Nel contesto della crisi economico-finanziaria che ha interessato le economie mondiali, la Commissione ha adottato la Comunicazione - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 19 agosto 2009 - avente ad oggetto le modalità di ripristino della redditività delle imprese creditizie, con la finalità di predisporre misure volte al contempo sia alla tutela del mercato interno sia a garantire l’erogazione di prestiti alle imprese. L’utilizzo di tali strumenti trova giustificazione nell’articolo 87, paragrafo 3, lett b) del Trattato CE, in quanto l’attuale crisi viene considerata come un’ipotesi di “grave turbamento”. In particolare, la Commissione indica delle misure che abbiano una durata limitata al minimo necessario, ma che siano in grado di ripristinare la redditività a lungo termine e che non abbiano effetti distorsivi sulla concorrenza. Su tale ultimo punto la stessa predispone da un lato dei vincoli di destinazione dell’aiuto e, dall’altro, opera una distinzione tra banche sane e non sane, favorendo le prime.
La
Commissione europea, dopo le decisioni di
fine 2008 di approvazione di alcune misure
di ricapitalizzazione di istituzioni finanziarie
da parte di alcuni stati membri, emana questa
comunicazione con l’obiettivo di indicare
gli obiettivi, i principi, gli strumenti e
le procedure da seguire per la ricapitalizzazione
delle banche. Nella comunicazione sono ricorrenti
le indicazioni con cui la commissione intende
prevenire la distorsione della concorrenza
per mezzo di questi aiuti; a tal proposito
si segnalano le esigenze di coordinamento
comunitario delle misure di sostegno, l’applicazione
di un tasso di rendimento di prestiti coerente
con i costi di mercato, differenziazione dei
tassi di rendimento tra banche a rischio di
insolvenza e altre.
Con
questa comunicazione la Commissione definisce
una serie di misure idonee a fronteggiare
la crisi finanziaria al fine di prevenire
le conseguenze negative che essa può
avere sull’economia reale. In particolare
sono indicati due obiettivi da perseguire
con politiche di aiuti di stato: garantire
la continuità dell’accesso al
credito da parte delle imprese e investire
sulla crescita sostenibile e in particolare
su prodotti eco-compatibili. Le misure prese
in esame dalla commissione, alle condizioni
definite, vengono considerate compatibili
con la disciplina degli aiuti di stato e,
precisamente, con l’art. 87, p. 2, lett.
b) (aiuti per fronteggiare un grave turbamento
dell’economia di uno stato membro).
Gli aiuti presi in considerazione sono: l’innalzamento
e l’ampliamento degli aiuti de minimis;
le garanzie sui prestiti bancari; le sovvenzioni
a tasso agevolato; prestiti per investimenti
dedicati alla produzione di ‘prodotti
verdi’; sostegno degli investimenti
in capitale di rischio.
Con la comunicazione - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 16 settembre 2009- la Commissione ha stabilito alcuni criteri per valutare compatibili con il mercato comune gli aiuti di stato destinati ai “grandi progetti di investimento”, concessi per favorire lo sviluppo economico di determinate aree svantaggiate dell’Unione europea ed erogati nel periodo 2007-13. In particolare viene prevista una modulazione graduale delle intensità di aiuto attraverso l’introduzione di specifici massimali, superati i quali l’aiuto dovrà essere notificato alla Commissione, che svolgerà un procedimento di indagine formale ai sensi dell’art. 88, par. 2, CE soppesando sia gli effetti positivi sia quelli negativi (nessun elemento singolo è pertanto determinante), col fine di dimostrare che i vantaggi che ne derivano in termini di aumento della coesione territoriale, economica e sociale, nella riduzione del divario tra i diversi livelli di sviluppo delle regioni UE o in un aumento dell’occupazione, superano gli effetti negativi. Inoltre l’aiuto dovrà essere proporzionale e quindi limitato all’importo minimo necessario, oltre che alla gravità dei problemi della regione assistita. Infine la Commissione, stabilita l’idoneità dell’aiuto, anche in relazione al comportamento del destinatario (scelta del sito e decisione di procedere all’investimento) effettuerà un monitoraggio nel lungo periodo per verificare che lo stesso abbia effettivamente ristrutturato il mercato in declino.
Gli
strumenti di intervento economico nella recente
crisi finanziaria in Italia
Manovra
finanziaria per il 2009, composta essenzialmente
da tre provvedimenti:
D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione
Tributaria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 25 giugno 2008).
L.
n. 133 del 6 agosto 2008 (legge di conversione
del d.l. n.112/2008, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl.
Ordinario n. 196).
L’azione
di politica economica avviata dal Governo
con la manovra finanziaria del 2009 si prefigge
due obiettivi essenziali: la stabilizzazione
triennale del bilancio pubblico e la costruzione
di una migliore piattaforma istituzionale
e legale per lo sviluppo industriale. Nella
stabilizzazione triennale dei conti pubblici,
operata con il decreto legge, emergono due
elementi essenziali: la concentrazione della
manovra prima dell’estate e la sua proiezione
triennale.
D.L.
n. 185 del 29 novembre 2008, Misure urgenti
per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione
e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi
il quadro strategico nazionale, (c.d. D. L.
anticrisi) e legge di conversione n. 2 del
28 gennaio 2009 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento
Ordinario n.14).
La
manovra anti crisi prevede una serie di misure
tra cui: bonus straordinario per famiglie,
lavoratori pensionati e non autosufficienza
(art. 1); mutui prima casa (art. 2); fondo
per il credito per i nuovi nati (art. 4);
detassazione dei contratti di produttività
(art. 5); deduzione dall’IRES e dall’IRPEF
della quota di IRAP relativa al costo del
lavoro e degli interessi (art. 6); riduzione
di 3 punti percentuali dell’acconto
IRES e IRAP (art. 10); riduzione dei costi
amministrativi a carico delle imprese (art.
16); ammortizzatori sociali (art. 19).
D.L.
n. 5 del 10 febbraio 2009, Misure urgenti
a sostegno dei settori industriali in crisi
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34
dell'11 febbraio 2009), e legge di conversione
n. 33 del 9 aprile 2009 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.85 dell'11 aprile 2009
- Supplemento ordinario n.49) .
Il decreto legge n. 5, convertito in legge
con modificazioni, ha come finalità
l’aiuto ai settori industriali in crisi
(come quello automobilistico, motociclistico,
di mobili ed elettrodomestici finalizzati
all’arredo) attraverso interventi urgenti
di sostegno alla domanda al fine di far convergere
le politiche nazionali con le indicazioni
della Commissione europea e con le misure
già adottate (o in corso di adozione)
da parte degli altri Paesi europei. Tali interventi
sono diretti ad orientare le scelte dei consumatori
verso prodotti a basso impatto ambientale
secondo quanto previsto dal protocollo di
Kyoto. Il decreto legge, inoltre, prevede
altre misure di sostegno all’economia,
tra cui incentivi per le assunzioni di lavoratori
disoccupati, lo snellimento delle procedure
amministrative per le reti d’impresa
e disposizioni in materia di quote latte.
Il
d. l. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito,
con modifiche, in legge n. 102/2009 contiene
misure finalizzate a contrastare l’attuale
crisi economica. A tale scopo sono previsti,
ad es.: incentivi per dare sollievo all’occupazione,
misure fiscali per il rilancio delle imprese,
nuove regole per le compensazioni e pagamenti
più rapidi da parte della Pubblica
Amministrazione, revisioni anti-rincari su
conti correnti, mutui e bollette, misure di
contrasto ai paradisi fiscali.
La
Legge 3 agosto 2009, n. 102 tra l’altro:
(i) introduce un sistema sperimentale di incentivazione
alla conservazione e valorizzazione del capitale
umano nelle imprese (art. 1); (ii) detta una
specifica disposizione per i settori non coperti
dalla cassa integrazione guadagni (art. 1bis);
dispone la riduzione del costo dell’energia
elettrica per le famiglie (art. 3); detta
misure di contenimento della spesa pubblica
(art.17); dispone misure di contenimento della
spesa delle società pubbliche (art.19).
L’accordo
siglato a Roma lo scorso 12 febbraio 2009
dal Presidente della Conferenza delle Regioni
e delle province autonome ed il Ministro dei
rapporti con le Regioni prevede lo stanziamento
di 8 miliardi di euro da destinare nel biennio
2009-2010 ad azioni di sostegno al reddito
e di politica attiva del lavoro.
Circolare
INPS del 7 agosto 2009, n. 100 Indennità
una tantum in favore dei lavoratori somministrati.
Accordo del 13 maggio 2009. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti”.
La
circolare concerne la disciplina del trattamento
di sostegno al reddito in favore dei lavoratori
somministrati in possesso dei requisiti previsti
dal DD n. 57 del 1° luglio 2009 del Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali.
Decreto direttoriale 20 ottobre 2009
La Direzione generale del mercato del lavoro - Ministero del lavoro, salute, politiche sociali - ha inteso regolare attraverso il Decreto direttoriale del 20-10-09 le modalità di trasferimento alle Regioni dei fondi di cui all’art. 1, comma 156, lettera d) l. 26.12.2006 n. 296, destinati al sostenimento dei programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi. Più in particolare il decreto in questione impone alle Regioni ed alle Province autonome di presentare alla Direzione generale del mercato del lavoro:
entro il 31.10.2009 il programma delle attività, per ottenere a titolo di anticipo il 40% del totale delle risorse disponibili;
entro il 31.03.2010 la relazione dello stato dell’opera e la relativa rendicontazione di spesa;, per ottenere l’ulteriore 30% delle risorse disponibili;
entro il 31.10.2010, la rendicontazione finale delle spese sostenute e degli interventi effettuati, per ottenere il saldo.
Decreto ministeriale 10 luglio 2009, n. 46448
Il Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali disciplina la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di aziende che hanno sottoscritto i c.d. contratti di solidarietà e che hanno stabilito una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare in tutto o in parte la dichiarazione di esubero del proprio personale.
Decreto interministeriale 7 luglio 2009, n. 46449
Il Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze assegna alle Regioni ed alle Province autonome le risorse per il sostegno al reddito. Più in particolare il provvedimento in esame, da un lato, rappresenta esecuzione di quanto disposto dalla delibera CIPE del 6 marzo 2009, in quanto procede ad una prima assegnazione delle risorse finanziarie ivi previste per la concessione, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale; dall’altro dispone uno specifico finanziamento a valere sui POR FSE, per la realizzazione di politiche attive in favore dei lavoratori interessati.
Messaggio Inps 17 luglio 2009, n. 16326
Considerando che il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia delle Finanze ha emanato il decreto n. 46449/09, con cui sono state attribuite alle Regioni ed alle Province autonome delle risorse del Fondo per l’Occupazione, destinato a coprire la quota di finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga a carico del Fondo Nazionale, l’INPS ha ritenuto opportuno con il documento in esame dare delle istruzioni operative per la gestione a regime degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente. In particolare il messaggio fa riferimento: (i) integrazione salariale in deroga per le imprese localizzate in un’unica Regione; (ii) integrazione salariale in deroga per le imprese plurilocalizzate; (iii) anticipazione del trattamento di integrazione salariale a pagamento diretto in attesa del provvedimento autorizzativo regionale o interministeriale; (iv) mobilità in deroga alla normativa vigente
Decreto ministeriale 29 giugno 2009, n. 46863
Il Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al fine di superare l’attuale fase di crisi, semplifica per gli anni 2009-20010-2011 le modalità di accesso al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinari per le aziende in crisi a causa di un evento improvviso ed imprevisto esterno alla gestione aziendale.
D.M. 26/03/2009 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27/04/2009)
Il decreto attuativo dell'articolo 7 del Dl 185/2008 rende operativo il cd. meccanismo dell'Iva per cassa. Il meccanismo dell'Iva per cassa determina che l'imposta diviene esigibile solo al momento del pagamento da parte del committente/cessionario del corrispettivo dovuto ovvero decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, a meno che, prima del decorso del predetto termine, il cessionario/committente non sia assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Secondo quanto previsto nel provvedimento i soggetti interessati al beneficio saranno solo i contribuenti, esercenti attività d'impresa, arte e professione che nell'anno solare precedente hanno realizzato, o in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a 200.000 euro (chi intende avvalersi del meccanismo deve indicare in fattura di avvalersi dell’imposta ad esigibilità differita). Inoltre, è previsto che per le operazioni che superano il limite non sarà possibile applicare il meccanismo dell'esigibilità differita.
Il provvedimento attua l’articolo 2, comma 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che l’Agenzia delle Entrate stabilisca le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei nominativi dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l’Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l’applicabilità delle agevolazioni previste nel D.L. 185/2008.
La circolare contiene istruzioni e principi per le Direzioni Regionali finalizzati a chiarire alcune disposizioni contenute negli articoli 6, 9, 16 e 32 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che semplificano o ridefiniscono adempimenti di carattere tributario. In particolare la Circolare precisa, in ordine all’eliminazione degli adempimenti tributari prevista dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 16 del d.l. 185/2008 (obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate - comunicazione preventiva delle compensazioni per importi superiori a diecimila euro effettuate da soggetti titolari di partita IVA - obbligo di memorizzazione su supporto elettronico delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici), quale sia l’effettivo ambito soggettivo. Il provvedimento chiarisce, inoltre, il valore delle modifiche apportate all’istituto del ravvedimento operoso che, con il d.l. 185/2008, si è arricchito di ulteriori elementi che ne rendono ancora più conveniente il ricorso da parte del contribuente. Infine, la Circolare interviene sulle misure introdotte dall’art. 32, comma 7, del d.l. 185/2008 relative al potenziamento delle procedure di riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate, chiarendone ambito soggettivo e contenuto dei nuovi strumenti a disposizione degli agenti della riscossione.
La circolare contiene istruzioni e principi per le Direzioni Regionali finalizzati a chiarire le disposizioni contenute nell’art. 15, commi da 16 a 23, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che disciplinano la rivalutazione dei beni immobili (ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa) delle aziende che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. In particolare la Circolare interviene a chiarire alcuni aspetti relativi all’ambito oggettivo di applicazione, a quello soggettivo, alle modalità di attivazione del meccanismo della rivalutazione e ai suoi effetti fiscali.
Con il provvedimento in esame l’Agenzia delle Entrate ha determinato la misura del credito d’imposta di cui all’articolo 15, comma 8-septies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e di approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009. In particolare l’Agenzia ha riconosciuto il credito d’imposta in misura corrispondente ad una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2009 per ciascun veicolo posseduto e utilizzato per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci dalle imprese autorizzate. Inoltre il provvedimento in esame chiarisce i limiti alla fruizione di detto credito e gli adempimenti che i soggetti interessati devono seguire per usufruirne.
La circolare contiene istruzioni e principi per le Direzioni Regionali finalizzati a chiarire le disposizioni contenute nell’art. 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che consentono di escludere dall’imposizione sul reddito d’impresa un importo pari al 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, eseguiti a decorrere dal 1° luglio 2009 – data di entrata in vigore del decreto – e fino al 30 giugno 2010. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate chiarisce i soggetti interessati dalla nuova agevolazione, meglio conosciuta come “Tremonti ter - detassazione degli investimenti in macchinari”, gli investimenti agevolabili e le misure di tale agevolazione. Viene confermato, infine, che il ricorso all’agevolazione non è subordinato all’assenso preventivo dell’Agenzia delle Entrate.
La circolare contiene istruzioni e principi per le Direzioni Regionali finalizzati a fornire chiarimenti in merito alla normativa volta a consentire l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero da soggetti residenti in Italia in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari, cd. scudo fiscale, normativa introdotta dall’articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. Il provvedimento in esame è intervenuto per chiarire l’ambito soggettivo di applicazione della predetta normativa, soprattutto in riferimento a determinate categorie di lavoratori dipendenti residenti in Italia, che prestano la propria attività lavorativa all’estero. Tali soggetti, in quanto titolari di depositi e/o conti correnti esteri, hanno chiesto di conoscere se per tale motivo erano tenuti agli obblighi inerenti il monitoraggio fiscale e se il mancato rispetto di tale adempimento debba essere sanato ricorrendo alla procedura di emersione.
In data 28 ottobre 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano nazionale di Riforma dell’Italia (PNR) 2008-2010 sulla strategia di Lisbona. Il documento rappresenta una sintesi, da un lato, dei maggiori interventi posti in essere dallo Stato Italiano per far fronte all’attuale crisi economica e, dall’altro, degli interventi realizzati per il risanamento e sostenibilità della finanza pubblica in conformità agli obiettivi della Strategia di Lisbona. In particolare il documento in esame si sofferma sulle azioni di semplificazione delle procedure amministrative, sui processi di liberalizzazione dei mercati, sulle politiche di miglioramento del sistema imprenditoriale e di sviluppo della ricerca.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze haprorogato fino al 31 dicembre 2009 il termine per:
- l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b) del Decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 510 e ss. mm e ii. nel limite di spesa di euro 1.017.129,77;
- l'accesso al trattamento di mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 13 novembre 1997, n. 393 e ss. mm. e ii. nel limite di spesa di euro 1.022.995,49.
Il Decreto in esame, inoltre, ha disposto che l'INPS deve controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle suddette risorse e deve darne riscontro al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine del rispetto della disponibilità finanziaria.
Facendo seguito all’impegno assunto dalle banche di sospendere temporaneamente il pagamento delle rate di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale nei casi in cui il sottoscrittore del mutuo, o un componente del nucleo familiare convivente, abbia usufruito di interventi di sostegno al reddito per la sospensione dal lavoro ovvero abbia subito la perdita della propria occupazione da lavoro, il 5 agosto 2009 l’ABI, il Ministero dell’economia e delle Finanze e l’INPS hanno sottoscritto un accordo quadro con il quale stabiliscono le modalità di verifica dell’autocertificazione dei requisiti per poter beneficiare della predetta sospensione.
Successivamente l’INPS con il Messaggio n.25912/09 ha chiarito gli aspetti applicativi della procedura predisposta dall’Istituto stesso per il controllo delle dichiarazioni di autocertificazioni ricevute dalle banche.
Legge del 28 gennaio 2009 n. 2 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 22 del 28/01/2009 - supplemento ordinario).
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 3 febbraio 2009 - La circolare contiene istruzioni e principi per le Direzioni Regionali finalizzati a chiarire le disposizioni contenute nell’art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, relative al cd. “Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti”. Il provvedimento in esame individua nei soggetti destinatari del beneficio i nuclei familiari a basso reddito i cui componenti siano titolari di determinate categorie di reddito. L’importo del bonus spettante varia in funzione sia della composizione del nucleo familiare che del reddito complessivo conseguito dai relativi componenti nel periodo d’imposta 2007 o, in alternativa, nel periodo d’imposta 2008. Tale beneficio, attribuito ad un solo componente del nucleo familiare del richiedente, purché - quest’ultimo - residente in Italia, non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali né per il rilascio della carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del d.l. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/08.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 49/E del 23 novembre 2009 - La circolare contiene istruzioni e principi per le Direzioni Regionali finalizzati a fornire chiarimenti in merito alla normativa volta a consentire l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero da soggetti residenti in Italia in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari, cd. scudo fiscale, normativa introdotta dall’articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. Il provvedimento in esame è intervenuto per chiarire quanto già precisato con la precedente Circolare n. 43/E del 2009 relativa al rimpatrio di quelle attività patrimoniali che, per loro natura, sono idonee a formare oggetto di un rapporto di custodia, deposito, amministrazione o gestione con gli intermediari abilitati.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 50/E del 30 novembre 2009 - La circolare contiene istruzioni e principi per le Direzioni Regionali finalizzati a fornire chiarimenti in merito alla normativa volta a consentire l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero da soggetti residenti in Italia in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari, cd. scudo fiscale, normativa introdotta dall’articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. Il provvedimento in esame è intervenuto per chiarire quanto già precisato con le precedenti Circolari nn. 43/E e 49/E del 2009. In particolare, con il provvedimento in esame l’Agenzia ha ritenuto di dover ragionevolmente individuare nel 31 dicembre 2010, in relazione alle operazioni di rimpatrio indicate nelle citate circolari e nella prospettiva di non penalizzare i contribuenti oggettivamente impossibilitati a perfezionare le operazioni di emersione in tempi brevi, il termine ultimo entro il quale le suddette operazioni devono essere concluse con l’effettivo rimpatrio e/o regolarizzazione delle attività.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 52/E del 02/12/2009 - La circolare contiene istruzioni e principi per le Direzioni Regionali finalizzati a fornire chiarimenti in merito alla normativa volta a consentire l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero da soggetti residenti in Italia in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari, cd. scudo fiscale, normativa introdotta dall’articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. In particolare, con il provvedimento in esame l’Agenzia è intervenuta, su specifica richiesta della Repubblica di San Marino, la quale aveva evidenziato alcune difficoltà determinate dalla peculiarità del proprio ordinamento, posticipando al 30 giugno 2010 il termine ultimo per il rimpatrio.
Guida dell’Agenzia delle Entrate alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico 2009/2010 - La Guida descrive le tipologie di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, in relazione ai quali è possibile accedere alla detrazione del 55% delle spese sostenute per svolgere gli interventi stessi. Sono illustrati, inoltre, gli adempimenti da rispettare per accedere all'incentivo fiscale. Rispetto alla precedente versione della Guida sulle agevolazioni per il risparmio energetico, la normativa è stata modificata, in particolare, per quel che riguarda la procedura operativa da seguire per accedere all'erogazione dell'incentivo. Il d.l. n. 185/2008 ha, infatti, modificato la procedura operativa per ottenere le detrazioni del 55%, rinviando ad un successivo decreto attuativo (il Decreto interministeriale del 6 agosto 2009) la definizione dettagliata delle misure semplificative. Come riportato nella introduzione alla Guida, i benefici dei quali ci si può avvalere sono: a) detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55 % delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia di intervento eseguito; b) esonero dalla presentazione della certificazione per la sostituzione di finestre e per l'installazione di pannelli solari; c) ripartizione in cinque rate annuali di pari importo per gli interventi eseguiti a decorrere dall'anno di imposta 2009 (per il 2008 andava da un minimo di tre ad un massimo di 10 anni mentre solo per l'anno 2007 c'era l'obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali uguali); d) possibilità di utilizzare l'agevolazione anche per l'installazione di altri tipi di impianti di riscaldamento.
Decreto interministeriale del 6 agosto 2009 - Il Decreto Interministeriale, cd. decreto Tremonti/Scajola e relativo alla riqualificazione energetica degli edifici e bonus del 55%, prevede uno snellimento delle procedure per ottenere il bonus energetico. In particolare, con il provvedimento in questione viene stabilito che: a) l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione del direttore lavori ed esplicitata nella relazione sul contenimento dei consumi da depositare in Comune; b) la certificazione della trasmittanza termica delle finestre non va più corredata dalla certificazione dei singoli componenti costituenti gli infissi; c) i pannelli solari in autocostruzioni non vanno corredati dalla certificazione del vetro ‘solare’; d) è vietato il cumulo tra bonus 55% e conto energia per chi installa impianti fotovoltaici.
Decreto Ministeriale del 23 luglio 2009 - Il provvedimento in esame stabilisce i programmi di investimento riguardanti le aree tecnologiche prioritarie (efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie per il "made in Italy", nuove tecnologie per la vita e tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche) e gli interventi ad esse connesse e collegati, finalizzati a: a) sviluppo di piccole imprese di nuova costituzione; b) industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o di sviluppo sperimentale; c) realizzazione di programmi di investimento volti al risparmio energetico o alla riduzione dell'impatto ambientale; d) perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale. Il Decreto si rivolge alle PMI localizzate su tutto il territorio nazionale e Grandi Imprese, limitatamente a quelle dislocate nelle aree in deroga ex art. 87, comma 3 lett. a) e c), operanti nei settori individuati dalle sezioni C e D della classificazione Istat 2007, nonché in specifiche attività di servizi connessi alla produzione. I singoli bandi individueranno la forma di agevolazione tra contributo in conto impianti e/o contributo in conto interessi e/o finanziamento agevolato e/o garanzia. Il Ministro dello sviluppo economico stabilirà, con propri decreti, in relazione a ciascuna delle tipologie di intervento di cui all’articolo 1, comma 1, i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, i criteri di selezione e di valutazione.
Decreto Legge n. 168 del 23 novembre 2009 - Il Decreto legge in argomento ha disposto il differimento del versamento di 20 punti percentuali dell’acconto IRPEF per l’anno 2009 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno. Di conseguenza l’acconto IRPEF dovuto entro lunedì 30 novembre ammonta al 79 per cento anziché al 99 per cento. La differenza sarà versata a giugno del 2010. Il provvedimento è a favore di tutti i contribuenti che versano l'acconto e quindi: ai lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di ulteriori redditi (ad esempio, redditi fondiari o compensi per prestazioni occasionali), agli imprenditori, ai soci di società di persone e ai professionisti. Ai contribuenti che hanno già effettuato il pagamento dell’acconto nella misura del 99 per cento spetta un credito d’imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione con il modello F24 (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
Legge del 28 gennaio 2009 n. 2 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 22 del 28/01/2009 - supplemento ordinario).
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 3 febbraio 2009 - La circolare contiene istruzioni e principi per le Direzioni Regionali finalizzati a chiarire le disposizioni contenute nell’art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, relative al cd. “Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti”. Il provvedimento in esame individua nei soggetti destinatari del beneficio i nuclei familiari a basso reddito i cui componenti siano titolari di determinate categorie di reddito. L’importo del bonus spettante varia in funzione sia della composizione del nucleo familiare che del reddito complessivo conseguito dai relativi componenti nel periodo d’imposta 2007 o, in alternativa, nel periodo d’imposta 2008. Tale beneficio, attribuito ad un solo componente del nucleo familiare del richiedente, purché - quest’ultimo - residente in Italia, non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali né per il rilascio della carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del d.l. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/08.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 49/E del 23 novembre 2009 - La circolare contiene istruzioni e principi per le Direzioni Regionali finalizzati a fornire chiarimenti in merito alla normativa volta a consentire l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero da soggetti residenti in Italia in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari, cd. scudo fiscale, normativa introdotta dall’articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. Il provvedimento in esame è intervenuto per chiarire quanto già precisato con la precedente Circolare n. 43/E del 2009 relativa al rimpatrio di quelle attività patrimoniali che, per loro natura, sono idonee a formare oggetto di un rapporto di custodia, deposito, amministrazione o gestione con gli intermediari abilitati.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 50/E del 30 novembre 2009 - La circolare contiene istruzioni e principi per le Direzioni Regionali finalizzati a fornire chiarimenti in merito alla normativa volta a consentire l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero da soggetti residenti in Italia in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari, cd. scudo fiscale, normativa introdotta dall’articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. Il provvedimento in esame è intervenuto per chiarire quanto già precisato con le precedenti Circolari nn. 43/E e 49/E del 2009. In particolare, con il provvedimento in esame l’Agenzia ha ritenuto di dover ragionevolmente individuare nel 31 dicembre 2010, in relazione alle operazioni di rimpatrio indicate nelle citate circolari e nella prospettiva di non penalizzare i contribuenti oggettivamente impossibilitati a perfezionare le operazioni di emersione in tempi brevi, il termine ultimo entro il quale le suddette operazioni devono essere concluse con l’effettivo rimpatrio e/o regolarizzazione delle attività.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 52/E del 02/12/2009 - La circolare contiene istruzioni e principi per le Direzioni Regionali finalizzati a fornire chiarimenti in merito alla normativa volta a consentire l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero da soggetti residenti in Italia in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari, cd. scudo fiscale, normativa introdotta dall’articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. In particolare, con il provvedimento in esame l’Agenzia è intervenuta, su specifica richiesta della Repubblica di San Marino, la quale aveva evidenziato alcune difficoltà determinate dalla peculiarità del proprio ordinamento, posticipando al 30 giugno 2010 il termine ultimo per il rimpatrio.
Guida dell’Agenzia delle Entrate alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico 2009/2010 - La Guida descrive le tipologie di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, in relazione ai quali è possibile accedere alla detrazione del 55% delle spese sostenute per svolgere gli interventi stessi. Sono illustrati, inoltre, gli adempimenti da rispettare per accedere all'incentivo fiscale. Rispetto alla precedente versione della Guida sulle agevolazioni per il risparmio energetico, la normativa è stata modificata, in particolare, per quel che riguarda la procedura operativa da seguire per accedere all'erogazione dell'incentivo. Il d.l. n. 185/2008 ha, infatti, modificato la procedura operativa per ottenere le detrazioni del 55%, rinviando ad un successivo decreto attuativo (il Decreto interministeriale del 6 agosto 2009) la definizione dettagliata delle misure semplificative. Come riportato nella introduzione alla Guida, i benefici dei quali ci si può avvalere sono: a) detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55 % delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia di intervento eseguito; b) esonero dalla presentazione della certificazione per la sostituzione di finestre e per l'installazione di pannelli solari; c) ripartizione in cinque rate annuali di pari importo per gli interventi eseguiti a decorrere dall'anno di imposta 2009 (per il 2008 andava da un minimo di tre ad un massimo di 10 anni mentre solo per l'anno 2007 c'era l'obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali uguali); d) possibilità di utilizzare l'agevolazione anche per l'installazione di altri tipi di impianti di riscaldamento.
Decreto interministeriale del 6 agosto 2009 - Il Decreto Interministeriale, cd. decreto Tremonti/Scajola e relativo alla riqualificazione energetica degli edifici e bonus del 55%, prevede uno snellimento delle procedure per ottenere il bonus energetico. In particolare, con il provvedimento in questione viene stabilito che: a) l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione del direttore lavori ed esplicitata nella relazione sul contenimento dei consumi da depositare in Comune; b) la certificazione della trasmittanza termica delle finestre non va più corredata dalla certificazione dei singoli componenti costituenti gli infissi; c) i pannelli solari in autocostruzioni non vanno corredati dalla certificazione del vetro ‘solare’; d) è vietato il cumulo tra bonus 55% e conto energia per chi installa impianti fotovoltaici.
Decreto Ministeriale del 23 luglio 2009 - Il provvedimento in esame stabilisce i programmi di investimento riguardanti le aree tecnologiche prioritarie (efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie per il "made in Italy", nuove tecnologie per la vita e tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche) e gli interventi ad esse connesse e collegati, finalizzati a: a) sviluppo di piccole imprese di nuova costituzione; b) industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o di sviluppo sperimentale; c) realizzazione di programmi di investimento volti al risparmio energetico o alla riduzione dell'impatto ambientale; d) perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale. Il Decreto si rivolge alle PMI localizzate su tutto il territorio nazionale e Grandi Imprese, limitatamente a quelle dislocate nelle aree in deroga ex art. 87, comma 3 lett. a) e c), operanti nei settori individuati dalle sezioni C e D della classificazione Istat 2007, nonché in specifiche attività di servizi connessi alla produzione. I singoli bandi individueranno la forma di agevolazione tra contributo in conto impianti e/o contributo in conto interessi e/o finanziamento agevolato e/o garanzia. Il Ministro dello sviluppo economico stabilirà, con propri decreti, in relazione a ciascuna delle tipologie di intervento di cui all’articolo 1, comma 1, i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, i criteri di selezione e di valutazione.
Decreto Legge n. 168 del 23 novembre 2009 - Il Decreto legge in argomento ha disposto il differimento del versamento di 20 punti percentuali dell’acconto IRPEF per l’anno 2009 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno. Di conseguenza l’acconto IRPEF dovuto entro lunedì 30 novembre ammonta al 79 per cento anziché al 99 per cento. La differenza sarà versata a giugno del 2010. Il provvedimento è a favore di tutti i contribuenti che versano l'acconto e quindi: ai lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di ulteriori redditi (ad esempio, redditi fondiari o compensi per prestazioni occasionali), agli imprenditori, ai soci di società di persone e ai professionisti. Ai contribuenti che hanno già effettuato il pagamento dell’acconto nella misura del 99 per cento spetta un credito d’imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione con il modello F24 (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
Il decreto dispone un accredito aggiuntivo per i beneficiari della Carta Acquisti nel corso del 2009 pari a 25,00 euro. L’accredito aggiuntivo è proporzionale per tutti i beneficiari ma, in caso di insufficienza delle risorse, l’accredito è disposto sulla base dell’ordine cronologico di nascite. Il costo complessivo di questa operazione di integrazione dell’assegno della Carta acquisti è pari a 2 milioni di euro.
Circolare della Direzione provinciale di Modena del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11.01.2010 Il documento analizza le maggiori novità introdotte dalla legge finanziaria per l’esercizio del 2010 in materia di diritto del lavoro, chiarendo in particolare le modalità di applicazione delle misure più rilevanti introdotte dalla finanziaria per fronteggiare la crisi economica. In particolare si segnala la previsione di: (i) nuovi criteri per percepire l’indennità di disoccupazione; (ii) incentivi per l’assunzione di disoccupati; (iii) incentivi per l’assunzione degli over 50; (iv) proroga dei termini fissati dalla l. 2/09 per la detassazione del salario di produttività.
Circolare Inps 13 gennaio 2010, n. 5 L’art. 7 ter, comma 7, del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009 – convertito, con modifiche e integrazioni, con legge n. 33 del 9 aprile 2009 1-ha previsto un incentivo economico finalizzato a favorire la ricollocazione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina della l. 223/1991. Il documento in esame illustra le condizioni richieste dal legislatore per il riconoscimento del predetto beneficio e le modalità con cui il datore di lavoro può richiederlo.
*****
Regione Valle d’Aosta – Legge regionale 23.01.2009, n.1, Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie ed alle imprese (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale 3 febbraio 2009, n.5).
La legge della Regione Valle d’Aosta del 23.01.2009, n.1, al fine di fronteggiare la situazione di crisi economico-finanziaria, detta misure straordinarie ed urgenti per le famiglie e le imprese. Tale intervento legislativo è finalizzato a sostenere il potere di acquisto dei redditi, a promuovere lo sviluppo economico ed a rilanciare la competitività del sistema produttivo della Valle d’Aosta. Gli artt. 6 e 7, in particolare, prevedono un sostegno, per l’anno 2009, ai nuclei familiari meno abbienti, mediante: a) la concessione di un cd. Bonus Energia di 300 euro, finalizzato all’acquisto o al pagamento di utenze di prodotti energetici destinati al riscaldamento dell’abitazione principale; b) l’esenzione del pagamento della tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle tariffe stabilite per i servizi pubblici erogati dagli enti locali della Valle d’Aosta.
Provincia autonoma di Trento – Legge provinciale 28.03.2009, n.2, Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009) (pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale 30 marzo 2009, n.14).
La Provincia autonoma di Trento è intervenuta, attraverso la legge 28.03.2009, n.2, adottando misure straordinarie di carattere generale per fronteggiare la crisi economica in corso. La legge prevede, tra l’altro: misure per il sostegno al reddito ed all’occupazione delle fasce sociali in difficoltà, interventi per il sostegno delle imprese, disposizioni in materia di politiche sociali, azioni strutturali per la produttività e competitività del sistema trentino.
Regione Friuli Venezia Giulia – Legge regionale 04.06.2009, n.11, Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici (pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale 10 giugno 2009, n.23).
La Regione Friuli Venezia Giulia, al Capo IV della legge regionale del 04.06.2009, n.11, ha previsto misure urgenti, in materia di attività produttive, per fronteggiare la crisi economica e finanziaria. La legge, al fine di accelerare le procedure di spesa a favore del sistema delle imprese, autorizza l’Amministrazione regionale, gli organismi gestori di contributi e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ad effettuare erogazioni in via anticipata su richiesta dei beneficiari.
In esecuzione dell’Accordo tra Governo, Regioni, Province Autonome sottoscritto in data 12 febbraio 2009 e del Patto sottoscritto fra Regione Emilia-Romagna e Parti Sociali in data 8 maggio 2009, la Regione Emilia Romagna ha approvato con la DGR in esame, tra l’altro, il Piano di politiche attive del lavoro per attraversare la crisi, salvaguardando capacità produttive e professionali ed il Programma di riqualificazione professionale e reinserimento occupazionale dei collaboratori a progetto. Come evidenziato nel corpo della DGR la Regione ritiene obiettivi prioritari:
- sostenere processi di sviluppo professionale che rafforzino l’occupabilità, l’adattabilità e la competitività delle persone nel mercato del lavoro;
-
contribuire all’innalzamento e la ricomposizione delle competenze per incrementarne la spendibilità e la riconoscibilità nel mercato del lavoro regionale;
- sostenere processi di trasformazione dei sistemi professionali verso ambiti economici e produttivi maggiormente innovativi e con maggiori prospettive occupazionali;
-
favorire il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone in contesti anche diversi da quelli di provenienza;
-
favorire l’acquisizione da parte delle persone di condizioni lavorative continuative e stabili.
Il documento, dopo aver indicato, le principali misure anticrisi introdotte dal Governo con la legge finanziaria per il 2010, fa una ricognizione delle misure adottate dalla Regione Friuli Venezia Giulia per fronteggiare la crisi economico-finanziaria. In particolare vengono indicati: (i) le azioni di sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti nella crisi occupazionale; (ii) gli interventi di formazione continua volti ad agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori sospesi o licenziati; (iii) il rafforzamento per i servizi al lavoro; (iv) gli incentivi all’occupazione, all’assunzione ed alla stabilizzazione dei lavoratori colpiti dalla crisi; (v) gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori CIGS impegnati in attività socialmente utili.
Regione Veneto – Legge regionale 07.08.2009, n.16, Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale 11 agosto 2009, n.65)
Con la legge n.16/2009, la Regione del Veneto, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica, interviene nel settore agricolo e agroalimentare (anche’esso coinvolto dalla crisi economica) per preservarne adeguati livelli di competitività. Tale intervento è essenzialmente rivolto a:
ridurre gli oneri relativi al credito a breve effettuato dalle banche per le imprese agricole, prevedendo l’intervento della Giunta regionale attraverso un contributo nella misura massima del 100 % degli interessi corrisposti dall'impresa alla banca fino a un massimo di euro 2.500,00;
consolidare le passività onerose derivanti da finanziamenti bancari impiegati per investimenti aziendali attraverso la concessione alle aziende agricole, singole o associate, condotte dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile e classificate come micro, piccole o medie imprese dalla disciplina comunitaria, di agevolazioni su finanziamenti contratti per il fine anzidetto;
favorire l’accesso al credito alle imprese agricole, attraverso la definizione di un accordo con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per l'utilizzo del fondo di garanzia di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38";
semplificare le procedure e ridurre i tempi di risposta dell’amministrazione pubblica, prevedendo che per i procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, le amministrazioni competenti adottino il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento e che decorso detto termine, che non può eccedere i centottanta giorni, l’istanza debba essere considerata accolta.