T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VIII - Sentenza 4 marzo 2010 n. 1289
Pres., est. A. Savo
Stefania Lo Priore (Avv. Pasquale Salvo) c. Ministero della Giustizia
(Avvocatura distrettuale dello Stato) |
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Professioni – Abilitazione alla professione di Avvocato – Annullamento degli elaborati – In caso di accertata copiatura da parte della commissione giudicatrice – Indagini su chi ha copiato e su chi abbia fatto il compito – Obbligo – Non sussiste
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In sede di esami per l’abilitazione alla pratica forense,l’accertata violazione da parte dei candidati di una regola di comportamento, chiaramente ispirata dall’esigenza di garantire la regolarità degli esami e la par condicio degli esaminandi, è sufficiente a giustificare l’annullamento degli elaborati riscontrati conformi fra di loro, senza che la commissione debba previamente individuare la fonte utilizzata per la copiatura ovvero chi, fra i candidati, abbia autonomamente redatto l’elaborato e chi, invece, si sia limitato a copiarlo, trattandosi di circostanze ininfluenti e tali, comunque, da non giustificare distinzioni o graduazioni di responsabilità (1)
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1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2004, n. 616; 10 ottobre 2004, n. 785; 14 novembre 2004, n. 878
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6714 del 2009, proposto da Stefania Lo Priore, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Salvo, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via G. Gigante n. 2, (presso lo studio dell’avv. Gerundo);
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento, di cui al verbale 24 marzo 2009, con il quale la Commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla professione forense presso la Corte di Appello di Milano ha annullato la prova sostenuta dalla ricorrente;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2010 il dott. Antonino Savo Amodio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso iscritto al numero di registro generale n. 6714 del 2009, la dott. Stefania Lo Priore impugna gli atti meglio specificati in epigrafe con i quali la Sottocommissione degli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Milano per la sessione 2008, in sede di valutazione degli elaborati scritti redatti presso la Corte di Appello di Napoli e contrassegnati con il numero 4460, non ha ammesso la ricorrente a sostenere le prove orali sul presupposto dell’annullamento dell’elaborato relativo all’atto giudiziario, ai sensi dell’art. 23 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37.
La ricorrente deduce il seguente vizio di legittimità:
- eccesso di potere per difetto di istruttoria, non essendo stata effettuata alcuna indagine per accertare la responsabilità della dott. Lo Priore in sede di redazione della prova poi annullata.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia chiedendo la reiezione del gravame.
Alla camera di consiglio del 20 gennaio 2010 la causa è stata introitata ed il Collegio si è riservato la facoltà di decidere la controversia con sentenza in forma semplificata, dandone comunicazione ai difensori delle parti presenti.
DIRITTO
In via preliminare, il Collegio accerta che sussistono le condizioni richieste dall’art. 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 per adottare una decisione in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare e, in particolare, che il contraddittorio risulta integro e che le questioni di diritto prospettate sono state oramai definitivamente risolte da una giurisprudenza consolidata, anche di appello (ex plurimis, cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 giugno 2009 n. 3991; 10 maggio 2007, n. 2182; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 24 settembre 2008, n. 10731 e 10 aprile 2007, n. 3206).
Da ultimo, come si è riferito in fatto, in camera di consiglio si è data comunicazione dell’intenzione del Collegio di definire con sentenza il giudizio ai difensori presenti, che si sono limitati a prenderne atto.
Non coglie nel segno l’unico motivo di ricorso, concernente il difetto di istruttoria in punto di responsabilità della dott. Lo Priore per quanto riscontrato dalla Commissione esaminatrice.
Sul punto, è sufficiente rammentare il consolidato orientamento espresso dal Consiglio di Stato (ex plurimis, Sez. IV, 15 settembre 2006 n. 5348; 7 marzo 2005, n. 902), secondo cui la commissione per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense può procedere all’annullamento degli elaborati presentati da due o più candidati sulla base del mero accertamento della loro conformità, senza obbligo di ulteriori indagini e motivazioni e non risultando all’uopo necessario la previa individuazione del soggetto attivo della copiatura.
Difatti, l’art. 23, ultimo comma, R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, nella parte in cui prevede l’annullamento degli elaborati che risultino copiati, si riferisce non solo all’ipotesi che detta conformità sia conseguente all’utilizzo di una fonte comune, ma anche al caso in cui uno dei candidati abbia consentito o anche solo tollerato che il proprio elaborato fosse copiato da altri.
Invero, detta disposizione deve essere letta in stretta connessione con il divieto imposto ai partecipanti alla procedura selettiva dai precedenti articoli 20, secondo comma, e 21, di comunicare fra di loro e di portare nella sede degli esami libri, scritti ed appunti di qualsiasi genere e con l’espressa previsione, per il caso di inottemperanza, di esclusione dall’ulteriore corso degli esami, previo annullamento delle prove già iniziate ovvero anche completate.
A ciò consegue che la commissione, ove in sede di correzione degli elaborati riscontri che due o più di essi siano conformi fra di loro, deve ragionevolmente ritenere che tale circostanza sia conseguente alla inosservanza del divieto di cui si è detto, e, cioè, di consultare libri o appunti non utilizzabili ovvero di comunicare durante lo svolgimento delle prove.
L’accertata violazione da parte dei candidati di una regola di comportamento, chiaramente ispirata dall’esigenza di garantire la regolarità degli esami e la par condicio degli esaminandi, è, pertanto, sufficiente a giustificare l’annullamento degli elaborati riscontrati conformi fra di loro, senza che la commissione debba previamente individuare la fonte utilizzata per la copiatura ovvero chi, fra i candidati, abbia autonomamente redatto l’elaborato e chi, invece, si sia limitato a copiarlo, trattandosi di circostanze ininfluenti e tali, comunque, da non giustificare distinzioni o graduazioni di responsabilità (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2004, n. 616; 10 ottobre 2004, n. 785; 14 novembre 2004, n. 878).
Il limite che la commissione incontra nell’esercizio del potere di annullamento deve essere, invece, individuato nella riscontrata effettiva conformità degli elaborati, che faccia ragionevolmente presumere che essa sia il risultato della iniziativa o dell’accordo di più candidati. Nel caso di specie, tuttavia, tale conformità non è contestata.
Pertanto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, Sez. VIII, rigetta il ricorso in epigrafe indicato.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente, Estensore
Carlo Buonauro, Primo Referendario
Olindo Di Popolo, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2010
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