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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 5 marzo 2010 n. 246
R.M.P. Panunzio – Presidente; A. Plaisant - Estensore
R. T. e A. G. L. (avv.ti T. Ugoccioni e E. Cotza) c/ Comune di Arzachena
(avv.ti B. Arru e S. Pinna); Regione Sardegna (avv.ti P. Angius e R. Murroni);
Provincia di Olbia-Tempio (n.c.); nei confronti di G. C. Srl e C. Srl
(avv.ti G. Albe' e M. G. Atzeni)


1. Procedimento amministrativo – Semplificazione dell’attività amministrativa – Sportello unico delle attività produttive – Competenza – L.R.S. 5 marzo 2008 n. 3 – Circolare applicativa - Estensione ad istanze edilizie presentate da soggetti imprenditoriali per edifici di uso residenziale – Illegittimità - Sussiste

 

2. Atto amministrativo - Vizio di incompetenza – Art. 27, L. 6.12.1971 n. 1034 – Esame di motivi di carattere sostanziale – E’ precluso

1. E’ illegittima la circolare applicativa con cui la Regione Autonoma della Sardegna, nel dare esecuzione alla L.R.S. 5 marzo 2008 n. 3, istitutiva del S.U.A.P., ha esteso la competenza dello Sportello unico anche ad istanze di edificazione relative ad edifici ad uso residenziale presentate da soggetti imprenditoriali

 

2. Qualora il giudice accerti che il provvedimento impugnato è viziato da incompetenza dell’Autorità emanante, trova applicazione l’art. 26, L. 6 dicembre 1971 n. 1034, che preclude l'esame di ulteriori motivi, di carattere sostanziale, al fine di evitare una inevitabile conformazione del successivo esame, da parte dell'organo riconosciuto competente, che si tradurrebbe in una impropria intromissione nell'attività dello stesso


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 923 del 2009, proposto da: R. T. e A. G. L., rappresentati e difesi dagli avv. Tiziano Ugoccioni e Eulo Cotza, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, Cagliari, piazza Michelangelo N.14;

contro



- Comune di Arzachena, rappresentato e difeso dall'avv. Bettino Arru, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Silvio Pinna, in Cagliari, via San Lucifero n. 65; - Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizia Angius e Roberto Murroni, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente, in Cagliari, viale Trento n. 69; - Provincia di Olbia-Tempio, non costituita in giudizio;
-

nei confronti di



G. C. Srl e C. Srl, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Giorgio Albe' e Maria Graziella Atzeni, con domicilio eletto presso lo studio della seconda, in Cagliari, via Alghero N.45;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



1) dell'autorizzazione n. 90 rilasciata dal Comune di Arzachena alla Società Gruppo Campana s.r.l. in data 9 settembre 2008 - della quale i ricorrenti hanno avuto piena conoscenza solo a seguito di apposita istanza di accesso agli atti presentata nel luglio 2009 - avente ad oggetto la realizzazione di un intervento edilizio relativo a n. 2 unità ubicate in località Porto Cervo (su un area distinta al foglio 12, mappale 414, sub Zona F.), come da progetto allegato alla DUAAP (Dichiarazione Unica Autocertificativa per la realizzazione di un intervento relativo ad attività produttive);
2) dell'autorizzazione paesaggistica emessa dal Comune di Arzachena in data 8 settembre 2008 in relazione al suddetto intervento (della quale i ricorrenti hanno avuto conoscenza solo a seguito della medesima predetta istanza di accesso agli atti presentata nel luglio 2009);
3) in parte qua, della Circolare Applicativa della L.R. n. 3/2008, art. 1, commi 16-32, emanata dalla Regione Sardegna;
4) in parte qua, dell'art. 29 del Regolamento Edilizio del Comune di Arzachena;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzachena;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gruppo Campana s.r.l. e di Cervohill s.r.l.;
Vista l’ordinanza della II Sezione del T.A.R. Sardegna 13 gennaio 2010, n. 5;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2010 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



I ricorrenti, comproprietari di un edificio ad uso residenziale in loc. Porto Cervo, chiedono l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati, aventi ad oggetto un intervento edilizio richiesto dal Gruppo Campana s.r.l. per l’accorpamento ed il parziale ampliamento di due unità immobiliari site in terreno adiacente alla loro proprietà.
Impugnano, a questi fini, l’autorizzazione rilasciata dal S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune di Arzachena, la presupposta autorizzazione paesaggistica rilasciata dallo stesso Comune, la Circolare Applicativa con cui la Regione ha dato esecuzione alla l.r. n. 3/2008, istitutiva del S.U.A.P. (nella parte in cui detta Circolare estende la competenza dello Sportello unico anche a richieste inerenti edifici ad uso residenziale, purché presentate da soggetti imprenditoriali), nonché, infine, l'art. 29 del Regolamento Edilizio del Comune di Arzachena, che detta criteri per il computo dei locali seminterrati ai fini della volumetria complessivamente edificabile.
Il ricorso è affidato alle seguenti censure, alcune riferibili a tutti i provvedimenti impugnati ed altre solo ad alcuni di essi:
1) Violazione, falsa ed omessa applicazione dell’art. 1, commi 16 e 17, della l.r. 3/2008, violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 3, comma 1, d.p.r. n. 447/1998 e n. 24 d.lgs. 112/1998. Eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità del procedimento di rilascio della gravata autorizzazione, dello sviamento dalla causa tipica, nonché della carenza dei presupposti di fatto e diritto e carenza del presupposto di applicabilità soggettiva.
2) Violazione ed elusione di legge: art. 10 d.p.r. n. 380/2001. Eccesso di potere per erroneità e carenza dei presupposti di fatto e di diritto, erroneità dell’istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e sviamento dalla causa tipica.
3) Violazione, falsa ed omessa applicazione dell’art. 1, comma 24, della l.r. n. 3/2008, violazione, falsa ed omessa applicazione dell’art. 3, comma 1, del d.p.r. n. 447/1998 e 24 del d.lgs. n. 112/1998. Eccesso di potere sotto il profilo della erroneità sotto altro ed autonomo profilo del procedimento di rilascio dell’autorizzazione in argomento, nonché carenza di istruttoria.
4) Violazione ed elusione di legge: artt. 146 e 159 del d.lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per motivazione erronea e generica, nonché per carenza dei presupposti di fatto e di diritto.
5) Violazione ed elusione di legge: art. 10 del d.p.r. n. 380/2001. Eccesso di potere per omessa ed erronea istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità del computo planivolumetrico, ingiustizia manifesta sotto altro profilo, nonché sviamento dalla causa tipica.
6) Violazione ed elusione di legge: convenzione di lottizzazione “Porto Cervo” Villaggio del 15 dicembre 1977. Eccesso di potere per erroneità dell’istruttoria, erroneo computo della volumetria residua, carenza dei presupposti di fatto e diritto, nonché ingiustizia manifesta.
Si è costituito in giudizio il Comune di Arzachena, contestando la fondatezza del ricorso, nonché rilevandone la tardività e l’inammissibilità per difetto di notifica a Cervohill s.r.l..
Si è costituita in giudizio, altresì, la Regione, sollecitando anch’essa la reiezione del gravame ed eccependone la tardività quanto all’impugnazione dell’autorizzazione SUAP n. 90/2008.
Si sono del pari costituite in giudizio la Gruppo Campana s.r.l. e la Cervohill s.r.l., le quali, oltre a chiedere il rigetto del ricorso, ne hanno eccepito la tardività e il difetto di giurisdizione del T.A.R..
Nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2010, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, quest’ultima è stata accolta.
È seguito lo scambio di memorie difensive con cui ciascuna delle parti ha ulteriormente argomentato le proprie tesi.
Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



Le eccezioni di rito sollevate dalle parti resistenti e controinteressate non meritano accoglimento.
Non sussiste, in primo luogo, il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, dedotto dalla difesa delle controinteressate.
Basti rilevare, al riguardo, che la presente controversia ha ad oggetto provvedimenti autoritativi della Pubblica Amministrazione, rispetto ai quali le posizioni soggettive azionate in giudizio assumono la veste di interessi legittimi e ciò a prescindere dalla natura della situazione soggettiva sottostante (diritto di proprietà), che costituisce, piuttosto, il “bene della vita finale” a tutela del quale è volta l’iniziativa giurisdizionale.
Parimenti infondate sono le eccezioni di tardività sollevate, sotto diversi aspetti, dalla difesa del Comune e da quella della Regione.
E, difatti, il Collegio condivide il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine per impugnare una concessione edilizia decorre, per i proprietari di un fondo vicino, solo dalla piena conoscenza del provvedimento, che può essere ricollegata al momento della piena esecuzione dei lavori o, al più presto, a quello del loro rilevante avviamento, non certamente alla pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio comunale (cfr., ex multis, Consiglio Stato, Sez. IV, 31 ottobre 2006, n. 6465). Ragion per cui, in assenza di ulteriori elementi di prova, la conoscenza dell’impugnata autorizzazione S.U.A.P. da parte dei ricorrenti deve essere ricondotta, al più presto, al momento in cui gli stessi hanno preso visione della relativa cartellonistica di cantiere, nel luglio 2009 (memoria di parte ricorrente del 29 gennaio 2010), anche considerato che gli stessi ricorrenti risiedono a Milano durante la stagione invernale. E in base a tali presupposti, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, si giunge alla conclusione che il ricorso, notificato in data 19 ottobre 2009, è tempestivo sia con riferimento all’autorizzazione S.U.A.P. sia, a maggior ragione, per la presupposta autorizzazione paesaggistica, provvedimento quest’ultimo privo di immediata ed autonoma riconoscibilità esterna, in quanto prodromico alla successiva concessione edilizia.
Priva di pregio è, infine, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di notifica alla controinteressata Cervohill s.r.l. (avente causa di Gruppo Campana s.r.l. per gli immobili interessati dall’intervento edilizio in oggetto), se non altro perché quest’ultima si è regolarmente costituita in giudizio, dispiegando pienamente le proprie difese.
Ciò posto è possibile esaminare il ricorso nel merito.
Con i primi due motivi si deduce l’illegittimità dell’autorizzazione SUAP n. 90/2008, nonché della presupposta Circolare regionale applicativa della l.r. 3/2008. Sostengono, in particolare i ricorrenti, che l’art. 1, comma 16, di tale legge imponga di limitare la sfera d’intervento del S.U.A.P. (e della relativa, speciale, procedura amministrativa) ai soli interventi edilizi volti alla realizzazione di impianti produttivi, laddove, nel caso di specie, si è in presenza di un intervento edilizio che, seppur probabilmente finalizzato ad una futura destinazione commerciale (attività sportiva, palestra e centro estetico), nell’immediato ha ad oggetto un immobile ad uso residenziale, per cui il Comune avrebbe dovuto utilizzare la normale procedura prevista per il rilascio del permesso di costruzione, sulla quale è competente il Dirigente dell’Ufficio Tecnico.
La doglianza è fondata.
È opportuno premettere l’esame delle norme richiamate dai ricorrenti.
Il testo dell’art. 1, comma 16, della l.r. 3/2008, che sostanzialmente ricalca il d.p.r, 20 ottobre 1998, n. 447 (il quale, a sua volta, dà applicazione al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), così recita: “il SUAP è responsabile di tutti i procedimenti relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie”, mentre il successivo comma 17 chiarisce che per “impianti produttivi” devono intendersi “gli insediamenti relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi da banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazione”.
Il comma 16 individua, quindi, due diverse ipotesi in cui è competente il SUAP: quella di un procedimento genericamente relativo ad “attività economiche e produttive di beni e servizi”, da una parte, e quella di un procedimento (sempre relativo ad attività produttive ma in più) implicante “la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie” dall’altra parte. Solo in quest’ultimo caso il riferimento legislativo è ad un’attività imprenditoriale implicante interventi sul territorio (realizzazione o modifica di un “impianto produttivo”), mentre nel primo caso si fa genericamente riferimento ad “attività produttive di beni o servizi”, le quali non possono che riguardare semplici autorizzazioni commerciali non implicanti trasformazione del territorio. Tanto è vero che il successivo comma 17, ove si precisa la nozione di “impianto produttivo”, risulta in concreto riferibile soltanto alla seconda fattispecie, non anche alla prima.
Avere chiara la presenza di queste due distinte ipotesi, è fondamentale per comprendere il senso complessivo e gli effetti ultimi della disciplina legislativa. Solo nella prima ipotesi, data l’assenza d’interventi sul territorio, lo speciale procedimento SUAP può restare legato soltanto ad un presupposto di natura soggettiva (il fatto che il richiedente sia un imprenditore), mentre nella seconda ipotesi, ove sono in gioco valutazioni di carattere edilizio e paesaggistico, la competenza SUAP presuppone un ulteriore requisito, questa volta di natura oggettiva, dato dal fatto che l’edificio da realizzare sia un “impianto produttivo”, vale a dire un’opera direttamente strumentale alla produzione, nei termini espressamente chiariti dal successivo comma 17.
Tale ricostruzione è pienamente conforme alla ratio della speciale disciplina che vede quale protagonista lo Sportello Unico.
Se, infatti, detta ratio risiede nella necessità di semplificare le procedure amministrative - e se proprio questo aspetto giustifica rilevanti deroghe (sulle competenze, sull’accelerazione dei termini procedimentali, etc.) ai normali meccanismi di controllo delle attività economiche - è, allora, perfettamente logico che i suoi presupposti applicativi mutino a seconda del grado di impatto che l’attività imprenditoriale comporterà: ove quest’ultima non implichi la trasformazione del territorio (prima ipotesi) il legislatore ritiene sufficiente il requisito soggettivo (natura imprenditoriale del richiedente), laddove, invece, comporti un simile effetto, cioè incida su di un bene collettivo di fondamentale importanza, il legislatore esige una giustificazione ulteriore, che risiede nella diretta strumentalità tra il manufatto da realizzare e le esigenze della produzione. Ecco perché solo in quest’ultima ipotesi emerge la nozione di “impianto produttivo”, cioè di manufatto direttamente strumentale al successivo svolgimento della produzione (si pensi, per quanto riguarda le attività preordinate alla produzione di beni, ad un capannone industriale, nonché, per quanto riguarda la produzione di servizi, alla costruzione di un albergo, direttamente destinato all’erogazione di un servizio, genericamente definibile in termini di “ospitalità”).
Lo speciale “regime SUAP” non sarebbe, quindi, giustificato in relazione a opere edilizie la cui realizzazione in sostanza ponga fine alla fase propriamente produttiva, come nell’ipotesi di un edificio ad uso residenziale (seppur destinato alla vendita o all’affitto sul mercato): la differenza tra questa ipotesi e quella dell’albergo è, infatti, assolutamente evidente, posto che l’albergatore gestisce un articolato servizio, rispetto al quale il bene immobile ha una funzione realmente strumentale destinata a durare nel tempo, mentre il venditore o il locatore o l’intermediario immobiliare esauriscono la propria attività imprenditoriale nel trasferimento dell’immobile in proprietà o in godimento, per cui lo stesso immobile non può considerarsi, per definizione, un “impianto produttivo”, nel senso comune (e legislativo) del termine. Tanto è vero che il richiamato comma 17 della legge regionale, nel definire gli impianti produttivi, richiama espressamente i manufatti strumentali alle attività “turistiche e alberghiere”, ma non quelli destinati alla vendita o alla intermediazione immobiliare, cioè gli immobili ad uso residenziale gestiti da imprenditori.
Fatte queste premesse sul dettato legislativo, l’illegittimità dell’impugnata Circolare applicativa diviene evidente.
Quest’ultima statuisce, all’art. 1, che: “il procedimento di cui all’art. 1, commi 16-32 si applica a tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi inerenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi compresi il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie” (comma 1) e che “Nella definizione di attività produttive di beni e servizi rientrano in genere tutte le attività che configurano la realizzazione di un bene materiale o di un servizio, comprese le attività commerciali svolte in forma artigianale o industriale, le attività agricole, le attività turistico recettizie l’edilizia, ivi compresa l’edilizia ad uso residenziale” (comma 2).
In tal modo la Circolare - dopo aver sostanzialmente riprodotto, al comma 1, le due ipotesi legislative di competenza del SUAP - ne altera poi l’effetto finale, introducendo, al comma 2, anche la nozione di “edilizia residenziale” tra le attività ammesse tout court alla procedura SUAP, sostanzialmente spezzando il nesso di strumentalità che, per volontà del legislatore, deve necessariamente legare l’attività produttiva da svolgere al manufatto che si intende realizzare.
A ciò consegue l’illegittimità in parte qua della Circolare, nonché, in via derivata, dell’autorizzazione SUAP rilasciata alle ricorrenti, la quale si basa proprio su tale “interpretazione estensiva” operata dalla Circolare, espressamente richiamata in motivazione. Del resto è pacifico tra le parti che l’intervento proposto dalle società controinteressate riguardasse un immobile ad uso, almeno formalmente, residenziale, il che conferma come l’autorizzazione rilasciata dal SUAP sia diretta espressione dell’ “interpretazione” operata dalla Regione, dalla quale mutua inevitabilmente le stesse ragioni d’illegittimità.
Restano da esaminare le ulteriori censure, alcune delle quali riferibili alla sola autorizzazione paesaggistica, altre, invece, anche (o soltanto) all’autorizzazione edilizia rilasciata dal SUAP, nonché alla Circolare applicativa regionale e al Regolamento edilizio del Comune di Arzachena, quali atti presupposti.
La trattazione di tali censure sarà però limitata ai soli aspetti riferibili (anche) ad atti diversi dall’autorizzazione edilizia rilasciata dal SUAP, la quale non sarà, invece, ulteriormente esaminata e ciò in quanto, una volta accertato che la stessa è viziata da incompetenza, trova applicazione l’art. 26, legge 6 dicembre 1971 n. 1034, il quale - secondo un orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente, che il Collegio condivide - preclude l'esame di ulteriori motivi, di carattere sostanziale, al fine di “evitare una inevitabile conformazione del successivo esame, da parte dell'organo riconosciuto competente, che si tradurrebbe in una impropria intromissione nell'attività dello stesso (Consiglio Stato, Sez. IV, 20 luglio 2009, n. 4568).
Ciò posto, viene in rilievo il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art. 1, comma 24, della l.r. 3/2008, nella parte in cui prescrive, in relazione alle procedure attribuite alla competenza del SUAP, la convocazione di una Conferenza di servizi tutte le volte in cui la richiesta dell’impresa interessata implichi, tra l’altro, valutazioni di carattere paesaggistico. Tale previsione di legge sarebbe stata violata in quanto la Conferenza di servizi non è stata convocata e ciò in applicazione di altra, illegittima, disposizione contenuta nella Circolare interpretativa, che all’art. 14, ultimo comma, consente di evitare la Conferenza e di acquisire il nulla osta direttamente dall’Amministrazione competente, il che si tradurrebbe, secondo i ricorrenti, in un vizio di legittimità inficiante, in via derivata, anche l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione edilizia finale.
Tale censura, dedotta, peraltro, in via meramente subordinata, è da ritenersi in parte assorbita ed in parte infondata: assorbita nella parte in cui si riferisce all’autorizzazione edilizia SUAP, come detto gravata dal preclusivo vizio di incompetenza, e infondata in relazione agli altri provvedimenti contestati, posto che, come già si è osservato in relazione ai primi due motivi di ricorso, nel caso in esame la speciale procedura SUAP non poteva trovare applicazione, per cui il richiamo al suo regime normativo non è conferente.
Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono l’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica, ritenendo che la stessa si fondi su di una motivazione insufficiente, che non avrebbe adeguatamente considerato aspetti quali il contesto residenziale ove è inserito il bene immobile oggetto d’intervento, nonché il contenuto specifico di quest’ultimo, in relazione al previsto ampliamento dell’edificio a discapito di una collinetta posta a ovest dell’immobile, alla previsione di una nuova veranda di notevoli dimensioni e alla proposta modifica in aumento dei locali seminterrati.
La censura è infondata.
La motivazione posta a base del nulla osta di compatibilità paesaggistica appare tutto sommato esaustiva, nella parte in cui il Dirigente osserva che le opere in progetto, peraltro rientranti all’interno di una più ampia lottizzazione, “comportano un basso grado di percettibilità della visuale panoramica di appartenenza”, considerata la “natura dei luoghi, lo stato di edificazione delle aree limitrofe, la collocazione panoramica del lotto oggetto d’intervento rispetto alla visuale percettibile dalla strada di lottizzazione”. E poi aggiunge che - una volta analizzati “gli elementi peculiari del sito e tutte le caratteristiche dei beni tutelati - gli interventi richiesti, “per caratteristiche architettoniche, per la qualità formale dell’intero organismo edilizio, per il linguaggio figurativo adottato, per l’inserimento del lotto…e per il sostanziale rispetto degli elementi caratterizzanti i beni paesisticamente tutelati, sono ammissibili dal punto di vista paesaggistico” e non alterano “negativamente il quadro naturalistico esistente”, né contrastano “con le caratteristiche dei luoghi tutelati”.
Si tratta di una motivazione che riassume efficacemente le valutazioni compiute dall’Amministrazione, la quale ha tenuto conto di tutte le caratteristiche di un intervento che, peraltro, prevedendo ampliamenti volumetrici che paiono riguardare esclusivamente i locali seminterrati e le parti a veranda, non pare dotato di particolare incisività sotto lo specifico profilo dell’impatto paesaggistico, quanto meno ad un esame estrinseco come quello consentito in questa sede.
Il quinto motivo, avente ad oggetto esclusivamente l’autorizzazione edilizia n. 90/2008 e, quale atto presupposto, l’art. 29 del Regolamento edilizio comunale, non è suscettibile di esame, in virtù dell’effetto preclusivo del difetto di competenza nei termini in precedenza descritti.
Identico discorso vale per il sesto motivo, avente ad oggetto esclusivamente l’autorizzazione comunale n. 90/2008.
Per quanto premesso il ricorso merita accoglimento limitatamente alla richiesta di annullamento dell’autorizzazione SUAP n. 90/2008 e dell’art. 1, comma 2, della Circolare regionale applicativa della l.r. 3/1998, mentre deve essere respinto in relazione agli altri provvedimenti impugnati.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza nei confronti della Regione Sardegna, la quale ha adottato la Circolare interpretativa posta a base dell’illegittima autorizzazione SUAP, mentre sono compensate nei confronti delle altre parti, in ragione della parziale reciproca soccombenza e della incertezza e novità delle questioni giuridiche oggetto della controversia.

P.Q.M.



Accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, annulla l’autorizzazione SUAP 9 settembre 2008, n. 90, rilasciata dal Comune di Arzachena, nonché l’art. 1, comma 2, della Circolare della Regione Sardegna applicativa dell’art.1, commi 16 e 17, della l.r. 3/2008, limitatamente alla parte in cui estende la disciplina SUAP alle attività di “edilizia ad uso residenziale”.
Rigetta il ricorso per le restanti parti.
Condanna la Regione al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, che liquida in complessive euro 3000,00 (tremila/00), oltre ad IVA, CPA e contributo unificato.
Compensa le spese processuali nei confronti delle altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere
Antonio Plaisant, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2010



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