Giustamm.it

Giurisprudenza
n. 6-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - Sentenza 11 giugno 2001 n. 3 - Pres. Laschena, Est. Maruotti - S.p.A. Iniziative Lombarde Immobiliari (Avv.ti Sala, Perno e Clarizia) c. Cappelli ed altri e Comune di Milano ed altri (n.c.).

Il riconoscimento, ad opera del Giudice adito ed in capo ad una delle parti processuali, della legittimazione all'intervento ad opponendum non importa ex se implicito riconoscimento, in capo alla medesima parte, della qualità di controinteressato, trattandosi di figure ben distinte tra loro, in ordine alle quali occorre non far confusione.

L'ipotesi di cui all'art. 395 n. 5 del codice di procedura civile (contrasto tra giudicati) si configura solo quando si ravvisi una frizione tra la decisione contro la quale si agisce, ed altra pronunciata in un processo diverso, ormai passata in giudicato, intervenuta tra le stesse parti ed avente il medesimo oggetto. La relativa fattispecie, ove ravvisabile, consente ad una delle parti già risultata vincitrice nel primo processo di proporre una exceptio rei iudicatae tardiva, nelle forme del ricorso per revocazione della pronuncia che ha chiuso il secondo.

L'ipotesi di cui all'art. 395 n.5 del codice di procedura civile (contrasto tra giudicati) si riferisce esclusivamente al caso in cui, della sentenza antecedente a quella revocanda, il giudice del secondo giudizio non abbia avuto la possibilità di prendere conoscenza; pertanto è da escludere la configurabilità della relativa fattispecie allorché il contrasto intercorra tra una sentenza pronunciata in primo grado ed un'altra resa in appello.

Non rientra tra le ipotesi disciplinate dall'art. 395 n. 5 del codice di procedura civile (contrasto tra giudicati) la richiesta di riesame di una tesi di diritto o di un punto controverso, su cui la sentenza della quale si chiede la revocazione si sia espressamente pronunciata.

L'errore di fatto revocatorio, di cui all'art. 395 n. 4 del codice di procedura civile, consiste nel c.d. abbaglio dei sensi, ovvero nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa; tale errore di fatto non è peraltro ravvisabile allorché il ricorso per revocazione lamenti che nel corso dell'istruttoria è stato fornito un dato inattendibile, ove la decisione revocanda sia scaturita da una scelta tra risultanze opposte e contraddittorie, abbia criticamente valutato i dati istruttori a disposizione ed abbia altresì analiticamente individuato quelli posti a fondamento del proprio convincimento.

 

 

PER LA REVOCAZIONE

della decisione dell'Adunanza Plenaria del 21 luglio 1997, n. 14;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Viste le decisioni dell'Adunanza Plenaria n. 2 dell'8 maggio 1996 e n. 14 del 21 luglio 1997;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Renato Capelli e Ferdinando Paoli, di data 16 marzo 1998 e integrati da memorie difensive depositate in data 14 ottobre 1998;

Visto Tatto di rinuncia al ricorso per revocazione n. 16 del 1997, notificato in data 7 maggio 2001 e depositato dalla s.p.a. CO.DE.ML;

Vista l'istanza di cancellazione della causa al ruolo, depositata in data 17 maggio 2001 dalla s.p.a. I.L.IM e dalla s.r.l. Residenza Francesca;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Data per letta all'udienza del 28 maggio 2001 la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti;

Udito I7 avvocato Angelo Clarizia per la s.p.a. I.L.IM. e la s.r.l. Residenza Francesca;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Premesso in fatto

L II consiglio comunale dì Milano, con la delibera n. 503 del 1985, ha adottato un progetto di variante del piano regolatore generale, riguardante l'ambito urbano «Garibaldi-Repubblica» ed ha poi formulato le controdeduzioni alle osservazioni, con la delibera n. 1170 del 21 luglio 1988.

La giunta regionale della Lombardia ha approvato la variante, con le delibera n. 504332 del 22 dicembre 1989 e n. 13867 del 17 ottobre 1991.

Tali provvedimenti (unitamente ad altri atti del procedimento e alla delibera di approvazione del piano di inquadramento operativo della zona speciale Z2) sono stati impugnati innanzi al TAR per la Lombardia dal consiglio di zona 2 di Milano, dai condominii di via Viganò nn. 4 e 8, dalla Cooperativa Parco Varesine e da 80 persone fisiche.

Nel giudizio, hanno proposto intervento ad opponendum la s.r.l. M.G. (poi fusa per incorporazione nella s.p.a. I.L.IM.) e dalla s.r.l. Residenza Francesca, proprietarie di alcune aree prese in considerazione dagli atti che hanno disposto la variante.

2. II TAR, con la sentenza n. 172 dell'11 febbraio 1993 della prima sezione, ha accolto i ricorsi ed ha annullato gli atti impugnati.

3. La sentenza e stata impugnata dalla s.r.l. M.G. e dalla s.r.l. Residenza Francesca.

In sede di appello, sono intervenute ad adiuvandum la s.p.a. Ferrovie dello Stato (proprietaria di aree prese in considerazione dalla variante), la s.p.a. CO.DE.MI (quale cessionaria di alcune di tali aree) e la s.p.a. Impresa Rambelli (quale creditrice della s.p.a. CO.DE.MI).

La Sez. IV di questo Consiglio, con l'ordinanza n. 772 del 1995, ha rimesso l'esame dell'appello alla decisione dell'Adunanza Plenaria.

4. Con la decisione n. 2 del 1996, l'Adunanza Plenaria:

a) ha ritenuto ammissibile l'appello (proposto dalle due società interventrici ad opponendum nel giudizio di primo grado);

b) ha esaminato la questione se fosse integro il contraddittorio in primo grado ed ha rilevato che gli originali ricorrenti non avevano l'onere di notificare il ricorso ai proprietari delle aree prese hi considerazione dalla variante;

e) ha disposto incombenti istruttori.

5. A seguito dell'acquisizione degli atti istruttori, con la decisione n. 14 del 1997 l'Adunanza Plenaria:

a) ha respinto una ulteriore questione di inammissibilità del ricorso di primo grado per la mancata notifica a controinteressati ed ha respinto l'istanza di declaratoria della irricevibilità dello stesso ricorso per la parte riguardante il piano di inquadramento operativo della zona speciale Z2, in quanto le relative questioni dovevano intendersi «coperte dal giudicato»;

b) ha respinto le Censure formulate con l'appello.

6. Con i ricorsi in esame, la s.p.a. Iniziative Lombarde Immobiliari (LL.IL) e la s.p.a. CO.DE.MI. hanno chiesto la revocazione della decisione dell'Adunanza Plenaria n. 14 del 1997.

La s.p.a. I.L.IL ha formulato tre motivi di ricorso, mentre la s.p.a. CO.DE.MI. ne ha proposti cinque.

Nel corso del giudizio, si sono costituiti i signori Capelli e Paolo, i quali hanno chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o infondati e, in subordine, hanno riproposto le censure assorbite nel giudizio conclusosi con la decisione n. 14 del 1997 dell'Adunanza Plenaria.

In data 17 maggio 2001, la s.p.a. I.L.I.M. e la s.r.l. Residenza Francesca hanno depositato una istanza di cancellazione della causa dal ruolo.

7. All'udienza del 28 maggio 2001 le cause sono state trattenute per la decisione.

Considerato in diritto

I. Il Comune di Milano e la Regione Lombardia, rispettivamente, hanno dapprima adottato e poi approvato una variante del piano regolatore generale di Milano, riguardante T ambito urbano «Garibaldi-Repubblica», prevedendo l'edificabilità di alcune aree.

Il TAR per la Lombardia, con la sentenza n. 172 del 1993 della prima sezione, ha annullato i provvedimenti che hanno condotto all'approvazione della variante e all'approvazione del piano di inquadramento operativo della zona speciale Z2, in accoglimento dei primi tre motivi del ricorso di alcuni soggetti (ivi meglio specificati), che avevano dedotto la violazione della normativa sugli standard.

La sentenza n. 172 del 1993 è stata appellata al Consiglio di Stato da due società (la s.r.l. M.G., cui è succeduta per incorporazione la s,p.a. I.L.IM, nonché la s.r.l. Residenza Francesca), intervenute nel corso del giudizio di primo grado nella loro qualità di proprietarie di alcune aree rese edificabili dalla variante (annullata dal TAR).

Tali società hanno chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, sia respinto il ricorso di primo grado, poiché il Comune e la Regione non avrebbero violato la normativa sugli standard.

Nel corso del giudizio di appello, sono intervenute ad adiuvandum la s.p.a. F.S. (proprietaria di alcune aree rese edificabili con gli atti annullati dal TAR) e la s.p.a. CO.DE.MI (che ha acquistato dalla s.p.a. F.S. una parte delle medesime aree), le quali hanno aderito alle conclusioni formulate dalle società appellanti.

La Sezione Quarta (con l'ordinanza n. 772 del 1995) ha rimesso l'appello all'esame di questa Adunanza Plenaria.

Con la decisione n. 2 del 1996, l'Adunanza Plenaria:

- ha ritenuto ammissibile l'appello (proposto dalle due società interventrici ad opponendum nel giudizio di primo grado);

- ha esaminato la questione se fosse integro il contraddicono in primo grado ed ha rilevato l'ammissibilità del ricorso proposto al TAR, in quanto gli originari ricorrenti non avevano l'onere di notificarlo ai proprietari delle aree prese in considerazione dalla variante;

- ha disposto incombenti istruttori.

A seguito dell'acquisizione degli atti istruttori, con la decisione n. 14 del 1997 l'Adunanza Plenaria:

- ha respinto una ulteriore questione di inammissibilità del ricorso di primo grado ed ha respinto l'istanza di declaratoria della irricevibilità dello stesso ricorso per la parte riguardante il piano di inquadramento operativo della zona speciale Z2, in quanto le relative questioni dovevano intendersi «coperte dal giudicato»;

- ha respinto le censure formulate con l'appello, formulando osservazioni sulla congruità della motivazione della sentenza del TAR.

2. Con i ricorsi in esame, la s.p.a. Iniziative Lombarde Immobiliari (I.L.IL.) e la s.p.a. CO.DE.MI. hanno chiesto la revocazione della decisione dell'Adunanza Plenaria n. 14 del 1997.

I medesimi ricorsi per revocazione vanno riuniti per essere decisi congiuntamente, in quanto proposti avverso la medesima decisione.

3. In relazione al ricorso della s.p.a. CO.DE.MI., l'Adunanza Plenaria dà atto della sua rinuncia, in quanto ritualmente notificata alle altre parti in data 7 maggio 2001.

In assenza di adesione alla compensazione delle spese del giudizio, esse vanno poste a carico della rinunziante, nella misura indicata in dispositivo.

4. Può passarsi all'esame del ricorso per revocazione proposto dalla s.p.a. I.L..I.L. e dalla s.r.l. Residenza Francesca.

Il Consiglio (condividendo e facendo propria la valutazione del Presidente, rappresentata al difensore nel corso dell'udienza di discussione) ritiene che non sussistano ragioni per accogliere l'istanza di cancellazione della causa dal ruolo, proposto dalle società ricorrenti: considerato che il ricorso è stato proposto nel 1997, che in pari data è all'esame dell'Adunanza Plenaria un ricorso per l'esecuzione della decisione n. 14 del 1997, e poiché le parti hanno potuto svolgere le più ampie difese, non sussistono ragioni per differire ulteriormente l'esito della lite.

5. Poiché l'Adunanza Plenaria, con la precedente decisione n. 2 del 1996, ha ammesso che tali società potessero appellare la sentenza del TAR n. 172 del 1993 in quanto parti necessarie del giudizio, non sussistono ragioni ostative all'esame delle censure formulate col loto ricorso per revocazione.

6. Col primo motivo, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 81, n. 5, del testo unico approvato col regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'ari. 395, n. 5, del codice di procedura civile.

Con tale censura, sì mira alla declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso al TAR, poiché:

a) la sentenza del TAR, decidendo su varie questioni dì legittimazione a ricorrere ed a intervenire nel giudizio di primo grado (anche ad opponendum, come è avvenuto per la s.r.l. M.G. e la s.r.l. Residenza Francesca), ha espressamente respinto l'eccezione di inammissibilità degli interventi ad opponendum, rilevando che le menzionate società erano «titolari di un interesse diretto e personale» alla conservazione degli atti impugnati;

b) tale affermazione (non impugnata da alcuno) avrebbe «posto sul medesimo piano, sostanziale e processuale, sia l'interesse dei ricorrenti», «sia quello delle società intervenute ad opponendum», sicché non potrebbe «operarsi alcuna distinzione tra l'interesse qualificato del quale erano titolari i ricorrenti e l'interesse, altrettanto qualificato, del quale erano e sono titolari le concludenti società» (v. p. 5 del ricorso per revocazione);

c) la decisione n. 14 del 1997 dell'Adunanza Plenaria, nell'affermare che con la decisione parziale (n. 2 del 1996) aveva «escluso che rispetto all'impugnazione di qualsiasi piano regolatore generale possa configurarsi un soggetto controinteressato», non avrebbe tenuto conto «della predetta qualificazione dell'interesse delle società interventrici dì cui al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR» (v. la stessa p. 5).

Secondo l'assunto, vi sarebbe quindi un contrasto tra quanto statuito dal TAR e quanto deciso dall'Adunanza Plenaria, circa la qualità di controinteressate in senso tecnico, tra l'altro, delle società ora ricorrenti in revocazione.

7. La censura sopra riportata è ad un tempo inammissibile ed infondata.

7.1. Essa è inammissibile poiché la decisione n. 14 del 1997, a p. 11 della motivazione, ha rilevato che già con la precedente decisione (parziale ed interlocutoria) n. 2 del 1996 si era constatata l'ammissibilità del ricorso di primo grado: nella citata p. 11, si è dato atto che sulla questione si era ormai formato il giudicato (anche se, «per completezza» e per ribadire la correttezza della impugnata sentenza del TAR, ancora una volta l'Adunanza Plenaria ha ritenuto di respingere le deduzioni delle società ora ricorrenti).

Il decisum che ha rilevato la formazione del giudicato (con la decisione n. 2 del 1996) sulla ammissibilità del ricorso di pruno grado non è stato in alcun modo contestato: tale statuizione ha comportato una valutazione di una questione di diritto, in ordine alla quale nulla è stato dedotto dalle ricorrenti.

Non può dunque in questa sede, e per la terza volta, effettuarsi nuovamente l'esame della questione (per di più neppure dedotta con l'appello deciso con la decisione n. 14 del 1997) sull'ammissibilità del ricorso di primo grado: la decisione n. 2 del 1996 ha d'ufficio rilevato che il ricorso di primo grado era inammissibile, la decisione n. 14 del 1997 ha rilevato che sul punto l'Adunanza Plenaria si era già pronunciata e si era formato il giudicato e, infine, tale ultima statuizione non è stata in alcun modo censurata.

7.2. Peraltro, anche a volere intendere il primo motivo in esame (superandosi il suo dato sia letterale che contenutistico) come involgente la statuizione della decisione n. 14 del 19997 che ha constatato il formarsi del giudicato sulla questione, la medesima censura è manifestamente infondata sotto più profili.

In primo luogo, essa si basa su una lettura non condivisibile della sentenza del TAR, che ha con chiarezza affermato che la s.r.l. M.G. e la s.r.l. Residenza Francesca erano titolari di una posizione sostanziale che giustificava il loro intervento nel giudizio di primo grado: essa non ha mai statuito, neppure implicitamente, che le medesime società fossero da qualificare come controinteressate in senso tecnico.

Non ha alcun fondamento logico e giuridico la tesi delle ricorrenti, per cui il riconoscimento della posizione che legittimava l'intervento avrebbe comportato anche il riconoscimento della diversa posizione di controinteressato: le figure dell'interveniente e del controineressato sono ben distinte e non può su di esse farsi confusione.

In secondo luogo, la fattispecie del contrasto tra giudicati, descritta, dall'art. 395, n. 5, c.p.c., si riferisce esclusivamente ad una sentenza antecedente a quella revocando, di cui il giudice non ebbe la possibilità di avere conoscenza (Sez. VI, 17 marzo 1978, n. 373); la decisione n. 14 del 1997, al contrario, ha constatato che si era già formato il giudicato sull'ammissibilità del ricorso di primo grado, ben conoscendo le deduzioni delle parti sul punto e pronunciandosi nuovamente sulla correttezza della statuizione già resa con la precedente decisione n. 2 del 1996.

In terzo luogo, la censura non tiene conto del fatto che, per il principio devolutivo dell'appello, nel corso del giudizio conclusosi con la decisione n. 14 del 1997 l'Adunanza Plenaria (con la decisione n. 2 del 1996, sul punto ribadita dalla decisione n. 14 del 1997) si è espressamente pronunciata sulla specifica portata della sentenza impugnata, delle censure formulate con l'appello e delle questioni rilevabili d'ufficio: il TAR non ha esaminato la questione dell'ammissibilità del ricorso (su cui non poteva certo formarsi il giudicato), sicchè l'Adunanza Plenaria in sede di appello ha per la prima volta affrontato e risolto la questione relativa all'integrità del contraddittorio e all'ammissibilità del ricorso di primo grado.

8. Col secondo motivo, le società ricorrenti hanno dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 81, n. 5, del testo unico approvato col regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dell'art. 395, n. 5, del codice di procedura civile.

Con tale censura (che deduce un "contrasto di giudicati" tra le statuizioni resa dal TAR e quelle dell'Adunanza Plenaria) si mira al rigetto delle censure considerate fondate dalla sentenza del TAR e dalla decisione n. 14 del 1997 dell'Adunanza Plenaria.

Secondo l'assunto:

a) il TAR (a pp. 16 e 17 della sua sentenza) ha affermato che "in via astratta e generale la stazione può essere esclusa dagli insediamenti che richiedono standards, ed il polo culturale può essere considerato standard, anche se all'interno di essi più correttamente andrebbero distinte le aree commerciali, necessitanti standard, da quelle destinate al soddisfacimento di interessi comuni;

b) "tale qualificazione "astratta e generale"" non è stata impugnata con un appello incidentale e neppure è stata contestata con le memorie depositate in fase di appello dagli originari ricorrenti;

c) a p. 13 della motivazione della decisione n. 14 del 1997, l'Adunanza Plenaria avrebbe travisato "il senso della qualificazione operata dal TAR", poiché ha affermato che:

- quanto alla stazione ferroviaria, la variante non ha proceduto all'individuazione degli standard, non avendo precisato "in che misura la stazione concorra a determinare l'esigenza di aree pubbliche, pur essendo certo che un qualche incremento debba essere computato;

- quanto al polo culturale, esso "concorre a soddisfare il bisogno di standard soltanto per la parte, non individuata destinata ad attività collettive mentre, per la parte in cui comporta insediamenti commerciali, accresce il fabbisogno stesso";

d) in tal modo, l'Adunanza Plenaria avrebbe errato nell'interpretare la sentenza del TAR, poiché il TAR:

- non avrebbe operato alcuna distinzione, per la stazione ed il polo culturale, le aree destinate ad uso collettivo da quelle destinate ad insediamenti commerciali;

- al contrario, avrebbe affermato un criterio "di prevalenza", per cui l'edificio prevalentemente destinato ad suo collettivo non avrebbe computato per il computo degli standars, "essendo, anzi, esso stesso standard" (v. p. 10 ricorso per revocazione).

9. Così riassunto il secondo motivo, esso risulta inammissibile per le seguenti ragioni.

9.1. In primo luogo, il dedotto motivo di revocazione prospetta una fattispecie che non rientra tra quelle disciplinate dall'art. 395, n. 5, del codice di procedura civile.

Per la costante giurisprudenza, tale n. 5 si configura quando vi sia un contrasto tra la decisione contro la quale si agisce e una precedente decisione pronunciata in un processo diverso (Sez. IV, 31 ottobre 1996, n. 1176), ormai passata in giudicato, intervenuta tra le stesse parti ed avente lo stesso oggetto, e cioè per consentire ad una parte, già risultata vincitrice in una lite, di proporre una exceptio rei iudicantae tardiva (Sez. V, 31 gennaio 1964, n. 153; Sez. V, 22 aprile 1960, n. 278): esso si riferisce esclusivamente ad una sentenza antecedente a quella revocando, di cui il giudice non ebbe la possibilità di avere conoscenza (Sez. VI, 17 marzo 1978, n. 373), mentre nel caso in esame si tratta del rapporto intercorrente tra una sentenza di primo grado e quella resa in appello.

9.2. In secondo luogo, la sentenza del TAR è stata a suo tempo in ogni sua parte appellata dalle odierne ricorrenti ed è stata altresì contestata dai ricorrenti in primo grado, che hanno richiamato tutte le ulteriori censure formulate avverso la variante e che sono state assorbite per ragioni di economia processuale.

Non è neppure ipotizzabile in concreto, pertanto, che si sia formato un "giudicato" con la sentenza del TAR (contestata in ogni sua parte): per il principio devolutivo dell'appello, l'Adunanza Plenaria ha respinto i motivi dell'appello principale, chiarendo quale fosse la specifica portata della sentenza impugnata e condividendo la ragione essenziale che aveva condotto all'annullamento della variante (e cioè l'illegittima determinazione degli standard, in quanto nel computo complessivo della volumetria edificabile non erano stati calcolati alcuni edifici che di per sé comportavano un carico urbanistico ed abbisognavano di standard).

9.3. In terzo luogo, la doglianza delle ricorrenti (proprio perché l'Adunanza Plenaria ha condiviso la regola di diritto enunciata dal TAR, circa il computo degli standard) si concreta in una impropria e diretta censura della statuizione dell'Adunanza Plenaria.

Questa, nel confermare sul punto la sentenza impugnata, ha ribadito la necessità. di calcolare gli standard tenendo conto anche degli edifici destinati a stazione ferroviaria ed a polo culturale.

Le odierne ricorrenti vorrebbero in questa sede far affermare una ben diversa regula iuris, e cioè il diverso principio per cui l'edificio destinato «con prevalenza» ad uso collettivo non dovrebbe per l'intero considerarsi per il computo degli standard: tuttavia, la ragione di illegittimità degli atti impugnati in primo grado, rilevata sussistente dall'Adunanza Plenaria, non può in questa sede essere sottoposta ad alcun riesame, poiché non rientra tra le ipotesi disciplinate dall'art. 395, n. 5, la richiesta di riesame di una tesi di diritto o di un punto controverso, su cui la sentenza di cui si chiede la revocazione si è espressamente pronunciata (Sez. VI, 22 agosto 2000, nn. 4557-4559; Sez, V, 21 giugno 1995, n. 924).

10. Col terzo motivo, le odierne ricorrenti hanno dedotto la violazione delTart. 81, n. 4S del testo unico approvato col regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'ari. 395, n. 4, del codice di procedura civile,

Secondo l'assunto, la decisione n. 14 del 1997 dell'Adunanza Plenaria sarebbe incorsa in un evidente errore dì fatto, poiché avrebbe completamente trascurato le risultanze dì un documento allegato alla verificazione istruttoria che, ove adeguatamente considerato, avrebbe indubbiamente condotto ad una decisione di accoglimento del ricorso in appello» (v, p. 11 del ricorso in.esame).

Le ricorrenti hanno osservato che:

a) l'allegato n. 1 al verbale di verificazione istruttoria, di data 11 marzo 1997, ha precisato che l'area di proprietà della s.p.a. F.S,, pari a circa 32.000 mq, era stata stralciata dal conteggio relativo agli standard della variante del 1980, per ragioni riferibili a precedenti controversie;

b) il medesimo verbale ha affermato che gli standard conteggiati per la medesima variante «ammontavano a mq 154.000», sicché «la quantità degli standard da considerare per verificare se la variante in argomento abbia sottratto standard al PRG nel suo complesso è inferiore di mq 32.000 a quello indicato nella relazione di verifica»;

c) la decisione n. 14 del 1997 non avrebbe tenuto conto di un errore contenuto nell'allegato b5, punto 3, della relazione istruttoria (e valutato nell'allegato 1 al verbale di verificazione istruttoria dell'11 marzo 1997, disposta in adempimento della decisione n. 2 del 1996 dell'Adunanza Plenaria), nel quale "si sottolinea come la variante impugnata incrementa lo standard individuato nel PRG del 1980, in quanto la diminuzione è di mq 154.000, anziché 186.100, mentre l'aumento è di 210.000 mq e, quindi, con riguardo al previgente PRG, l'aumento netto è pari a mq 53.900/43.900: con l'ulteriore conclusione, asseverata dai calcoli operati dalla relazione istruttoria, che la variante impugnata rispetta la dotazione minima di aree al suo interno e non sottrae (anzi, incrementa in misura rilevante) le dotazioni di standard a livello comunale" (v. pp. 11-12 del ricorso in esame).

11. La sopra riassunta censura è inammissibile per distinte ragioni.

11.1. La decisione n. 14 del 1997, dopo aver enunciato le ragioni di cui si evinceva l'illegittimità dei criteri seguiti dalle Amministrazioni per relativo computo, a p. 15 s. ha effettuato gli specifici calcoli dai quali discendeva la violazione della normativa sugli standard.

Nulla è stato dedotto avverso tali calcoli, sicchè sussiste una ragione che sorregga la decisione dell'Adunanza Plenaria e preclude ogni esame di presunti errori di calcolo che sarebbero stati commessi negli allegati alla relazione istruttoria: l'Adunanza Plenaria ha autonomamente valutato le risultanze della relazione e degli allegati, sicchè risulta irrilevante (e perciò inammissibile) la contestazione di dati che non sono stati posti a base della sua decisione.

11.2. Inoltre, la proposta censura non ha sollevato una delle questioni prese in considerazione dall'art. 395, n. 4, del codice di procedura civile (per il quale la revocazione può essere proposta "se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa", "se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare").

Per la pacifica giurisprudenza, l'errore di fatto consiste nel c.d. abbaglio dei sensi, e cioè nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa.

Esso non è in linea di principio ravvisabile quando si lamenta una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio (in quanto ciò si risolve in un errore di giudizio), nonché quando una questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutica (Sez. V, 3 settembre 1980, n. 763) o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita (Sez. VI, 20 febbraio 1970, n. 127).

Nel caso di specie, la doglianza delle odierne ricorrenti non si è rivolta avverso una presunta svista o un un "errore dei sensi" in cui sarebbe incorsa l'Adunanza Plenaria, né ha supposto l'inesistenza di un fatto documentalmente da escludere: la censura dl mancato esame di un dato di uno degli allegati della relazione istruttoria (apparentemente contraddittori con le conclusioni della relazione) ha ipotizzato un error in iudicando, che non rientra tra le ipotesi disciplinate dall'invocato art. 395, n. 4.

In altri termini, non è ravvisabile l'errore di fatto revocatorio quanto il ricorso per revocazione lamenti che nel corso dell'istruttoria sia stato fornito un dato inattendibile, qualora la decisione sia scaturita da tra scelta tra contraddittorie ed opposte risultanze (Sez. VI, 27 ottobre 1970, n. 696), abbia criticamente valutato l'articolata relazione istruttoria ed abbia analiticamente individuato i dati posti a fondamento del proprio convincimento.

Inoltre, le ricorrenti non hanno considerato che la decisione n. 4 del 1997:

a) ha valutato tutti i dati emergenti dalle risultanze istruttorie, facendosi carico anche delle deduzioni critiche svolte al riguardo dalle partì (come emerge dall'esame svolto a p. 16 sull'attendibilità dei criteri seguiti dal TAR sul calcolo della superficie lorda di pavimento);

b) per ragioni di economia processuale ha ritenuto di potere prescindere dalla dedotta «inesattezza di alcune stime» dei tecnici incaricati della verificazione ed ha motivato diffusamente sulla illegittimità dei criteri seguiti dal Comune e dalla Regione, in quanto basati sul calcolo di standard superiori a quello effettivo (per errori riferibili alla valutazione del polo culturale e del palazzo destinato alla sede della Regione) e della superficie lorda di pavimento in misura inferiore a quella effettiva (per errori riferibili alla valutazione del palazzo della Regione).

Quanto precede, dunque, evidenzia che l'Adunanza Plenaria ha ravvisato l'illegittimità degli atti impugnati in primo grado non a seguito della acritica rilevazione di un solo dato, di cui si deduce in questa sede l'erroneità, bensì sulla base di una complessiva valutazione critica di tutte le risultanze della relazione istruttoria e di una ratio decidendi ben distinta, che ha deciso la questione controversa a seguito dì una scelta ponderata.

Tale ratio decidendi è comunque pienamente idonea a sorreggere le conclusioni raggiunge circa il mancato rispetto degli standard e non è stata neppure contestata, sicché le deduzioni delle ricorrenti vanno anche considerate irrilevanti (cfr. Sez. IV} 19 novembre 1974, n. 850), in quanto di per se non idonee a determinare un diverso esito della lite,

113. Le censure sono altresì inammissibili poiché mirano a verificare la specifica rilevanza della sopra richiamata relazione istruttoria, per un aspetto mai trattato o sollevato nel corso dei precedenti gradi del giudizio, neppure in sede di Adunanza Plenaria, e cioè per un aspetto distinto ed ulteriore rispetto alle questioni che sono risultate oggetto del precedente giudizio.

Poiché i dati riportati nella relazione istruttoria si sono riferiti alle modalità dei conteggi posti a base degli atti annullati dal TAR con la sentenza n. 172 del 19937 per aspetti che le odierne ricorrenti non hanno sollevato in primo grado (con un ricorso incidentale) o in grado di appello, si deve fare applicazione del principio per il quale è irrilevante, ai fini della revocazione, la deduzione di una impropria considerazione di un dato di fatto nel corso del procedimento amministrativo, quando ciò non sia stato oggetto di alcun motivo di ricorso e, conseguentemente, il giudice non se ne sia occupato nel corso del giudizio: col ricorso per revocazione, non può essere dedotto che il provvedimento originariamente impugnato non abbia tenuto conto di una circostanza, che nel corso del giudizio non sia stata evidenziata da alcuna delle parti e sia rimasta completamente estranea, come nella specie, alla materia del contendere.

Anche sotto tale aspetto, il terzo motivo è dunque inammissibile, in quanto volto, sostanzialmente, a verificare che sarebbero legittimi i provvedimenti già annullati dal TAR con la sentenza confermata dall'Adunanza Plenaria, sulla base di elementi distinti ed ulteriori rispetto a quelli che sono stati considerati rilevanti nel corso del precedente giudizio, sulla base delle deduzioni delle parti.

11.4. Infine, non può essere in concreto considerato sussistente il dedotto errore dell'allegato b.5, punto 3, della relazione istruttoria, poiché:

- in tale punto, sono riportate "considerazioni" circa le conseguenze dell'esito di un precedente giudizio (conclusosi con la decisione della Sezione Quarta del Consiglio di Stato, 5 ottobre 1991, n. 775) ed il rilievo da attribuire ad un'area estesa circa mq 32.000 8i cui dati obiettivi neppure sono stati posti in contestazione);

- a p. 2 della relazione istruttoria, tali considerazioni (in relazione a tutte le vicende che hanno preceduto l'emanazione dei provvedimenti già annullati dal TAR) sono state richiamate per rendere più esaurienti i chiarimenti da rendere all'Adunanza Plenaria, che con la decisione n, 14 del 1997 ha valutato tutte le risultanze processuali, constatando l'avvenuta violazione della normativa sugli standard.

12. Per le ragioni che precedono, il ricorso n, 14 del 1997 nel suo complesso va dichiarato inammissibile. La condanna al pagamento delle spese e degli onorari della presente fase del giudizio può seguire, come di regola, la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.

Per questi motivi

II Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (in Adunanza Plenaria):

- riunisce i ricorsi per revocazione n, 14 e n. 16 del 1997;

- dichiara inammissibile il ricorso n. 14 del 1997;

- da atto della rinuncia al ricorso n. 16 del 1997.

Condanna la s.p.a. I.L.IM. e la s.r.l. Residenza Francesca (in solido tra loro) al pagamento di lire 10.000.000 (dieci milioni) per spese ed onorari del giudizio n, 14 del 1997, in favore dei resistenti costituitisi in giudizio, originari ricorrenti in primo grado.

Condanna la s.p.a. CO.DE.MI. al pagamento di lire 5.000.000 (cinque milioni) per spese ed onorari del giudizio n. 16 del 1997, in favore dei resistenti costituitisi in giudizio, originati ricorrenti in primo grado.

Compensa tra le altre parti le spese e gli onorari della presente fase del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 28 maggio 2001, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l'intervento dei signori:

Renato Laschena Presidente

Andrea Camera Consigliere

Sergio Santoro Consigliere

Domenico La Medica Consigliere

Pier G. Trovato Consigliere

Paolo Numerico Consigliere

Anselmo Di Napoli Consigliere

Corrado Allegretta Consigliere

Luigi Maruotti Consigliere estensore

Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere

Marcelle Borioni Consigliere

Paolo Buonvino Consigliere

Cesare Lamberti Consigliere

PRESIDENTE

IL RELATORE-ESTENSORE

IL SEGRETARIO

Depositata l'11 giugno 2001.

Copertina