T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 10 marzo 2010 n. 1352
Pres. F. Donadono, est. M. Buonauro
International Security Services S.p.A., Service Group S.r.l., Im.I. Project
S.r.l. (Avv. Geremia Biancardi) c. Regione Campania (Avv.ti Almerina Bove e
Maria D'Elia) c. Leonessa S.p.A., So.Ge.Si., Ecatech Group S.r.l.
(Avv. Enrico Soprano) |
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Contratti della P.A. – Gara di appalto – Offerta economica – Mancata allegazione del documento d’ identità - Conseguenze
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Nelle gare d’appalto, la mancata allegazione del documento di identità alla scheda dell’offerta economica del concorrente, prevista dalla lex specialis a pena di esclusione, non può essere sanata con altri dati forniti in sede di offerta, né può consentirsi la regolarizzazione successiva, poiché la predetta omissione costituisce una irregolarità non sanabile oltre che una violazione della disciplina regolatrice dell’appalto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 623 del 2010, proposto da: International Security Services S.p.A., Service Group S.r.l., Im.I. Project S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Geremia Biancardi, con domicilio eletto presso l’avv. Actis in Napoli, via S. Lucia,107,;
contro
Regione Campania Giunta, rappresentato e difeso dall’avvocatura regionale - Almerina Bove e Maria D'Elia - con domicilio eletto presso la sede in Napoli, via S. Lucia, n. 81;
nei confronti di
La Leonessa S.p.A., So.Ge.Si., Ecatech Group S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Soprano, con domicilio eletto in Napoli, via Melisurgo, n. 4;
per l'annullamento
del verbale del 7 gennaio 2010, nella parte in cui non ha escluso dalla gara il Raggruppamento La Leonessa s.p.a.; del verbale del 18/1/2010, nella parte in cui è stata dichiarata ammissibile l’offerta del R.T.I. La Leonessa s.p.a.; della nota prot. n. 51203 del 21/01/2010, contenente la graduatoria con la quale è stata aggiudicata provvisoriamente la gara al R.T.I La Leonessa, relativamente al lotto n. 4; della nota prot. n. 79633 del 29/01/2010 a firma del Presidente della Commissione, nonché del Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato della Giunta Regionale della Campania, nella quale si comunicano le determinazioni assunte dalla Commissione di gara in relazione all’atto di invito e significazione di cui al prot. 21336 del 12/01/2010; nonché di ogni altro atto connesso, collegato e/o preordinato, se e per quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania Giunta e di La Leonessa S.p.A. e di So.Ge.Si. e di Ecatech Group S.r.l.;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Rilevato che:
- le società International Security Services S.p.A., Service Group S.r.l., Im.I. Project S.r.l. partecipavano in forma di associazione temporanea alla gara divisa in cinque lotti indetta dalla Regione Campania per l’affidamento triennale dei servizi di vigilanza armata, reception, custodia, fornitura, installazione e manutenzione di sistemi tecnologici di ausilio ai predetti servizi presso le sedi della Giunta regionale di Napoli e San Marco Evangelista;
- all’esito delle operazioni di gara, relativamente al IV lotto, le predette società si classificavano al secondo posto della graduatoria provvisoria, alle spalle del RTI costituito da Istituto di Vigilanza La Leonessa, So.Ge.Si. s.r.l. ed Ecatech Group s.r.l.;
- avverso la graduatoria provvisoria proponevano ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale le richiamate società, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari;
- lamentavano le ricorrenti la mancata esclusione del raggruppamento controinteressato, essendo l‘offerta di quest’ultimo stata presentata in violazione di quanto prescritto dall’art. 11, punto 5, lettera a) del disciplinare di gara, secondo cui l’offerta economica doveva essere “accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore”, prescrizione contenuta anche in calce al modello di offerta allegato al disciplinare di gara e sancita dall’art. 11, punto 8 del disciplinare a pena di esclusione; con un secondo profilo di doglianza si deduceva la violazione dell’art 8 del capitolato speciale d’appalto, avendo il raggruppamento controinteressato presentato un’offerta oraria di €10,48, oltre i.v.a., inferiore ai limiti tariffari stabiliti dalla contrattazione collettiva per le imprese di servizi integrativi/multiservizi a cui il capitolato medesimo faceva riferimento;
- si sono costituite in giudizio le società Istituto di Vigilanza La Leonessa, So.Ge.Si s.r.l. e Ecotech Group s.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare, proponendo anche ricorso incidentale volto ad ottenere l’annullamento della lex specialis di gara ove interpretata nel senso di prescrivere a pena di esclusione l’inserimento della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in accompagnamento all’offerta economica;
- si costituiva in giudizio la Regione Campania concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare;
- alla camera di consiglio del 24 febbraio 2010, ritenuti sussistenti i presupposti per una decisione in forma semplificata, il Tribunale tratteneva la causa per la decisione;
Considerato che:
- con riferimento alla questioni che pone la presente controversia riguardo alla regolarità formale dell’offerta della controinteressata – essendo la mancata osservanza dei limiti minimi tariffari questione rilevante ai fini della congruità dell’offerta stessa – si evidenziano due problematiche di fondo; innanzitutto, quella relativa all’interpretazione da rendere all’espressione utilizzata nel disciplinare di gara a proposito dell’offerta che deve essere “accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore”, e quindi quella avente ad oggetto la legittimità in sé di siffatta prescrizione, ove intesa in senso conforme a quanto ritenuto dalla stazione appaltante, in quanto in questo modo si porrebbe in contrasto con il principio di cui all’art. 38 del d.p.r. n. 445/2000, secondo cui la copia fotostatica del documento d’identità deve essere inserita “nel fascicolo” e quindi a prescindere dal numero di istanze e dichiarazioni sostitutive presentate e così anche dalla vicinanza fisica da queste;
- relativamente alla prima problematica, innanzitutto, non si pone alcuna questione in ordine al fatto che il mancato accompagnamento all’offerta della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore fosse stato sanzionato dalla legge di gara con l’esclusione, ciò emergendo agevolmente ed incontestabilmente dall’art. 11, ultimo comma del disciplinare;
- in tal senso, non sembra che la nozione di “accompagnamento” possa essere legittimamente intesa, nel senso fatto proprio dalle controinteressate, come possibile separazione fisica tra dichiarazione negoziale e fotocopia del documento; al riguardo, non intende affatto il Collegio discostarsi dal consolidato principio di economia dei mezzi e di favor admissionis – cui è ispirata la stessa normativa generale in materia di semplificazione – che consente l’accompagnamento del documento fotocopiato del sottoscrittore a plurime sue dichiarazioni sostitutive; ma tale interpretazione non autorizza a ritenere che siffatta più attenuata “vicinitas” possa giungere addirittura ad una totale separazione fisica, perché così ritenendo si finirebbe con il privare il pur minimo formalismo richiesto dalla disciplina di cui al d.p.r. n. 445/2000 della sua funzione di riconducibilità della dichiarazione al suo autore, nonché di rilevazione della serietà ed attendibilità di quanto dichiarato;
- ritiene, pertanto, il Collegio che la separazione fisica determinata dall’inserimento in buste separate – seppur contenute nello stesso plico generale – della fotocopia del documento di identità e dell’offerta non consentiva in alcun modo di ritenere quest’ultima presentata in corretta applicazione del richiamato precetto del disciplinare;
- inoltre, la prescrizione del disciplinare oggetto di impugnazione, oltre a non contrastare con l’art. 38, non può considerarsi nemmeno irragionevole, né eccessivamente gravosa; da un lato l’importanza connessa alla presentazione dell’offerta economica, che rappresenta l’elemento centrale della gara, giustifica il maggiore impegno formale costituito dall’allegazione specifica e puntuale del documento di riconoscimento a garanzia di massima serietà; dall’altro, non appare per nulla impegnativo o defatigante per i concorrenti osservare la chiara ed univoca regola fissata nella lex specialis mediante il semplice inserimento nella relativa busta della fotocopia del documento di identità di ciascun sottoscrittore;
- conclusivamente la prima censura appare fondata, con assorbimento della restante parte del ricorso, mentre va respinto il ricorso incidentale;
- le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Prima Sezione
- accoglie il ricorso principale e respinge il ricorso incidentale;
- condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali sostenute da International Security Services S.p.A., Service Group S.r.l., Im.I. Project S.r.l., che si liquidano in complessivi €1.500,00(Millecinquecento/00), oltre al rimborso del contributo unificato come per legge; spese compensate nei confronti del controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Fabio Donadono, Presidente FF
Francesco Guarracino, Primo Referendario
Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2010
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