T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 28 gennaio 2010 n. 519
Pres. A. Guida, est. F. Guarracino
Fontana Costruzioni S.p.A. (Avv. Biagio Capasso) c. Ministero dell’Interno
(Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Comune di Casapesenna (Avv. Victor
Gatto) c. Prefetto di Caserta (N.C.) |
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1. Contratti della P.A. - Informative antimafia interdittive ex art. 4 d.lgs. n. 490/94 - Richiamo a meri rapporti di parentela con il legale rappresentante della società – Illegittimità – Sussiste.
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2. Contratti della P.A. - Risoluzione del contratto di appalto - A seguito di informativa antimafia – Formulata in termini generici - illegittimità – Sussiste – Fattispecie
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3. Contratti della P.A. - Risoluzione del contratto di appalto - A seguito di informativa antimafia – Fondata su di un improvviso aumento di capitale – Obbligo di adeguata istruttoria - Sussiste – Risoluzione illegittima
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1. E’ illegittima l’informativa antimafia interdittiva ex art. 4 D.Lgs. 490/94 motivata con il richiamo a meri rapporti di parentela tra soggetti presuntivamente legati alla criminalità organizzata e il legale rappresentante della società, quando nell’informativa stessa non sia evidenziata la esistenza di elementi ulteriori, limitandosi ad evidenziare, dunque, quale circostanza significativa, il solo rapporto di consanguineità, che tuttavia è da solo inidoneo a fondare il giudizio antimafia negativo
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2. E’ illegittimo il provvedimento di risoluzione di un contratto di appalto adottato sulla base di una informativa antimafia ex art. 4 DLgs. 490/94, laddove la stessa sia formulata in termini generici che non consentono di apprezzarne il contenuto, ovvero non sorretta da adeguata istruttoria e sufficiente motivazione in merito alla reale sussistenza del rischio di infiltrazione mafiosa nella società (Nella specie non sono stati indicati i nominativi dei soggetti sottoposti a controllo di Polizia insieme all’Amministratore della società esclusa dalla gara).
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3. E’ illegittimo il provvedimento di risoluzione di un contratto di appalto adottato sulla base di una informativa antimafia tipica ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 490/94, laddove la stessa sia fondata sulla circostanza che nella società ci sia stato un improvviso aumento di capitale sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dall’azienda e dai soci, senza che l’autorità giudiziaria abbia preventivamente controllato, se in relazione all’ammontare ed al periodo dei versamenti, questi fossero sostenibili o meno in base alla condizione economica e patrimoniale di chi li aveva effettuati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4581 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Fontana Costruzioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., geom. Nicola Fontana, rappresentata e difesa dall’avv. Biagio Capasso e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli, viale A. Gramsci n. 19;
contro
- Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici ex lege domicilia in Napoli, via A. Diaz n. 11 - Comune di Casapesenna, in persona del sindaco legale rappresentante p.t., dott. Fortunato Zagaria, rappresentato e difeso dall’avv. Victor Gatto, con cui elettivamente domicilia in Napoli, Calata San Marco n. 13 presso lo studio legale Iorio – Ronga; - Prefetto di Caserta, non costituito.
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per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
a) della nota della Prefettura di Caserta, pervenuta al Comune di Casapesenna in data 23/07/2009 ed acquisita al protocollo comunale con il n. 3691, dalla quale si evince che: “nei confronti della Fontana Costruzioni spa con sede in S. Cipriano d’Aversa (CE) e di Fontana Nicola nato il 19/09/1974 a Caserta, allo stato degli accertamenti, sussistono le cause interdittive di cui all’art. 4 del D. Lgs. dell’8.08.1994 n. 490 pur in assenza delle cause di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575”;
b) di ogni atto istruttorio, preparatorio, propedeutico, connesso e consequenziale della predetta nota;
c) della nota prot. n. 3786 del 30/07/2009, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Casapesenna, in conseguenza del provvedimento impugnato sub a), ha disposto “la interruzione di ogni forma contrattuale collaborativa in essere o da porre in essere stante il perdurare del predetto provvedimento”;
d) del Protocollo d’Intesa per l’Incremento della Collaborazione Istituzionale in Materia di Pubblici Appalti della Prefettura di Caserta, richiamato nella nota impugnata sub c);
e) di ogni atto istruttorio, preparatorio, propedeutico, connesso e consequenziale;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
1) della nota della Prefettura di Caserta del 3.9.2009, prot. n. 1242/12B16/Area 1;
2) della nota del Comune di Casapesenna del 23.06.2009 prot. 3168;
3) della verifica antimafia nei confronti della società Fontana Costruzioni S.p.A.;
4) della nota della Prefettura di Caserta del 10.07.2009, prot. n. 1242/12b-16/ANT;
5) della nota della Regione Carabinieri Campania — Comando Provinciale di Napoli dell’11.05.2007 prot. n. 307/1-3;
6) della nota della Questura di Napoli del 25 10 2007— Cat A14 — Gabinetto OP;
7) della nota della Regione Carabinieri Campania — Comando Provinciale di Napoli del 19.12.2008 n. 471540/2-1.
8) delle note del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta n. 0198978/11-18 del
31.07.2007 e n. 019897811-3P del 09.09.2007;
9) della nota della Prefettura di Napoli n. 1234 Area I TER del 04.07.2007;
10) della nota della Questura di Napoli n. A!/2007/DIGOS del 02.05.2007;
11) della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli n. 307/1-3 dell’11.05.2007;
12) della nota della Prefettura di Napoli n. 367/Area I TER del 06.11.2007;
13) della nota della Questura di Napoli n. A/4 Gabinetto OP del 25.10.2007;
14) della nota del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta n. 0198978/11-5 P del 05.02.2008;
15) della relazione dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine del 07.02.2008;
16) delle note della Questura di Caserta n. 22/2008MA del 15.02.2008 e del 17.04.2008;
17) della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta n. 0198978/11-13 P;
18) della nota del Comando Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta n. 2472 dell’11.04.2008;
19) della nota della Guardia di Finanza di Napoli n. 6579/GICO/4/C.O./RUB del 13.02.2008;
20) della nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli n. 125/NA/E7 prot. 54/07 del 04.09.2008;
21) della nota della Prefettura di Napoli n. 395/Area 1 Ter del 26.01.2009;
22) della nota del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli n. 0471540/2-1 P del 19.12.2008;
23) della nota della Prefettura di Napoli n. 395/Area 1 TER del 16.04.2009;
24) della nota della Questura di Napoli n. 2651/09/Sq. Mobile T.O. del 16.03.2009;
25) della relazione della Questura di Caserta CAT QZ/Z/ANT/B.N. del 31.01.2009;
26) della relazione delle Forze dell’Ordine del 03.07.2009;
27) della segnalazione CED del Dipartimento di P.S. del Ministero dell’interno del 10.07.2008;
28) di ogni atto istruttorio, preparatorio, propedeutico, connesso e consequenziale;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casapesenna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 la relazione del dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Col ricorso in esame la Fontana Costruzioni s.p.a., premettendo di essere risultata aggiudicataria di un project financing per la progettazione, esecuzione e gestione dell’ampliamento e completamento del cimitero del Comune di Casapesenna, giusta comunicazione effettuatale con nota prot. n. 2761 del 27 maggio 2009, ha impugnato, unitamente alla presupposta informativa antimafia, la nota prot. n. 3786 del 30 luglio 2009 con cui il responsabile del Servizio Tecnico del predetto Comune ha disposto nei suoi confronti «l’interruzione di ogni forma contrattuale, collaborativi in essere o da porre in essere» a seguito della comunicazione di una informativa antimafia interdittiva emessa a suo carico da parte del Prefetto di Caserta.
Deducendo illegittimità degli atti impugnati per carenza istruttoria e difetto di motivazione, nonché per carenza di presupposti per l’inesistenza di qualunque forma di condizionamento malavitoso, la ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio depositando la informativa antimafia (nota prot. n. 1242/12.B.16/ANT/AREA 1^ del 10 luglio 2009 del Prefetto di Caserta), unitamente ad atti della relativa fase istruttoria.
A seguito di tale deposito la società ricorrente ha proposto motivi aggiunti, notificati il 1° ottobre e depositati l’8 ottobre 2009.
Con ordinanza n. 2360 del 21 ottobre 2009 la domanda cautelare è stata respinta, disponendo al contempo il deposito di tutti gli atti e documenti posti a base dell’informativa prefettizia impugnata.
L’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta ha provveduto ad eseguire l’incombente istruttorio.
Il 25 novembre 2009 il Comune di Casapesenna si è costituito in giudizio con memoria difensiva, concludendo per il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 25 novembre 2009 e depositato il 2 dicembre 2009, nonché una nuova domanda cautelare, notificata il 3 dicembre e depositata il 4 dicembre 2009. Ha, altresì, prodotto in vista dell’udienza di discussione una memoria conclusionale per insistere per l’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2009 la causa è stata posta in decisione, previa discussione in camera di consiglio della domanda cautelare, che è stata accolta con ordinanza n. 2908 pubblicata lo stesso giorno.
DIRITTO
1. - E’ controversa in giudizio la legittimità della nota prot. n. 1242/12.B.16/ANT/AREA 1^ del 10 luglio 2009 del Prefetto della provincia di Caserta, con cui è stata affermata la sussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 4 del d.lgs. dell’8 agosto 1994, n. 490, pur in assenza delle cause di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, nei confronti dell’impresa Fontana Costruzioni s.p.a. e del suo amministratore unico Fontana Nicola, nonché la legittimità della conseguente determinazione (nota prot. n. 3786 del 30 luglio 2009) con cui il responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Casapesenna ha disposto nei confronti della società medesima la interruzione di ogni rapporto contrattuale, attuale o futuro.
2. – Dagli atti di causa emerge che il giudizio di controindicazione sui soggetti summenzionati è stato fondato su una ritenuta contiguità della società Fontana Costruzioni ad un noto sodalizio criminale, che sarebbe avvalorata da collegamenti indiziari a carico di Fontana Luigi, padre dell’attuale amministratore della società, e dello stesso Fontana Nicola, nonché da operazioni imprenditoriali e finanziarie (acquisto di azienda; aumento di capitale) che, non sostenibili dai soci con mezzi propri, adombrerebbero un fenomeno di riciclaggio di denaro di provenienza illecita.
2.1 - In particolare, dal verbale della riunione del 3 luglio 2009 risulta che la proposta del Gruppo ispettivo antimafia (G.I.A.) di emissione del provvedimento interdittivo a carico della Fontana Costruzioni s.p.a. è stata adottata in base alle seguenti note informative delle Forze dell’ordine:
- nota della Questura di Napoli – D.I.G.O.S. – n. Cat. A 1/2007/DIGOS del 2 maggio 2007, in cui si asserisce che la Fontana Costruzioni «risulta legata ad organizzazioni malavitose del casertano», affermando che su di essa avrebbe provveduto a rendere informativa il Comando provinciale dei Carabinieri;
- nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli prot. 307/1-3 dell’11 maggio 2007, ove si riferisce che Fontana Nicola, titolare del 95% del capitale sociale ed amministratore della Fontana Costruzioni, è figlio di Fontana Luigi, il quale è componente del consiglio di amministrazione della Co.GE.IM.TEC unitamente al cognato di un membro acclarato del clan Zagaria;
- nota della Questura di Napoli n. Cat. A/4- Gabinetto - OP del 25 ottobre 2007, che alle predette circostanze aggiunge che:
• «da informazioni acquisite dagli organi investigativi, è emerso che la Società Fontana s.r.l. risulterebbe vicina al clan Zagaria, in quanto fungerebbe da prestanome per il riciclaggio dei proventi illeciti»;
• nel 1998 Fontana Nicola e De Rosa Maria hanno acquistato l’impresa individuale del Fontana Luigi (padre del primo e marito della seconda) per un valore dichiarato di £. 200 milioni «pur disponendo di un capitale irrisorio»; nel novembre 1998 la quota societaria della De Rosa è stata venduta a Fontana Elvira per £. 10.000.000;
• il 16 gennaio 2007 la società si è trasformata da s.r.l. in s.p.a. aumentando il capitale sociale da € 10.400,00 ad € 1.000.000,00, «che appare enormemente sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dall’azienda e dai soci», evidenziandosi al riguardo che l’altra socia Fontana Elvira, sorella di Fontana Nicola e subentrata nel novembre 1998 nella quota della madre De Rosa Maria, era «priva di redditi e pregresse esperienze professionali»;
• «quale apparente giustificazione dell’arricchimento improvviso, gli interessati sembra abbiano diffuso la notizia di una vincita al lotto»
- nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Caserta n. 0198978/11-5 del 5 febbraio 2008, che riferisce che in data 10 marzo 2000 il Fontana Nicola «sentito in merito ad una patita estorsione ad opera di elementi del clan dei casalesi, negava tale evento dichiarando di non aver mai subito ogni forma di estorsione»;
- nota del Comando provinciale Carabinieri di Napoli n. 0471540/2-1 di prot.llo “P” del 19 dicembre 2008, in cui si riporta che:
• un sindaco effettivo della Fontana Costruzioni s.p.a. ha a suo carico un procedimento penale con richiesta di rinvio a giudizio per riciclaggio con l’aggravante, tra l’altro, di cui all’art. 7 d.l. 152/91 conv. in l. 203/91 (secondo cui “per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà”);
• Fontana Nicola è altresì socio consigliere della società AZ Leasing s.p.a., alla quale la Fontana Costruzioni s.p.a. partecipa per una quota di € 250.000,00); altro socio consigliere della AZ Leasing s.p.a., tale Ferriero Lorenzo, sarebbe stato controllato con Laudante Giuseppe, più volte denunciato per vari reati; a quest’ultimo proposito il Gruppo ispettivo antimafia, nel verbale in esame, afferma: «si rammenta che Ferriero Lorenzo lo ritroviamo nella CO.GE.FER. mentre Laudante Giuseppe nella Energia Pulita Pietramelara sul conto delle quali è stato emesso un provvedimento interdittivo antimafia».
Quanto al provvedimento prefettizio prot. n. 1242/12.B.16/ANT/AREA 1^ del 10 luglio 2009, esso si limita a richiamare i singoli atti istruttori.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dall’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta emergono i seguenti ulteriori elementi segnalati dalle Forze dell’ordine all’autorità prefettizia:
- con nota della Questura di Caserta prot. Q.2.2/2008-MA del 15 febbraio 2008 si riferisce che «agli atti di ufficio, inoltre, risulta una segnalazione della Questura di Avellino del 19 aprile 2007 di colpi d’arma da fuoco esplosi da ignoti verso escavatore e container adibito ad ufficio – deposito della ditta impegnata per lavori in Lauro (AV)» (la segnalazione del Questore di Avellino è anch’essa agli atti);
- con nota prot. 2651/09/Sq.Mob.T.O. del 16 marzo 2009 della Questura di Napoli – Squadra Mobile si afferma sul conto di Fontana Nicola che «il predetto, amministratore unico della ATI Fontana costruzioni, risulta controllato con vari personaggi ritenuti vicini al gruppo criminoso del latitante Zagaria Michele. Tali controlli riscontrano le notizie informative di quest’ufficio che indicano il predetto vicino al clan Zagaria» (la nota della Squadra mobile è, inoltre, richiamata nella nota della Questura di Napoli Divisione Polizia Anticrimine & Sezione Settore Informazioni Antimafia n. P. 15547/08– 6° -I-B U 4347/09 del 25 aprile 2009).
3. – Gli elementi da cui sarebbe desumibile la contiguità dell’impresa con la criminalità organizzata sono, dunque, identificati innanzitutto nei collegamenti di Fontana Luigi, padre dell’attuale amministratore della società, e di Fontana Nicola, amministratore della società, nonché nella richiesta di rinvio a giudizio per il reato di riciclaggio, con aggravante specifica, a carico di un sindaco effettivo della società.
Infatti, gli ulteriori riferimenti alle operazioni di acquisto di azienda ed aumento di capitale, che non sarebbero state sostenibili con mezzi propri, acquistano valenza indiziaria di un possibile riciclaggio di denaro di provenienza illecita in virtù proprio dei predetti elementi rivelatori di una contiguità dei summenzionati soggetti con la criminalità organizzata, oltre che del richiamo a fonti confidenziali sul rapporto tra la società ed il suo amministratore con una nota consorteria criminale.
Tanto premesso, su questi elementi deve osservarsi quanto segue.
Sul conto di Fontana Luigi viene riferito unicamente che egli è consigliere di amministrazione della Co.GE.IM.TEC, di cui sarebbe consigliere anche il cognato di un membro del clan Zagaria.
La circostanza non appare significativa.
Per costante e condivisibile orientamento sulla significatività dei rapporti di mera parentela, infatti, il solo rapporto di affinità che leghi un soggetto ad un esponente della criminalità organizzata, se non rafforzato da altre circostanze, non costituisce indizio sufficiente di contiguità mafiosa: tanto meno, allora, esso può assumere tale valore per un terzo estraneo, che si trovi a partecipare, col primo, in un organo collegiale di una società.
Sul conto di Fontana Nicola sono state addotte quali circostanze significative (oltre a quanto riferito dalle predette fonti riservate) l’essere socio consigliere di una società (AZ Leasing s.p.a.) di cui un altro socio consigliere presenterebbe elementi di pregiudizio, nonché l’essere stato controllato con vari personaggi ritenuti vicini al gruppo criminoso del latitante Zagaria Michele.
Con riferimento alla partecipazione del Fontana quale socio consigliere della AZ Leasing, come si è già visto, nella summenzionata nota del Comando provinciale Carabinieri di Napoli del 19 dicembre 2008 viene riferito che socio consigliere della AZ Leasing (partecipata dalla Fontana Costruzioni) è tale Ferriero Lorenzo, controllato con Laudante Giuseppe, più volte denunciato per vari reati, ed in proposito nel verbale del GIA si afferma: «si rammenta che Ferriero Lorenzo lo ritroviamo nella CO.GE.FER. mentre Laudante Giuseppe nella Energia Pulita Pietramelara sul conto delle quali è stato emesso un provvedimento interdittivo antimafia».
La compartecipazione societaria col Ferriero Lorenzo, in virtù degli elementi di pregiudizio che presenterebbe quest’ultimo (il coinvolgimento nella vicenda CO.GE.FER.; la sua frequentazione con un soggetto controindicato), darebbero, dunque, conto del possibile legame di Fontana Nicola con la criminalità organizzata.
Senonché, la ricorrente obietta che l’amministrazione ha omesso di precisare che il provvedimento interdittivo antimafia a carico della CO.GE.FER. è stato annullato da questa Sezione con sentenza n. 9369 del 3 novembre 2006: circostanza questa di decisivo rilievo ai fini del giudizio di logicità delle conclusioni raggiunte dalla amministrazione, che avrebbe dovuto considerare tale circostanza e, qualora mai nelle more fosse stato emanato un nuovo provvedimento antimafia in base a nuovi elementi di fatto, avrebbe dovuto darne esplicito conto; in tal modo, infatti, residua a carico del Ferriero, quale elemento di possibile pregiudizio, soltanto la circostanza dell’essere stato controllato con un soggetto denunciato (non è noto se, successivamente, rinviato a giudizio o condannato) per reati non specifici, il che appare evidentemente insufficiente per avvalorare un giudizio di contiguità mafiosa a carico del Fontana Nicola, per di più per il tramite del Ferriero (non essendo dedotto alcun rapporto o frequentazione tra il Fontana ed il Laudante).
Quanto al fatto che il Ferrara Nicola sarebbe stato controllato con vari personaggi ritenuti vicini al gruppo criminoso del latitante Zagaria Michele, l’affermazione, contenuta originariamente nella citata nota del 16 marzo 2009 della Questura di Napoli – Squadra Mobile e quindi ripresa nella nota del 25 aprile 2009 della Divisione Polizia Anticrimine & Sezione Settore Informazioni Antimafia della stessa Questura, è formulata in termini generici che non consentono di apprezzarne il contenuto, poiché non indica il nominativo dei soggetti controindicati con i quali il Ferrara sarebbe stato controllato, non chiarisce in base a quali elementi sia stato possibile “ritenerli vicini” al predetto gruppo criminoso (se, cioè, essi annoverino condanne penali, rinvii a giudizio o precedenti di altro genere, ovvero la “notizia” provenga da fonti riservate), non precisa il tempo, il luogo o le circostanze del controllo (da cui dipende l’attualità dell’avvenimento e la possibilità di discorrere di vere e proprie frequentazioni o di semplici ed occasionali episodi).
Si tratta, perciò, di affermazioni incapaci di offrire, nella loro indeterminatezza, elementi di giudizio ancorché indiziari, tanto è vero che le addotte circostanze non risulta affatto richiamate tra quelle assunte a supporto delle conclusioni raggiunte dal G.I.A. della riunione del 3 luglio 2009.
Permane, infine, la vicenda della richiesta di rinvio a giudizio di un sindaco effettivo della società per riciclaggio con l’aggravante di cui all’art. 7 d.l. 152/91 conv. in l. 203/91.
La ricorrente contesta la decisività della circostanza, sostenendo che la nomina a sindaco effettivo era avvenuta il 16 gennaio 2007 in occasione della trasformazione in società per azioni, quando gli amministratori della società non sarebbero stati a conoscenza della predetta circostanza, e che, appresa la notizia nel corso del presente giudizio, erano stati chiesti chiarimenti all’interessato, che, dichiarandosi del tutto estraneo ai fatti contestati, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico nella assemblea dei soci del 12 settembre 2009.
In effetti, gli organi investigativi non hanno chiarito per quale ragione il procedimento penale per riciclaggio aggravato a carico di un sindaco della società, cioè di un membro dell’organo collegiale di controllo e non dell’organo amministrativo dell’impresa, come tale estraneo alla gestione sociale e privo di poteri di rappresentanza, potesse condurre senz’altro ad un giudizio di permeabilità della azione e degli interessi imprenditoriali all’influenza della criminalità organizzata (ad esempio, nel caso in cui il pregiudizio a carico del sindaco fosse stato noto e nondimeno tollerato, o quello in cui il sindaco svolgesse, al di là della carica rivestita, un ruolo attivo nella gestione della società ecc.), con motivazione che sarebbe dovuta essere, dunque, ben più stringente, anche alla luce del fatto che, per l’inadeguatezza degli altri elementi innanzi esaminati, la circostanza in esame finirebbe per essere l’unica a sorreggere, sia pur su un piano puramente indiziario, la grave conclusione secondo cui le provviste adoperate dai soci e dalla società per le cennate operazioni di aumento di capitale e di acquisto di azienda sarebbero frutto di riciclaggio.
Da qui la fondatezza delle censure proposte.
4. – Per altro verso, la società ricorrente contesta la fondatezza del “teorema accusatorio” (come definito nel primo ricorso per motivi aggiunti) secondo cui essa fungerebbe da prestanome del clan dei casalesi per il riciclaggio di proventi illeciti, opponendo sul piano fattuale una ricostruzione delle vicende legate all’acquisto dell’azienda del Fontana Luigi e all’aumento di capitale sociale intesa a dimostrare la piena sostenibilità finanziaria delle stesse e, dunque, l’arbitrarietà delle conclusioni raggiunte dalla amministrazione.
5. – Infondata al riguardo è l’eccezione preliminare del Comune di Casapesenna, secondo cui per contestare nel merito le circostanze riferite dalla Prefettura la ricorrente avrebbe dovuto proporre querela di falso: nessuno degli atti in contestazione, infatti, consiste nell’attestazione da parte di un pubblico ufficiale di fatti e circostanze avvenuti in sua presenza, sì da essere assistito da pubblica fede.
6. – Come si è detto, l’Autorità di pubblica sicurezza ha sostenuto che nel 1998 Fontana Nicola e De Rosa Maria avrebbero acquistato l’impresa individuale del Fontana Luigi (padre del primo e marito della seconda) per un valore di £. 200 milioni «pur disponendo di un capitale irrisorio» e che nel gennaio 2007 alla trasformazione della società Fontana Costruzioni da s.r.l. a società per azioni si sarebbe accompagnato un aumento di capitale (da € 10.400,00 a € 1.000.000,00) «enormemente sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dall’azienda e dai soci» (nota Questura di Napoli n. Cat. A/4- Gabinetto - OP del 25 ottobre 2007).
Le due circostanze - unitamente al fatto che «quale apparente giustificazione dell’arricchimento improvviso, gli interessati sembra abbiano diffuso la notizia di una vincita al lotto» - avvalorerebbe l’affermazione, non altrimenti supportata (se non da un generico richiamo a non meglio specificate «informazioni acquisite dagli organi investigativi»), che la Fontana Costruzioni «fungerebbe da prestanome per il riciclaggio dei proventi illeciti» (cfr. nota della Questura di Napoli ult. cit.).
In merito alla prima vicenda, obietta la società ricorrente che l’importo della cessione della ditta individuale Fontana Luigi alla società Fontana Costruzioni s.r.l. - che all’epoca, contrariamente a quanto riferito dalla Questura, sarebbe stata ancora di proprietà dello stesso Fontana Luigi e di sua moglie - sarebbe stato in realtà corrisposto attraverso rate mensili di £. 30 milioni ed un versamento finale di £. 18.940.000, pagati non già con mezzi propri dei soci, ma attraverso flussi di cassa provenienti dall’attività di gestione della società medesima, il cui volume di affari sarebbe negli anni cresciuto da una somma corrispondente a € 253.457,18 per l’anno 1997 (primo anno di attività) agli € 11.633.300,00 dell’anno 2008, per un volume di affari complessivo, dal 1997 al 2008, di € 48.322.997,43, ed un incremento del patrimonio netto, a fine esercizio 2008, di € 2.982.111,00.
In merito alla seconda vicenda, la ricorrente sostiene che l’aumento del capitale sociale ad un milione di euro deriverebbe dall’imputazione definitiva a capitale di mezzi propri versati dai soci a titolo di finanziamento in conto futuro aumento di capitale, richiesto dal Ministero delle Attività produttive nel decreto di concessione di misure agevolative n. 928692 del 9 aprile 2002 ex l. 488/92, versamenti che sarebbero iniziati nell’anno 2004 e terminati nell’anno 2006 per un totale di € 852.171,61.
6.1 – Sulla prima questione, dagli atti di causa emerge quanto segue.
L’azienda della ditta individuale Fontana Luigi (P.Iva 00346400617) è stata acquistata direttamente dalla società Fontana Costruzioni (all’epoca, società a responsabilità limitata), con scrittura privata autenticata del 24 luglio 1998, per un corrispettivo convenuto in lire 198.940.000.
Nel contratto (art. 7) i contraenti davano atto che una parte del corrispettivo (£. 30.000.000) era già stata versata e che, per la restante porzione, il prezzo di cessione sarebbe stato corrisposto mercé il pagamento di cinque rate dell’importo di £ 30.000.000 ciascuna (con scadenza 30 agosto 1998; 30 settembre 1998; 30 ottobre 1998; 30 novembre 1998; 30 dicembre 1998) e quindi di un saldo finale di £. 18.940.000 da effettuarsi entro il 30 gennaio 1999.
Al fine di dimostrare la propria capacità economica all’epoca dei fatti, la società ricorrente ha prodotto in giudizio copia dei bilanci di esercizio e dei contratti di appalto stipulati in quel periodo.
Nello stato patrimoniale del bilancio d’esercizio 1997 della Fontana Costruzioni risultano indicate, per ciò che qui interessa, disponibilità liquide per lire 35.377.665 ed immobilizzazioni materiali per £. 1.552.500, mentre nel conto economico è indicato un fatturato di esercizio di £. 490.761.533. Nello stato patrimoniale del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 1998 (anno di acquisto dell’azienda di Fontana Luigi) il totale delle immobilizzazioni sale a £. 168.513.564 ed alla voce “altri debiti” appare un importo di £. 18.940.000 (di ammontare corrispondente al saldo finale dell’acquisto dell’azienda che doveva essere versato entro il 30 gennaio 1999), mentre nel conto economico il totale dei ricavi, vendite e prestazioni raggiunge la somma di £. 605.474.228.
Per ciò che concerne i contratti di appalto, al fine di avvalorare i dati esposti nelle predette scritture contabili sono stati depositati un contratto per la realizzazione di un opificio industriale destinato alla produzione di prodotti lattiero-caseari stipulato nel 1997, per un importo di £. 1.096.508.761, e quattro contratti di appalto di lavori, stipulati nel 1998 con altrettante amministrazioni (Comune di Aversa; Corpo Forestale dello Stato; Casa Circondariale di S. Maria Capua Vetere; Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania), per un importo complessivo di oltre cinque miliardi di lire.
Nella predetta nota informativa, tuttavia, l’Autorità di pubblica sicurezza non ha dato conto della convenuta modalità rateale di pagamento del prezzo della cessione d’azienda, risultante ex tabulas dal contratto di cessione, la quale avrebbe invece richiesto un approfondimento della possibilità che al versamento del prezzo la società avesse effettivamente provveduto attraverso l’impiego dei flussi di cassa provenienti dalla sua (incrementata) attività di impresa; né la predetta Autorità appare aver svolto alcuna verifica sull’effettiva capacità economica della società, limitandosi laconicamente ad asserire che Fontana Nicola e De Rosa Maria (rectius: la società di cui l’uno era l’amministratore e l’altra socia, essendo la cessione dell’azienda avvenuta in favore della Fontana Costruzioni s.r.l.) avrebbero avuto a disposizione per l’acquisto nient’altro che «un capitale irrisorio».
Se l’amministrazione avesse inteso con ciò sostenere, seppur atecnicamente, che la società Fontana Costruzioni non avrebbe posseduto la necessaria capacità economica e patrimoniale per far fronte alle obbligazioni assunte con l’atto di acquisto, si sarebbe dunque in presenza di un’affermazione che difetta, alla luce di quanto ora detto, di un’adeguata istruttoria e di una sufficiente motivazione. Viceversa, ove essa avesse inteso usare il termine “capitale” in senso tecnico per riferirsi al fatto che il capitale sociale della Fontana Costruzioni era all’epoca di soli venti milioni di lire, onde inferirne l’indisponibilità di mezzi finanziari sufficienti al pagamento del prezzo, allora sarebbe incorsa in un evidente errore prospettico, in quanto il capitale sociale è una mera posta contabile, di ammontare pari ai conferimenti dei soci.
In entrambi i casi, le conclusioni raggiunte dall’amministrazione risultano inadeguatamente sorrette dagli elementi addotti.
6.2 – Sulla seconda questione, relativa all’aumento di capitale ad un milione di euro, a comprova della tesi difensiva secondo cui in realtà l’aumento sarebbe stato liberato (seppur non integralmente) mediante imputazione definitiva a capitale di mezzi propri versati dai soci in conto futuro aumento di capitale dal 2004 al 2006, la società ricorrente ha depositato copia del verbale di assemblea del 16 gennaio 2007 della Fontana Costruzioni, redatto in forma pubblica per notar Antonio Decimo di S. Maria Capua Vetere, rep. 58424 racc. 6067.
Il predetto verbale riporta che, deliberato dall’assemblea l’aumento a pagamento del capitale sociale da € 10.400,00 ad € 1.000.000,00 da offrirsi in sottoscrizione ai soci in proporzione al capitale da ciascuno posseduto, il presidente dell’assemblea «dà atto che il socio signora Fontana Elvira rinunzia parzialmente al diritto di opzione per la sottoscrizione del capitale di aumento e che lo stesso viene, pertanto, interamente sottoscritto dai soci come segue: - per Euro 44.800,00, dalla signora Fontana Elvira; - per Euro 944.800,00, dal signor Fontana Nicola; fa constare ancora che lo stesso è contestualmente liberato, in misura superiore al 25% delle quote come sopra sottoscritte, mediante integrale imputazione a capitale dei “versamenti in conto futuro aumento capitale”, effettuati dai soci in proporzione alle quote di sottoscrizione del presente aumento di capitale, versamenti ammontanti a complessivi Euro 852.171,61 (ottocentocinquantaduemilacentosettantuno virgola sessantuno)».
Quanto alla differenza tra l’importo di capitale complessivamente sottoscritto dai due soci (€ 989.600,00, pari alla differenza tra il nuovo capitale sociale e quello precedente) e l’importo liberato mediante l’imputazione a capitale di pregressi versamenti (€ 852.171,61), sostiene la società ricorrente che essa sarebbe stata successivamente versata dallo stesso Fontana Nicola grazie alla disponibilità di un credito cedutogli dal padre Luigi nei confronti del Comune di Casoria (di importo pari a € 397.465,83), depositando a suo comprova copia del rogito del 27 giugno 2006 di cessione del predetto credito tra le parti.
Tanto premesso, l’affermazione dell’amministrazione, secondo cui l’aumento del capitale sociale «appare enormemente sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dall’azienda e dai soci», in tal senso sottolineando che il socio Fontana Elvira sarebbe stata «priva di redditi e pregresse esperienze professionali» (nota Questura di Napoli del 25 ottobre 2007 cit.), appare affetta dai denunziati vizi istruttori.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dall’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta in esecuzione dell’ordinanza n. 2360 del 21 ottobre 2009, con la quale, rilevata l’incompletezza degli atti istruttori spontaneamente prodotti in giudizio, è stato espressamente disposto il deposito di tutti gli atti e documenti posti a base dell’informativa prefettizia, non emerge, infatti, nessun atto da cui risulti che l’amministrazione abbia preso in considerazione e valutato le concrete modalità con cui l’aumento di capitale era stato deliberato, sottoscritto e liberato: né per quanto riguarda il fatto che Fontana Elvira risulta ex tabulas averlo sottoscritto per soli € 44.800,00 (fermo restando che la sottoscrizione di capitale importa semplicemente l’assunzione di un’obbligazione che non richiede, di regola, di essere immediatamente adempiuta), né tanto meno per quanto riguarda la menzionata circostanza che l’aumento di capitale risulta essere stato liberato quasi integralmente mediante imputazione di fondi già versati nel corso degli anni.
Le articolate doglianze di parte ricorrente non sono state efficacemente contrastate neppure sul mero piano verbale, poiché l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, a fronte delle predette censure, si è limitato a ribadire quanto già detto nella informativa della Questura e nel verbale del G.I.A. (cfr. nota prot. 1242/12B.16/ANT/Area I del 3 settembre 2009, depositata dall’Avvocatura dello Stato il successivo 8 settembre).
L’omessa rilevazione delle effettive modalità di aumento del capitale (pur risultanti dal verbale di assemblea), che invece avrebbe dovuto precedere ed indirizzare l’attività di indagine patrimoniale, e l’assenza di qualsiasi indicazione quantitativa e cronologica sulla consistenza dei flussi reddituali dei soci (l’amministrazione non ha precisato o documentato nulla, neppure in sede giudiziale), che rende nuda affermazione quella della sproporzione dell’aumento di capitale rispetto ai loro redditi, costituiscono anch’essi – al pari di quanto visto per la vicenda dell’acquisto di azienda - elementi sintomatici di eccesso di potere.
L’amministrazione avrebbe dovuto, innanzitutto, verificare la forma deliberata di aumento di capitale, controllare la disponibilità di riserve e la loro provenienza (nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004 la voce del passivo patrimoniale “altre riserve” risulta pari a € 141.505,00; in quello al 31 dicembre 2005 la medesima voce sale a € 719.853,00, pari ad un incremento di € 632.957,00, come riportato nella nota integrativa; in quello al 31 dicembre 2006 la voce “altre riserve” aumenta a € 919.809,00, somma che nella nota integrativa è imputata alla voce “riserve statutarie”; non sono prodotte in giudizio le deliberazioni dell’organo amministrativo cui l’art. 8 dello statuto sociale della Fontana Costruzioni s.r.l., allegato all’atto costitutivo del 19 dicembre 1996, subordinava il versamento alla società di somme in conto capitale). Quindi, avrebbe dovuto controllare se, in relazione all’ammontare ed al periodo dei versamenti, questi fossero sostenibili o meno in base alla condizione economica e patrimoniale di chi li aveva effettuati.
In ogni caso, resta escluso ogni automatismo valutativo, nel senso che, anche se fosse accertata, all’esito di una compiuta istruttoria, una notevole sproporzione tra le disponibilità economiche del Fontana Nicola ed il capitale da lui sottoscritto (ovvero, il che fa lo stesso, i pregressi versamenti in conto capitale) ciò non consentirebbe di concludere senz’altro che il denaro impiegato provenga in realtà dalla criminalità organizzata (e non invece, per fare un esempio astratto, dall’appropriazione di beni sociali o da evasione fiscale), con un passaggio logico che richiede, invece, la raccolta di indizi di contiguità e cointeressenze del socio in questione con la criminalità organizzata, i quali, nel caso in esame, non si sono rivelati, come si è detto, sufficienti.
Né basta, a tale riguardo, il richiamo a fonti confidenziali (le non meglio specificate «informazioni acquisite dagli organi investigativi» secondo cui la Fontana Costruzioni «fungerebbe da prestanome per il riciclaggio dei proventi illeciti»: nota della Questura di Napoli del 25 ottobre 2007 cit.), che, pur utile ad orientare le indagini, non può costituire un mezzo di prova utilizzabile nel procedimento amministrativo o in sede giurisdizionale.
7. – Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento, per l’effetto, del provvedimento interdittivo prefettizio e della conseguente determinazione del Comune di Casapesenna, affetta da invalidità derivata.
Restano salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Autorità amministrativa riterrà di adottare all’esito di una rinnovata istruttoria, emendata dai vizi istruttori e motivazionali summenzionati.
Attesa la complessità delle questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, fermo restando il rimborso del contributo unificato, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe (n. 4581/09) e, per l’effetto, annulla il provvedimento informativo antimafia (nota prot. n. 1242/12.B.16/ANT/AREA 1^ del 10 luglio 2009 del Prefetto della Provincia di Caserta) e la conseguente determinazione del Comune di Casapesenna (nota prot. n. 3786 del 30 luglio 2009) impugnati col ricorso. ----
Spese compensate. ----
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 16 e 22 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere
Francesco Guarracino, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2010
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