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n. 3-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Ordinanza 20 febbraio 2001 n. 1195 - Pres. f/f Trovato, Est. Lipari - Copra scrl (avv. A. Miglioli) c. Comune di Fiorenzuola d'Arda (n.c.), Commissione giudicatrice appalto refezione scolastica (n.c.), e nei confronti di CIR Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. a r.l. (Avv.ti A. Giuffrè e G. Marchianò).

Contratti della P.A. - Aggiudicazione - Vizio incidente sulla segretezza dell'offerta - Tutela cautelare - Accoglimento - Conseguenze - Varie possibilità per l'amministrazione.

Qualora in una gara (nella specie, per servizio di refezione scolastica) emerga un vizio relativo alla segretezza dell'offerta vincitrice (assenza di sigilli), correttamente il giudice accoglie l'istanza cautelare formulata dal secondo classificato ed in conseguenza l'amministrazione non può, nemmeno temporaneamente, proseguire nel rapporto con l'aggiudicatario. L'amministrazione potrà, nel caso specifico, scegliere una delle seguenti opzioni: a) non attuare il servizio (qualora esso non abbia carattere di necessità, secondo le valutazioni responsabilmente assunte dal Comune); b) proseguire temporaneamente il servizio affidandone la gestione all'impresa titolare prima della gara in contestazione; c) affidare il servizio al secondo classificato nella graduatoria; d) affidare il servizio a trattativa privata, per un periodo limitato temporalmente, a soggetto comunque diverso dall'aggiudicatario; e) annullare gli atti viziati, rinnovando la gara (1).

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(1) L'ordinanza del Consiglio di Stato chiarisce che le amministrazioni appaltanti non possono, dopo una sospensiva accolta, proseguire nel rapporto con il soggetto prescelto, nemmeno in via meramente provvisoria. Possono al più innestare un nuovo e ridotto procedimento di gara su quello sospeso dal giudice.

Il severo orientamento del Consiglio di Stato, che esclude la prosecuzione temporanea con l'aggiudicatario dopo una sospensiva accolta, deriva dal tipo di vizio emerso nella specifica procedura: l'aggiudicatario aveva presentato infatti una offerta in busta non sigillata: quindi, la partecipazione alla gara era in radice priva di garanzie tali da consentire una seppur temporanea prosecuzione del rapporto. Con questa precisazione, il ventaglio delle cinque possibilità ipotizzate dal Consiglio di Stato (dal fermo delle procedure fino al richiamo in servizio del precedente appaltatore), diventano sei: l'ultima è appunto quella di far proseguire il rapporto all'aggiudicatario, sempre che sulla vittoria in gara non gravino seri e radicali dubbi (come - si ripete - nel caso deciso). (G.S., 23.3.2001).

 

 

Ritenuto che con l'ordinanza n. 6577/2000 la Sezione ha accolto "l'istanza cautelare in primo grado", concernente l'aggiudicazione del servizio di refezione scolastica presso le Scuole Elementari S. Giovanni Bosco di Fiorenzuola;

Ritenuto che, in tal modo, la Sezione ha adottato una pronuncia di accoglimento della specifica domanda proposta, diretta ad ottenere la sospensione dell'efficacia (e dell'esecuzione) dell'impugnata aggiudicazione;

Ritenuto che l'ordinanza ha ravvisato l'illegittimità dell'ammissione dell'offerta dell'aggiudicataria, CIR scarl, per essere i sigilli sulla busta esterna "non integri";

Ritenuto che l'effetto sospensivo dell'ordinanza cautelare di cui si chiede l'esecuzione non può essere eliso o ridotto in relazione all'asserita indifferibilità del servizio (afferente alla refezione scolastica);

Ritenuto che l'effetto meramente sospensivo dell'ordinanza non comporta specifiche conseguenze confermative e ordinatorie (diverse dall'incidenza sul servizio illegittimamente affidato alla CIR);

Ritenuto che, pertanto, in seguito alla pronuncia cautelare, l'amministrazione ha l'obbligo di non assumere alcuna determinazione e di non svolgere attività diretta a consentire la prosecuzione del servizio da parte dell'aggiudicatario;

Ritenuto che, pertanto, considerando la portata del vizio ed il contenuto del dispositivo, la pronuncia cautelare impedisce l'affidamento del servizio all'aggiudicataria CIR, anche in via meramente provvisoria, pena l'elusione del precetto espresso nell'ordinanza;

Ritenuto che, pertanto, l'amministrazione ha la facoltà di scegliere una delle seguenti opzioni:

a) non attuare il servizio (qualora esso non abbia carattere di necessità, secondo le valutazioni responsabilmente assunte dal Comune);

b) proseguire temporaneamente il servizio affidandone la gestione all'impresa titolare prima della gara in contestazione;

c) affidare il servizio al secondo classificato nella graduatoria;

d) affidare il servizio a trattativa privata, per un periodo limitato temporalmente, a soggetto comunque diverso dall'aggiudicatario;

e) annullare gli atti viziati, rinnovando la gara;

Considerando che, pertanto, le determinazioni adottate dal Comune si pongono in contrasto con la pronuncia cautelare di cui si chiede l'esecuzione;

Considerato che il Comune dovrà provvedere ad adottare nuove determinazioni conformi alla pronuncia cautelare, secondo i criteri indicati ai punti precedenti, entro il termine di quindi giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;

Ritenuto che, in difetto, la necessaria attività esecutiva verrà svolta dal competente assessore regionale in materia di servizi scolastici, o da un suo delegato, sulla base di richiesta della parte interessata;

Ritenuto che gli effetti della presente ordinanza restano temporalmente limitati alla sentenza di merito del tribunale.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza (Ricorso numero: 1060/2001) nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Depositata il 20 febbraio 2001.

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