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| n. 4-2004 - © copyright |
SILVESTRO RUSSO
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| Proprietà urbana e vincoli
preordinati all’esproprio nel T.U. n. 327 del 2001
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Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Cosenza Centro Italiano Studi Amministrativi
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Cosenza, 30 aprile 2004
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Convegno di studio sul tema
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L’espropriazione per pubblica
utilità
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(D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e successive
modificazioni)
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1. – I vincoli tra interessi
pubblici ed interessi privati sulla proprietà
urbana
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Non è difficile immaginare che,
tra tutti i punti di frizione nei rapporti tra
P.A. e privati sulla gestione delle utilità ritraibili
dalla proprietà immobiliare, il contrasto di interessi
più profondo si riscontri, più che sulla pianificazione
urbanistica in sé, o sulla materiale abla-zione
in vista dell’effettiva realizzazione di un’opera
pubblica vicende, queste, in varia guisa ormai
metabolizzate nel comune sentire, proprio nell’apposizione
di vincoli all'uso e, quindi, alla concreta fruizione
dell’immobile (1) , di fatto, a tempo indeterminato
(2) .
Si tratta, come si vede, non solo d’un argomento
sempre spinoso, ma soprattutto d’una vicenda solo
apparentemente circoscritta ai procedimenti ablatori
in sé e, invece, border line con l’urbanistica
, ossia propria del corretto governo del territorio.
Quest’ultimo, a mio avviso, si deve intendere
nel duplice significato di primato dell’urbanistica
(3) sulle procedure ablatorie onde queste sono
uno dei possibili strumenti di quella, sia come
previo accertamento, da parte della P.A., della
propria capacità di rea-lizzazione, attraverso
il vincolo, delle opere e degli assetti programmati.
L’art. 9, c. 1 del Dlg 8 giugno 2001 n. 327, nel
definire il vincolo preordinato all'esproprio,
fa sì riferimento all’opera pubblica o di pubblica
utilità, ma nell’accezione ampia di cui al precedente
art. 1, c. 2, ove sono ricompresi gli interventi
necessari per l'utilizzazione, da parte della
colletti-vità, di beni o terreni, di cui non è
prevista la materiale modificazione o trasformazione
(4) . Anzi, muovendo dalla nozione d’urbanistica
contenuta nell’art. 80 del DPR 24 luglio 1977
n. 616, la relativa materia ha ad oggetto: A)
– l’aspetto conoscitivo dell’indagine del terri-torio;
B) – l’aspetto normativo della disciplina dell’uso
del territorio, mediante adozione di scelte urbanistiche;
C) – l'aspetto gestionale dell’uso del territorio,
mediante attuazione concreta degli strumenti pianificatori
(5).
Tanto se non si vuol addirittura tagliar corto
adope-rando la definizione dell’art. 34, c. 2
del Dlg 31 marzo 1998, nel testo novellato dall’art.
7, c. 1, lett. b) della l. 21 luglio 2000 n. 205,
ove s’intende per urbanistica (6) la materia che
concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio
. Non si può negare che l’art. 8 del Dlg 327/
2001 fissi un unico contesto procedurale per l’espropriazione,
articolato in tre fasi tra lo-ro sì differenziate,
ma anche strettamente coordinate ed interdipendenti
sotto il profilo fun-zionale, perché propedeutiche
all’emanazione dell'atto conclusivo, il decreto
di espro-prio, di cui la previsione dell’opera
pubblica o di pubblica utilità da eseguire, da
parte dello strumento di programmazione urbanistica
generale, che imprime ad un’area la voca-zione
a servire a scelte collettive. L’apposizione su
un bene del vincolo preordinato all'e-sproprio
discende, quindi, da una scelta pianificata di
gestione del territorio (7), o da un prov-vedimento
equivalente, i quali rechino l’espressa previsione
dell'opera realizzanda (8) .
Complementare a questa visione, v’è la progressiva
consapevolezza circa l'impossibi-lità di consentire,
specie se in via di fatto, vincoli d'inedificabilità
a tempo indeterminato, finalizzati ad una futura
espropriazione, senza al contempo corrispondere
ai proprietari del-le relative aree un indennizzo
per il periodo di durata del vincolo Certo, in
base al solo dato testuale, l’art. 42 Cost. sembrerebbe
prevedere l’obbligo d' indennizzo solo per i provvedimenti
d'espropriazione e non anche per i vincoli e limitazio-ni
sulle proprietà in sé. In concreto, la costante
giurisprudenza della Corte costituzionale ha affermato
la diretta inerenza del jus aedificandi alla proprietà
fondiaria, onde, pur se con lunga gestazione,
è andato emergendo il concetto per cui l’indennizzabilità
di detti vincoli è dato coessenziale (pur se con
certi temperamenti) alla loro durata e non meramente
alter-nativo, trattandosi, in tal caso, appunto
di un'espropriazione di valore (9) . Dal dato
normativo dell’art. 42 emerge allora il principio
per cui tale indennizzo intanto può esser escluso,
in quanto le limitazioni del godimento della proprietà
privata, tra cui quelle che si traducano nell’esclusione
o nella rilevante compressione del jus aedificandi,
siano quelle imposte o dalla legge, in via generale
per intere categorie di beni (art. 42, II c.,
Cost.), oppure, per de-terminati beni, e con previsione
di futura espropriazione, da parte della P.A.
mediante gli strumenti urbanistici (compresi i
piani di fabbricazione), ove tali vincoli, nonostante
la loro incisività, abbiano una congrua e ragionevole
scadenza (10) . Correlativamente, la reitera-zione
di detti vincoli, anche attraverso atti generali
di governo del territorio (p.es., variante di
PRG), viola la regola testé affermata, in mancanza
di accertamenti puntuali e circostan-ziati, diretti
a stabilire in concreto se le aree interessate
abbiano mantenuto la loro idoneità a soddisfare
le specifiche esigenze pubbliche e non sussistano
possibili soluzioni alternati-ve (11) , avendo
pure riguardo, a mio avviso, alla capacità del
proprietario di collocare util-mente il fondo
nel mercato.
Pertanto, il Giudice delle leggi è intervenuto
sul punto, affermando che la reiterazione dei
vincoli, ancorché non di per sé in contrasto con
la Costituzione, non è ammissibile «… una volta
oltrepassato il periodo di durata temporanea (periodo
di franchigia da ogni in-dennizzo)…», se non in
base all’espropriazione o, perlomeno, al serio
inizio dell’attività preordinata ad essa, oppure
all’indennizzo stesso (12) . In particolare, la
questione dell'inden-nizzabilità dei vincoli urbanistici
de quibus riguarda solo quei vincoli che: A) –
siano effet-tivamente preordinati all'espropriazione,
oppure abbiano un carattere sostanzialmente e-spropriativo,
perché idonei a produrre lo svuotamento incisivo
della proprietà (se non di-screzionalmente delimitati
nel tempo dal legislatore statale o regionale)
mercé l'imposizio-ne a titolo particolare, su
beni determinati, di condizioni d’assoluta inedificabilità;
B) – su-perino il termine massimo, non irragionevole
e non arbitrario, senza che si compia l'espro-priazione,
oppure non sia avviata la procedura attuativa
preordinata a quest’ultima mercé l'approvazione
dei piani attuativi; C) – superino quantitativamente
la normale tollerabilità, secondo una concezione
della proprietà regolata dalla legge nell'ambito
dell'art. 42 Cost. La giurisprudenza costituzionale
aveva rinviato ad un successivo, necessario intervento
legislativo, per precisare le modalità d’attuazione
del principio dell'indennizzabilità dei vincoli
in questione. Interviene l’art. 39, c. 1 del Dlg
327/2001, che è la risposta del legi-slatore ordinario
all'invito del Giudice delle leggi a regolare
non già il presupposto, bensì ol metodo dell'indennizzo.
Infatti, esso, nelle more dell’organica disciplina
sulla delimita-zione delle utilità economiche
suscettibili di ristoro patrimoniale nei confronti
della P.A., ha per ora esercitato una scelta ben
precisa, tra tutte le misure possibili, optando
per quelle di natura strettamente risarcitoria,
senza, però, innovare sulla definizione di vincolo
inden-nizzabile o, comunque, senza prender partito
sul vincolo urbanistico, di cui al precedente
art. 9, c. 1. Pendente la vacatio del Dlg 327/2001,
la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha rilevato
che «… sussiste la violazione del principio del
rispetto della proprietà (art. 1 del Prot. addizionale
n. 1 alla CEDU) qualora vi sia una continua rinnovazione
di vincoli su aree. Tale comportamento, pur non
potendo essere assimilato ad una privazione della
pro-prietà, può violare il giusto equilibrio tra
esigenze dell’interesse generale ed imperativi
a salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo…»
(13) .
Si può dire che il complesso delle regole fin
qui per sommi capi accennate costituisca un buon
punto d’equilibrio tra esigenze e scelte collettive,
da un lato e contenuto minimo del diritto di proprietà
fondiaria, dall’altro?
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2. – La proprietà urbana come
bene della vita scarso e la sua funzionalizzazione
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Nelle vicende giuridico-economiche
della proprietà urbana, la penetrazione della
logi-ca economica è sempre stata abbastanza semplice
e rapida e, quindi, ha consentito un buon compromesso
tra la rendita del proprietario dell'area edificabile
ed il profitto dell’impresa costruttrice di fabbricati.
La composizione nel mercato di tali interessi,
solo apparentemen-te contrapposti, non risolve
di per sé sola, specialmente nelle aree geografiche
ad alta den-sità (e domanda) abitativa, il bisogno
di casa di chi è escluso dal mercato edilizio
ordinario, né i bisogni e gli interessi diffusi
che spontaneamente emergono nelle aree ad alta
urbaniz-zazione circa il necessario approntamento
di infrastrutture e servizi pubblici. A questi
bi-sogni collettivi, rispondono scelte collettive,
ossia la legislazione sull'edilizia economica
e popolare e, rispettivamente, il potere di pianificazione,
espropriazione od apposizione di vincoli a destinazione
pubblica delle aree urbane, che introduce la funzionalizzazione
della proprietà fondiaria verso le risposte sociali,
che non possono essere amministrate soltanto dal
mercato (14) .
Questo modo di considerare la proprietà urbana
è il presupposto logico-giuridico di quella parte
della normativa urbanistica che ha sì cercato
di conformare i modi d'appro-priazione, di fruizione
e di circolazione degli immobili oggetto dei piani
urbanistici, ma con il temperamento, talvolta
consapevole, talaltra indotto dagli arresti della
Corte costitu-zionale, derivante dal riconoscimento
della proprietà privata e della funzione sociale
di es-sa soltanto per obiettivi dati, a loro volta
coerenti con i supremi valori costituzionali dell'u-guaglianza
e della solidarietà. Non a caso, le pronunce della
Corte hanno dapprima dichia-rato costituzionalmente
illegittime le norme che consentirono l'imposizione
sine die di vin-coli a carattere espropriativo
o comunque d’inedificabilità su beni determinati
e, quindi, ri-badito che il jus aedificandi continua
ad inerire alla proprietà e alle altre situazioni
che comprendono la legittimazione a costruire,
anche se di esso sono stati tuttavia compressi
e limitati portata e contenuto (15) . Del pari,
connesso ai valori testé enunciati e loro corollario
è il principio per cui, in quelle parti del territorio
per le quali manchino prescrizioni relative all'edificazione
(p.es., quando decadano, per inutile decorso del
termine di legge, i vincoli preordinati all'esproprio),
s’applica la norma che vieta l'edificazione di
nuove costruzioni all'interno dei centri abitati
dove manchino espresse previsioni di PRG (art.
4, u. c., della l. 28 gennaio 1977 n. 10; ora
l’art. 9, c. 3 del Dlg 327/2001, che rinvia all’art.
9, c. 1 del Dlg 6 giugno 2001 n. 380), ma s’impone
alla P.A. il dovere di colmare tale lacuna, con
conte-stuale tutela al corrispondente interesse
dei proprietari delle aree prive di disciplina
d'otte-nere un'adeguata e tempestiva formulazione
di questa (16) , senza possibilità di far rivivere
au-tomaticamente qualsivoglia destinazione anteatta
.
Da ciò discende, in linea di larga massima, l’assenza
di una reale contraddizione giuri-dica e di principio
tra il godimento delle facoltà e delle utilità
connesse alla proprietà urba-na, compreso il jus
aedificandi e il regime conformativo di quest’ultima,
affidato alla mano pubblica, che ne realizza così
la funzione sociale, mercé l'imposizione di limiti
ai singoli poteri dominicali, o per certi oggetti,
o per tempi dati. (17)
In tal caso, si dovrebbe senz’altro concludere
nel senso che l’apposizione dei vincoli preordinati
all’esproprio non solo è il necessario punto di
raccordo tra la previsione di pia-no e l’uso sociale
che in concreto il piano stesso, attraverso l’opera,
intende realizzare (in una parola: è la garanzia
della serietà dell’impegno alla realizzazione
dell’opera), ma mani-festa altresì sia il rapporto
gerarchico tra piano ed esproprio (il secondo
essendo fase ine-luttabile d’esecuzione del primo),
sia della coerenza dell’opera realizzanda con
la propria programmazione (18) (p.es., all’interno
del programma triennale delle oo.pp. ex art. 14
della l. 11 febbraio 1994 n. 109) (19) .
Non mi sfugge che, per un verso, l’art. 10 del
Dlg 327/2001 consente alla P.A. una procedura
accelerata speciale per la realizzazione di un’opera
non programmata e per la conseguente apposizione
del vincolo ad hoc (20) ; e, per altro verso,
l’art. 9 le dà altre due fa-coltà, quella, generale,
di reiterazione motivata del vincolo stesso dopo
la scadenza di que-sto (rectius, dopo l'inutile
decorso del termine quinquennale per la dichiarazione
di pubbli-ca utilità) e quella, specifica (ma
anch’essa in forma semplificata, mercé la possibilità
del silenzio-assenso da parte della Regione),
per la realizzazione sul bene vincolato di un'opera
diversa da quella programmata ab origine.
Si potrebbe allora pensare che la gerarchia tra
pianificazione ed espropriazione, di cui il vincolo
è il raccordo per la soggezione di aree libere
o liberabili alle scelte collettive, sia niente
più che un’illusione ottica, indotta enfaticamente
da dati labili, più che da una voli-zione precisa
del legislatore. Ebbene, è vero che il Dlg 327/2001
considera l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio come una fase della procedura espropriativa
e non di quella urbanistica (21) . È altrettanto
indubbio che esso in tanto è effettivamente il
primo pas-saggio verso l’ablazione, in quanto
sia già contenuto nello strumento di pianificazione
ge-nerale, giacché l’opera è singola, come l’area
che la riceverà, però s’inserisce in un conte-sto
di governo complessivo del territorio (22) . La
flessibilità del piano si riverbera, come si può
notare, sulla conformazione non tanto o non solo
delle facoltà dominicali, ma proprio delle potestà
organizzative della P.A., in quanto le norme citate,
in una con quelle che pon-gono il raccordo del
termine del vincolo con il termine per la dichiarazione
di pubblica uti-lità e, quindi, ne dilatano la
durata complessiva ben oltre la generica previsione
del quin-quennio, non eludono i problemi relativi
all’approvazione del piano e del non tempestivo
finanziamento delle opere in programma. Se, quindi,
il vincolo è la garanzia della serietà della P.A.
circa la realizzazione dell’opera, questa funziona
nei riguardi di entrambi gli at-tori del rapporto
espropriativo, nella misura in cui alla P.A.,
invece d’obbligarla alla decor-renza del vincolo
solo dall’approvazione del piano, la legge offre
un ventaglio di soluzioni, adattabili alle esigenze
organizzative di essa, per apporre il vincolo
stesso non immediata-mente, ma solo quando la
programmazione dell’opera sia concretamente funzionale
alla sua realizzazione.
In virtù del Dlg 327/2001, il contrasto di interessi
tra il privato proprietario e il sogget-to pianificatore
dell’uso ordinato del territorio (diremo meglio:
il soggetto mediatore dei rapporti e dei bisogni
diffusi non altrimenti risolubili dalle mere logiche
del mercato) si manifesta non più, o non più tanto
nella dialettica tra un astratto interesse pubblico
ed un godimento egoistico del bene, quanto, piuttosto,
nel significato da attribuire alla funziona-lizzazione
della proprietà urbana ed ai metodi d’assoggettamento
delle relative facoltà.
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3. – Enunciazioni di principio
e problemi pratici
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Finché si resta nelle enunciazioni
di principio, all’analisi economica del complesso
fe-nomeno della rendita fondiaria ed ai relativi
problemi, non sembra irrazionale e, anzi, è conforme
a Costituzione che l’ordinamento imponga la limitazione
dei poteri dominicali, proprio perché la proprietà
fondiaria, in generale, non è che l’oligopolio
di una risorsa na-turale scarsa (23) .
Quando, poi, si passa a questioni più concrete,
già nel considerare la funzionalizzazio-ne della
proprietà fondiaria, occorre dare una lettura
dell’art. 42 Cost. non enfaticamente rivolta a
sottolinearne gli aspetti etico-sociali, fuori
dei concreti casi in cui la funzione so-ciale
risponde invece ad esigenze ben circoscritte nel
tempo e negli obiettivi. A tal riguar-do, già
da tempo, la giurisprudenza costituzionale, in
materia di proprietà urbana, per un verso ne ha
individuato il nucleo minimo, inviolabile da parte
del legislatore nemmeno in nome della funzione
sociale e, per altro verso, ne ha ampliato la
tutela mercé l'individua-zione del c.d. vincolo
espropriativo (24) . In particolare, questa giurisprudenza
pare descrivere un modello di proprietà che intanto
tollera vincoli di contenuto e di conformazione
etero-noma, in quanto le sia dato "in cambio"
un indennizzo analogo a quello che l’art. 42,
III c. prevede per il caso dell'espropriazione
propriamente detta, nella misura in cui il precedente
II c. va letto congiuntamente a quest’ultimo.
In ogni caso, l’indennizzo « … deve rappre-sentare
un serio ristoro della perdita subita dall'espropriazione
e perché ciò possa realizzar-si occorre far riferimento
al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche
essenziali fatte palesi dalla sua potenziale utilizzazione
economica…», tenendo, quindi, conto della destinazione
delle aree (25) e, a mio avviso, anche della qualità
del proprietario (26) . L'indenniz-zo, dal canto
suo, risponde sia ad esigenze di giustizia distributiva
(per cui i sacrifici indotti da scelte collettive
devono esser distribuiti sui membri della collettività),
sia alla necessità che i benefici attribuiti a
certi soggetti siano da costoro, che ne traggono
vantaggio, inden-nizzati nei riguardi di chi li
subisce, specialmente quando ciò si traduce nell'appropriazione
forzosa di beni o utilità, essendo vietati gli
spostamenti patrimoniali che si risolvono in un
arricchimento (27) . Insomma, non si rinviene
in Costituzione una concezione del diritto di
proprietà, compresa quella urbana, secondo cui
è devoluto al legislatore ordinario o al sog-getto
pianificatore, ciascuno per la propria competenza,
il potere di "conformarlo" come meglio crede,
senza alcuna garanzia d’effettiva salvezza del
contenuto minimo dianzi evi-denziato, a pena di
svuotar di contenuto l’incipit dell’art. 42, che
dichiara «… la proprietà privata… riconosciuta
e garantita dalla legge…».
Ma, fin qui, la naturale dialettica tra pubblico
potere e diritti dominicali ha ancora un contenuto
invero troppo generico, specie se si tien conto
che, nella pianificazione del terri-torio (maxime,
in quella urbanistica nell’àmbito di un solo Comune),
come in ogn’altro procedimento amministrativo
partecipato, l'interesse pubblico non è (o non
è più necessa-riamente) un dato già fornito dal
diritto positivo, ma è la risultante della comparazione,
ponderata ed in contraddittorio, di tutti gli
interessi coinvolti nell'esercizio del relativo
pubblico potere.
La presenza, in detto procedimento, dei titolari
degli interessi ai beni oggetto della pia-nificazione
è funzionale non già alla specifica tutela dell’interesse
del singolo, bensì alla miglior definizione di
quello generale. La stessa Costituzione, con la
fissazione dei canoni d’imparzialità e di buon
andamento, impone infatti di rinvenire il punto
d’equilibrio rebus sic stantibus ottimale tra
l'esigenza di giustizia e quella dell’efficienza
del pubblico potere in ogni tipo di procedimento.
In particolare, per il procedimento pianificatorio,
si deve allo-ra concludere che se più lata è la
discrezionalità sottesa all’organizzazione del
territorio ed alla dislocazione su di esso delle
varie quantità d'edilizia privata (28) , se più
ampia è la capa-cità di scelta nella costruzione
del tessuto territoriale mercé l’alternanza di
“pieni” (le di-verse forme collettive o singolari
di trasformazione del territorio) e “vuoti” (i
beni non soggetti a tale trasformazione), altrettanto
vasta sarà la necessaria rappresentazione degli
interessi posti in capo ai soggetti non pianificatori,
secondo ovvi criteri di ragionevolezza e di proporzionalità,
il cui contenuto è sindacabile in via d’azione
(29). Né basta: a sua volta, l’ art. 11, commi
1 e 3 del Dlg 327/2001, ferma restando la norma
del successivo c. 2 che fa salve le già vigenti
norme di partecipazione dei privati alla formazione
degli strumenti ur-banistici, impone sì la comunicazione
dell’avvio del procedimento per l’apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio, ma nei
soli quattro casi dell’adozione della variante
al PRG per la realizzazione di una singola opera
pubblica, dell’approvazione del progetto di un’opera
non prevista dal PRG o da una sua variante (purché
se ne dia specifico atto), dell’ approvazione
del progetto concernente reti ferroviarie o dell’inserimento
dell’opera pub-blica nel programma dei lavori
qualora da ciò sorga il vincolo stesso.
Occorre, però, precisare che, se s'afferma l’ampia
discrezionalità dell’ente pianificatore nel fissare
ciò che reputa esser l'ottimale organizzazione
delle aree urbanisticamente rile-vanti, le scelte
così effettuate, pur non avendo natura esclusivamente
tecnica, ma determi-nando comunque una comparazione
di interessi, non sono censurabili che per manifesta
ir-razionalità o arbitrarietà, oppure per evidente
travisamento dei fatti, né abbisognano di puntuali
motivazioni, oltre quanto si possa evincere dai
criteri generali di natura tecnica adoperati in
sede di redazione del piano (30) . In tal caso,
forse non serve predicare, a fronte di siffatta
discrezionalità, l'obbligo di garantire l'imparziale
ponderazione degli interessi, pub-blici e privati
coinvolti, trattandosi di un'affermazione di mero
principio (31) , in quanto la maggior parte delle
scelte contenute nel piano, anche per ciò che
attiene alla localizzazione è frutto più di una
valutazione di fatto (di per sé libera), che di
una reale comparazione di interessi e, quindi,
non concretamente sindacabile se non sussistono
atteggiamenti irragio-nevoli, erronei o arbitrari.
Del pari, poiché l’art. 9, c. 1 del Dlg 327/2001
sottopone auto-maticamente un bene al vincolo
preordinato all’esproprio per il sol fatto dell’efficacia
dell’ approvazione del PRG o di una sua variante,
che prevedano la realizzazione di un’opera pubblica
(e senza avviso d’avvio ex art. 11, c. 1, lett.
a, in caso di variante non singolare), queste
scelte, che non son poi cosa diversa dalla localizzazione,
sono anch’esse di per sé libere, negli ovvi limiti
dell’esattezza fattuale e della razionalità, oltre
che della proporzio-nalità del vincolo rispetto
all’obiettivo da realizzare (32). Non a diversa
conclusione si deve pervenire nel caso, previsto
dal successivo art. 10, della realizzazione di
un’opera non pre-vista dallo strumento urbanistico,
disposizione, questa, che sembra facultizzare
la P.A. e-spropriante anche a prescindere dall’apposizione
del vincolo, qualora di esso non si dia specifico
atto nell’apposita conferenza di servizi o in
un altro accordo amministrativo che possieda la
forza formale della variante a detto strumento
e dell’apposizione di un siffatto vincolo, onde
si deve ritenere che, insieme alla possibilità
di realizzare opere fuori dalle previsioni di
piano, tale P.A. possa apprezzare se ed in qual
misura accompagnare, o no, questa realizzazione
con il vincolo. La dottrina allora richiama la
distinzione concettuale tra zonizzazione e localizzazio-ne
(33), intendendo l'una come la suddivisione del
territorio in parti differenziate, sotto il du-plice
profilo dell'attività edilizia (con riguardo alla
loro destinazione a una delle "funzioni" del territorio:
zonizzazione funzionale) (34) e dei diversi caratteri
e limiti dell'edificazione (35) (zonizzazione
architettonica); e l'altra come la definizione
delle aree assegnate a opere, im-pianti ed usi
pubblici e d’interesse pubblico.
Fin qui, nulla di strano, ché la distinzione in
parola non è di per sé superflua, sol per-ché
entrambi gli istituti esprimono, pur con diversa
intensità, l’esercizio del potere confor-mativo
sotteso alla pianificazione, relativamente ai
beni immobili siti nel territorio investi-to dal
piano. Infatti, con la zonizzazione, gli immobili
privati sono sì suddivisi e distinti in base alla
loro allocazione in ciascuna delle varie zone
omogenee, con conseguente diversi-tà d’utilità
ritraibile dalla loro utilizzazione edilizia in
base alla zona d’appartenza, ma in un quadro generale
in cui le distinzioni introdotte non implicano
a priori l'esclusione del-l'edificazione , se
non per quelle parti del territorio di fatto prive
delle pur minime condi-zioni che giustifichino
una qualunque attività edilizia. Insomma, la zonizzazione
del terri-torio, da cui può derivare un vincolo
di destinazione per gli edifici, serve, come tutte
le al-tre prescrizioni di piano, a soddisfare
le esigenze del traffico, dell'igiene e del pubblico
de-coro e, più in generale, a consentire l'ordinato
vivere civile, piuttosto che a programmare la
vita dei residenti (36). Le differenze tra le
varie zone di piano, riguardando, di regola, non
sin-goli beni, ma porzioni del territorio, si
giustificano in funzione appunto di quella finalità
sociale costituita dal razionale assetto e sviluppo
del territorio stesso, scopo precipuo d'o-gni
pianificazione urbanistica.
Se, però, si scende nel dettaglio, ci s’avvede
dell’inadeguatezza delle soluzioni perse-guite
in concreto per distinguere i vincoli indennizzabili,
tali essendo quelli che precludono in assoluto
l’edificabilità dell’area o che impediscono al
privato di poter edificare in via au-tonoma, rispetto
alle altre statuizioni conformative generali della
proprietà fondiaria. Infat-ti, tale distinzione,
di per sé ferma sotto il profilo descrittivo,
sfuma quando certe zonizza-zioni in pratica si
trasformano in vere e proprie localizzazioni.
Queste ultime servono, com’è noto, ad individuare
beni determinati, designati a riceve-re una destinazione
particolare, in genere per la realizzazione di
opere o infrastrutture pub-bliche o, comunque,
per una fruizione collettiva o metaindividuale,
ossia di soggetti diversi dal proprietario, con
conseguente soggezione dei beni stessi ad uno
speciale vincolo d'ine-dificabilità. Pertanto,
se la zonizzazione concorre a definire l’àmbito
e le facoltà della pro-prietà di un certo bene
allocato in una certa zona, attraverso la determinazione
del modo del suo godimento (comunque privato)
per quanto attiene al jus aedificandi, la localizza-zione
imprime al bene una destinazione, temporanea (ma
di fatto irreversibile, come si ve-drà meglio
infra) ma diversa dall'utilizzazione edificatoria,
per scopi tendenzialmente e-spropriativi, preordinati,
cioè, ad estinguere il diritto sul bene e, se
del caso, a trasformarne la forma fisica in un
quid utile al godimento collettivo (37) . La localizzazione
serve, quindi, ad individuare quei beni, vincolandoli
in funzione della loro destinazione, da utilizzare
per realizzarvi un’opera pubblica (38) o di pubblica
utilità.
Nondimeno, per comprendere se, in effetti, un
vincolo abbia carattere conformativo, piuttosto
che ablatorio, occorre far riferimento alle sue
caratteristiche oggettive, nel senso che, se esso
incide su una generalità di beni e nei riguardi
d’una pluralità indifferenziata di soggetti in
relazione al contenuto della destinazione della
zona in cui ricade, allora è del primo tipo, mentre
appartiene al secondo se incide su un bene precisamente
individuato, in funzione dell’interesse alla realizzazione
su questo di una certa opera pubblica , indipen-dentemente
dall’atto-fonte all’uopo adoperato. Si potrebbe
arguire allora che il modo di di-scernere tra
zonizzazione e localizzazione, prescindendo dal
livello della fonte che impri-me il vincolo, sia
meramente quantitativo, ossia che si verifica
l’una, piuttosto che l’altra vicenda a seconda
soltanto della minore o maggiore intensità di
compressione non tanto del diritto di proprietà
in sé, quanto, più propriamente, del jus aedificandi.
A ben vedere, però, la localizzazione si connota
perché il dato quantitativo così evidenziato consiste
non già nella fissazione, più o meno elevata e
soddisfacente per le esigenze di mercato (o le
rappresentazioni che ne ha il proprietario) d’un
certo quantum d’edificazione legale, bensì nella
sottrazione attuale, in capo ad un bene sufficientemente
individuato nella sua fisica e giuridica consistenza,
d’ogni utilità edificatoria per l’area (39). E
quest’ultima va commisurata non in astratto presupponendo,
cioè, un proprietario homo oeconomicus dominatore
di tutte le sue scelte sulla base della pienezza
e della comprensione di tutte le alternative pos-sibili
nel mercato, ma con serio riguardo, in ciò concretandosi
la “ponderazione degli in-teressi” di cui tanto
si parla, alla capacità obiettiva del proprietario
stesso di poter tradurre in (almeno minimo, ma
non simbolico) profitto l’uso del bene così conformato
(40) .
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4. – I vincoli preordinati all’esproprio
e la garanzia del contenuto minimo Il vincolo
in questione, che nel previgente ordinamento previsto
dall’art. 2, I c. della l. 1187/1968 perdeva ogni
efficacia qualora entro cinque anni dalla data
di approvazione del PRG non fossero stati approvati
i relativi piani attuativi (41), con l’abolizione
di tale norma per effetto dell’art. 58, c. 1,
n. 96) del Dlg 327/2001 (con decorrenza dal 1°
gennaio 2002) l'apposizione e le vicende del vincolo
stesso prescindono da quelle della dichiarazione
di pubblica utilità (comprese le approvazioni
dei piani attuativi ex art. 12, c. 1, lett. a),
se non per il fatto che quest’ultima può esser
emanata fino a quando non sia decaduto il vincolo.
Questo è il dato, ma l’assoggettamento a vincolo
delle facoltà dominicali s’appalesa una vicenda
più complessa, che denota alcuni sforzi di superamento
del conflitto, oltre che alcuni approfondimenti
sul contenuto minimo della proprietà urbana in
questo contesto.
Va subito chiarito che neppure l’art. 9, c. 1
del Dlg 327/2001 vuol definire il vincolo preordinato
all’esproprio, anche se è possibile evincerne
un abbozzo di significato dalla stessa norma,
quando ne àncora l’efficacia all’approvazione
del piano o di un altro provve-dimento equipollente,
che prevedano la realizzazione di un’opera pubblico
o d'interesse pubblico. Non è gran che, si sarebbe
potuto far meglio, ma ciò che più conta è che
tal si-gnificato non è estraneo all’esperienza
giuridica, come s’è accennato poc’anzi, in tema
di zonizzazione e di localizzazione dell’opera
nel territorio normato. Insomma, è vincolo pre-ordinato
all’esproprio quello cui cui s'applica il principio
della decadenza quinquennale ex art. 2 della l.
1187/1968 o, meglio, solo quello incidente su
beni ben precisi, assoggettan-doli ad una destinazione
ablatoria (vincolo preordinato all'esproprio),
oppure ad una desti-nazione che ne comporti l'inedificabilità,
ossia a vicende che svuotano il contenuto del
di-ritto di proprietà, modificando radicalmente
il godimento del bene tanto da renderlo inuti-lizzabile
rispetto alla sua destinazione naturale, o da
diminuirne in modo significativo il suo valore
di scambio (42) .
La giurisprudenza costituzionale, dopo la stagione
del 1980, ha compiuto un lungo percorso verso
la c.d. “indennizzabilità” dei vincoli preordinati
all’esproprio, partendo dal dato dell’infondatezza,
con riguardo agli artt. 3, 42, III c. e 136 Cost.,
la q.l.c., tra gli altri, degli artt. 1, 2, 5
della l. 1187/1968 e dell'art. 1 della l. 30 novembre
1975 n. 756, nel senso che la fissazione dei termini
di durata dei vincoli preordinati all’esproprio,
senza contestua-le corresponsione dell’indennità,
è legittima in quanto l’apposizione del termine
di deca-denza al vincolo è alternativo all’indennizzo,
il tempo definito servendo appunto ad evitare
lo svuotamento, altrimenti illegittimo, del diritto
di proprietà invece compromesso da una soggezione
sine die (43) . Il punto d’arrivo di tale vicenda
è la presa di coscienza della possi-bilità d’indennizzare,
a pena d'illegittimità del provvedimento con il
quale la P.A. reitera i vincoli urbanistici preordinati
all'espropriazione decaduti per inutile decorso
del termine quinquennale ex art. art. 2 della
l. 1187/1968, a favore del proprietario così di
fatto epro-priato, ossia la previsione di un rimedio
che è e resta alternativo al termine ex lege.
Ma andiamo per ordine.
La possibilità di rinnovare nel tempo i vincoli
urbanistici su beni individuati, appartie-ne alla
potestà pianificatoria e non è incostituzionale
di per sé, purché, di fronte alla so-stanziale
alternatività fra temporaneità e indennizzo, l'esercizio
della facoltà di rinnovo, eventualmente con diversa
destinazione o con altri mezzi (come ormai è possibile
grazie all’art. 10 del Dlg 327/2001), o la proroga
in sede legislativa, non provochino situazioni
incompatibili con la garanzia della proprietà
e siano giustificati entro i limiti della ragione-volezza
da una motivata valutazione procedimentale dell'amministrazione
preposta alla ge-stione del territorio o dall'apprezzamento
del legislatore.
Ora, il primo e più importante profilo di questa
nuova consapevolezza è d’ordine gene-rale, si
può dire inerente al contemperamento tra le esigenze
sottese all’art. 42 Cost. e quel-le dell’organizzazione
della P.A. Se è consentito alla P.A. la reiterazione
del vincolo pre-ordinato all’esproprio, a parte
l’aspetto propriamente indennitario, occorre allora
una speci-fica motivazione sul punto (44), che
dia contezza dell’attualità dell’interesse pubblico
perlo-meno all’assetto territoriale impresso con
l’originaria apposizione del vincolo stesso (45),
se non all’opera ab origine prevista. La ragione
di ciò è evidente: l’obbligo di motivazione sul
punto, peraltro ribadita sic et simpliciter dall’art.
9, c. 4 del Dlg 327/2001 (con conseguente richiamo,
per implicito, dei concetti all’uopo finora elaborati
dalla giurisprudenza), serve a dimostrare che
la reiterazione del vincolo non si pone come atto
vessatorio o, comunque, ingiusto, bensì come attività
svolta per l’effettiva cura di un interesse pubblico
concreto ed attuale, tale da imporre alla P.A.
di scegliere nuovamente proprio l'area sulla quale
la pre-cedente scelta s’era appuntata (46). In
particolare, s’avrà che la P.A. deve esplicitare
le ragioni della reiterazione, perlomeno sotto
il duplice profilo
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L’art. 9, c. 4 precisa meglio che
la reiterazione del vincolo deve seguire la medesima
procedura per l’apposizione ex novo dello stesso
(e, se del caso, anche quelle previste dagli artt.
10 e 11), ovviamente previa comunicazione d’ avvio
del relativo procedimento nei ca-si indicati dalle
disposizioni citate e, soprattutto, quando la
reiterazione consegua all’approvazione di una
variante allo strumento urbanistico. Resta fermo
che la P.A., do-vendo dar contezza degli standard,
deve dimensionare la reiterazione stessa al tipo
d’opera (e, quindi, d’interesse attuale) che si
renda effettivamente necessaria in relazione a
quanto medio tempore è stato già realizzato o
si deve ancora realizzare nella zona di riferimento.
Certo, l’art. 39, c. 1 del Dlg 327/2001 regola
precisamente l’entità dell’indennizzo, ma an-cor
prima esprime in termini normativi il concetto,
finora solo d’origine pretoria, dell’espropriazione
sostanziale, affermando la natura dannosa della
reiterazione, nel dupli-ce significato di danno
al proprietario per la mancata fruizione del bene
vincolato e di dan-no alla collettività per mancata
tempestiva realizzazione dell’opera colà programmata
(47) .
Il secondo profilo riguarda le ragioni dell’indennizzabilità:
da ultimo, infatti, la giuri-sprudenza ha tratto
dal sistema, mercé la dichiarazione d'illegittimità
costituzionale delle norme della l. 1150/1942
e dell’art. 2 della l. 1187/1968, che la possibilità
di reiterare i vin-coli urbanistici scaduti, preordinati
all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità
del-l'area, non è più possibile senza la previsione
d'indennizzo (48) .
In parole più semplici, l' indennizzo per i vincoli
urbanistici, come alternativa non elu-dibile al
termine quinquennale d'efficacia, è dovuto perché
la possibilità di reiterazione del vincolo scaduto,
riconosciuta alla P.A. per giustificate ragioni
d’interesse pubblico, deter-mina di per sé il
superamento della durata fissata dalla legge,
quale limite alla sopportabili-tà del sacrificio
da parte del soggetto titolare del bene. Non mi
sfugge l’assenza d'automa-ticità dell’indennizzo,
non potendosi sottacere che il vincolo di per
sé non preclude ogni forma d’utilizzazione economica
del bene. Nondimeno, ciò s’appalesa una mera petizione
di principio, nella misura in cui non tutti i
vincoli urbanistici sono soggetti a decadenza
e, quindi, alla possibilità d’indennizzo allorché
reiterati, ma soltanto quelli aventi carattere
particolare, che non indirizzano, ma impediscono
uti singulus al proprietario di sfruttare le caratteristiche
economiche salienti del bene (49). L’espropriazione
sostanziale, sottesa alla perdurante reiterazione,
non è che la sintesi verbale del fenomeno per
cui la mancata frui-zione del bene si protrae
tanto a lungo nel tempo (50), da determinare l’impossibilità
di godi-mento e, correlativamente, il trasferimento
della fruizione stessa in capo alla P.A. che ha
apposto il vincolo ed ora lo reitera. Da ciò discende
che l’onere della prova del danno, in capo al
proprietario, ha per oggetto la dimostrazione
non già della perdita d’una chance concreta, che,
al più, potrebbe concernere quello, tra i proprietari,
che dalla proprietà fon-diaria ritrae un reddito
effettivo e non il mero reddito normale. Tale
onere, invece, s'incen-tra sull’uso normale, commisurato,
cioè, al tipo di redditività che il proprietario
può ritrarre in via ordinaria dal bene, senza
tener conto dell’atteggiamento né del proprietario
assente, né del rentier che sa come sfruttare
al meglio tutte le potenzialità economiche del
bene, soggetti, questi, che devono provare il
danno in forma specifica.
Se la reiterazione è un danno in sé, essa va indennizzata
come tale, per il sol fatto dell’ intollerabilità
ab origine del vincolo, onde l’indennizzo è in
realtà il risarcimento, del dan-no effettivamente
così prodotto alla sfera giuridica del proprietario
circa il bene vincolato, sì per equivalente, ma
tenendo conto di tutti i pregiudizi medio tempore
prodottisi. Tanto ben si può evincersi dall’srt.
39, c. 5, laddove è affermata l’irrilevanza dell’indennità
ex c. 1 ai fini dell’indennità d'espropriazione
propriamente detta, qualora finalmente l’area
ven-ga espropriata.
L’art. 39 risolve una parte dei problemi sulla
natura e l’entità
dell'indennizzo in parola, ma l’eventuale assenza
di siffatto intervento non avrebbe poi creato
grandi difficoltà, per-ché il Giudice dell’indennità,
che conosce pure sulla richiesta d’indennizzo
(51) , una volta accertato che i vincoli imposti
in materia urbanistica hanno carattere sostanzialmente
e-spropriativo, ben può ricavare dall'ordinamento
le regole per la liquidazione di tale obbli-gazione
indennitaria, proprio sub specie d'obbligazioni
di ristoro del pregiudizio subito dal-la rinnovazione
o dal protrarsi del vincolo (52).
Mi pare, però, che mentre sull’an non v’è questione
circa la competenza dell’AGO, le questioni sulla
legittimità della reiterazione in sé di siffatto
vincolo radichi la nuova com-petenza esclusiva
del Giudice amministrativo ex art. 53, c. 1 del
Dlg 327/2001, in quanto, se si contesta l’illegittima
omissione dell’indennizzo, l’impugnazione anche
in parte qua del relativo provvedimento, non riguardando
la stima ma il criterio di stima, rientra nella
previsione generale di tale norma.
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NOTE
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1. La Corte costituzionale, con
la sentenza 23 aprile 1993 n. 185, in Regioni
1994, 221, affermò di non poter intervenire sulla
circostanza che, pur dopo la decadenza dei vincoli
espropriativi o d’inedificabilità po-sti dagli
strumenti urbanistici generali, i suoli compresi
nei centri abitati rimarrebbero tuttavia inedificabili
a tempo indeterminato senza che sia previsto il
riconoscimento di un indennizzo "oltre un certo
lasso di tem-po", in quanto ciò avrebbe comportato,
nei termini in cui fu posta la questione, una
pronuncia additiva, trami-te la fissazione di
un termine decorso il quale si dovrebbe riconoscere
titolo all'indennizzo, su un siffatto ar-gomento
inerente a scelte discrezionali del legislatore,
il quale, peraltro, è tenuto ad intervenire in
modo tem-pestivo per superare l'ingiustizia del
regime dei terreni in esame. Ciò fece, a mio avviso
giustamente, ritenere a SANDULLI M.A., Reiterazione
dei vincoli espropriativi e tutela risarcitoria,
in Riv. giur. edilizia 1993, II, 127 ss., che
dalla giurisprudenza della Corte s’evince la compatibilità
della reiterazione dei vincoli stessi solo a condizione
della corrispondente indennizzabilità dei proprietari.
2. Sullo “spinoso” argomento, anteriormente all’entrata
in vigore del Dlg 327/2001, cfr., per tutti, il
mio Riflessioni a margine della decadenza dei
vincoli urbanistici, in Riv. giur. edilizia 1997,
II, 110 ss., con ampi riferimenti di dottrina
e giurisprudenza; nonché, per una visione sinottica
del fenomeno nell’àmbito dell'isti-tuto espropriativo,
CARANTA, Espropriazioni per p.u., Enc. dir., Agg.
V, Milano, 2001, 424 ss.
3. Così CANATO, Urbanistica e poteri espropriativi,
in Espropriazioni per pubblica utilità. Le principa-li
novità del Testo unico Dlg 327/2001 - Atti del
Convegno di Treviso, 26 settembre 2003, in corso
di pubbl.). Né casuale è il principio, fermo in
giurisprudenza e da approfondire infra, per cui
la decadenza dei vincoli urbanistici d’inedificabilità
assoluta obbliga a procedere alla nuova pianificazione
dell’area rimasta priva di disciplina urbanistica,
fermo restando che il relativo potere di variare
le precedenti scelte urbanisti-che deve rispondere
ai criteri della logicità, della razionalità e
della ragionevolezza e che dev’esser oggetto d’
apposita puntuale motivazione, quando incidano
su aspettative qualificate dei cittadini (cfr.,
da ultimo, Cons. St., sez. IV, 9 luglio 2002 n.
3817, in Rass. Cons. St. 2002, I, 1540; id., 24
febbraio 2004 n. 738, in www. giustizia-amministrativa.it).
4. Né casuale è il principio, fermo in giurisprudenza
e da approfondire infra, per cui la decadenza
dei vincoli urbanistici d’inedificabilità assoluta
obbliga a procedere alla nuova pianificazione
dell’area rimasta priva di disciplina urbanistica,
fermo restando che il relativo potere di variare
le precedenti scelte urbanisti-che deve rispondere
ai criteri della logicità, della razionalità e
della ragionevolezza e che dev’esser oggetto d’
apposita puntuale motivazione, quando incidano
su aspettative qualificate dei cittadini (cfr.,
da ultimo, Cons. St., sez. IV, 9 luglio 2002 n.
3817, in Rass. Cons. St. 2002, I, 1540; id., 24
febbraio 2004 n. 738, in www. giustizia-amministrativa.it).
5. Così Cass., sez. un., 14 luglio 2000 n. 494,
in Riv. giur. edilizia, 2000, I, 726 (con nota
di DAMON-TE), per cui, grazie all’ampiezza di
tale nozione, sono escluse dalla giurisdizione
esclusiva del Giudice am-ministrativo le controversie
del privato con la P.A., concernenti pretese di
diritto comune inerenti alla tutela del diritto
di proprietà, ai rapporti di vicinato, ecc., in
questi casi non essendo in gioco l’esercizio di
una fun-zione pubblica e, in una parola, alla
tutela di quei diritti che l’ordinamento riconosce
in capo ai titolari indi-pendentemente dalla disciplina
del territorio.
6. Anche se ai limitati (?) fini dell’individuazione
della dalla giurisdizione esclusiva del Giudice
ammini-strativo, fini, che, come ben si può intuire,
determinano le forme di tutela e, con esse, lo
stesso concreto si-gnificato della materia in
esame: cfr., per tutti, TISCINI, La giurisdizione
esclusiva, in AA.VV. (a cura di SASSANI e VILLATA),
Il processo avanti al Giudice amministrativo,
Torino, 2004, 462 ss..
7. In tal caso, occorre ritenere che detta materia,
almeno ai fini del riparto tra le giurisdizioni,
dev’essere intesa nel senso più ampio possibile,
senza che all’uopo possa valere alcuna limitazione
derivante da defini-zioni rinvenibili in altri
rami dell’ordinamento: così SASSANI, La giurisdizione
esclusiva, in AA.VV. (a cu-ra di CASSESE), Trattato
di diritto amministrativo, Milano, 2003, 4689.
8. Così osserva GALLI, Le fasi procedimentali
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
e della dichiarazione di pubblica utilità, nonché
l’autorità amministrativa competente alla luce
del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in www. Lexitalia.it/Articoli.
9. Fin da C. cost., 29 gennaio 1966 n. 6, la giurisprudenza
costituzionale esclude che la nozione d'espro-priazione
per pubblico interesse, di cui all’art. 42, III
c., Cost., s’identifichi solo con il concetto
di trasferi-mento coattivo alla mano pubblica
della proprietà o d’altro diritto reale, dovendosi
ricomprendere in essa an-che i casi d’ablazione
non traslativa (cd. “espropriazione di valore”),
qualora il diritto domenicale sia inciso oltre
la soglia del suo contenuto minimo essenziale,
per effetto di singoli provvedimenti amministrativi
che sottraggano o menomino le facoltà di godimento
del bene, in rapporto alla sua naturale destinazione,
o de-terminino il venir meno del suo valore di
scambio. È interessante notare che già l'art.
46 della l. 25 giugno 1865 n. 2359 conteneva una
previsione diretta a por rimedio contro le conseguenze
dannose dell'espropria-zione di valore, in ogni
caso in cui, dall'esecuzione materiale dell'opera
pubblica non illecita, derivi alla pro-prietà
privata un pregiudizio tale da ridurne il valore
d’uso o di scambio: cfr. Cass., sez. II, 20 agosto
1999 n. 8802, in Giust. civ., Mass. 1999, 1824.
10. Per l’evidente ragione che un vincolo, sottoposto
ad un termine congruo e ragionevole, implica soltan-to
una temporanea paralisi di alcune facoltà del
diritto dominicale, non già la ricorrenza di un’indebita
lesio-ne di questo: cfr., così, Cass., I, 13 maggio
1986 n. 3169, in Foro it. 1986, I, 3022, pur concludendo
per la non indennizzabilità dei vincoli dopo l’entrata
in vigore della l. 19 novembre 1968 n. 1175.
11. Perché la corretta pianificazione urbanistica,
di cui le procedure ablatorie sono il metodo d’attuazione
per l’uso collettivo di parti del territorio altrimenti
in mano privata, non può protrarre nel tempo l'espropria-zione
di valore, senza concrete verifiche, di natura
organizzatoria, sulla perdurante necessità pubblica
dell’ uso di siffatto territorio: cfr., per tutti,
Cons. St., sez. IV, 20 febbraio 1998 n. 312, in
Urban. e appalti 1998, 1145. Sulle soluzioni alternative,
cfr. Corte europ. diritti uomo, sez. II, 2 agosto
2001 n. 23529/94, Coop. La Laurentina c. Governo
italiano e, sul punto, BELLONI DE GRECIS, I vincoli
urbanistici nella giurispruden-za della Corte
europea dei diritti dell’uomo, in Riv. amm. 2001,
673 ss.), che ha respinto il gravame, perché,
nonostante l’assenza di piani attuativi, il bene,
pur se non legittimamente edificabile, neppure
è del tutto extra commercium (tanto a differenza
del coevo caso deciso con la sentenza Elia s.r.l.
c. Governo italiano, ove, in-vece, tale impossibilità
d’utilizzazione proficua dell’area è stata riscontrata).
12. Cfr., così, C. cost., 20 maggio 1999 n. 179,
in Rass. Cons. St. 1999, II, 735 ed in Giust.
civ. 1999, I, 1913, con nota di STELLA RICHTER,
A proposito dei vincoli a contenuto sostanzialmente
espropriativi, ivi, 2597; nonché Cons. St., ad.
plen., 22 dicembre 1999 n. 24, in Rass. Cons.
St. 1999, I, 2029, per cui, a seguito della sentenza
n. 179 del 1999, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del combinato disposto degli art.
7 n. 2, 3 e 4, e 40 della l. 17 agosto 1942 n.
1150 e dell’art. 2, I c. della l. 1187/1968, nella
parte in cui consente all'amministrazione di reiterare
i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione
o che comportano l'inedificabilità, senza la previsione
d’indennizzo, la P.A., nel reiterare tali vincoli,
è tenuta a prevedere il relativo indennizzo, con
conseguente illegittimità del provvedimento con
cui questi ultimi sono reiterati, nella parte
in cui si omette la previsione dell'indennizzo.
13. Cfr. Corte europ. diritti uomo, sez. II, 2
agosto 2001 n. 377109/97, Elia s.r.l. c. Governo
italiano.
14. E questo fenomeno s’accentua vieppiù nella
proprietà urbana, dove si scaricano le convergenti
tensio-ni del consumo di territorio naturale e
dell’organizzazione dei modi d’appropriazione
di tali beni scarsi e non facilmente riproducibili.
D’altronde, l’art. 1 del Prot. addizionale n.
1 alla Conv. europ. dei diritti dell’uomo prevede
espressamente la salvezza delle leggi nazionali
per disciplinare l’uso dei beni privati in modo
con-forme all’interesse generale, consentendo
così la potestà conformativa su questi ultimi.
15. Pertanto, tra un modello della proprietà di
tipo conformativo (che avrebbe demandato alla
scelta, pra-ticamente libera, del pubblico potere
il conferimento, mediante un provvedimento di
concessione additivo di facoltà di per sé non
pertinenti al diritto, di possibilità edificatorie
agli immobili sui quali quella scelta fosse caduta)
e un modello della proprietà cui è inerente la
facoltà di edificare salvo particolari vincoli
di durata limitata (che implica una concezione
del PRG come un piano costituito essenzialmente
da vincoli), è il se-condo quello che più corrisponde
ai principi della Costituzione repubblicana e
che ha trovato più larga appli-cazione nella prassi.
16. Giurisprudenza consolidata: cfr., per tutti,
Cons. St., sez. IV, 17 aprile 2003 n. 2015, in
Rass. Cons. St. 2003, I, 961; id., 24 febbraio
2004 n. 745, in www. Giustizia-amministrativa.it,
secondo cui la P.A. ha l’ obbligo di provvedere
sulla diffida del privato proprietario, con conseguente
illegittimità del silenzio serbato sulla stessa,
giacché la decadenza dei vincoli urbanistici che
comportano l’inedificabilità assoluta obbliga
a procedere alla nuova pianificazione dell’area
rimasta priva di disciplina urbanistica.
17. Giurisprudenza consolidata: cfr., da ultimo,
Cons. St., sez. V, 2 ottobre 2002 n. 5178, in
Rass. Cons. St. 2002, I, 2107; id., sez. IV, 23
novembre 2002 n. 6442, ivi, 3540; id., 18 marzo
2003 n. 1443, ivi, 2003, I, 668. 18. Cfr. Cons.
St., ad. gen., 29 marzo 2001 n. 4/2001, in Rass.
Cons. St. 2001, I, 1890.
19. Il vincolo in parola si correla anche ai procedimenti
finalizzati alla progettazione delle opere pubbli-che,
tant’è che il Dolg 327/2001 impone alla P.A. d’approvarne,
entro cinque anni dalla sua apposizione, il progetto
definitivo, che equivale a dichiarazione di pubblica
utilità.
20. Cfr. l’art. 11, c. 3 del Dlg 327/2001, che
disciplina l’avviso d’avvio del procedimento del
predetto programma triennale, nel caso d’inserzione
in esso dell’opera, con ciò affermandosi la possibilità
d’apporre vincoli fuori dallo strumento urbanistico
e, quindi, in un momento successivo e distinto,
come, per altri versi, si ha nei restanti casi
ex art. 11 per i quali è obbligatoria la comunicazione
d’avvio ex art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241.
21. Nel senso che detto vincolo si pone, rispetto
alle scelte urbanistiche di piano, come compimento
di un’ attività ulteriore, connessa alla programmazione
ed alla realizzazione di opere pubbliche, nella
misura in cui consente alla P.A. un certo lasso
di tempo (e, del pari, l’impegna), a progettare
ed a realizzare l'opera previ-sta. Tuttavia, i
procedimenti pianificatori, ablativi e di programmazione
delle opere pubbliche (e le rispettive funzioni)
possono sì essere esaminati partitamente, ma,
in realtà, sono aspetti dell’unica fenomenologia
del governo del territorio: cfr., per tutti, CHITI,
I rapporti tra espropriazioni e strumenti urbanistici:
un itinera-rio giurisprudenziale, in AA.VV., Scritti
in onore di M.S. Giannini, Milano, 1998, I, spec.
196 ss.; CARAN-TA, Espropriazione per p.u., cit.,
407.
22. La temporanea inedificabilità dell'area, in
virtù del vincolo preordinato all'esproprio, si
giustifica solo se esso e l’opera che lo riguarda
siano individuati nello strumento urbanistico,
ché soltanto così il privato proprietario ha la
garanzia, fin dal momento dell'imposizione del
vincolo, che il sacrificio impostogli, in vista
dell’effettiva ablazione e del pagamento dell’indennità,
sia contenuto entro termini certi e prevedibili,
non diversamente dal caso in cui sia egli stesso
intenda realizzarla ed attuarla anche su sua iniziativa,
mercé anche strumenti di convenzionamento, secondo
un modello che C. cost. n. 179 del 1999 considerò
compatibile con il contenuto minimo della proprietà
privata.
23. Fin da C. cost., n. 179 del 1999, l'obbligo
specifico d’indennizzo sorge una volta superato
il primo pe-riodo d’ordinaria durata temporanea
(a sua volta preceduto da un periodo di regime
di salvaguardia) del vin-colo (o di proroga ex
lege in regime transitorio), come determinata
dal legislatore entro limiti non irragione-voli,
essendo ciò l’indice della normale sopportabilità
del peso gravante in modo particolare sul singolo,
qua-lora non sia intervenuta l'espropriazione
o non siano stati approvati i piani attuativi,
restando NON indenniz-zabili i vincoli posti a
carico di intere categorie di beni, tra cui i
vincoli urbanistici di tipo conformativo ed i
vincoli paesistici. Pertanto, i vincoli, cui s'applica
il principio della decadenza quinquennale ex art.
2 della l. 1187/1968 e che ora soggiacciono ai
principi di cui agli artt. 9 e ss. e 39 del Dlg
327/2001, sono solo quelli incidenti su beni ben
precisi, assoggettandoli ad una destinazione ablatoria
(vincoli preordinati all'espropria-zione), oppure
ad una che ne comporti l'inedificabilità e, dunque,
svuotano il contenuto del diritto di proprie-tà,
incidendo sul godimento del bene, tanto da renderlo
inutilizzabile rispetto alla sua destinazione
naturale o da diminuirne in modo significativo
il suo valore di scambio (cfr., da ultimo, Cons.
St., sez. IV, n. 2015 del 2003, cit.). Non costituisce
allora vincolo indennizzabile la previsione d'una
determinata tipologia urbanisti-ca, essendo una
prescrizione diretta non all'inedificabilità o
all'espropriazione, bensì a regolare concretamente
l'attività edilizia e, perciò, inerendo alla potestà
conformativa propria dello strumento urbanistico,
vigente a tempo indeterminato (cfr. Cons. St.,
sez. V, 6 ottobre 2000 n. 5326, in Rass. Cons.
St., 2000, I, 2153); oppure la destinazione di
zona che, p.es., imponga un certo tipo d’attività
edificatoria (id., sez. IV, 17 dicembre 2003 n.
8290, ivi, 2003, I, 2802; id., sez. V, 20 gennaio
2004 n. 148, ivi, 2004, I, 64).
24. Si tratta anzitutto della ben nota C. cost.,
29 maggio 1968 n. 55, in Rass. Cons. St. 1968,
II, 407, ove s’affermò che la garanzia della proprietà
privata è, nel sistema posto dagli artt. 41/44
Cost., condizionata alla subordinazione a fini
dichiarati, ora d’utilità sociale, ora di funzione
sociale, ora di equi rapporti sociali, ora d'interesse
ed utilità generale, con maggior ampiezza e vigore
di quanto fu, a suo tempo, stabilito negli artt.
832 e 845 c.c. e secondo il concetto sempre più
significativo di solidarietà sociale, che esclude
la possibilità d'intendere il diritto di proprietà
a guisa di dominio assoluto ed illimitato sui
beni propri, dovendosi invece ritenerlo caratterizzato
dall'attitudine di essere sottoposto nel suo contenuto,
ad un regime che la Costituzione lascia al legislatore
di determinare. Tuttavia, se è concesso a quest’ultimo
d’escludere la proprietà privata di certe categorie
di beni, come può imporre, sempre per categorie
di beni, talune limitazioni in via generale, oppure
autorizzare imposizioni a titolo particolare con
diversa graduazione e più o meno accentuata restri-zione
delle facoltà di godimento e di disposizione,
ciò non vuol dire che dette imposizioni possano
mai ec-cedere, senza indennizzo, quella portata
al di là della quale il sacrificio imposto venga
ad incidere sul bene, oltre ciò che è connaturale
al diritto dominicale, nel qual caso la limitazione
assume carattere espropriativo e, come tale, va
indennizzata. Successivamente, C. cost., 30 gennaio
1980 n. 5, in Giur. it. 1981, I, 1, 208, af-fermò
tra l’altro l'illegittimità dell'art. 16, commi
V, VI e VII della l. 22 ottobre 1971 n. 865 (come
modifica-to dall'art. 14 della l. 10/1977), che,
adottando il valore agricolo medio come criterio
per l'indennità di espro-prio, prescindeva dalle
caratteristiche del bene da espropriare, non dava
un serio ristoro al sacrificio così im-posto e
creava irragionevoli differenze tra situazioni
sostanzialmente omogenee; cfr. altresì CARANTA,
Op. ult. cit., 425/426.
25. Sulla natura e la qualità dell’indennizzo,
cfr. C. cost., 25 luglio 2000 n. 351 in Giur.
cost. 2000, 2559, che ha dichiarato l’infondatezza
della q.l.c. dell'art. 16, c. 1 del Dlg 30 dicembre
1992 n. 504, laddove, nell’ ancorare il valore
dell’indennità, in caso d’espropriazione di area
fabbricabile, all’importo pari al valore in-dicato
nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata
dall'espropriato ai fini ICI (qualora il valore
dichiarato risulti inferiore all'indennità d’esproprio
determinata secondo i criteri stabiliti dalle
norme vigenti), in quanto tale metodo di calcolo
risulta tutt'altro che manifestamente irragionevole
o palesemente arbitrario, risolven-dosi, attraverso
un giusto equilibrio tra mezzo impiegato e scopo
perseguito, nel rafforzamento indiretto del-l'adempimento
degli obblighi tributari e nell’incentivo a lealtà,
correttezza e chiarezza di rapporti tra cittadino
e P.A. sia nell'adempimento del dovere di concorrere
alle spese pubbliche ex at. 53 Cost., sia nel
partecipare alla determinazione del valore di
detta indennità.
26. A seconda, cioè, che questi abbia, o meno,
la possibilità, i mezzi e le capacità di sfruttare
in modo ot-timale economicamente, se del caso
in accordo con la P.A., il bene soggetto a vincolo,
non essendo conforme al principio costituzionale
d’imparzialità ed economicità dell’azione amministrativa
non tener conto di situa-zioni d’oggettiva “debolezza”
d’uno, piuttosto che d’un altro proprietario.
27. Cfr. CARANTA, Op. cit. loc. ult. cit., spec.
nota (161). v 28. Ancora di recente, la giurisprudenza
(cfr. Cons. St., sez. IV, 7 novembre 2001 n. 5721.
in Rass. Cons. St. 2001, I, 2439; id., sez. V,
2 aprile 2002 n. 1810, ivi, 2002, I, 720; id.,
sez. IV, 10 dicembre 2003 n. 8146, ivi, 2003,
I, 2750) la valutazione dell’idoneità di un’area
a soddisfare, con riguardo alle possibili destinazioni,
specifici interessi urbanistici costituisce un
potere di scelta (quindi, latamente discrezionale:
cfr. anche Cons. St., sez. IV, 21 giugno 2001
n. 3341, ivi 2001, I, 1403), di per sé non suscettibile
di determinare situazioni di disparità di trattamento
tra i proprietari di fondi diversi, non foss’altro
per la differente ubicazione di questi ultimi,
che implica per ciascuno di essi un’autonoma e
singolare valutazione da parte dell’ente pianificatore.
29. Cfr. Cons. St., sez. IV, 17 aprile 2003 n.
2017, in Rass. Cons. St. 2003, I, 962; id., 6
ottobre 2003 n. 5869, ivi, 2113.
30. Cfr. Cons. St., sez. IV, n. 3341/2001 cit.,
e id., 25 luglio 2001 n. 4077, in Rass. Cons.
St. 2001, I, 1705, nonché SALVIA – TERESI, Diritto
urbanistico, Padova, 1992, 79, anche se MORBIDELLI,
Pianifi-cazione urbanistica, Enc. Giur. Treccani,
XXIII, Roma, 1990, ad voc., 23 ss., reputa che
il sindacato giuri-sdizionale sulla razionalità
e sulla coerenza delle scelte operate dal piano
è tra i mezzi più efficaci che l'ordinamento offre
per limitare ex ante l’altrimenti eccessiva discrezionalità
pianificatorie.
31. Cfr. così MAZZAROLLI, Piano regolatore generale,
in Dig. disc. pubbl., XI, Torino, 1996, 222 ss.,
spec. 223, 225, secondo cui detto principio è
certo da condividere, pur nella consapevolezza
che manca una disciplina, atta ad assicurarne
concretamente l'attuazione ed a far sì che i titolari
degli interessi coinvolti ab-biano mezzi idonei
per contestare il modo con cui la loro ponderazione
è stata compiuta, o per costringere la P.A. ad
effettuarla, ove non l'abbia fatto, anche se l’A.
invoca «… una lettura non preconcetta dell'art.
42 Cost., porta per contro a ritenere che esso
vincoli il legislatore ordinario a dettare una
disciplina che assicuri in concreto al diritto
di proprietà privata, riconoscimento e garanzia...»
Contra, MORBIDELLI, Op. loc. cit.
32. Si tratta di un principio immanente nell’ordinamento,
sotteso a quelli di buon andamento, imparzialità
ed economicità dell’azione amministrativa, in
soggetta materia ribadito dall’art. 2, c. 2 del
Dlg 327/2001.
33. Cfr. ancora MAZZAROLLI, Op. cit., 216 ss.,
il quale critica l’impostazione di PICOZZA, Il
piano regolatore generale urbanistico, Padova,
1983, 53 ss., spec. 56, ma quest’ultimo A. ha
una visione del potere conformativo, insito nella
pianificazione, meno massimalista di quanto possa
sembrare prima facie. D’altra parte, per Cons.
St., sez. II, 12 maggio 1999 n. 87, i vincoli
propri della zonizzazione costituiscono la manife-stazione
della potestà conformativa della P.A. e non già
di quella espropriativa, onde le previsioni di
piano comportano non vincoli per la proprietà
privata destinati a decadere oltre un certo termine
d’efficacia, ma soltanto un modo predefinito di
fruizione concreta del jus aedificandi.
34. Cfr., per tutti, Cons. St., sez. IV, 30 giugno
1998 n. 998, in Rass. Cons. St. 1998, I, 843,
secondo cui, nell’àmbito delle destinazioni previste
dal PRG, la zonizzazione c.d. infrastrutturale
o per servizi mira a dota-re le varie zone di
infrastrutture proporzionate all'entità ed alla
destinazione delle costruzioni da realizzare;
la c.d. zonizzazione “funzionale” detta invece
le funzioni che si devono svolgere nelle varie
parti del territorio, dettando sia le caratteristiche
fisiche degli immobili in funzione dei diversi
usi consentiti, sia anche gli usi di questi, indipendentemente
da tali caratteristiche, laddove specifici usi
non si rendano necessari per la peculia-re conformazione
fisica dell'immobile.
35. Così Cons. St., sez. IV, 25 agosto 2003 n.
4812, in Foro amm.- CDS 2003, 2229.
36. Così Cons. St., sez. V, 7 agosto 1996 n. 881,
in Foro amm. 1996, 2286; id., 1° aprile 1997 n.
314, ivi, 1997, 1077.
37. Cfr. Cons. St., sez. V, 6 ottobre 2000 n.
5326, in Foro amm. 2000, 3154 e id., 3 gennaio
2001 n. 3, ivi 2001, 47, secondo cui costituisce
non già un vincolo preordinato all'esproprio o
d'inedificabilità, come tale soggetto a decadenza
quinquennale a’sensi dell'art. 2 della l. 19 novembre
1968 n. 1187, bensì mera destina-zione di zona
ad un certo tipo d'attività pianificatoria la
prescrizione dello strumento urbanistico con cui,
in una data area, non è permessa la costruzione
di edifici in tutto o in parte per civile abitazione,
in quanto tale regola non svuota il contenuto
del diritto di proprietà incidendo sul godimento
del bene (tanto da renderlo inutilizzabile rispetto
alla sua destinazione naturale o da diminuirne
in modo significativo il suo valore di scambio),
ma serve solo ad indirizzare l'uso edificatorio
del bene secondo lo scopo voluto dal piano stesso
per quella determinata zona.
38. Cass., sez. un., 23 aprile 2001 n. 173, in
Riv. giur. edilizia 2002, I, 350 (con nota di
DALLARI), fa presente che le prescrizioni ed i
vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici
di secondo livello, influenti, di re-gola, su
tale qualificazione per il contenuto conformativo
della proprietà che ad essi deriva dalla funzione
di definire, per zone ed in via astratta e generale,
le possibilità edificatorie connesse al diritto
dominicale , possono, in via eccezionale, avere
anche portata e contenuto direttamente ablatori,
ove si tratti di vincoli par-ticolari, incidenti
su beni determinati in funzione di localizzazione
puntuale o “lenticolare” dell'opera pubbli-ca,
implicante di per sé la necessaria traslazione
di quei beni all'ente pubblico. A ciò fa eco Cass.,
sez. I, 7 dicembre 2001 n. 15519, in Giust. civ.
Mass. 2001, 2115, secondo cui, assodato che il
PRG contiene di rego-la il programma generale
di sviluppo urbanistico e che le sue previsioni,
necessariamente generiche son con-dizionate dalle
caratteristiche del territorio comunale, la destinazione
di parti di questo a determinati usi, pur preludendo
all’ablazione dei suoli necessari, è di per sé
estranea alla vicenda espropriativa, pur non potendosi
escludere che, in particolari casi, la destinazione
di singole aree, in genere rimessa agli strumenti
attuativi, sia direttamente indicata dal PRG stesso,
con conseguente vincolo d’inedificabilità il quale
non implica necessa-riamente un vincolo preordinato
all’esproprio, a meno che tale destinazione (nella
specie, la rete stradale, quand’essa è all’interno
ed a servizio delle singole zone, a’sensi dell’art.
13 della l. 1150/1942) non configuri già di per
sé sola una localizzazione su beni specifici di
siffatta funzione, come tale riconducibile ad
un vin-colo imposto a titolo particolare, a carattere
espropriativo. 39. Foss’anche per l’imposizione,
di natura effettivamente ablatoria a’sensi dell'art.
25 della l. 1150/1942, da parte del PRG, con riferimento
ad una singola area edificabile, d’un indice di
fabbricabilità diverso ed in-feriore rispetto
a quello fissato in via generale per la medesima
zona omogenea.
40. Si pensi alla vicenda del c.d. “verde privato”
ex art. 7, II c., n. 5 della l. 1150/1942, ove
i Comuni una ne pensano e cento ne fanno. P. es.,
è illegittima (ma diremmo meglio, è un vero e
proprio vincolo ablatorio) la riclassificazione
a verde privato di un'area rientrante, in precedenza,
in zona residenziale, motivata con il richiamo
all'esigenza di evitare l'esagerata espansione
della possibilità edificatoria, qualora tale scelta
sia ac-compagnata da una riclassificazione inversa,
nel senso cioè dell’edificabilità di aree contigue,
posto che, se si vuole ridurre la superficie complessivamente
edificabile, e non semplicemente localizzarla
diversamente, lo scambio di cubatura tra aree
finitime è sintomo di azione incoerente e verosimilmente
sviata (TAR Veneto, sez. I, 10 settembre 2002
n. 5271, in Foro Amm. – TAR 2002, 2814). Cfr.,
altresì, Cons. St., sez. IV, 28 set-tembre 1998
n. 1226, in Riv giur. edilizia 1999, I, 492, che
reputa illegittima, in assenza di puntuale e con-grua
motivazione, la riclassificazione d'ufficio, allo
scopo di tutela paesaggistica ed ambientale, di
un'area originariamente ricadente in zona destinata
a residenza rada e verde privato, con un modesto
indice di fabbri-cazione, in zona agricola, se
si tien conto che la nuova destinazione non solo
non preclude qualsivoglia attivi-tà edilizia ma,
al contrario, consente anche la realizzazione
di manufatti ed attrezzature produttive.
41. Cfr., per tutti, Cons. St., sez. V, 13 dicembre
1999 n. 2107, in Rass. Cons. St. 1999, I, 2115.
42. Cfr. Cons. St., sez. IV, 8 febbraio 1999 n.
127, in Rass. Cons. St. 1999, I, 147; id., sez.
V, n. 5326/ 2000, cit., secondo cui non costituisce
vincolo di tale specie e, quindi, non è soggetto
a decadenza la previ-sione d'una determinata tipologia
urbanistica, essendo una prescrizione diretta
non all'inedificabilità o all'e-spropriazione,
bensì a regolare concretamente l'attività edilizia,
in quanto inerente alla potestà onformativa propria
dello strumento urbanistico e, come tale, a tempo
indeterminato.
43. Cfr., C. cost., 29 aprile 1982 n. 82, in Rass.
Cons. St. 1982, II, 1324. Ad essa ha fatto eco
anzitutto C. cost., 29 dicembre 1982 n. 239, ivi,
1482, secondo cui i vincoli urbanistici e le misure
di salvaguardia devono essere temporanei, ma non
vale ad escludere la temporaneità il fatto che
i termini siano prorogati, salvo i casi di proroghe
irrazionalmente disposte, che la vanifichino in
concreto. Cfr. altresì C. cost., 29 ottobre 1985
n. 247, in Giur. cost. 1985, I,1995, secondo cui
è manifestamente infondata, in riferimento all’art.
42, II c., Cost., la q.l.c. degli artt. 7 e 40
della l. 1150/1942, nella parte in cui prevedono
l'imposizione di vincoli di na-tura sostanzialmente
espropriativa alla proprietà privata senza indennizzo,
né prefissione di durata, in quanto il Giudice
delle leggi ha ritenuto, tra l’altro, che la l.
1187/1968, a differenza delle successive norme
di pro-roga, espressamente dotate d’efficacia
temporanea, ha carattere permanente, con la conseguente
perdurante operatività del termine quinquennale
di decadenza del vincolo.
44. Cfr., per tutti, Cons. St., sez. IV, 22 febbraio
1994 n. 159, in Foro amm. 1994, 374; 3 ottobre
2001 n. 5207, in Rass. Cons. St. 2001, I, 2246.
45. Arg. ex Cons. St., sez. IV, 25 luglio 2001
n. 4077, in Rass. Cons. St. 2001, I, 1705, che
impone una motivazione vieppiù stringente, quante
più volte il vincolo è reiterato.
46. Arg ex Cons. St., sez. IV, 17 luglio 2002
n. 3999, in Foro amm. – CDS 2002, 1658, sull’obbligo
del Comune a procedere alla nuova pianificazione
dell'area rimasta priva di disciplina urbanistica,
da assolvere . attraverso sia una variante specifica,
sia una variante generale, che sono gli unici
strumenti che consentano alla P.A. di verificare
la persistente compatibilità delle destinazioni
già impresse ad aree situate nelle zone più diverse
del territorio comunale, rispetto ai principi
informatori della vigente disciplina di piano
regolatore e alle nuove esigenze di pubblico interesse.
47. Correlativo al principio di dannosità sono
quelli, in capo alla P.A., di commisurare la reiterazione
alla ponderata valutazione costi/benefici della
ribadita localizzazione con la quantità di sacrificio
imposto al pri-vato e, in capo a quest’ultimo,
dell’onere di provare la deminutio di facoltà
e di utilitates derivante dall'appo-sizione del
vincolo de quo, rispetto, come afferma C. cost.
n. 179 del 1999, al mancato uso normale del bene,
o alla riduzione dell’utilizzazione, oppure ancora
alla diminuzione del prezzo, all’uopo facendo
riferimento alla situazione anteatta alla pianificazione.
48. A differenza dei beni immobili aventi valore
paesistico – ambientale, che non sono inquadrabili
negli schemi dell'espropriazione, dei vincoli
indennizzabili e dei termini di durata; nonché
di quelli per la cui edifi-cazione occorre la
previa approvazione di uno strumento urbanistico
attuativo di secondo livello: cfr. Cons. St.,
sez. V, 6 ottobre 2000 n. 5327, in Riv. giur.
ed. 2001, I, 100.
49. I limiti non ablatori, normalmente posti nei
regolamenti urbanistici o nella predetta pianificazione
ur-banistica, nonché le relative norme tecniche
(riguardanti altezza, cubatura, superficie coperta,
distanze, zone di rispetto, indici di fabbricabilità,
limiti e rapporti per zone omogenee, ecc.) sono
connaturali alla proprietà, essendo modi d’essere
in concreto del jus aedificandi, a sua volta facoltà
dominicale vera e propria, ancorché conformata
dalla potestà pianificatoria. Da ciò discende
che i vincoli di destinazione imposti dal PRG
per at-trezzature e servizi, realizzabili anche
ad iniziativa privata o promiscua pur se accompagnati
da strumenti convenzionali tra i privati e la
P.A., sfuggono allo schema ablatorio, con le connesse
garanzie costituzionali in termini di alternatività
fra indennizzo e durata predefinita.
50. Non basta predicare che l’apposizione del
vincolo sia giustificata sul piano della programmazione
dell’opera realizzanda, in quanto ciò che rileva
non è tanto l'attualità dell’interesse pubblico
al mantenimento del vincolo stesso elemento, questo,
necessario e doveroso per la legittimità della
sua reiterazione, quan-to, piuttosto, quest’ultima
assume di per sé un carattere patologico per la
semplice assenza della previsione di un indennizzo
quando, pur se giustificata, sia indefinita (magari
attraverso rinnovi ripetuti), oppure quando il
limite temporale sia indeterminato e quindi irragionevole,
fermo, ovviamente, restando che l'obbligo d'inden-nizzo
sorge soltanto una volta trascorso il (tollerabile)
primo periodo quinquennale, ritenuto dall’ordinamento
idoneo a comporre il conflitto di interessi tra
P.A. e privato proprietario.
51. Ossia l’AGO, che a’sensi dell’art. 53 del
Dlg 327/2001 conosce anche dell’an debeatur, sul
quantum essendo già competente in virtù dell’art.
34, u.c. del Dlg 80/1998, nel testo novellato
dalla l. 205/2000.
52. Cfr., per tutti, Cons. St., ad. plen., n.
24/1999, cit.; id., sez. IV, 26 settembre 2001
n. 5047, in Rass. Cons. St. 2001, I, 2149.
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