , in considerazione che la disciplina
dei contratti (e, tra questi, i contratti di lavoro)
rientra nell’ordinamento civilistico, come disciplina
delle relazioni negoziali tra soggetti dotati di
autonomia giuridica, affermano la competenza statale
in materia di lavoro, e la sua legittimazione a
porre le garanzie minime perché la materia si svolga
uniformemente su tutto il territorio nazionale ed
anche ad individuare i comportamenti delle parti
che configurano ipotesi di reato.
Secondo questa impostazione, lo Stato ha competenza
legislativa esclusiva sulle “linee ordinamentali
della disciplina dei rapporti di lavoro”, in quanto
parte dell’ordinamento civile e penale, con la conseguenza
che spetta allo Stato: a) definire le fattispecie
astratte cui connettere determinati effetti; b)
delineare gli schemi contrattuali tipici, c) regolare
gli istituti che incidono sulla struttura del contratto,
e i casi di estinzione; d) individuare i livelli
essenziali di diritti sociali e civili dei rapporti
di lavoro (in materia di retribuzione, orario, ferie,
congedi, permessi, ecc.); disciplinare le relazioni
sindacali, (ivi compreso il diritto di sciopero)
in quanto materia tutelata da precise garanzie costituzionali.
La competenza legislativa statale come sopra definita
si riferisce alla sfera del lavoro privato. La medesima
potestà sussiste anche per il lavoro pubblico? La
risposta è positiva per i profili del lavoro pubblico
privatizzato, ma è negativa per il lavoro pubblico
mantenuto nell’ambito amministrativo, nel qual caso
la competenza non è definibile in via generale,
ma è attribuita di volta in volta all’ente titolare
dell’area “amministrativa” considerata. In questa
prospettiva, è statale “l’ordinamento e l’organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali”, (articolo 117, comma 2, lettera g),
non è statale l’organizzazione amministrativa degli
enti esterni a tale ambito. La precedente considerazione
che ci ha consentito di delimitare l’ambito della
competenza statale, ci permette ora di delimitare
quella regionale, nella quale rientra: a) in primo
luogo, l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa
degli enti non statali e non nazionali (per il criterio
residuale applicato alla lettera g) appena considerata);
b) in secondo luogo (ancora per il criterio della
residualità) le materie che esulano dalla competenza
statale sulle linee ordinamentali e sui livelli
essenziali dei diritti civili e sociali (lettera
m) dell’articolo 117), quali: la disciplina del
mercato del lavoro, della formazione professionale,
delle politiche occupazionali; c) in terzo luogo
molti profili ora disciplinati dal dlgs. 165/01,
come i rapporti tra politica e burocrazia, la definizione
dei poteri dirigenziali; gli organici e le modalità
di assunzione, anche dei dirigenti (fermo restando
il principio del concorso); i rapporti tra i livelli
dirigenziali e il ruolo unico, i criteri per il
conferimento degli incarichi dirigenziali, la verifica
dei risultati dirigenziali e i controlli interni;
presupposti e limiti di assunzioni destinate a determinate
tipologie contrattuali; il regime delle incompatibilità
e del divieto di cumulo di impieghi...
La competenza legislativa regionale su queste materie
non riguarda però tutti i comparti, perché restano
fuori dall’ambito della competenza regionale: a)
gli enti locali, per i quali, la Costituzione prevede
un’esplicita garanzia di autonomia nell’esercizio
della potestà regolamentare organizzatoria); b)
le istituzioni scolastiche, espressamente garantite
dall’articolo 117 comma 3 (in un’accezione da definire
sulla base di norme generali della legislazione
statale); c) l’autonomia universitaria, tutelata
dall’articolo 33, ultimo comma, della Costituzione.
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7. Il nuovo ambito di competenza
del regolamento sull’ordinamento
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A tre anni dall'entrata in vigore
della riforma costituzionale, non si è ancora posta
mano, se non in pochissimi casi (12) , all’adeguamento
dell’ordinamento, per utilizzare il nuovo spazio
di disciplina consentito dalle norme costituzionali
e per introdurre, se del caso, opzioni organizzative
anche diverse da quelle del TUEL e del dlgs. 165/2001.
Il nuovo spazio è, come abbiamo visto, amplissimo,
potendo assorbire tutta la disciplina pubblicistica
sul rapporto di lavoro applicabile agli enti locali,
quale è la disciplina contenuta nel TUEL e nella
legge quadro sull’impiego pubblico. Quella disciplina,
ricordiamolo, è derogabile dai regolamenti di organizzazione
degli Enti Locali (con i soli limiti delle disposizioni
dell'ordinamento civile e della contrattazione collettiva),
perché:
a) non è più nella disponibilità dello Stato, cui
compete solo la regolazione del lavoro privato quale
parte dell’ordinamento civilistico (come abbiamo
visto nel paragrafo precedente) e del lavoro pubblico
amministrativo dello Stato e degli pubblici statali
(ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m);
b) non è nella disponibilità della Regione, cui
compete la disciplina pubblicistica regionale e
degli altri comparti, ma non quella dell’autonomia
locale, atteso che la competenza residuale regionale
stabilita nell’articolo 117, comma 6, lascia salva
la competenza regolamentare locale, esplicitamente
richiamata nel medesimo comma;
c) è materia esclusiva dei regolamenti locali, come
interpreta anche la legge La Loggia all’articolo
4, comma 6 quando stabilisce che le vigenti norme
statali e regionali in materia di organizzazione
locale si applicano “fino all'adozione dei regolamenti
degli enti locali”, con la conseguenza che cessano
definitivamente il loro potere dispositivo dal momento
in cui viene esercitata la nuova competenza regolamentare
locale.
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In particolare, il regolamento degli
uffici e dei servizi può introdurre, come è avvenuto
nella esperienza indicata dall’ANCI, norme derogatorie
in merito a: a) l'affidamento degli incarichi dirigenziali;
b) l'accesso alla qualifica di dirigente; c) le
incompatibilità del personale dipendente; d) le
competenze dei dirigenti; e) gli uffici di diretta
collaborazione del Sindaco; f) i compiti del direttore
generale e del segretario comunale.
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Inoltre il regolamento, ferma la
sua competenza nella disciplina di materie demandate
dalla contrattazione collettiva (13) può anche regolare,
in via autonoma, altri pregnanti profili del lavoro
pubblicistico come: g) la disciplina delle fonti
di regolazione organizzativa; h) i rapporti tra
politica e burocrazia, ivi compresa la definizione
dei poteri dirigenziali; i) gli organici e le modalità
di assunzione (fermo restando l’accesso mediante
concorso pubblico); l) la verifica dei risultati
dirigenziali e i controlli interni.
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1. RD n. 383/1934, articolo 220:
“1. Uno speciale regolamento, per ciascun Comune,
Provincia o Consorzio, provvede a disciplinare lo
stato giuridico degli impiegati e dei salariati,
determinando specialmente, in quanto non sia preveduto
dalla presente legge e dal regolamento per la esecuzione
della medesima: 1) l'ordinamento dell'ufficio e,
nei Comuni più importanti, l'eventuale sua divisione
in ripartizioni, il numero degli impiegati e dei
salariati, la qualifica, la retribuzione di ciascun
impiegato o salariato, in apposita pianta organica;
2) i requisiti per la nomina, le condizioni e le
forme dei concorsi; 3) le disposizioni concernenti
la carriera, le promozioni, gli aumenti periodici
di stipendio o salario; 4) le attribuzioni, i doveri
e le responsabilità di ciascun impiegato o salariato
e i relativi orari di servizio; 5) le norme riguardanti
l'applicazione delle punizioni disciplinari, da
graduarsi in relazione alla gravità delle mancanze
e, per i Consorzi, anche quelle riguardanti la costituzione
della commissione di disciplina.. “
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2. DL 153/1980, articolo 7. “1.Ogni
modifica di pianta organica, generale o parziale,
che determini l'aumento della spesa deve essere
sottoposto all'esame della commissione centrale
per la finanza locale, che darà comunque la precedenza,
a parità di ordine cronologico, all'esame dei piani
di riorganizzazione. 2. La commissione centrale
per la finanza locale deve provvedere all'esame
delle deliberazioni entro novanta giorni dal ricevimento.
In caso di motivata richiesta di chiarimenti, che
deve essere inoltrata dall'ufficio di segreteria
entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione,
il predetto termine rimane sospeso e ricomincia
a decorrere dal giorno in cui perviene la risposta
dell'ente. Trascorso il suindicato termine, senza
che la commissione centrale per la finanza locale
abbia adottato alcun provvedimento, la deliberazione
diventa esecutiva. “
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3. Gli accordi triennali furono introdotti
con l’articolo 10 del dPR n. 68/1986: “1. Per ciascuno
dei comparti individuati nei precedenti articoli
si provvederà alla stipulazione di un solo accordo
di durata triennale tra le delegazioni di parte
pubblica e di parte sindacale indicate nei citati
medesimi articoli. 2. Per tutti i comparti di contrattazione
collettiva individuati nei precedenti articoli nella
stipulazione degli accordi di comparto si applicano
le regole procedimentali di cui all'art. 6 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, con l'osservanza altresì,
in merito al comparto «regioni-enti locali» di cui
al precedente art. 4, del disposto dell'ultimo comma
dell'art. 8 per quanto riguarda gli enti locali;
relativamente alle regioni la disciplina contenuta
nell'accordo è approvata con provvedimento regionale
in conformità ai singoli ordinamenti, salvi, ove
occorra, i necessari adeguamenti alle peculiarità
dell'ordinamento degli uffici regionali e egli enti
pubblici non economici dipendenti dalle regioni
stesse entro il limite delle disponibili à finanziarie
all'uopo stanziate nel bilancio regionale.”
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4. Legge n. 142/1999, articolo 51
(introdotto dall’articolo 5 della legge n. 127/1997):"I
Comuni e le Province disciplinano con appositi regolamenti,
in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale
degli uffici e dei servizi, in base a criteri di
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione,
e secondo principi di professionalità e responsabilità.
Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
n. 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare
degli enti si esercita tenuto conto della contrattazione
collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne
disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle
materie non riservate alla legge il comma 2-bis
dell'articolo 2 del dlgs n. 29/1993 si applica anche
ai regolamenti ".
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5. E’ opportuno ricordare che le
materie soggette a riserva di legge sono quelle
indicate nell'articolo 2, comma 1, lett. c) della
legge n. 421/1992, riguardanti l'affidamento delle
controversie di lavoro; le responsabilità giuridiche
attinenti a singoli operatori nell'espletamento
di procedure amministrative; gli organi e gli uffici,
i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
ai principi fondamentali di organizzazione degli
uffici; i procedimenti di selezione per l'accesso
al lavoro e di avviamento al lavoro; i ruoli e le
dotazioni organiche, nonché la loro consistenza
complessiva; la disciplina della responsabilità
e delle incompatibilità tra impiego pubblico ed
altre attività e i casi di divieto di cumulo di
impieghi e incarichi pubblici.
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6. L’autonomia statutaria regionale
conta su una pluralità di indicazioni costituzionali
contenute nell’articolo 123 che ne definiscono la
procedura di approvazione, la soggezione al vaglio
di legittimità costituzionale su iniziativa governativa,
i compiti della determinazione della forma di governo,
dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento,
della regolazione del diritto di iniziativa e del
referendum su leggi e provvedimenti amministrativi,
della pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali, della disciplina del Consiglio delle
autonomie locali, quale organo di consultazione
fra la Regione e gli enti locali.
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7. Andrea PACCHIAROTTI, Federalismo
amministrativo e riforma costituzionale delle autonomie,
Maggioli editore 2003, pag. 236
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8. A. CORPACI, Gli organi di governo
e l’autonomia organizzativa degli enti locali. Il
rilievo della fonte statutaria, in Le regioni, n.
5/2002, pp. 1017-1023.
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9. TUEL, articolo 6, 2. “Lo statuto,
nell'àmbito dei princìpi fissati dal presente testo
unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione
dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni
degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione
delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza
legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto
stabilisce, altresì, i criteri generali in materia
di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione
fra comuni e province, della partecipazione popolare,
del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle
informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo
stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto
dal presente testo unico”.
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10. È interessante notare che il
riferimento a questi tre principi ricorre ben 7
volte - congiuntamente o singolarmente - nella Costituzione
riformata (articolo 18,1; articolo 18, 3; articolo
120, 2); e nella legge La loggia (articolo 2, 4;
articolo 7, comma 1; articolo 8, comma 3).
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11. Per questo problema e per l’impostazione
complessiva di questo paragrafo si fa riferimento
al saggio di L. Zoppoli, La riforma del titolo V
della Costituzione e la regolazione del lavoro nelle
pubbliche amministrazioni : come ricomporre i “pezzi”
di un difficile puzzle? in lavoro nelle pubbliche
amministrazioni, 2002.
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12. Vedi l’esperienza del comune
di Ladispoli che ha adottato un regolamento sull’ordinamento
con intenzioni innovative dopo aver insediato una
Commissione di Studio per la redazione del regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del
Comune di Ladispoli, coordinata da Alberto STANCANELLI,
già Direttore Generale dell'Ufficio per il Personale
delle Pubbliche Amministrazioni del Dipartimento
della FP ( in www.anci.it/framedownnotizia.cfm?id=2043).
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13. Vedi, a titolo esemplificativo,
ad esempio con i CCNL 31.3.1999 e 1°.4.1999, che
affidano al regolamento sull’ordinamento il compito
di individuare: a) i dirigenti/responsabili competenti
ad adottare gli atti di gestione e di amministrazione
del personale (stipula dei contratti individuali
di lavoro, esercizio dello ius variandi, attribuzione
degli incarichi e delle indennità dell’area delle
posizioni organizzative, effettuazione delle selezioni
per la progressione orizzontale, effettuazione delle
valutazioni di cui all’articolo 6 del CCNL del 31.3.99,
applicazione delle sanzioni disciplinari); b) i
profili professionali dell'ente, secondo la disciplina
dell'articolo 3, comma 6, del CCNL 31.3.1999; c)
la disciplina delle procedure selettive per la progressione
verticale (articolo 4 del CCNL 31.3.99); d) i criteri
per identificare i posti destinati all’accesso dall’esterno,
e, per esclusione, dei posti riservati alla progressione
verticale; e) la disciplina dei profili acquisibili
dall'interno (articolo 4, comma 2 CCNL 31.3.1999);
f) i posti cui si può concorrere indipendentemente
dal possesso del titolo di studio previsto per l’accesso
dall’esterno e di quelli per i quali la deroga non
è possibile; g) i criteri per sviluppare il sistema
permanente di valutazione di cui all’articolo 6
del CCNL 31.3.99, da utilizzare poi per la progressione
economica all’interno della categoria (progressione
orizzontale), la corresponsione della retribuzione
di risultato, l’erogazione dei compensi incentivanti
la produttività di cui all’articolo 17, secondo
comma, lettera a) del CCNL 1.4.99; h) i criteri,
soggetti a concertazione, per la graduazione delle
posizioni organizzative ed il conferimento degli
incarichi; i) le innovazioni richieste dall’articolo
9, ultimo comma, del CCNL 31.3.99 per istituire
l’area delle posizioni organizzative, e cioè: l’attuazione
dei principi contenuti in alcuni articoli del Dlgs
n. 29/93; la ridefinizione delle strutture organizzative
e delle dotazioni organiche dell’ente; l’istituzione
del nucleo di valutazione.
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