Giustizia Amministrativa - on line
 
Articoli e Note
n. 5-2004 - © copyright

MARCELLO FAVIERE

Gestione dei servizi socio-assistenziali alla luce delle recenti riforme dei servizi pubblici locali


Premessa

 

2. Gestione dei servizi socio - assistenziali. Alcuni principi.

 

2.1. Quadro normativo settoriale

 

3. Servizi pubblici locali.

 

3.1 Rilevanza economica dei servizi pubblici locali.

 

3.2 Rilevanza economica e servizi socio-assistenziali.

 

4. Disciplina della gestione dei servizi socio-assistenziali. Quadro ricostruttivo.

 

4.1 Servizi socio-assistenziali di rilevanza economica.

 

4.2. Servizi socio-assistenziali privi di rilevanza economica.

 

Premessa.

 

La disciplina dei servizi pubblici locali negli ultimi anni è stata più volte oggetto di attenzione da parte del legislatore.
Già con l’art. 35 della L. n. 448 del 2001 la gestione dei servizi locali veniva profondamente rivista introducendo nell’ordinamento nuovi concetti come quello della “rilevanza industriale” dei servizi locali differenziandone in maniera considerevole il regime giuridico rispetto a quelli privi di tale connotato.
Ancora più densa di significato è la distinzione introdotta dalla recente novella tra “servizi locali di rilevanza economica” e servizi locali “privi di rilevanza economica”, non tanto per il significato in sé dei concetti quanto per la differente tecnica normativa scelta. L’art. 35, infatti, predicava una differenziazione nominalistica dei servizi disciplinati, rinviandone l’individuazione ad un successivo, e mai emanato, regolamento ministeriale.
L’art. 14 del D.L. n. 269/03, invece, lascia all’interprete il compito di individuare i confini tra ciò che è di rilevanza economica e ciò che non lo è facendo leva, come sostiene parte della dottrina, sul più semplice e diretto significato delle nuove categorie generali. La disciplina della gestione dei servizi pubblici locali assume, pertanto, un aspetto più fluido e dinamico. Anche se avremo modo d dimostrare quanto si afferma, è bene precisare fin da subito che ciò che rileva per la definizione del relativo regime giuridico non è il profilo oggettivo-sostanziale del servizio erogato bensì quello più squisitamente gestionale: non rileva “quale servizio” l’ente locale decida di gestire ma “come” intenda gestirlo.
Non deve sfuggire che la normativa citata da una parte si presenta come integrativa delle discipline di settore e, dall’altra, fa espressamente salve le stesse (1) assumendo in questi ultimi casi rilievo meramente residuale (2) .
Per questa ragione le riflessioni che qui si conducono partono dalla ricostruzione dell’attuale disciplina settoriale dei servizi socio-assistenziali per passare, successivamente, allo studio di quella generale per capire e definire le possibilità e le scelte che residuano nella disponibilità degli enti locali nella gestione dei servizi cercando di chiarire, tra l’altro, se abbiano fondamento o meno alcune affermazioni lette sulla stampa di primo commento sull’impossibilità di affidare a terzi i tali servizi.

 

2. Gestione dei servizi socio - assistenziali. Alcuni principi.

 

Il quadro normativo proprio dei servizi socio assistenziali è variegato e complesso soprattutto in ragione del fatto che, già prima della riforma del titolo V della Costituzione, era riconosciuto ampio spazio alla legislazione regionale (anche se nel quadro dei principi generali definiti dalla legge statale). Prima di esaminare nel dettaglio le modalità di gestione dei servizi, occorre fare alcune premesse necessarie per la comprensione dei nodi cruciali delle tematiche affrontate.
La legge n. 328 del 8 novembre 2000, che detta norme quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, recepisce le istanze, spesso provenienti dalla società civile, di realizzazione di un quadro normativo unico per le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
Senza addentrarci in analisi e commenti descrittivi sui concetti alla base della riforma, peraltro già ampiamente ed esaurientemente condotte dalla dottrina, quello che preme sottolineare è che i servizi socio assistenziali sono individuati dal legislatore con una tecnica particolare di definizione funzionale e non strutturale: si cerca di disciplinare, infatti, a cosa possano o debbano servire i “servizi” e gli “interventi” sociali senza addentrarsi in definizioni normative dettagliate del contenuto di tali istituti.
La dottrina unanimemente sostiene che se il principale punto di forza di tale normativa risiede nell’aver accolto il concetto di sistema integrato dei servizi resi alla persona nella sua completezza, non si deve trascurare anche un altro dato di notevole “modernità” amministrativa”. Quello in commento, infatti, è uno dei primi esempi di applicazione degli ormai noti principi di sussidiarietà (sia orizzontale che verticale) e di differenziazione dell’azione amministrativa. Già prima della emanazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, infatti, il combinato disposto degli artt. 128 e ss. del D.Lgs. 31.03.98 n. 112 e degli art. 6-9 della L. n. 328/00 riconosceva agli enti locali tutte le funzioni amministrative in materia (oltre che di concorso alla programmazione regionale), lasciando alla Regione ed allo Stato funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e verifica, da un lato, e di uniformazione e fissazione dei livelli minimi essenziali dall’altro. I servizi pubblici socio-assistenziali sono definiti, poi, come servizi pubblici squisitamente locali poiché la realtà socio – economica del territorio e della collettività cui sono rivolti diventa elemento estremamente caratterizzante la loro gestione. La legge, così facendo, recepisce il principio per cui, fermo restando la necessità della fissazione di livelli minimi essenziali a livello nazionale, non tutte le realtà locali sono identiche e necessitano delle stesse prestazioni.
Oltre a ciò, non si deve trascurare un altro aspetto che connota la gestione dei servizi alla persona. Viene riconosciuto, per la prima volta in un quadro organico, un ruolo di primo piano a tutta la rete di soggetti, anche privati, che cooperano con gli enti istituzionali alla progettazione ed alla realizzazione dei servizi sociali.
Quello del pluralismo di iniziative (pubbliche e private) in campo assistenziale è un principio costituzionalmente riconosciuto (3) ed oggi arricchito dal generale principio di sussidiarietà orizzontale. Anche il legislatore, com’è noto, ha disciplinato ed incoraggiato con una serie di interventi normativi lo sviluppo del cd. Terzo Settore.
Per quanto qui interessa, comunque, si noti che l’art. 5 della legge n. 328/00, al comma 2, dispone che “Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici […] promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale”.
Appare evidente, già dall’esame di questi pochi tratti essenziali, che il legislatore abbia voluto fornire alcuni indirizzi precisi circa la gestione dei servizi in esame, soprattutto in ordine al ruolo che i privati possono svolgere quando gli enti locali decidano di esternalizzarne in qualche modo l’erogazione.
Occorre notare, infine, che questi profili di disciplina potrebbero subire nel tempo variazioni più o meno significative in ragione del fatto che a seguito dell’entrata in vigore della L. Cost. n. 3/2001 di modifica del titolo V della Costituzione. In particolar modo il nuovo art. 117 cost. nel fissare il riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e Regioni non menziona espressamente, ai commi 2 e 3, né la materia dei servizi pubblici né quella dell’assistenza e dei servizi sociali. Ad una prima lettura, pertanto, si dovrebbe affermare che l’intero settore di disciplina sarebbe rimesso alla esclusiva potestà legislativa e regolamentare regionale.
Tale conclusione appare però un po’ troppo affrettata. La Corte Costituzionale e la dottrina in materia hanno chiarito che la tecnica di riparto delle competenze in questione non avviene per comparti stagni e settori di materia oggettivamente definiti ma che, accanto alle cd. materie oggetto vi sono “materie valore” (o trasversali) che possono comprendere più settori di attività. Nel nostro caso, infatti, dovranno necessariamente essere sciolti i nodi relativi all’incidenza che alcune profili di disciplina quali la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di competenza esclusiva dello Stato) e la tutela della concorrenza (sempre di competenza esclusiva dello Stato) potranno avere sui modi di affidamento dei servizi alla persona (4) .
Oltre a ciò non si dimentichi che con numerose segnalazioni l’Unione Europea ha più volte espresso la volontà di disciplinare in maniera organica il settore dei servizi di interesse generale alla luce dei principi del Trattato (5) e di tale disciplina non potranno non tenere di conto le regioni nell’esercizio delle proprie potestà.

 

2.1. Quadro normativo settoriale.

 

Come già detto sopra, la L. n. 328/00 fornisce ampie indicazioni agli enti pubblici locali in materia di gestione ed affidamento di servizi alla persona. Si possono individuare tre grandi linee direttrici:
- la prima riconduce all’interno del generale sistema di gestione dei servizi locali di cui alla legge n. 142/90 (oggi D.Lgs. n. 267/00 artt. 113 e 113bis) e che all’epoca dell’emanazione della L. 328/00 appariva particolarmente significativo per i richiami alle possibilità di gestione in economia dei servizi stessi (art. 6) (6) ;
- la seconda è quella dell’acquisizione dei servizi da soggetti accreditati, sposando così la logica del ricorso al mercato aperto; (ricavabile dal combinato disposto dell’art. 5, comma 2, 11 e 17)
- la terza è quella della esternalizzazione dei servizi, finanziati dall’ente pubblico ed erogati dal privato secondo uno schema che riconduce alla concessione di servizio pubblico (e ricavabile dal combinato dell’art. 1, comma 5, e 5, commi 2 e 3).

 

La prima linea gestionale sarà oggetto di specifica trattazione nei prossimi paragrafi.
Relativamente alla seconda, senza addentrarci nella disciplina specifica, basti evidenziare che viene improntato un sistema di autorizzazione ed accreditamento delle strutture che erogano servizi assistenziali a carattere residenziale o semiresidenziale del tutto simile a quello previsto in ambito sanitario dopo la riforma del ‘92. I soggetti erogatori, oltre ad essere autorizzati, necessitano dell’accreditamento affinché possano entrare nella rete dei servizi offerti dagli enti locali. Tale procedura, ben più complessa della semplice e formale autorizzazione, prevede un controllo non solo preventivo ma anche concomitante sugli standard e sulla qualità del servizio erogato, oltre ad un sistema di verifiche sull’efficienza ed efficacia dei risultati. Solo così le strutture accreditate ricevono il pagamento delle prestazioni rese sulla base delle tariffe definite con i criteri fissati dalle regioni. Il sistema dell’accreditamento è forse quello che più si avvicina alla logica di mercato ed al modello di una effettiva concorrenza “nel mercato”, del quale si parlerà in seguito (7) .
Il sistema delle esternalizzazioni, invece, è quello che da un punto di vista dello studio delle formule gestionali presenta più interessanti aspetti e che maggiormente si interseca con quanto diremo nel prosieguo di questo lavoro.
L’art. 5 della legge n. 328/00 è stata definita in dottrina come la prima norma che, in via generale, riconosce esplicitamente il contracting out in ambito sociale. L’esternalizzazione disciplinata dall’articolo in commento, inoltre, non si limita a definire la possibilità di gestire dei servizi “per conto” dell’ente locale ma pretende che l’aggiudicazione o la negoziazione dei servizi ai soggetti erogatori (il cd. Terzo Settore) avvenga secondo forme che permettano loro di “esprimere la propria progettualità”. Il tentativo del legislatore, in pratica, è quello di evitare che il settore del cd. no - profit si limiti a fornire mera manodopera. Nell’ottica dello sviluppo di una amministrazione concertata e condivisa, il cd. “privato sociale” è chiamato a farsi interprete dei bisogni collettivi ed ad organizzare e predisporre risposte efficaci e funzionali. Ciò che si esternalizza, quindi, non è soltanto la parte esecutiva del servizio sociale ma anche un ruolo che, sino a non molti anni fa, era ad esclusivo appannaggio degli enti pubblici. Proprio questa “sostituzione” sempre più significativa dell’ente locale da parte del privato ha condotto numerosi commentatori a riconoscere nell’affidamento di cui parla la legge uno schema sostanzialmente riconducibile a quello della concessione di servizio pubblico.
Un ruolo fondamentale è poi svolto dalle regioni. Fermo restando quanto detto circa la recente riforma costituzionale, l’art. 5, comma 3, della legge dispone che “le regioni […] sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, … adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona”.
L’atto di indirizzo e coordinamento di cui parla la legge è il DPCM 30.03.2001. Tale decreto rinvia alle regioni la disciplina puntuale delle procedure ma detta alcuni principi e regole minime distinguibili, fondamentalmente, in due gruppi:
- il primo è relativo all’acquisto di servizi e interventi organizzati dai soggetti del terzo settore (art. 4 e 5): in questo caso, cioè, la gestione complessiva del servizio resta in capo all’ente locale che si limita ad acquistare dai privati servizi o interventi organizzati o ad affidare una parte dei servizi che si intendono erogare. Tali procedure sono soggette alle regole nazionali e comunitarie in materia di acquisizione ed appalti di beni e servizi. La norma, però, in ragione delle peculiarità proprie dei servizi alla persona, detta alcuni accorgimenti che regioni e comuni devono obbligatoriamente tenere in considerazione nello svolgimento delle selezioni suddette (divieto di affidamento al prezzo più basso, obbligo di valutazione dell’esperienza professionale degli operatori, esperienza maturata dai soggetti nei servizi richiesti, ecc.);
- il secondo è relativo al vero e proprio affidamento del servizio a soggetti privati (art. 4, 5 e 6). In questo caso “oggetto dell’acquisto o dell’affidamento […] deve essere l’organizzazione complessiva del servizio […] con assoluta esclusione delle mere prestazioni di manodopera […]” (art. 5, comma 3). È chiaro che in questo caso, pur restando l’ente locale titolare del servizio pubblico reso alla collettività, la gestione complessiva dello stesso passa nelle mani del soggetto affidatario. Anche in questo caso le regioni devono disciplinare nel dettaglio le procedure di affidamento tenendo presente alcuni accorgimenti minimi non dissimili da quelli indicati al punto precedente (in questo caso, poi, si esprime un certo favore per procedure ad evidenza pubblica di tipo ristretto o negoziato, che più si conformano all’esigenza di selezionare i soggetti secondo criteri diversi da quello meramente economico). Vengono dettate poi norme di indirizzo sulla necessità di coinvolgere i soggetti del terzo settore nelle attività di progettazione e pianificazione dei servizi sociali, a conferma di quanto detto sopra circa il ruolo degli operatori.
Occorre precisare, infine, che molte regioni hanno adottato, sulla scorta degli indirizzi espressi da governo, una serie di regole anche molto puntuali da applicare non solo ai soggetti del terzo settore ma anche a tutti gli enti, pubblici e privati, che intendano proporsi quali gestori dei servizi socio-assistenziali (8).
Tali regole valgono, quindi, come norme speciali e settoriali in materia di affidamento dei servizi socio-assistenziali a prescindere dalla funzione, comunque perseguita dal legislatore nazionale e regionale, di promozione e valorizzazione del ruolo del terzo settore.
Alla luce di queste conclusioni si impone una riflessione.
Già dalle norme speciali dettate dall’ordinamento per la gestione dei servizi socio assistenziali si possono trarre alcuni spunti per concludere che l’ordinamento non esclude, anzi dà per scontato, che tali servizi possano essere gestiti secondo logiche imprenditoriali o, se si preferisce, “economiche”.
La normativa esaminata, infatti, da un lato caldeggia l’efficienza e l’efficacia dell’azione degli enti pubblici (artt. 1 e 5) e, dall’altro, si riconduce ai principi dell’ordinamento posti a tutela della concorrenza e della libera circolazione dei servizi. Il richiamo, più volte effettuato, ai principi del necessario confronto concorrenziale tra gli operatori privati, della trasparenza dell’azione amministrativa e della non discriminazione tra gli operatori, unito al fatto che nessuna norma vieta a soggetti diversi da quelli del cd. Terzo Settore (quali le società di capitali o imprenditori comunque operanti nel mercato) di aspirare all’affidamento dei servizi in questione, non lasciano dubbi sul fatto che il legislatore abbia inteso non precludere l’accesso al mercato dei servizi pubblici sociali a soggetti che intendano operare con logiche imprenditoriali.
In ultima analisi, quindi, si ammette che l’erogazione dei servizi socio assistenziali, sia per il suo oggetto immediato (produzione o scambio di beni o servizi) sia per il modo in cui può essere organizzata (professionalmente), possa essere compatibile con le logiche lucrative o, quanto meno, remunerative di mercato.

 

3. Servizi pubblici locali.

 

A questo punto occorre richiamare le norme di cui al D.L. n. 269/2003. convertito con L. n. 326/2003 così come modificata dalla L. n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) con cui sono stati modificati gli artt. 113 e 113bis del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplinano la gestione dei servizi pubblici locali.
Occorre preliminarmente notare che questa riforma segue di poco quella apportata dall’art. 35 della L. n. 448/2001, e si è resa necessaria, secondo molti commentatori, per evitare la prosecuzione dell’atto di messa in mora (c2002/2329 del 26.06.02) – nell’ambito della procedura di infrazione prevista dall’art. 226 del trattato CE e già avviato nel 2000 contro l’art. 22 della L. n. 142/90 - con cui la Commissione CE, proprio in relazione alla normativa contenuta nella finanziaria per il 2002, censurava la disciplina italiana per il fatto di consentire “numerose ipotesi di affidamento diretto dei servizi pubblici locali senza il rispetto” della disciplina comunitaria.
La disciplina dettata dall’art. 35, infatti, prevedeva svariate ipotesi di affidamento diretto sia in materia di “servizi a rilevanza industriale” che per i “servizi privi di rilevanza industriale”. Per questi ultimi, a dire il vero, l’affidamento diretto veniva previsto come regola. Tale scelta è stata considerata dalla Commissione contraria non solo alle direttive in materia di appalti di servizi (di cui alla dir. n.. 92/50/CE ed alla n. 93/38) ma anche alle regole ed ai principi presenti nel trattato (ad es. la libera circolazione delle merci – art. 28 e ss. – la libertà di stabilimento – art. 43 e ss. – la libera circolazione dei servizi – art. 49 e ss. ) ed ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza sotto i quali ricadono – come ribadito più volte dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee – non solo gli appalti pubblici ma anche le concessioni di servizi.

 

3.1 Rilevanza economica dei servizi pubblici locali.

 

La nuova disciplina introdotta dall’art. 14 del D.L. n. 269/03 prevede, innanzitutto, nuove categorie di servizi: non si parla più di “servizi pubblici locali di rilevanza industriale” e “privi di rilevanza industriale” bensì di “servizi pubblici locali di rilevanza economica” e “privi di rilevanza economica”. Ma quali sono i criteri per operare in concreto tale distinzione? Come fare per capire quando siamo di fronte ad un servizio di rilevanza economica o ad un servizio privo di rilevanza economica?
Occorre premettere che anche a livello comunitario vi è dibattito sulla necessità di individuare criteri oggettivi ed universali per distinguere i servizi di interesse generale (S.I.G.) da quelli di interesse economico generale (S.I.E.G.) che ne costituiscono un sottogruppo (9) . La necessità di distinguere tra servizi di natura economica e servizi di natura non economica è importante in quanto non sono soggetti alle stesse norme del trattato. Mentre il principio di non discriminazione e il principio di libera circolazione delle persone, ad esempio, devono essere applicati in tutti i casi di erogazione di servizi di interesse generale, le regole relative alla libertà di fornitura dei servizi, il diritto di stabilimento, le norme sulla concorrenza e gli aiuti di stato si applicano solo alle attività economiche.
La Corte di Giustizia ha avuto modo di definire servizio “economico” ogni attività che implica l’offerta di beni e servizi su un dato mercato. Tale concetto è stato fatto proprio dalla Commissione nel noto Libro Verde sui servizi di interesse generale. Occorre capire, pertanto, cosa possa significare offrire servizi su un mercato.
Quello dell’esistenza e dell’individuazione di un mercato di riferimento potrebbe essere definito quale limite esterno della fattispecie in questione ed è sicuramente il primo passo per circoscrivere il concetto di servizio di interesse economico.
Le scienze economiche hanno individuato tre possibili tipologie di mercato nell’ambito dei S.I.E.G.: - servizi nei quali il mercato si estende fino all’utente finale. In questo frangente si presume un alto livello di liberalizzazione dei servizi pubblici ed una concorrenza effettiva tra i fornitori dei servizi (pubblici e privati). In questo tipo di mercato si applicano a pieno tutte le norme in materia di lotta alle posizioni dominanti, auti di stato, ecc.
- servizi per i quali può continuare a valere in genere un regime di monopolio legale e / o di privilegi per l’operatore in quanto sia caricato di obblighi di servizio pubblico. In questi casi il mercato non si estende all’utenza finale ma si ferma alla scelta del soggetto cui conferire la gestione del servizio. Rientrano in tale situazione tutti quei casi in cui i soggetti pubblici debbano sempre e comunque ricorrere alla gara in ogni caso senza particolari margini di scelta. La situazione attuale, però, sia in Europa che in Italia presenta delle distorsioni abbastanza evidenti. In molti casi, infatti, gli enti pubblici possono decidere di trattenere a se l’intera gestione dei servizi - o, comunque, di ricorrere a forme di affidamento diretto a soggetti sulla cui “terzietà” molti hanno espresso forti dubbi (come nel caso dell’affidamento in house) - e ricorrere al mercato solo laddove lo ritengano opportuno. Da più parti, comunque, si richiede la definizione di elementi oggettivi che indirizzino la scelta degli enti che, secondo molti commentatori, dovrebbero decidere di trattenere o amministrare in maniera molto penetrante i servizi solo in presenza di situazioni di fallimento del mercato.
Non si trascuri, inoltre, che accanto ai “mercati” propri dei Servizi economici sussistono filiere parallele costituite da una fitta schiera di servizi accessori (ad es. servizi di ingegneria, consulenziali, ecc.) e per le quali dovrebbe vigere, secondo la Commissione, un regime di piena concorrenza da difendere dalle potenziali distorsioni derivanti dall’integrazione delle filiere e dai rischi di costituzione di posizioni dominanti derivanti dal controllo delle fasi critiche della filiera stessa.
Quanto detto ci porta a concludere che nel concetto di servizio “economico” sembra esservi spazio non solo per le attività svolte in regime di concorrenza nel mercato ma anche per quelle che si prestino alla introduzione di una concorrenza per il mercato.
La Commissione, infatti, ammette che “se da un lato può non esserci mercato per la fornitura alla popolazione di particolari servizi, dall’altro potrebbe esserci un mercato a monte in cui le imprese contrattino con le autorità pubbliche la fornitura di questi servizi. Per questi mercati a monte valgono le regole del mercato interno, della concorrenza e degli aiuti di stato” (10) .
Una volta individuate le tipologie e le aree di mercato compatibili con il concetto di servizio economico occorre fare un passo in più per capire la direzione che l’ordinamento italiano ha preso con l’ultima riforma. È necessario definire quali siano i limiti interni, cioè quali sono le caratteristiche intrinseche che l’attività deve possedere per poter essere definita “economica”.
Alcuni commentatori del Libro verde hanno espresso la necessità che il carattere “economico” di un servizio di interesse generale riguardi, in ultima istanza, la suscettibilità dello stesso di essere oggetto di transazioni commerciali tra l’operatore e gli utilizzatori intermedi e finali. In pratica si richiede che sia l’interazione tra domanda ed offerta a determinare la formazione dei prezzi (se non per le singole transazioni almeno per quelle di riferimento) e che la fissazione dei vincoli negoziali possa avvenire nell’ambito di una libera contrattazione tra le parti. Il servizio economico diventerebbe, pertanto un servizio “commerciale” o “di mercato” anche in presenza di una regolazione che possa esprimere obblighi di servizio pubblico chiari e valevoli erga omnes. Anche se non tutti concordano sul punto, tale concezione potrebbe valere anche nelle ipotesi di regimi di concorrenza per il mercato, poiché, estendendo al massimo le considerazioni svolte, si può pensare che si conservino significativi margini di autonomia contrattuale anche nei rapporti tra fornitori ed enti pubblici titolari del servizio da erogare.
Altra dottrina, però, fa notare che il legislatore italiano all’art. 14 del D.L. n. 269/03 non parla di servizi di interesse economico generale bensì di “servizi a rilevanza economica” e di servizi “privi di rilevanza economica”. Ci si chiede se la mera rilevanza economica possa essere sovrapposta al concetto di interesse economico individuato a livello comunitario oppure tende ad esprimere qualcosa di diverso.
La rilevanza economica, infatti, sembra avvicinarsi più alla dimensione della “costosità” del servizio la cui produzione si avvale di inputs aventi un certo valore di scambio: il discrimen in questi casi andrebbe cercato nelle dimensioni economiche della produzione e nella necessità o meno di attendersi una certa efficienza produttiva.
Tale concezione sembra, tra l’altro, più conforme a quello che nel nostro ordinamento civile si intende per attività economica. Il codice civile, infatti, definisce l’imprenditore come colui che “esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi”.
L’economicità distingue l’attività dell’impresa da altre, quali quelle puramente intellettuali, culturali o di svago, così come da quella diretta semplicemente al godimento di beni o servizi. Tale carattere, però, meglio si distingue dagli altri (strutturali ed oggettuali) con riferimento allo scopo finale dell’attività stessa.
Nella indicazione della economicità dell’attività ed accanto allo scopo immediato espressamente indicato dalla norma (produzione e scambio di beni e servizi) figura senz’altro l’ulteriore implicito requisito dello scopo di lucro.
Quest’ultimo, però, nell’ambito della gestione dei servizi di cui sono titolari gli enti pubblici, deve essere ricondotto al ben più ampio concetto della remuneratività dei fattori produttivi nel quale sono comprese anche ipotesi gestionali prive di aspetti speculativi e di necessario guadagno. L’attività produttiva, quindi, può dirsi condotta con metodo economico quando è tesa al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi impiegati; quando è svolta con modalità che consentono nel medio-lungo periodo la copertura dei costi con i ricavi, altrimenti si ha consumo e non produzione di ricchezza.
Questo deve essere desumibile non solo dall’oggetto dell’attività (che di per sé non necessariamente racchiude il concetto di economicità) ma anche dal dato organizzativo complessivo. Le scelte gestionali, cioè, caratterizzano intimamente l’identità stessa dell’attività svolta e la connotano in termini di economicità.
Questo significato dell’espressione “attività economica” è recepito sul piano legislativo per gli enti pubblici.
La produzione di servizi da parte degli stessi intanto è qualificabile quale attività imprenditoriale in quanto essi siano per legge tenuti ad operare secondo criteri di economicità, vale a dire secondo modalità che consentono quanto meno la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l’autosufficienza economica. La qualificazione come economica di una attività è pertanto solo un problema di metodi e logiche gestionali.
Chi sostiene l’assorbimento del concetto di “rilevanza economica” dei servizi pubblici nel più noto paradigma della “attività economica” come tradizionalmente inteso nel nostro diritto commerciale, quindi, ricerca non tanto il carattere “commerciale” dell’attività come sopra descritto, vale a dire tracce sensibili di concorrenza nel mercato (o secondo alcuni anche per il mercato) ma ritiene di dover svolgere una analisi funzionale e strutturale del servizio concretamente svolto. Il rapporto positivo tra spese e ricavi, infatti, permetterebbe di qualificare un servizio pubblico economicamente rilevante, mente lo squilibrio tra i due elementi a discapito dei guadagni lascerebbe spazio solo ad una attività priva di rilevanza economica.
Non può definirsi di rilevanza economica la produzione di servizi che vengano erogati gratuitamente o a “prezzo politico”, tale cioè da far oggettivamente escludere la possibilità di coprire i costi con i ricavi. Altrettanto privo di rilevanza economica è la gestione gratuita o a prezzo simbolico un ospedale, una scuola, una mensa ecc…
Estendendo al massimo i concetti sopra ricostruiti, la gestione con metodo economico (copertura dei costi con i ricavi) potrebbe anche essere ispirata da un fine pubblico o ideale anche se, ovviamente, le condizioni di mercato non consentono poi, in fatto, di remunerare i fattori produttivi. Qui assume particolare rilievo la questione degli obblighi di servizio pubblico e degli annessi privilegi riconosciuti ai soggetti gestori come contropartita per le incombenza pretese. Tali elementi distorsivi del mercato, ammessi dal diritto comunitario in presenza di situazioni di fallimento del mercato, possono comunque rendere la gestione dei servizi nel loro complesso remunerativa.
Per concludere, occorre notare come la concezione “del mercato” espressa dalla Commissione nel Libro Verde non sia poi così distante e separata da quella in ultimo esposta. Basti pensare a cosa voglia dire concorrenza nel e per il mercato. In quali casi gli operatori privati trovano vantaggioso un dato mercato (non falsato da interventi correttivi) se non qualora vi sia la possibilità di realizzare guadagni? Anche in presenza di interventi correttivi da parte dei soggetti pubblici (ad es. finanziamenti in caso di deficit occorsi per l’assolvimento di obblighi di servizio pubblico) per quali ragioni un operatore dovrebbe entrare in un dato mercato se non vi fosse la possibilità di svolgere attività nel loro complesso lucrative?
Il punto cruciale ad avviso di chi scrive – che dovrà trovare spunti di soluzione necessariamente a livello comunitario - è stabilire quando e secondo quali criteri un ente pubblico potrà decidere le modalità gestionali di un dato servizio. Quali margini di discrezionalità saranno possibili: dovranno necessariamente presentarsi ipotesi di fallimento del mercato o sarà lasciato all’interpretazione politica delle necessità e dei bisogni della collettività?

 

3.2 Rilevanza economica e servizi socio-assistenziali.

 

Occorre chiedersi ora se i servizi alla persona possono o meno avere rilevanza economica. La definizione di questo aspetto non è di scarso rilievo poiché il fatto di rientrare nell’una o nell’altra categoria introdotta dall’art. 14 del D.L. n. 269/03 implica possibilità gestionali molto diverse tra loro.
Riprendendo le conclusioni esposte precedentemente in sede di analisi del quadro normativo settoriale bisogna ora riflettere sul punto della suscettibilità o meno dei servizi alla persona di essere gestiti in maniera economica, vale a dire se gli stessi, secondo il nostro ordinamento, possano, almeno potenzialmente, produrre lucro per i gli operatori di mercato.
Senza scendere troppo nel dibattito circa le modalità di gestione imprenditoriale dei servizi in questione, preme segnalare che la letteratura in materia è concorde almeno nell’ammettere che potenzialmente tali servizi possono essere gestiti in maniera economica. I servizi sociali, culturali, assistenziali, ecc. possono potenzialmente costituire fonte di guadagno per i loro gestori.
Ad ulteriore conferma che anche per i servizi alla persona possono individuarsi filiere specifiche per la gestione economica stanno le tesi di chi sostiene l’esistenza dei cd. “quasi mercati” nell’ambito dei servizi sociali.
Partendo dall’esperienza di paesi europei ed extraeuropei che si sono trovati alle prese con la riforma del welfare – state, alcuni autori sostengono che al fine di tutelare i cittadini nella libera e cosciente scelta dei servizi la P.A. debba assumersi la responsabilità di fissare le regole del gioco e stabilire e verificare i requisiti in base ai quali gli enti produttori possono operare come erogatori dei servizi. In assenza di una sistema di garanzie atto ad assicurare un minimale livello di qualità dei servizi, infatti, il cittadino si troverebbe a comprare prestazioni senza la sicurezza della qualità dell’acquisto. Il “quasi mercato” pertanto è riconducibile al concetto di mercato amministrato, già noto alle scienze economiche. Ingrediente fondamentale di tale ricetta, però, è il pluralismo organizzativo nel campo dei servizi sociali. Senza la presenza di una pluralità di enti erogatori messi in grado di competere all’interno del sistema di regole, la struttura dei quasi mercati sarebbe profondamente falsata.
Il concetto del quasi mercato sta sicuramente alla base del sistema dell’accreditamento dei servizi assistenziali di cui all’art. 11 della L. n. 328/00 che, nel tentativo di superare l’idea dell’autorizzazione come controllo meramente formale delle potenzialità dei soggetti erogatori, permette alle amministrazioni un processo valutativo più maturo e completo, anche se, secondo i più, il sistema improntato in Italia è incompleto (poiché limitato ad alcuni tipi di servizi) ed imperfetto (poiché richiama un concetto di accreditamento “istituzionale” – vale a dire una sorta di controllo di idoneità – e non di “eccellenza” che consiste in una valutazione professionale sistematica e periodica).
Tale concetto, comunque, è estensibile anche alle ipotesi proprie del modello concessorio che, come abbiamo avuto modo di precisare, è di per sé compatibile con li concetto di mercato affermatosi anche a livello di dibattito comunitario.
Deve essere evidenziato che seppure tali servizi siano in astratto erogabili secondo logiche imprenditoriali, ciò che preme al legislatore italiano e comunitario non sono le potenzialità dei servizi pubblici ma la loro concreta gestione. Questo è il vero elemento discriminante per capire se i servizi alla persona siano assoggettabili alla disciplina dell’art. 113 o a quella dell’art. 113bis del D. Lgs. n. 267/00. Quando un servizio viene svolto in maniera tale che i costi siano remunerati dai prezzi pagati dall’utenza e, quindi, non si imbastisce un sistema congenitamente in perdita, siamo sicuramente in presenza di un servizio di rilevanza economica. Parimenti nel caso di corrispettivi versati dall’ente locale al soggetto gestore: in tal caso l’ente concedente fruisce delle prestazioni dell’erogatore privato per il quale la gestione presenta sicuramente i caratteri dell’economicità. Questo carattere, pertanto, va ricercato nei connotati gestionali del soggetto che direttamente fornisce il servizio e non necessariamente nei riflessi che il servizio presenta per l’ente locale.
Per tentare di esplicare ulteriormente questo punto potremmo richiamare le riflessioni che la stessa Commissione, nell’ambito del dibattito comunitario sui servizi di interesse generale, ha più volte condotto.
“Stando alla giurisprudenza della Corte di giustizia, molte attività esercitate da enti le cui funzioni sono principalmente sociali, che non realizzano profitti e non si prefiggono di svolgere un'attività industriale o commerciale, sono di norma escluse dall'applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza e di mercato interno […]Tuttavia, quando tali organismi, nell'assolvimento del loro compito d'interesse generale, si impegnano in attività economiche, l'applicazione delle norme comunitarie a dette attività è guidata dai principi enunciati nella presente comunicazione, nel rispetto in particolare dell'ambiente sociale e culturale nel quale tali attività sono esercitate (11) .
È intuitivo, inoltre, che la “gamma dei servizi che possono essere offerti in un dato mercato è soggetta all’evoluzione tecnologica, economica, e sociale e si è ampliata nel tempo. Di conseguenza la distinzione tra attività economiche ed attività non economiche ha dimostrato un carattere dinamico ed evolutivo e, negli ultimi decenni, sempre più attività hanno assunto una rilevanza economica (12) ”.
Proprio questo dinamismo del concetto della rilevanza economica dei servizi sta alla base della intenzione di non procedere ad una puntuale e tassativa elencazione dei servizi pubblici. La Commissione, addirittura, ha dichiarato che non sarebbe né fattibile né auspicabile fissare a priori un elenco definitivo di tutti i servizi di natura non economica.
Un punto appare chiaro. Per capire se un servizio abbia o meno rilevanza economica quindi, non rilevano:
- l’elemento oggettivo o, se si preferisce, il contenuto del servizio in sé e per sé, bensì le modalità di gestione dello stesso. Esemplificando, non è assolutamente scontato che la gestione del trasporto pubblico abbia necessariamente rilevanza economica e quella di una biblioteca ne sia priva;
- le potenzialità economiche della gestione stessa. Questo vuol dire che appare del tutto inutile tentare di individuare tipologie di servizi suscettibili astrattamente ed universalmente di assumere rilevanza economica poiché rilevano, per la qualificazione del caso, le circostanze sociali, politiche, culturali, economiche, ecc. della realtà che si va ad esaminare.
Volendo trarre una prima conclusione circa le regole da seguire per capire se i servizi alla persona rientrino nella disciplina dell’art. 113 o del 113bis occorre prendere atto che non esistono regole fisse e valide per tutti i servizi. La stessa attività, infatti, potrebbe non avere rilievo economico in un dato momento storico ed assumerlo con il passare del tempo ed il cambiamento del contesto tecnologico, economico e sociale; non solo ma potrebbe benissimo verificarsi che un dato servizio possa essere valutato di rilevanza economica da un ente locale mentre altre amministrazioni, in altre realtà geografiche, economiche e sociali potrebbero ritenere che lo stesso servizio non abbia rilevanza economica.

 

4. Disciplina della gestione dei servizi socio-assistenziali. Quadro ricostruttivo.

 

Occorre a questo punto ricostruire, alla luce della disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 267/00 - ed in particolar modo agli artt. 113 e 113 bis - e di quella settoriale sopra analizzata, il quadro degli istituti gestionali che in un modo o nell’altro possono riguardare la gestione dei servizi alla persona (13) .
Prima di procedere alla disamina delle novità introdotte dalla novella normativa del 2003 occorre verificare gli elementi espliciti che il legislatore ha posto in essere per armonizzare i regimi speciali o di settore, esaminati nella prima parte del presente lavoro, con la nuova disciplina generale. L’art. 113, comma 1, novellato dispone che “le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali [di rilevanza economica] concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative rispetto alla disciplina di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche direttive comunitarie […]”.
A parte il riferimento alla tutela della concorrenza posto quale limite ad interventi derogatori da parte del legislatore regionale, la cui portata però dovrà essere valutata in concreto poiché non bastano semplici definizioni autoreferenziali per qualificare la portata di una disposizione di legge, tali disposizioni assumono carattere integrativo delle disposizioni di settore. Le fattispecie da essi disciplinate, quindi, vanno ad aggiungersi a quelle diverse e previste dalle leggi speciali, con un accorgimento: il loro carattere “inderogabile” fa si che in presenza di contrasti con la disciplina previgente si assisterà ad abrogazioni per incompatibilità dei precedenti istituti. Va da sé che tale innovazione opera per le discipline di settore già esistenti poiché per il futuro una legge statale potrebbe tranquillamente derogare (o abrogare) e disposizioni in esame.
Altra norma da tenere presente è quella di cui al comma 7 dell’articolo in esame che definisce alcuni elementi che le amministrazioni devono tenere in considerazione nell’affidamento tramite gara dei servizi di rilevanza economica nonché i criteri fondamentali per l’aggiudicazione stessa (14) . Tali disposizioni sono definite “integrative delle discipline di settore”.
L’ultimo elemento da tenere presente è la norma di cui al primo comma dell’art. 113bis che recita: “ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti […]”. In questo caso, preso atto del mancato riferimento alla tutela della concorrenza – che dopo spiegheremo – la disciplina del nuovo T.U.E.L. sembrerebbe porsi in modo più morbido nei rapporti con le altre discipline di settore. Non possiamo parlare di carattere integrativo – abrogativo della norma, come per quelle di cui all’art. 113, bensì di valore integrativo – suppletivo (o, se si preferisce, residuale).
A questo punto possiamo passare ad esporre le varie possibilità che l’ordinamento vigente prevede per la gestione dei servizi alla persona.

 

4.1 Servizi socio-assistenziali di rilevanza economica.

 

Alla luce di quanto detto nei paragrafi precedenti, i servizi vengono gestiti con metodo economico se, ad esempio, la tariffa richiesta all’utente assolve allo scopo di coprire integralmente i costi di gestione oppure se il corrispettivo versato dall’ente locale concedente è considerato remunerativo dall’ente gestore. in tali casi si potrà procedere mediante affidamento:
a) a società di capitali o ad enti del terzo settore individuati attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica. In questi casi dovranno essere tenuti in considerazione non solo i parametri di cui al comma 7 ma anche quelli previsti dagli atti di indirizzo regionali di cui all’art. 5, comma 3, della L. n. 238/00 - che spesso e volentieri hanno esteso gli indirizzi per l’affidamento dei servizi alle persone anche ai rapporti con soggetti diversi da quelli del terzo settore (15) - e dagli artt. 4 e 6 del D.P.C.M. 30.03.01.
b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica;
c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici [1] titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano (così ad esempio il servizio raccolta rifiuti potrà essere gestito esclusivamente nel territorio dei comuni associati). Si tratta del cd. affidamento in house la cui formulazione è ripresa dalla nota sentenza Teckal (16) .
Una ipotesi a parte è il contratto che può essere stipulato con soggetti (senza distinzione di tipologia) che abbiano anche la proprietà delle dotazioni patrimoniali funzionali all’erogazione del servizio. In questo caso i soggetti potranno essere autorizzati a gestire il servizio (o suoi segmenti) “a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente […]” (art. 113, comma 14).
Il sistema dell’accreditamento, invece, andrebbe considerato come estraneo alle fattispecie disciplinate dal T.U.E.L.. Abbiamo avuto modo di precisare che la produzione e l’erogazione dei servizi forniti da strutture accreditate si inseriscono in una logica di concorrenza “nel mercato” (anche se si tratta di un mercato amministrato), realizzando un sistema concorrenziale più avanzato di quello previsto dai correttivi introdotti dal D.L. n. 269/03 (che integrano comunque un sistema di concorrenza “per il mercato”) e che va oltre il concetto di esternalizzazione del servizio. L’Ente Locale si pone nei confronti del servizio non come ente gestore (logica che muove le riforme introdotte dal DL n. 269/03) ma, tutt’al più, come ente regolatore che acquista e non affida servizi. L’accreditamento, pertanto, è un istituto che camminerebbe in parallelo e non andrebbe ad integrarsi con la nuova disciplina dell’art. 113.
Alla disciplina descritta, inoltre, si aggiunga il necessario rispetto di tutta la normativa relativa alle dotazioni patrimoniali di cui ai commi 2, 3, 4, 5bis, 5ter, 9 e 13 cui si rinvia.

 

Dall’integrazione della normativa di settore e del dettato di cui all’art. 113, in sostanza, gli affidamenti tramite gara potranno riguardare non soltanto le società di capitali ma anche i soggetti del terzo settore (organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro). A questa conclusione si perviene proprio partendo dal carattere integrativo delle disposizioni del nuovo 113.
È anche vero che le norme in commento sono “inderogabili” ma tale limite va letto sotto una duplice accezione: esso non può che essere rivolto, da una parte, alle regioni (che non possono dettare discipline difformi, proprio perché, salvo smentite, le disposizioni in esame sono poste a tutela della concorrenza) e, dall’altra, alla disciplina previgente limitatamente alle ipotesi di affidamento a società di capitali diversi da quelli qui disciplinati ed alle ipotesi di mancata esternalizzazione o, se si preferisce, di gestione diretta. La portata di tale carattere non potrebbe essere maggiore poiché, altrimenti, non si ravviserebbe la necessità di aver introdotto anche l’altro requisito di tali norme rispetto alle discipline di settore.
L’ipotesi estensiva che si prospetta, quindi, sembra compatibile con lo spirito e con la lettera della nuova normativa. A ciò si aggiunga che la necessità di non discriminare i vari soggetti ammessi a partecipare a queste gare è salvaguardato, oltre che dai principi più volte descritti nel presente lavoro, anche in maniera espressa dal comma 10 dell’art. 113 che recita: “è vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio”.
A nulla valgono, poi, i rilievi riguardo al carattere non lucrativo di molti dei soggetti operanti nel terzo settore ed al fatto che proprio questo aspetto, unito al valore sociale di tali enti, sta alla base della normativa di settore esaminata. Sul fatto che la rilevanza economica dei servizi in questione non coincida con lo scopo di lucro tradizionalmente inteso si è già detto. Quello che occorre precisare è che in questo frangente ogni ipotesi di valorizzazione o di posizione di vantaggio di questi enti rispetto ad altri operatori del mercato viene meno in nome del principio di non discriminazione e di parità di trattamento che sovrastano l’intera area dei servizi pubblici.

 

4.2. Servizi socio-assistenziali privi di rilevanza economica.

 

Nel caso di servizio privo rilevanza economica - quando ad esempio i costi del servizio siano coperti facendo ricorso alla fiscalità generale ovvero applicando tariffe con lo scopo di esigere una mera compartecipazione dell’utenza - andrà applicata la disciplina dettata dall’art.113-bis (17) . in tal caso le principali forme di gestione previste dall’ordinamento restano:
a) la gestione in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno procedere diversamente. E’ il modello tradizionale di gestione del servizio, sempre più spesso abbandonato a favore della esternalizzazione dei servizi, affidati ad organizzazioni del privato sociale. Ad avviso di chi scrive, possono rientrare in questo modello anche le ipotesi di gestione associata e di convenzioni tra comuni;
b) la costituzione di consorzi intercomunali, che sono soggetti strumentali dell’ente locale, dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. Ai consorzi che gestiscono servizi sociali, se previsto in Statuto, si applicano le norme previste per le Aziende Sociali (vedi lettera d)). Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un Consorzio;
c) l’istituzione, che è un organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale dotato di autonomia gestionale. Il funzionamento e l’ordinamento della Istituzione sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell’ente locale che conferisce il capitale, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, copre gli eventuali costi sociali. L’istituzione ha l’obbligo del pareggio di bilancio;
d) l’azienda speciale, anche consortile. Questa è un ente strumentale dell’ente locale, con personalità giuridica e dotato di autonomia imprenditoriale. Ha un proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale ed un proprio regolamento di funzionamento. Ente locale dà gli indirizzi, svolge le verifiche sui risultati di gestione, vigila, approva gli atti fondamentali. L’ordinamento ed il funzionamento dell’Azienda Speciale sono disciplinati da un proprio Statuto e da propri regolamenti. A questa ipotesi possono essere ricondotte le ipotesi delle c.d. “aziende sociali” previste dalla legge 328/2000. Laddove i servizi sociali vengono gestiti in forma associata, come ad esempio per l’attuazione dei Piani di zona previsti dalla legge di riforma dei servizi sociali, ben potranno gli enti locali, costituire allo scopo una azienda consortile;
e) la società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano (affidamento in house);
f) l’associazione o fondazione, costituita o partecipata dall’ente locale medesimo, limitatamente ai servizi culturali e del tempo libero;
g) la società per azioni senza il vincolo della proprieta' pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche (art. 116 del T.U.E.L.).;
h) la delega dei comuni alle aziende sanitarie. Questa modalità è stata seguita da molti Comuni, soprattutto di piccole dimensioni. La delega ha rappresentato una risposta alla difficoltà di molti enti locali alla implementazione di servizi sociali anche se non si deve trascurare che è in atto una tendenza al ritiro delle deleghe da parte degli enti locali. Con l’istituto dell’Accordo di Programma, infatti, la delega assume un nuovo significato. È possibile anche la possibilità di consorzi tra aziende sanitarie e comuni (art. 31 D. Lgs. n. 267/00);
E’ dibattuto se possa ancora essere considerata valida, ed in che chiave debba essere letta, l’opzione di gestione a mezzo di affidamento con gara a soggetti privati purché tale operazione comporti economie di gestione prevista dalla Legge 28 dicembre 2001 n. 448, art. 29, comma 1 (18) .
Tale norma, infatti, resta formalmente in vigore e disciplina un caso particolare rispetto all’abrogato comma 4 dell’art. 113 bis che disciplinava l’ipotesi di esternalizzazione dei servizi mediante gara per ragioni tecniche, economiche e di utilità sociali. Le possibili soluzioni sono due:
a) laddove l’art. 29 della legge finanziaria 2002 potesse essere considerato norma di settore, il modello della società, nell’ambito dei servizi privi di rilevanza economica, potrebbe continuare ad essere utilizzato, oltre che per affidamenti “in house” di appalti di beni e servizi, anche per operazioni di “outsourcing” (esternalizzazione) di servizi già gestiti in economia ma soltanto in presenza di prospettate economie di gestione, essendo venute meno le ragioni di carattere tecnico e quelle di utilità sociale;
b) laddove questa norma non venisse considerata “di settore” non rimarrebbe che limitarne la portata ai tipi di affidamento previsti espressamente dalla restante normativa e che abbiamo riassunto nel presente paragrafo. Ad un primo esame, inoltre, quest’ultima lettura sembrerebbe conforme all’intero disegno legislativo che ha voluto eliminare le ipotesi di affidamento con gara data la non rilevanza economica delle gestioni in esame.

 

PRINCIPALI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

 

- G. E. Berlingerio, Studi sul pubblico servizio, Giuffrè, Milano, 2003;
- A..Battistella, La L. 328/00 e le modalità di esternalizzazione dei servizi, in Prospettive Sociali e Sanitarie, n° 20/22 – 2000;
- F. Corsi, Lezioni di diritto di Impresa, Giuffrè, Milano, 1992;
- L. Fazzi, Quasi mercati nei servizi sociali, in Prospettive Sociali e Sanitarie, n° 4 – 2000,
- C. Gori E. Ranci Ortigosa, Modalità di gestione dei servizi socio-assistenziali: alcune conclusioni, in Prospettive Sociali e Sanitarie, n° 15 – 1999;
- A..Quieti A. Zucchetti, Normativa C.E.: concorrenza e gare in materia di servizi pubblici locali. Lr gare per i servizi pubblici locali sono proprio imposte dalla vigente normativa C.E.?, in Foro Amministrativo 2003, pg. 789 e ss.,
G. Sciullo, La procedura di affidamento dei servizi pubblici locali tra disciplina interna e principi comunitari, relazione tenuta nel seminario di studio “Autonomia locale ed autonomia imprenditoriale nei servizi pubblici locali (Ravenna, 27-28 novembre 2003);

 
 

NOTE

 

1. Gli artt. 113 e 113 bis del D.Lgs. n. 267/00, così come modificati dall’art. 14 del DL n. 269/03, recitano rispettivamente: “Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164”; “Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a […]”.
2. Per la trattazione di questo aspetto si veda comunque il seguito del lavoro (par. 3).
3. Si veda per tutte C.Cost. n. 396/1988 nella quale si afferma che il “principio pluralistico che ispira nel suo complesso tutta la costituzione repubblicana e che, nel campo dell’assistenza, è garantito, quanto alle iniziative private dall’ultimo comma dell’art. 38, rispetto al quale è divenuto oramai incompatibile il monopolio pubblico delle istituzioni relative”.
4. La questione, comunque, è già all’esame della Corte Costituzionale: si veda ad es. il ricosro presentato dalla Regione Toscana avverso l’art. 14 del DL n. 269/03. La Regione sostiene, infatti, che tali disposizioni “dettano una disciplina, dettagliata ed autoapplicativa, dei servizi pubblici locali che l'art. 117 Cost. non contempla tra le materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato. Conseguentemente compete alle regioni disciplinare l'organizzazione e le modalita' di gestione dei servizi pubblici locali, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Tale conclusione resta ferma anche esaminando quelle competenze di natura c.d. «trasversale» che l'art. 117 secondo comma Cost. riserva allo Stato in via esclusiva. Ci si riferisce, per quanto qui rileva, alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117, lett. m) e alle «funzioni fondamentali dei comuni, province e citta' metropolitane» (art. 117, lett. p). Non e' pertinente il riferimento all'art. 117, lett. m) che non riguarda i servizi aventi rilevanza economica ma solo quelli sociali. Per questi ultimi, poi, la competenza statale e' limitata alla determinazione dei livelli essenziali e quindi degli standard minimi delle prestazioni, e cio' non preclude quindi la competenza regionale a disciplinare gli aspetti concernenti l'organizzazione del servizio e le modalita' di gestione del medesimo. Non rileva neppure la citata lettera p) dell'art. 117 Cost., in quanto la gestione del servizio pubblico non costituisce una funzione fondamentale dell'ente locale, ma un'attivita' di regola esercitata in regime di concorrenza e quindi sottratta ad una gestione effettuata con gli strumenti del potere pubblico (ricorso per legittimita' costituzionale 29 Gennaio 2004, n. 10).
5. Si veda in seguito la posizione dell’UE in materia di servizi pubblici ed i principi che la stessa ritiene immanenti alla materia stessa.
6. Si noti che l’art. 22 (omologo degli odierni artt. 113 e 113bis del T.U.E.L. sopra esaminati) della L. 142/90 stabiliva che i comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme: a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
7. Si vedano le conclusioni cui si perviene al seguente paragrafo 4.1.
8. Si veda, ad esempio, la deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 119 del 31.10.2001 - emanata sulla scorta delle direttive contenute nel DPCM e nel quadro del sistema dei servizi socio assistenziali delineato dalla L.R. 03 ottobre 1997, n. 72 – recante “direttive transitorie per l’affidamento dei servizi alla persona”. Questo atto, che recepisce il già ricordato DPCM 30.03.01, reca una disciplina molto dettagliata delle procedure di selezione e valutazione dei soggetti privati affidatari. Il principale obiettivo è quello di perseguire la maggiore qualità possibile nell’erogazione esternalizzata pur salvaguardando i principi di pubblicità e trasparenza dell’azione della P.A.. Emerge un forte richiamo alla necessità di procedere, di regola, al confronto concorrenziale tra operatori. È significativa la rimessione all’Ente locale del giudizio relativo alla opportunità di riconoscere un’organizzazione complessa di natura imprenditoriale ai servizi da affidare nonché la determinazione della procedura di scelta del contraente, nel rispetto della normativa di riferimento. Viene poi espressamente richiamata la normativa sull’affidamento degli appalti pubblici di servizi di derivazione comunitaria. Si ammette, poi, che i servizi alla persona possano essere affidati oltre che ai soggetti del cd. Terzo Settore anche a soggetti di natura imprenditoriale (imprese, sotto qualsiasi forma, ed imprese sociali) per i quali comunque valgono i criteri generali per l’affidamento stabiliti nella deliberazione. La regione, pertanto, nell’applicazione del principio della esclusione del criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, detta norme che tutti i soggetti (imprenditori o meno) aspiranti alla gestione dei sevizi alla persona devono rispettare e precisa i requisiti funzionali e strutturali minimi che devono essere richiesti. Sulla scorta di tali regole generali sono poi previste procedure e criteri di aggiudicazione distinti sia per la determinazione della base economica dell’appalto che per le valutazioni del prezzo e del merito organizzativo, quest’ultimo attinente alla dimostrazione della generale affidabilità del soggetto rispetto alla prestazione oggetto dell’affidamento.
9. Per la definizione di questi concetti si rinvia al Libro Verde sui servizi di interesse generale presentato dalla Commissione il 21.5.03, rinvenibile su http://europa.eu.int
10. cfr. Libro Verde, cit, par. 3.44.
11. Commissione CE, comunicazione del 19.01.2001, pag. 4 (GU C n. 17 del 19.01.01).
12. cfr. Libro Verde, par. 3.45.
13. Si precisa che si omette di trattare tutta la disciplina relativa alle IPAB (ora A.S.P.) che, essendo in corso di formazione merita, ad avviso di chi scrive, una trattazione specifica e particolare.
14. Il comma sette recita: “La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore”.
15. Si veda ad es. la deliberazione n. 119 del 31.10.2001 del Consiglio Regionale della Toscana di cui avremo modo di parlare in seguito.
16. Corte di Giustizia, sent. , 18.11.1999, in causa C-107/98.
17. Tale conclusione è rafforzata dalla abrogazione, ad opera della L. n. 350/2003, del comma 4, dell’articolo 113-bis, laddove tra le forma di gestione dei servizi privi di rilevanza industriale veniva prevista la possibilità “quando sussistano ragioni ….. economiche …..” dell’affidamento a terzi. Dal momento in cui il servizio non viene gestito con metodo economico tale modalità di gestione perde di significato.
18. Legge 28 dicembre 2001 n. 448, art. 29, comma 1: “Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a: a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione; b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza; c) attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b)”.

 
Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina