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| n.4-2007 - © copyright |
T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 8 marzo 2007 n. 90
Pres. H. Demattio; Est. L. Pantozzi Lerjefors
Q. M. (avv.ti I. Janes e C. Benedetti) c COMUNE DI PARCINES, (avv. U. Lobis e M. Schullian) e nei confronti di K. R. (n.c.) e di M. S. (n.c.) e di T. O. (n.c.) |
1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Interesse al ricorso – Interesse strumentale – Ai soli fini della richiesta di risarcimento danni. |
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2. Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione aree Programma costruttivo - Assegnazione di aree di edilizia agevolata – Requisiti – Punteggio minimo – Disciplina della Provincia Autonoma di Bolzano – Interpretazione. |
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3. Responsabilità e risarcimento – Accertamento - Elementi costitutivi – Necessità – Mero annullamento – Non sussiste. |
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4. Responsabilità e risarcimento – Elementi costitutivi – Evento lesivo – Caratteri. |
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5. Responsabilità e risarcimento – Elementi costitutivi – Ingiustizia del danno – Caratteri. |
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6. Responsabilità e risarcimento – Elementi costitutivi – Colpa – Mera illegittimità dell’atto – Insufficienza. |
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7. Responsabilità e risarcimento – Quantificazione del danno per equivalente – Criteri - Fattispecie. |
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8. Responsabilità e risarcimento – Quantificazione del danno per equivalente – Rivalutazione ed interessi sulla somma riconosciuta a tale titolo – Criteri di calcolo. |
1. Permane l’interesse strumentale del ricorrente alla dichiarazione di illegittimità degli atti impugnati, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni subiti. (1) |
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2. Il requisito del punteggio minimo di 16 punti ai fini dell’assegnazione di aree di edilizia abitativa agevolata, stabilito anche dall’art. 82, comma 5, lett. c), della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13 (nella specie concretamente ribadito dalla deliberazione giuntale di approvazione della graduatoria) non può essere derogato né si presta ad essere valutato discrezionalmente; ne consegue che l’Amministrazione non poteva non assegnare al richiedente in graduatoria, in possesso dei requisiti minimi previsti dalla legge, un’area disponibile. (2) |
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3. Il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale dei provvedimenti impugnati, richiedendosi la positiva verifica, da parte del Giudice, di tutti i requisiti previsti, e cioè la lesione della situazione soggettiva tutelata, la responsabilità dell'amministrazione, l'esistenza di un danno ingiusto e la sussistenza di un nesso causale tra l'illecito ed il danno subito. (3) |
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4. L’evento lesivo costitutivo della responsabilità aquiliana, derivante dall’attività amministrativa riconosciuta illegittima, sussiste laddove il bene della vita al quale il ricorrente aspirava è stato effettivamente pregiudicato per un determinato lasso di tempo. (4) |
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5. L’elemento dell’ingiustizia del danno subito sussiste ove sia riconosciuta l’inesistenza di alcuna causa giustificativa dell’attività dell’amministrazione, tale da escludere l’antigiuridicità del danno sofferto dal ricorrente per un determinato lasso di tempo. (5) |
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6. Al fine di accertare l’elemento soggettivo, il Giudice è tenuto ad effettuare un’autonoma indagine circa la sussistenza dell’elemento della colpa, posto che essa non è insita nel mero dato obiettivo della illegittimità dell’azione amministrativa. (6) |
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7. In caso di responsabilità risarcitoria da mancata assegnazione di un’area di edilizia agevolata, il quantum del risarcimento deve comprendere le spese relative al canone di locazione (comprese quelle relative alle imposte di registrazione del contratto) sostenute dal ricorrente nel periodo di mancata illegittima assegnazione di un’area di edilizia agevolata, la differenza tra il prezzo di assegnazione del terreno non assegnato al ricorrente nella zona di espansione ed il prezzo di assegnazione del terreno che il Comune intendeva assegnare al ricorrente nella zona di espansione tenuto conto, altresì, delle differenze di valore dei due terreni, sulla base delle loro caratteristiche e dei costi di urbanizzazione; le differenze dei costi di costruzione di un fabbricato per l’edilizia abitativa agevolata nel periodo considerato. (7) |
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8. La somma oggetto di risarcimento del danno per responsabilità risarcitoria da mancata assegnazione di un’area di edilizia agevolata deve essere opportunamente rivalutata sulla base degli indici ISTAT in quanto, vertendosi di un’obbligazione risarcitoria per responsabilità aquiliana, costituisce l’oggetto di un debito non di valuta ma di valore, sottratto al principio nominalistico di cui all’art. 1277 c.c. ed alla necessità che il creditore alleghi o dimostri il danno maggiore ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c. Su tale somma rivalutata decorrono gli interessi sino alla data della liquidazione, atteso che la rivalutazione e gli interessi sulla somma rivalutata adempiono funzioni diverse. Infatti, mentre la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale essa era antecedentemente all’evento pregiudizievole, i secondi hanno natura compensativa e, quindi, sono giuridicamente compatibili con la rivalutazione. (8) |
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(1) Nella fattispecie decisa dal Collegio bolzanino, il ricorrente era risultato vincitore di un bando per l’assegnazione di un’area di edilizia abitativa agevolata, avendo ottenuto 21 punti in base alla graduatoria approvata, quindi un punteggio superiore a quello minimo (di 16 punti) stabilito dalla legge provinciale e dalla deliberazione giuntale di approvazione della graduatoria per il riconoscimento del diritto all’area.
Solo a seguito di una pronuncia sul silenzio serbato sull’istanza di assegnazione, e la presentazione di una nuova istanza, il Comune, nelle more del giudizio, aveva assegnato al ricorrente i lotti di spettanza in altra zona del Comune.
Il Collegio dichiara improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, i relativi ricorsi, rilevando che a seguito dell’assegnazione al ricorrente di un’area nel territorio comunale, e del rilascio della relativa concessione edilizia, è venuto meno l’interesse sostanziale del ricorrente all’annullamento degli atti impugnati e alla domanda di accertamento del diritto ad ottenere l’assegnazione di altra area precedentemente richiesta e negata dall’Amministrazione.
Il Collegio riconosce, tuttavia, la permanenza dell’interesse strumentale ai fini della tutela risarcitoria.
Di recente, la giurisprudenza, muovendo dalla prospettiva della pregiudiziale amministrativa, ha ritenuto che il preventivo annullamento dell'atto amministrativo lesivo è necessario e strumentale ad ogni pronuncia di risarcimento del danno, pertanto, rispetto ad un atto che ha esplicato i suoi effetti in un periodo ormai trascorso, sussiste l'interesse a ricorrere quanto meno sotto il profilo dell'eventuale diritto al risarcimento del danno. T.A.R. SICILIA – CATANIA - -SEZIONE II – Sentenza 5 agosto 2004, n. 2032.
(2) Nulla in termini in questa Rivista.
(3) Il Collegio cita in motivazione CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA, 8 marzo 2006, n. 1228, in questa Rivista.
(4) Ai fini della tutela risarcitoria, il Collegio prende in considerazione l’intervallo di tempo in cui il ricorrente è stato ingiustamente privato dell’area: il range temporale assunto dal Collegio corre dal maggio 2000 (data della deliberazione con la quale sono stati assegnati definitivamente in proprietà solo due dei tre lotti disponibili nella zona di espansione “Untere Wies - Rablà”) e giunge al dicembre 2002 (un mese dopo l’adozione della deliberazione con la quale la Giunta comunale, il 12 novembre 2002, a conclusione del procedimento amministrativo, ha assegnato al ricorrente, in via provvisoria, un’area di edilizia agevolata nella zona di espansione “via Zehent - Tel”, considerato che nella zona di espansione “Rablà - Untere Wies non erano più disponibili terreni).
(5) Da ultimo, sull’ingiustizia del danno e sulla finalità della tutela risarcitoria, in questa Rivista, v. T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 4 luglio 2006 n. 3710.
(6) Cfr., CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE QUARTA, 5 ottobre 2005, n. 5367, in motivazione. Nel caso di specie, il Collegio ravvisa l’elemento soggettivo della colpa dell’Amministrazione, nell’azione amministrativa lesiva delle regole di legalità, imparzialità, correttezza e buona amministrazione che devono ispirare l’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione.
(7) Nulla in termini in questa rivista.
(8) Cfr. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA - Sentenza 6 ottobre 2003 n. 5820, in motivazione.(A. Fac.) |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano
costituito dai magistrati: Hugo DEMATTIO - Presidente Hans ZELGER - Consigliere
Terenzio DEL GAUDIO - Consigliere
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi iscritti al n. 243 del registro ricorsi 2000 e al n. 358 del registro ricorsi 2002
presentati da
Q. M., rappresentato e difeso nel ricorso n. 243/00 dagli avv.ti Igor Janes e Claudia Benedetti e nel ricorso n. 358/02 dall’avv. Igor Janes, con domicilio eletto, in entrambi i giudizi, presso lo studio di quest’ultimo in Bolzano, Corso Libertà, n. 35 giusta delega a margine dei ricorsi; - ricorrente –
contro
R.G. n. 243/00:
COMUNE DI PARCINES, in persona del Sindaco pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta Municipale n. 142 dd. 25.07.2000, rappresentato e difeso dall'avv. Ulrike Lobis, con elezione di domicilio presso lo studio della medesima, in P.zza Erbe n. 42, giusta delega a margine dell'atto di costituzione;
- resistente –
e nei confronti di
K R.;
- non costituito –
e di
M. S.; - non costituito –
R.G. n. 358/02:
COMUNE DI PARCINES, in persona del Sindaco pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 7 dd. 07.01.2003, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ulrike Lobis e Manfred Schullian, con elezione di domicilio nel loro studio, in Bolzano, Piazza Erbe n. 42, giusta delega a margine dell'atto di costituzione;
- resistente -
e nei confronti di
T. O.; - non costituito -
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 243/2000:
1. della deliberazione della Giunta comunale di Parcines dd. 02.05.2000, n. 104, avente ad oggetto: “Zona di espansione Untere Wies Rablá: Assegnazione definitiva di aree per l’edilizia abitativa agevolata”, con la quale sono state assegnate definitivamente solamente due della tre aree riservate all’edilizia abitativa agevolata a due dei tre soggetti richiedenti, tutti in possesso dei requisiti per l’assegnazione delle suindicate aree;
quanto al ricorso n. 358/2002:
1. della deliberazione della Giunta comunale di Parcines dd. 09.01.2001, avente ad oggetto: “Zona di espansione “Untere Wies - Rablà”. Assegnazione definitiva di un’area per l’edilizia abitativa agevolata”, con la quale è stato deliberato di assegnare definitivamente in proprietà al Signor Tappeiner Oswald la p.f. 1875/16 (di mq. 338) ed un settimo indiviso della p.f. 1875/5 (di mq. 272) in C.C. Parcines, per un prezzo totale di Lire 46.636.425, e
2. della presupposta deliberazione della Giunta comunale di Parcines dd. 10.10.2000, n. 228, avente ad oggetto: “Assegnazione di aree destinate all’edilizia abitativa agevolata. Approvazione della graduatoria provvisoria”, con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria in base al punteggio conseguito dai singoli richiedenti, nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, infraprocedimentale, definitivo e susseguente;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente di ottenere l’assegnazione definitiva della p.f. 1875/16 (di mq 338) ed un settimo indiviso della p.f. 1875/5 (di mq 272) in C.C. Parcines per un prezzo totale di Lire 46.636.425, in ragione del punteggio dallo stesso conseguito (21 punti) ed approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 42 dd. 06.03.2000,
e per la conseguente condanna
del Comune di Parcines al risarcimento di tutti i danni patiti dal ricorrente per effetto della mancata assegnazione definitiva della p.f. 1875/16 (di mq 338) ed un settimo indiviso della p.f. 1875/5 (di mq 272) in C.C. Parcines per un prezzo totale di Lire 46.636.425, che si quantificano, al solo fine di incorrere nell’eccezione di indeterminatezza del petitum, nell’importo di Euro 30.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma accertanda.
Visto il ricorso n. 243/2000, notificato il 28.6.2000 e depositato in segreteria il 01.7.2000 con i relativi allegati;
Visto il ricorso n. 358/2002, notificato il 20.12.2002 e depositato in segreteria il 21.12.2002 con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione nei giudizi del Comune di Parcines dd. 26.6.2000 (ricorso n. 243/2000) e dd. 17.01.2003 (ricorso n. 358/2002);
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti delle cause;
Designato relatore per la pubblica udienza del 06.12.2006 il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito l’avv. I. Janes per il ricorrente e l’avv. U. Lobis per il Comune di Parcines;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il Consiglio comunale di Parcines, con deliberazione 11 maggio 1993, n. 14, approvava il piano urbanistico rielaborato (successivamente approvato, in via definitiva, dalla Giunta provinciale con deliberazione 20 dicembre 1993), nell’ambito del quale, per quanto di interesse, venivano individuate, all’interno del territorio comunale, due zone di espansione: “Rablà – Untere Wies” e “Tel”.
Con deliberazione della Giunta comunale 15 ottobre 1996, n. 283 veniva approvato il piano di attuazione per la zona di espansione “Rablà – Untere Wies” (approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 30 dicembre 1996, n. 6807 - cfr. doc. n. 3 del ricorrente nel ricorso n. 243/00).
Seguiva il decreto di esproprio del Presidente della Giunta provinciale 28 aprile 1998, Reg. n. 6.3./1713/98, con il quale venivano espropriate a favore del Comune di Parcines le aree contraddistinte dalle pp.ff. 1875/5 e 1875/2 in P.T. 1165/II, C.C. Parcines, riservate all’edilizia abitativa agevolata e alle opere di urbanizzazione primaria (cfr. doc. n. 4 del ricorrente nel ricorso n. 243/00).
L’area destinata all’edilizia abitativa agevolata veniva suddivisa, giusta tipo di frazionamento n. 53/99, a firma del geom. J. Stampfer, in sette lotti edificabili, da assegnare ai soggetti richiedenti in possesso dei requisiti di cui alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 (cfr. doc. n. 6 del ricorrente nel ricorso n. 243/00).
Essendo pervenute diverse richieste di assegnazione dei suindicati terreni, l’Amministrazione comunale, accertata la sussistenza in capo agli istanti dei necessari requisiti di legge e approvata la graduatoria dei richiedenti, provvedeva, con deliberazione giuntale 2 marzo 1999, n. 50, all’assegnazione, in via definitiva, di quattro lotti edificabili al prezzo di Lire 123.750 al mq. (cfr. doc. n. 2 del ricorrente nel ricorso n. 243/00).
In relazione ai restanti tre lotti venivano presentate al Comune nuove richieste di assegnazione dei terreni, tra cui quella dell’odierno ricorrente.
Con deliberazione 6 marzo 2000, n. 42 la Giunta comunale approvava la seguente graduatoria, in base al punteggio attribuito ai richiedenti:
1. Kneissl Roland: punti 30;
2. Mair Simon: punti 28;
3. Qasmi Mohammed: punti 21
La deliberazione prevedeva che “i richiedenti, i quali non hanno raggiunto il punteggio minimo di punti 16 verranno esclusi dall’assegnazione del terreno.”. Approvata la suddetta graduatoria, la Giunta comunale si riservava “di assegnare definitivamente le aree con deliberazione separata, quando sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione e dopo la decisione sulle eventuali opposizioni prevenute entro il termine utile.” (cfr. doc. n. 1 del ricorrente nel ricorso n. 243/00).
Con successiva deliberazione 2 maggio 2000, n. 104 la Giunta comunale deliberava di assegnare definitivamente in proprietà solo due dei tre lotti disponibili a due dei tre richiedenti, in base alla graduatoria approvata con la precedente deliberazione n. 42/2000 (signori Kneissl Roland e Mair Simon – cfr. doc. n. 1 del ricorrente nel ricorso n. 243/00).
A fondamento del gravame proposto con il ricorso n. 243/2000 avverso quest’ultima deliberazione il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e ss. della l. prov. 17.12.1998, n. 13 e suo 1° Regolamento di esecuzione, approvato con DPGP 15.07.1999, n. 42, nonché dell’art. 3 del Regolamento comunale per l’ammissione delle aree riservate all’edilizia abitativa agevolata, approvato con deliberazione consiliare dd. 15.10.1985, n. 65, per non aver il Comune di Parcines assegnato il terzo ed ultimo lotto della Zona di espansione “Rablà – Untere Wies”, riservato all’edilizia abitativa agevolata, all’odierno ricorrente, classificatosi terzo in graduatoria; eccesso di potere per contraddittorietà della deliberazione di assegnazione definitiva delle aree per l’edilizia abitativa agevolata (delibera n. 104 dd. 02.05.2000) sia con la presupposta deliberazione di approvazione della graduatoria dei soggetti richiedenti (delibera n. 42 dd. 06.03.2000) che con la precedente deliberazione di assegnazione in via definitiva dei primi quattro lotti disponibili (deliberazione giuntale n. 50 dd. 02.03.1999).”;
2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 7.8.1990, n. 241 e degli artt. 1 e 7 della l. prov. 22.10.1992, n. 17, nonché eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e per disparità di trattamento; violazione del principio di uguaglianza.”.
Il signor Qasmi Mohammed, con lettera del 24 dicembre 2001, chiedeva al Comune di Parcines “di avere l’assegnazione di un’area destinata all’edilizia abitativa agevolata, dato che dopo aver presentato apposita domanda ed aver ottenuto un punteggio di 21 punti, non ho più saputo nulla.” (cfr. doc. n. 8 del ricorrente nel ricorso n. 358/02).
Non avendo ottenuto alcuna risposta dal Comune di Parcines, l’odierno ricorrente, tramite il proprio legale di fiducia, con raccomandata del 15 aprile 2002, diffidava il Comune ad adottare, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di assegnazione (cfr. doc. n. 9 del ricorrente nel ricorso n. 358/02).
Essendo il Comune di Parcines rimasto inerte anche di fronte a quest’ultima diffida il signor Qasmi Mohammed presentava ricorso a questo Tribunale, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune e la consequenziale condanna del Comune ad emanare il provvedimento richiesto (ricorso n. 259/2002). Con sentenza n. 453/2002, depositata il 24 ottobre 2002, il Tribunale accoglieva il ricorso e, di conseguenza, ordinava al Comune di Parcines “di emettere provvedimento espresso a conclusione del procedimento entro il termine di 30 giorni dal deposito di questa sentenza, con l’avvertenza che, qualora resti inadempiente oltre tale termine, verrà nominato, su richiesta di parte, un commissario che provvederà in luogo dell’amministrazione comunale.”.
Nell’ambito di quest’ultimo giudizio il signor Qasmi Mohammed era venuto a conoscenza che l’area di cui chiedeva l’assegnazione (p.f. 1875/16, di mq 338 ed un settimo indiviso della p.f. 1875/5, di mq 272, in C.C. Parcines), nel frattempo, era stata assegnata dal Comune ad altro richiedente (signor Tappeiner Oswald).
Di conseguenza, il signor Qasmi Mohammed impugnava innanzi al Tribunale anche quest’ultima deliberazione, insieme alla presupposta deliberazione della stessa Giunta comunale del 10 ottobre 2000, n. 228 (di approvazione della graduatoria).
A fondamento del gravame proposto con il ricorso n. 358/2002 il ricorrente ha dedotto, per invalidità derivata, i due motivi già dedotti nel ricorso n. 243/2000 e il seguente motivo autonomo:
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e ss. della l.p. 17.12.1998, n. 13 e suo 1° regolamento di esecuzione, approvato con DPGP 15.07.1999, n. 42, nonché dell’art. 3 del Regolamento comunale per l’ammissione delle aree riservate all’edilizia abitativa agevolata, approvato con deliberazione consiliare dd. 15.10.1985, n. 65, violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. della L.R. 13/93, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento.”.
Nei termini di rito le parti hanno presentato memorie a sostegno delle rispettive difese.
All’udienza pubblica del 6 dicembre 2006 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
1. In limine litis, evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva inducono il Collegio a disporre la riunione dei due ricorsi in esame, ai fini di un’unica decisione.
2. Va premesso, a completamento dell’esposizione di fatto, che, nelle more dei giudizi, il Comune di Parcines, in ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 453/2002, con deliberazione della Giunta comunale 12 novembre 2002, n. 282, ha dapprima assegnato provvisoriamente all’odierno ricorrente un’area nella zona di espansione “via Zehent - Tel” (cfr. doc. n. 4 del Comune, nel ricorso n. 358/02). Successivamente, con deliberazione 28 febbraio 2006, n. 58, la Giunta comunale ha definitivamente assegnato all’odierno ricorrente un’area diversa, sulla base di una nuova domanda del ricorrente e di una nuova graduatoria, nella zona di espansione “Pfarrwiese Parcines” (p.f. 1355/4 in C.C. Parcines), per un prezzo totale di Euro 31.328,00 (cfr. doc.ti n. 14, 15 e 16 del ricorrente nel ricorso n. 358/02).
Infine, in data 13 aprile 2006, il Sindaco ha rilasciato al signor Quasi Mohammed la concessione edilizia n. 23/2006 e i lavori di costruzione hanno avuto inizio il 7 giugno 2006 (cfr. doc.n. 17 del ricorrente e doc n. 12 del Comune, nel ricorso n. 358/02).
Il ricorrente, nella memoria depositata il 25 novembre 2006, ha insistito, comunque, nella declaratoria di illegittimità degli atti impugnati e per la consequenziale condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni patiti, quantificati in complessivi Euro 78.451,45, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
3. Ciò chiarito, ritiene il Collegio che, a seguito dell’assegnazione definitiva al ricorrente di un’area agevolata nel Comune di Parcines e del rilascio della relativa concessione edilizia, sia venuto meno l’interesse sostanziale del ricorrente all’annullamento degli atti impugnati e alla domanda di accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere l’assegnazione definitiva della p.f. 1875/16 in C.C. Parcines; di talché i ricorsi in esame devono essere dichiarati improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse.
Nondimeno, permane l’interesse strumentale del ricorrente alla dichiarazione di illegittimità degli atti impugnati, con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni subiti.
4. I ricorsi, a tal fine, devono considerarsi fondati, sotto l’assorbente profilo di censura fatto valere con il primo motivo nel ricorso n. 243/00, riproposto, per invalidità derivata, anche nel ricorso n. 358/02.
Ai sensi dell’art. 82, comma 5, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, i richiedenti l’assegnazione in proprietà di aree destinate all’edilizia abitativa agevolata “devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere residenti nel comune o avere il posto di lavoro nel comune o nei comuni consorziati ai sensi dell'articolo 31 della legge urbanistica provinciale;
b) essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione di un'abitazione in proprietà e disporre di un reddito non superiore a quello della quarta fascia di reddito;
c) raggiungere un punteggio di almeno 16 punti ai sensi del regolamento di esecuzione;
d) non essere proprietari e non aver ceduto nel quinquennio antecedente la domanda un'area edificabile in località agevolmente raggiungibile, sufficiente per la realizzazione di un alloggio di almeno 495 metri cubi. “.
A parità di punteggio hanno la precedenza i richiedenti che relativamente al requisito di cui al comma 5, lettera a), possono dimostrare una più lunga durata di residenza (cfr. comma 6).
Orbene, il signor Qasmi Mohammed ha presentato al Comune di Parcines domanda per ottenere l’assegnazione di un’area nella zona di espansione “Rablà - Untere Wies”, insieme ad altri 3 richiedenti.
La Giunta comunale, nella deliberazione 6 marzo 2000, n. 42, ha approvato la seguente graduatoria, in base al punteggio attribuito ai richiedenti ammessi (un richiedente non è stato ammesso in quanto non raggiungeva il reddito minimo):
• Kneissl Roland: punti 30;
• Mair Simon: punti 28;
• Qasmi Mohammed: punti 21
La stessa Giunta si è poi riservata “di assegnare definitivamente le aree con deliberazione separata, quando sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione e dopo la decisione sulle eventuali opposizioni prevenute entro il termine utile.”.
Come risulta dagli allegati facenti parte integrante della deliberazione citata e dalla stessa parte deliberativa, il signor Qasmi Mohammed era in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge provinciale n. 13 del 1998, dal regolamento di esecuzione e dal regolamento comunale per l’assegnazione delle aree destinate all’edilizia abitativa agevolata.
Pertanto, non risultando agli atti la presentazione di opposizioni alla suddetta graduatoria da parte dei richiedenti, l’Amministrazione comunale era tenuta ad assegnare le aree ai tre richiedenti ammessi, seguendo l’ordine della graduatoria approvata, così come prescritto dall’art. 82, comma 7, della legge provinciale n. 13 del 1998.
Di contro, con l’impugnata deliberazione della Giunta comunale 2 maggio 2000, n. 104, l’Amministrazione ha assegnato solo due dei tre lotti disponibili ai primi due richiedenti in graduatoria, oltretutto senza dare conto delle ragioni della mancata assegnazione del terzo lotto al signor Qasmi Mohammed, in possesso dei requisiti di legge.
La difesa del Comune di Parcines ha giustificato così la mancata assegnazione di un’area agevolata al ricorrente: “il Comune di Parcines procedeva all’assegnazione delle aree a quei richiedenti che avevano almeno 25 punti”.
Sennonché, la stessa Giunta comunale, nella deliberazione di approvazione della graduatoria (6 marzo 2000, n. 42), dà atto, nella parte dispositiva, che “i richiedenti, i quali non hanno raggiunto il punteggio minimo di punti 16 verranno esclusi dall’assegnazione del terreno”. Dunque, la stessa Amministrazione comunale ha dichiarato che non intendeva discostarsi dal requisito del punteggio minimo di 16 punti stabilito anche dall’art. 82, comma 5, lett. c), della legge provinciale n. 13 del 1998.
Il ricorrente, è bene ricordarlo, aveva ottenuto 21 punti in base alla graduatoria approvata, quindi un punteggio superiore a quello minimo stabilito dalla legge e dalla stessa deliberazione giuntale di approvazione della graduatoria.
Né, ad avviso del Collegio, residuava in capo all’Amministrazione comunale, sulla base del chiaro disposto di legge, alcun margine di discrezionalità nell’assegnazione del lotto residuo. In altre parole, il Comune non poteva non assegnare un’area disponibile ad un richiedente in graduatoria, in possesso dei requisiti di legge.
Per i motivi esposti, la deliberazione della Giunta comunale 2 maggio 2000, n. 104 deve considerarsi illegittima.
Del pari illegittimi, in via derivata, si appalesano i successivi atti adottati dall’Amministrazione, con i quali è stato assegnato al signor Tappeiner Oswald, sulla base di una nuova graduatoria, il terzo lotto residuo, che avrebbe dovuto essere legittimamente assegnato al ricorrente (atti impugnati con il ricorso n. 358/02).
5. Può esaminarsi, ora, la richiesta di risarcimento dei danni.
Il ricorrente, dopo aver sottolineato di aver avuto titolo ad ottenere l’assegnazione di un terreno nella zona di espansione “Rablà - Untere Wies”, illegittimamente assegnato a terzi, chiede ora il risarcimento di tutti i danni patiti a causa della illegittima condotta dell’Amministrazione.
Nella memoria depositata il 25 novembre 2002 (ricorso n. 358/02), il ricorrente, avvalendosi di una perizia del geom. R. Rambelli, quantifica i danni patiti in complessivi Euro 78.451,45, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In particolare, i danni subiti vengono così individuati:
• canoni di locazione sostenuti dal ricorrente dall’anno 2000 all’anno 2006 (Euro 26.094,60);
• maggiore somma che il ricorrente sarebbe stato tenuto a versare al fine di ottenere l’assegnazione di un lotto analogo e di costruire un’abitazione civile, rispetto all’anno 2000, a causa dell’incremento costante del valore degli immobili in provincia di Bolzano (Euro 52.356,75).
La domanda di risarcimento dei danni è fondata nei limiti di seguito esposti.
Rileva il Collegio che, secondo costante giurisprudenza, il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale dei provvedimenti impugnati, richiedendosi la positiva verifica, da parte del Giudice, di tutti i requisiti previsti, e cioè la lesione della situazione soggettiva tutelata, la responsabilità dell'amministrazione, l'esistenza di un danno ingiusto e la sussistenza di un nesso causale tra l'illecito ed il danno subito (cfr, da ultimo Consiglio di Stato, Sez. V, 8 marzo 2006, n. 1228).
Nella controversia in esame il Collegio ritiene, in primo luogo, che sussista un evento lesivo, derivante dall’attività amministrativa riconosciuta illegittima, posto che il bene della vita al quale il ricorrente aspirava (individuabile nell’assegnazione di un’area di edilizia agevolata) è stato effettivamente pregiudicato per il periodo intercorrente tra il 2 maggio 2000 (data della deliberazione con la quale sono stati assegnati definitivamente in proprietà solo due dei tre lotti disponibili nella zona di espansione “Untere Wies - Rablà”) e il 12 dicembre 2002 (un mese dopo l’adozione della deliberazione con la quale la Giunta comunale, il 12 novembre 2002, a conclusione del procedimento amministrativo, ha assegnato al ricorrente, in via provvisoria, un’area di edilizia agevolata nella zona di espansione “via Zehent - Tel”, considerato che nella zona di espansione “Rablà - Untere Wies non erano più disponibili terreni). A tal proposito va detto che il ricorrente, invitato ad esprimersi, entro i successivi 30 giorni, sull’area scelta dal Comune, al fine di poter procedere, poi, all’assegnazione definitiva dell’area, non ha mai risposto, né ha impugnato la deliberazione di assegnazione di quell’area. Di conseguenza, l’Amministrazione non ha potuto procedere all’assegnazione definitiva di quell’area al ricorrente, per ragioni che non possono essere imputate all’Amministrazione resistente.
In relazione all’elemento dell’ingiustizia del danno subito, osserva il Collegio che non esiste alcuna causa giustificativa dell’attività dell’amministrazione, tale da escludere l’antigiuridicità del danno sofferto dal ricorrente nel periodo anzidetto.
Quanto all’elemento del nesso causale, osserva il Collegio che sussiste il nesso tra la condotta dell’Amministrazione e la mancata assegnazione dell’area al ricorrente nel periodo 2000 – 2002, sopra meglio precisato.
Per quanto attiene, infine, all’elemento soggettivo, va detto che il Giudice è tenuto ad effettuare un’autonoma indagine circa la sussistenza dell’elemento della colpa, posto che essa non è insita nel mero dato obiettivo della illegittimità dell’azione amministrativa (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 ottobre 2005, n. 5367).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio ravvisarsi l’elemento soggettivo della colpa dell’Amministrazione: invero, il Comune di Parcines, non assegnando al ricorrente il terzo lotto rimasto disponibile nella zona di espansione “Rablà - Untere Wies” ha indubbiamente agito violando le regole di legalità, imparzialità, correttezza e buona amministrazione che devono sempre ispirare l’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione.
Vero è che il Comune di Parcines ha provveduto ad assegnare al ricorrente un’area di edilizia agevolata solo dopo che questo Tribunale, con sentenza n. 453/2002, ha ordinato al Comune di emettere un provvedimento espresso a conclusione di quel procedimento amministrativo.
6. Dopo aver accertato che il ricorrente ha subito un danno ingiusto a seguito della condotta illegittima e colposa tenuta nell’occasione specifica dal Comune di Parcines, il Collegio deve procedere alla quantificazione del danno subito.
Si è già detto che il pregiudizio che il ricorrente ha subito per effetto del comportamento dell’Amministrazione va circoscritto al periodo compreso tra il 2 maggio 2000 (data di assegnazione definitiva in proprietà dei due dei tre lotti disponibili nella zona di espansione “Rablà - Untere Wies) e il 12 dicembre 2002 (data entro la quale il ricorrente avrebbe dovuto esprimersi in ordine all’assegnazione dell’area offerta nella zona di espansione “via Zehent – Tel”, così da consentire la definitiva assegnazione in proprietà al ricorrente dell’area da parte della Giunta comunale).
Non può, invece, venire in considerazione, ai fini del risarcimento del danno, il periodo intercorrente tra il 2002 e il 28 febbraio 2006, data in cui è stato assegnato definitivamente al ricorrente un’area nella zona d’espansione “Pfarrwiese Parcines”: invero, quest’ultima assegnazione attiene ad un procedimento amministrativo distinto dal precedente, avviato dal ricorrente con una nuova domanda, che ha dato luogo ad una nuova graduatoria.
Rileva il Collegio che, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs.31 marzo 1998, n. 80 (sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), il Giudice amministrativo, nel disporre il risarcimento del danno, ha il potere di disporre i criteri in base ai quali l’amministrazione pubblica deve proporre a favore dell’avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine.
Ciò posto, il Collegio dispone che, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza, il Comune di Parcines proponga a favore del ricorrente il pagamento di una somma di denaro, quantificata tenendo conto:
• delle spese relative al canone di locazione (comprese quelle relative alle imposte di registrazione del contratto) sostenute dal ricorrente nel periodo compreso tra il 2 maggio 2000 e il 13 novembre 2002;
• della differenza tra il prezzo di assegnazione del terreno non assegnato al ricorrente nella zona di espansione “Untere Wies – Rablà” nel maggio 2000 e il prezzo di assegnazione del terreno che il Comune intendeva assegnare al ricorrente nella zona di espansione “via Zehenet – Tel” nel novembre 2002, tenuto conto, altresì, delle differenze di valore dei due terreni, sulla base delle loro caratteristiche e dei costi di urbanizzazione;
• delle differenze dei costi di costruzione di un fabbricato per l’edilizia abitativa agevolata nel maggio 2000 e nel novembre 2002.
La somma così determinata dovrà, inoltre, essere opportunamente rivalutata sulla base degli indici ISTAT in quanto, quale oggetto di un’obbligazione risarcitoria per responsabilità aquiliana, costituisce un debito non di valuta ma di valore, sottratto al principio nominalistico di cui all’art. 1277 c.c. ed alla necessità che il creditore alleghi o dimostri il danno maggiore ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c.
Su tale somma rivalutata decorrono gli interessi sino alla data della liquidazione, atteso che la rivalutazione e gli interessi sulla somma rivalutata adempiono funzioni diverse. Infatti, mentre la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale essa era antecedentemente all’evento pregiudizievole, i secondi hanno natura compensativa e, quindi, sono giuridicamente compatibili con la rivalutazione (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2003 n. 5820).
Infine, rileva il Collegio che, nel caso in cui le parti non dovessero giungere ad un accordo, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del citato D.Lgs. n. 80/1998, potrà essere esperito il ricorso di cui all’art. 27, comma 1, n. 4), del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, per la determinazione della somma dovuta.
7. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse sostanziale all’annullamento degli atti impugnati; la domanda di risarcimento dei danni va accolta, nei limiti anzidetti, con conseguente obbligo per il Comune di Parcines di proporre al ricorrente il pagamento di una somma di denaro, secondo i criteri di cui in motivazione.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, previa riunione dei ricorsi in epigrafe:
• dichiara improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, i ricorsi n. 243/2000 e n. 358/2002;
• accoglie la domanda di risarcimento dei danni, nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, assegna al Comune di Parcines il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza, per proporre al signor Qasmi Mohammed il pagamento di una somma di denaro, secondi i criteri stabiliti in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2006.
IL PRESIDENTE
Hugo DEMATTIO
L'ESTENSORE
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS
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