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Giurisprudenza
n. 10-2000 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Ordinanza 10 ottobre 2000 n. 5114 - Pres. Baccarini, Est. Lipari - Fontanesi e Simonini (Avv.ti Coffrini e Colarizi) c. Comune di Albinea (n.c.).

Edilizia ed urbanistica - concessione edilizia - diniego - necessità di parere paesaggistico - invito a proseguire nel procedimento - ordine di rinnovare l'esame sulla richiesta del privato.

Nel caso in cui non si sia formato il silenzio-assenso, ma l'amministrazione abbia comunque l'obbligo di proseguire l'iter della richiesta di concessione edilizia, acquisendo, anche d'ufficio, il parere paesaggistico dell'autorità competente (la quale potrà indicare, eventualmente, le opportune variazioni progettuali), va accolta la domanda cautelare e va ordinato all'amministrazione di rinnovare l'esame della richiesta, avviando il relativo iter entro il termine di trenta giorni (1).

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(1) Nel corso del rilascio di un provvedimento edilizio, l'amministrazione comunale entra in disaccordo con un privato circa l'avvenuto formarsi di un silenzio assenso. L'oggetto del contendere riguarda la necessità o meno del parere paesistico, che il Consiglio di Stato ritiene necessario (ed impeditivo, quindi, del silenzio-assenso).

Dalla mancanza del parere ambientale non deriva, tuttavia, il rigetto della domanda cautelare: l'ordinanza reca infatti un dispositivo di stimolo all'Amministrazione comunale affinchè riveda il proprio orientamento, acquisendo, anche d'ufficio, l'anello mancante alla procedura e cioè il parere ambientale.

In tal modo un sospensiva apparentemente persa, che doveva rimettere la vicenda all'amministrazione comunale ed indurre la parte a ripercorrere l'iter per il rilascio del provvedimento, diventa un momento acceleratorio ed innesca un procedimento urgente (riesame della domanda entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza) che condurrà ad una sollecita risposta definitiva.

A questi risultati si giunge coniugando le innovazioni contenute nella legge 205/2000 (art. 2, provvedimenti in tema di silenzio; art. 3, provvedimenti innominati cautelari), in una prospettiva che tende alla utilità sostanziale della pronuncia del giudice.

Per un caso analogo di accelerazione, vedi l'ordinanza della Sez. V, 10 ottobre 2000 n. 5055, riportata dopo il testo dell'ordinanza in rassegna. (G.S., 23.10.2000).

 

 

Per l'annullamento

dell'ordinanza del TAR Emilia Romagna - Parma n. 345/2000, resa tra le parti, concernente concessione edilizia;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare (ricorso n. 8349/2000) proposta in primo grado;

Ritenuto che è ragionevole prevedere l'accoglimento del ricorso proposto davanti al tribunale, considerando che, pur non essendosi formato il silenzio-assenso, l'amministrazione ha l'obbligo di proseguire l'iter dell'esame della richiesta di concessione edilizia, acquisendo, anche d'ufficio, il parere paesaggistico dell'autorità competente, la quale potrà indicare, eventualmente, le opportune variazioni progettuali;

P.Q.M.

Accoglie l'appello cautelare e, per l'effetto, in riforma della ordinanza impugnata, ordina all'amministrazione intimata di rinnovare l'esame della richiesta, avviando il relativo iter entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla conoscenza legale della presente pronuncia, secondo i criteri enunciati in motivazione.

 

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Ordinanza 10 ottobre 2000 n. 5055 - Pres. Baccarini, Est. Buonvino - Immobiliare Elle 4 di Luoni Luigi e C. sas (avv. Guerritore) c. Comune di Cassano Magnago (n.c.).

Edilizia ed urbanistica - autorizzazione a trasformazioni edilizie - integrazione documentale - rilevanza - onere dell'amministrazione di pronunciarsi con sollecitudine.

Nel caso in cui le determinazioni impugnate attengano all'espletamento di attività propedeutiche all'esercizio eventuale di potestà amministrative in sede di autotutela e si collochino, quindi, in un alveo essenzialmente procedimentale, di valenza istruttoria, non può essere accolta la domanda preliminare di sospensione, non essendo configurabile, in capo al ricorrente, un danno grave e irreparabile, questo essendo ricollegabile solo alle determinazioni definitive che la PA dovesse assumere all'esito negativo - in tutto o in parte - della richiesta integrazione documentale.

Sussiste, comunque, l'onere dell'Amministrazione comunale di pronunciarsi definitivamente e con sollecitudine a seguito della produzione documentale integrativa ora detta (1).

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(1) L'ordinanza  attua principi non scritti in tema di  snellimento dell'azione amministrativa e di funzione acceleratoria della tutela cautelare. Il caso esaminato riguarda un provvedimento negativo, per di più impugnato in una fase ancora endoprocedimentale.

L'ordinanza ha un dispositivo sfavorevole al ricorrente, ma in realtà si pronuncia in modo utile, poichè sollecita l'amministrazione a pronunciarsi "definitivamente e con sollecitudine" non appena la parte ricorrente avrà prodotto la documentazione integrativa richiesta dall'amministrazione.

Questo uso propulsivo delle sospensive si collega all'art. 2 della legge 205/2000, dove si prevede che l'impugnazione del silenzio dà diritto ad una pronuncia entro trenta giorni dal termine per il deposito del ricorso.

L'ordinanza si collega altresì all'art. 1 della stessa legge 205, che modificando l'art. 21 della legge 1034/1971 prevede che tutti i provvedimenti che sopravvengano in pendenza di ricorso siano impugnati con motivi aggiunti e confluiscano nel ricorso originario.

Unico è infatti il disegno acceleratorio nei confronti dell'attività della p.a., che vede oggi "giudiziabili" cautelarmente anche provvedimenti negativi, interlocutori e dinieghi, se è ragionevole prevedere che il motivo del diniego (nel caso di specie, un'incompletezza documentale) sia eliminato in tempi brevi dall'interessato.

Per ulteriori riferimenti a meccanismi acceleratori, si veda l'ordinanza Cons. Stato, V, 5114/2000, sopra riportata. (G.S., 23.10.2000).

 

 

Per l'annullamento

dell'ordinanza del TAR Lombardia - Milano: Sezione II n. 2019/2000, resa tra le parti, concernente diniego trasformazione edilizia immobile;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare (ricorso n. 8004/2000) proposta in primo grado;

Ritenuto che le determinazioni impugnate attengono all'espletamento di attività propedeutiche all'esercizio eventuale di potestà amministrative in sede di autotutela;

che, allo stato, le stesse si collocano, quindi, in un alveo essenzialmente procedimentale, di valenza istruttoria, senza assumere, di per sè, carattere produttivo di danni definitivi in capo all'interessata;

che, in questa situazione, non appare configurabile, in capo alla stessa, un danno grave e irreparabile, questo essendo ricollegabile solo alle determinazioni definitive che la PA dovesse assumere all'esito negativo - in tutto o in parte - della richiesta integrazione documentale;

che sarà onere, comunque, del Comune di pronunciarsi definitivamente e con sollecitudine a seguito della produzione documentale integrativa ora detta;

P.Q.M.

Respinge l'appello.

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