T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 5 marzo 2010 n. 3437
Pres. Tosti Est. Lo Presti
Soc Logista Italia S.p.a. (Avv. A. Clarizia) c/ Ministero dell’Economia e delle
finanze ed Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Avv. Stato) |
|
Giurisdizione e competenza – Imposte - Esenzione – Controversie – Giurisdizione tributaria – Sussiste – Ragioni.
|
|
Le controversie aventi ad oggetto l’esistenza o meno del presupposto di fatto dell’obbligo di imposta o, in altra prospettiva, del presupposto di fatto per l’individuazione di una esenzione rientrano nell’ambito della giurisdizione tributaria. Infatti, la sussistenza della giurisdizione tributaria va, in via generale, verificata tenendo conto della natura della pretesa sostanziale e può essere affermata, ogni qual volta la pretesa si sostanzi nella contestazione della regolazione del rapporto tributario nei termini voluti dall’Amministrazione, anche quando la controversia involga atti diversi da quelli di cui all’elencazione dell’art. 19 (1) del d.lgs. 546/1992 o atti non suscettibili di annullamento ma di mera disapplicazione, in quanto atti presupposti rispetto all’adozione di atti impositivi (2).
|
| |
|
---------
|
| |
|
(1) Cfr. Cons. Stato IV, 19.3.2009 n. 1645; cfr. anche Tar Lombardia Milano I, 10.9.2009 n. 4636.
|
| |
|
(2) Cfr. Cass. Sez. un. 21.3.2006 n. 6224.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 7124 del 2008, proposto da: Soc Logista Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Prof. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato , in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della nota prot. n. 7309/08, in data 13 maggio 2008, recante "versamento accisa";
del decreto del 10.7.2002.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2009 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L'art. 1 del d.lgs. 9 luglio 1998 n. 283 ha istituito l'Ente Tabacchi Italiani, ente pubblico economico, con sede in Roma, divenuto operativo con l'insediamento del Consiglio di Amministrazione, in data 14 gennaio 1999. Il comma 2° di tale norma prevede che “l'Ente svolge, dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, le attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti al lotto ed alle lotterie. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
Il successivo comma 6° prevede inoltre che "non prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, con deliberazione dello stesso consiglio, è disposta la trasformazione dell'Ente in una o più società per azioni".
Nel corso del 2000 è stata costituita la S.p.A. ETI.
Per quanto qui interessa, l'art. 3 del d.lgs. 298/83 stabilisce che “1'Ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni afferenti le attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
La Logista Italia s.p.a., dal 2001, cura invece la distribuzione dei tabacchi italiani ed esteri ed è autorizzata, in virtù di quanto disposto dal d.m. n. 67/99, ad esercitare la propria attività in qualità di depositario fiscale, tenuto pertanto anche al versamento delle accise relative ai prodotti immessi in consumo.
Con il decreto del 10.7.2002, pure impugnato con il ricorso in epigrafe, il Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, attributaria di poteri di controllo e vigilanza fiscale sull'attività produttiva e distributiva dei tabacchi lavorati svolta dall'ETI, ha premesso, fra l'altro, che "... l'Ente tabacchi italiani e le società nelle quali l'Ente stesso si è trasformato ai sensi dell'art. 1, comma 6, del predetto decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, ha continuato ad operare ed opererà in via transitoria, fino alla completa applicazione degli adempimenti di cui al citato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n.67, con le procedure amministrative e contabili in precedenza applicate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato"; quindi, "ritenuto che ai magazzini vendita, ai sensi dell'art. 5 della citata legge 22 dicembre 1957 n. 1293, è stata affidata, in sospensione di imposta, una dotazione a titolo di deposito all'atto dell'apertura del magazzino stesso; considerato che all'Ente tabacchi italiani, e' stato conferito, a titolo di dotazione degli organi di vendita, l'importo corrispondente alle relative componenti, costituite da generi, liquidità di conto corrente, fido e partite in sospeso, risultanti alla data del 31 dicembre 1998; atteso che il citato Ente, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonche' dei diritti e dei beni afferenti le attivita' produttive e commerciali gia' attribuite all'Amministrazione dei monopoli di Stato; considerato che all'atto della cessazione del citato periodo transitorio, i magazzini vendita saranno trasformati in depositi fiscali e, di conseguenza occorrere' procedere alla definitiva contabilizzazione delle relative dotazioni; ritenuta, la necessita' di stabilire a tal fine le modalita' per procedere alla citata contabilizzazione", ha stabilito, all'art. 2, che, ai fini della ricognizione delle relative dotazioni dei magazzini vendita, "si procederà come segue per le varie componenti della dotazione: ... 4) partite in sospeso: a) con provvedimento del competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato verrà dato scarico contabile per le situazioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, potranno essere definite; b) le partite in sospeso, derivanti da furti e rapine, perpetrate prima del 31 dicembre 1998, verranno prese in carico presso il deposito fiscale ove ha avuto luogo l'evento o, in caso di chiusura del magazzino vendita, presso il deposito fiscale primario di aggregazione, nel registro delle partite in sospeso dal quale potranno essere scaricate, con o senza debito di imposta in relazione alle decisioni della Corte dei conti, solo a seguito di apposito provvedimento dell'Ispettorato compartimentale. A tal fine ETI S.p.a. e' tenuta a corrispondere l'accisa dovuta in caso di eventuale condanna da parte della magistratura contabile. Fino a definizione delle decisioni dell'organo contabile sera' prestata apposita garanzia; c) per le partite in sospeso derivanti da furti o rapine verificatesi dopo la citata data del 31 dicembre 1998 sera' corrisposta l'accisa calcolata sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti trafugati vigente all'atto dell'evento criminoso".
Con nota del 12 settembre 2005, oggetto di gravame, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha quindi richiesto alla ricorrente il pagamento dell’importo ivi indicato corrispondente alle accise gravanti sul quantitativo di tabacchi lavorati riscontrato mancante a causa di eventi criminosi (rapine o furti) perpetrati presso i depositi fiscali.
La ricorrente assume l’illegittimità dei provvedimenti impugnati deducendo i seguenti motivi di censura:
-) violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,3,4 e 5 del d.l. 331/93, convertito in legge n. 427/93, degli artt. 1 e 3 del d. lgs. 283/98, nonché dei dd.mm. 12.1.1999 e 1.6.1999;
-) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 1 del d.lgs. 504/95, come modificato dall’art. 59 della legge n. 342/2000;
-) violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90.
Assume in sostanza la ricorrente di non potere essere considerata tenuta al pagamento di accise in relazione alla perdita di prodotti ad essa non imputabile in quanto dovuta a fatti criminosi.
In assenza, cioè, di qualsiasi accertamento idoneo in ordine all’imputabilità a colpa della ricorrente degli eventi generatori la perdita dei prodotti, non avrebbe potuto l’Amministrazione dei Monopoli di Stato richiedere al depositario il versamento dell’accisa, con sostanziale introduzione di una ipotesi di responsabilità oggettiva non prevista dalla legge.
Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni per resistere al gravame.
Alla pubblica udienza del giorno 22 dicembre 2009 la causa è stata rimessa in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Le disposizioni generali inerenti ai generi di monopolio sono contenute nella legge n. 907/42 sul monopolio dei sali e dei tabacchi; l'individuazione dell'Amministrazione statale competente in ordine alla produzione, distribuzione, vendita ed importazione dei prodotti in regime di monopolio è operata dal R.D.L. n. 2258/27 (e successive modificazioni); l'Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio è regolata dalla legge n. 1293/57; detta legge stabilisce, all'art. 1 che "I servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio sono disimpegnati da: -Ispettorati compartimentali dei monopoli dello Stato; - Depositi; -Sezioni vendita dei depositi; -Magazzini di vendita; -Rivendite"; all'art. 5 che ai gestori dei Magazzini sia affidata una dotazione in sospensione d'imposta ed a titolo di deposito, costituita inizialmente di soli generi e, successivamente all'avvio dell'attività distributiva, dalle seguenti componenti: -tabacchi lavorati; -liquidità di conto corrente; -partite in sospeso; -fido concesso ai rivenditori.
Con la costituzione dell'Ente Tabacchi Italiani il valore stimato alla data del 31 dicembre 1997 (successivamente rivalutato alla data del 31.12.1998) delle dotazioni di tutti i Magazzini (ivi compresi gli ammanchi), ai prezzi ponderati al netto delle imposte e dell'aggio ai rivenditori, indicato nel rendiconto patrimoniale dell'A.A.M,S., approvato con legge 3 novembre 1998, n. 365, è stato assegnato nel patrimonio d'avvio dell'Ente.
Entro la data del 30 settembre 2002 andavano definite le procedure volte alla trasformazione dei Magazzini vendita in depositi fiscali, ragion per cui è stato emanato il Decreto, a firma del Direttore Generale dei Monopoli, del 10.07.02, n. 04/04610 contenente le disposizioni concernenti la contabilizzazione delle dotazioni dei Magazzini medesimi.
Il decreto sopra citato, tra l'altro, distingue tra le partite in sospeso derivanti da furti o rapine perpetrati in data anteriore al 31 dicembre 1998 e quelle in sospeso derivanti da eventi criminosi avvenuti dopo la suddetta data, prevedendo, per le prime, la presa in carico presso il deposito fiscale in cui è avvenuto l'evento criminoso nel relativo registro da cui potranno essere scaricati, con o senza debito d'imposta, a seconda della pronuncia della Corte dei Conti, mentre per le seconde il pagamento da parte dell'Ente stesso dell'accisa calcolata sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti trafugati vigente al momento dell'evento criminoso.
Con il ricorso in epigrafe viene impugnato in parte qua il predetto decreto e la nota con cui si chiede alla ricorrente il pagamento dell’accisa in ordine a prodotti trafugati per eventi criminosi successivi alla data del 31 dicembre 1998.
In particolare, sarebbe illegittima la imputazione in capo alla ricorrente medesima dell'obbligazione tributaria avente ad oggetto l'accisa dovuta per gli ammanchi derivanti da eventi criminosi per i quali non sussiste nessuna responsabilità della stessa.
Da quanto esposto emerge con chiarezza come l’oggetto del decidere introdotto con il gravame in esame attiene direttamente e immediatamente all’individuazione del presupposto di imposta e del soggetto passivo dell’obbligazione tributaria (obbligo di pagamento dell’accisa sui prodotti trafugati).
Per tale ragione la Sezione è dell’avviso che, nel caso di specie, difettino i presupposti oggettivi necessari per l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
Secondo la previsione dell’art. 2 del d. lgs. 31.12.1992 n. 546, come modificata dall’art. 12 della legge 28.12.2001 n. 448, come interpretata da pacifica giurisprudenza, la giurisdizione tributaria ha assunto i tratti e la portata di una giurisdizione a carattere generale, competente ogni qual volta si controverta di questioni attinenti all’esistenza ed all’entità dell’obbligazione tributaria, involgendo ogni aspetto del rapporto di imposta; con la conseguenza che l’elencazione degli atti impugnabili davanti a quel Giudice, e di cui all’art. 19, non può più essere ritenuta tassativa.
Come di recente ritenuto anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, la sussistenza o meno della giurisdizione tributaria va, in via generale, verificata tenendo conto della natura della pretesa sostanziale e può essere affermata, ogni qual volta la pretesa si sostanzi nella contestazione della regolazione del rapporto tributario nei termini voluti dall’Amministrazione, anche quando la controversia involga atti diversi da quelli di cui all’elencazione dell’art. 19 ( cfr. Cons. Stato IV, 19.3.2009 n. 1645; cfr. anche Tar Lombardia Milano I, 10.9.2009 n. 4636) o atti non suscettibili di annullamento ma di mera disapplicazione, in quanto atti presupposti rispetto all’adozione di atti impositivi (cfr. Cass. Sez. un. 21.3.2006 n. 6224).
Più in particolare va osservato come la disciplina relativa alle ipotesi di perdita o distruzione del prodotto sul quale è dovuta l’accisa, per fatti non imputabili a colpa del depositario, va rinvenuta nel disposto dell’art. 4 del d. lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, come modificato dall’art. 59 della legge 21 novembre 2000 n. 342, per il quale può essere concesso l’abbuono dell’imposta quando i fatti che hanno generato la perdita del prodotto non siano riferibili al soggetto passivo d’imposta a titolo di dolo o colpa grave.
E’ evidente dunque come la pretesa azionata dall’odierna ricorrente attiene, in sostanza, all’applicabilità o meno alla fattispecie dell’abbuono previsto dalla citata normativa, previa verifica dell’estraneità del soggetto di imposta dal fatto criminoso che ha determinato la perdita del prodotto.
La controversia ha pertanto ad oggetto l’esistenza o meno del presupposto di fatto dell’obbligo di imposta o, in altra prospettiva, del presupposto di fatto per l’individuazione di una esenzione (non imputabilità della perdita del prodotto al soggetto passivo di imposta secondo i parametri previsti nella indicata disposizione normativa).
Si tratta quindi, in maniera evidente, di questione sottratta alla cognizione del giudice amministrativo e appartenente alla giurisdizione tributaria (cfr. in senso analogo Cons. Stato IV, 13 ottobre 2003 n. 6202), intesa come giurisdizione piena, di carattere generale, su tutte le controversie relative all’esistenza dell’obbligazione tributaria (anche in relazione all’accertamento dei presupposti di esenzioni di imposta o di diritti soggettivi all’abbuono dell’imposta).
Per tutti questi motivi il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, appartenendo la giurisdizione al giudice tributario.
Considerata la definizione in punto di ammissibilità della controversia, il Collegio ritiene di potere interamente compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore
Stefano Toschei, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2010
|
|