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n. 4-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 2 aprile 2002 n. 1806 - Pres. Varrone, Est. Buonvino - MA.CA. S.r.l. (Avv.ti Pallottino e D'Amario) c. Azienda Sanitaria Locale RM/E (n.c.) e Impresa Albatros - Servizi igiene ambientale (Avv.ti Cancrini e Piselli) - (conferma T.A.R. Lazio , Sez. III, sent. n. 1880/2001).

Contratti della P.A. - Gara - Dichiarazione prevista dall'art. 17 della L. 68/1999 - In materia di rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - Ha funzione e contenuto diversi rispetto alla certificazione prevista dalla stessa norma - Esclusione di una ditta che ha prodotto in sede di gara la sola certificazione e non anche la dichiarazione - Legittimità.

La dichiarazione e la certificazione previste dall'articolo 17 della legge 23 marzo 1999, n. 68, adempiono a funzioni diverse, posto che il certificato rilasciato dall'ufficio di collocamento attesta solo il rispetto da parte dell'impresa dell'obbligo di presentare il prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge in parola, mentre il contenuto dell'autodichiarazione riguarda il rispetto sostanziale di tutte le norme concernenti collocamento obbligatorio dei disabili.

E' pertanto legittimo il provvedimento di esclusione dalla gara di una impresa che, in violazione di quanto previsto dal bando, non abbia presentato l'autocertificazione di cui all'articolo 17 della legge 68/99 ma, in luogo di essa, il certificato previsto dalla stessa norma (1).

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(1) Dispone l'articolo 17 della legge 23 marzo 1999, n. 68, che «le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione».

Secondo la Sez. V, non è prospettabile sul piano ermeneutico una interpretazione che confonda i due documenti tenuti distinti dalla legge.

Semmai, ove si fosse convinti che l'onere imposto alle imprese sia un inutile e vuoto formalismo, potrebbe essere prospettato il sospetto dell'irrazionalità della disposizione legislativa e quindi essere sollevata una questione di illegittimità costituzionale sotto il profilo della violazione dell'articolo 97, comma 1, della Costituzione.

La sentenza in rassegna si pone in apparente contrasto con la successiva sentenza della Sez. V, 17 aprile 2002, n. 2020 (Est. sempre il Cons. Buonvino) pubblicata in questo numero della Rivista, la quale ha affermato che «l'articolo 17 della legge 23 marzo 1999, n. 68, va interpretato nel senso che, ai fini della partecipazione alla gara, è sufficiente che venga resa la dichiarazione attestante che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, mentre solo l'aggiudicataria è tenuta a fornire la certificazione richiesta dalla legge e, in conformità con questa, anche dal bando» e che «illegittimamente viene pertanto esclusa dalla gara una ditta che ha reso, ai fini della partecipazione, la dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge n.68/99), ma che non ha prodotto la certificazione, rilasciata dagli Uffici competenti, dalla quale risulti l'ottemperanza alla legge 23.03.1999, n. 68 sul diritto al lavoro dei disabili».

Il contrasto non riguarda le conclusioni alle quali pervengono le due pronunce, ma i principi dalle stesse espressi, dato che mentre nella motivazione della sentenza 17 aprile 2002, n. 2020 si afferma che i due atti (dichiarazione e certificazione) previsti dalla legge sono praticamente equipollenti, atteso che "non avrebbe senso logico richiedere, da un lato, la dichiarazione in merito al possesso del requisito e, contemporaneamente e agli stessi fini della concreta partecipazione alla gara, anche il deposito della correlativa certificazione", nella motivazione della sentenza in rassegna (2 aprile 2002 n. 1806) si afferma invece che "la dichiarazione e la certificazione previste dall'articolo 17 della legge 23 marzo 1999, n. 68, adempiono a funzioni diverse, posto che il certificato rilasciato dall'ufficio di collocamento attesta solo il rispetto da parte dell'impresa dell'obbligo di presentare il prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge in parola, mentre il contenuto dell'autodichiarazione riguarda il rispetto sostanziale di tutte le norme concernenti collocamento obbligatorio dei disabili"

 

 

FATTO

Il Tar del Lazio, con la sentenza specificata in rubrica, ha accolto il ricorso proposto dall'impresa Albatros - servizi igiene ambientale - S.r.l. contro l'azienda Usl Roma E e nei confronti della MA.CA. S.r.l., per l'annullamento degli atti concernenti la licitazione privata per l'affidamento del servizio di pulizia dell'ospedale Santo Spirito e Oftalmico, nella parte in cui la ricorrente era stata esclusa dalla gara.

Il presente appello è proposto dalla società MA.CA., che ha dapprima impugnato il dispositivo, con atto notificato il 15 febbraio 2001, e quindi ha presentato motivi aggiunti in data 30 marzo 2001.

È costituita in appello l'impresa Albatros, che controbatte le tesi avversarie e conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 6 novembre 2001 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

L'appello proposto dalla società MA.CA, per la riforma della sentenza indicata in epigrafe, è fondato.

Il Tar del Lazio ha annullato gli atti di gara per l'affidamento del servizio di pulizia dell'ospedale Santo Spirito e Oftalmico di Roma, aggiudicato all'appellante, ritenendo illegittima l'esclusione dalla gara dell'offerta presentata dall'impresa Albatros.

L'esclusione dell'offerta in questione è stata originata dal fatto che l'impresa ""non ha presentato l'autocertificazione di cui all'articolo 17 della L.68/99 e subordinatamente perché dal certificato di cui al punto 3 della lettera di invito manca la dicitura " non risulta decaduto per revoca o annullamento"".

Secondo il primo giudice, la presentazione dell'autocertificazione sarebbe stata, nel caso di specie superflua, in quanto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, era già stato dimostrato mediante la presentazione del certificato rilasciato in data 28 giugno 2000 dall'ufficio del Collocamento obbligatorio della Provincia di Roma. Inoltre, per quel che concerne la seconda ragione di esclusione, la mancata revoca o annullamento dell'autorizzazione certificata risultava implicitamente dalla presentazione del medesimo.

Come esattamente denunciato dall'appellante, le tesi sostenute da primo giudice non possono essere condivise.

Quanto alla prima, giova ricordare come l'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 stabilisca che " le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione." Pertanto, non è prospettabile sul piano ermeneutico una interpretazione che confonda i due documenti tenuti distinti dalla legge. Semmai, ove si fosse convinti che l'onere imposto alle imprese sia un inutile e vuoto formalismo, potrebbe essere prospettato il sospetto dell'irrazionalità della disposizione legislativa e quindi essere sollevata una questione di illegittimità costituzionale sotto il profilo della violazione dell'articolo 97, comma 1, della Costituzione. Ma questo sicuramente non è il caso, in quanto i due documenti adempiono a funzioni diverse posto che il certificato rilasciato dall'ufficio del collocamento obbligatorio attesta solo il rispetto da parte dell'impresa dell'obbligo di presentare il prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge in parola. Mentre il contenuto dell'autodichiarazione riguarda il rispetto sostanziale di tutte le norme concernenti collocamento obbligatorio dei disabili.

Quanto alla seconda argomentazione sostenuta dal Tar, a parte il carattere subordinato del motivo di esclusione, sta per certo che "la dicitura: non risulta decaduto per revoca o annullamento " in calce al certificato di cui al punto 3 della lettera di invito è richiesta in maniera esplicita dalle norme di gara, che, in mancanza di una valida e tempestiva impugnazione, non potevano essere disapplicate dal giudice.

Per questi motivi il ricorso in appello deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie l'appello e, per l'effetto, respinge il ricorso presentato in primo grado.

Condanna la appellata al rimborso nei confronti della società appellante delle spese dei due gradi di giudizio, che liquida in complessive £. 6 milioni=.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 novembre 2001, con l'intervento dei signori:

Emidio Frascione Presidente

Giuseppe Farina Consigliere

Paolo Buonvino Consigliere

Aldo Fera Consigliere estensore

Marco Lipari Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Aldo Fera f.to Emidio Frascione

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 02/04/2002.

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