T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III QUATER - Sentenza 2 marzo 2010 n. 3241
Pres. Di Giuseppe , Est. Realfonzo
Soc Fenig s.r.l. (Avv. Damiani) c/ Regione Lazio ( Avv. Chieppa ) |
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Procedimento amministrativo – Provvedimenti restrittivi– Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità - Omissione – Conseguenze – Illegittimità del provvedimento –
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Di regola qualunque tipo di provvedimento amministrativo che abbia effetti restrittivi della sfera giuridica del privato , compresi i procedimenti di secondo grado che possono essere incisivi per le posizioni giuridiche e gli affidamenti dei privati e quelli di carattere interinale , deve essere preceduto dalla comunicazione dell’avvio del procedimento . Infatti , la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finisce per incidere , siccome ha lo scopo di realizzare il contraddittorio all’interno del procedimento amministrativo , comporta l’illegittimità del provvedimento .
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4152 del 2007, proposto da
Soc Fenig Srl (Casa di Cura Chirurgia Addominale Eur), rappresentato e difeso dagli avv. Michele Damiani, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, l.go Messico, 7;
contro
Regione Lazio, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Chieppa, con domicilio eletto presso Teresa Chieppa in Roma, via Marcantonio Colonna, 27; Azienda Usl Rm/C, rappresentata e difesa dagli avv. Gabriella Mazzoli, Maria Cristina Tandoi, con domicilio eletto presso Maria Cristina Tandoi in Roma, viale dell'Arte N. 68;
per l'annullamento
della SOSPENSIONE ACCREDITAMENTO PROVVISORIO A FAVORE DELLA CASA DI CURA PRIVATA CHIRURGIA ADDOMINALE ALL'EUR DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 23 DEL 23.1.2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Azienda Usl Rm/C;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame la società ricorrente, che gestisce la struttura sanitaria “Addominale EUR”,provvisoriamente accreditata con il S.S.R., ha impugnato la delibera della Giunta Regionale con cui è stata pronunciata la sospensione del predetto accreditamento provvisorio a partire dal 17 ottobre 2006 e fino alla regolarizzazione dei profili autorizzativi connessi all’utilizzazione dei locali delle attrezzature del reparto operatorio.
Il presente contenzioso, che si inserisce peraltro nell’ambito di un’altra vicenda scaturita da un'ispezione del Ministero dell’Economia nell’ambito della quale era emersa la liquidazione in favore della società ricorrente di somme in misura notevolmente maggiore rispetto a quelle a cui la stessa avrebbe avuto diritto, cui erano poi conseguite un’inchiesta penale che aveva visti coinvolti in associazione sia l’ex amministratore della società che il Commissario Liquidatore ed il responsabile dell’Ufficio Affari Legali della ex Usl Roma C, ed un giudizio di responsabilità contabile. Nel caso di specie invece la Regione avrebbe addebitato alla società ricorrente l’utilizzazione di locali non autorizzati e di sale operatorie che non sarebbero state realizzate in difformità alle planimetrie presentate e che l’Asl aveva diffidato dall’utilizzare in data .
Il ricorso è affidato alla denuncia di cinque motivi di gravame relativi, in sintesi: -- al difetto di istruttoria, dato che la Regione che non avrebbe tenuto conto del provvedimento autorizzativo del 17 gennaio 2007; -- alla natura sostanzialmente sanzionatoria di tipo retributivo della misura;
-- all’incompetenza dell’organo; -- alla mancata partecipazione al procedimento della ricorrente che non avrebbe potuto far valere le proprie ragioni relativamente alla contraddittorietà degli atti adottati dalla ASL; -- all’eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza.
Si sono costituiti in giudizio sia alla regione Lazio che la ASL Roma C, che con le rispettive memorie hanno puntualizzato la loro ricostruzione della vicenda; hanno contestato le argomentazione di controparte concludendo per il rigetto.
Chiamata all’udienza pubblica di discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Può prescindersi dall’esame di numerosi motivi di gravame in relazione alla assorbente prevalente rilevanza del quarto motivo.
Con tale mezzo di gravame la Società ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento per la violazione delle garanzie procedimentali di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre che dall’articolo 16, commi 2 e 3, della legge regione Lazio n. 4/2003. Tale ultima disposizione prevede il caso “… in cui venga riscontrata la perdita dei requisiti per l’accreditamento o siano violati gli accordi contrattuali di cui all’articolo 18, la Regione diffida il soggetto accreditato a provvedere alla regolarizzazione entro un congruo termine”. Pertanto solo dopo aver acquisito e valutato le giustificazioni dell’impresa sanitaria, la Regione avrebbe potuto accertare il permanere dell’eventuale situazione di irregolarità e di conseguenza adottare un provvedimento di sospensione cautelare dell’accreditamento.
L’assunto è fondato.
In linea di principio l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale finisce per incidere, ha lo scopo di realizzare il contraddittorio all'interno del procedimento amministrativo. Per questo esprime un principio che ha valenza di carattere generale, e si applica a tutti i procedimenti amministrativi, salve le eccezioni previste dalla legge, e quindi anche, e soprattutto ai procedimenti amministrativi di secondo grado che intervengono su precedenti provvedimenti adottati dall'Amministrazione, che possono essere particolarmente incisivi per le posizioni giuridiche e gli affidamenti dei privati (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3861).
Nello specifico del presente contendere, come questa Sezione ha avuto modo di rilevare, ancorchè il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia per sua natura ontologicamente interinale e provvisorio e comunque non in grado di far ritenere venuta definitivamente meno la titolarità della situazione legittimante (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III-Q, 24 giugno 2009, n. 6138) esso costituisce comunque un provvedimento gravemente afflittivo e come tale non può sfuggire alle regole ed alle guarentigie generali del procedimento amministrativo di cui all’art. 7 della L. n.241 L.7 agosto 1990, n. 241.
Pertanto, fatta salva la motivata facoltà dell'amministrazione di adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione delle comunicazioni di avvio del procedimento, ovvero di omettere del tutto la predetta comunicazione per particolari esigenze di celerità del procedimento, di norma qualunque tipo di provvedimento che abbia effetti restrittivi della sfera giuridica del privato – compresi quelli di carattere interinale - deve essere preceduta dall’effettuazione della prescritta comunicazione dell’ avvio del procedimento stesso.
La norma posta dall'art. 7, L. 7 agosto 1990 n. 241 ha come ratio fondante la tutela dell'interesse giuridicamente protetto dei soggetti destinatari del procedimento ad avere conoscenza di quest'ultimo; a poter controdedurre agli assunti su cui si basa l'iniziativa procedimentale dell'Amministrazione; ad inserire nel complesso delle valutazioni procedimentali oltre quelle relative all'interesse pubblico anche quelle attinenti ai legittimi interessi del privato destinatario (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 04 settembre 2009, n. 8373).
L'interesse pubblico è infatti garantito da quell'apporto alla piena valutazione giuridico-fattuale che solo l'intervento procedimentale “...dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti...” può fornire; altresì, la tutela dell'affidamento (anche al fine di consentire tempestive misure difensive o riparatorie) di soggetti incolpevolmente estranei alla scaturigine del procedimento lesivo, ed ignari di essa.
L’indispensabilità di tale contributo è dimostrata proprio, nella vicenda in esame, dalla candida ammissione della Regione che avendo adottato due percorsi procedimentali totalmente differenti e separati per il completamento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e per il provvedimento di sospensione -- a cagione “.:.delle fisiologiche discrepanze temporali dovute dai diversi soggetti coinvolti nella definitiva approvazione…” (cfr. pag. 6 della memoria del 4.6.2007) – al momento della adozione del presente provvedimento non ha valutato compiutamente la complessiva situazione della ricorrente.
In definitiva, non ravvisandosi e non essendo comunque state rappresentate situazioni di pericolo per la salute o per l’incolumità pubblica, sussisteva nel caso di specie l'obbligo per l'Amministrazione di assicurare il normale contradditorio con l'interessato attraverso la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. n. 241/1990 diretto all'adozione di un provvedimento di sospensione del rapporto di accreditamento provvisorio.
In tali assorbenti termini, il ricorso è fondato e deve essere pronunciato l’annullamento dell’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Le spese possono tuttavia essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Sezione Terza Quater:
___ 1. Accoglie il ricorso di cui in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
___ 2. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Mario Di Giuseppe, Presidente
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/03/2010
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