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| n. 6-2004 - © copyright |
LUIGI VIOLA
(Magistrato del T.A.R. Puglia, Sez. di Lecce, Professore a contratto
di diritto dell’economia nell’Università degli Studi di Trieste)
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| La composizione dei Tribunali
delle acque pubbliche dopo la legge n. 45 del 2004
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1. I precedenti: gli interventi della
Corte costituzionale
2. Le decisioni giurisprudenziali successive a Corte
cost. 353/2002
3. Le novità della legge n. 45 del 2004.
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1. I precedenti: gli interventi
della Corte costituzionale.
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L’art. 1 del decreto legge 24 dicembre
2003, n. 354 (recante “disposizioni urgenti per
il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché
interventi per l'amministrazione della giustizia”),
convertito in legge 26 febbraio 2004, n. 45 (in
G.U. n. 48 del 27 febbraio 2004) si segnala per
una serie di disposizioni che, almeno nelle intenzioni
del legislatore, dovrebbero dare vita ad una prima
“riorganizzazione dei tribunali delle acque”, destinata
a trovare applicazione fino alla preannunciata “complessiva
riforma della disciplina concernente la giurisdizione
in materia di acque pubbliche” (al proposito, è
del tutto inutile un giudizio in ordine all’effettiva
necessità di questi preannunci di riforme legislative,
spesso destinati a rimanere lettera morta).
La comprensione delle novità apportate dalla riforma
richiede un, sia pur sintetico, riepilogo della
storia recente delle previsioni in materia di composizione
dei Tribunali delle acque pubbliche.
Il punto di partenza della problematica è indubbiamente
costituito da una decisione della Corte costituzionale
(si tratta di Corte cost. 17 luglio 2002 n. 353
) che ha affrontato, in termini decisamente radicali,
la problematica delle garanzie di indipendenza dei
membri cd. tecnici dei Tribunali regionali delle
acque pubbliche (si trattava, in particolare, dei
tre funzionari del Genio civile, aggregati ai Tribunali
regionali per un quinquennio e che esprimevano uno
dei tre partecipanti alla decisione; art. 138 r.d.
11 dicembre 1933, n. 1775, di seguito citato come
t.u. acque).
La problematica, già avvertita dalla dottrina più
accreditata, era risolta, alquanto radicalmente,
attraverso la declaratoria di incostituzionalità
“dell'art. 138 del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici), nella parte in
cui prevede che siano aggregati al Tribunale regionale
delle acque pubbliche tre funzionari dell’ex Genio
civile, uno dei quali deve intervenire nel collegio
giudicante”; e, del resto, si trattava di una scelta
praticamente necessitata dalla necessità di “purgare”
il sistema da una previsione che non garantiva certamente
l’imparzialità dei componenti tecnici dei Tribunali
Regionali delle acque pubbliche.
Già in sede di primo commento alla decisione , si
rilevava come la problematica giuridica più interessante
originata dall’intervento della Corte costituzionale
fosse costituita, più che dalla ricostruzione dell’iter
motivazionale della sentenza (che, per la verità,
richiama principi giurisprudenziali fortemente consolidati),
dalle problematiche di diritto transitorio derivanti
dalla necessità di inserire nel sistema una decisione
“storica” e radicale che, non diversamente da quanto
avvenuto nel caso della Giunta provinciale amministrativa
, apriva necessariamente un processo di instabilità
che solo un meditato intervento del legislatore
poteva chiudere.
Ed in effetti, il legislatore tentava già di risolvere
una prima volta il problema, in via legislativa,
inserendo, in un decreto legge dedicato ai problemi
urgenti della giustizia (si tratta del d.l. 11 novembre
2002 n. 251 ), un Capo I dedicato all’abolizione
degli organi del contenzioso delle acque (Tribunali
regionali e Tribunale superiore delle acque pubbliche)
ed alla devoluzione delle relative competenze all’A.G.O.
e alla giustizia amministrativa; il decreto legge,
che aveva sollevato più di un dubbio in dottrina
, soprattutto per quello che riguarda la disciplina
transitoria, era poi convertito in legge (dalla
l. 10 gennaio 2003 n. 1 ) con una formulazione che
non prevedeva più l’intero Capo I dedicato all’abolizione
degli organi del contenzioso delle acque pubbliche.
L’intera problematica ritornava pertanto all’incertezza
determinata da Corte cost. 17 luglio 2002 n. 353.
Il quadro delle decisioni della Corte costituzionale
relative al contenzioso delle acque pubbliche non
sarebbe poi completo ove non si menzionasse anche
una decisione della corte costituzionale, di poco
precedente (si tratta di Corte cost. 3 luglio 2002,
n. 305 ), che dichiarava “costituzionalmente illegittimo
il combinato disposto degli art. 139 e 143 comma
3 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in
cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente
astenuto, ricusato o legittimamente impedito del
tribunale superiore delle acque pubbliche”; l’omessa
previsione di meccanismi di sostituzione dei membri
effettivi del Tribunale superiore delle acque astenuti
o ricusati veniva infatti ad integrare un “vulnus……alla
correttezza e alla regolarità dell'esercizio della
giurisdizione”, determinando la sostanziale impossibilità
di assicurare la regolare formazione del collegio
giudicante e le conseguenziali lesioni del “diritto
di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
davanti ad un giudice terzo ed imparziale nell'ambito
del "giusto processo"“ e del principio di “continuità
e la prontezza della funzione giurisdizionale" ……non
risultando assicurati congrui modi per colmare i
vuoti temporanei nel collegio giudicante, così da
garantire il necessario funzionamento dell'ufficio
“.
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2. Le decisioni giurisprudenziali
successive a Corte cost. 353/2002.
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Già in sede di primo commento a Corte
cost. n. 353/2002 , era già stata prospettata una
possibile soluzione all’incertezza derivante dall’intervento
demolitorio del giudice delle leggi; soluzione che,
facendo leva sulle previsioni degli artt. 138, t.u.
acque e 64 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (che attribuiscono
al Tribunale regionale delle acque pubbliche natura
di sezione della Corte d’appello presso la quale
è istituito), si risolveva nella semplice sostituzione
del funzionario del Genio civile con uno dei magistrati
assegnati alla Corte d’appello
La soluzione era recepita da una decisione del Tribunale
regionale delle acque pubbliche di Firenze che optava
decisamente per la tesi che individuava le conseguenze
della sentenza della Corte costituzionale nella
semplice sostituzione del funzionario del Genio
civile con uno dei magistrati assegnati alla Corte
d’appello.
Alla decisione, deve sicuramente essere attribuito
il merito evidente di chiudere la fase “emergenziale”
e di dare vita ad un sistema, per così dire “transitorio”,
che ha sostanzialmente reso possibile il funzionamento
di un organo giudiziario che, altrimenti, sarebbe
rimasto completamente paralizzato.
Emergeva però in dottrina un dubbio radicale in
ordine all’opportunità di mantenere ancora in vita
un giudice specializzato delle acque pubbliche (ed
un processo che spesso deroga alle norme ordinarie
del giudizio civile), “quando ormai i collegi giudicanti
di primo grado sono stati “depurati” proprio dell’apporto
tecnico dei funzionari dell’ex Genio civile che
indubbiamente costituiva la ragione più importante
del mantenimento di un rito speciale delle acque
“.
Diveniva poi sempre più urgente ed imprescindibile
la questione della possibile incostituzionalità
(sostanzialmente per le stesse ragioni già esplicitate
da Corte cost. n. 353/2002) anche del sistema di
nomina dei componenti tecnici del Tribunale superiore
delle acque pubbliche, caratterizzato da simili,
anche se non identici, principi; al proposito, l’art.
139, 2° comma lett. d) del t.u. acque prevedeva,
infatti, la nomina di “tre tecnici, membri effettivi
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non
aventi funzione di amministrazione attiva” destinati
ad intervenire, in ragione di un componente per
collegio, sia nelle decisioni in materia di diritti
soggettivi, che di interessi legittimi (artt. 142,
ult. comma e 143, ult. comma t.u. acque).
Il dubbio di costituzionalità, articolato su almeno
tre profili diversi , non era condiviso da una decisione
del Tribunale superiore delle acque pubbliche che
dichiarava manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 139 t.u.
acque “nella parte in cui prevede che a comporre
i collegi….partecipino anche membri del Consiglio
nazionale dei lavori pubblici, sollevata con riferimento
all’art. 108 Cost., atteso che il tale Consiglio,
non è organo dell’amministrazione attiva e che,
per la sua composizione (di esso fanno parte, infatti,
non solo alti funzionari statali ma anche magistrati
e massimi esperti delle materie trattate), va esclusa
ogni possibilità di immedesimazione con le Amministrazioni
che siano parti in giudizio”.
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3. Le novità della legge n. 45
del 2004.
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Come già rilevato, la problematica
della composizione dei Tribunali delle acque pubbliche
ha subito una decisiva riorganizzazione per effetto
della previsione dell’art. 1 del d.l. 24 dicembre
2003, n. 354 (conv. in legge 26 febbraio 2004, n.
45).
La nuova disciplina, destinata a trovare applicazione
fino alla preannunciata riforma della disciplina
concernente la giurisdizione in materia di acque
pubbliche, è fondata sui seguenti principi:
1) il Tribunale regionale delle acque pubbliche
è costituito da una sezione ordinaria della Corte
di appello designata dal presidente, integrata con
tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri
e nominati con decreto del Ministro della giustizia
in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore
della magistratura adottata su proposta del Presidente
della Corte di appello (art. 138, 2° comma t.u.
acque, come sostituito dall’art. 1 d.l. 354/2003);
2) il Tribunale regionale delle acque pubbliche
decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali
uno degli esperti di cui al secondo comma (art.
138, 4° comma t.u. acque, come sostituito dall’art.
1 d.l. 354/2003)
3) il Tribunale superiore delle acque pubbliche
è composto, oltre che dai magistrati previsti dall’art.
139, 2° comma lett. a, b e c del t.u. acque, da
tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri
e nominati con decreto del Ministro della giustizia
in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore
della magistratura adottata su proposta del Presidente
del Tribunale superiore (art. 139, 2° e 4° comma
t.u. acque, come sostituito dall’art. 1 d.l. 354/2003);
4) nelle stesse forme previste per i titolari, sono
nominati in pari numero componenti supplenti del
Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per
il servizio effettivamente prestato, nella misura
prevista dall'articolo 1, primo e secondo comma,
della legge 1° agosto 1959, n. 704 (art. 139, bis
t.u. acque introdotto dall’art. 1 d.l. 354/2003).
È poi operata la trasposizione in euro delle indennità
mensili previste per i componenti appartenenti alla
magistratura dei tribunali delle acque pubbliche
dall'articolo 1 della legge 1.8.1959, n. 704 (dando
vita ad un sistema indennitario che può benissimo
essere definito meramente simbolico) ed è fissata
la nuova indennità spettante ai componenti esperti
per “ciascuna udienza cui prendano parte”.
La semplice elencazione delle novità portate dall’art.
1 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354 (conv. in legge
26 febbraio 2004, n. 45) evidenzia chiaramente come
l’intervento legislativo abbia risolto, in senso
abbastanza soddisfacente gran parte delle problematiche
sollevate da Corte cost. 305 e 353 del 2002.
Quanto rilevato vale certamente per quello che riguarda
i rischi per l’indipendenza dei componenti tecnici
derivanti dalla “posizione di dipendenza dall'amministrazione
stessa, che ne gestisce lo stato giuridico ed economico”
alla base di Corte cost. 353/2002 ed estensibili,
per alcune prospettazioni, anche alla vecchi previsione
dell’art. 139 t.u. acque in materia di composizione
del Tribunale superiore delle acque; in questo caso,
la sostituzione con tre esperti, iscritti nell'albo
degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro
della giustizia in conformità alla deliberazione
del Consiglio superiore della magistratura adottata
su proposta del Presidente della Corte di appello
(o del Presidente del Tribunale superiore delle
acque pubbliche) esclude, infatti, quei rischi per
l’indipendenza del giudice derivanti dalla “doppia
posizione” dei componenti esperti.
È poi solo il caso di rilevare come il nuovo sistema
di nomina dei componenti esterni abbia fatto venir
meno anche l’ulteriore rischio per l’indipendenza
derivante “sia dalla possibilità di riconferma o
reincarico (v. sentenze n. 49 del 1968; n. 25 del
1976) affidata alla semplice iniziativa di organi
appartenenti alla amministrazione; sia dalla possibilità
di cessazione anticipata dalle funzioni a seguito
di provvedimento amministrativo discrezionale, ad
esempio, trasferimento ad altra sede (v. sentenza
n. 33 del 1968) “.
Analogo discorso per quello che riguarda il “versante”
costituito da Corte cost. 305/2002; in questo caso,
la nuova previsione dell’art. 139 bis tu. acque
(che introduce nuovi componenti supplenti del Tribunale
superiore in numero pari ai titolari) esclude che
possa verificarsi quel “vulnus……alla correttezza
e alla regolarità dell'esercizio della giurisdizione”
che poteva derivare dalla mancanza di meccanismi
di sostituzione dei componenti astenuti o ricusati.
In definitiva, anche se espressamente qualificata
come soluzione-ponte verso un nuovo assetto della
materia, la riorganizzazione operata dall’art. 1
del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354 (conv. in legge
26 febbraio 2004, n. 45) prevede un sistema caratterizzato
da un certo equilibrio e che, quindi, potrebbe reggere
ad ulteriori verifiche di costituzionalità; particolarmente
importante, a questo proposito (e sotto il profilo
della razionalità complessiva del sistema) la decisione
di mantenere gli esperti estranei alla magistratura,
così permettendo l’inquadramento pieno (e sicuro)
della fattispecie all’interno della previsione dell’art.
102, 2° comma della Costituzione ).
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