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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 16 marzo 2010 n. 4170
Pres. Perrelli Est. Riccio
Mitrano F. e Traniello G., (Avv. G. Amorelli, D. Ciano) c/ Comune di Gaeta
(Avv. A. Rak).


1. Edilizia ed urbanistica – Concessione – Rilascio - Piano attuativo – Adozione – Necessità – Presupposti – Densità abitativa - Limiti.

 

2. Edilizia ed urbanistica – Commissione edilizia – Componenti – Organi politici – Esclusione – Dirigente amministrativo – Ammissibilità.

1. Ai fini del rilascio di una concessione edilizia il comune è tenuto ad accertare la compatibilità effettiva del nuovo insediamento edilizio rispetto allo stato di urbanizzazione della zona, tenendo conto della situazione esistente e non delle opere solo programmate nell’ambito del Piano regolatore, ma non è tenuto ad adottare un piano attuativo qualora l’intervento costruttivo del privato risulti a seguito di una preventiva verifica della concreta urbanizzazione dell'area, compatibile con il preesistente aggregato abitativo . Al contrario, vi è la necessità del piano attuativo quando, pur trattandosi di porzioni di territorio completamente edificate ed urbanizzate, occorra mantenere entro limiti opportuni la densità abitativa ed assicurare gli standards inderogabili al fine di non aggravare situazioni di congestione edilizia ed urbanistica(1).

 

2. La commissione edilizia comunale non può essere composta, e tantomeno presieduta, da organi politici dell'ente locale, risultandone in caso contrario violato il principio di separazione delle funzioni politiche da quelle amministrativo-gestionali, sancito nell'ordinamento degli enti locali dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000(2). Pertanto, è da ritenersi ammissibile la presenza del dirigente amministrativo nell’ambito della commissione edilizia.

 

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(1) Cfr. TAR Lombardia, sez. II, 29 dicembre 2001 n. 8448.
(2) Cfr. TAR Lombardia, sede di Milano, Sez. II, 17 dicembre 2009 n. 5602.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 6294 del 1999, proposto da: Mitrano Filippo, Giuseppina Traniello, rappresentati e difesi dagli avv. Giampiero Amorelli, Dorodea Ciano, con domicilio eletto presso Giampiero Amorelli in Roma, via dei Mille, 41/A;

contro



Comune di Gaeta, rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Rak, con domicilio eletto presso Annamaria Rak in Gaeta, Pzza Xix Maggio, 10 c/o Uff Leg Com; Regione Lazio;

Sul ricorso numero di registro generale 13512 del 1999, proposto da: Mitrano Filippo, Giuseppina Traniello, rappresentati e difesi dagli avv. Giampiero Amorelli, Dorodea Ciano, con domicilio eletto presso Giampiero Amorelli in Roma, via dei Mille, 41/A;

contro



Comune di Gaeta, rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Rak, con domicilio eletto presso Annamaria Rak in Gaeta, Pzza Xix Maggio, 10 c/o Uff Leg Com; Regione Lazio;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



quanto al ricorso n. 6294 del 1999:
dell’atto del 17.2.1999 prot. n. 27474 con cui il dirigente del VII Settore del Comune di Gaeta ha comunicato il parere espresso dalla Commissione edilizia integrata in merito alla sanabilità di un manufatto abusivo realizzato ed avente le dimensioni di mt. 14,00 x 8,30.
quanto al ricorso n. 13512 del 1999:
dell’ordinanza n. 194 del 10.6.1999 con cui si ordina la demolizione del manufatto abusivo; del provvedimento n. 2314 del 12.8.1999 con cui il sindaco ha respinto la richiesta di concessione in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47 del 1985 nonché della deliberazione del C.C. n. 89 del 2.10.1996 di approvazione del regolamento di attuazione della legge Regionale n. 59 del 1995.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gaeta e di Comune di Gaeta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2010 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con il ricorso, notificato il 19 aprile 1999 e depositato il successivo 12 maggio, l’interessata, quale avente causa del de cuius responsabile della realizzazione abusiva di un manufatto edilizio in zona soggetta a vincolo paesistico (aree parzialmente agricole contigue al litorale e ad insediamenti consolidati), ha impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe perché lesivo del proprio interesse connesso al mantenimento delle opere già realizzate.
Al riguardo, la medesima ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.
Si è costituito in giudizio il Comune di Gaeta, il quale ha eccepito, in rito, l’innammissibilità del gravame per mancanza di un atto autonomamente impugnabile, e, nel merito, l’infondatezza delle doglianze prospettate.
Successivamente, il Comune di Gaeta ha adottato sia l’ordinanza di demolizione del manufatto abusivo di cui sopra, sia l’atto esplicito di diniego della richiesta concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 della L. n. 47/1985.
Per l’impugnazione di tali provvedimenti è stato inoltrato il secondo ricorso n. 13512/1999, notificato il 28 settembre 1999 e depositato il successivo 26 ottobre, prospettando al riguardo come motivi di doglianza la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici, tra cui in particolare il difetto di istruttoria.
Nella camera di consiglio del 18 novembre 1999 la Sezione ha respinto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
All’udienza del 25 gennaio 2010 le cause sono state poste in decisione.

DIRITTO



Preliminarmente, si ritiene che i ricorsi sopra indicati possano essere riuniti per una evidente connessione soggettiva ed oggettiva.
Per quanto riguarda il primo ricorso il Collegio rileva che l’eccezione di parte resistente è fondata per la natura e la funzione del provvedimento impugnato (parere obbligatorio della commissione edilizia integrata) che non definisce affatto il procedimento avviato dalla domanda di concessione edilizia ex art. 13 della legge n. 47 del 1985.
Ciò lo si desume anche dal fatto che l’originario interessato – sig. Mitrano Filippo – ha impugnato il provvedimento finale di diniego della concessione in parola con altro ricorso iscritto al n. di Registro Ricorsi 13512/1999.
Per ciò che riguarda tale ultimo mezzo di gravame la parte istante prospetta come primo motivo di impugnazione la violazione dell’art. 31 della legge n. 1150 del 1942 nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di presupposto poiché l’amministrazione resistente avrebbe negato il rilascio della concessione edilizia sull’errato presupposto che l’area interessata dall’intervento urbanistico, nonostante la presenza di una consistente edificazione ed urbanizzazione, dovesse essere dotata di uno strumento attuativo della disciplina prevista dal vigente PRG.
L’argomento non è di per sé esaustivo della vicenda in contestazione poiché gli argomenti enunciati dalla C.E.I. e condivisi dal dirigente responsabile del VII Settore del Comune di Gaeta si fondano anche sulla rilevata eccedenza del volume massimo ammissibile e dei limiti di densità abitativa derivante dall’applicazione dell’art. 3 del D.M. n. 1444/1968, nonché sul contrasto con l’art. 17 delle N.T.A. del P.T.P. del sub-ambito 14 poiché costituisce una tipologia di intervento incompatibile con la salvaguardia dell’ambiente tutelato.
In ragione dei rilievi sollevati dall’amministrazione comunale il ricorrente ha prospettato come motivi di gravame la violazione dell’art. 26, lett. e), sottozona C5 delle N.T.A., il difetto di istruttoria ed il travisamento poiché, applicando l’indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq. 0,50 l’edificio costruendo sarebbe inferiore a quello ammissibile.
Le suddette doglianze non hanno pregio poiché come rilevato dai chiarimenti forniti dal Settore Urbanistica - rientrando l’immobile nella zona C5 – Nuova Espansione del vigente P.R.G., nonché in Zona IM del P.T.P. sub ambito 14, definita come “Zone agricole contigue al paesaggio costiero agli insediamenti consolidati” – l’indice fondiario applicabile per la determinazione delle volumetrie massime assentibili è pari a mc/mq. 0,015 che renderebbe la volumetria erroneamente calcolata dal ricorrente di per sé eccessiva.
Per ciò che concerne poi il superamento dei limiti di densità abitativa previsti dall’art. 3, ultimo comma, del D.M. n. 1444 del 1968 l’istante sostiene che tale argomento, oltre ad essere generico, contiene in sé un incipit destinato al pubblico pianificatore piuttosto che al privato costruttore.
L’assunto non è affatto condivisibile poiché, ai fini del rilascio di una concessione edilizia - laddove non è necessario uno strumento urbanistico attuativo, ancorché previsto dal piano regolatore generale, a seguito di una previa verifica della concreta urbanizzazione dell'area in cui verrebbe ad inserirsi l'intervento costruttivo del privato - per il suo armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria il comune è tenuto ad accertare la compatibilità effettiva del nuovo insediamento edilizio rispetto allo stato di urbanizzazione della zona, senza che ciò implichi qualsivoglia disapplicazione del piano regolatore stesso, tenendo conto della situazione esistente e non delle opere solo programmate; tuttavia, vi può essere talora la necessità del piano attuativo quando, pur trattandosi di porzioni di territorio completamente edificate ed urbanizzate, occorra mantenere entro limiti opportuni la densità abitativa ed assicurare gli standards inderogabili al fine di non aggravare situazioni di congestione edilizia ed urbanistica (Cfr. TAR Lombardia, sez. II, 29 dicembre 2001 n. 8448).
Ciò vuol dire che gli stessi limiti inderogabili, seppure predisposti per disciplinare l’attività di programmazione dei Comuni, possono impedire anche il rilascio di concessioni edilizie, che se attuate, concorrerebbero ad aggravare il peso della densità abitativa in atto.
Priva di rilevanza è, altresì, la doglianza in cui si contesta la presenza del dirigente amministrativo deputato a provvedere nell’ambito della commissione edilizia che ha formulato il parere.
Il principio invocato di separazione tra gli organi è applicabile soltanto rispetto a quelli di stretta derivazione politica. Infatti, in giurisprudenza è stata ritenuta illegittima la composizione di una commissione edilizia per la presenza in essa di un sindaco o assessore.
La commissione edilizia comunale non può essere composta, e tantomeno presieduta, da organi politici dell'ente locale, risultandone in caso contrario violato il principio di separazione delle funzioni politiche da quelle amministrativo-gestionali, sancito nell'ordinamento degli enti locali dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (Cfr. TAR Lombardia, sede di Milano, Sez. II, 17 dicembre 2009 n. 5602).
Stante la legittimità dei predetti motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia in sanatoria perde di ogni rilevanza ogni altra doglianza preordinata a censurare la compatibilità ambientale dell’interevento urbanistico da assentire con le caratteristiche particolari della zona interessata.
Per tutte le ragioni espresse, il Collegio dichiara inammissibile il primo ricorso per difetto di interesse ad agire e respinge il secondo perché infondato.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione Seconda Ter,
previa riunione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, dichiara il primo inammissibile e respinge il secondo.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Daniele Dongiovanni, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/03/2010



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