T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE II - Sentenza 19 gennaio 2007 n. 345
Pres. Di Sciascio, est. Grauso
Sidergenova S.r.l. (Avv. P. Alberti) c. Ministero delle Attivita' Produttive (Avv. Stato), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (Avv. A. Clarizia) |
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1.Processo amministrativo –Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – Trasposizione in sede giurisdizionale – Notificazione dell’atto di costituzione al TAR precedente al deposito dell’atto nel termine di sessanta giorni – Violazione dell’art. 10, co. 1, D.P.R. n. 1199/1971 – Ragioni
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2. Giurisdizione e competenza – Contributi e finanziamenti – Revoca delle agevolazioni ex L. 488/1992 – Controversia – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste – Ragioni
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3. Contributi e finanziamenti – Revoca delle agevolazioni ex L. 488/1992 – Poteri di controllo della Pubblica amministrazione – Natura discrezionale – Non sussiste – Ragioni
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4. Processo amministrativo –Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – Trasposizione in sede giurisdizionale – Inammissibilità per difetto di giurisdizione – Conseguenze ex art. 10, co. 2 L. 1199/1971
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1. In sede di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in sede giurisdizionale, la circostanza che la notificazione dell’atto di costituzione al TAR – il cui scopo è quello di rendere le controparti edotte della trasposizione – abbia preceduto il deposito del suddetto atto, non vìola l’art. 10 co. 1 D.P.R. n. 1199/1971, qualora entrambi gli incombenti siano stati eseguiti nel termine di sessanta giorni previsto dal citato art. 10 co. 1, rilevando in tal caso i principi generali della tassatività delle nullità e del raggiungimento dello scopo.
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2. La controversia concernente la legittimità del provvedimento di revoca delle agevolazioni ex L. 488/1992 non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti in materia di sovvenzioni da parte della P.A. la posizione del privato, nella fase procedimentale successiva al provvedimento attributivo del beneficio, assume la consistenza del diritto soggettivo allorché si faccia questione della conservazione della disponibilità della somma percepita di fronte alla contraria posizione assunta dalla p.a. con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, risoluzione) assunti in funzione dell'attuazione dello scopo che si è voluto agevolare, e ciò in quanto non si tratta di effettuare una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato (come nel momento di stabilire se concedere o no il finanziamento), ma di valutare se siano stati rispettati gli obblighi presi o imposti. Ne deriva, pertanto, che qualora si controverta in ordine alla legittimità della decadenza o della revoca del contributo già concesso, ovvero alla ripetizione degli importi già erogati, e per motivi attinenti al mancato adempimento delle condizioni cui l’attribuzione del beneficio sia subordinata, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.1
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3. In materia di revoca delle agevolazioni ex L. 488/1992 i poteri di controllo dell’amministrazione non implicano l’esercizio di potestà autoritative, trattandosi di una verifica da condurre sulla base di dati obiettivi insuscettibili di apprezzamento discrezionale. Né in contrario rileva che, fino all’esito positivo dei controlli il beneficio agevolativo, sia concesso solo in via provvisoria. Infatti, una volta ammessa la concessione provvisoria, il capitale proprio cessa di costituire elemento valutabile della domanda, per divenire requisito in ordine al quale scaturisce un obbligo dell’imprenditore, nel senso che a quel punto il rilascio della concessione provvisoria dipende unicamente dal rispetto dell’impegno a mantenere invariata la quota di capitale proprio dichiarata al momento della domanda di ammissione (salva la possibilità di uno scostamento in difetto nei limiti del trenta per cento), alla stregua di una valutazione dalla quale esula ogni profilo di discrezionalità.
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4. L’ inammissibilità per difetto di giurisdizione del gravame trasposto in sede giurisdizionale determina la restituzione degli atti al Ministero resistente per la prosecuzione nella originaria sede amministrativa, secondo la previsione dell’art. 10 co. 2 D.P.R. n. 1199/1971.
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1) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7384; 13 febbraio 2004, n. 570; Cass. SS.UU., 7 maggio 2002, n. 6489; 25 settembre 2000, n. 1042. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1242 del 2004, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Sidergenova S.r.l., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'avv. Piergiorgio Alberti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Genova, via Corsica 2/11;
contro
Ministero delle Attivita' Produttive, in persona del Ministro “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
nei confronti di
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelica Buccelli in Genova, via D'Annunzio 2/101;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del decreto 15/12/2003, prot. n. 131018, a firma del Direttore Generale della Direzione per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese - Ministero delle Attività Produttive, avente ad oggetto la revoca delle agevolazioni finanziarie ai sensi della legge n. 488/1992 concesse con decreto ministeriale 10/4/2000, n. 84556;
della nota della Direzione del Ministero 19/1/2004, prot. n. 1011071, di trasmissione del sopra menzionato decreto;
della nota della stessa Direzione 22/7/2003, prot. n. 1009453, recante comunicazione di avvio del procedimento di revoca;
della relazione della Banca Nazionale del Lavoro sullo stato finale del programma di investimenti riferita all'iniziativa di Sidergenova e della relativa nota di trasmissione 22/11/2002;
della circolare del Ministero dell'Industria 20/11/1997, n. 234363, ove debba ritenersi che il punto 6.2, terzo capoverso, ultimo periodo debba trovare applicazione nel caso di specie;
del provvedimento con il quale è stato portato a esecuzione in via coattiva, mediante iscrizione a ruolo, il decreto 15/12/2003, prot. n. 131018, a firma del Direttore Generale della Direzione per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese - Ministero delle Attività Produttive;
dell'iscrizione a ruolo n. 2006/3936, resa esecutiva in data 11/1/2006 - ruolo ordinario;
della cartella di pagamento n. 04820060008268442, d'importo pari ad euro 137.009,96, notificata da Gest Line s.p.a. - concessionario del Servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Genova in data 6/7/2006.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Attivita' Produttive;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Banca Nazionale del Lavoro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2007 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi l’avv. Alberti per la Sidergenova S.r.l., l’avvocato dello Stato C. Guerra per il Ministero delle Attività Produttive e l’avv. Clarizia per la controinteressata B.N.L.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto di costituzione “ex” art. 10 co. 1 D.P.R. n. 1199/71, notificato il 26 agosto e depositato il 10 settembre 2004, la Sidergenova S.r.l. trasponeva in sede giurisdizionale il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica mediante il quale aveva chiesto l’annullamento del decreto del Ministero delle Attività Produttive in data 15 dicembre 2003 di revoca delle agevolazioni finanziarie ad essa Sidergenova concesse ai sensi della legge n. 488/92, nonché degli atti a tale decreto connessi e presupposti, ed in particolare della relazione finale della Banca Nazionale del Lavoro, delegata dal Ministero allo svolgimento dell’istruttoria relativa ai benefici in questione, relazione all’epoca peraltro non ancora conosciuta dall’interessata. La Sidergenova, riproposti integralmente i motivi già dedotti in sede amministrativa, concludeva affinché gli atti impugnati venissero annullati, previa sospensione dei rispettivi effetti.
Costituitisi in giudizio la B.N.L. ed il Ministero delle Attività Produttive, che resistevano al gravame, la discussione dell’istanza cautelare fissata per la camera di consiglio del 29 settembre 2004 veniva differita onde consentire la proposizione di motivi aggiunti nei confronti della sopra citata relazione finale della B.N.L., frattanto prodotta in giudizio. A seguito di un ulteriore differimento, la domanda di sospensiva veniva infine trattata nella camera di consiglio del 3 febbraio 2005, in occasione della quale la Sidergenova dichiarava di rinunciarvi.
Successivamente, con nuovo atto di motivi aggiunti notificato il 1 e depositato il 21 settembre 2006, la ricorrente impugnava tutti gli atti di esecuzione coattiva del decreto di revoca dei finanziamenti, oggetto dell’impugnazione originaria, e segnatamente l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento notificata all’interessata il 6 luglio 2006, delle quali era chiesto ancora una volta l’annullamento previa sospensiva. Con ordinanza del 28 settembre 2006, il collegio sospendeva l’esecuzione della cartella esattoriale, contestualmente fissando per la discussione del merito l’udienza del 18 gennaio 2007, al cui esito la causa veniva trattenuta per la decisione.
DIRITTO
La Sidergenova S.r.l., con l’atto di costituzione depositato il 10 settembre 2004, ha provveduto a trasporre in sede giurisdizionale, a seguito di opposizione proposta dalla controinteressata Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., il ricorso straordinario proposto nei confronti del decreto con cui il Ministero delle Attività Produttive le aveva revocato le agevolazioni concesse con proprio precedente decreto del 10 aprile 2000, in esecuzione del D.L. n. 415/92, convertito in legge n. 488/92, concernente i criteri per la concessione di agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse. In via pregiudiziale, il Ministero resistente eccepisce che la trasposizione sarebbe stata effettuata irritualmente, avendo la notifica dell’atto di costituzione preceduto il suo deposito, in violazione della sequenza prescritta dall’art. 10 co. 1 D.P.R. n. 1199/71. Ad avviso del collegio, la circostanza che la notificazione – il cui scopo è quello di rendere le controparti edotte della trasposizione – abbia preceduto il deposito dell’atto di costituzione in giudizio è tuttavia irrilevante nella fattispecie, posto che ambedue gli incombenti sono stati eseguiti nel termine di sessanta giorni previsto dal citato art. 10 co. 1, e che la sussistenza del preteso vizio processuale deve essere pertanto esclusa in forza dei principi generali della tassatività delle nullità e del raggiungimento dello scopo; sul punto non giova peraltro dilungarsi oltre, dovendo essere dichiarata l’inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza civile ed amministrativa, in materia di sovvenzioni da parte della P.A. la posizione del privato, nella fase procedimentale successiva al provvedimento attributivo del beneficio, assume la consistenza del diritto soggettivo allorché si faccia questione della conservazione della disponibilità della somma percepita di fronte alla contraria posizione assunta dalla p.a. con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, risoluzione) assunti in funzione dell'attuazione dello scopo che si è voluto agevolare, e ciò in quanto non si tratta di effettuare una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato (come nel momento di stabilire se concedere o no il finanziamento), ma di valutare se siano stati rispettati gli obblighi presi o imposti. Ne deriva, pertanto, che qualora si controverta in ordine alla legittimità della decadenza o della revoca del contributo già concesso, ovvero alla ripetizione degli importi già erogati, e per motivi attinenti al mancato adempimento delle condizioni cui l’attribuzione del beneficio sia subordinata, la giurisdizione spetta al giudice ordinario (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7384; 13 febbraio 2004, n. 570; Cass. SS.UU., 7 maggio 2002, n. 6489; 25 settembre 2000, n. 1042).
Nel caso in esame, il decreto di revoca del finanziamento a suo tempo erogato in favore della ricorrente Sidergenova fonda la propria motivazione su di un duplice presupposto: dalla relazione predisposta dalla B.N.L., concessionaria per l’istruttoria delle domande di agevolazione ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 527/95, sarebbe emerso uno scostamento negativo superiore al trenta per cento dell’indicatore relativo all’immissione di capitale proprio impiegato dall’impresa nel programma di investimenti finanziato; inoltre, gli impianti sarebbero risultati inattivi. Quanto al primo aspetto, deve tenersi presente che l’art. 4 co. 4 del decreto di concessione del finanziamento alla Sidergenova prevedeva espressamente la revoca dell’agevolazione per il caso in cui, nell’esercizio successivo alla data di entrata a regime dell’iniziativa agevolata, si fosse verificato uno scostamento negativo superiore ai trenta punti percentuali relativamente ad uno solo degli indicatori di cui all’art. 6 co. 4 del citato D.M. n. 527/95; fra questi, vi è il valore del capitale proprio dell’impresa investito nell'iniziativa rispetto all'investimento complessivo, dichiarato dall’imprenditore nella domanda di accesso ai benefici e rilevante ai fini della formazione della graduatoria. Se lo scostamento negativo di tale indicatore in misura superiore ai trenta punti percentuali giustifica di per sé la revoca del finanziamento, ciò significa, correlativamente, che il mantenimento del capitale proprio investito in misura non inferiore alla soglia del settanta per cento di quello dichiarato in domanda forma oggetto per l’imprenditore, nell’esercizio successivo a quello di entrata a regime dell’iniziativa agevolata, di un vero e proprio onere da adempiere onde conservare il beneficio ricevuto. La posizione vantata dal privato assume dunque i connotati del diritto soggettivo a fronte dei poteri di controllo dell’amministrazione, i quali non implicano l’esercizio di potestà autoritative, trattandosi di una verifica da condurre sulla base di dati obiettivi insuscettibili di apprezzamento discrezionale; né in contrario rileva che fino all’esito positivo dei controlli il beneficio sia concesso solo in via provvisoria (art. 6 co. 7 D.M. n. 527/95): una volta ammessa la concessione provvisoria, il capitale proprio cessa infatti di costituire elemento valutabile della domanda, per divenire requisito in ordine al quale scaturisce un obbligo dell’imprenditore, nel senso che a quel punto il rilascio della concessione provvisoria dipende unicamente dal rispetto dell’impegno a mantenere invariata la quota di capitale proprio dichiarata al momento della domanda di ammissione (salva la possibilità di uno scostamento in difetto nei limiti del trenta per cento), alla stregua di una valutazione dalla quale esula ogni profilo di discrezionalità.
Le medesime osservazioni appena svolte valgono altresì per ciò che concerne il secondo degli aspetti evidenziati nell’atto impugnato, vale a dire l’inattività dell’impianto oggetto del programma di investimento. L’inattività dell’impianto non è altro se non il più rilevante sintomo della mancata o insufficiente realizzazione degli obiettivi di sviluppo economico perseguiti attraverso l’erogazione del finanziamento, e pertanto anch’essa è configurabile in termini di inadempimento dell’imprenditore alle condizioni (“rectius”: alla principale delle condizioni) cui è sottoposta la possibilità di continuare a disporre del beneficio; con la inevitabile conseguenza che, ancora una volta, la posizione del privato è paritetica a quella dell’amministrazione e va qualificata, alla stregua dei principi enunciati inizialmente, come diritto soggettivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’impugnazione proposta con l’atto introduttivo del giudizio e con il primo atto di motivi aggiunti, aventi ad oggetto rispettivamente l’atto di revoca delle agevolazioni e la relazione finale della B.N.L., che della revoca costituisce il presupposto istruttorio, debbono essere dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito. La rilevata inammissibilità del gravame trasposto in sede giurisdizionale determina peraltro le restituzione degli atti al Ministero resistente per la prosecuzione nella originaria sede amministrativa, secondo la previsione dell’art. 10 co. 2 D.P.R. n. 1199/71.
In relazione alla natura giuridica del rapporto dedotto in giudizio e, per l’effetto, del credito vantato dall’amministrazione, ricade nella giurisdizione del giudice ordinario – e deve essere perciò dichiarata inammissibile – anche l’impugnazione proposta dalla Sidergenova, con il secondo atto di motivi aggiunti, nei confronti degli atti della procedura di riscossione coattiva (iscrizione a ruolo e cartella esattoriale, in particolare). Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne fra tutte le parti l’integrale compensazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili le impugnazioni proposte dalla Sidergenova S.r.l. per difetto di giurisdizione del giudice adito;
dispone la rimessione al Ministero resistente degli atti relativi al ricorso straordinario qui trasposto, onde consentirne la prosecuzione in sede amministrativa;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2007 con l'intervento dei signori:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Referendario, Estensore
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