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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 22 marzo 2010 n. 4489
Pres. Pugliese Est. Sestini
Associazione Nuovo Domani (Avv. S. Dore, V. Giuva) c/ Comune di Fiumicino (Avv. C. Livio)


1. Contratti della P.A. – Gara – Revoca – Avvio procedimento – Omessa comunicazione – Illegittimità - Art. 21 octies – Inapplicabilità -Ragioni.

 

2. Contratti della P.A. – Gara – Revoca – Avvio procedimento – Omessa comunicazione – Illegittimità - Conoscenza sostanziale – Irrilevanza.

 

3. Contratti della P.A. – Gara – Revoca – Presupposti - Servizi di minor rilievo – Possibilità di affidamento diretto – Illegittimità – Ragioni – Perseguimento interesse pubblico - Esclusione.

1. L'art. 21 octies della L. 241/90 che esclude l'annullabilità del provvedimento amministrativo adottato in violazione di norme sul procedimento solo quando esso ha “natura vincolata' e non può quindi essere diverso da quello adottato non trova applicazione nel caso di revoca di una gara pubblica già bandita. Infatti la revoca è chiaramente espressione di un potere discrezionale della P.A. e, dunque, implica un rafforzamento delle esigenze di garanzia di imparzialità, pubblicità, partecipazione e buon andamento dell’attività amministrativa, anziché una deroga delle disposizioni, strumentali a tali esigenze, sulla partecipazione al procedimento.

 

2. La revoca degli atti indittivi di una gara pubblica deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento a tutela dell’affidamento riposto dai partecipanti nella sua conclusione. Nè, l’omessa comunicazione può essere sanata dalla conoscenza sostanziale dal provvedimento da parte degli interessati in tempo utile per realizzare l’eventuale partecipazione all’iter istruttorio.

 

3. E’ illegittima la revoca di una gara giustificata dalla possibilità che la minoranza dei servizi oggetto di affidamento possa essere gestita dall’amministrazione in via diretta e che non tenga conto dell’interrelazione con i restanti servizi oggetto, per la parte preponderante, della gara pubblica. Infatti, in tale modo non si garantisce il migliore perseguimento dell’interesse pubblico, necessario ai fini dell’ammissibilità della revoca.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 7924 del 2008, proposto da:

Associazione Nuovo Domani, rappresentato e difeso dagli avv. Sebastiana Dore, Vittoria Giuva, con domicilio eletto presso Sebastiana Dore in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Comune di Fiumicino, rappresentato e difeso dall'avv. Catia Livio, con domicilio eletto presso Catia Livio in Fiumicino, via Portuense, 2496;

nei confronti di

Soc Coop La Croce Alata;

 

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

DELLA DETERMINA N. 213/08 DI REVOCA DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - 23 BIS.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fiumicino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2009 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

1. Che con il ricorso in epigrafe vengono impugnati:
a) la determinazione n. 213/2008 del Dirigente Area Ambiente e Turismo del Comune di Fiumicino, che revoca il bando di gara d’appalto per l’affidamento del servizio comunale di protezione civile, già indetto con determinazione n. 1115/2009;
b) la delibera di Giunta comunale n. 129/2008, che ha disposto la revoca ed approvato un "atto di indirizzo" diretto alla predisposizione di uno schema di Regolamento Comunale di protezione civile nonché autorizzato, nelle more, il Sindaco a formulare, con propri atti, disposizioni operative per garantire le funzioni di previsione protezione e primo soccorso;
c) l'ordinanza sindacale n. 265 dell'11.07.2008, con la quale il Sindaco ha disciplinato per la stagione estiva il servizio di pronto intervento mediante presenza di un'autoambulanza presso ciascuno dei punti di primo soccorso, dando mandato al Dirigente dell' area Ambiente e Turismo di eseguire l'ordinanza attraverso l'affidamento del servizio a soggetti qualificati;
d) le eventuali ulteriori ordinanze sindacali di numero e data sconosciute, con cui il Sindaco ha disciplinato il servizio di protezione civile relativo alla disinfestazione della zanzara-tigre ed eventuali atti di affidamento del servizio a terzi;
e) i provvedimenti di numero e data sconosciuti con cui il Comune di Fiumicino ha affidato i servizi di pronto soccorso e di disinfestazione e/o altri servizi di protezione civile a terzi;
f) ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
2. Che con motivi aggiunti di ricorso, sono stati altresì impugnati i seguenti ulteriori provvedimenti:
g) determinazione dirigenziale n. 177 del 04.06.2008 del Dirigente Area Ambiente e Turismo del Comune di Fiumicino, con cui l'Amministrazione affidava il servizio di assistenza e soccorso ai bagnanti di Fiumicino, Fregene, Maccarese a "La Croce Alata" per in. 4 fine settimana del mese di
giugno 2008;
h) determinazione dirigenziale n. 224 del 23.07.2008 del Dirigente dell' Area Ambiente e Turismo con cui l'Amministrazione affidava il servizio di assistenza e soccorso ai bagnanti di Fiumicino, Fregene, Passo scuro, Focene e Maccarese alla Soc. Coop. "La Croce Alata" nei due week-end del 26-27 luglio e 2-3 agosto 2008 per un importo di € 6.750,00;
i) provvedimenti di numero e data sconosciuti con i quali il Dirigente dell' Area Ambiente e Turismo indiceva una gara esplorativa ex art. 125, comma Il, D. Lgs. 163/06 per l'affidamento del servizio di Ambulanza e Soccorso presso i presidi a mare del Comune di Fiumicino nel periodo 9 agosto -14 settembre 2008 ed ha omesso di invitare la ricorrente Associazione a formulare offerte;
j) lettera di invito prot. n. 56680 del 23.07.2008 per l'affidamento di cui sopra;
k) verbale di gara prot. n. 10949 del 06.08.08 con cui il Dirigente dell' Area Ambiente e Turismo approvava il verbale di gara del 06.08.08 n. 10949 e aggiudicava in via definitiva alla ATI Croce Alata Soc. Coop. e Città di Roma s.r.l. i servizi di cui sopra per l'importo complessivo di € 37.200,00;
l) ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e/o consequenziale relativo all' affidamento dei servizi di protezione civile del Comune di Fiumicino precedentemente oggetto della gara indetta con determinazione n. 115 del 09.05.2008 cui aveva partecipato la ricorrente e revocata con determinazione n. 213 del 21.07.2008.
3. Che il Comune intimato, costituitosi in giudizio, compie la seguente ricostruzione dei fatti di causa:
i) con deliberazione di Giunta Comunale n. 373 del 20.11.2002 il Comune di Fiumicino rinnovava per altri 5 anni con l'Associazione ricorrente la convenzione per la salvaguardia del territorio e del patrimonio naturale, per la gestione di eventi contingenti, ausilio alle forze dell' ordine, per i servizi di soccorso pubblico, gestione dei piani di emergenza, fino al 1.1.2008, termine prorogato con deliberazione di Giunta n. 235 del 27.12.2007 fino al 31.03.2008;
ii) la Giunta Comunale con deliberazione n. 65 del 26.3.2008, provvedeva all’approvazione del nuovo progetto del Servizio Comunale di Protezione Civile, autorizzando l'affidamento temporaneo del servizio di protezione civile per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di
gara;
iii) con determinazione n. 115 del 09.04.2008, il Dirigente dell' Area Ambiente e Turismo approvava lo schema di bando pubblico per l'affidamento del servizio comunale di protezione civile ed avviava la procedura di scelta del contraente a mezzo di procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell' offerta economicamente più vantaggiosa;
iv) successivamente, peraltro, con l’impugnata delibera l'Amministrazione riteneva di "procedere ad una ridefinizione del sistema comunale di Protezione Civile per migliorarne l'efficienza e l'efficacia ..., mediante la massimizzazione del ricorso alle strutture interne comunali per tutte le attività ordinarie di prevenzione e controllo del territorio", prefigurando l’adozione di un Regolamento di disciplina dei rapporti tra le strutture comunali e quelle volontarie esistenti sul territorio;
v) in ottemperanza alla predetta deliberazione, il Dirigente dell' Area Ambiente e Turismo adottava l’impugnata determinazione n. 213 del 21.07.08 con la quale disponeva la revoca del bando di gara d'appalto citato;
vi) nel frattempo con determinazione dirigenziale n. 177 del 4.6.2008, all'esito di un’indagine di mercato l'Amministrazione Comunale affidava il servizio di assistenza e soccorso ai bagnanti presso i presidi presenti lungo il litorale comunale alla Società Cooperativa controinteressata "la Croce Alata", e chiedeva poi ripetutamente alla ricorrente la restituzione delle chiavi delle 5 postazioni di soccorso ubicate lungo il litorale comunale, al fine di dare corso al posizionamento delle autoambulanze nel mese di giugno. Peraltro, avendo la ricorrente restituito i predetti immobili solo il 14.7.2008, l'Amministrazione in data 28.06.2008 dislocava le autoambulanze in altre 3 postazioni prossime agli arenili e prorogava poi il servizio affidato alla controinteressata, prima fino al 3.8.2008 e poi fino al 15.9.2008;
vii) intanto, in ottemperanza al provvedimento sindacale n. 265 dell' 11.7.2008, il Dirigente dell' Area Ambiente e Turismo, in data 23.7.2008, attivava, ai sensi dell'art. 125, comma II, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di assistenza e soccorso ai bagnanti, all'esito della quale risultava aggiudicataria l'ATI tra la stessa Società cooperativa Croce Alata e Città di Roma s.r.l.;
4. Che contro i predetti atti la ricorrente deduce plurimi motivi d’impugnazione, sia procedurali che sostanziali, che a giudizio del Collegio risultano fondati;
5. Che viene in primo luogo dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 e ss. L. 241/1990, per non aver il Comune di Fiumicino comunicato l'avviso di avvio del procedimento, prima dell'adozione della deliberazione di G.C. n. 129/08 e della conseguente determinazione dirigenziale n. 213/08, a coloro che avevano partecipato alla procedura di evidenza pubblica.
6. Che, al riguardo, l’Amministrazione replica che, secondo la giurisprudenza più recente, l'art. 7 L. 241/90, ha finalità sostanziali e non meramente formali, per cui se ne può prescindere quando il soggetto interessato ha comunque acquisito la conoscenza del procedimento, in tempo utile per realizzare l'eventuale partecipazione all' iter istruttorio, con la conseguenza che non può ritenersi viziante del provvedimento finale l'omessa comunicazione in esame, ogniqualvolta il destinatario abbia conosciuto -o abbia potuto conoscere -in altra maniera l'esistenza del procedimento amministrativo, e nel caso di specie l'Amministrazione, ha dato adeguata pubblicità, attraverso la sua pubblicazione per quindici giorni successivi all' Albo Pretorio, alla deliberazione di giunta impugnata, che costituisce presupposto della determinazione dirigenziale di revoca del bando.
In ogni caso, prosegue l’Amministrazione comunale, l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo dovrebbe essere interpretato alla luce dei criteri generali che governano l'agire della P.A. (ragionevolezza, proporzionalità, logicità ed adeguatezza).
In tale quadro, la volontà di procedere ad una nuova forma organizzativa del servizio rientrerebbe nel novero degli apprezzamenti astrattamente rimessi all' esclusiva volontà dell' Amministrazione, rispetto ai quali non apparirebbe ipotizzabile alcun apporto da parte della ricorrente, di tal che, nessuna utilità le sarebbe derivata dal rispetto del citato art. 7.
Ancora, Alla luce dell’art. 21 octies, 2° comma, della legge n. 241 del 1990, “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, risulti palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
7. Che, secondo la costante giurisprudenza amministrativa cui questo Collegio aderisce, la revoca degli atti indittivi di una gara deve essere preceduta dalla comunicazioni di avvio del procedimento, a tutela dell'affidamento riposto dai partecipanti nella sua conclusione, mentre nel caso di specie non è stato dato alcun avviso di avvio del procedimento. Al riguardo, assume una sorta di “valore confessorio” quanto esposto nel ricorso, secondo il quale la ricorrente avrebbe comunque potuto partecipare al procedimento concluso con la revoca da parte del dirigente comunale (secondo atto impugnato), perché già in data 10.7.2008 la presupposta delibera della G.M. con cui si invitava il Dirigente alla revoca della gara era stata pubblicata nell'Albo Pretorio e, pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto conoscerne l'esistenza quantomeno "il giorno successivo alla sua adozione". La stessa Amministrazione ammette espressamente , pertanto, che il primo degli atti impugnati, e cioè la delibera di G.M.di cui la determinazione dirigenziale era meramente attuativa) non fu affatto oggetto di previa comunicazione, e fu anzi reso conoscibile, senza alcuna puntuale giustificazione, solo il giorno successivo alla sua adozione, mentre ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 la comunicazione agli interessati della volontà dell'Amministrazione di procedere all'annullamento o alla revoca di un atto deve essere effettuata prima dell'adozione del provvedimento e non quando lo stesso è stato già adottato.
8. Che, come sopra evidenziato, il Comune cerca altresì di sanare la palesata illegittimità affermando che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, con conseguente applicazione dell'art. 21 octies della L. 241/90, ma, a giudizio del Collegio, il riferimento non appare congruo, atteso che il legislatore, nella norma citata, esclude l'annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento solo quando esso ha “natura vincolata" e non può quindi essere diverso, mentre nel caso di specie la revoca di una gara già bandita è chiaramente espressione di un potere discrezionale della P.A.
La tesi dell’Amministrazione al riguardo sembra, anzi, postulare una radicale inversione logica del significato della norma in esame, quando difende la mancata comunicazione con l’ampia discrezionalità della propria scelta. Secondo il Collegio infatti, se -come conviene la migliore dottrina- la discrezionalità amministrativa implica la possibilità dell’Amministrazione di valutare e ponderare i diversi interessi pubblici e privati sottesi ai fini dell’individuazione del miglior esercizio della propria potestà, non per questo la relativa decisione è libera, dovendo, al contrario, ancor più puntualmente dell’attività vincolata rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. ai fini dell’ottimale perseguimento dell’interesse pubblico generale affidato con il minor pregiudizio possibile degli interessi privati coinvolti.
Pertanto, proprio l’ampia latitudine della discrezionalità circa la scelta delle modalità di gestione del servizio avrebbe dovuto implicare, a giudizio del Collegio, un rafforzamento delle esigenze di garanzia di imparzialità, pubblicità, partecipazione e buon andamento dell’attività amministrativa, ed avrebbe quindi dovuto indurre l’Amministrazione ad un ancor più scrupoloso rispetto, anziché alla contesta deroga delle disposizioni, strumentali a tali esigenze, sulla partecipazione al procedimento e sulla motivazione del provvedimento;
Nel caso di specie, viceversa, né dalla motivazione dei provvedimenti impugnati, né dalle ulteriori argomentazioni sviluppate dalla difesa dell'Amministrazione, si desume che l'apporto del privato non avrebbe potuto influire sull'esito del procedimento;
9. Che l’accertata fondatezza del primo motivo di ricorso determina l’annullamento della disposta revoca della procedura di gara ed inoltre, per illegittimità derivata, di tutti gli atti strettamente connessi, parimenti impugnati, di affidamento temporaneo dei servizi che di quella procedura formavano oggetto, ma, trattandosi di censure di ordine formale e procedurale, non implica alcuna statuizione circa i contenuti di una eventuale reiterazione di tali atti da parte dell’Amministrazione, e pertanto, alla stregua del criterio di effettività della tutela giurisdizionale accordata dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, non consente di ritenere assorbite le ulteriori censure di ordine sostanziale dedotte con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che devono più opportunamente essere esaminate congiuntamente;
10. Che, in particolare, con il secondo motivo del gravame parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. l, 3, 6, 21 quinquies L. 241/1990 - Violazione dell'art. 113 R.D. 827/1924 - Violazione dei principi di cui all'art. 97 Cost. e dei principi di correttezza e buona fede - Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, carenza di motivazione e sviamento di potere, in quanto l’Amministrazione Comunale avrebbe utilizzato l'istituto della revoca dell' atto amministrativo in difetto dei presupposti di legge, atteso che non sarebbe ravvisabile un sopravvenuto interesse pubblico concreto ed attuale tale da giustificare l'opportunità di interrompere la procedura di gara attivata, mentre con il terzo motivo lamenta l'eccesso di potere per difetto di presupposto, contraddittorietà ed illogicità, oltre che per carenza di motivazione, per aver l'Ente adottato dapprima atti che bandivano una gara di affidamento di un servizio e poi averli revocati, non per gestire in proprio quel servizio come preannunciato, ma in realtà per affidarlo ad altri soggetti senza ulteriore procedura comparativa di scelta ad evidenza pubblica.
Con motivi aggiunti di ricorso la ricorrente deduce, poi, l’illegittimità derivata dei provvedimenti di
affidamento del servizio di assistenza e soccorso ai bagnanti del litorale del Comune di Fiumicino e servizi di protezione civile, per violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 125, comma Il del D.Lgs. 163/06, oltre che per difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, sviamento di potere e carenza di interesse pubblico, in quanto l'Amministrazione Comunale avrebbe dimostrato di non essere in grado di garantire direttamente il servizio e, conseguentemente, avvalendosi di cottimi fiduciari, non avrebbe conseguito alcun risparmio di spesa.
Infine, si deduce l'illegittimità delle ordinanze sindacali e dei connessi provvedimenti di affidamento dei servizi di protezione civile per illegittimità derivata e per violazione del D.Lgs. 163/2006, in quanto l'Amministrazione non avrebbe potuto affidare parzialmente e direttamente i servizi di protezione civile, ma avrebbe dovuto quantomeno indire una procedura negoziata nella quale invitare anche la ricorrente;
11. Che secondo l’Amministrazione tali censure sono destituite di fondamento, atteso che i presupposti della revoca possono essere, secondo l'art. 21 quinquies, L. n. 241/1990, molteplici. La novella del 2005 avrebbe, infatti, accolto la configurazione della revoca nel suo contenuto più ampio e la consentirebbe, perciò, sia a fronte di sopravvenuti mutamenti nella situazione di fatto ovvero nell' assetto di interessi, sia nel caso in cui si prospetti all'Amministrazione una nuova e diversa valutazione dell'interesse pubblico originario (c.d. ius poenitendi).
Nel caso di specie, l'Amministrazione avrebbe dato contezza negli atti gravati della diversa valutazione dell'interesse pubblico originario, cui sarebbe giunta a seguito di un ulteriore approfondimento del servizio oggetto di gara, nell’obiettivo di conseguire una razionalizzazione dei costi relativi al servizio di Protezione Civile attraverso la massimizzazione del ricorso all'utilizzo di strutture interne all' ente, coordinate con quelle di volontariato esistenti sul territorio.
Pertanto, conclude la Difesa di parte resistente, il diverso disegno organizzativo perseguito dall'Ente, e, dunque, la conseguente inopportunità di procedere ad un affidamento totale del servizio all' esterno, avrebbe legittimato l'Amministrazione a non dare ulteriore corso alla procedura di gara, che era peraltro ancora allo stato iniziale, non essendo stata nominata neppure la commissione di gara.
In particolare, il Comune resistente avrebbe ritenuto di valutare diversamente l'interesse volto a garantire il servizio di protezione civile sul proprio territorio in quanto, da un esame dell'economicità, efficacia ed utilità del servizio configurato dal progetto messo a gara, ci si sarebbe resi conto che una percentuale significativa dei costi del servizio da affidare rimaneva rifèrita ad attività di prevenzione e vigilanza (escluse, quindi, quelle di pronto intervento in emergenza) pari a circa 93.000 euro/anno, cioè al 46% del costo totale del servizio) attribuibili al Comando di Polizia Municipale, lasciando agli Uffici dell'Area Ambiente le funzioni di coordinamento amministrativo e tecnico, con particolare riferimento alle modalità di coinvolgimento del volontariato di protezione civile presente sul territorio.
Quanto, infine, al contestato affidamento del servizio di assistenza e soccorso ai bagnanti, il Comune riferisce di aver indetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, comma Il, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, una procedura negoziata, conclusasi con l’affidamento alla società controinteressata,
alla quale non fu invitata la ricorrente in ragione del comportamento da essa tenuto allo scadere della convenzione (la descritta non consegna delle chiavi dei presidi di primo soccorso, se non dopo tre inviti, di cui l'ultimo costituente una vera e propria diffida, e la riconsegna dei locali in condizioni tali da renderli inutilizzabili), ritenuto tale da menomare la fiducia riposta in capo ad essa da parte dell'Amministrazione;
12. Il Collegio osserva che, se è sicuramente configurabile in astratto la possibilità dell’Amministrazione di mutare legittimamente il proprio orientamento circa le migliori modalità di perseguimento dell’interesse pubblico affidato anche in mancanza di sopravvenienze, salva la tutela del pregiudizio (in questo caso, per responsabilità precontrattuale) arrecato ai privati interessati, nella fattispecie dedotta in giudizio, tuttavia, le concrete modalità concretamente seguite dal Comune intimato palesano i denunciati profili di illegitimità.
La motivazione adottata al fine di giustificare la revoca della procedura pubblica di gara, infatti, fa esclusivo riferimento ad un parte minoritaria dei servizi oggetto dell’affidamento (46% dell’importo, secondo quanto affermato dal Comune stesso), ritenuti suscettibili di gestione diretta da parte degli uffici comunali, senza alcuna previsione circa l’impatto sulle competenze e gli assetti gestionali interni (trattandosi di attività di informazione e prevenzione, talvolta ad elevata specializzazione tecnica, almeno in parte estranee alle attuali attribuzioni della polizia municipale, che si è ritenuto di coinvolgere al riguardo), e senza né alcuna stima circa la compatibilità con le risorse umane, organizzative e finanziarie disponibili, né circa le necessarie interrelazioni con i restanti servizi in precedenza oggetto, per la parte preponderante (54% dell’importo) della gara pubblica poi revocata.
Gli stessi servizi (ed in particolare quelli di assistenza e soccorso ai bagnanti, oggetto dei successivi atti impugnati), venuta meno la procedura di gara bandita a seguito della scadenza della precedente convenzione (già più volte prorogata) e non essendo prevista - né possibile, alla stregua dei fatti narrati – la loro gestione diretta, sono stati da prima affidati in via temporanea alla società controinteressata – la prima volta , addirittura, un mese prima di procedere alla revoca della gara (in data 5.6.08), che pur prevedeva i medesimi servizi – e poi affidati ad un’associazione fra la stessa controinteressata ed una società esercente servizi di vigilanza (quindi sovrapponibili alle suindicate competenze che avrebbe dovuto svolgere, secondo quanto dichiarato, la polizia municipale), a seguito di una semplice "gara ufficiosa", priva di pubblicità, alla quale la ricorrente non è stata affatto invitata, al di fuori di ogni garanzia procedimentale e sulla base di argomentazioni del tutto inidonee, in quanto riferite al contenzioso insorto, circa il nuovo affidamento, dopo la scadenza della precedente convenzione, ovvero a pretese violazioni della stessa convenzione, peraltro mai contestate prima della sua scadenza pur essendo –secondo quanto dedotto dallo stesso Comune- immediatamente conoscibili da parte dell’Amministrazione vigilante.
13. Che conclusivamente, a giudizio del Collegio, emerge una complessiva sequenza di atti dell’Amministrazione, ritualmente impugnata con il ricorso ed i motivi aggiunti, nell’ambito della quale le finalità dichiaratamente perseguite con l’atto di avvio della sequenza (la gestione diretta del servizio da parte dell’amministrazione) finiscono per essere contraddette e prima ancora negate, per almeno una parte dei servizi originariamente messi a gara pubblica, che vengono successivamente fatti oggetto di affidamento temporaneo diretto ovvero di semplice gara informale, e che tale considerazione vale a far ritener la sussistenza dei denunciati vizi di eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, carenza di motivazione e sviamento di potere, con la conseguente violazione dei principi di correttezza e buona fede e dei superiori principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. oltrechè la specifica violazione del D.Lgs. n. 163/2006 in relazione all’indebita esclusione della ricorrente dalla indicata successiva gara informale.
14. Che il ricorso deve pertanto essere accolto, con l’annullamento dell’iniziale revoca del bando di gara e di tutti i successivi atti impugnati, meglio evidenziati in motivazione, con effetti che non possono non riverberarsi sui discendenti rapporti negoziali, conseguendone altresì l’obbligo dell’Amministrazione di procedere alla tempestiva indizione di una nuova procedura di gara, assistita da idonee garanzie di pubblicità, trasparenza ed imparzialità in conformità al vigente ordinamento, per l’affidamento di tutti i servizi compresi nell’originario bando di gara illegittimamente revocato, per i quali non venga prima espressamente disposta, e poi integralmente attuata, la gestione diretta da parte dei pubblici uffici comunali.
Le spese devono, infine, seguire la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II Bis, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Comune intimato al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, quantificate in Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre ad oneri ed accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Eduardo Pugliese, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Mariangela Caminiti, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2010



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