T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 19 marzo 2010 n. 4316
Pres. Politi Est. Bottiglieri
Di Gesù ( Avv. Tobia) c/ Presidenza della Repubblica ( Avv. dello Stato) |
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1. Pubblico impiego – Carriera diplomatica – Professione - Valutazioni – Ampia discrezionalità – Sindacabilità – Sussiste - Limiti
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2. Pubblico impiego – Carriera diplomatica – Professione Valutazioni – Criteri – Prevalenza anzianità - Esclusione – Eccezione - Condizioni
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1. La nomina ai vari gradi della carriera diplomatica e, in specie, a quelli più alti, ivi compresa quella a ministro plenipotenziario, rispecchia valutazioni di amplissima discrezionalità, sindacabili soltanto per i profili di manifesta irragionevolezza e illogicità, d’immediata apprezzabilità , in ragione dell’incoerenza con i presupposti considerati.
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2.Nella carriera diplomatica deve escludersi che possa assegnarsi prevalenza ad uno dei parametri valutativi, piuttosto che ad altro, e in particolare all’anzianità di servizio ,fatta salva l’ipotesi in cui l’alterazione dell’ordine di anzianità sia particolarmente accentuata, cosa insussistente nel caso di specie, e sia priva di una seria di giustificazione
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5602 del 2008, proposto da: Calogero Di Gesu', rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Tobia e Andrea Vecchio Verderame, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, v.le G. Mazzini, n.11;
contro
Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero degli affari esteri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
nei confronti di
Mauro Marsili, Luca Ferrari, Alessandro Cortese e Diego Brasioli, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto di estremi ignoti del Presidente della Repubblica che ha disposto la nomina di 26 funzionari della carriera diplomatica al grado di ministro plenipotenziario, nel quale non figura il ricorrente, della relativa deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2008, della relativa proposta motivata del Ministero degli affari esteri, nonchè di ogni altro atto anteriore e conseguente, connesso e collegato alla procedura.
Visto il ricorso;
Visto l’atto di proposizione di motivi aggiunti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli intimati organi ed amministrazioni;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 10 febbraio 2010, il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 19 maggio 2008, depositato il successivo 6 giugno, l’istante, funzionario del ruolo amministrativo del Ministero degli affari esteri dal 1965, entrato a far parte della carriera diplomatica dal 1° agosto 1980, con qualifica di consigliere di ambasciata dal 1° gennaio 1998, in procinto di essere collocato in pensione, ha domandato l’annullamento degli atti della procedura di avanzamento al grado di ministro plenipotenziario meglio indicata in epigrafe, cui ha infruttuosamente partecipato.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha minuziosamente narrato lo sviluppo della propria carriera trentennale, suddividendola in vari periodi temporali, con riferimento ai quali ha doviziosamente illustrato, sottolineandone la delicatezza e l’importanza, i principali incarichi assolti, gli obiettivi raggiunti ed i riconoscimenti ottenuti. Tra gli incarichi, il ricorrente ha evidenziato, nell’ordine, quelli di reggenza di uffici centrali dell’amministrazione, di primo vice console a Monaco di Baviera, di console a Perth, di primo segretario alla Rappresentanza permanente d’Italia presso le oo. ii. a Ginevra, di consigliere capo al Cairo, di primo consigliere per l’emigrazione e gli affari sociali a Berlino, di capo e di coordinatore di uffici centrali dell’amministrazione, di segretario generale presso il commissariato generale del Governo per l’Expo di Aichi 2005, di ambasciatore a Manama.
Ciò posto, il ricorrente, ha esposto che il descritto excursus professionale attesta una esperienza e una preparazione diplomatica tale da meritare la promozione, e ha lamentato che, come le precedenti tornate di avanzamento cui ha partecipato, anche quella qui contestata, probabilmente a causa della sua provenienza dalla carriera amministrativa, gli ha denegato il diritto alla promozione, riconosciuto, invece, ad altri parigrado in possesso di minori titoli, minore anzianità di grado e minore esperienza.
In dettaglio, le doglianze sono state affidate ad un unico motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione degli artt. 105, 105 bis e 109 del d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18 e s.m.i.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, erroneo apprezzamento dei presupposti, illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza manifesta; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e dei principi di imparzialità, correttezza e buon andamento della p.a..
Con l’articolata censura il ricorrente, illustrata la normativa di riferimento della procedura, ha esposto di possedere non solo, e da tempo, tutti i requisiti di legge per la nomina al grado, ma anche, avendo retto uffici di primaria importanza sia presso il Mae sia presso le sedi estere della rete diplomatica e consolare italiana, titoli assolutamente potiori rispetto ad alcuni candidati promossi, evocati in giudizio (Marsili, Cortese e Ferrari).
Tali elementi, ha concluso il ricorrente, unitamente alle eccellenti qualità da lui dimostrate nell’arco della carriera, come attestato dalle relazioni e dai rapporti sull’attività svolta, fanno emergere la palese carenza di istruttoria e l’irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà della procedura impugnata, e ciò pur tenendo conto della ampia discrezionalità che connota la promozione de qua, che va, comunque, esercitata alla luce dei parametri posti dalla normativa di riferimento.
Il ricorrente, infine, anche mediante autonoma istanza, ha avanzato richieste istruttorie, accolte dalla Sezione con ordinanza 21 luglio 2008, n. 379.
Gli intimati organi ed amministrazioni, costituitisi in resistenza e sostenuta l’infondatezza nel merito del gravame, hanno adempiuto all’incombente depositando in data 1° ottobre 2008 tutti gli atti della procedura.
Preso atto di tale documentazione, il ricorrente, con atto notificato in data 28 novembre 2008, depositato il successivo 11 dicembre, ha proposto motivi aggiunti di gravame (violazione e falsa applicazione degli artt. 105, 105 bis e 109 del d.p.r. n. 18 del 1967; eccesso di potere per disparità di trattamento, sviamento dei presupposti, illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza manifesta; difetto di istruttoria, carenza ed incongruità della motivazione; carenza di valutazione comparativa tra i candidati promuovibili da parte della commissione consultiva e del Mae; eccesso di potere per sviamento dai principi di funzionamento della procedura; difetto di istruttoria, carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla valutazione dei requisiti posseduti).
Con le ulteriori doglianze il ricorrente ha ulteriormente sviluppato motivi di censura già dedotti e ha contestato la conformità a norma, la completezza e gli esiti dei lavori della competente commissione consultiva.
Le parti hanno affidato a memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive.
La causa è stata, indi, trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 10 febbraio 2010.
DIRITTO
1. Si discute del mancato avanzamento del ricorrente, prima funzionario del ruolo amministrativo del Ministero degli affari esteri, poi entrato a far parte della carriera diplomatica, in possesso di qualifica di consigliere di ambasciata dal 1° gennaio 1998 e in procinto di essere collocato in pensione, a ministro plenipotenziario, nella tornata di cui all’impugnata procedura, conclusasi con 26 promozioni.
2. Appare utile riepilogare, per quanto qui di stretto interesse, la normativa di riferimento, racchiusa nel d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18 e s.m.i., recante l’ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri.
Ai sensi dell’art. 101 del d.p.r. cit., la carriera diplomatica è strutturata in un ruolo unico, articolato nei gradi di ambasciatore, ministro plenipotenziario, consigliere di ambasciata, consigliere di legazione, segretario di legazione. I funzionari diplomatici sono assoggettati a valutazione periodica, annuale per i segretari e consiglieri di legazione e biennale per i consiglieri di ambasciata e i ministri plenipotenziari (artt. 106 e 106 bis).
Per l'avanzamento al grado superiore, il successivo art. 105 richiede, in via generale, che il funzionario diplomatico abbia disimpegnato egregiamente le funzioni del proprio grado e possieda i requisiti di carattere, intellettuali e di cultura, di preparazione e di formazione professionale necessari alle nuove funzioni; in via specifica, per la promozione al grado di consigliere di ambasciata e gradi superiori, si richiede che i predetti requisiti siano posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alta responsabilità da esercitare.
L’art. 105 bis dello stesso d.p.r. prevede che per gli avanzamenti sono costituite apposite commissioni di valutazione. Per l’avanzamento al grado di ministro plenipotenziario, esse sono composte dal segretario generale e dal direttore generale per il personale del Ministero degli affari esteri, e da cinque membri scelti tra gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari (due con funzioni di direttore generale presso l’amministrazione centrale; tre, col grado d’ambasciatore e con funzioni di capo di rappresentanza diplomatica all’estero).
Ai sensi del successivo art. 109 e s.m.i., le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri di ambasciata che abbiano maturato nel grado quattro anni di effettivo servizio. La norma stessa prevede altresì l’ulteriore requisito dello svolgimento per un periodo complessivo di almeno due anni di una o più delle funzioni di: vice direttore generale, vice capo servizio, vice direttore dell'istituto diplomatico, capo ufficio presso l'amministrazione centrale o altre amministrazioni pubbliche, capo di consolato generale, ministro consigliere o primo consigliere presso una rappresentanza diplomatica, capo di rappresentanza diplomatica. Al riguardo, è d’uopo immediatamente riferire che la disposizione, quanto al secondo requisito ora illustrato, non trova all’attualità applicazione, per effetto dell’art 17, comma 8 del d. lgs. 24 marzo 2000, n. 85, di cui meglio in seguito.
Lo stesso articolo 109 dispone:
- al comma 2, che le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Le proposte devono tener conto di tutti gli elementi di valutazione di cui l'amministrazione dispone in merito ai singoli funzionari, ed in particolare dei seguenti elementi: l'importanza e il modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell'intera carriera, e soprattutto nel grado rivestito, con particolare riferimento alla titolarità degli uffici al Ministero o all'estero e ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché a sedi, uffici e circostanze che richiedano particolare impegno e responsabilità; la qualità del servizio prestato, la cultura e la personalità mostrate nel corso della carriera; l'attitudine ad assolvere le alte funzioni corrispondenti al grado superiore; la durata complessiva e lo svolgimento della carriera; l'anzianità nel grado anche quale espressione dell'esperienza maturata. Questi elementi sono presi in considerazione per valutare unitariamente l'eminente idoneità alle nuove funzioni di ogni candidato;
- al comma 3 che, per formulare le proposte di cui sopra, il Ministro degli affari esteri si avvale della sopra detta commissione consultiva, cui la direzione generale del personale trasmette gli elementi informativi e valutativi disponibili in relazione a tutti i funzionari in possesso dei requisiti sopra descritti, incluse le relazioni biennali. La commissione a sua volta trasmette al Ministro degli affari esteri gli elementi significativi e rilevanti della carriera di detti funzionari, con riferimento ai citati criteri di valutazione, e indica i funzionari ritenuti più meritevoli, fino ad un numero massimo due volte superiore rispetto ai posti disponibili. Il Ministro degli affari esteri sceglie, in vista della proposta al Consiglio dei ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.
3. I vizi della procedura denunziati con l’atto introduttivo del giudizio (violazione e falsa applicazione degli artt. 105, 105 bis e 109 del d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18 e s.m.i.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, erroneo apprezzamento dei presupposti, illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza manifesta; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e dei principi di imparzialità, correttezza e buon andamento della p.a.) e con i motivi aggiunti (violazione e falsa applicazione degli artt. 105, 105 bis e 109 del d.p.r. n. 18 del 1967; eccesso di potere per disparità di trattamento, sviamento dei presupposti, illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza manifesta; difetto di istruttoria, carenza ed incongruità della motivazione; carenza di valutazione comparativa tra i candidati promuovibili da parte della commissione consultiva e del Mae; eccesso di potere per sviamento dai principi di funzionamento della procedura; difetto di istruttoria, carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla valutazione dei requisiti posseduti) possono essere concettualmente riconducibili a tre argomentazioni di fondo:
a) il ricorrente è in possesso di tutti i requisiti formali e sostanziali per l’avanzamento;
b) i tre parigrado promossi evocati in giudizio possiedono minor anzianità di grado e minor esperienza;
c) gli atti della commissione consultiva sono inficiati da numerose irregolarità.
4. E’ d’uopo immediatamente chiarire che le argomentazioni sub a) non possono condurre agli esiti sperati dal ricorrente.
4.1. Al riguardo, il Collegio non rinviene alcun motivo per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, anche della Sezione, in forza del quale la nomina ai vari gradi della carriera diplomatica, e, in specie, a quelli più alti, ivi compresa quella a ministro plenipotenziario, rispecchia valutazioni di amplissima discrezionalità, sindacabili soltanto per profili di manifesta irragionevolezza e illogicità, d’immediata apprezzabilità, in ragione dell’incoerenza con i presupposti considerati (tra altre, Tar Lazio, Roma, I, 16 ottobre 2009, n. 9964; 11 luglio 2006, n. 5768; C. Stato, IV, 23 novembre 2002, n. 6454); per tale procedura non sono predicabili criteri di stretta comparazione, né riferimenti puntuali a servizi prestati, esprimendo invece un giudizio complessivo e globale, rispetto agli altri candidati, in funzione dell’affidabilità complessiva riconosciuta al candidato promuovendo e alla correlativa prognosi favorevole in ordine alla sua capacità di assolvere alle complesse delicate funzioni connesse al grado diplomatico superiore, in ragione della “eminenza” delle qualità richieste (C. Stato, IV, 25 luglio 2005, n. 3957; Tar Lazio, Roma, I, 31 maggio 2006, n. 4131, 25 giugno 2004, nn. 6223 e 6224), risolvendosi dunque essa in una “valutazione ampiamente soggettiva, implicante percezioni psichiche ed apprezzamenti personali non agevolmente sondabili ed esternabili in forme verbali assolutamente puntuali e precise” (così Tar Lazio, Roma, I, 21 settembre 2007, n. 9190; lo stesso principio è affermato anche da C. Stato, IV, 23 novembre 2002, n. 6454), con la conseguenza che in tale unitaria valutazione deve recisamente escludersi che possa assegnarsi prevalenza ad uno dei parametri valutativi, piuttosto che ad altro, e in particolare all’anzianità di servizio (C. Stato, IV, 10 gennaio 2002, n. 101 e 26 settembre 2001, n. 5050).
Trattasi, quindi, di procedura ad alto tasso di discrezionalità, cosa che, del resto, il ricorrente non sembra ignorare, facendovi egli stesso riferimento, sia pur condizionatamente, negli scritti difensivi prodotti.
Ne consegue che va decisamente escluso che la Sezione possa effettuare l’apprezzamento cui tende il profilo di doglianza in trattazione, valutando l’excursus professionale del ricorrente, per pervenire ad un autonomo giudizio di meritevolezza o di non meritevolezza della promozione.
Erra, pertanto, il ricorrente quando, basandosi su una fuorviante lettura del sopra riportato art. 109 del d.p.r. n. 18 del 1967, nella parte in cui prevede tra i requisiti per l’avanzamento al grado di ministro plenipotenziario l’aver maturato quattro anni di effettivo servizio nel grado precedente e l’aver svolto per un periodo complessivo di almeno due anni funzioni dirigenziali, ed esponendo di versare nelle predette condizioni, evoca il proprio “diritto alla promozione” (pag. 28 dell’atto introduttivo del giudizio).
Ed invero, da un lato, la sopra richiamata giurisprudenza chiarisce che l’ordinamento di settore non assicura ai funzionari della carriera diplomatica alcuna automaticità nella progressione di carriera; dall’altro, ed in ogni caso, la procedura in esame rientra nell’arco temporale delineato dall’art 17, comma 8 (norme di applicazione, transitorie e di prima applicazione) del d. lgs. 24 marzo 2000, n. 85, di riordino della carriera diplomatica, che paralizza l’operatività del disposto normativo per la parte relativa al secondo requisito per i primi dieci anni successivi all'entrata in vigore del d. lgs. stesso.
4.2. In questa sede, pertanto, e sempre in riferimento all’ambito delle doglianze attinenti lo stretto “merito” della vicenda, ciò che può essere indagato dal Collegio è esclusivamente la eventuale sussistenza di una manifesta incoerenza od illogicità della valutazione resa.
Sotto tale profilo, però, la procedura si rivela immune da vizi.
Invero, i relativi atti fanno emergere che la commissione consultiva non ha disconosciuto gli elementi positivi emergenti dal fascicolo del ricorrente, ma, più limitatamente, li ha bilanciati con altri di opposto tenore, e di siffatta operazione, testimoniata dall’andamento motivazionale della valutazione finale, il ricorrente non è legittimato a dolersi, attesa la sua finalizzazione all’espressione di un giudizio di tenore complessivo.
In particolare, così si esprime la commissione nei confronti del ricorrente: “Nell’arco dell’intera carriera (è entrato in servizio nel 1980) con particolare riferimento al periodo in cui egli ha rivestito il grado di Consigliere di ambasciata, si riscontrano in effetti taluni aspetti positivi della sua personalità globalmente intesa dei quali, unitamente all’anzianità maturata nel predetto grado, pur si è tenuto il massimo conto nel presente contesto valutativo, in special modo per quanto concerne il servizio prestato presso il Commissariato generale per l’Esposizione Universale di AICHI 2005 e nell’attuale in carico a Manama”. Tali aspetti “vanno necessariamente ponderati con altri elementi, desumibili anch’essi dal fascicolo personale ed attinenti all’importanza ed alla delicatezza degli incarichi rivestiti, al modo in cui essi sono stati espletati e alle doti intellettuali e di carattere ivi posti in luce, sempre unitariamente considerati”, ciò che determina il convincimento che, rispetto ai parigrado ritenuti più meritevoli, il rilievo dell’operato del ricorrente “emerge meno marcatamente…e non risalta in modo altrettanto spiccato il suo profilo professionale. Anche le relazioni disponibili sul suo servizio, pur positive, includendovi i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, non evidenziano qualità complessivamente possedute dal funzionario che lo facciano preferire…”.
Ed è appena il caso di aggiungere, sul punto, anche in relazione ai richiami che il ricorrente opera alle relazioni e ai rapporti sull’attività svolta, nonchè agli attestati ricevuti, che essi sono insuscettibili di sovrapporsi alle valutazioni che, per l’avanzamento, l’ordinamento di settore demanda alle commissioni consultive; inoltre, la Sezione (31 maggio 2006, n. 4131), in occasione del contenzioso instaurato dallo stesso ricorrente per la tornata di promozioni del 2004, ha già avuto modo di rilevare che le relazioni biennali sul servizio prestato in qualità di consigliere di ambasciata, pur essendo indubbiamente positive, contrariamente a quanto tende ad acclarare anche l’odierno gravame, non si situano a livelli di assoluta eccellenza.
4.3. Infine, il ricorrente esprime l’avviso che sussista un collegamento tra la sua provenienza dal ruolo amministrativo ed il mancato avanzamento.
E’, quindi, d’uopo riferire che gli atti di giudizio non fanno emergere né elementi documentali, né riferimenti testuali o logici dai quali possa evincersi la plausibilità di una siffatta congettura.
5. Con la seconda linea argomentativa il ricorrente denunzia la minore anzianità di grado e la minore esperienza dei tre promossi Marsili, Cortese e Ferrari.
Si evidenzia, in particolare:
- che essi hanno tutti una minor anzianità nel grado di consigliere di ambasciata di circa un anno e mezzo;
- che il Marsili ed il Cortese non hanno mai retto alcuna rappresentanza diplomatica e consolare all’estero;
- che le funzioni di direzione svolte da questi ultimi presso il Mae, quale capo segreteria d.g. cooperazione il primo e vice capo del servizio stampa il secondo, presentano scarsa autonomia funzionale e rilevanza esterna;
- che il Ferrari ha svolto presso il Mae funzioni prettamente esecutive ed all’estero funzioni secondarie, seppur in ambasciate di primo livello.
Il ricorrente, invece, riferisce di essere in possesso del requisito previsto dalla legge per l’avanzamento (anzianità di 10 anni nel grado di consigliere di ambasciata, a fronte dei 4 previsti) e di aver svolto per oltre due anni funzioni dirigenziali, dando ottima prova della propria attitudine a svolgere le funzioni superiori.
5.1. La censura, imperniata sull’impari illustrazione dell’intera carriera del ricorrente, di cui vengono analiticamente evidenziati i profili positivi, e di alcuni scarni aspetti di quella dei chiamati in causa, non coglie nel segno.
Anche qui deve, invero, farsi riferimento ai consolidati canoni giurisprudenziali che reggono la materia.
Ed esclusa, per quanto già sopra riferito, la possibilità di operare in questa sede uno scrutinio comparativo tra le posizioni dei chiamati in causa e quella del ricorrente, si osserva, quanto alla maggior anzianità di servizio complessivo e nel grado diplomatico, con la giurisprudenza già sopra citata, che essa non può valere a integrare un elemento preferenziale per l’avanzamento, poiché è soltanto uno dei parametri valutativi, insuscettibile di assurgere, in quanto tale, in un giudizio globale e unitario, a elemento preponderante o assorbente.
Fatta eccezione (C. Stato, IV, 13 maggio 2003, n. 7137) per l’ipotesi in cui l'alterazione dell'ordine di anzianità sia particolarmente accentuata – condizione che il Collegio rileva qui insussistente – e sia priva di una seria giustificazione.
Quanto, invece, all’asserzione che i chiamati in causa non vantano incarichi dello stesso rilievo di quelli svolti dal ricorrente, essa da un lato è generica, alla luce dell’appena descritto tenore della relativa censura, dall’altro è infondata.
Invero, si rileva che i “medaglioni” di tutti i candidati indicati come più meritevoli danno ampia contezza di tutti gli elementi considerati, rispetto ai quali nessuna indicazione ha fornito il ricorrente, neanche rispetto ai predetti, atta a revocare in dubbio le loro capacità ragguagliate al grado superiore in funzione degli incarichi svolti, laddove la contestazione della scelta espressa dalla nomina “postula…la dimostrazione…che i funzionari scelti non abbiano le capacità professionali elevate all'altezza della qualifica superiore da conferire” (C. Stato, IV, 25 luglio 2005, n. 3957).
6. Le finali censure hanno carattere procedimentale.
Il ricorrente denunzia:
a) che i verbali delle sedute della competente commissione consultiva del 3, 4, 5, 6 e 7 marzo 2008 non indicano la durata delle riunioni e l’attività svolta dai singoli componenti, né fanno emergere come la commissione è giunta ad individuare i consiglieri meritevoli di avanzamento.
b) che la relazione con la quale la medesima commissione ha indicato al Mae i candidati promuovibili è carente di motivazione e di istruttoria, in quanto, anziché dare atto di una scrupolosa comparazione dei profili professionali dei medesimi, sulla base dei cd. “medaglioni”, si affida a formule stereotipate, ripetitive e redatte su modelli prestampati;
c) che la commissione stessa, nel trasmettere al Mae, per i candidati ritenuti promuovibili (peraltro risultati di numero inferiore a quello consentito) i dati significativi e rilevanti, e, per gli altri, le ragioni di ordine negativo, si è resa arbitro assoluto della procedura, travalicando le competenze di mero supporto ed ausilio affidatele dalla legge ed impedendo la valutazione finale ed autonoma connessa alla proposta di avanzamento, di competenza del Ministro;
d) che gli atti della procedura non chiariscono minimamente le ragioni per le quali sono stati prescelti candidati (con particolare riferimento ai chiamati in causa di cui sopra) in possesso di una minor anzianità di grado e di carriera, in assenza di maggiori meriti, a danno del ricorrente, che è da tempo in possesso del requisito previsto dalla legge per l’avanzamento (anzianità di 10 anni nel grado di consigliere di ambasciata, a fronte dei 4 previsti) ed ha svolto per oltre due anni funzioni dirigenziali, dando ottima prova della propria attitudine a svolgere le funzioni superiori;
e) che la motivazione della richiamata relazione, con riferimento alla posizione del ricorrente, partitamente analizzata nei tre paragrafi di cui si compone, è succinta e fortemente carente e riduttiva rispetto alle risultanze documentali contenute nel fascicolo personale del medesimo, e, nel concludere per la non meritevolezza della promozione, giunge a conclusioni palesemente irragionevoli e incongrue con le eccellenti valutazioni di servizio biennali e con i rapporti di servizio e con i numerosi elogi ottenuti;
f) che, qualora il mancato avanzamento fosse da riconnettere a due documenti contenenti valutazioni negative, essi, illegittimamente inseriti nel fascicolo personale del ricorrente, non giustificano comunque, per provenienza e natura, il giudizio di non meritevolezza all’avanzamento.
6.1. Al riguardo, deve innanzitutto osservarsi che le censure sopra riportate sub d) ed e) risultano ripetitive di quelle già esaminate (e respinte) ai punti che precedono. Le stesse non possono, indi, trovare qui accoglimento.
Quanto al resto, si osserva quanto segue.
6.2. La commissione consultiva, attenendosi esattamente ai compiti demandatigli dall’art. 109 del d.p.r. n. 18 del 1967, ricevuto l’elenco dei candidati valutabili (individuati nell’elenco A al verbale della commissione), riepilogate le norme di riferimento della procedura, e gli elementi informativi relativi a ciascuno di essi, ha proceduto in base ai criteri valutativi che si è assegnata (e sui quali nessuna censura è stata svolta dal ricorrente) all’esame di ciascun candidato, formando un elenco dei “più meritevoli” (di cui all’allegato B sono state riportate le relative schede di valutazione) e un elenco degli altri candidati (le cui valutazioni sono state inserite nell’allegato C). L’insieme della documentazione è stata rimessa quindi al Ministro.
Un siffatto modus operandi non comporta alcuna sostituzione della commissione al Ministro né alcuna usurpazione delle prerogative di questi, che ha potuto agevolmente esplicare in concreto e liberamente le proprie prerogative di scelta (sulla correttezza della procedura, da ultimo, Tar Lazio, Roma, Sez. I, n. 9964 del 2009 cit.), le quali non comportano, all’evidenza, come sembra evocare il ricorrente, la necessità che il Ministro “raddoppi” pedissequamente le operazioni già compiute dalla commissione consultiva.
Né l’inserimento del ricorrente, unitamente ad altri candidati, nell’allegato C introduceva remore fattuali o giuridiche al potere del Ministro di valutarne la posizione ai fini della nomina, ben potendo egli discostarsi dalle indicazioni non vincolanti della commissione.
La circostanza, poi, che la commissione abbia indicato i candidati promuovibili tenendosi sotto la soglia del numero massimo possibile nella specie è circostanza di mero fatto, atteso che la norma di riferimento si limita a facoltizzare, e non ad imporre, che la commissione esaurisca il numero massimo di indicazioni da effettuare (art. 109, d.p.r. cit.: la commissione indica i funzionari che ritiene più meritevoli “fino” ad un numero massimo due volte superiore rispetto ai posti disponibili), e ciò all’evidente fine di salvaguardia del principio di buona amministrazione.
Le predette conclusioni valgono a confutare la fondatezza delle censure sub c).
6.3. Privi di pregio risultano parte dei rilievi sub a).
Quanto alla segnalazione della carenza nei verbali della commissione dell’orario di inizio e fine lavori delle singole sedute, essa costituisce una mera irregolarità, insuscettibile di viziare le relative determinazioni, laddove, come nella specie, risultino indicati il giorno ed il luogo delle riunioni, la loro collocazione nell’ambito dell’arco temporale della giornata (sedute antimeridiane, pomeridiane e serali) e, per tabulas, non possa versarsi in dubbio che siano stati esaminati tutti i fascicoli dei candidati.
La pacifica non ascrivibilità della procedura in argomento al novero di quelle concorsuali non imponeva, poi, di dare particolare rilievo nei verbali alle attività o alle determinazioni dei singoli componenti, i quali, in ogni caso, hanno mostrato, apponendo la propria firma in calce al verbale, di condividere pienamente le determinazioni rese.
6.4. Si passa indi all’esame della doglianza di carente motivazione delle ragioni che hanno indotto la commissione a prescegliere i candidati promuovibili, e, segnatamente, i chiamati in causa rispetto al ricorrente, che ricorre nello sfondo di tutte le censure svolte nel gravame, e, più marcatamente nelle argomentazioni sopra riferite sub a), b) d) ed e).
Essa è infondata.
La Sezione, aderendo a consolidata giurisprudenza, ha chiarito che le procedure come quelle per cui è causa non richiedono una motivazione che tenga conto dei requisiti di tutti i candidati secondo la logica tipica della comparazione, in quanto a così elevati livelli di professionalità risulta sufficiente dar conto dell'avvenuto confronto attraverso motivazioni che esplicitano i meriti dei soli funzionari nominati, i quali di per sé illustrano ampiamente le ragioni della preferenza accordata a questi ultimi. Ne consegue che l’utilizzazione di formule stereotipate (ritenute, peraltro, in certo senso necessarie per ricondurre a omogeneità il raffronto) è del tutto legittima, se ed in quanto vi sia una parte “personalizzata” (tanto per le valutazioni relative ai candidati più meritevoli indicati al Ministro, quanto per quelle concernenti gli altri candidati), atteso che quest’ultima è quella che in concreto rileva, poiché in essa si dà conto delle specifiche ragioni, riferite al candidato, sulle quali poggia la valutazione (tra altre, così 31 maggio 2006, n. 4131).
E della sufficienza della parte personalizzata della motivazione riferita al ricorrente si è già detto al precedente punto 4.2..
Per quanto concerne, invece, i chiamati in causa, e ribadendo che la valutazione in esame non comporta un esame comparativo, si rileva che la motivazione delle corrispondenti proposte di promozione fa emergere che essi possedevano caratteristiche tali da giustificare la scelta operata.
6.5. Con la censura sub f) il ricorrente prende, infine, in considerazione l’ipotesi che il contestato esito possa essere stato ingenerato da due comunicazioni di tenore non positivo in ordine al suo operato, che, si afferma, per provenienza e tenore, non dovevano essere allegate al fascicolo personale o, comunque, negativamente valutate nella procedura de qua.
La questione, in disparte ogni questione attinente la sua proponibilità nel presente gravame e la fondatezza del relativo contenuto, è insuscettibile di condurre ai fini perseguiti in ricorso, attesa sia la globalità della valutazione resa sia la circostanza che gli atti di causa non fanno emergere che le comunicazioni in argomento abbiano svolto un ruolo nella valutazione della commissione.
7. Le memorie difensive prodotte dal ricorrente nulla aggiungono a quanto sin qui considerato.
8. Per tutto quanto precede, il gravame deve essere respinto.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Roberto Politi, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2010
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